COMUNE DI MALALBERGO Provincia di Bologna

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1 COMUNE DI MALALBERGO Provincia di Bologna REGOLAMENTO DI ASSISTENZA SOCIALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/09/1996, controllata da CO.RE.CO. seduta del 28/10/1996 prot. n.96/0044 Modificato art. 17 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/06/1997, controllata da CO.RE.CO. seduta del 02/07/1997 prot. n. 97/0028

2 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA SOCIALE TITOLO 1 ART.1 PRINCIPI L erogazione dei servizi di assistenza sociale avviene nel rispetto dei seguenti principi: Eguaglianza dei diritti degli utenti : a parità di condizioni del servizio prestato è garantita la parità di trattamento degli utenti; è vietata ogni discriminazione; Imparzialità : i comportamenti nei confronti degli utenti sono ispirati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità; Continuità: l erogazione dei servizi è continua, regolare e senza interruzioni; Diritto di scelta: è garantito agli utenti il diritto di scegliere fra i soggetti che erogano il servizio, ove consentito dalla legislazione vigente; Partecipazione: gli utenti hanno diritto di accesso alle informazioni che lei riguardano, possono produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio; il Comune acquisisce la valutazione dell utente circa il servizio reso; Diritto di reclamo: gli utenti possono presentare reclami al Comune in una delle seguenti forme: oralmente, per iscritto o a mezzo fax; l Ufficio Protocollo rilascia ricevuta dei reclami scritti e li trasmette all Ufficio competente: nel caso dell Ufficio Servizi Sociali questo provvede a riferire per iscritto all utente, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, circa gli accertamenti compiuti ed i tempi nei quali il Comune provvederà a rimuovere le irregolarità che siano state riscontrate; Semplificazione e informazione: il Comune provvede a razionalizzare e ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti a carico degli utenti, fornendo agli stessi ogni chiarimento e informazione circa i loro diritti nonché le modalità giuridiche e tecniche di prestazione dei servizi; Rapporto con gli utenti: i dipendenti del Comune sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell esercizio dei diritti e nell adempimento degli obblighi; Sanzioni: l inosservanza dei presenti principi costituisce elemento di valutazione anche disciplinare dei dipendenti che volutamente li abbiano disattesi. ART. 2 - SERVIZI OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE Sono disciplinati dal presente regolamento i seguenti interventi: Assistenza domiciliare (artt.6 14) ; Erogazione pasti a domicilio (art.15) ; Accompagnamenti (art.16); Supporto al ricovero di anziani in strutture (art.17); Assistenza economica e sussidi agli indigenti (artt.18 20); Integrazione sociale (artt ); Tele soccorso ( art.23); Diritto allo studio ( art.24).

3 ART. 3 RICHIESTE DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLA CONTRIBUZIONE ECONOMICA I cittadini che richiedono di essere ammessi a fruire degli interventi sociali od economici oggetto del presente regolamento o chi agisce per loro conto, debbono presentare domanda, tramite l Ufficio Protocollo del Comune, al Sindaco, su apposito modulo sottoscritto. Per i servizi continuativi la domanda deve essere ripresentata con le stesse modalità di cui al primo comma, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di ammissione al servizio. La proroga dell ammissione al servizio è determinata dal Responsabile dei Servizi Sociali entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, sulla base della proposta di cui all art.4, entro lo stesso termine è comunicato l eventuale rigetto della domanda. Alla domanda di ammissione o di proroga deve essere allegata la documentazione richiesta per ogni servizio dagli articoli di rispettiva pertinenza. Nel caso in cui la domanda di ammissione o di proroga sia volta ad ottenere contributi economici o l ammissione ai servizi a tariffa agevolata, alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione: 1) stato di famiglia ed elenco nominativo dei familiari obbligati ex art.433 c.c. : coniuge figli legittimi legittimati naturali adottivi e in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali i genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti i generi e le nuore il suocero e la suocera i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali; 2) fotocopia dei mod.740 e/o 730 e/o 101 e/o 201, dei frontespizi di tutti i libretti e/o certificati di pensione, auto dichiarazione autenticata ai sensi di legge relativa all attività e al reddito presunto per i lavoratori non ancora in possesso del 740 o 101, copia dell eventuale tesserino di disoccupazione nonché ogni altra valida documentazione comprovante i redditi dell utente; il tutto deve essere riferito al periodo relativo all ultima dichiarazione presentata o all anno precedente quello per il quale si richiede il servizio; 3) auto dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, contenente i seguenti elementi: a) specificazione dettagliata del patrimonio posseduto: diritti reali e di obbligazione(si indicano a scopo meramente esemplificativo: proprietà, usufrutti, locazioni, leasing, crediti ed ogni altra forma di reddito posseduta, direttamente o indirettamente); b) dichiarazione di non possedere redditi che non siano stati dichiarati; c) dichiarazione di aver presentato documentazione integrale e veritiera; d) impegno del richiedente a comunicare per iscritto all Ufficio Servizi Sociali del Comune ogni variazione intervenuta relativamente al reddito o ad altro degli elementi dichiarati, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa; e) importo mensile dell eventuale canone di locazione a carico del richiedente; f) conoscenza delle sanzioni di cui al codice penale in caso di false attestazioni mendaci dichiarazioni. L Ufficio Protocollo del Comune rilascia ricevuta ai soggetti che presentano le domande di ammissione o proroga ai servizi e trasmette la documentazione all Ufficio Servizi Sociali. ART. 4 ISTRUTTORIA : SCHEDA PERSONALE, PROPOSTA E DETERMINA, TERMINI. Acquisita agli atti la documentazione di cui all art.3 e quella specifica richiesta per il servizio di cui si tratta, l Ufficio Servizi Sociali può svolgere, ove necessario, ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi il cui accertamento sia ritenuto opportuno, presso gli altri servizi comunali ed ogni altra Pubblica Amministrazione, al fine di determinare il reddito di riferimento. Qualora il richiedente non abbia presentato, del tutto o in parte, la documentazione di cui all art.3, il contributo richiesto non può essere concesso, la domanda di ammissione a tariffa ridotta ai servizi richiesti non può essere accolta e il richiedente può essere ammesso a fruire del servizio a tariffa integrale. Entro 5 giorni dal ricevimento della domanda l Ufficio Servizi Sociali può (salvi i casi in cui ciò sia obbligatorio) richiedere all Assistente Sociale del Servizio Sociale dell Azienda USL una relazione sulla situazione socio economica del richiedente. I dati acquisiti in base alla documentazione prodotta ed alle altre indagini svolte sono riportati a cura dell ufficio servizi

4 sociali, entro 20 giorni dalla data di ricezione della domanda di cui all art.3, in apposita scheda personale; entro lo stesso termine, ove non diversamente disposto da specifici articoli del presente regolamento, l addetto incaricato dell ufficio servizi sociali predispone la determina, a seguito dell istruttoria effettuata in base agli articoli relativi al servizio o contributo di cui si tratta, ai documenti presentati ai sensi dell art.3 nonché alle procedure di cui agli artt.4 e 5; la predisposizione della proposta di determina conclude la fase istruttoria del procedimento. La scheda personale, la domanda di ammissione o proroga e la documentazione allegata sono inserite, unitamente a copia della proposta di determina, a cura dell ufficio servizi sociali, entro 25 giorni dalla ricezione della domanda, nel fascicolo personale del richiedente. Il fascicolo personale è integrato con le schede e le proposte di determina predisposte a seguito della presentazione delle successive eventuali domande di proroga: gli aggiornamenti sono effettuati dagli addetti al servizio sociale entro 25 giorni dalla ricezione della documentazione di cui all art.3 secondo comma. I fascicoli personali sono conservati nell archivio dell ufficio servizi sociali; il contenuto delle schede e dei fascicoli personali è riservato e non può essere divulgato da coloro che vi hanno accesso. La determina di accoglimento della domanda presentata è adottata, previa acquisizione dei pareri di cui agli artt.53 e 55 L. n 142/90 dal Responsabile dell Ufficio Servizi Sociali entro 10 giorni dalla conclusione della fase istruttoria; entro lo stesso termine è data comunicazione dell eventuale rigetto della domanda. Copia della determina è inserita nel fascicolo personale del richiedente unitamente a copia del modulo sottoscritto dall utente ai sensi dell art. 5. ART. 5 DETERMINAZIONE E REVISIONE DELLA TARIFFA MODALITA DI PAGAMENTO COOBLIGATI In caso di accoglimento della domanda di ammissione o proroga al servizio il richiedente è tenuto a corrispondere, in base alla determina adottata dal Responsabile dei Servizi Sociali, l importo dovuto in base al reddito posseduto e alla tabella tariffaria contributiva, come di seguito definiti. Il reddito posseduto è definito e calcolato sommando tutti i redditi del richiedente, riferiti all anno precedente a quello di presentazione della domanda, di cui alla scheda personale, e detraendo da tale somma l eventuale canone di locazione, nel limite massimo di L mensili, nonché il 50% dell assegno di accompagnamento. E esentato dal pagamento della tariffa, ove ammesso al servizio, il soggetto che percepisce un reddito inferiore o pari al minimo vitale. La tabella tariffaria contributiva definisce tipologia e limiti dei contributi che possono essere erogati ai sensi del presente regolamento, la percentuale di copertura del costo del servizio e, nel rispetto del criterio di proporzionalità alle prestazioni erogate e dal reddito posseduto, l importo dovuto dagli utenti per fasce di reddito, ad ognuna delle quali deve corrispondere una tariffa. La tabella è deliberata ogni anno dall organo competente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione: nel caso in cui non si proceda all aggiornamento della tabella si applica la tariffa corrispondente all ultima tabella approvata. L Ufficio servizi Sociali comunica all interessato l importo della nuova tariffa dovuta con apposito modulo di cui l utente deve sottoscrivere una copia per accettazione. Qualora l assistito corrisponda una cifra inferiore a quella dovuta ogni obbligato ex art.433 c.c. è tenuto in solido ad integrare la cifra corrisposta dall assistito sino all intera tariffa dovuta, dal momento dell ammissione al servizio. La tariffa è dovuta bimestralmente e deve essere corrisposta posticipatamente a mezzo di versamento su apposito bollettino di conto corrente postale che sarà consegnato all interessato. In ogni caso di mancato pagamento entro il 30^ giorno dal ricevimento del bollettino di c/c.p. l ufficio comunale competente provvederà a inoltrare, nei successivi 30 giorni, il sollecito di pagamento; in caso di esito negativo di quest ultimo si procederà ai sensi del vigente regolamento di contabilità alla riscossione coattiva a carico dell assistito e/o dei familiari obbligati in solido. In caso di decesso dell assistito i familiari di cui al comma precedente sono tenuti al pagamento del contributo residuo.

5 La revisione della tariffa deve essere effettuata d ufficio anche in ogni caso in cui l Ufficio Servizi Sociali venga a conoscenza di una modifica delle condizioni economiche dell interessato che diano luogo al cambiamento della tariffa dovuta. Le revisioni di cui al precedente comma sono assunte con determina del Responsabile dei Servizi Sociali entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto modificativo e sono comunicate all interessato con apposito modulo di cui il richiedente deve sottoscrivere una copia per accettazione. L ammissione all erogazione di contributi e l ammissione ai servizi a tariffa agevolata è comunque subordinata alla disponibilità di bilancio. TITOLO II ASSISTENZA DOMICILIARE ART. 6 DESTINATARI E FORME DI GESTIONE Il servizio può essere gestito, in tutto o in parte, in una o più delle seguenti forme: direttamente dal Comune, con proprio personale; in convenzione con idonea Associazione di Volontariato, iscritta nei registri regionali da almeno sei mesi per il settore di attività che deve essere affidato; la convenzione deve prevedere il rispetto dei principi di cui all art.1, a pena di risoluzione; in concessione a terzi idonei, in possesso dei requisiti di seguito specificati, attraverso la stipulazione, a seguito di gara espletata secondo le modalità di cui garantita la parità di trattamento degli utenti; è vietata ogni discriminazione; al regolamento dei servizi ed in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente in materia al momento dell avvio della procedura, di apposita Convenzione, che dovrà stabilire in capo al terzo l obbligo di rispettare tutti i principi di cui all art.1, prevedendo in caso contrario l immediata risoluzione della convenzione; si considerano terzi idonei i soggetti privati già operanti nel settore anziani e/o disabili che abbiano già eseguito prestazioni di lavoro in tale settore. Gli interventi di assistenza domiciliare si collocano nella rete dei servizi territoriali e sono rivolti agli anziani e agli adulti portatori di situazioni di handicap e/o parziale autosufficienza, con lo scopo di garantire loro la permanenza nell ambiente familiare e sociale di appartenenza, tutelandone la salute e favorendone il miglioramento della qualità della vita degli utenti e dei loro familiari. L intervento assicura all utente le prestazione di cui all art.11ed opera per il ripristino ed il mantenimento delle capacità funzionali e della vita di relazione dell utente. ART. 7 DELEGHE ALL AZIENDA USL E CONCESSIONE A TERZI, FUNZIONI DEL COMUNE Sono delegate alla Azienda USL territorialmente competente le seguenti funzioni: coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare; autorizzazioni al funzionamento e vigilanza sulle strutture residenziali e semi residenziali per anziani; funzioni filtro per inserimento anziani in strutture tutelari pubbliche o convenzionate per non autosufficienti. Resta di competenza del Comune l Assistenza domiciliare agli anziani, e nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata in convenzione a terzi idonei, il Comune dovrà comunque assicurare l esercizio delle funzione di programmazione, di controllo e di gestione dei reclami relativamente a: prestazioni erogate agli utenti; qualità delle prestazioni e livello di soddisfacimento dei bisogni degli utenti; definizione del progetto individuale di intervento, da predisporre in base alle modalità di cui all art.9; organizzazione e coordinamento delle attività svolte attraverso il volontariato; informazione alla cittadinanza sui servizi erogati.

6 ART. 8 MODALITA PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO Possono usufruire del servizio di Assistenza Domiciliare gli anziani, gli handicappati adulti e gli invalidi residenti nel territorio comunale e anche coloro che dimorano temporaneamente in tale territorio. I cittadini suindicati che intendono avvalersi del servizio di Assistenza Domiciliare debbono presentare, oltre alla documentazione e alla domanda di cui all art.3, i seguenti documenti: 1) certificato del medico curante attestante la situazione sanitaria generale; Sono esclusi dai servizi di assistenza domiciliare i richiedenti che rifiutano le proposte formulate nel piano di lavoro predisposto dall assistente sociale. ART. 9 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E DETERMINA DI AMMISSIONE Ricevuta la domanda e i documenti di cui agli artt.3e 8, entro 5 giorni dalla ricezione, l addetto dell Ufficio Servizi Sociali ne trasmette copia all Assistente sociale dell Azienda USL territorialmente competente, in sede distrettuale. L Assistente Sociale procede ad attivare le seguenti modalità operative: 1. colloquio con i familiari (a cura dell Assistente Sociale ) ; 2. visita domiciliare (compiuta dall Assistente Sociale e dagli Addetti all assistenza di base); 3. valutazione del caso nell ambito del gruppo di lavoro composto dall Assistente Sociale e dagli Addetti all Assistenza di base (a cui partecipano a seconda delle necessità operatori dei Servizi A.U.S.L., Medicina di Base, S.S.M. ecc. ); 4. redazione del piano di intervento individuale (sottoposto a periodiche verifiche e revisioni da parte del gruppo di lavoro Allegato A ). Gli strumenti metodologici sono: - scheda del servizio sociale dell Azienda USL (Allegato B) ; - piano di intervento individuale con riepilogo mensile delle prestazioni (Allegato A) scheda individuale dell Azienda USL (allegato C). L Assistente Sociale trasmette al Comune la domanda di cui all art.3, apposita relazione circa le prestazioni ed il progetto di intervento ritenuto più idoneo per l utente. La ricezione da parte dell ufficio servizi sociali del Comune della predetta relazione perfeziona e conclude la fase istruttoria del procedimento. L ufficio servizi sociali, entro 15 giorni dalla conclusione della fase istruttoria, inserisce in apposito fascicolo tutti i documenti acquisiti agli atti ( domanda e documenti di cui all art3, scheda personale di cui all art.4, relazione di cui al comma precedente, tariffa di cui all art5 ) e predispone la proposta di determina di cui all art.4, nel rispetto dei criteri di seguito elencati di proporzione fra fasce di reddito e percentuale tariffaria ridotta: - inferiore o pari al minimo vitale - esente - sino al minimo vitale + 40% - 75% della tariffa; - sino al minimo vitale + 60% - 90% della tariffa; - oltre - tariffa integrale; - proprietari o comproprietari di beni immobili ulteriori rispetto a quello abitato, anche se in locazione - tariffa integrale. Il Responsabile dell Ufficio Servizi Sociali, entro 20 giorni dalla conclusione della fase istruttoria, determina circa l accoglimento della domanda, l ammissione al servizio, la tipologia delle prestazioni e gli eventuali oneri di contribuzione. L Ufficio Servizi Sociali comunica all interessato con apposito modulo, di cui l utente deve sottoscrivere una copia per accettazione l esito della domanda, le modalità operative del servizio ed il contributo dovuto, che dovrà essere corrisposto seguendo le modalità di cui all art. 5.

7 ART. 10 FINALITA L Assistenza Domiciliare è un servizio teso a favorire la ripresa sul piano fisico e sociale degli utenti e ad impedire la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale, permettendo alle categorie di cittadini più esposti al rischio di emarginazione di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale di appartenenza. Gli interventi sono svolti all interno dell ambiente di vita del soggetto, definito come contesto delle relazioni tra il soggetto e il suo ambiente, con l obiettivo di coniugare l ambiente di vita con le risorse del territorio, al fine di garantire il mantenimento della più ampia autonomia del soggetto, senza sostituirsi alla persona; Il servizio risponde a bisogni temporanei e limitati nel tempo e può anche rispondere all emergenza, salvi i limiti derivanti dal numero degli utenti in carico e dal rispetto del preavviso. L Assistenza Domiciliare si concretizza nelle prestazioni di tipo materiale e sociale indicate al successivo art.11. L Assistenza Domiciliare è integrata con l assistenza domiciliare sanitaria ed infermieristica di cui al successivo art.13. L integrazione tra competenze sociali e quelle sanitarie viene attuata attraverso il coordinamento tecnico del Servizio da parte dell Azienda USL, individuando la sede di tale attività nel Distretto Socio Sanitario secondo le modalità organizzative individuate nei successivi artt.da11 a14. ART.11 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO L Azienda USL territorialmente competente, in persona dell Assistente Sociale, effettua il coordinamento tecnico su base distrettuale degli operatori addetti al servizio di assistenza di base che mantengono inalterato il loro rapporto d impiego con l Amministrazione Comunale o con l Ente o Associazione concessionari del servizio ai sensi dell art.6. Sulla base del profilo professionale acquisito, l assistente domiciliare assolve i sotto elencati compiti che vanno espletati con costante attenzione tesa a favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell utente nel suo contesto di vita, rispetto alla sua autodeterminazione. Le prestazioni che devono essere garantite ai cittadini del territorio di Malalbergo ammessi al servizio di assistenza domiciliare sono le seguenti: - assistenza alla cura della persona: alzata e messa a letto, igiene personale, vestizione, bagno, assunzione pasti, controllo assunzione farmaci, effettuazione o cambio di piccole medicazioni, misurazione della pressione su prescrizione medica, prevenzione delle piaghe da decubito; - AIUTO PER FAVORIRE L AUTOSUFFICIENZA NELL ATTIVITA GIORNALIERA : - aiuto per una corretta deambulazione; - aiuto nel movimento di arti invalidi; - accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo; - mobilizzazione dell anziano allettato; - aiuto nell uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; questi compiti di aiuto possono essere integrativi di una attività riabilitativa avviata in strutture sanitarie di riabilitazione. - Tutela igienico sanitaria della persona (altre prestazioni che non competono al servizio infermieristico territoriale); - Assistenza per il governo e l igiene dell alloggio: riordino letto e stanza, pulizia, areazione e illuminazione dell alloggio, cambio e trasporto biancheria, consegna pasti a domicilio, spesa e piccoli acquisti con maneggio di denaro; - Attività tendenti a favorire la vita di relazione e l integrazione sociale; accompagnamenti fuori domicilio per visite mediche, case di riposo, centri diurni, altre attività sociali fuori casa; - INTERVENTI TENDENTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE, LA MOBILITA,LA SOCIALIZZAZIONE DELL ANZIANO (IN COMUNE CON ALTRI OPERATORI):- ricerca di forme solidaristiche (vicini, volontari, ecc.) rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio per favorire una partecipazione dell utente; partecipazione agli interventi di animazione culturale all interno delle strutture protette.

8 - segretariato sociale: pratiche burocratiche, pagamenti utenze varie, ritiro pensioni, sussidi, buoni, prenotazioni visite o accompagnamenti, informazioni su diritti, pratiche e altri servizi socio sanitari del territorio; - rilevazione dei bisogni degli anziani e degli altri utenti del servizio o comunque facenti parte del potenziale bacino di utenza del territorio comunale, anche in funzione dell intervento di altri servizi sanitari e sociali; - CONTRIBUTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELL ATTIVITA DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED AL PIANO DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DEL SINGOLO UTENTE (in comune con altri operatori del servizio): - partecipazione, insieme ad altri operatori, ad iniziative per una conoscenza dei bisogni degli utenti, ai fini della programmazione e verifica dell attività e del piano di lavoro su ogni singolo utente; - segnalazione di problemi evidenziati nel corso della propria attività che comportano interventi e programmi esterni al servizio. - PRESTAZIONI INIEZIONI INTRAMUSCOLO: in presenza di personale in possesso della prescritta professionalità, il servizio potrà effettuare la prestazione di iniezioni intramuscolari su prescrizione medica. ART. 12 CRITERI E PRIORITA PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE La tipologia delle necessità degli utenti è stabilita in base all età, allo stato di salute, alla situazione familiare, al rischio di istituzionalizzazione, al livello di autosufficienza dell anziano. Per organizzare l intervento di Assistenza Domiciliare si individua la seguente classificazione: a) Autosufficienza: E propria del soggetto in possesso delle abilità funzionali e motorie per la cura della propria persona e della casa, b) Limitazione lieve : Il soggetto non è in possesso delle abilità funzionali richieste per l auto sufficienza nella vita domestica (fare la spesa) e nelle abilità motorie richieste per uscire di casa (prendere l autobus, fare le scale, camminare fuori di casa). c) Limitazione media : Il soggetto, oltre alle inabilità descritte precedentemente, non è in grado di tenere in ordine la casa e di prepararsi da mangiare, non è in possesso delle abilità funzionali più complesse richieste per l autosufficienza nella cura della propria persona: (lavarsi, vestirsi). d) Limitazione grave: Il soggetto assomma alle inabilità di cui sopra, l incapacità di usare autonomamente i servizi igienici e di camminare per casa. e) Non autosufficienza: Il soggetto è inabile a svolgere qualunque attività e non è in grado di alzarsi dal letto. Il dato relativo al grado di autosufficienza va correlato con quello relativo al nucleo familiare allargato e alla possibilità di fruire di un aiuto da parte di familiari e/o conviventi: 1 anziani che vive solo 2 anziano convivente con altro/i anziano/i 3 anziano convivente con non anziani. Da questa correlazione scaturisce l autosufficienza di nucleo : è su questa base che si costituisce una graduatoria di priorità ed una tipologia dell intervento, quali: - funzioni che l anziano non è in grado di svolgere; - funzioni per le quali è aiutato. - Sulla base dei criteri sopra elencati ed in riferimento al grado di non autosufficienza dell anziano e del nucleo verranno determinate le priorità di accesso al servizio. ART 13 INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED INFERMIERISTICHE MODELLO ORGANIZZATIVO

9 L integrazione delle risposte domiciliari, socio assistenziali e infermieristiche ai bisogni complessi dell utente si realizza con il coordinamento a livello distrettuale dei seguenti tre momenti organizzativi: 1) Riunione settimanale in sede distrettuale degli operatori addetti all assistenza di base coordinati dall Assistente Sociale (due ore ) per i cui contenuti si rimanda al precedente art.10; 2) Riunione bimensile, con la presenza del Coordinatore del Distretto, tra gli operatori A. D. e gli infermieri coordinati rispettivamente dall Assistente Sociale e dall Operatore Professionale Coordinatore Infermiere Professionale di Distretto (due ore) per il coordinamento delle funzioni assistenziali e sanitarie, la definizione di piani di intervento comuni e la programmazione generale degli interventi; 3) Riunione settimanale tra le Assistenti Sociali Coordinatricie gli Operatori Professionali Coordinatori Infermieri Professionali dei servizi di A.D.I. di tutti i Distretti della durata di due ore per la verifica degli strumenti di lavoro. Le prestazioni infermieristiche domiciliari, sempre a carattere temporaneo, volte ad evitare i ricoveri impropri in ospedale o in struttura protetta, senza rivestire carattere d urgenza vengono attivate su richiesta del medico di base e sono prevalentemente le seguenti: - medicazione delle piaghe da decubito; - sostituzione catetere; - prelievi per controlli per terapia ad vitam ; - lavaggi drenaggi(stomizzati ecc ); - terapie insulinitiche; - nutrizione parenterale. Le richieste di prestazioni infermieristiche perverranno all operatore Prof.le Coord. I.P. di Distretto; il Coordinatore del Distretto previa visita domiciliare delle figure professionali competenti attiva le forme di raccordo con il servizio di assistenza domiciliare. La durata dell intervento viene definita dal gruppo di lavoro del servizio nell ambito della programmazione degli interventi tenendo conto delle effettive necessità dei pazienti e della presenza di figure familiari in grado di gestire, adeguatamente supportate, il bisogno sanitario in un momento successivo al primo intervento del servizio sino al raggiungimento della completa autosufficienza. Per ogni utente in carico viene predisposta e tenuta a livello distrettuale una scheda personale. ART. 14 ASSISTENZA INTEGRATA Il Dipartimento Anziani dell Azienda USL. Assicura, d intesa con i singoli Comuni ed i Coordinatori dei Distretti, le iniziative volte a garantire il massimo di coordinamento di tutte le attività espletate in favore della popolazione anziana, ed i collegamenti con i servizi sanitari e con le aziende ospedaliere (allegato F). Le attività di educazione sanitaria, d integrazione nei servizi e nelle prestazioni, ed i programmi di aggiornamento del personale sono curati dal Dipartimento per assicurare la massima qualità dell assistenza e la maggiore omogeneità dei Servizi nel territorio dei Comuni dell Azienda USL. Territorialmente competente. ART. 15 FORNITURA PASTI A DOMICILIO Il servizio si articola in: 1) Interventi di emergenza, che consistono nella fornitura straordinaria di pasti singoli o nuclei familiari indigenti che li richiedano presentando la domanda ed i documenti di cui all art.19 Lo stato di indigenza è definito ed accertato secondo le modalità di cui all art.18. Il Responsabile dei Servizi Sociali, in base alla proposta dell ufficio determina circa l ammissione all erogazione del pasto. L intervento non può essere concesso nel caso il richiedente sia già beneficiario di contributo economico ai sensi dell art.21. 2) Interventi continuativi:

10 Consistono nella fornitura di pasti caldi a: - anziani ed adulti soli che per impedimenti fisici non siano in grado di provvedere alla preparazione del pasto; - anziani i cui familiari non sono in grado di preparare i pasti per impegni lavorativi o perché anch essi in situazioni di non autosufficienza. - L interessato o chi per lui deve presentare domanda di ammissione o di proroga del servizio, su apposito modulo, con le modalità previste dall art.3. L ufficio servizi sociali, entro 5 giorni dalla ricezione del domanda di ammissione o di proroga, ne trasmette copia all Assistente sociale dell Azienda USL territorialmente competente. L Assistente sociale trasmette all Ufficio Servizi Sociali la proposta di intervento ritenuta più idonea. Entro 10 giorni dalla ricezione della proposta di intervento dell Azienda USL. l ufficio formula la proposta di determina di cui all art.4; in base a quest ultima ed alla proposta dell Assistente Sociale il Responsabile dei Servizi Sociali adotta la determina di ammissione al servizio e di determinazione della tariffa a carico dell utente, che deve corrisponderlo secondo le modalità di cui all art.5 ed i criteri di seguito definiti di proporzione fra fasce di reddito e percentuale tariffaria: - sino al minimo vitale: esente; - minimo vitale +40% : 50% della tariffa; - minimo vitale+60% : 80% della tariffa; - oltre: tariffa piena. - Qualora l utente intenda, per un motivo qualsiasi, non usufruire del pasto, deve darne tempestiva comunicazione all Ufficio Servizi Sociali, entro le ore 14 del giorno precedente (salvi i casi di forza maggiore); in caso contrario il costo del pasto verrà ugualmente addebitato. ART. 16 ACCOMPAGNAMENTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE O SOCIO SANITARIE PER VISITE, ESAMI E TERAPIE. Il servizio è fornito mediante una delle seguenti modalità: - convenzione con idonea associazione di volontariato; - impiego di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile progetti socialmente utili personale dell Ente. Il servizio consiste nella possibilità di effettuare un accompagnamento a favore degli utenti anziani o portatori di handicap adulti presso strutture sanitario o socio sanitarie per visite, esami clinici, terapie. Alla domanda di cui all art.3 il richiedente deve allegare autodichiarazione che attesti lo stato di necessità. Il servizio è erogato, nei limiti della disponibilità di personale volontario, a seguito di richiesta che dovrà prevenire all Ufficio Servizi Sociali con almeno 10 giorni di anticipo; non sono previsti interventi di emergenza. Il servizio è rivolto prioritariamente alle seguenti fasce di utenza: 1) persone con handicap o limitato grado di autosufficienza o portatrici di difficoltà motorie di natura fisica o psicologica che rendano impossibile usufruire di mezzi pubblici; 2) persone sole e/o inserite in ambito familiare nel quale non ci sia la possibilità di provvedere al trasporto del richiedente. 3) Persone che già usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare del Comune. L utente è tenuto a contribuire alle spese sostenute dal Comune a tariffa unica, secondo l importo determinato dalla Giunta ai sensi dell art. 5. TITOLO III ART. 17 INTERVENTI DI SUPPORTO AL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE E SIMILI.

11 Possono essere ammessi a fruire dell intervento gli anziani e/o invalidi adulti residenti, non autosufficienti, non in grado di pagare la retta con le proprie risorse economiche, che non possono essere accuditi dai familiari i quali non sono in grado di provvedere al pagamento della retta. Coloro che chiedono di essere sostenuti dal Comune nel pagamento della retta per il mantenimento in strutture protette pubbliche o private convenzionate con il Comune devono presentare la domanda e la documentazione di cui all art.3, per sé e per tutti i coobbligati ex art.433 c.c., integrate da una dichiarazione attestante che si tratti di persona della quale è impossibile il mantenimento nel nucleo familiare e da certificato, rilasciato dalla competente UVG, dal quale risulti la situazione di non autosufficienza. Il contributo è erogato dal Comune a seguito dell esaurimento delle sostanze liquide e immobiliari dell utente, nei limiti di seguito specificati. Il contributo è erogato in misura pari alla differenza fra la retta di ricovero e il totale a carico dell utente e degli obbligati ex art.433 c.c., come di seguito calcolata. L utente è tenuto al pagamento della retta con la totalità del suo reddito, determinato sommando tutti i redditi risultanti dalla documentazione acquisita agli atti dall ufficio servizi sociali ai sensi degli articoli 3 e 4, e detraendo dal totale una somma pari al 15% del trattamento minimo di pensione INPS che deve rimanere a disposizione dell utente medesimo. Il contributo dovuto, ai sensi dell art.433 c.c.,dagli obbligati facenti parte di un nucleo familiare, è calcolato in ragione del reddito di tutti i componenti del nucleo, secondo le documentazioni acquisite agli atti ai sensi del presente articolo nonché degli artt.3 e 4, sommando il reddito pro capite di ciascun componente, al netto delle ritenute fiscali e detratto l affitto nel tetto massimo di L mensili, e dividendo il totale per il numero dei membri del nucleo; la cifra ottenuta va rapportata alle seguenti percentuali di contribuzione dei coobbligati per fasce di quota pro capite di reddito del nucleo: 1) Inferiore al minimo vitale : esenti; 2) Sino al 40% oltre il minimo vitale; 60% del reddito pro capite del nucleo applicabile sulla quota che supera il minimo vitale; 3) Dal 40% al 60% oltre al minimo vitale: 70% del reddito pro capite del nucleo applicabile alla quota compresa in questa fascia; 4) Dal 60% oltre il minimo vitale: 80% del reddito pro capite del nucleo applicabile alla quota che supera il 60%. Per i nuclei familiari formati dal solo obbligato, la contribuzione del medesimo viene calcolata applicando la stessa suddivisione del reddito in fasce di cui sopra, ma con percentuali di prelievo ridotte per tenere conto delle maggiori spese che gravano su coloro che vivono soli. Lo schema per il calcolo del contributo risulta dunque il seguente: 1. Inferiore al minimo vitale: esente; 2. Sino al 40% oltre al minimo vitale: 30%; 3. Dal 40% al 60% oltre al minimo vitale:50%; 4. Oltre al 60%:70%. La differenza fra l importo della retta e la cifra ottenuta sommando l importo a carico dell utente a quello a carico dell utente a quello a carico degli obbligati ex art.433 come sopra determinati costituisce il contributo a carico dell Amministrazione, che provvede a corrisponderla direttamente alla struttura presso la quale è assistito l utente. Nel caso in cui si proceda al ricovero in struttura privata non convenzionata, per provati motivi di urgenza e indisponibilità di posti in struttura pubbliche o private convenzionate, l ufficio deve provvedere alla immediata iscrizione dell utente nelle liste di attesa delle strutture pubbliche e private convenzionate, presso le quali l utente deve trasferirsi non appena possibile a pena di interruzione della concessione del contributo. L ufficio servizi sociali provvede a dare all interessato notizia della concessione del contributo erogato. La determina è adottata entro 10 giorni dalla conclusione dell istruttoria, che deve essere effettuata dagli addetti all ufficio entro 20 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, in base alla proposta elaborata ai sensi dell art.4. Nel caso in cui l utente percepisca arretrati concernenti la/e pensione/i in godimento dell assistito, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, che calcolerà detta somma a scomputo del contributo già concesso e fino a totale impiego della somma riscossa.

12 In caso di mancata comunicazione l Amministrazione comunale agisce coattivamente nei confronti dell assistito per il recupero delle somme medesime fino al raggiungimento del contributo già erogato, secondo le modalità di cui all art.5. TITOLO IV ASSISTENZA ECONOMICA E CONTRIBUTIVA ART. 18 CONTRIBUTO AGLI INDIGENTI Nei limiti di disponibilità di cui al bilancio di previsione e delle somme stanziate dalla Giunta Comunale, allo scopo di elevare il reddito al livello considerato minimo necessario per la sopravvivenza, sono erogati con determina del Responsabile dell Ufficio Servizi Sociali, adottata entro 30 giorni dalla conclusione dell istruttoria di cui ai commi successivi, in base alla proposta formulata ai sensi dell art.3, alle seguenti condizioni. Per ottenere il contributo i soggetti devono produrre la documentazione per se e per ogni coobligato ex art.433 c.c. necessaria a comprovare il loro stato di bisogno, come di seguito definito. 1) Nuclei familiari in possesso di un reddito lordo inferiore o pari alla cifra risultante dal tetto di seguito specificato: per nuclei di una persona si considera l importo del minimo vitale, come definito all art.5;per nuclei di due o più persone, per ogni persona in più si somma alla cifra del minimo vitale la cifra di L lorde annue; 2) Persone o nuclei che per cause transitorie si trovano nell impossibilità di sostenere le spese sanitarie necessarie per le prestazioni specialistiche, diagnostico- sperimentali e di laboratorio che non siano a carico dell Azienda USL, a contributo versi in una della condizioni di cui al punto n 1. L accertamento delle condizioni economiche del richiedente e dei suoi familiari è alla base della proposta di determina, che conclude l istruttoria e deve essere formulata dall ufficio servizi sociali entro 30 giorni dalla data di ricezione dall ufficio protocollo della richiesta di cui all art.3. La determina di concessione del contributo ne fissa il relativo importo, mensile o una tantum, in base alla tabella deliberata dalla Giunta ai sensi dell art.5. In caso di ammissione, l erogazione del contributo decorre dalla data di esecutività della determina ed è effettuata sulla base della stessa. L erogazione del contributo mensile è interrotta nel caso in cui il soggetto si trasferisca in altro Comune o sia ricoverato in casa di Cura o di Riposo, in RSA o altra istituzione deputata ad accoglierlo stabilmente ed in via continuativa. ART. 19 STATI DI BISOGNO TEMPORANEO O URGENTE. Nel caso in cui il soggetto richiedente l ammissione al contributo economico di cui all art.18 ne faccia espressamente richiesta attraverso una auto dichiarazione con sottoscrizione autenticata dalla quale risulti il possesso delle condizioni di cui al comma successivo, l organo competente può autorizzare l immediata erogazione del contributo, mediante anticipazione dell economo e nei limiti della somma stanziata a tale scopo all inizio di ogni anno con deliberazione giuntale. Il contributo può essere concesso nei limiti stabiliti dalla tabella di cui all art.5,per i casi in cui il richiedente dichiari l assoluta indifferibilità e necessità del contributo, in pendenza degli accertamenti relativi alla determinazione dello stesso; in tali casi ove l esito dell istruttoria circa l ammissione del soggetto al contributo economico sia negativo, l Amministrazione si rivarrà sul richiedente e/o sui soggetti tenuti agli alimenti ex art.433 c.c., secondo le procedure di cui al regolamento di contabilità. ART. 20 PORTATORI DI HANDICAP L Amministrazione Comunale organizza soggiorni climatici o terapeutici nonché servizi di accompagnamento per visite mediche, terapie e altre attività di integrazione sociale o lavorativa. Con la tabella di cui all art.5 l Amministrazione stabilisce la tariffa unica dovuta per ogni servizio erogato, finalizzandola a sostenere le famiglie con gravi difficoltà dovute all handicap di componenti del nucleo.

13 L ammissione ai servizi erogati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è determinata a seguito delle richieste delle richieste presentate al Sindaco, ai sensi dell art.3. Circa l eventuale ammissione al servizio e la tariffa dovuta viene adottata apposita determina dal Responsabile dei Servizi Sociali, in base alla tabella di cui all art.5, entro 10 giorni dalla formulazione della ricezione della domanda di cui all art.3. TITOLO V INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI ART.21 VACANZE ANZIANI L Amministrazione Comunale organizza in proprio o tramite convenzioni con associazioni con associazioni specializzate, a favore degli anziani che lo richiedono, soggiorni climatici estivi ed invernali, nei limiti delle disponibilità di bilancio. ART. 22 GINNASTICA PER ANZIANI Il Comune può organizzare corsi di ginnastica per anziani tramite convenzioni con soggetti idonei. ART. 23 ALTRE ATTIVITA Il Comune può attivare il servizio di tele soccorso, che consiste nella fornitura di apposito apparecchio, atto a segnalare emergenze sanitarie occorse all utente, collegato a una centrale di ascolto operante 24 ore al giorno, che provvede ad attivare idonea procedura di soccorso. Il servizio è rivolto principalmente ad anziani ultra 65enni e a portatori di handicap adulti e invalidi residenti nel territorio comunale. Ricevuta la domanda di cui all art.3, alla quale deve essere allegata certificazione medica attestante lo stato che rende necessario il servizio, l ufficio servizi sociali richiede apposita relazione all Assistente Sociale e formula, sulla base della stessa, la proposta di determina di cui all art. 4. All utente ammesso a fruire del servizio sarà accollata la tariffa di cui alla tabella deliberata ai sensi dell art.5,in base alla determina di ammissione, assunta dal Responsabile dei Servizi Sociali in presenza dei necessari requisiti entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. TITOLO VI ART. 24 DIRITTO ALLO STUDIO La concessione di contributi è finalizzata a rendere effettivo il diritto allo studio di minori appartenenti a nuclei familiari con situazioni di disagio socioeconomico, che frequentino il nido, la scuola materna, elementare, media inferiore o media superiore. I contributi possono essere concessi sotto forma di: a) acquisto di libri ed altro materiale didattico; b) pagamento da parte dell Amministrazione Comunale di abbonamenti per il trasporto per il percorso casa scuola e viceversa; c) contributi per il pagamento di mense scolastiche; d) esenzione dal pagamento dei servizi di mensa, dalla retta di frequenza e dell abbonamento scuolabus per i nuclei familiari monoreddito con tre o più figli, limitatamente al terzo e ulteriori figli. Gli interessati potranno presentare domanda secondo le modalità di cui ad apposita deliberazione giuntale, al Sindaco ogni anno nel periodo ricompreso fra il 15 giugno ed il 31 luglio.

14 A tale domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) stato di famiglia; b) copia della denuncia dei redditi per ogni percettore di reddito del nucleo familiare; c) ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente ai fini della dimostrazione dello stato di disagio, che verrà specificata nella predetta deliberazione. L Ufficio Servizi Sociali esamina la domanda e propone al Responsabile dei Servizi Sociali che determina in merito, l erogazione e l ammontare del contributo, in base alla tabella di cui alla deliberazione giuntale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda. L ufficio servizi sociali, ove lo ritenga necessario, può richiedere una relazione al Servizio Sociale dell Azienda USL, nonché disporre altri accertamenti. L addetto dell Ufficio Servizi Sociali comunicherà l esito della richiesta agli interessati. In ogni caso il contributo non verrà erogato ai richiedenti, ma l Amministrazione provvederà direttamente al pagamento delle fatture relative ai servizi individuati all articolo precedente.

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