ALER Regolamento Accesso agli atti amministrativi

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2 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 2/12 Premesse, 2 Cap. I, ASPETTI GENERALI, 3 ALER Regolamento Accesso agli atti amministrativi SOMMARIO Indice generale, 2 Art. 1, Definizioni, 3 Art. 2, Oggetto e ambito di applicazione, 3 Art. 3, Finalità, 4 Art. 4, Definizioni, 4 Cap. II, DIRITTO DI ACCESSO, 4 Art. 5, Soggetti del diritto di accesso alle informazioni e agli atti dell Azienda, 4 Art. 6, Responsabile del procedimento, 5 Art. 7, Limiti al diritto d accesso, 6 Cap. III, ACCESSI E MODALITA, 7 Art. 8, Accesso informale e formale, 7 Art. 9, Controinteressati, 7 Art. 10, Modalità di accesso, 8 Art. 11, Disposizioni operative per l ammissione all accesso, 9 Art. 12, Documenti sottratti all accesso, 9 Cap. IV, ACCESSO TELEMATICO, 10 Art. 13, Accesso per via telematica, 10 Cap. V, TERMINE ED ESTRAZIONE DI COPIE, 10 Art. 14, Termini per la risposta e differimento, 10 Art. 15, Rilascio di copie, 11 Cap. VI, DISPOSIZIONI FINALI, 12 Art. 16, Strumenti di tutela, 12 Art. 17, Entrata in vigore, 12 Allegato A, 13

3 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 3/12 ALER Regolamento Accesso agli atti amministrativi Premesso, i) che l Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (in acronimo «ALER») è retta sottoforma di ente pubblico economico; ii) iii) il contenuto del vigente statuto, composto da 6 titoli, per un totale di n. 31 articoli; il contenuto del titolo 2, art. 6 del vigente statuto in materia di regolamenti attribuisce al Consiglio di Amministrazione i rispettivi poteri; preso atto, iv) della necessità di disciplinare, attraverso uno specifico regolamento interno, il diritto di accesso agli atti amministrativi; considerato, v) che si applicano (per le fasi compatibili) le norme via via vigenti sull accesso agli atti amministrativi di cui trattasi di cui alla L. 241/1990 (così come novellata dalle LL. 15 e 80/2005 e 69/2009) e dal relativo regolamento attuativo di cui al DPR 184/2006, come da presente regolamento; vi) il dettato del D. Lgs. 196/2003 (privacy); vii) il dettato del D.Lgs. 30/2005 (segreto industriale); viii) che il presente regolamento è approvato dal, anche su impulso del Direttore; ix) che il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera di approvazione sopraccitata; x) che il presente regolamento produce la sua efficacia sino a revoca o modifica; noto che, è stato approvato dal nella seduta del n., il presente regolamento il quale sostituisce il precedente regolamento sulla stessa materia; Capitolo I ASPETTI GENERALI Art. 1 (Definizioni) 1) L ALER (e nel seguito indicata come «l Azienda») adotta il presente regolamento per l accesso agli atti amministrativi, nelle definizioni fornite dalla L. 241/1990 e s.m.i.; da integrarsi con quelle di cui al successivo art. 4 di questo regolamento. 2) L elencazione dei procedimenti amministrativi, dell unità organizzativa competente per i medesimi, dell organo responsabile dell adozione del provvedimento finale e dei termini entro i quali i procedimenti debbono concludersi, è contenuta nell allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione) 1) Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto d accesso ai documenti amministrativi detenuti dall Azienda, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa nazionale e comunitaria. 2) Per quanto non espressamente individuato con il presente regolamento, l accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalle previsioni di cui all art. 10, D.Lgs.

4 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 4/12 267/2000, alla L. 241/1990, al D.P.R. 184/2006, al DPR 163/2006 e alle successive modificazioni e integrazioni, nonché alle altre leggi e disposizioni vigenti. 3) I criteri predeterminati di concessione di contributi finanziari dovranno essere pubblicizzati mediante affissioni all Albo dell Azienda. Tra i contributi finanziari di cui al precedente comma sono compresi quelli finalizzati all attuazione dell art. 35, legge regionale (L.R.) 27 del 29/12/2009 del Contributo di Solidarietà. Art. 3 (Finalità) 1) Il presente regolamento ha la finalità di consentire l esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, quale principio generale dell attività amministrativa, allo scopo di favorire la partecipazione e assicurare l azione imparziale e trasparente. 2) Il diritto di accesso si intende realizzato attraverso la pubblicazione, il deposito, l esame, l estrazione di copia o altra forma di pubblicità, anche informatica o telematica, degli atti e documenti richiesti dall interessato. 3) Ai sensi dell art. 24 L. 241/1990 sono accessibili tutti i documenti amministrativi detenuti dall Azienda, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o del presente regolamento. Art. 4 (Definizioni) 1) Ai fini del presente regolamento si intende per: a) accesso telematico, la presa visione e l estrazione di copia di documenti amministrativi con modalità telematiche; b) controinteressati, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; c) diritto di accesso, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; d) documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, detenuti (come nel caso di specie) da un ente pubblico economico e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) documento amministrativo informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti comunque utilizzati ai fini dell attività amministrativa; f) informazione, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale in possesso dell Azienda; g) interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale é chiesto l'accesso. Capitolo II DIRITTO DI ACCESSO Art. 5 (Soggetti del diritto di accesso alle informazioni e agli atti dell Azienda)

5 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 5/12 1) L esercizio del diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e ne faccia richiesta nelle modalità individuate nel presente regolamento. 2) Le presenti disposizioni si applicano anche a tutte le informazioni disponibili sullo stato ambientale, compatibilmente con le esclusioni di cui all art. 5, D.Lgs. 195/2005 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). 3) Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Amministrazioni pubbliche, Associazioni e Comitati portatori di interessi diffusi o pubblici. 4) Il diritto di accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall Azienda è, altresì, assicurato: a) alle Autorità di garanzia e vigilanza istituite per legge dello stato o comunitaria, alle pubbliche Amministrazioni, comprese le aziende autonome i concessionari di pubblici servizi, interessati agli atti e alle informazioni per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite; b) a tutti i cittadini residenti nei Comuni di cui alla Provincia di riferimento, nonché ad ogni persona fisica o giuridica, istituzione, associazione o organizzazione non aventi residenza, sede o centro di attività all interno dei Comuni citati, le quali richiedano di esercitare il diritto di accesso per le finalità e con i limiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3. Art. 6 (Responsabile del procedimento) 1) Responsabile del procedimento di accesso è il soggetto indicato dall unità organizzativa competente che per i compiti attribuiti dalle norme di organizzazione degli uffici e dei servizi che di regola si occupa dell accesso detiene le informazioni, i documenti e gli atti oggetto della richiesta. 2) Il responsabile dell unità organizzativa competente può delegare la responsabilità dell istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento a propri collaboratori, il cui nominativo dovrà essere parimenti specificato nelle comunicazioni ai soggetti interessati di cui al comma precedente. 3) Ove il responsabile del procedimento venga ad essere sostituito, per effetto dell avocazione della specifica competenza in via gerarchica o in altre ipotesi di sostituzione per ragioni organizzative o di impedimento personale, tale sostituzione sarà comunicata ai soggetti che hanno già inoltrato richiesta di accesso e sarà pubblicizzata nelle opportune forme. 4) Qualora pervenga erroneamente una richiesta destinata ad una diversa amministrazione, il responsabile del procedimento amministrativo ne dovrà curare l inoltro all amministrazione competente, dandone contestualmente comunicazione al richiedente. 5) I responsabili dei procedimenti debbono acquisire d ufficio i documenti attestanti fatti, stati e qualità dei soggetti interessati ai procedimenti medesimi, qualora venga dichiarato che tali documenti sono già in possesso dell Azienda o di un altra pubblica amministrazione chiaramente indicata. Parimenti sono accertati d ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. 6) I responsabili dei procedimenti, qualora la competenza del provvedimento finale sia attribuita al Legale Rappresentante o al Consiglio di Amministrazione, dovranno

6 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 6/12 trasmettere la pratica istruita, con la relativa relazione illustrativa e gli eventuali visti delle posizioni gerarchiche superiori, alla Direzione generale, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini fissati per l adozione dei singoli provvedimenti amministrativi. Art. 7 (Limiti al diritto d accesso) 1) Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione per legge. 2) Ai sensi dell art. 24, c. 3, L. 241/1990, non sono ammissibili le istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell operato del destinatario della richiesta. Non sono inoltre ammissibili istanze di accesso che comportino elaborazione di dati contenuti in atti, documenti o softwares detenuti dall Azienda. 3) L accesso, ai sensi di legge e salvo le esimenti di legge, è negato nei casi in cui: a) l informazione richiesta non è detenuta dall Azienda, la quale nel caso in cui abbia conoscenza dell Autorità che detiene l informazione, comunica al richiedente il soggetto presso di cui è reperibile il documento o l informazione domandata e ne cura l inoltro all Amministrazione competente (ai sensi del punto 4 art. 6 del presente regolamento); b) l istanza è manifestamente irragionevole con riguardo alle finalità di cui al precedente art. 2 di questo regolamento; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici e/o vaghi; d) l accesso sia relativo a documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari e tributari, diritti di proprietà intellettuale, ancorché detti documenti siano messi a disposizione dell Azienda dagli stessi soggetti cui si riferiscono; è fatto salvo l accesso agli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia essenziale per fini di giustizia, ove avanzata dalle competenti autorità giudiziarie; e) la domanda sia relativa ad atti e/o informazioni riguardanti: il personale dipendente quali, certificati medici, penali e atti relativi a procedimenti giudiziali in corso ; contenzioso in itinere; relazioni e segnalazioni prodotte su richiesta dell Autorità giudiziaria; atti preliminari a trattative negoziali e convenzionamenti; atti contravvenzionali; pareri non richiamati negli atti dell Azienda; progetti e atti che costituiscono proprietà intellettuale, non richiamati in atti dell Azienda; atti preparatori nel corso della formazione degli atti regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; f) la divulgazione degli stessi atti o informazioni rechi pregiudizio all ordine e sicurezza pubblici, difesa nazionale o alle relazioni internazionali. 3) Non è ammessa la visione dei provvedimenti adottati dagli organi dell Azienda aventi carattere interlocutorio e preparatorio che non si concretizzino in un atto deliberativo, in quanto attengano al processo formativo della volontà degli organi dell Azienda. 4) Le esclusioni e/o le limitazioni all accesso devono essere comunicate per iscritto dal responsabile del procedimento al richiedente, nel rispetto dei termini di cui al presente regolamento. 5) E in ogni caso fatta salva l applicazione delle disposizioni di cui all art. 13, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in materia di accesso agli atti di una procedura concorrenziale (ai sensi del D.Lgs. 163/2006), in relazione alle procedure competitive bandite dall Azienda.

7 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 7/12 Capitolo III ACCESSI E MODALITA Art. 8 (Accesso informale e formale) 1) Qualora in base alla natura del documento di cui si domanda l accesso non risulti l esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale. 2) La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente la notizia, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. 3) Chiunque può accedere informalmente e senza obbligo di motivazione alcuna ai documenti oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale dell Azienda. E sempre fatta salva per l Azienda la possibilità di indicare la pagina web di consultazione di atti o documenti ivi resi disponibili al pubblico, anche ove l interessato proponga istanza di accesso formale. 4) Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e documentazione fornita, sull accessibilità del documento o esistenza di controinteressati, l Azienda invita l interessato a presentare richiesta formale. Art. 9 (Controinteressati) 1) Nei casi in cui la richiesta di accesso riguardi documenti contenenti dati personali di terzi, persone fisiche o giuridiche, qualificabili come controinteressati, ai sensi dell art. 22, lettera «c», L. 241/1990 e art. 6, D.P.R. 184/2006, il responsabile del procedimento di accesso, non appena ricevuta la richiesta, effettua la notifica di cui all art. 3, del citato D.P.R. 184/2006. Tale art. 22, c. 1, lett. «c», L. 241/1990 prevede che «1] Ai fini del presente capo si intende: [...]; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Tale art. 6, DPR 184/2006, prevede che «1] Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta. 2] La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato. 3] Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5. 4] Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2. 5] Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta

8 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 8/12 corretta. 6] Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente». Art. 10 (Modalità di accesso) 1) Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione di istanza, in carta semplice con specifica indicazione di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., in via formale o informale, di cui al precedente art. 8 di questo regolamento, indicando gli elementi identificativi del documento o atto oggetto della richiesta, ovvero gli estremi che ne consentono la rapida individuazione, nonché le generalità (completa come da successivo c. 4 di questo regolamento) del richiedente. 2) La richiesta è trasmessa a mezzo raccomandata a/r o presentata presso gli uffici di cui alla sede legale dell Azienda. I giorni e l orario per l esercizio del diritto d accesso sono stabiliti con determinazione del Direttore, esposti al pubblico e pubblicati sul sito web dell Azienda. 3) All atto della presentazione dell istanza il richiedente esibisce preventivamente un documento di identificazione in corso di validità. Ove la richiesta non venga presentata personalmente dall interessato persona fisica questi deve allegare all istanza la copia leggibile di un proprio documento di identità in corso di validità e delegare per iscritto altra persona, alla proposizione dell istanza e/o all accesso. La sottoscrizione della delega da parte dell interessato, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. 4) Nel caso di trasmissione a mezzo posta, l istanza dovrà essere corredata dalla copia leggibile di un documento attestante l identità del richiedente, in corso di validità, indicando i propri recapiti, ai quali il responsabile del procedimento potrà fare riferimento per le necessarie comunicazioni. 5) Coloro che esercitano il diritto d accesso in rappresentanza di persone giuridiche e di enti, oltre al documento di identificazione personale valido, dovranno produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere rappresentativo. 6) L atto di accoglimento della richiesta contiene l indicazione del responsabile del procedimento al quale rivolgersi e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari consecutivi e dei giorni e degli orari di cui al precedente punto 2 del presente articolo, per prendere visione e/o estrarre copia degli atti domandati. L inutile decorso di questo termine, senza che l interessato si sia avvalso del diritto di accesso, ovvero non abbia concordato con il responsabile del procedimento una diversa data, comporta l obbligo per l istante di presentare una nuova richiesta. 7) L accoglimento della richiesta di accesso comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento. 8) L interessato o il delegato all accesso possono prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. E vietata la scansione, riproduzione fotografica, informatica o con qualunque altro mezzo da parte degli istanti o loro delegati, degli atti oggetto dell accesso. È consentito chiederne copia ai sensi del successivo art. 15 del presente regolamento. 9) Salva l applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono stati dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli in qualsiasi modo.

9 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 9/12 10) Le istanze di accesso, le comunicazioni intercorse nell ambito del procedimento, eventuali incontri con il responsabile del procedimento (o dell accesso) e il relativo esito sono trascritte su apposito verbale interno, con indicazione della data, numero di protocollo, responsabile del procedimento, nominativi di coloro che esercitano il diritto e loro delegati, delle copie estratte. Art. 11 (Disposizioni operative per l ammissione all accesso) 1) Il responsabile dell unità organizzativa competente per i singoli procedimenti dovrà impartire disposizioni atte ad assicurare le seguenti incombenze : 1. protocollare in apposito registro le richieste di accesso inoltrate apponendo una attestazione di ricevuta con data sulla copia. Dalla richiesta dovrà risultare chiaramente, oltre alla data ed alle generalità del richiedente il documento o i documenti richiesti, la specificazione se la richiesta riguarda la semplice visione o il rilascio di copie; 2. valutare l ammissibilità della richiesta di visione o di rilascio di copie di documenti amministrativi; 3. appurare la legittimazione del richiedente alla visione o al rilascio di copia di documenti; 4. verificare l indicazione della motivazione nella richiesta pervenuta in simmetria con le previsioni della L. 241/1990. La motivazione si deve ritenere implicita qualora sussista una correlazione fra l interesse del richiedente ed i contenuti del documento, oggetto della richiesta di visione o di rilascio di copia; 5. curare il rispetto dei tempi previsti per l esibizione od il rilascio di copia dei documenti amministrativi richiesti; 6. registrare l evasione della richiesta di visione o di rilascio di copia; 7. trasmettere all amministrazione competente la richiesta presentata erroneamente, dandone comunicazione all interessato. Art. 12 (Documenti sottratti all accesso) 1) Per tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, sono sottratte all accesso le seguenti categorie di documenti, formati o detenuti dall Ente : a) fascicoli personali dei dipendenti dell Amministrazione per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici e alle comunicazioni personali; b) richieste di accertamenti medico legali e relativi risultati; c) situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche; d) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio; e) certificazione del casellario giudiziale e certificazione antimafia; f) documentazione per la concessione di contributi a carico del Contributo di Solidarietà, ad eccezione della documentazione strettamente riguardante il richiedente ed allo stesso relativa; g) rapporti alle Magistrature ordinarie e amministrative e alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità penali, amministrative, contabili;

10 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 10/12 h) atti di promozione di azioni di responsabilità di fronte alle competenti autorità giudiziarie; i) progetti, atti o relazioni di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero elementi riferentisi a metodologie di lavoro, organizzazione imprenditoriali, a strategie di mercato o di sviluppo o di assetto concorrenziale di aziende o di enti. Sono inoltre sottratte all accesso le seguenti ulteriori categorie di documenti : l) pareri legali interni ed esterni resi all Ente; m) relazioni, interne ed esterne, contenenti valutazioni, opinioni o pareri espressi esclusivamente all Amministrazione in ordine a fatti gestionali o tecnici; n) documenti relativi ad atti, anche interni, formati o detenuti, connessi a procedimenti attinenti la prevenzione, l accertamento e la repressione del fenomeno delle occupazioni abusive ed a procedimenti relativi al recupero della morosità e all esecuzione degli sfratti, qualora il richiedente sia soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione. 2) E esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, nonché dei fascicoli contenenti documentazione plurima, salvo il diritto di accesso per singoli specifici atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal prima comma del presente articolo. Capitolo IV ACCESSO TELEMATICO Art. 13 (Accesso per via telematica) 1) L Azienda in ottemperanza a quanto previsto dall art. 22, c. 1, lettera «e», L. 241/1990 (ovvero, tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario), assicurano che il diritto d accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall art. 38, D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Capitolo V TERMINE ED ESTRAZIONE DI COPIE Art. 14 (Termini per la risposta e differimento) 1) Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di presentazione della richiesta, mediante risposta scritta, ai sensi dell art. 25, L. 241/ ) Ove la richiesta sia incompleta o irregolare, l Azienda è tenuta a darne comunicazione all istante a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione (ad es. telegramma), entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla presentazione. In questo caso il termine di cui al comma 1 è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data della richiesta regolarizzata, completata o integrata.

11 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 11/12 3) Il Direttore (o suo eventuale delegato) ha la facoltà di differire i termini dell accesso, per il tempo strettamente necessario, comunque per un periodo non superiore a ulteriori 30 (trenta) giorni solari consecutivi, ove: a) dalla loro conoscenza possa derivare ostacolo allo svolgimento dell azione amministrativa, nelle ipotesi previste dall art. 13, L. 241/1990; b) sia oggettivamente richiesto un tempo superiore ai 30 (trenta) giorni solari consecutivi per la riproduzione dei documenti stessi (ad es., la riproduzione delle copie richieste può essere soddisfatta avvalendosi di apparecchiature o servizi non disponibili presso gli uffici interni all Azienda) od il loro reperimento in archivio; c) risulti necessario al fine di assicurare la tutela degli interessi di cui al comma 3, lettere «d» ed «e» dell art. 7 del presente regolamento. 4) Il differimento deve essere comunicato per iscritto al richiedente nel rispetto del termine di 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal ricevimento dell istanza, con indicazione specifica delle motivazioni. La comunicazione deve altresì contenere l informativa relativa alla tutela giurisdizionale del diritto, attivabile ai sensi dell art. 25, cc. 5 e 5-bis, L. 241/ ) Il differimento all accesso può essere disposto anche nell ambito di procedure competitive bandite dall Azienda, per l accesso alla cui documentazione si applicano le previsioni dell art. 13, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a valere per le ipotesi di differimento e di esclusione. In particolare, in queste ipotesi, il differimento opera per gli elenchi dei partecipanti alle procedure competitive, sino a quando non siano state presentate le offerte o le candidature, nonché sino alla comunicazione ufficiale da parte dell Azienda dei candidati da invitare o del soggetto individuato per l affidamento a procedura negoziata. Il divieto si estende ai verbali di gare ufficiose e di commissioni giudicatrici di appalti e concorsi, ai computi metrici estimativi e all elenco prezzi unitari, fino al momento dell individuazione dell affidatario. Così pure per gli elaborati concorsuali fino all avvenuta approvazione dei verbali ad opera della commissione giudicatrice e per gli studi, progetti e istruttorie tecniche fino all emissione del provvedimento finale. 6) Sono fatti salvi i limiti di cui all art. 7 del presente regolamento e in ogni caso il diritto alla riservatezza, il diritto alla proprietà intellettuale e il segreto industriale, tutelabili sia a mezzo della comunicazione ai controinteressati di cui all art. 9 del presente regolamento, sia con l oscurazione delle parti dell atto oggetto di accesso agli atti che possano tutelare gli anzidetti diritti. Art. 15 (Rilascio di copie) 1) Le copie degli atti oggetto dell accesso possono essere informali o conformi all originale, nel qual caso le copie sono autenticate dal Direttore e redatte in conformità alle norme sul bollo e nelle forme previste dalla legge (art. 14, c. 2, L. 15/1968 e s.m.i.). 2) Oltre a quanto previsto per le copie autentiche, le copie devono essere rilasciate previo pagamento dei soli costi di riproduzione, facendo salvi i diritti di ricerca e segreteria. 3) La misura dei costi di riproduzione e dei diritti di cui al comma precedente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che provvede ad adeguamenti periodici in relazione ai reali aumenti dei costi, al fine di non rendere eccessivamente oneroso o limitare l esercizio del diritto di accesso. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di disporre che il pagamento delle somme per il rilascio delle copie sia effettuato anticipatamente su c/c postali. 4) Il pagamento di quanto dovuto (o l esibizione dell avvenuto pagamento di quanto dovuto presso l Istituto di credito predefinito dall Azienda) ai sensi del presente

12 REGOLAMENTO ALER LOMBARDIA 12/12 articolo è effettuato direttamente presso l ufficio dell Azienda competente al rilascio delle copie dei documenti. A questo scopo, il Direttore individua, con propria determinazione, il dipendente incaricato alla riscossione delle somme di cui trattasi. L incaricato rilascia (nei casi dovuti) al richiedente una ricevuta del pagamento. 5) I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci dell Azienda sono esentati dal pagamento delle somme ivi previste per l estrazione di copia dei documenti. 6) Delle tariffe inerenti al rilascio di fotocopie, ricerca in archivio, etc. è data informazione mediante affissione all Albo dell Azienda e pubblicazione sul sito web. Capitolo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 (Strumenti di tutela) 1) Trascorsi i 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla presentazione dell istanza, salvo differimento o proroga dei termini secondo le disposizioni di cui all art. 8, questa si intende rifiutata. 2) Contro le determinazioni di differimento o diniego relative al diritto di accesso è dato azionare gli strumenti di tutela di cui all art. 25 L. 241/ ) Tutti i provvedimenti di diniego o di differimento dei termini del procedimento di accesso devono contenere chiara ed espressamente indicazione dei termini e dell Autorità innanzi alla quale è dato impugnarli e/o proporre ricorso. 4) Ai sensi dell art. 10-bis L. 241/1990 prima della formale adozione di un provvedimento negativo il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Gli istanti, ai sensi dell art. 10-bis L.241/1990 possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Art. 17 (Entrata in vigore) 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della delibera di Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato.

13 REGOLAMENTO Accesso agli atti amministrativi ALLEGATO "A" PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER I SINGOLI PROCEDIMENTI ORGANO O UNITA ORGNIZZATIVA RESPONSABILE DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE TERMINI DI CONCLUSIONE 1. Concorsi per la copertura di posti d organico vacanti Direttore 240 gg. 2. Provvedimenti disciplinari Direttore Funzionario o Dirigente di settore per rimprovero verbale 120 gg. Direttore per gli altri provvedimenti 3. Impugnazione del provvedimento Direttore Collegio Arbitrale secondo l art. 59 D.L. 29/93 90 gg. 4. Aggiudicazione di appalti di opere, lavori e di fornitura di beni e di servizi Presidente della Commissione 365 gg. 5. Perizie suppletive a partire dalla richiesta del Direttore dei lavori Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)/ 180 gg. 6. Approvazione o reiezione riserve, anche ai sensi dell art. 240 D.Lgs. 163/2006 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 365 gg. 7. Approvazione certificato di regolare esecuzione e di liquidazione finale per opere e prestazioni di servizi (dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 180 gg. 8. Approvazione collaudo finale (dall'ultimazione dei lavori) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 180 gg. 9. Cambi di alloggi Ufficio Assegnazioni Direttore 60 gg. - partecipazione bando Ufficio Assegnazioni Comune e/o ALER (su convenzione) 180 gg. ** Richiesta di assegnazione di autorimessa Ufficio Assegnazioni Direttore ALER BG 1 /3

14 REGOLAMENTO Accesso agli atti amministrativi ALLEGATO "A" PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER I SINGOLI PROCEDIMENTI ORGANO O UNITA ORGNIZZATIVA RESPONSABILE DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE TERMINI DI CONCLUSIONE 10. Autorizzazione ospitalità temporanea Ufficio Canoni e Gestioni Immobiliari Responsabile del 11. Ampliamento nucleo familiare Ufficio Canoni e Gestioni Immobiliari Responsabile del 12. Inserimento dell utenza nella varie fasce di reddito a seguito del censimento annuale/biennale Ufficio Canoni e Gestioni Immobiliari Direttore dal 1/1 di ogni anno 13. Istanze per una modifica di inserimento nelle varie fasce di reddito (revisione) 14. Istanze di subentro Ufficio Canoni e Gestioni Immobiliari Ufficio Canoni e Gestioni Immobiliari Responsabile del Responsabile del 45 gg. 15. Istanze di richiesta locazione negozio Ufficio Canoni e Gestioni Immobiliari 45 gg. 16. Autorizzazione alla costituzione di autogestioni Direttore 120 gg. 17. Revoca di autogestioni Direttore 120 gg. 18. Concessione contributi a carico del Contributo di Solidarietà Commissione per l'erogazione del Contributo di Solidarietà 365 gg. 19. Procedura di rilascio di alloggi occupati senza titolo Responsabile del Presidente 180 gg. ALER BG 2 /3

15 REGOLAMENTO Accesso agli atti amministrativi ALLEGATO "A" 20. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Accettazione domande acquisto alloggi da parte dell'inquilino, domande di partecipazione ad aste per la cessione di alloggi liberi ai sensi dell'art. 46 e 47 L.R. n. 27/2009, e domande alloggi costruiti per la vendita UNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER I SINGOLI PROCEDIMENTI Servizio amministrativo e ufficio patrimonio e vendite ORGANO O UNITA ORGNIZZATIVA RESPONSABILE DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE Direttore Generale TERMINI DI CONCLUSIONE 21. Dichiarazioni fine pagamento Dirigente Servizio Ammistrativo Direttore Generale 365 gg. 22. Autorizzazioni a locare immobili ALER invenduti Dirigente Servizio Ammistrativo Direttore Generale 23. Estinzioni diritto di prelazione Dirigente Servizio Ammistrativo Direttore Generale 24. Richiesta di visione o rilascio di documenti amministrativi non riservati ai sensi dell'art comma - della Legge 241/90 Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento ALER BG 3 /3

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