> Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Non può comportare un obbligo di facere in capo all'amministrazione
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1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / Atto amministrativo Accesso agli atti: non può comportare un obbligo di facere in capo all'amministrazione 12/03/2008 L'istituto dell'accesso alla documentazione amministrativa prevede la possibilità di visionare ed estrarre copia di atti in possesso della p.a. ma al contrario non può imporre ad essa un'attività di elaborazione di dati e documenti, allo scopo di rispondere alle esigenze conoscitive del richiedente. Con la sentenza n. 288 del 4 marzo 2008, il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, dopo aver chiarito che nel caso di accesso ad un documento ufficiale quale una convenzione tra un Comune ed una Società d'ambito lo stesso vada circoscritto alle parti strettamente afferenti all'interesse del richiedente, si sofferma sull'ampiezza dell'istituto dell'accesso. Ed infatti, il Collegio ha chiarito che la ratio dell'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi è quella di consentire, a chi sia titolare di un interesse legittimante, la conoscenza di documenti fisicamente individuati o individuabili ed esistenti presso l'amministrazione che li ha formati o li detiene e non già ad imporre ad essa un'attività di elaborazione di dati e documenti, allo scopo di rispondere alle esigenze conoscitive del richiedente. Ed infatti, la tutela riconosciuta con la normativa sull'accesso non può dilatarsi al punto tale da imporre alla p.a. un vero e proprio facere specifico; ciò, invero, esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente solo nel lasciare prendere visione - quindi in un pati - o, tutt'al più, in un facere strumentale, cioè una semplice attività materiale di estrazione dei documenti richiesti, al fine di metterli a disposizione del richiedente. ALLEGATO T.A.R. Sicilia - Palermo - Sentenza - 04/03/2008, n. 288 Andrea Ciulla > Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Modalità di esercizio - Con riferimento ad atti ufficiali - Può essere esercitato solo nelle parti direttamente afferibili al richiedente l'accesso > Qualora la richiesta di accesso attenga all'esibizione di atti ufficiali (in specie: una convenzione tra Comune e Società d'ambito), rispetto ai quali, in astratto, non sono configurabili elementi in grado di ostare legittimamente al richiesto accesso, ai fini di un corretto e legittimo esercizio del diritto di accesso, si rende necessario che la documentazione richiesta sia strettamente e direttamente riferibile all'interesse personale e concreto del soggetto istante. L'Amministrazione intimata dovrà, pertanto, esibire al soggetto interessato l'intero documento, al fine di consentire allo stesso l'individuazione delle parti della convenzione delle quali richiedere l'estrazione della copia, in conformità a quanto sopra precisato. > Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Non può comportare un obbligo di facere in capo all'amministrazione > La ratio dell'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi è quella di consentire, a chi sia titolare di un interesse legittimante, la conoscenza di documenti fisicamente individuati o individuabili ed esistenti presso l'amministrazione che li ha formati o li detiene e non già ad imporre ad essa un'attività di elaborazione di dati e documenti, allo scopo di rispondere alle esigenze conoscitive del richiedente. Ed infatti, la tutela riconosciuta con la normativa sull'accesso non può dilatarsi al punto tale da imporre alla p.a. un vero e proprio facere specifico; ciò, invero, esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente solo nel lasciare prendere visione - quindi in un pati - o, tutt'al più, in un facere strumentale, cioè una semplice attività materiale di estrazione dei documenti richiesti, al fine di metterli a disposizione del richiedente (1).
2 (1) Cons. Stato, sez. V, n. 6326; Cons. Stato, sez. V, n. 3364; in senso conforme, T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, n N. 288/2008 Reg. Sent. N Reg. Gen. ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.G. n. 2012/07, Sezione III, proposto da S. V., rappresentato e difeso, per delega a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Giuliana Vitello, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 41; contro - L'A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito; - Il COMUNE DI MONREALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito; per l'annullamento - del provvedimento implicito di rigetto (silenzio rifiuto ex art. 25 della L. n. 241/90), con cui le suddette Amministrazioni hanno rifiutato l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla posizione lavorativa del ricorrente, e per l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti menzionati nella predetta istanza; Visto il ricorso con i relativi allegati; Preso atto che le Amministrazioni, ritualmente intimate, non si sono costituite; Visti gli atti tutti di causa; Designato relatore alla camera di consiglio del 7 febbraio 2008 il Referendario Maria Cappellano; Udito all'udienza camerale del 7 febbraio 2008 l'avv. Paolo Giangravè, in sostituzione dell'avv. Giuliana Vitello, per il ricorrente; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato il 15 ottobre 2007 e depositato il successivo 19 ottobre, l'odierno ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della L. n. 241/90, notificata alle Amministrazioni intimate in data 2 luglio Nella predetta istanza, il Sig. S. premetteva di avere svolto attività lavorativa per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, con mansioni di operaio 4^ livello - autista pat. C, nel territorio del Comune di Monreale, alle dipendenze della C. s.r.l., per conto della A. S.p.A., e di essere stato successivamente licenziato in conseguenza della scadenza contrattuale del menzionato servizio. Poiché nella predetta comunicazione di licenziamento, l'istante veniva informato del suo diritto di essere assunto dal nuovo Ente subentrante nella continuazione del servizio, l'odierno ricorrente intendeva valutare la propria posizione al fine di richiedere alla società subentrante di essere riassunto, essendo, inoltre, venuto a conoscenza della circostanza che diversi lavoratori della società C. S.r.l. sono già stati assunti dalla A. S.p.A.. L'odierno ricorrente, pertanto, con istanza notificata il 02/07/07, richiedeva alla Società A. e al Comune di Monreale di estrarre copia dei seguenti documenti: 1) copia della convenzione stipulata tra il Comune di Monreale e l'a. S.p.A.; 2) copia della documentazione relativa alla posizione dello stesso ricorrente; 3) copia della documentazione, da cui risultano i nominativi dei lavoratori dell'a. S.p.A. e se questi sono gli stessi che erano alle dipendenze della C. S.r.l. Poiché, decorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di accesso, nessun riscontro perveniva da parte dei destinatari, l'odierno ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/90, richiedendone l'annullamento e, contestualmente, l'emanazione di un ordine di
3 esibizione della documentazione richiesta, deducendo la violazione della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, contenuta negli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90. Gli atti, per i quali il ricorrente ha chiesto l'accesso, sono ostensibili in ragione della sussistenza, in capo al richiedente, di un interesse qualificato, specifico ed attuale, collegato alle particolari esigenze di difesa della propria posizione lavorativa. Le Amministrazioni, ritualmente intimate, non si sono costituite. Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2008, il procuratore della parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese ed il ricorso è stato posto in decisione. DIRITTO Il presente ricorso viene proposto ai sensi dell'art. 25 della L. n. 241/90. E' necessario preliminarmente precisare che vanno riconosciuti in capo al ricorrente l'interesse e la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso. E' da tenere presente, a tal proposito, che l'art. 22, comma 1, lettera b), della L. n. 241/90, stabilisce che "ai fini del presente capo si intende:...(omissis)...b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Con la richiesta di accesso, l'istante ha certamente dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, poiché ha motivato la richiesta di ostensione dei documenti con la necessità di valutare la propria posizione lavorativa, ai fini di una eventuale assunzione presso il nuovo gestore del servizio pubblico e, dunque, al fine di potere verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto riconosciutogli nella lettera di licenziamento. Si consideri, invero, che, nella lettera di licenziamento per fine lavori, la C. s.r.l. comunicava testualmente "si ricorda che ai sensi dell'art. 4 del CCNL il lavoratore ha diritto di essere assunto dal nuovo Ente e/o Impresa che subentra alla continuazione del servizio. Tanto premesso in ordine alla legittimazione e all'interesse del ricorrente, il ricorso appare, tuttavia, solo parzialmente fondato, nei limiti e per i motivi che appresso sono specificati. Appare utile rammentare che l'odierno ricorrente ha richiesto di estrarre copia dei seguenti documenti: 1 copia della convenzione stipulata tra il Comune di Monreale e l'a. S.p.A.; 2. copia della documentazione relativa alla posizione dello stesso ricorrente; 3. copia della documentazione, da cui risultano i nominativi dei lavoratori dell'a. S.p.A. e se questi sono gli stessi che erano alle dipendenze della C. S.r.l. Con riferimento alla documentazione di cui al punto n. 1, preme evidenziare che la richiesta di accesso attiene all'esibizione di atti ufficiali, rispetto ai quali, in linea di principio, non sono configurabili, né sono stati addotti - stante il contegno silente tenuto dagli Enti intimati - elementi in grado di ostare legittimamente al richiesto accesso. Tuttavia, poiché ai fini di un corretto e legittimo esercizio del diritto di accesso, si rende necessario che la documentazione richiesta sia strettamente e direttamente riferibile all'interesse personale e concreto del soggetto istante, deve ritenersi parzialmente accoglibile la domanda di accesso alla documentazione di cui al punto n. 1, limitatamente alle parti del documento, che si riferiscono all'utilizzazione delle risorse umane per lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta e trasporto di r.s.u. nel territorio del Comune di Monreale. Il Comune intimato dovrà, pertanto, esibire al soggetto interessato l'intero documento, al fine di consentire allo stesso l'individuazione delle parti della convenzione, delle quali richiedere l'estrazione della copia, in conformità a quanto appena precisato. Per quanto attiene, invece alla richiesta di accesso alla documentazione di cui al punto n. 2, - documentazione relativa alla posizione del richiedente - la domanda merita di essere accolta, senza limitazione alcuna. Non appare, infatti, contestabile il diritto dell'interessato ad accedere alla documentazione relativa alla propria posizione lavorativa, in quanto si tratta di documenti, la cui conoscenza risulta strumentale alla tutela della posizione soggettiva del richiedente (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 27 marzo 2003, n. 3025). Né può affermarsi che l'interesse dell'istante venga meno a causa della cessazione del rapporto di impiego: l'ex dipendente può avere, invero, interesse alla ricostruzione della documentazione che lo riguarda, al fine di
4 acquisire utili elementi e documenti per attivare eventuali iniziative a tutela della propria posizione lavorativa. Con riferimento, infine, alla richiesta di cui al punto n. 3 - copia della documentazione, da cui risultano i nominativi dei lavoratori dell'a. S.p.A. e se questi sono gli stessi che erano alle dipendenze della C. S.r.l. - la stessa non merita accoglimento. Deve, invero, essere esclusa l'ammissibilità di domande dirette ad accedere non tanto a documentazione preesistente, già formata e specificamente individuata, quanto piuttosto a promuovere una generica ricognizione da parte del soggetto destinatario della richiesta, al fine di ottenere dallo stesso notizie ed informazioni. Al riguardo, l'art. 22, comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm. e ii., stabilisce che non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo...(omissis)... Preme rammentare, al riguardo, che la ratio dell'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi è quella di consentire, a chi sia titolare di un interesse legittimante, la conoscenza di documenti fisicamente individuati o individuabili ed esistenti presso l'amministrazione che li ha formati o li detiene, e non già ad imporre ad essa un'attività di elaborazione di dati e documenti, allo scopo di rispondere alle esigenze conoscitive del richiedente. In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito in più occasioni che la tutela riconosciuta con la normativa sull'accesso non può dilatarsi al punto tale, da imporre alla PA un vero e proprio facere specifico; ciò, invero, esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente solo nel lasciare prendere visione - quindi in un pati - o, tutt'al più, in un facere strumentale, cioè una semplice attività materiale di estrazione dei documenti richiesti, al fine di metterli a disposizione del richiedente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6326; Sez. V, 24 maggio 2004, n. 3364; in senso conforme: T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 6 dicembre 2007, n. 4694). Il ricorrente, nel richiedere genericamente copia della documentazione, da cui risultano i nominativi dei lavoratori dell'a. S.p.A. e se questi sono gli stessi che erano alle dipendenze della C. S.r.l., ha, da un lato, richiesto in modo generico un atto - l'elenco di tutti i lavoratori dell'a. - che in sé non appare strettamente e direttamente collegato allo specifico interesse di cui l'istante è portatore: interesse che, nella sostanza, sarebbe effettivamente soddisfatto solo dall'ottenimento di un'informazione, relativa all'esistenza, presso il nuovo gestore del servizio, di operatori, che in passato avevano lavorato per la C. S.r.l.; dall'altro lato, ha richiesto in modo evidente di acquisire un'informazione, il cui contenuto è se alcuni lavoratori dell'a. siano gli stessi che erano alle dipendenze della C. S.r.l.. Per le considerazioni appena esposte, ne deriva l'inaccoglibilità della domanda concernente l'accesso a siffatto elenco, in quanto la predetta istanza, per tale parte, è diretta non già all'acquisizione di un documento amministrativo (inteso come forma del contenuto di atti amministrativi già formati), bensì all'acquisizione di informazioni, che le Amministrazioni dovrebbero appositamente raccogliere ed esporre in atti e documenti esclusivamente formati allo scopo. Il Collegio è consapevole che tale informazione potrebbe assumere rilievo in una eventuale controversia azionata dall'odierno ricorrente davanti al Giudice del Lavoro, per fare valere il diritto all'assunzione: sotto tale specifico profilo, peraltro, nessun pregiudizio potrebbe derivare dal mancato accoglimento della richiesta di accesso, poiché, con riferimento all'acquisizione di informazioni necessarie per la difesa in sede di giudizio ordinario, l'interessato può comunque sollecitare il potere di richiesta d'ufficio ex art. 213 c.p.c., proprio nella considerazione che al ricorrente non è stato riconosciuto il diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/90 (cfr. TAR Toscana n. 4694/2007 citata). In conformità alle predette considerazioni, il ricorso deve essere accolto nei sensi e limiti suindicati. Le spese seguono la soccombenza, con condanna degli Enti intimati al pagamento, in favore del ricorrente e in solido fra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo. P. Q. M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla per quanto di ragione il provvedimento impugnato, e ordina alle Amministrazioni intimate di esibire i documenti richiesti, nei limiti e secondo quanto specificato in motivazione;
5 Condanna in solido le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000, oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2008, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati: - Calogero Adamo - Presidente - Cosimo Di Paola - Consigliere - Maria Cappellano - Referendario - estensore Depositata in Segreteria il 4 marzo 2008
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