CORSO. SOSTANZE CHIMICHE principali novità dei Regolamenti. e riflessi sulla normativa sicurezza del lavoro

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1 CORSO SOSTANZE CHIMICHE principali novità dei Regolamenti CLP, REACH e UE 453/2010 (SDS) e riflessi sulla normativa sicurezza del lavoro

2 IL REGOLAMENTO CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)

3 Ordine degli Argomenti Legislazione Principali adempimenti Elementi della nuova etichettatura Cenni di classificazione

4 LEGISLAZIONE PRECEDENTE D.lgs. n. 52 del 1997 (DSP) D.lgs. n. 285/1998 (DPP) Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 1997

5 NUOVA LEGISLAZIONE REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 REGOLAMENTO 790/2009/CE - Allegato VI REGOLAMENTO n. 286 del 10 marzo Classificazione

6 TIMELINE Dal 1 Dicembre 2010 e fino al 1 Giugno 2015 TUTTE LE SOSTANZE immesse sul mercato vanno classificate, secondo i criteri specificati nella DSP e nel Regolamento CLP. Esse vanno etichettate e imballate secondo i criteri del CLP Dal 1 Giugno 2015 TUTTE LE MISCELE immesse sul mercato vanno classificate, etichettate e imballate secondo i criteri specificati nel regolamento CLP

7 TIMELINE Le sostanze classificate ed etichettate prima del 1 dicembre 2010 secondo la vecchia DSP devono essere rietichettate e re-imballate entro il 1 giugno 2012 secondo il nuovo regolamento CLP. Le miscele classificate ed etichettate prima del 1 giugno 2015 secondo la vecchia DPP devono essere ri-etichettate e re-imballate entro il 1 giugno 2017 secondo il nuovo regolamento CLP.

8 TIMELINE SOSTANZE SCADENZE CLASSIFICAZIONE secondo i criteri della 67/548 e del CLP (art.61.3 CLP) ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo CLP (art.61.3 CLP) CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri CLP (art. 60 CLP) 1 DICEMBRE DICEMBRE GIUGNO 2015 DEROGHE Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 (sostanze a scaffale) no obbligo nuova etichettatura e nuovo imballaggio (art.61.4 CLP)

9 TIMELINE MISCELE SCADENZE CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri della 1999/45 (art CLP) e volontariamente secondo CLP (art.62.2 CLP) Se si classifica secondo CLP: etichettatura e imballaggio necessariamente secondo CLP (art.61.2 CLP) CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri CLP (art. 62 CLP) 1 DICEMBRE GIUGNO GIUGNO 2017 DEROGHE Per Miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 classificate etichettate e imballate secondo 1999/45 no obbligo nuova etichettatura e nuovo imballaggio (art CLP) e

10 CAMPO D APPLICAZIONE Tutte le SOSTANZE e MISCELE Escluse : Le sostanze e miscele radioattive (Direttiva 96/29/Euratom) Le sostanze e miscele soggette a CONTROLLO DOGANALE (purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o trasformazione) e che sono in Deposito Temporaneo o in Zona Franca o in Deposito Franco in vista di riesportazione oppure in transito

11 CAMPO DI ESCLUSIONE Le sostanze intermedie non isolate Una sostanza intermedia che durante la sintesi non è rimossa intenzionalmente dalle apparecchiature in cui ha luogo la sintesi Le sostanze o miscele usate ai fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato Medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE Medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE

12 CAMPO DI ESCLUSIONE Prodotti cosmetici come definiti nella direttiva 76/768/CEE Dispositivi medici come definiti nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE di carattere invasivo o utilizzati in contatto fisico diretto con il corpo umano e nella direttiva 98/79/CE I RIFIUTI quali definiti della Direttiva 2006/12/CE non costituiscono una sostanza o miscela o articolo ai sensi dell art.2 del Regolamento CLP

13 CAMPO DI ESCLUSIONE alimenti o mangimi come definiti nel Regolamento (CE) n.178/2002 anche quando sono utilizzati : a) come additivi alimentari in prodotti alimentari che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/107/CEE, b) come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/217/CE, c) come additivi in mangimi che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1831/2003, d) negli alimenti per animali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 82/471/CEE,

14 CAMPO DI ESCLUSIONE Sono escluse sostanze o miscele specifiche che presentano un particolare interesse per la difesa dello Stato IL REGOLAMENTO CLP NON SI APPLICA AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER VIA AEREA, MARITTIMA, SU STRADA, PER FERROVIA E PER VIA FLUVIALE

15 VECCHIA LEGISLAZIONE D.lgs 285/98 (DPP) - CAMPO DI ESCLUSIONE Medicinali per uso umano e veterinario Prodotti cosmetici Miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti Antiparassitari Munizioni ed esplosivi allo scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici Prodotti alimentari per il consumo Preparati in transito soggetti a controllo doganale, quando non sono soggetti a trattamento o trasformazione Trasporto di materiali pericolosi per ferrovia, strada, via fluviale, marittima o aerea

16 DEFINIZIONI Produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all interno della Comunità; Fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all interno della Comunità Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell importazione

17 DEFINIZIONI Classe di pericolo: La natura del pericolo fisico, per la salute o per l ambiente; Categoria di pericolo: La suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo Miscela: Una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze Articolo: Oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari, che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica

18 DEFINIZIONI Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle

19 ADEMPIMENTI I FABBRICANTI, GLI IMPORTATORI E GLI UTILIZZATORI A VALLE Devono classificare le sostanze o miscele che immettono sul Mercato Europeo in conformità al TITOLO II (Classificazione dei pericoli) del Regolamento CLP prima della loro immissione indipendentemente dai quantitativi prodotti, importati o immessi sul mercato Devono classificare anche le sostanze che non immettono sul mercato europeo se esse sono soggette a notifica o registrazione ai sensi del regolamento REACH.

20 ADEMPIMENTI I FABBRICANTI, GLI IMPORTATORI devono NOTIFICARE all agenzia ECHA le classificazioni e gli elementi dell etichettatura qualora non siano già stati comunicati nelle domande di registrazione ai sensi del regolamento REACH I FABBRICANTI, GLI IMPORTATORI, I DISTRIBUTORI E GLI UTILIZZATORI A VALLE devono etichettare e imballare le sostanze o miscele che immettono sul Mercato Europeo prima della loro immissione indipendentemente dai quantitativi prodotti, importati o immessi sul mercato.

21 ADEMPIMENTI I DISTRIBUTORI possono usare la classificazione di una sostanza o miscela da un fornitore. GLI UTILIZZATORI A VALLE possono usare la classificazione di una sostanza o miscela da un fornitore purché non ne modifichino la composizione I FORNITORI cooperano ai fini dell applicazione del CLP

22 Etichettatura 1. L etichetta è scritta nella lingua ufficiale dello Stato Membro in cui la sostanza è immessa sul mercato 2. Il fornitore può utilizzare più lingue purché siano riportate le stesse informazioni

23 Etichettatura L etichetta va apposta saldamente su più facce dell imballaggio che contiene la sostanza o miscela ed deve poter essere letta orizzontalmente quando l imballaggio è posto in condizioni normali. Il colore e la presentazione dell etichetta sono tali che i pittogrammi devono risultare chiaramente visibili. Le informazioni contenute nell etichetta devono essere facilmente leggibili ed indelebili. Le indicazioni sulle dimensioni dell etichetta sono contenute nella tabella 1.3 dell allegato I del Regolamento CLP.

24 Elementi dell Etichetta Una sostanza o miscela classificata come pericolosa riporta sulla confezione un etichetta contenente le seguenti informazioni: 1.nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori, 2.quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione, 3.identificatori di prodotto, 4.eventuali pittogrammi di pericolo, 5.avvertenze, se ve ne sono 6.indicazioni di pericolo, se ve ne sono 7.eventuali consigli di prudenza, 8.informazioni supplementari, se necessarie

25 Etichettatura - identificatori di prodotto Gli identificatori di prodotto servono all identificazione di una sostanza o di una miscela e sono, per una sostanza: 1.la denominazione ed il numero di identificazione che figurano nell allegato VI del Regolamento CLP o nell inventario delle classificazioni ed etichettature, oppure 2.il numero assegnato dal CAS e la denominazione IUPAC, o il numero CAS (Chemical Abstract Service) ed un altra denominazione internazionale, oppure 3.la denominazione IUPAC o internazionale.

26 Etichettatura Gli identificatori di prodotto per una MISCELA: 1.il nome commerciale o la designazione della miscela, oppure 2.l identità di tutte le sostanze pericolose che formano la miscela e che contribuiscono alla sua classificazione

27 Etichettatura - Esempio Nome IUPAC: Tetrachloroethylene Numero CAS: Numero della sostanza secondo CLP:

28 Etichettatura - Dimensioni Capacità imballaggio Dimensioni mm < 3 litri Possibilmente Almeno 52x74 3< <50 litri Almeno 74 x105 50< < 500 litri Almeno 105 x 148 > 500 litri Almeno 148 x 210

29 Etichettatura Pittogrammi Un pittogramma è una rappresentazione grafica di un particolare pericolo che comunica immediatamente l'informazione relativa al pericolo associato alla sostanza o miscela. Il Regolamento CLP abroga i "simboli di pericolo" su fondo arancione e ne introduce di nuovi che hanno forma di rombo (quadrato poggiante su una punta), bordo rosso e riportano un simbolo nero su sfondo bianco.

30 Etichettatura - Pittogrammi Il pittogramma riportato sull'etichetta è definito dalla classificazione della sostanza o miscela, secondo quanto riportato nell'allegato I, parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute) e 4 (pericoli per l'ambiente), del Regolamento CLP (articolo 19 del regolamento CLP). Nel caso in cui la classificazione di una sostanza o miscela comporti l'individuazione di più pittogrammi di pericolo, al fine di ridurne il numero sull'etichetta, si applicano alcune regole di precedenza (articolo 26 del regolamento CLP).

31 Etichettatura - Pittogrammi La regola generale è che sull'etichetta devono comparire i pittogrammi associati alla categoria di pericolo più grave per ciascuna classe di pericolo. In dettaglio: - pericoli fisici: se la sostanza o miscela è classificata con GHS01 (bomba che esplode), l'uso dei pittogrammi di pericolo GHS02 (fiamma) e GHS03 (fiamma su cerchio) è facoltativo, tranne nei casi in cui più di uno di questi pittogrammi è obbligatorio (allegato I, del regolamento CLP, sezione 2.8, sostanze e miscele autoreattive tipo B e sezione 2.15, perossidi organici tipo B).

32 Etichettatura - Pittogrammi - pericoli per la salute: se si applica il pittogramma GHS06 (teschio e tibie incrociate), non deve figurare il pittogramma GHS07 (punto esclamativo). se si applica il pittogramma GHS05 (corrosione), non deve essere utilizzato il pittogramma GHS07 (punto esclamativo) per l'irritazione cutanea o oculare, che tuttavia può essere utilizzato per altri pericoli. se figura il pittogramma GHS08 (pericolo per la salute) per la sensibilizzazione delle vie respiratorie, non deve essere utilizzato il pittogramma GHS07 (punto esclamativo) per la sensibilizzazione cutanea o per l'irritazione cutanea od oculare, che tuttavia può essere utilizzato per altri pericoli.

33 Etichettatura - Pittogrammi L'etichetta deve avere colore e aspetto tale che il pittogramma di pericolo e il relativo sfondo siano chiaramente visibili. Ogni pittogramma deve coprire almeno un quindicesimo della superficie dell'etichetta a e la sua superficie minima deve essere almeno di 1 cm 2.

34 Etichettatura Avvertenze Le avvertenze forniscono degli avvertimenti in merito alla sostanza o miscela pericolosa. Consistono nella dizione: 1. pericolo 2. attenzione Quando sull etichetta è utilizzata l avvertenza Pericolo non deve essere presente quella Attenzione.

35 Etichettatura Indicazioni di pericolo Le indicazioni di pericolo forniscono, rispetto alla classe di pericolo, ulteriori indicazioni sul grado di pericolosità della sostanza o miscela. L elenco delle indicazioni di pericolo è riportato nell allegato III del Regolamento CLP. Se una sostanza o miscela appartiene a più classi di pericolo sull etichetta figurano TUTTE le indicazioni di pericolo, tranne quelle ridondanti o ripetitive. Il fornitore è libero di scegliere l ordine delle indicazioni di pericolo. Elenco

36 ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO Indicazioni di pericolo relative a pericoli fisici H200: Esplosivo instabile H201: Esplosivo: pericolo di esplosione di massa H202: Esplosivo: grave pericolo di proiezione H203. Esplosivo: pericolo di incendio, di spostamento d aria e di proiezione H204: Pericolo di incendio o di proiezione H205: Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio H220: Gas altamente infiammabile H221: Gas infiammabile H222: Aerosol altamente infiammabile H223: Aerosol infiammabile H224: Liquido e vapori altamente infiammabili H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili H226: Liquido e vapori infiammabili H228: Solido infiammabile H240: Rischio di esplosione per riscaldamento H241: Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento H242: Rischio di incendio per riscaldamento H250: Spontaneamente infiammabile all aria

37 ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H251: Autoriscaldante: può infiammarsi H252: Autoriscaldante in grandi quantità: può infiammarsi H260: A contatto con l acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente H261: A contatto con l acqua libera gas infiammabili H270: Può provocare o aggravare un incendio: comburente H271: Può provocare un incendio o un esplosione: molto comburente H272: Può aggravare un incendio: comburente H280: Contiene gas sottopressione: può esplodere se riscaldato H281: Contiene gas refrigerato: può provocare ustioni o lesioni criogeniche H290: Può essere corrosivo per i metalli Indicazioni di pericolo relative a pericoli per la salute H300: Letale se ingerito H301: Tossico se ingerito H302: Nocivo se ingerito H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

38 ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H310: Letale per contatto con pelle H311: Tossico per contatto con la pelle H312: Nocivo per contatto con la pelle H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H315: Provoca irritazione cutanea H317: Può provocare una reazione allergica cutanea H318: Provoca gravi lesioni oculari H319: Provoca grave irritazione oculare H330: Letale se inalato H331: Tossico se inalato H332: Nocivo se inalato H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H335: Può irritare le vie respiratorie H336: Può provocare sonnolenza o vertigini H340: Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

39 ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> H350: Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> H351: Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> H360: Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> H362: Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno H370: Provoca danni agli organi <indicare tutti gli organi interessati, se noti>< indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> H371: Può provocare danni agli organi <indicare tutti gli organi interessati, se noti>< indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> H372: Provoca danni agli organi <indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> H373: Può provocare danni agli organi <indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

40 ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H300+H310: Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle H300+H330: Mortale se ingerito o inalato H310+H330: Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione H300+H310+H330: Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato H301+H311: Tossico se ingerito o a contatto con la pelle H301+H331: Tossico se ingerito o inalato H311+H311: Tossico a contatto con la pelle o se inalato H301+H311+H331: Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato H302+H312: Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato H312+H332: Nocivo a contatto con la pelle o se inalato H302+H312+H332: Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

41 ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO Indicazioni di pericolo relative a pericoli per l ambiente H400: Molto tossico per gli organismi acquatici H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H420: Nuoce alla salute pubblica e all ambiente distruggendo l ozono dello strato superiore dell atmosfera Informazioni supplementari sui pericoli Proprietà fisiche EUH 001: Esplosivo allo stato secco EUH 006: Esplosivo a contatto o senza contatto con l aria EUH 014: Reagisce violentemente con l acqua EUH 018: Durante l uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile EUH 019: Può formare perossidi esplosivi EUH 044: Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

42 ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO Proprietà pericolose per la salute EUH 029: A contatto con l acqua libera un gas tossico EUH 031: A contatto con acidi libera gas tossici EUH 032: A contatto con acidi libera gas molto tossici EUH 066: L esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle EUH 070: Tossico per contatto oculare EUH 071: Corrosivo per le vie respiratorie

43 Etichettatura - Consigli di prudenza I consigli di prudenza indicano quali precauzioni è necessario tenere durante l utilizzo della sostanza o cosa fare in caso di contatto accidentale. L elenco dei consigli di prudenza è contenuto nell allegato IV del Regolamento CLP. Ai fini di contenere il numero dei consigli di prudenza è stabilito che sull etichetta non figurino più di sei consigli di prudenza a meno che non lo richieda la natura e la gravità dei pericoli. Il fornitore è libero di scegliere l ordine dei consigli di prudenza

44 Etichettatura - Consigli di prudenza Nel caso la sostanza o miscela sia fornita al pubblico è necessario riportare sull etichetta il consiglio di prudenza che riguarda lo smaltimento della sostanza o miscela, nonché lo smaltimento dell imballaggio, a meno che questi non presentino alcun pericolo per la salute umana o per l ambiente. Elenco CP

45 ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA Consigli di prudenza di Carattere Generale P101: in caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l etichetta del prodotto P102: tenere fuori dalla portata dei bambini P103: leggere l etichetta prima dell uso Consigli di prudenza - Prevenzione P201: Procurarsi le istruzioni prima dell uso P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate- non fumare P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione P220: Tenere/conservare lontano da indumenti/./ materiali combustibili P221: Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili/.. P222: Evitare il contatto con l aria P223: Evitare qualsiasi contatto con l acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea P230: Mantenere umido con P231: Manipolare in gas inerte P232: Proteggere dall umidità

46 P233: Tenere il recipiente ben chiuso P234: Conservare soltanto nel contenitore originale P235: Conservare il luogo fresco P240: Mettere a terra/a massa il contenitore ed il dispositivo ricevente P241: Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/ d illuminazione a prova di esplosione P242: Utilizzare solo utensili antiscintillamento P243: Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche P244: Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio P250: Evitare le abrasioni/gli urti/ / gli attriti P251: Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l uso P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol. P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti P263: Evitare il contatto durante la gravidanza/allattamento P264: Lavare accuratamente dopo l uso P270: Non mangiare, né bere, né fumare dopo l uso P271: Utilizzare soltanto all aperto o in luogo ben ventilato P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro P273: Non disperdere nell ambiente P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso

47 P281: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale P282: Utilizzare guanti termici/schermo facciale/proteggere gli occhi P283: Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi P284: Utilizzare un apparecchio respiratorio P285: In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio P231+P232: Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall umidità il viso P235+P410: Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari Consigli di prudenza - Reazione P301: IN CASO DI INGESTIONE: P302: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: P303: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): P304: IN CASO DI INALAZIONE: P305: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: P306: IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: P307: IN CASO DI ESPOSIZIONE: P308: In caso di esposizione o di possibile esposizione P309: In caso di esposizione o di malessere P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

48 P311: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico P312: In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico P313: Consultare un medico P314: In caso di malessere consultare un medico P315: Consultare immediatamente un medico P320: Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta) P321: Trattamento specifico (vedere su questa etichetta) P322: Interventi specifici (vedere su questa etichetta) P330: Sciacquare la bocca P331: Non provocare il vomito P332: In caso di irritazione della pelle: P333: In caso di irritazione o eruzione della pelle P334: Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido P335: Rimuovere dalla pelle le particelle P336: Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata P337: Se l irritazione degli occhi persiste: P338: Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

49 Etichettatura - Informazioni supplementari A tutte le informazioni supplementari che si ritiene siano necessarie ai fini di una corretta manipolazione e stoccaggio della sostanza o miscela pericolosa è riservata sull etichetta una zona dedicata. Queste informazioni sono formulate in conformità a quanto detto nell allegato II del Regolamento CLP, punti 1.1 e 1.2 e all allegato III parte 2. Nel caso in cui la sostanza presenti una classificazione armonizzata, nell etichetta sono riportate le informazioni supplementari presenti nella colonna delle note nell allegato VI del Regolamento CLP.

50 Etichettatura - Informazioni supplementari E importante che le informazioni supplementari non rendano difficile l identificazione degli altri elementi dell etichetta e non siano in contraddizione con essi, ma forniscano ulteriori precisazioni sulle caratteristiche di pericolosità della sostanza o miscela.

51 Etichettatura - Deroghe Vi sono alcuni casi nei quali esistono delle deroghe particolari all etichettatura (vedi allegato I al punto 1.3): bombole del gas trasportabili (capacità <150 litri) Formato e dimensioni secondo ISO 7225 Disco o etichetta durevoli saldamente fissati alla bombola contenitori di gas destinati al propano, al butano o al gas di petrolio liquefatto (bombole chiuse ricaricabili o in cartucce non ricaricabili conformi EN 417) solo pittogramma appropriato, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza riguardanti infiammabilità, no effetti su salute umana e ambiente.

52 Etichettatura - Deroghe aerosol e contenitori muniti di un dispositivo sigillato di polverizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione no indicazioni relative a tale pericolo metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri no indicazioni di pericolo anche se classificati come pericolosi se non c è pericolo per la salute umana a seguito di inalazione, ingestione, o contatto con la pelle

53 Etichettatura - Deroghe esplosivi di cui all allegato I, punto 2.1 immessi sul mercato al fine di ottenere un effetto esplosivo o pirotecnico etichettati e imballati solo in conformità alle disposizioni relative agli esplosivi

54 Etichettatura - Aggiornamento Il fornitore provvede ad aggiornare l etichetta senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione della sostanza o miscela se il nuovo pericolo è più grave o se si rendono necessarie delle informazioni aggiuntive. In tal caso tutti i fornitori cooperano per completare le modifiche da apportare all etichetta

55 Come si classifica? Classificazione Armonizzata Autoclassificazione

56 CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA Esiste solo per le sostanze E decisa a livello comunitario L uso è obbligatorio Deve essere applicata da: fabbricanti di sostanze o miscele, importatori, produttori o importatori di articoli per cui il REACH prevede la registrazione o notifica, utilizzatori a valle compresi i formulatori e i distributori

57 CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA Si trova nell allegato VI del Regolamento CLP 1. Nella tabella 3.1 le sostanze sono classificate in conformità al Regolamento CLP 2. Nella tabella 3.2 le sostanze sono classificate in conformità ai criteri della DSP

58 CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA In futuro l armonizzazione si applicherà alle sostanze CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo) e alla sensibilizzazione delle vie respiratorie Un sostanza che ha una classificazione ed etichettatura armonizzate è classificata in base a quanto scritto nell allegato VI parte 3 ed è classificata ed etichettata secondo quanto presente nell allegato II solo per quelle classi di pericolo che non sono presenti nella classificazione armonizzata

59 CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA In base a quanto stabilito in questa tabella ogni sostanza è identificata mediante le seguenti informazioni: il numero della sostanza i numeri CE il numero CAS l identificazione chimica internazionale Dove il numero della sostanza è rappresentato da una sequenza cifrata del tipo ABC RST VW Y in cui ABC identifica il numero atomico dell elemento chimico più caratteristico del gruppo o del gruppo organico più caratteristico della molecola. RST è il numero progressivo della sostanza presente nella tabella. VW indica la forma in cui la sostanza è prodotta o messa in commercio. Y è la cifra di controllo calcolata secondo il metodo a 10 cifre ISBN.

60 I numeri CE indicano il numero EINECS o ELINCS o NLP che identifica la sostanza all interno dell Unione Europea. Il numero CAS è il numero del Chemical Abstract Service L identificazione chimica internazionale è il nome IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) della sostanza. Altre informazioni la nuova classificazione l etichettatura i limiti di concentrazione specifici, i fattori M le note

61 ESEMPIO Numero della sostanza Numero CAS Numero CE Nuova Classificazione Liquido Infiammabile Cat 3 C: Corrosivo- Cat 1A

62 ESEMPIO Limiti di concentrazione specifici Hazard Statement Indicazioni di pericolo Pittogrammi di pericolo

63 ESEMPIO Numero della sostanza Numero CE Numero CAS Vecchia Classificazione R10: infiammabile C: Corrosivo R35: provoca gravi ustioni

64 ESEMPIO Vecchia etichettatura Limiti di concentrazione

65 ATTENZIONE Le informazioni contenute nella nuova classificazione armonizzata possono essere diverse da quelle della vecchia, essendo mutati i criteri di classificazione ESEMPIO: Vecchia Classificazione Nuova Classificazione Tetrachloroethylene Tetrachloroethylene Carc. Cat. 3; Carc. 2 R40 Aquatic Chronic 2 N; R51-53 H351, H411

66 AUTO-CLASSIFICAZIONE Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute e per l ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell allegato I del regolamento CLP è considerata PERICOLOSA ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo. PASSI PER LA CLASSIFICAZIONE Identificazione ed esame delle informazioni Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisione della classificazione

67 Identificazione ed esame delle informazioni AUTO-CLASSIFICAZIONE Sono identificate le informazioni disponibili su una sostanza o miscela, si accerta che esse sono ADEGUATE e ATTENDIBILI e scientificamente valide. I FABBRICANTI, GLI IMPORTATORI E GLI UTILIZZATORI A VALLE identificano le informazioni disponibili al fine di determinare, se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o l ambiente di cui all allegato I, in particolare: i dati prodotti secondo uno dei metodi di prova specificati all art. 13 e paragrafo 3 del Regolamento REACH o prodotti mediante metodi fondati su principi scientifici riconosciuti sul piano internazionale o metodi convalidati secondo procedure internazionali

68 Identificazione ed esame delle informazioni AUTO-CLASSIFICAZIONE i dati epidemiologici e l esperienza relativa agli effetti sull uomo, quali i dati relativi a malattie professionali e quelli ricavati da banche dati sugli infortuni altre informazioni acquisite in conformità all allegato XI sezione 1 del Regolamento REACH, qualsiasi informazione acquisita nell ambito di programmi in materie di sostanze chimiche che siano riconosciuti a livello internazionale. Le informazioni si riferiscono alla sostanza nelle forme e negli stati fisici in cui è immessa sul mercato

69 Identificazione ed esame delle informazioni AUTO-CLASSIFICAZIONE MISCELE Nel caso la valutazione della miscela in relazione alle classi di pericolo di mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità e tossicità per la riproduzione si usano solo le informazioni riguardanti le sostanze contenute nella miscela e i dati sperimentali che dimostrano tali effetti anche per la miscela che le informazioni sulle singole sostanze non hanno permesso di individuare. Stesso dicasi per le proprietà di biodegradazione e bioaccumulazione in relazione alla classe di pericolo Pericoloso per l ambiente acquatico

70 Sperimentazione sull uomo e sugli animali Le prove sugli animali solo se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati Sono vietate le prove su primati non umani AUTO-CLASSIFICAZIONE MISCELE Non sono effettuate prove su esseri umani, ma possono essere usati dati ricavati da studi clinici

71 Valutazione delle informazioni sui pericoli per le sostanze e miscele Si applicano alle informazioni i criteri di classificazione per ogni classe di pericolo Comparazione tra metodi di prova se diversi da quelli indicati nel CLP Se i criteri non possono essere applicati tal quali si determina la forza probante dei dati in base al giudizio di esperti Quando i dati sperimentali sulle miscele non sono disponibili o sono inadeguati, ma sono disponibili solo informazioni sulle singole sostanze o su miscele analoghe sottoposte a prove allora si applicano i principi ponte

72 Valutazione delle informazioni sui pericoli per le sostanze e miscele Quando non sono applicabili neanche i principi ponte né il ricorso al giudizio di esperti si ricorre ai metodi descritti nella sezione 3 e 4 dell Allegato I.

73 COSE DI CUI E NECESSARIO TENER CONTO Informazioni dimostrano che nella pratica i pericoli fisici differiscono da quelli che risultano nelle prove Dati sperimentali scientifici conclusivi dimostrano che la sostanza o miscela non è biologicamente disponibile Informazioni scientifiche dimostrano che si possono produrre effetti sinergici o antagonistici tra le sostanze di cui si compone la miscela

74 DECISIONE FINALE Se la valutazione dei pericoli indica che i pericoli associati alla sostanza o alla miscela corrispondono ai criteri di classificazione dell allegato I allora i fabbricanti, gli importatori e i produttori attribuiscono alla sostanza o miscela una o più categorie di pericolo per ogni classe di pericolo e una o più indicazioni di pericolo per ogni categoria di pericolo

75 MISCELE- DISPOSIZIONI PARTICOLARI La classificazione di una miscela risulta inalterata qualora: le sostanze reagiscono lentamente ai gas atmosferici formando altre sostanze a bassa concentrazione le sostanze reagiscono tra di loro molto lentamente formando altre sostanze Le sostanze possono autopolimerizzare formando oligomeri o polimeri a bassa concentrazione

76 MISCELE- DISPOSIZIONI PARTICOLARI Non è necessario classificare miscela esplosiva, comburente o infiammabile se nessuna delle sostanze componenti possiede tali proprietà ed è improbabile che la miscela presenti tali proprietà nel caso di modifica della miscela le informazioni disponibili dicono che non cambierà la classificazione dopo nuova valutazione se una miscela è immessa sul mercato sotto forma di aerosol

77 Il Regolamento n. 286 del 10 marzo 2011 Recante modifica ai fini dell adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento 1272 del 2008 (da terza edizione del GHS) Modifica gli allegati da I a VII Introduce nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle Rivede i criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l ambiente acquatico Introduce una nuova classe di pericolo per le sostanze e miscele pericolose per lo strato di ozono

78 Il Regolamento n. 286 del 10 marzo 2011 Recante modifica ai fini dell adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento 1272 del 2008 Si applica alle sostanze a partire dal 1 dicembre 2012 Si applica alle miscele a partire dal 1 giugno 2015 Si può applicare in deroga da subito

79 Il Regolamento n. 286 del 10 marzo 2011 Recante modifica ai fini dell adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento 1272 del 2008 Le sostanze classificate, etichettate ed imballate secondo CLP e immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2012 non c è obbligo di rietichettatura e rimballaggio fino al 1 dicembre 2014 Le miscele classificate, etichettate ed imballate secondo DPP o CLP e immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 non c è obbligo di rietichettatura e rimballaggio fino al 1 giugno 2017

80 NEL DETTAGLIO Nell applicazione dei principi ponte la miscela di riferimento deve essere stata sottoposta a test Nell etichettatura cambiano le dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi Cambia il grafico che descrive la procedura per l assegnazione ad una divisione nella classe degli esplosivi Cambia il grafico che descrive la procedura per la classificazione di emulsioni, sospensioni o gel di nitrato di ammonio

81 NEL DETTAGLIO Il pittogramma GHS04 non è necessario per i gas sotto pressione se viene utilizzato il pittogramma GHS02 o il GHS06 Vengono aggiunte delle note con cui si dice che gli aerosol non vanno classificati come gas o liquidi o solidi infiammabili Viene sostituito il pittogramma con il punto esclamativo

82 Riflessi sulla normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ART 222, lettera b) 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto Decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65(N), e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto Decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l ambiente;

83 Riflessi sulla normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ART 223 b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

84 Riflessi sulla normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Articolo Definizioni 1. Agli effetti del presente Decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65(N) e successive modificazioni;

85 Riflessi sulla normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Articolo Definizioni b) agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65(N) e successive modificazioni

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