Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione
|
|
- Tommasa Barbieri
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Allegato IV Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 15 giugno 2007 (Stato il 1 gennaio 2010) Sezione 1: Oggetto Art. 1 Scopo 1 Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di liquidazione parziale della Cassa di previdenza della Confederazione secondo l articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo sul personale della Confederazione (LPers). 2 Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007 alla Cassa di previdenza della Confederazione. Sezione 2: Definizioni Art. 2 Destinatari I destinatari sono gli assicurati e i beneficiari di rendite interessati dalla liquidazione parziale. Art. 3 Effettivo È considerato effettivo l insieme degli assicurati e dei beneficiari di rendite interessati dalla liquidazione parziale. Art. 4 Uscita individuale in caso di liquidazione parziale Vi è uscita individuale se nell ambito di una liquidazione parziale assicurati escono dalla cassa di previdenza e sono trasferiti individualmente in un altra cassa di previdenza di PUBLICA o in un altro istituto di previdenza. Art. 5 Uscita collettiva in caso di liquidazione parziale Vi è uscita collettiva se nell ambito di una liquidazione parziale destinatari escono dalla cassa di previdenza e sono trasferiti come gruppo in un altra cassa di previdenza di PUBLICA o in un altro istituto di previdenza. 1 RS
2 Sezione 3: Condizioni della liquidazione parziale Art. 6 Liquidazione parziale Quando una parte dei destinatari deve lasciare la cassa di previdenza in seguito a una decisione del datore di lavoro e si verifica una delle situazioni di cui all articolo 7 o 8, si effettua una liquidazione parziale della cassa di previdenza. Art. 7 Notevole riduzione dell effettivo Una riduzione dell effettivo è considerata notevole se entro due anni l effettivo totale degli assicurati della cassa di previdenza diminuisce di oltre il 15 per cento. Art. 8 Scioglimento del contratto e ristrutturazione 1 Si ha scioglimento del contratto di affiliazione o ristrutturazione se un datore di lavoro, un unità amministrativa o un servizio: a. ottiene una propria personalità giuridica e una propria contabilità e in base a una legge speciale in deroga alla LPers riceve uno statuto personale (di diritto pubblico o privato) o secondo l articolo 3 capoverso 2 e l articolo 37 capoverso 3 LPers dispone delle competenze proprie di un datore di lavoro e pertanto esce dalla Cassa di previdenza della Confederazione; oppure b. è uscito dall Amministrazione federale ai sensi dell articolo 32 f LPers. 2 I beneficiari di rendite interessati dallo scioglimento del contratto o dalla ristrutturazione sono inclusi nella liquidazione parziale anche se ai sensi dell articolo 32f capoverso 2 LPers sono eccezionalmente lasciati presso PUBLICA e presso la loro precedente cassa di previdenza (uscita e nuova entrata). La competenza di finanziare gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei beneficiari di rendite lasciati nella cassa precedente è disciplinata dall articolo 32f capoverso 3 o capoverso 4 LPers Abrogato dalla decisione dell organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPCPC) del 2 e 15 settembre e del 20 ottobre 2009, approvato dal Consiglio federale il 11 novembre 2009, con effetto dal 1 gennaio 2010 (FF ). 2
3 Sezione 4: Situazioni di liquidazione parziale Art. 9 Delimitazione della cerchia dei destinatari uscenti in seguito alla riduzione notevole dell effettivo 1 La cerchia dei destinatari uscenti è limitata nel tempo mediante la determinazione dell inizio e della fine dell evento che ha cagionato la liquidazione parziale secondo l articolo 8. 2 La cerchia dei destinatari uscenti può anche essere limitata mediante la definizione esplicita dell effettivo interessato, sulla base di criteri oggettivi. Art. 10 Data di chiusura del bilancio La data di allestimento del bilancio di liquidazione parziale e quindi di determinazione dei fondi liberi, degli accantonamenti e delle riserve assicurativi e attuariali o della copertura insufficiente (= disavanzo) è di regola fissata al 31 dicembre successivo all ultimo giorno dell evento determinante. Art. 11 Parità di trattamento finanziario e interesse alla continuità Il bilancio è allestito in modo che, sotto il profilo finanziario, l effettivo dei destinatari uscenti non sia né privilegiato né svantaggiato rispetto all effettivo dei destinatari restanti; nella fattispecie si tiene adeguatamente conto dell interesse alla continuità della precedente cassa di previdenza. Art. 12 Allestimento del bilancio Il bilancio di liquidazione parziale è allestito secondo i principi del regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. Art. 13 Trattamento dei sinistri pendenti 1 I sinistri pendenti (invalidità e decesso) che possono essere definitivamente regolati solo dopo la data di chiusura del bilancio di liquidazione parziale, sono trattati secondo una delle due seguenti procedure: a. Trasferimento degli accantonamenti per i sinistri pendenti (IBNR) Se la maggioranza degli uscenti è ritrasferita collettivamente in una cassa di previdenza di PUBLICA e una disposizione legislativa o un accordo contrattuale prevede che la cassa di previdenza subentrante si assume l obbligo finanziario di regolare i sinistri pendenti, a tale cassa sono trasferiti anche i corrispondenti accantonamenti proporzionalmente al rischio sostenuto. La cassa di previdenza trasferente mette a disposizione le informazioni necessarie per la liquidazione dei sinistri. 3
4 b. Nessun trasferimento degli accantonamenti per i sinistri pendenti (IBNR) Se la cassa di previdenza di PUBLICA subentrante non assume l obbligo finanziario di regolare i sinistri pendenti, i corrispondenti accantonamenti rimangono presso la cassa di previdenza trasferente. 2 La procedura prevista nel capoverso 1 in caso di trasferimento in un altra cassa di previdenza di PUBLICA è applicata per analogia anche al trasferimento in un altro istituto di previdenza. Art. 14 Trattamento dell effettivo delle rendite Se in seguito alla liquidazione parziale l effettivo delle rendite della cassa di previdenza trasferente raggiunge una quota del patrimonio superiore alla media, nell allestimento del bilancio di liquidazione parziale l esperto in materia di previdenza professionale stabilisce un accantonamento corrispondente al rischio. È fatto salvo l obbligo del datore di lavoro competente di compensare gli svantaggi finanziari ai sensi dell articolo 32f capoverso 3 LPers. Art. 15 Trattamento degli accantonamenti 1 Gli accantonamenti a livello di casse di previdenza sono proporzionalmente attribuiti all effettivo uscente tenendo adeguatamente conto della parità di trattamento e dell interesse alla continuità dell istituzione secondo i principi del regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA sulla base del bilancio di liquidazione parziale allestito dagli esperti in materia di previdenza professionale. 2 A causa dell interesse alla continuità dell istituzione gli accantonamenti a livello di istituto di previdenza PUBLICA, composti degli accantonamenti secondo l articolo 8 capoverso 2 e l articolo 22 della legge del 20 dicembre su PUBLICA, non sono ripartiti. Art. 16 Trattamento delle riserve di fluttuazione comprese le riserve del tasso d interesse tecnico 1 Se dopo la costituzione degli accantonamenti necessari in base al regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA permangono riserve di fluttuazione, esse sono attribuite collettivamente e proporzionalmente all effettivo dei destinatari uscenti collettivamente. L attribuzione non dipende dalla forma del trasferimento del patrimonio. 2 Se le uscite avvengono in modo individuale, le riserve di fluttuazione non più necessarie della cassa di previdenza precedente diventano fondi liberi (art. 18). 3 RS
5 Art. 17 Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione Il diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione non sussiste, se la liquidazione parziale della cassa di previdenza è stata causata dal gruppo uscente. Art. 18 Trattamento dei fondi liberi Se sono stati allestiti i bilanci di liquidazione parziale della precedente cassa di previdenza e dell effettivo dei destinatari uscenti e, conformemente ai principi del regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, sussistono fondi liberi, questi sono ripartiti proporzionalmente all effettivo uscente come segue: a. Uscita collettiva: in caso di uscita collettiva i fondi liberi sono di regola trasferiti collettivamente alla cassa di previdenza subentrante di PUBLICA o al nuovo istituto di previdenza; b. Uscita individuale: in caso di uscita individuale i fondi liberi sono ripartiti individualmente. Il versamento avviene come prestazione supplementare di uscita all istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro su un conto di libero passaggio, su una polizza di libero passaggio oppure, sempre che siano adempiute le condizioni dell articolo 5 della legge del 17 dicembre sul libero passaggio (LFLP), come pagamento in contanti. Art. 195 Trattamento dei disavanzi 1 Se sono stati allestiti i bilanci di liquidazione parziale della precedente cassa di previdenza e dell effettivo uscente e conformemente ai principi del Regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA sussistono disavanzi, questi sono addebitati proporzionalmente all effettivo uscente nel modo seguente, a condizione che l avere di vecchiaia ai sensi dell articolo 15 LPP non ne risulti ridotto: a. Uscita collettiva: in caso di uscita collettiva i disavanzi sono di regola addebitati collettivamente alla cassa di previdenza subentrante di PUBLICA o al nuovo istituto di previdenza. 4 RS Nuovo testo giusta la decisione dell OPCPC del 2 e 15 settembre e del 20 ottobre 2009, approvato dal Consiglio federale il 11 novembre 2009, in vigore dal 1 gennaio 2010 (FF ). 5
6 b. Uscita individuale: Art. 20 in caso di uscita individuale i disavanzi sono addebitati individualmente alla prestazione di uscita. Se la prestazione di uscita integrale è già stata versata, l assicurato deve restituire l importo eccedente versato. Piano di ripartizione 1 L organo paritetico della precedente cassa di previdenza stabilisce un piano di ripartizione sulla base delle raccomandazioni dell esperto in materia di previdenza professionale. 2 Nella determinazione della chiave di ripartizione dei disavanzi e dei fondi liberi è necessario tenere particolarmente conto della durata dell appartenenza alla cassa di previdenza e dell avere di vecchiaia esistente dei destinatari interessati. Art. 21 Trasferimento del patrimonio È fatta salva l applicazione della legge del 3 ottobre sulla fusione (LFus). Essa esige la manifestazione espressa della volontà delle parti interessate. Nell adozione della decisione è necessario anche il consenso e l approvazione del datore di lavoro e del Consiglio federale secondo la LPers (art. 94 cpv. 2 e art. 100 cpv. 3 LFus; art. 32a cpv. 2 secondo periodo e art. 32c cpv. 1 e 3 LPers). Art. 22 Adeguamenti 1 In caso di variazioni significative degli attivi o passivi tra la data di chiusura del bilancio di liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi è effettuato un corrispondente adeguamento. 2 Una variazione è considerata significativa se i fondi liberi o quelli mancanti variano di oltre il dieci per cento rispetto agli importi originari. Sezione 5: Questioni procedurali particolari Art. 23 Competenza 1 L organo paritetico della cassa di previdenza interessata constata l esistenza della situazione di liquidazione parziale e decide l applicazione della corrispondente procedura. 2 Esso accerta l evento che ha cagionato la liquidazione parziale, la data esatta del suo inizio e la sua durata determinante ai sensi dell articolo 9 capoverso 1. 3 Se la limitazione della cerchia dei destinatari uscenti in seguito alla liquidazione parziale è effettuata sulla base dell articolo 9 capoverso 2, la definizione compete all organo paritetico. 6 RS
7 Art. 24 Obbligo di informazione principio L organo paritetico dell istituto di previdenza è responsabile: a. del concetto di informazione; b. dell informazione tempestiva e corretta dei destinatari sulla procedura in corso; c. dell esposizione corretta dei possibili rimedi giuridici a disposizione dei destinatari; d. della comunicazione immediata ai datori di lavoro se constata l esistenza della situazione di liquidazione parziale. Art. 25 Informazione e rimedi giuridici 1 Tutti i destinatari sono informati tempestivamente e in modo adeguato. L informazione concerne segnatamente l esistenza della situazione di liquidazione parziale, la procedura e il piano di ripartizione. 2 Di regola l informazione concernente la liquidazione parziale è effettuata tramite pubblicazione nel FUSC. 3 Dal momento del ricevimento dell informazione i destinatari possono consultare il bilancio determinante e la perizia attuariale presso la sede di PUBLICA. 4 Entro 30 giorni dal ricevimento dell informazione i destinatari possono fare opposizione presso l organo paritetico contro le condizioni della liquidazione parziale nonché contro la procedura e il piano di ripartizione. 5 L organo paritetico deve trattare l opposizione e rispondere per scritto dopo aver sentito gli opponenti. Se vengono accolte opposizioni, la procedura e il piano di ripartizione sono adeguati e tutti i destinatari ne sono informati. 6 Nella sua risposta l organo paritetico informa gli opponenti che, entro 30 giorni, possono fare riesaminare dall autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione. 7 La decisione dell autorità di vigilanza può essere impugnata entro 30 giorni presentando ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Il ricorso contro la decisione dell autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se così disposto d ufficio dal presidente della corte del Tribunale amministrativo federale o su richiesta del ricorrente. Se non è concesso l effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale vale unicamente a favore o contro il ricorrente. 8 La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso presso il Tribunale federale. Il ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto sospensivo soltanto se così disposto d ufficio dal giudice istruttore del Tribunale federale o su richiesta del ricorrente. Se non è concesso un effetto sospensivo, la decisione del Tribunale federale vale unicamente a favore o contro il ricorrente. 7
8 Art. 26 Esecuzione della liquidazione parziale La liquidazione parziale è eseguita unicamente se: a. nessuno dei destinatari ha presentato entro il termine legalmente stabilito domanda di riesame presso l autorità di vigilanza; b. in caso di riesame da parte dell autorità di vigilanza, quest ultima ha emesso una decisione passata in giudicato; c. in caso di contratto di trasferimento è stata effettuata l iscrizione nel registro di commercio. Art. 27 Interesse 1 Il diritto individuale è rimunerato a partire dalla data di uscita allo stesso tasso d interesse accordato alle prestazioni di libero passaggio. 2 Il diritto collettivo non frutta interessi. Art. 28 Spese della liquidazione parziale 1 Le spese derivanti dall attuazione della procedura di liquidazione parziale sono fatturate da PUBLICA come prestazioni speciali ai datori di lavoro che hanno causato la liquidazione parziale, in funzione dei costi da essi generati. 2 Se è creato un nuovo datore di lavoro in forma di unità amministrativa decentralizzata dotata di contabilità propria, esso assume le spese a meno che queste siano eccezionalmente assunte dalla Confederazione. 3 Se la liquidazione parziale è decisa da diversi datori di lavoro, essi assumono le spese in proporzione al capitale di copertura dell effettivo uscente. Art. 29 Casi non disciplinati I casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento sono trattati da PUBLICA nel rispetto delle disposizioni legislative e per analogia. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 30 Modifiche del regolamento Le modifiche del presente regolamento costituiscono una modifica del contratto di affiliazione. Per la loro validità necessitano del consenso delle parti contrattuali del contratto di affiliazione e dell organo paritetico, nonché dell approvazione dell autorità di vigilanza. 8
9 Art. 31 Disposizioni transitorie Se in base al diritto precedente è accertato un caso di liquidazione parziale anteriore all entrata in vigore del presente regolamento e al momento dell entrata in vigore del presente regolamento la procedura non è ancora conclusa, il caso continua a essere disciplinato dal diritto precedente. Art. 32 Entrata in vigore Approvato che sia dall autorità di vigilanza, il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente al contratto di affiliazione. 9
Allegato 4. Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim. Regolamento per la liquidazione parziale
Allegato 4 Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim Regolamento per la liquidazione parziale Il presente regolamento per la liquidazione parziale si fonda sugli articoli 53b e 53d
DettagliPKS CPS. Regolamento sulla liquidazione parziale. 1 giugno della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse. Pensionskasse. SRG SSR idée suisse
PKS CPS 1 giugno 2009 Regolamento sulla liquidazione parziale della Cassa pensioni Pensionskasse Caisse de pension Cassa pensioni Cassa da pensiun Pensionskasse Thunstrasse 18 CH-3000 Bern 15 Telefon 031
DettagliLiquidazione. Approvato il In vigore dal EGOLAMENTO
Liquidazione parziale Approvato il 15.03.2010 In vigore dal 01.07.2010 EGOLAMENTO 2 Indice Art. 1 Condizioni 3 Art. 2 Data di riferimento 3 Art. 3 Forme di trasferimento 4 Art. 4 Determinazione dei fondi
DettagliRegolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o di Casse di previdenza della
Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o di Casse di previdenza della Tellco Pensinvest valevoli dal 24.07.2012 Tellco Pensinvest Bahnhofstrasse 4 Postfach 713 CH-6431 Schwyz t + 41
DettagliRegolamento sulla liquidazione parziale
Regolamento sulla liquidazione parziale Indice Art. 1 Condizioni 2 Art. 2 Data determinante 2 Art. 3 Forme di trasferimento 3 Art. 4 Determinazione dei fondi liberi della Cassa 3 Art. 5 Imputazione di
DettagliBerna, 22 settembre Previs Previdenza. Peter Flück Presidente del consiglio di fondazione. Stefan Muri Direttore
Previs Vorsorge Previs Prévoyance Seftigenstrasse 6 Postfach 50 CH-084 Wabern bei Bern T 0 960 F 0 960 info@previs.ch www.previs.ch Regolamento sulla liquidazione parziale di Comunitas, valevole a partire
DettagliRegolamento sulla liquidazione parziale 2012
Regolamento sulla liquidazione parziale 2012 Indice Art. 1 Basi Art. 2 Condizioni per una liquidazione parziale (art. 53b cpv. 1 LPP) 3 Art. 3 Art. 4 Data determinante in caso di riduzione di personale
DettagliCassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento di liquidazione parziale Aprile 2016
Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento di liquidazione parziale Aprile 2016 Art. 1 Disposizioni generali 1) Sotto il nome «Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)» [di seguito
DettagliRegolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o degli istituti di previdenza della cassa pensione pro
Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o degli istituti di previdenza della cassa pensione pro validi dallo 01.01.2010 cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Casella postale 434 CH-6431
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (stato al 1 gennaio 2017) Visto l articolo 4 della legge del 20 dicembre 2006 1 su PUBLICA; visti gli articoli
DettagliRegolamento sulla liquidazione parziale. Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia
Regolamento sulla liquidazione parziale Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Approvato il 07.06.2012 In vigore dal 01.07.2012 Approvato dall'autorità di vigilanza il 06.12.2012 Indice Prefazione
DettagliLegge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) 172.222.1 del 20 dicembre 2006 (Stato 1 maggio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 113
DettagliRegolamento di liquidazione parziale.
Regolamento di liquidazione parziale. 2 Indice 1 Scopo 2 Liquidazione parziale della Fondazione 2.1 Condizioni 2.2 Data di riferimento 2.3 Determinazione dei fondi liberi/ 2.4 Ripartizione dei fondi liberi
DettagliREGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA
01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA INDICE 1 Scopo e campo d applicazione 2 1.1 Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza 2 1.2
DettagliA Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
A Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 113 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla
DettagliConvenzione di affiliazione
Vorsorgestiftung des VSV Fondation de prévoyance de l'asg Fondazione di previdenza dell'asg Occupational benefits foundation of the SAAM Convenzione di affiliazione tra la ditta (qui di seguito denominata
DettagliRegolamento sui costi
Regolamento sui costi valevole dal 1 gennaio 2018 Contenuto Pagina DISPOSIZIONI GENERALI 3 Art. 1 Fondamenti 3 SPESE AMMINISTRATIVE ORDINARIE 3 Art. 2 Spese legate al personale 3 Art. 3 Servizi 3 SPESE
DettagliRegolamento sulla costituzione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione
FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Regolamento sulla costituzione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione Stato 1.1.2007 1. Princìpi e obiettivi In base all art.
DettagliAllianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale
Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione nonché per la liquidazione totale e parziale delle casse di previdenza (In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 08/02/2016 e alla
DettagliRegolamento per le disposizioni tecniche e sull utilizzo delle eccedenze
Regolamento per le disposizioni tecniche e sull utilizzo delle eccedenze valevole dal 25 aprile 2017 pensionskasse cassa di pensione pro pro Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 CH-6431 Schwyz t + 41 58 442 50
DettagliLegge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Termine di referendum: 13 aprile 2007 Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) del 20 dicembre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 18.01.2010 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliCodice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)
Avamprogetto; dicembre 009 (Consultazione) Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del
DettagliRegolamento di previdenza dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 19 gennaio 2017)
Regolamento di previdenza dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 19 gennaio 2017) Il Consiglio di Amministrazione dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino, viste le modifiche
DettagliRegolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro
Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro validi dallo 31 dicembre 2015 cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 CH-6431 Schwyz t + 41 58 442 50 00 pkpro@tellco.ch pkpro.ch
DettagliLPP REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE
LPP REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE Edizione 2017 Indice A. Informazioni generali 1 B. Affiliazione di un istituto di previdenza 1 C. Finanziamento della differenza del grado di copertura 2 D.
DettagliRegolamento accantonamenti e riserve Vita Invest. Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo
Regolamento accantonamenti e riserve Vita Invest Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo Sommario Regolamento per accantonamenti e riserve 1 Introduzione
DettagliCondizioni di generali
Condizioni di generali valevole dal 1 gennaio 2017 cassa di pensione pro Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 CH-6431 Schwyz t + 41 58 442 50 00 pkpro@tellco.ch pkpro.ch Indice 1 Disposizioni generali 3 1.1 Scopo
Dettagli2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro Stato al 1 gennaio 2017 In breve Per principio, qualsiasi attività derivante da un attività dipendente viene considerata come salario
DettagliOrdinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale
Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane del 18 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 1
DettagliLegge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC) 172.222.0 del 23 giugno 2000 (Stato 1 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 111,
DettagliOrdinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettagli2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro Stato al 1 gennaio 2016 In breve Per principio, qualsiasi attività derivante da un attività dipendente viene considerata come salario
DettagliRegolamento sulle riserve tecniche
Regolamento sulle riserve tecniche Valido dal.7.00 Vorsorgestiftung des Schweizerischen Gemeindeverbandes Fondation de prévoyance de l Association des Communes Suisses Fondazione di previdenza dell Associazione
DettagliOrdinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale
Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 2) Modifica del 25 novembre 2013 Approvata dal Consiglio dei PF il 26 settembre 2013 Approvata dal Consiglio federale l 8 ottobre
DettagliOrdinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione (OAIP settore dei PF) del 19 settembre 2002 Il Consiglio dei PF, visto l articolo
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 1) Modifica del 25 novembre 2013 Approvata dal Consiglio dei PF il 26 settembre 2013 Approvata dal Consiglio federale l 8 ottobre
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliDi principio la documentazione deve essere presentata in originale.
1. Termine di presentazione del rapporto di gestione La documentazione completa deve essere presentata al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio contabile; questo significa che per l esercizio
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio
DettagliRegolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali
Regolamento della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi Ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 dell Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa
DettagliLegge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta
Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica del 19 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per la
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1
Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliPrevidenza del personale Swiss Life Fondazione collettiva LPP HOVAL SA. Regolamento breve. Piano previdenziale e regolamento. (valido dal 1.1.
Previdenza del personale Swiss Life Fondazione collettiva LPP HOVAL SA Regolamento breve Piano previdenziale e regolamento (valido dal 1.1.2016) 1. Generalità / Organizzazione La Hoval SA, per dar seguito
DettagliCondizioni generali della Tellco Pensinvest
Condizioni generali della Tellco Pensinvest valevoli dal 24.07.2012 Tellco Pensinvest Bahnhofstrasse 4 Postfach 713 CH-6431 Schwyz t + 41 58 442 61 00 pensinvest@tellco.ch tellco.ch Art. 1. Disposizioni
DettagliRegolamento delle spese della ASGA Pensionskasse Genossenschaft. valido dal 1 gennaio 2017
Regolamento delle spese della ASGA Pensionskasse Genossenschaft valido dal 1 gennaio 2017 Regolamento delle spese della ASGA Pensionskasse Genossenschaft A. Disposizioni generali Art.1 Basi 3 B. Spese
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 agosto 2013 Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1 agosto
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione
DettagliAtto di fondazione del 24 ottobre 1984
FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Atto di fondazione del 24 ottobre 1984 Stato 1.1.2007 1. Denominazione e sede 1.1 Con la denominazione di «Fondazione Abendrot» è stata
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione del tabacco,
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per
DettagliContratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Approvato dall organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione il 1 giugno 2007 Approvato dal Consiglio federale
DettagliLa previdenza professionale in Svizzera
3 Sicurezza sociale 556-300 La previdenza professionale in Svizzera Principali risultati della statistica delle casse pensioni 007 03 Neuchâtel, 05 Investimenti Attivi in milioni di franchi 007 009 0 03
DettagliCodice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale) Modifica del 25 settembre
DettagliInformazioni essenziali
1 gennaio I nformazioni sull affiliazione 2008 alla cpv/cap TEMA Temi specifici dall Assicurazione del personale Coop Informazioni Informazioni essenziali Che cos è la CPV/CAP? La CPV/CAP è la cassa pensione
DettagliLa previdenza professionale in Svizzera
13 Sicurezza sociale 556-1100 La previdenza professionale in Svizzera Principali risultati della statistica delle casse pensioni 2005 2011 Neuchâtel, 2013 Investimenti Attivi in milioni di franchi 2005
DettagliPiano di base I della Cassa pensioni Posta
Piano di base I della Cassa pensioni Posta In vigore dal 1 gennaio 2016 Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano: il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1
DettagliFONDAZIONE DI PREVIDENZA DELL'ASG, ZURIGO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI ACCANTONAMENTI E RISERVE
VORSORGESTIFTUNG DES VSV FONDATION DE PREVOYANCE DE L'ASG FONDAZIONE DI PREVIDENZA DELL'ASG Organo di gestione Casella postale 300 8401 Winterthur Telefono 052 261 78 74 Fax 052 261 63 47 FONDAZIONE DI
DettagliRapporto dell Ufficio del Consiglio degli Stati. del 18 novembre Onorevoli colleghi,
11.468 Iniziativa parlamentare Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità, e adeguamento delle norme sulla previdenza professionale dei parlamentari Rapporto dell Ufficio del Consiglio
DettagliLegge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC) del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 111, 113 e 173 capoverso 2 della Costituzione
DettagliDFF Documentazione. Revisione totale della legge su PUBLICA: I provvedimenti in dettaglio
23 settembre 2005 Revisione totale della legge su PUBLICA: I provvedimenti in dettaglio Dopo diversi anni di lavori preparatori il Consiglio federale ha adottato in data odierna la revisione totale della
DettagliREGOLAMENTO DI PREVIDENZA
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA Piano di previdenza - Dipendenti con vari datori di lavoro (MA) Valido dal gennaio 06 Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi
DettagliRegolamento elettorale della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria. Edizione gennaio 2016
Regolamento elettorale della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria Edizione gennaio 2016 2 Regolamento elettorale Indice 1. Generalità 3 2. Eleggibilità e diritto
DettagliOrdinanza sui fondi d investimento
Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 25 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 1a
DettagliSituazione finanziaria della cassa pensioni delle FFS
Dipartimento federale delle finanze DFF Documentazione Data 2 luglio 2008 Cassa pensioni FFS Situazione finanziaria della cassa pensioni delle FFS Alla fine del 1999 la CP FFS presentava un grado di copertura
DettagliOrdinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati
Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) 172.220.111.310.3 del 10 dicembre 2001 (Stato 12 febbraio 2002) Il Dipartimento federale delle finanze, visto
DettagliLa previdenza professionale in Svizzera
3 Sicurezza sociale 556-400 La previdenza professionale in Svizzera Principali risultati della statistica delle casse pensioni 008 04 Neuchâtel 06 Investimenti Attivi in milioni di franchi 008 00 0 04
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliRegolamento sull organizzazione
Regolamento sull organizzazione In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca. in vigore dal 25 marzo 2015 8 settembre 2015 Pagina 1 / 10 Indice Pagina A PRINCIPI... 3 Art. 1 Basi...3 Art.
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliOrdinanza quadro relativa alla legge sul personale federale
Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso
DettagliLegge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza del DEFR sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione
Ordinanza del DEFR sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione 842.18 del 19 maggio 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell economia, della formazione
Dettaglivisto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,
Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso
DettagliLegge federale in favore delle zone di rilancio economico 1
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e
DettagliFinanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico: procedura di consultazione
Dipartimento federale dell interno DFI http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lang=it Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico: procedura di consultazione
DettagliIstruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale
Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 64 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulla
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliHOTELA Fondo di previdenza. Regolamento di affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza
Pagina HOTELA Fondo di previdenza Regolamento di affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza Valido dal luglio 009 revisione dal gennaio 07 Rue de la Gare 8, Case postale 5, 80 Montreux, Tél. 0 96 49 49,
DettagliIl vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale delle Fondazioni colle ve Vita e della Zurich Assicurazioni
Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice Previdenza professionale delle Fondazioni colle ve Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza A prima vista, il vostro
DettagliProcedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere.
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni
DettagliCodice civile svizzero
(CC) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 2003 1 ; visto il
DettagliRegolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione
Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della (RPIC) del 15 giugno 2007 (Stato il 1 gennaio 2012) 1 L organo paritetico della (OPCPC), visto l articolo 32c capoverso 3 della
DettagliLegge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione
Dettaglidel 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)
Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente
DettagliAggiunta n. 1 al regolamento di previdenza edta
Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza 2012 edta Modifica del regolamento decisa alla riunione del Consiglio di fondazione del 23 novembre 2016 in vigore dal 1 gennaio 2017 Le nuove disposizioni sono
Dettagli