S E N T E N Z A 118/A/2012. nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 3986
|
|
- Ottaviana Lamberti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana SAVAGNONE dott. Salvatore CULTRERA dott. Pino ZINGALE dott. Valter DEL ROSARIO Presidente Consigliere Consigliere Consigliere relatore Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 118/A/2012 nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn e 3988 del registro di segreteria promossi ad istanza di...omissis... (poi Omissis ), in persona del legale rappresentante p.t., e C. M., entrambi rappresentati e difesi dall avv. Enrico Pistone Nascone, nei confronti del Procuratore Generale, per la riforma della sentenza n. 2047/2011 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. Visti gli atti introduttivi dei giudizi depositati il 26 ottobre Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. Uditi alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 il relatore Consigliere Pino Zingale, l avv. Enrico Pistone Nascone, per gli appellanti, ed il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Rachele Aronica. F A T T O A seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, la Procura presso la 1
2 Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Regione Siciliana citava in giudizio gli odierni appellanti per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma di Euro ,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del Ministero dello sviluppo economico, per l indebita percezione di contributi comunitari finalizzati alla realizzazione di un nuovo impianto finalizzato alla produzione di vernici ed acqua, relativo al programma operativo 2000/2006. La Sezione di prime cure, nella contumacia dei convenuti, accoglieva le domande del P.M. e, con sentenza n. 2047/2011, li condannava in conformità alle richieste di parte pubblica. Avverso tale sentenza hanno interposto appello entrambi i condannati, lamentando, la società, la nullità della notifica dell atto di citazione, che sarebbe stato notificato il 5 gennaio 2011, al signor M. C., n.q. di rappresentante legale, con le modalità di cui all art. 140 c.p.c., mentre a quella data il predetto non ricopriva più tale carica; ed il C., la nullità dell atto di citazione in quanto non rispettato il termine a difesa di 90 giorni tra la notifica dell atto introduttivo del giudizio e l udienza di comparizione e trattazione del 4 maggio Hanno chiesto, conclusivamente, che la sentenza venga annullata con rinvio al primo giudice. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto di entrambi i gravami e, in subordine, che la causa venga trattenuta per l ulteriore trattazione di merito. Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 le parti presenti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni ed insistito nelle conclusioni di cui agli atti scritti. L avv. Enrico Pistone Nascone ha pure 2
3 depositato brevi note confermative delle conclusioni già adottate con gli atti di appello. D I R I T T O I due appelli vanno riuniti e trattati congiuntamente in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Per quanto riguarda la posizione della società, viene lamentato che la notifica alla medesima sia stata effettuata, con le modalità dell art. 140 c.p.c., al signor C., nella qualità di rappresentante legale, il 5 gennaio 2011, allorché il predetto non ricopriva più tale carica. La censura è fondata. In effetti la notifica risulta effettuata, con le modalità di cui all art. 140 c.p.c., al signor C. n.q., il 5 gennaio 2011, allorché quel soggetto non ricopriva più la carica di rappresentate legale della società. In tema di persone giuridiche, in base alla riforma introdotta dalla legge n. 263/2005, la notificazione si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita in base alle norme precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143. Ancorché, pertanto, fosse astrattamente possibile procedere a notifica al 3
4 rappresentante legale ai sensi dell art. 140, resta incontroverso il fatto che alla data dell utilizzo di tale modalità il C. non era più rappresentante legale della società, come risulta dalla documentazione in atti e, pertanto, la notifica effettuata risulta affetta da nullità. La stessa Procura Regionale mostra di essersi resa conto di tale nullità, ponendo in essere, successivamente, un ulteriore notifica, sempre con le modalità di cui all art. 140 c.p.c., in data 3 febbraio 2011, sempre, però, a carico del C.. Da ciò consegue che la sentenza, per la pronuncia che riguarda la società, è da ritenersi nulla, non essendosi regolarmente formato il contraddittorio innanzi al primo Giudice. Per quel che riguarda, poi, la posizione del C. in proprio, la Procura Generale, pur riconoscendo che il termine non sarebbe maturato rispetto alla notifica del 3 febbraio 2011 (deposito nella casa comunale, con perfezionamento il 13 febbraio 2011), con udienza al 4 maggio 2011, sostiene che il termine di 90 giorni dovrebbe intendersi rispettato con riferimento ad una precedente notifica, effettuata ai sensi dell art. 140 c.p.c., con spedizione della raccomandata il 27 novembre A tale precedente notifica, della cui nullità, anche in questo caso, la Procura Regionale deve aver avuto sicuramente piena contezza, altrimenti non si giustificherebbe il suo rinnovo, non può essere attribuito alcun valore giuridico, in quanto effettuata con riferimento ad un indirizzo che, come poi accertato, non era la via di residenza del convenuto, ancorché identico fosse il Comune. Ne consegue che l atto di citazione è nullo ai sensi dell art. 164, primo comma, c.p.c. e, di conseguenza, è nulla la sentenza che ha pronunciato 4
5 la condanna del predetto appellante. Quanto alle conseguenze che le rilevate nullità comportano, in rito, sul presente giudizio, per le quali gli appellanti hanno chiesto la remissione della causa al primo giudice e, in via subordinata, la rinnovazione degli atti nulli, mentre il P.M. ha solo parzialmente aderito a tali richieste ed, in via subordinata, mentre ha chiesto, in via principale, che il giudizio sia trattenuto per la decisione nel merito, il Collegio osserva quanto segue. Le richieste e le argomentazioni, sia degli appellanti che del P.M., sono incentrate tutte sull esegesi dell art. 354 c.p.c. e sulla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sul punto, ma trascurano di considerare che la materia, per quel che riguarda il processo innanzi a questa Corte, è disciplinata dall art. 105 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dalla dalla legge n. 205/2000, e dall art. 10, comma 3, della citata legge n. 205/2000. Non ignora il Collegio che altre Sezioni d appello, nel definire il rapporto tra le due norme, hanno ritenuto una obbligatorietà della disciplina recata dagli artt. 354 e 161 c.p.c. anche nei giudizi celebrati dinanzi alla Corte dei conti, discendente dalla abrogazione dell art. 105, 2 comma, del r.d. n del 1933, disposta dall art. 10, comma 3, della legge n. 205 del 2000, disposizione che, nelle ipotesi in cui il primo giudice si fosse pronunciato anche sul merito, consentiva alla Sezione d appello di optare al di fuori di un preciso paradigma normativo se trattenere la causa per la decisione di merito ovvero se rinviarla al giudice di primo grado; e ciò a prescindere dalla valutazione degli esatti 5
6 limiti in cui va inteso e contenuto il riferimento alle questioni di carattere pregiudiziale recato dal primo comma dell art. 105 (Corte dei conti, Sez. di appello II, n. 451/2009). Tale soluzione, però, non è, ad avviso del Collegio, coerente con il dato normativo che, con riferimento al processo innanzi a questa Corte, disciplina integralmente la materia, discostandosi dalla previsione contenuta nel codice di procedura civile, prevedendo che una rimessione al primo giudice sia possibile esclusivamente nel caso di esame da parte di quest ultimo solo di questioni pregiudiziali, con ciò attivando, in forma preclusiva, la clausola di cui all art. 26 del citato regolamento di procedura. In buona sostanza, il legislatore, nei giudizi innanzi a questa Corte, sembra avere previsto una disciplina di maggior rigore, rispetto a quella del rito civile, nell ipotesi in cui il giudice pronunci nel merito ignorando talune nullità che si sarebbero dovute rilevare come questioni pregiudiziali e che determinano, laddove pretermesse, la nullità stessa delle sentenza. In questi casi risulta preclusa, come conseguenza della sussistenza di un pronuncia di merito, la rimessione del processo al primo giudice e, per converso, in presenza di nullità insanabili, che travolgono in radice la regolarità di un intero grado del giudizio, non appare percorribile il rinnovo della trattazione nel merito nell unico grado di appello in assenza di una specifica norma che, come avviene nel rito civile, ciò espressamente consenta. Non può, pertanto, che limitarsi l esito dell appello, in questi casi, alla mera dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, affidando 6
7 integralmente all iniziativa delle parti, ed in specie al P.M., l onere di avviare ex novo il giudizio, nel rispetto nelle norme di procedura, salvi gli effetti eventualmente prodotti dal primo processo. Ne consegue che, in applicazione dell art. 105 del regolamento di procedura e dell art. 10, comma 3, delle legge n. 205/2000, questo Giudice, rilevata la fondatezza delle censure mosse con gli atti di appello, non può che limitare la propria pronuncia all annullamento della sentenza impugnata. In conclusione la sentenza oggetto di gravame deve essere, pertanto, annullata. Non trattandosi di assoluzione nel merito non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P. Q. M. La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, previa riunione in rito, accoglie i ricorsi e, per l effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Nulla per le spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 aprile L ESTENSORE F.TO (Pino Zingale) IL PRESIDENTE F.TO (Salvatore Cilia) Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 12/04/2012 Il Direttore della Segreteria F.TO(Nicola Daidone) 7
8 8
S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 4107/06 Reg.Dec. N.5740 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliUna pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente
Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA
N. 00336/2016 REG.PROV.CAU. N. 00666/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato
Dettaglicontro per la riforma
N. 05987/2009 REG.DEC. N. 07273/2009 REG.RIR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)
N. 00865/2011 REG.PROV.COLL. N. 00270/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliS E N T E N Z A N.1/A/2014. nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n del registro di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Salvatore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.
La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 07094/2011 REG.PROV.COLL. N. 04328/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 05393/2011REG.PROV.COLL. N. 00339/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliGiudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA nella persona della dottoressa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto Cancelliere, ha pronunciato la seguente
DettagliLibero Sindacato Ufficiali Giudiziari - (1) Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1996, n
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 17 settembre 2007 n. 4850 - Pres. Ferrari, Est. Salvatore - Giusto (Avv. Viglione) c. Ministero della Difesa e Comando Generale dei Carabinieri (Avv.ra Stato) e Kosiec
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 06786/2011REG.PROV.COLL. N. 07595/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
DettagliN. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02035/2015REG.PROV.COLL. N. 04202/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA
TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli
DettagliVisto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N. 4107/2008 Reg. Dec. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5002 Reg. Ric. Anno 2008 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00231/2016 REG.PROV.COLL. N. 06125/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda
N. 01641/2012 REG.PROV.COLL. N. 00532/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento
DettagliScritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51
N. 01710/2016 REG.PROV.COLL. N. 00226/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995
DettagliDECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliCreated by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
REPUBBLICA ITALIANA N. 1/2013/QM IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE composta dai seguenti magistrati dott. Pasquale Iannantuono Presidente dott.ssa Luciana
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliCONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO 2008, n. 2971: il termine per impugnare il Regolamento di determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti il termine per impugnare i regolamenti di determinazione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 05154/2014REG.PROV.COLL. N. 05164/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
DettagliN. 01921/2013REG.PROV.COLL. N. 05297/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 905/09 Reg.Dec. N. 250 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
DettagliCass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00022/2014 REG.PROV.COLL. N. 00278/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA
N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00927/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente
DettagliBREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato
BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato L udienza di discussione del ricorso, com è noto, è fissata su domanda di parte. Eccezionali
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 Pubblicato il 26/09/2016 N. 01730/2016 REG.PROV.COLL. N. 01413/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. U Num. 24739 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: NAPPI ANIELLO Data pubblicazione: 05/12/2016 sul ricorso proposto da SENTENZA Marco Mazzi, domiciliato in Roma, via Ugo de
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 04/07/2017 N. 03261/2017REG.PROV.COLL. N. 02274/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
DettagliConsiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
MASSIMA non si ravvisano nel sistema obblighi per l impresa ausiliaria alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, in quanto l art. 75 D. Lgs. 163/2006 cita esclusivamente gli obblighi nel campo dell
Dettagliin sede giurisdizionale (Sezione Terza)
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III Sentenza 23/5/2016 n. 2169. Pres. Maruotti, est. Prosperi Decisum: sull illegittimità del provvedimento di ricusazione di una lista a causa della tardiva allegazione della
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 15/12/2016 N. 00719/2016 REG.PROV.COLL. N. 00594/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA
pubblicato il 09/12/2016 N. 02032/2016 REG.PROV.CAU. N. 04894/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
4035/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSINIO DOGLIOTTI - Presidente - Oggetto FAILINIVNTO Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ORDINANZA
N. 01701/2014 REG.PROV.COLL. N. 06483/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00058/2014 REG.PROV.CAU. N. 01014/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 02795/2012 REG.PROV.COLL. N. 01026/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Dettagli