La TRASPARENZA dopo il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
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1 La TRASPARENZA dopo il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Relazione di Dario Lo Guarro Funzionario M.I.U.R. - U.S. XII Verona Incontro formativo del 17/12/2013 Verona, Educandato agli Angeli, ore 9.15
2 L ANALISI DEL D.LGS. 33/2013 Premessa: Il presente lavoro costituisce una prima personale riflessione sul decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nelle slides che seguono si riportano le disposizioni del testo normativo con sintetici richiami ad alcune delle maggiori questioni interpretative ed applicative che ne derivano. La trattazione, che non pretende di essere esaustiva, è rivolta in particolar modo al mondo delle Istituzioni scolastiche. Lo stato dell arte consiglia un approccio allo stesso tempo critico e prudente, e soprattutto un costante monitoraggio del contesto normativo e interpretativo di riferimento (circolari, direttive, deliberazioni CIVIT e di altre autorità, sentenze, etc.), nella consapevolezza che la materia è in costante evoluzione. 2
3 Le tappe verso la trasparenza L. 241/90: accesso agli atti amministrativi L. 150/2000: disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle PA L. 15/2005: trasparenza come principio dell attività amministrativa (art. 1 L. 241/90); esercizio telematico del diritto d accesso; di contro, restringe il diritto di accesso D.lgs. 82/05 (C.A.D.): l art. 54 definisce per la prima volta il contenuto obbligatorio dei siti web istit. della PA; art 53: caratteristiche dei siti -> Trasparenza: Dall accesso alla pubblicità L. 69/2009: pubblicità legale di atti e provvedimenti tramite pubblicazione sui siti web L. 15/09 - D.lgs. 150/09: trasparenza come accessibilità totale; livello essenziale delle prestazioni; P.T.T.I.; CIVIT D.L. 83/2012: amministrazione aperta L. 190/12: Delega per il riordino degli obblighi di pubblicazione; la Civit opera quale autorità nazionale anticorruzione; autonomi obblighi di pubblicazione. D.lgs. 33/2013 3
4 Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni LE NOVITA : Riordina e sistematizza gli obblighi di pubblicazione on line Nuovi obblighi, fra i quali: individuazione di un Responsabile per la Trasparenza (RpT) e predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.) Introduzione dell Accesso civico Tempi di pubblicazione certi Apparato sanzionatorio 4
5 Obiettivi del D.Lgs. 33/13 secondo Circ. 2/13 D.F.P. Rafforzare lo strumento della trasparenza, misura fondamentale per la prevenzione della corruzione; Riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità Standardizzare le modalità attuative della pubblicazione attraverso il sito istituzionale. Da tenere presente: Entrata in vigore: 20 aprile 2013 Entrata in vigore differita per specifiche disposizioni: 20 ottobre 2013 Modelli CIVIT e/o decreti attuativi non differiscono l entrata in vigore 5
6 La struttura del D.lgs. 33/2013 Capo I : Principi generali Capo II : Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita delle pubbliche amministrazioni Capo II: Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche Capo IV: Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati Capo V : Obblighi di pubblicazione in settori speciali Capo VI: Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni Capo VII: Disposizioni finali e transitorie Allegato A 6
7 Capo I Principi generali 7
8 Art. 1 Principio generale di trasparenza (1 di 3) 1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Trasparenza = accessibilità totale delle informazioni (cfr. D.lgs. 150/09) riguardanti l'organizzazione e l'attivita (cfr. art. 2) della PA Scopo: favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 8
9 La trasparenza come principio generale Forme diffuse di controllo : In precedenza, nella L. 15/09: del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita. Oggi: sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 9
10 Art. 1 Principio generale di trasparenza (2 di 3) 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 10
11 La trasparenza come principio generale Trasparenza nel rispetto delle disposizioni in materia di: segreto di Stato segreto d'ufficio segreto statistico protezione dei dati personali La trasparenza è: - garanzia delle libertà e dei diritti - integra il diritto ad una buona amministrazione (cfr. art. 41 C.D.F.UE) - Concorre alla amministrazione aperta (cfr. art. 18 D.L. 83/2012, abrogato) 11
12 Art. 1 Principio generale di trasparenza (3 di 3) 3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. 12
13 La trasparenza come principio generale Art. 117, comma 2 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [ ] m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ; [ ] r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 13
14 Art. 2 Oggetto 1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione. 2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 14
15 Pubblicazione sul sito web Pubblicazione: in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A Siti istituzionali Art. 53 C.A.D.: le PA realizzano siti istituzionali che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. DIRETTIVA FP N. 8/2009 le PA sono tenute a provvedere all'iscrizione al dominio ".gov.it" dei siti che intendono mantenere attivi. 15
16 Materiale da pubblicare Oggetto di pubblicazione: - documenti - informazioni - dati riguardanti organizzazione e attività della PA La determinazione dell oggetto di pubblicazione è volutamente onnicomprensiva 16
17 Art. 3 Pubblicita' e diritto alla conoscibilita' 1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7. Art. 7: pubblicazione in formato di tipo aperto (articolo 68 CAD) e riutilizzabilità del materiale oggetto di pubblicazione obbligatoria 17
18 Art. 4 Limiti alla trasparenza (1 di 2). 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. 4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 18
19 Art. 4 Limiti alla trasparenza (2 di 2). 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicita' previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web. 19
20 Obblighi di pubblicazione dei dati personali Principio : Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali (diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari) comportano la possibilita' di una loro: diffusione attraverso siti istituzionali il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo. 20
21 Dati sensibili e dati giudiziari I dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: d) "dati sensibili : i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati giudiziari : i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 21
22 Riferimenti sul conflitto TRASPARENZA/ PRIVACY Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile (art. 15 D.lgs. 196/2003) Art c.c.: responsabilità per l esercizio di attività pericolose (salvo non si provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno) Deliberazione Garante privacy 88/2011 Interpretazioni da aggiornare alla luce del D.Lgs. 33/
23 Limiti alla diffusione dei dati e all accesso agli atti Art. 24 L. 241/90: Esclusione dal diritto di accesso 1. Il diritto di accesso e' escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato (legge 24 ottobre 1977, n. 801 ss.mm.) e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: D.P.R. 183/
24 Segreto statistico Art. 9 D.lgs. 322/89. Disposizioni per la tutela del segreto statistico 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, ((, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili)), e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. ((2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.)) 3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, ((provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque)). 24
25 Art. 5 Accesso civico (1 di 2) 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 25
26 Art. 5 Accesso civico (2 di 2) 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 26
27 L accesso civico: Alcune differenze con il F.O.I.A. dei Paesi di common law Freedom of information Act Accesso civico Right to know come principio, a prescindere dagli obblighi di pubblicazione Su qualsiasi informazione (info pubbliche=di proprietà dei cittadini) Accesso agli atti amministrativi come strumento integrativo (in casi di privacy) Costi e attribuzione di risorse ingenti, tempi lunghi di attuazione Il diritto nasce dagli obblighi di legge Il diritto si esercita solo sulle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria Accesso agli atti amministrativi come strumento autonomo A costo zero e entrata in vigore immediata 27
28 Differenze con l accesso ai documenti amministrativi (art. 22 ss. L. 241/90 DPR 184/06). Caratteristiche dell accesso tradizionale : Diritto accordato solo agli interessati = soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; Modalità: prendere visione e estrarre copia Oggetto: solo documenti amministrativi (L. 241/90) materialmente esistenti; la PA non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (DPR 184/2006). Tutela dei controinteressati (alla riservatezza) Inammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle PA Rilascio di copia oneroso Richiesta di accesso motivata. La richiesta deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta (Dpr 184/06) Tutela Commmissione per l accesso 28
29 L accesso civico è invece: Accordato a chiunque Modalità: pubblicazione sul sito e comunicazione al richiedente Oggetto: documenti, informazioni e dati soggetti a pubblicazione obbligatoria Non opera la tutela dei (=comunicazione ai) controinteressati Finalizzato ad un controllo diffuso Richiesta gratuita Richiesta non motivata Indirizzata al RpT; attivabile potere sostitutivo Effetti: obblighi di segnalazione ex art. 43, c. 5 29
30 Differenza tra i 2 tipi di accesso: Cons. St., Sez. VI, sentenza 20/11/2013, n Le nuove disposizioni, dettate con d.lgs , n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge , n. 241, mirando le prime al contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti, concernenti l organizzazione, e gli specifici campi di attività delle amministrazioni pubbliche, nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (c.d. "accesso civico"); mentre le disposizioni in materia di accesso disciplinano i casi ed i modi in cui, ai soli soggetti titolari di interessi qualificati, è consentita la visione e l estrazione di copia di documenti correlati direttamente a detti interessi. Pertanto, l istanza volta a conoscere tutti gli atti delle procedure di valutazione di tutti i dottorandi di ricerca il cui relativo titolo è stato o non è stato rilasciato da una determinata data in poi deve essere ricondotta in via esclusiva alla legge n. 241/1990, atteso che una così ampia diffusione degli atti interni di qualsiasi procedura valutativa non appare senz altro imposta dal ricordato d.lgs. n. 33/
31 L accesso civico: tutela giurisdizionale Tutela ex D.lgs. 104/2010: art. 116 (Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi) Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi ((, nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza)) il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Art. 123 giurisdizione esclusiva del GA Art. 23 Difesa personale delle parti 31
32 Art. 6 Qualita' delle informazioni 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. 32
33 I requisiti di qualità integrita costante aggiornamento completezza tempestivita semplicita' di consultazione comprensibilita omogeneita' facile accessibilita' conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione indicazione della provenienza riutilizzabilita' 33
34 I requisiti di qualità In mancanza di una loro definizione, CIVIT (con Linee Guida per il PTTI, art. 10,c. 1) e DPCM (art. 48) dovranno fornire indicazioni all interpretazione e applicazione di questi principi Tali requisiti integrano/sviluppano quanto stabilito dal CAD (v. rinvio alle regole tecniche di attuazione, con DPCM, ex art. 71; principi relativi alle caratteristiche dei siti, art. 53) 34
35 Art. 7 Dati aperti e riutilizzo 1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'. 35
36 Pubblicazione in formato di tipo aperto (art. 68 C.A.D.): formato dei dati di tipo aperto = formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi (68,3,a); dati di tipo aperto = i dati che presentano le caratteristiche di libera disponibilità, accessibilità tramite ICT e gratuità di cui all art. 68, c.3, lett.b) In base al CAD, l AgID elabora, a cadenza almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili dalle PA 36
37 Riutilizzabilità D.lgs. 36/2006 D.lgs. 82/2005 D.lgs. 96/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'. 37
38 Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione (1 di 2) 1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto. 38
39 Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione (2 di 2) 3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. 39
40 Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti (1 di 2) 1. Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». 40
41 Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti (2 di 2) 2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalita' di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3. 41
42 Da Trasparenza,Valutazione e Merito ad Amministrazione Trasparente Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 all art. 11, comma 8, aveva introdotto l obbligo di pubblicazione sui siti internet delle PA un apposita sezione denominata Trasparenza, valutazione e merito : Successivamente, l art. 18 D.L. 22 luglio 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) ha introdotto in modo non chiaro l espressione Amministrazione aperta, una sorta di sotto-sezione della sezione Trasparenza, valutazione e merito con informazioni su sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari di qualunque genere. Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 333 (art. 53, comma 1, lett. i) e t)) ha abrogato tra gli altri l art. 11, comma 8 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (che aveva introdotto la sezione Trasparenza, valutazione e merito ) e l art. 18 L. 134/2012 (che aveva introdotto la sottosezione Amministrazione aperta ). Per effetto di tali abrogazioni, viene meno l obbligo di pubblicazione sui siti internet istituzionali delle PA della sezione denominata Trasparenza, valutazione e merito e della sottosezione denominata Amministrazione aperta, e viene introdotto l obbligo della creazione di una sezione denominata Amministrazione trasparente. 42
43 Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (1 di 7) 1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 43
44 Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (2 di 7) 2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. 44
45 Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (3 di 7) 3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 45
46 Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (4 di 7) 4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n Le amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo
47 Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (5 di 7) 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1. 47
48 Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (6 di 7) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo. 48
49 Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (7 di 7) 9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualita' dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n
50 P.T.T.I.: Cosa c era in precedenza Art. 15 Dlgs. 150/2009 Comma 2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione: a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11 (oggi abrogato: rinvio automatico al PPTI di cui all art. 10 Dlgs 33/2013), nonche' gli eventuali aggiornamenti annuali. Il PTTI, definito dall organo di indirizzo p/a, era adottato da ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 50
51 e Oggi Il DLGS 33/13 non indica più chi definisce il PTTI, ma solo che ogni PA lo adotta e lo pubblica e che il RpT lo aggiorna Si noti che il PTC (190/2012) invece è adottato dall organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (che lo stesso organo ha nominato) 51
52 E nelle Istituzioni scolastiche? Il P.T.T.I. è un atto programmatico che richiede però anche soluzioni organizzative (delle risorse umane e strumentali, in primis) D.lgs. 165/2001, art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo), comma 4: le PA i cui organi di vertice non siano espressione di rappresentanza politica adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall altro Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali (art. 10, c.1,d.lgs. 297/94) Il Dirigente scolastico: potere di gestione Dunque: adozione del P.T.T.I. da parte del CdI su proposta del DS? 52
53 C.N.C.U. Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico è l organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, il suo compito è contribuire al miglioramento e al rafforzamento della posizione del consumatore/utente nel mercato. La PA potrà contattare l articolazione locale delle associazioni di consumatori e utenti 53
54 IL Programma triennale per la trasparenza e l integrità: Deve essere aggiornato annualmente Indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. Definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione (comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi) Gli obiettivi indicati sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance 54
55 Linee guida CIVIT per il P.T.T.I. La CIVIT (art. 13, c. 6, Dlgs. 150/09) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a) ; Delibera CIVIT 105 del : Linee guida per la predisposizione del PTTI ex art. 13 D.lgs 150/2009 Delibera CIVIT 2/2012 Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell aggiornamento del PTTI Delibera CIVIT 50 del Linee guida per l aggiornamento del PTTI 2014/
56 Delibera CIVIT 50/2013 Il termine per l adozione è il 31/1/2014 Si sottolinea lo stretto raccordo tra PPC e PTTI Necessità del PNA (approvato l ) e delle verifiche sull assolvimento degli obblighi di pubbl. da parte degli OIV (entro il 31/12/13, ora 31/1/2014) La tabella 1 contiene l indice (dei contenuti) del PTTI 56
57 Piano della performance e Relazione sulla performance Piano della performance: È un doc. programmatico triennale, redatto annualmente entro il 31 gennaio, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori (art. 10, 1, a, D.lgs. 150/09) Relazione sulla performance: da adottare entro il 30 giugno, evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato (art. 10, 1, b, D.lgs. 150/09) Redatti annualmente dalle PA immediatamente trasmessi a CIVIT e MEF In caso di mancata adozione del Piano (comma5): divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti corresponsabili; l amministrazione non può assumere né conferire incarichi di consulenze o di collaborazione 57
58 La performance nelle scuole Art. 74, comma 4, D.lgs. 150/09: DPCM (con MIUR e MEF) determina limiti e modalità di applicazione dei titoli II (misurazione, valutazione e trasparenza della performance = ciclo di gestione della performance; trasparenza e rendicontazione della performance ) e III (merito e premi) al personale docente DPCM 26/1/2011 (Determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale docente) Art. 5 (Sistema di misurazione e valutazione della performance): il MIUR, sulla base delle modalità definite da un protocollo di collaborazione adottato d'intesa con la commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce con apposito provvedimento il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con il quale verranno individuati le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance. L'esclusione normativa si riferisce esplicitamente al solo personale docente, sicché rimane a tutt'oggi problematica l'individuazione, per via puramente interpretativa, delle modalità applicative per il personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario). (Qui, in assenza di OIV, qual è il soggetto incaricato a provvedereagli adempimenti relativi al Sistema di misurazione e valutazione della performance?) 58
59 Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione 1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle societa' da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 59
60 Anche le Scuole rientrano tra le PA Art. 1, comma 2, D.lgs. 165/01: Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative 60
61 Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (1 di 3) 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 61
62 Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (2 di 3) 1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
63 Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (3 di 3) 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 63
64 Si noti L art. 12 estende gli obblighi di pubblicazione anche agli atti normativi (con finalità divulgative/mero valore notiziale) e amministrativi generali (direttive, circolari, programmi, istruzioni, codici di condotta ) Scopo: fornire agli utenti le conoscenze normative necessarie per comprendere l azione amministrativa 64
65 Circa i codici di condotta Nuovo art. 54 D.lgs. 165/2001 D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, ( Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex art. 54) Del. 75/13 CIVIT (ex art. 54, c. 5): Linee Guida in materia di codici di comportamento delle PA (la Commissione auspica che, ove possibile, il codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 dicembre 2013 e, comunque, in tempo per consentire l idoneo collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione). 65
66 Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni 66
67 Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 67
68 Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (1 di 2) 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 68
69 Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (2 di 2) 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. 69
70 Ricordare: 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 70
71 Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (1 di 4) 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 71
72 Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (2 di 4) 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 72
73 Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (3 di 4) 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n
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