Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un mese, del sig. Alberto Franco Fabio Penati dall albo unico dei promotori finanziari
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- Giulietta Lazzari
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1 Delibera n (*) Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un mese, del sig. Alberto Franco Fabio Penati dall albo unico dei promotori finanziari (*) La Corte D Appello di Milano, Sezione Prima civile, con sentenza n. 4132/2016 del 9 novembre 2016, accogliendo il ricorso proposto nell interesse del sig. Penati ha disposto l annullamento della delibera. LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito anche «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 28 luglio 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari del sig. Alberto Franco Fabio Penati, nato a Milano il 10 aprile 1959 [ omissis ]; VISTA la nota del 20 febbraio 2014, con cui Copernico SIM S.p.A. (di seguito anche solo «Copernico» o «Sim») ha comunicato che il 22 gennaio 2014 il proprio promotore finanziario sig. Alberto Franco Fabio Penati ha receduto con preavviso dal rapporto di agenzia in essere e che, a seguito dell emersione di irregolarità allo stesso ascrivibili, esso Intermediario, con effetto dal 10 febbraio 2014, ha interrotto per giusta causa il rapporto di cui innanzi; RILEVATO, più in particolare, che con tale nota Copernico ha reso noto di aver acquisito evidenze, anche documentali, relative all avere il sig. Penati, tra l altro: - «sistematicamente operato» acquisendo dai clienti dei moduli firmati (totalmente o parzialmente) in bianco che avrebbe poi autonomamente compilato; - omesso di consegnare ai clienti copie delle disposizioni da essi effettuate; - utilizzato rendicontazioni degli investimenti dei clienti realizzate con fogli «Excel»; VISTA la successiva nota del 22 maggio 2014, con cui Copernico ha riferito delle evidenze acquisite dalla propria funzione di Controllo Interno a seguito degli incontri avuti con la clientela seguita dal signor Penati, ed in particolare che: - i clienti sigg.ri [ omissis ] avrebbero affermato, sottoscrivendo apposite dichiarazioni, che il promotore avrebbe sistematicamente acquisito la loro firma su moduli contrattuali (totalmente o parzialmente) in bianco; 1
2 - il cliente sig. [ omissis ] avrebbe riferito la medesima circostanza a due funzionari della Sim durante un colloquio in videochiamata; - il promotore avrebbe elaborato rendicontazioni degli investimenti dei clienti su fogli «Excel», trasmessi tramite alla propria segretaria, dal cui account di posta elettronica tali files sarebbero stati estratti; - la cliente sig.ra [ omissis ] avrebbe formalizzato il disconoscimento della firma a suo nome presente su un documento trasmesso alla Sim dal sig. Penati; - il cliente sig. [ omissis ] avrebbe dichiarato che il promotore sarebbe stato in possesso dei codici di accesso ad un suo conto corrente on-line essendo solito compiere autonomamente con essi attività di trading; RILEVATO che Copernico, sempre con la stessa nota, ha, inoltre, precisato «che da parte di alcuni clienti intervistati, dopo qualche tempo dall incontro nel quale sono state acquisite le loro dichiarazioni, sono pervenute comunicazioni, dal testo assai simile, con le quali si ribadisce la correttezza dell operato del promotore», che, peraltro, non ha trasmesso in allegato alle proprie note; VISTA la nota di richiesta di dati e notizie inoltrata il 28 ottobre 2014 dalla Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza-Rete Promotori Consulenti Finanziari (seguito anche solo «DIN») e la successiva missiva di riscontro di Copernico del 3 novembre 2014, con cui detto Intermediario ha riferito di non aver ricevuto reclami da parte dei clienti da essa contattati e che non è risultata evidenza che il promotore si sia appropriato di somme degli stessi; ESAMINATA la copiosa documentazione inerente ai fatti di cui trattasi, trasmessa da Copernico in allegato alla citata nota del 3 novembre 2014, nell ambito della quale assumono particolare rilievo: - le dichiarazioni sottoscritte dai clienti sigg.ri [ omissis ], recanti date comprese tra l 11 febbraio 2014 ed il 27 febbraio 2014, con cui gli stessi hanno dichiarato di riconoscere l autografia di talune loro firme in calce a non meglio identificata modulistica in bianco ed affermato, quantomeno taluni di essi, che il sig. Penati talora operava nei loro confronti con tale modalità; - il resoconto privo di firma (denominato dall Intermediario: «verbale») della conversazione intrattenuta in videochiamata il 4 marzo 2014, intervenuta tra propri esponenti ed il signor [ omissis ], nell ambito della quale il cliente nel confermare la propria fiducia nel sig. Penati avrebbe dichiarato «di aver rilasciato in alcune circostanze la sua firma su moduli non compilati [idonei al fine] di svolgere operazioni sui fondi collocati da Copernico Sim»; - i tre files, in formato «Excel», contenenti rendicontazioni dei portafogli di taluni clienti, che sarebbero stati allegati ad senza testo che il promotore avrebbe inviato alla propria segretaria il 26 novembre 2014, il 2 dicembre 2014 ed il 16 dicembre 2014; - la scheda di verifica antiriciclaggio, recante una dichiarazione riferibile alla cliente sig.ra [ omissis ], con cui la stessa ha dichiarato di non riconoscere l autografia della firma a suo nome apposta in calce alla stessa; - la copia dell estratto conto del cliente signor [ omissis ] recante in calce la dichiarazione sottoscritta dal cliente avente, per la parte attinente ai fatti di cui trattasi, il seguente 2
3 contenuto: «il PF operava in autonomia per conto del cliente, aveva gli accessi su Webank; poteva fare trading sul conto del cliente. L accesso del PF non gli consentiva di effettuare bonifici»; - le copie di moduli contrattuali parzialmente compilati (recanti, in taluni casi, riferimenti del promotore sig. Penati) e sottoscritti dai clienti sigg.ri [ omissis ]: taluni di detti moduli (relativi ai clienti sigg.ri omissis ) oltre ai riferimenti del promotore, recano anche la di lui sottoscrizione; VISTA la nota del 28 novembre 2014, notificata con effetto dal 5 dicembre 2014, con la quale la Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza Intermediari Rete Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato al sig. Alberto Franco Fabio Penati la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari: - art. 107, comma 1, per avere: con riferimento ai files «Excel» innanzi citati, comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero; contraffatto la firma della cliente sig.ra [ omissis ]; ricevuto modulistica firmata in bianco dai clienti innanzi indicati; - art. 108, comma 4, per avere omesso di rilasciare ai clienti documentazione da essi sottoscritta; - art. 108, comma 7, per avere ricevuto e/o utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente sig. [ omissis ]; VISTE le note del 12 dicembre 2014 e 23 dicembre 2014, con cui il sig. Penati ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento e di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive; VISTE le note del 17 dicembre 2014 e 23 dicembre 2014, con cui la Divisione Intermediari e l Ufficio Sanzioni Amministrative hanno positivamente riscontrato le predette richieste; VISTA la memoria difensiva pervenuta il 6 febbraio 2015 e successivamente integrata il 13 febbraio 2015, con cui il sig. Penati ha svolto proprie deduzioni difensive e trasmesso copiosa documentazione; RILEVATO che il promotore, nei succitati scritti difensivi, affermata la propria estraneità a tutto quanto ascritto a suo carico, ha dichiarato che: - le «segnalazioni [ ] effettuate [da Copernico, basate su presunti] comportamenti [illeciti da lui] mai tenuti [avrebbero avuto] come unico fine [quello] di ottenere [l emanazione da parte dell Autorità di] un provvedimento sanzionatorio [a suo carico] per danneggiarlo [ ], penalizzandone la relativa attività lavorativa»; - in tal modo, l Intermediario avrebbe inteso «rivalersi in qualche modo nei suoi confronti a seguito delle proprie dimissioni con preavviso dal mandato di agenzia», fine che, egli ha 3
4 opinato, Copernico avrebbe potuto perseguire anche mediante «l alterazione della sua documentazione di lavoro»; - l Intermediario, successivamente alle sue dimissioni dall incarico, avrebbe posto in essere in suo danno «una serie di condotte illegittime [ ] finalizzate a precostituirsi in anticipo, quanto meno sotto l aspetto formale, un asserita giusta causa» di recesso contattando la clientela, [da lui] «procacciata [ ] per [imputargli] comportamenti [illegittimi] mai tenuti»; - assumerebbero rilievo, in tale ottica, i contenziosi da lui avviati nei confronti di Copernico inerenti al riconoscimento delle sue spettanze professionali e all accertamento di talune condotte illecite asseritamente poste in essere in suo danno da esponenti dell Intermediario successivamente alla formalizzazione del suo recesso dall incarico; RILEVATO che, nell ambito delle sue difese, il sig. Penati, con specifico riguardo alla contestata violazione: - relativa alla presunta ricezione dalla clientela di modulistica firmata in bianco, ha sostenuto che la prospettazione accusatoria sarebbe smentita dai fatti e dalle evidenze documentali, atteso che: la Sim avrebbe omesso di riferire alla Consob che i sigg.ri [ omissis ] hanno rilasciato in suo favore dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle trasmesse all Autorità, con cui essi hanno sostenuto: - che i questionari con cui hanno riconosciuto le loro firme in calce a modulistica contrattuale in bianco sono stati loro fatti sottoscrivere «urgentemente» su indicazione degli esponenti di Copernico incontrati; - di non aver mai inoltrato alcun reclamo né sollevato alcuna lamentela e/o doglianza sul suo operato; - di aver sempre ricevuto rendicontazioni regolari in ordine all andamento degli investimenti da loro effettuati, senza riscontrare difformità rispetto alle operazioni poste in essere; - di aver ricevuto informazioni corrette ed esaustive circa le caratteristiche dei prodotti offerti e di non aver mai ricevuto prospetti e/o rendicontazioni che differissero dai dati effettivi; - che tutte le operazioni sui loro investimenti sono sempre state poste in essere esclusivamente da loro; - che, nell ambito della compilazione dei moduli d ordine, essi sono sempre stati da lui assistiti in maniera del tutto appagante, tale da non consentir loro di sollevare alcun rilievo sul suo operato, neppure di carattere formale; - che, pur essendo stati da lui personalmente assistiti, essi non possono escludere che, nell ambito della durata del rapporto, Copernico, attraverso altri referenti, possa aver loro chiesto di sottoscrivere altri moduli e/o dichiarazioni per poter dare esecuzione agli ordini inviati suo tramite; 4
5 con la citata dichiarazione allegata alla memoria difensiva, il sig. [ omissis ] ha altresì dichiarato che il promotore non ha mai effettuato alcuna operazione bancaria e/o di trading senza riceverne una sua preventiva autorizzazione; le «affermazioni [dei clienti raccolte dal Copernico] relative al riconoscimento delle firme su dei non meglio precisati moduli in bianco (nemmeno prodotti) non [hanno idoneo] valore probatorio per poter essere correttamente utilizzate ai fini di un provvedimento sanzionatorio», non essendo evincibile, «sulla base delle dichiarazioni rese, [quale] documentazione sia stata fatta visionare ai clienti, se agli stessi sia stata fatta esaminare in originale e soprattutto se sia stato loro richiesto di riconoscere una firma in originale», il che avrebbe particolare rilievo al fine di comprovare l attendibilità e veridicità di siffatto riconoscimento ed escludere qualsiasi manipolazione, con l effetto che dovrebbe «essere richiesta [a Copernico] l esibizione degli originali dei documenti fatti visionare ai clienti» che, peraltro, è ignoto come siano pervenuti all Intermediario; il «verbale prodotto dalla ex Preponente relativo alla conversazione del sig. [ omissis ] [è costituito da dichiarazioni] per sunto [rese] direttamente dai funzionari della Sim [e] non [è] stato [ ] sottoscritto» dall avente diritto; i moduli in bianco oggetto di contestazione sono mere copie di ordinativi precompilati che non recano «alcuna attestazione di conformità con i relativi originali e/o asseverazione da un pubblico ufficiale che possa categoricamente escluderne [la loro] alterazione», con l effetto che «anche in relazione a tali documenti, rimane [dubbia] la relativa provenienza»; le dichiarazioni allegate, rese dai clienti sigg.ri[ omissis ] (a cui andrebbero aggiunte le dichiarazioni, non formalizzate, rese oralmente dai sigg.ri omissis ) ribadirebbero quanto già dichiarato in merito dai sigg.ri [ omissis ]; - relativa alla presunta trasmissione alla clientela di informazioni e rendiconti non rispondenti al vero, rivenienti dai fogli «Excel» inviati via alla sua segretaria, ha contestato la circostanza ed osservato che: la Sim, nelle sue note indirizzate all Autorità, non ha segnalato l invio alla clientela di false informazioni ma, tutt al più, solo l elaborazione autonoma di rendicontazioni; i prospetti di cui trattasi non costituiscono in alcuna forma una rendicontazione dello stato degli investimenti dei clienti ma sarebbero «dei meri fogli di lavoro [che egli ha redatto] per uso strettamente personale [ ] al fine di avere a disposizione una panoramica diretta e aggiornata delle consistenze patrimoniali dei propri clienti», non sono stati redatti su carta intestata dell Intermediario e non risulta, altresì, provato che gli stessi siano in nessun tempo stati inviati ai clienti, atteso che - come confermato dalla medesima Copernico - «sono stati [da lui] inviati via [ ] alla [sua] segretaria e trovati sull account di quest ultima»; dalle allegate dichiarazioni dei clienti, emergerebbe che gli stessi «hanno negato, senza alcuna eccezione, di aver mai ricevuto delle rendicontazioni irregolari e/o falsi prospetti e/o documentazione difforme da quelle inviata dalla Sim, confermando nel contempo l assenza di alcuna anomalia»; 5
6 - relativa alla presunta omessa consegna ai clienti delle copie di disposizioni dagli stessi impartite, in tesi riscontrata dalla funzione di Controllo Interno dell Intermediario, ha osservato che si tratta di una circostanza affermata apoditticamente da Copernico e costituente «una mera petizione di principio poiché di queste evidenze documentali non se ne rinviene traccia alcuna. Del resto non potrebbe essere diversamente posto che i clienti [ ] hanno [ ] confermato l opposto»; - relativa alla presunta falsificazione della sottoscrizione della sig.ra [ omissis ] in calce ad un modulo relativo all aggiornamento della relativa scheda antiriciclaggio, ha sostenuto: che «non risulta alcun indice, nemmeno a carattere indiziario, che possa deporre in senso di una contraffazione volontaria da parte [sua] della firma della sig.ra Pinto in quanto l unico elemento che può essere oggetto di contestazione è il mancato riconoscimento da parte della cliente della [propria] firma», la quale, peraltro, «non ha mai sollevato alcun reclamo in relazione alla [sua] operatività»; di aver debitamente censito la cliente a fini di antiriciclaggio all atto dell instaurazione del rapporto con Copernico, come dimostrato dal relativo documento allegato, con l effetto che, «ai sensi dell art. 7 del D.M. 03/02/2006, n. 142, non sarebbe stato più necessario procedere all'identificazione diretta della suddetta cliente»; che, agli inizi del mese di aprile del 2013, richiesto dalla Sim di procedere all aggiornamento della modulistica antiriciclaggio della clientela, si sarebbe recato presso la cliente ricevendo dal di lei [ omissis ], sig. [ omissis ], copia del modulo di cui trattasi già sottoscritto dall avente diritto, «come [è normale accada] in ragione dei rapporti tra le parti», per effetto del che sarebbe da escludersi che la presunta contraffazione di firma a lui contestata possa essergli addebitata, il che sarebbe stato confermato da una dichiarazione resa dal citato sig. [ omissis ], allegata alla memoria difensiva; - alla presunta ricezione e/o all utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del sig. [ omissis ], ha sostenuto che la dichiarazione del cliente del 12 febbraio 2014 non induce a concludere «nel senso fatto intendere da Copernico, ovvero che egli [avrebbe operato sul conto del cliente] a suo piacimento per attività di trading personali», atteso che il sig. Rinaldi ha rettificato le «dichiarazioni che fu indotto a rendere non nel senso da lui voluto» con una ulteriore nota inviata a Copernico, dalla stessa non menzionata, con cui il cliente ha «dato espressamente atto che [egli] non ha mai effettuato alcuna operazione bancaria e/o di trading senza la sua preventiva autorizzazione», essendosi piuttosto limitato a fornire «aiuto materiale» al cliente nel «compiere le operazioni di trading [dallo stesso] disposte [senza porre in essere alcuna] gestione surrettizia [o] autonoma del conto» dell avente diritto; ESAMINATA la copiosa documentazione allegata alle predette note ed in particolare e tra l altro: - la documentazione relativa alle vicende del contratto di agenzia intercorso con Copernico; - le note sottoscritte dai clienti sigg.ri [ omissis ] (prive di data) e [ omissis ] (datata 18 marzo 2014), le ulteriori note a loro firma del 23 dicembre 2014, 20 gennaio 2015, 21 6
7 gennaio 2015 e 2 febbraio 2015, nonché le missive sottoscritte dai clienti sigg.ri [ omissis ] in date comprese tra il gennaio ed il febbraio 2014, con cui gli stessi hanno reso le dichiarazioni riferite dal promotore nelle sue difese; - la dichiarazione resa dal sig. [ omissis ] l 11 febbraio 2015 in relazione alla consegna al promotore del modulo contrattuale oggetto di disconoscimento da parte della sig.ra [ omissis ], che sarebbe stato fornito già corredato di firma dell avente diritto; VISTA la Relazione per la Commissione del 17 giugno 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato la conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTE la nota del 18 giugno 2015 con la quale è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota del 16 luglio 2015 dal Sig. Penati; CONSIDERATO che le stesse non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato dal sig. Penati nella precedente nota del 6 febbraio 2015, integrata il 13 febbraio 2015, con cui il promotore ha svolto le proprie deduzioni difensive e trasmesso copiosa documentazione a supporto; VISTA la nota del 17 agosto 2015 con la quale la Sim ha inviato, in originale, la documentazione già trasmessa con la sopracitata nota del 3 novembre 2014; RITENUTO, dall esame delle risultanze istruttorie svolte: A) relativamente alla qualificazione dei fatti, che: - emergono elementi tali da far ritenere accertate le sole contestazioni relative alla consegna alla clientela di modulistica firmata in bianco e all avere il sig. Penati ricevuto e/o utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente sig. [ omissis ]; - con riferimento alla ricezione da parte del promotore di modulistica contrattuale firmata dalla clientela e non debitamente compilata, che taluni dei documenti di cui trattasi, 7
8 forniti dall Intermediario in allegato alle proprie note, recano la sottoscrizione, oltre che dei clienti coinvolti, anche del sig. Penati; - tale evidenza, non oggetto di contestazione nelle difese e non smentita dalle dichiarazioni dei clienti coinvolti, consente di ricondurre univocamente tali documenti ai clienti interessati oltre che allo stesso promotore ed induce, pertanto, a ritenere accertata, quantomeno rispetto a tali moduli, l ipotizzata violazione: in relazione a ciò, stante la presenza della sottoscrizione del sig. Penati in calce a detti documenti, le obiezioni dallo stesso sollevate in sede difensiva circa la effettiva riconducibilità di tale modulistica in bianco ai relativi sottoscrittori non inducono ad una differente considerazione di quanto emerso; - quanto alla contestazione relativa all avere il sig. Penati ricevuto e/o utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del sig. [ omissis ], va rilevato che si tratta di circostanza riconosciuta come vera dal cliente nella dichiarazione in atti raccolta dall Intermediario: tale affermazione del cliente non ha trovato smentita, quantomeno nella sua materialità, nella sua successiva dichiarazione trasmessa dal promotore, atteso che in essa il cliente si è limitato a precisare che «il sig. Penati non ha mai effettuato alcuna operazione bancaria e/o di trading senza la [sua] preventiva autorizzazione»; - tale evidenza, in uno a quanto dichiarato dal promotore in sede difensiva (laddove ha precisato di essersi limitato a fornire «aiuto materiale» al cliente nel «compiere le operazioni di trading [dallo stesso] disposte [senza porre in essere alcuna] gestione surrettizia [o] autonoma del conto» dell avente diritto), se esclude che il promotore abbia abusato di detti codici dispositivi del cliente a fini personali, induce a ritenere che il sig. Penati non abbia agito in conformità al paradigma normativo previsto dall art. 108, comma 7, del Regolamento Intermediari che prevede precise modalità attraverso cui i promotori finanziari possono agire nell interesse dei clienti avvalendosi di tali credenziali elettroniche, cosa che non risulta essere avvenuta nel caso di specie; - si ritengono, invece, superate le contestazioni relative alla trasmissione alla clientela di informazioni e rendiconti non rispondenti al vero, all omessa consegna ai clienti delle copie di disposizioni dagli stessi impartite ed alla falsificazione della firma di una cliente; - quanto alla contestazione relativa alla trasmissione alla clientela di informazioni e rendiconti non rispondenti al vero, si rileva che risulta, come peraltro rilevato dallo stesso Intermediario, solo che il sig. Penati ha inviato alla propria segretaria alcune recanti files «Excel» contenenti dati contabili relativi alle posizioni in essere a nome di taluni clienti, che peraltro Copernico non ha riferito essere difformi dai dati reali; - non vi è evidenza, invece, che dette informazioni siano state trasfuse in rendicontazioni sullo stato degli investimenti dei clienti né che siano state in alcun modo comunicate agli aventi diritto i quali, peraltro, hanno negato di aver ricevuto delle rendicontazioni irregolari e/o falsi prospetti e/o documentazione difforme da quelle inviata dalla Sim, ed hanno, di contro, confermato di non aver registrato alcuna anomalia in relazione alle posizioni gestite dal promotore; - con riferimento alla contestazione relativa all ipotizzata omessa consegna ai clienti delle copie di disposizioni dagli stessi impartite, si tratta di circostanza non supportata da alcuna evidenza atta a avvalorarla: in assenza di elementi atti ad accreditare la sussistenza 8
9 dell illecito di cui trattasi, anche tale incolpazione va ritenuta superata stante, tra l altro, la ferma contestazione del sig. Penati che ha negato la circostanza e le dichiarazioni di regolarità del suo operato rese dalla clientela da questi seguita; - con riferimento alla contestazione relativa alla ipotizzata falsificazione della sottoscrizione della sig.ra [ omissis ] in calce ad modulo previsto dalla normativa antiriciclaggio, stanti le dichiarazioni rese in merito dal di lei coniuge sig. [ omissis ], si ritiene non potersi ascrivere al promotore l ipotizzata falsificazione della firma della cliente, avendo lo stesso acquisito dal predetto sig. [ omissis ] copia del modulo di cui trattasi già apparentemente sottoscritto dall avente diritto; d altra parte, in mancanza di ulteriori elementi di prova idonei ad accreditare la tesi di una parte, non può darsi prevalenza alla prospettazione dei fatti della cliente (che si è limitata a non riconoscere l autografia della propria sottoscrizione) a fronte della smentita dell incolpato; B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, che: - ai sensi ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - le violazioni degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all art. 107, comma 1, del Regolamento n /2007, conseguenti all utilizzo, in difformità alle prescrizioni di cui all art. 108, comma 7, del medesimo regolamento, dei codici di accesso telematico ai rapporti del cliente nonché all aver ricevuto dai clienti modulistica firmata in bianco, costituiscono condotte illecite non assoggettate ad una specifica sanzione, con l effetto che la loro determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della loro gravità; - nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tener conto, delle seguenti circostanze: il promotore ha assunto un atteggiamento collaborativo, ancorché teso ad una differente qualificazione delle fattispecie; l irregolarità poste in essere ha riguardato un numero circoscritto di clienti i quali hanno ribadito la loro piena fiducia e considerazione nell operato del promotore, e non risulta che le stesse abbiano arrecato alcun danno ai clienti coinvolti; D E L I B E R A: Il sig. Alberto Franco Fabio Penati, nato a Milano il 10 aprile 1959 [ omissis ], è sospeso, per il periodo di un mese, dall Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. 9
10 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio, ai sensi dell art. 195 del TUF, entro 30 giorni dalla data di notifica. 8 settembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 10
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