CAPITOLO 3 Qualificazione dei prodotti assicurativi ed analisi dell applicabilità dell art c.c. in tema di impignorabilità e insequestrabilità

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1 CAPITOLO 3 Qualificazione dei prodotti assicurativi ed analisi dell applicabilità dell art c.c. in tema di impignorabilità e insequestrabilità di Mario Zanin Il tema dell assoggettamento o sottrazione a procedure esecutive e fallimentari delle polizze vita tradizionali è stato esaminato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in quanto la funzione previdenziale attribuita dal codice civile a tale tipologia contrattuale caratterizza incisivamente anche il rapporto coi creditori dell avente diritto all indennità, in particolare attraverso la relativa sottrazione alle ragioni di costoro. La tematica, altresì, è emersa con riferimento a polizze vita a contenuto finanziario, a corollario della discussione circa la definizione della loro funzione di investimento piuttosto che di natura previdenziale: la qualificazione giuridica della polizza linked, quindi, si è rivelata strumentale e propedeutica rispetto alla pronuncia circa l applicabilità della tutela ex art. 1923, comma 1, c.c. in termini di sottrazione a pignoramento e sequestro. Le pronunce giurisprudenziali delle corti di merito sono state caratterizzate ed impattate dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nonché dall oggettiva evoluzione ed emersione di tipologie contrattuali sempre più decisamente convergenti verso forme che sono state ritenute di puro investimento. Sommario: 1. La tematica affrontata - 2. Caratteri generali del principio di impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall assicuratore ex art. 1923, comma 1, c.c Ratio e portata applicativa del principio di impignorabilità ed insequestrabilità Dibattito dottrinale e giurisprudenziale Discussioni circa particolari ambiti di operatività del principio: distinzione temporale tra somme dovute e somme riscosse; applicabilità al valore di riscatto L interpretazione delle Sezioni Unite - 4. Qualificazione giuridica delle polizze finanziarie e principio di impignorabilità ed insequestrabilità Breve richiamo della tematica Primo orientamento giurisprudenziale La portata delle riforme legislative di metà anni 2000 e della pronuncia delle Sezioni Unite con riferimento alle polizze finanziarie In particolare: il contratto di capitalizzazione. 1. La tematica affrontata Come visto, i contratti di assicurazione sulla vita umana caratterizzati da accentuato contenuto finanziario sono attualmente contemplati dall art. 2, comma 1, CAP, nei rami III e V, che includono, rispettivamente, le polizze c.d. linked (a loro volta suddivise nelle due sottotipologie di IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 113

2 I prodotti finanziari assicurativi unit ed index linked) e le «operazioni di capitalizzazione», nonché dall art. 1, comma 1, lett. w bis, TUF, recante la definizione di «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione». Trattasi, quindi, di prodotti di natura finanziaria, più o meno spiccata, che accompagnano al tipico contratto di assicurazione sulla vita un negozio gestorio che li rende collegati al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici o altri valori di riferimento, con progressivo svuotamento della natura e funzione della prestazione prettamente assicurativa. L assicuratore, infatti, si trova a coprire solo parzialmente il rischio demografico legato al contratto di assicurazione, lasciando all investitore il rischio finanziario legato al possibile rendimento e restituzione delle somme a scadenza, che potrebbero essere inferiori al valore dei premi versati al netto delle commissioni applicate. In un accezione generale, dunque, possono definirsi polizze linked i contratti di assicurazione sulla vita umana in cui la prestazione dovuta dall assicuratore non è predeterminata in misura certa al momento della relativa stipula, ma, diversamente, viene rapportata a risultati finanziari esterni 1, con la conseguenza che il rendimento delle stesse può essere in tutto o in parte correlato ad un determinato parametro mediante la combinazione dell assicurazione sulla vita con un investimento di capitali. Tali forme assicurative, quindi, si caratterizzano per la diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di un entità di riferimento. Più dettagliatamente, nel caso di una polizza linked di tipo unit l assicuratore investe parte dei premi raccolti in quote di fondi comuni di investimento, interni o esterni alla medesima società; alla scadenza del contratto od al verificarsi dell evento dedotto nel medesimo, l assicuratore corrisponde all assicurato una somma commisurata al valore che le quote del fondo stesso assumono al momento dello scioglimento del rapporto. Nel caso di polizza linked di tipo index, invece, il parametro di riferimento per la determinazione dell ammontare della prestazione è rappresentato dal valore di un indice di borsa o di un paniere di titoli 2. 1 L Isvap, in Le polizze Index e Unit Linked in Italia, Quaderno n. 5, 1999, 4 ss., le ha definite come forme assicurative caratterizzate dalla diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di una entità di riferimento. 2 Per una descrizione circa le modalità di determinazione della prestazione dovuta dall assicuratore si veda, ancora, il Quaderno ISVAP n. 5, 1999, 4 ss., nonché la Circolare Isvap n. 551/D/ IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.

3 3. Qualificazione dei prodotti assicurativi ed analisi dell'applicabilità Le operazioni di capitalizzazione possono essere sinteticamente definite come quei contratti mediante i quali l assicuratore si impegna - senza convenzione relativa alla durata della vita umana, ossia senza collegamento ad una componente demografica quale età, sesso o altro - a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito, a fronte di premi, unici o periodici, che vengono corrisposti dall assicurato-risparmiatore. In merito alle tipologie contrattuali richiamate vi è stato e vi è tuttora in corso un ampio dibattito dottrinale circa la relativa natura, qualificazione giuridica e, conseguentemente, circa l individuazione della disciplina loro applicabile. Disciplina che, peraltro, a partire dalla seconda metà del decennio scorso ha vissuto profonde rivoluzioni, culminate con l introduzione nel nostro ordinamento - ed in particolare nell ambito del TUF - di una specifica regolamentazione delle polizze linked e delle operazioni di capitalizzazione. Si rammenta al riguardo che con l emanazione della Legge Risparmio e del Decreto Pinza è stata riformata la disciplina relativa all offerta ed alla distribuzione delle polizze linked e delle operazioni di capitalizzazione. Tale riforma, in particolare, si è concretizzata mediante l introduzione nell art. 1, comma 1, TUF, della lettera w bis, con il risultato che a partire dall anno 2006 il nostro legislatore ha incluso le polizze di assicurazione dei rami III e V nell ambito della disciplina del TUF stesso. Il dibattito dottrinale e le riforme legislative, ponendo in evidenza una serie di dubbi applicativi, hanno peraltro dato impulso a partire dai primi anni 2000 all importante evoluzione giurisprudenziale circa la natura giuridica e la disciplina applicabile relative ai prodotti in questione. Si ritiene sufficiente ricordare a riguardo che la questione concerne l indagine, al di là dell aspetto formale che quasi sempre li qualifica come assicurazioni sulla vita, della natura dei molteplici e svariati modelli contrattuali relativi a polizze sulla vita a contenuto finanziario che sono stati negli anni sottoposti all attenzione dei Tribunali di merito nazionali al fine precipuo dell individuazione della disciplina loro applicabile. Nell ambito di tale rilevante dibattito si colloca l ulteriore - ed imprescindibilmente e strettamente connessa - discussione circa l applicabilità alle polizze finanziarie di diverse norme del codice civile che sono preminente espressione della funzione e finalità previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Fra queste ha assunto centrale rilevanza proprio la disposizione dell art (rubricato come Diritti dei creditori e degli eredi ) comma 1, c.c. che, si vedrà dettagliatamente nel prosieguo, esclude i diritti dei creditori sulle somme dovute dall assicuratore (inten- IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 115

4 I prodotti finanziari assicurativi dendosi come capitale o rendita) all avente diritto di una polizza di assicurazione sulla vita, sancendo il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare di dette somme 3. Pertanto, i Tribunali che si sono trovati a giudicare controversie aventi ad oggetto contratti di polizze sulla vita a contenuto finanziario si sono imbattuti anche in giudizi nell ambito dei quali si discuteva circa l applicabilità della richiamata norma dell art. 1923, comma 1, c.c. a prodotti che presentavano caratteristiche tali da far dubitare della loro compatibilità con il tipo codicistico. Il tenore delle decisioni assunte non è univoco ed il diversificato spettro di soluzioni è dipeso sostanzialmente da tre parametri di valutazione di carattere giuridico e fattuale diversamente esistenti ed influenti a seconda della specifica situazione sottoposta all esame del Tribunale investito del singolo giudizio. In particolare, trattasi: - del richiamato acceso dibattito dottrinale e della rammentata importante mutazione del quadro normativo di riferimento avvenuti nel corso del decennio scorso, che hanno fornito decisivo impulso alla rilevante evoluzione giurisprudenziale in materia di polizze finanziarie soprattutto in termini di qualificazione giuridica delle stesse, con riferimento alla quale assume centrale rilievo l individuazione di una funzione di tutela previdenziale nell ambito di tali prodotti; - di un importante arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2008, intervenuto proprio in merito all interpretazione dell art. 1923, comma 1, c.c. al precipuo fine di dirimere un aspra discussione dottrinale e giurisprudenziale circa la ratio e, quindi, la portata applicativa del principio enunciato dalla norma, seppur con particolare riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita di tipologia c.d. tradizionale (ossia rientranti nel ramo I previsto dall art. 2, comma 1, CAP; tipologia definita, altresì, come pura o codicistica ); - infine, della lettura ed interpretazione che i Tribunali di merito nazionali investiti dei singoli giudizi hanno fornito circa le caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario sottoposto al relativo vaglio. Come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo, 3 Come si avrà modo di illustrare, a partire dalla seconda metà del secolo scorso in relazione alla disposizione in questione dottrina e giurisprudenza si sono soffermate su differenti problematiche di carattere pratico-applicative, relative principalmente all ambito temporale di applicazione della norma, all applicabilità della medesima anche alle somme spettanti in forza dell esercizio del diritto di riscatto ed, infine, al destino del contratto di assicurazione nell ipotesi di fallimento del contraente o del beneficiario. 116 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.

5 3. Qualificazione dei prodotti assicurativi ed analisi dell'applicabilità le varie decisioni, infatti, sono dovute passare attraverso l analisi della finalità previdenziale del prodotto oggetto di ogni singolo giudizio e, quindi, attraverso la ricerca della causa effettiva dello specifico contratto, onde riscontrare o meno la sussistenza della causa tipica dell assicurazione sulla vita tradizionale, posto che la questione circa la disapplicazione del principio di intangibilità è imprescindibilmente connessa a detta analisi. Ciò in ragione del fatto che l accertamento dell eventuale insussistenza della funzione previdenziale è logicamente strumentale alla pronuncia di non applicabilità del regime di tutela previsto dalla norma dell art. 1923, comma 1, c.c. Oggetto di specifica trattazione ed analisi saranno gli ultimi due aspetti, onde tracciare e contestualizzare, senza pretesa di esaustività, un quadro degli interventi giurisprudenziali nazionali (tutti di merito) che attualmente constano in materia di applicabilità della norma dell art. 1923, comma 1, c.c. alle polizze linked, con particolare evidenza delle motivazioni - fattuali e giuridiche - delle tesi sostenute e delle decisioni assunte. La portata delle tematica, a ben vedere, non è di poco conto in considerazione dell ampio utilizzo e diffusione che consta di tale tipologia contrattuale in virtù della massiccia adesione verificatasi in anni passati. Tale diffusione, peraltro, è stata dovuta - anche e forse soprattutto - alla ritenuta caratteristica dei prodotti in questione di intangibilità da parte dei creditori (attraverso la relativa impignorabilità, insequestrabilità e non assoggettabilità al fallimento), di esclusione dall asse ereditario (caso tipico di sottoscrizione è quello legato alla presenza di relazioni extra-coniugali) e di vantaggioso trattamento fiscale. 2. Caratteri generali del principio di impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall assicuratore ex art. 1923, comma 1, c.c. A conclusione di un lungo percorso normativo volto sostanzialmente a sottrarre alle pretese dei creditori del contraente o del beneficiario le somme dovute dall assicuratore in forza di un contratto di assicurazione sulla vita, la norma dell art. 1923, comma 1, c.c. prevede nell ambito del nostro attuale ordinamento civilistico il principio di impignorabilità ed insequestrabilità 4 delle somme assicurate, sancendo, quindi, che «le somme 4 In particolare, del sequestro ai sensi dell art. 670 c.p.c., finalizzato proprio ad anticipare e salvaguardare l esito della tutela esecutiva. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 117

6 I prodotti finanziari assicurativi dovute dall assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare» 5. In particolare, il percorso in questione è stato avviato con il primo antecedente storico dell art. 453 cod. comm. ed è poi proseguito con l art. 19, l. 4 aprile 1912, n , e l art. 5, r.d.l. 29 aprile 1923, n Nel dettaglio, l art. 453 cod. comm. rappresentava una disposizione finalizzata a risolvere il conflitto fra il diritto del beneficiario e le ragioni vantate dai creditori del contraente di una polizza di assicurazione sulla vita, prevedendo che, in ipotesi di fallimento o decesso di quest ultimo, le somme destinate a favore del beneficiario (la cui designazione era quindi necessaria per l operatività della norma) restassero ad esclusivo vantaggio di costui e, dunque, fossero sottratte alle pretese ed azioni dei creditori del contraente. Successivamente, veniva ad innestarsi su tale disciplina la norma dell art. 19, l. 4 aprile 1912, n. 305, che accordava all INA il privilegio dell impignorabilità ed insequestrabilità dei crediti vantati, ricomprendendo pertanto anche quelli concernenti il versamento dell indennità al contraente o al beneficiario, in virtù della qualità imprenditoriale-assicurativa della stessa INA e delle relative funzioni svolte nell ambito delle assicurazioni sulla vita. Infine, l art. 5, r.d.l. 29 aprile 1923, n. 966, facente parte delle disposizioni dettate nell ambito della normativa finalizzata a regolare l esercizio dell attività assicurativa, ampliava ulteriormente l impianto normativo di interesse: superando l originaria caratterizzazione della disciplina (concepita in esclusiva funzione delle ipotesi di avvenuta designazione di un beneficiario e di fallimento del contraente) disponeva che le somme dovute - più genericamente - all avente diritto (e quindi non più solo al beneficiario, ma anche al contraente) in forza di un contratto di assicurazione sulla vita non potessero essere pignorate o sequestrate, eccezione fatta per la proponibilità dell azione revocatoria 7 da parte dei creditori in caso di frode, limitatamente all importo dei premi versati. In questo modo veniva esteso l ambito protettivo oltre all ipotesi di fallimento del contraente e designazione di un beneficiario. 5 La norma presenta una decisa analogia a quella dell art c.c., riferita ai fondi speciali di previdenza e assistenza costituiti dall imprenditore, condividendone la ratio di protezione delle tipiche forme di previdenza privata. 6 Trattasi della legge istitutiva dell INA. 7 Ai sensi dell art. 453 cod. comm. 118 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.

7 3. Qualificazione dei prodotti assicurativi ed analisi dell'applicabilità Ritornando alla norma dell art. 1923, comma 1, c.c., si sottolinea come la medesima, disponendo il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare delle somme dovute dall assicuratore all avente diritto di una polizza di assicurazione sulla vita, sottragga le somme in questione ad ogni possibile ed eventuale pretesa dei terzi, disponendone di fatto la sostanziale intangibilità 8. Trattasi, evidentemente, di una previsione particolarmente rilevante nell ambito della disciplina che il nostro codice civile dedica al contratto di assicurazione sulla vita, segnatamente, agli articoli da 1919 a Sotto il profilo soggettivo i destinatari della tutela sancita dalla norma de qua sono sia il contraente che il terzo beneficiario. Infatti, l espresso divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare delle somme dovute dall assicuratore al contraente od al beneficiario di un assicurazione sulla vita trova applicazione nelle forme a favore sia proprio che di terzo. 8 Cfr. F. Peccenini, Assicurazione, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, sub art. 1923, Bologna - Roma, 2011, 248 ss. L Autore, peraltro, ha attentamente richiamato la sentenza della Cass., sez. pen., 17 aprile 2007, n (in Cass. pen., 2008, 2975 ss.), che ha sancito la sottoponibilità a sequestro preventivo ai sensi dell art. 321 c.p.p. delle polizze di assicurazione sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare di cui all art c.c. concerne solamente la definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. Più dettagliatamente, la decisione, sulla base della premessa secondo la quale il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all art. 1923, comma 1, c.c. riguardi esclusivamente le fattispecie cautelari ed espropriative di natura civilistica e non anche le differenti ipotesi penalistiche, ha affermato che detta norma non può essere invocata al fine di e- scludere l assoggettabilità della polizza di assicurazione sulla vita a sequestro preventivo. Pertanto, ha affermato la Suprema Corte, le polizze in questione possono essere oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell art. 321 c.p.p., dal momento che il divieto di sottoposizione all azione esecutiva e cautelare disposto dalla norma civilistica attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale con riferimento alla responsabilità civile e, come tale, non incide sulla responsabilità penale. Il principio è stato recentemente confermato dalla medesima Suprema Corte, sez. pen., con la sentenza del 4 aprile 2012, n (in D&G, 2012, 13 aprile), che ha specificato come il sequestro preventivo possa sicuramente avere ad oggetto una polizza di assicurazione sulla vita posto che le finalità di tale misura cautelare, reale e funzionale alla confisca, non risentono delle limitazioni riguardanti i rapporti tra privati che comportano, ai sensi della norma dell art. 1923, comma 1, c.c., il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare delle somme dovute dall assicuratore all avente diritto (secondo la relativa massima, infatti: «È legittimo il sequestro preventivo penale sulla polizza assicurativa. La disposizione dell articolo 1923 c.c.... riguarda i rapporti civilistici, così che tali somme non possono essere assoggettate a sequestro conservativo neppure nell ambito del procedimento penale. Ma, a parte la non assoggettabilità a qualsiasi forma di coercizione reale, salvo che costituiscano cose intrinsecamente criminose, delle entità economiche che devono soddisfare esigenze, va ribadito che il sequestro preventivo penale ben può avere a oggetto una polizza assicurativa sulla vita, proprio in quanto le finalità di tale misura cautelare reale, funzionale alla confisca, non risentono delle limitazioni riguardanti i rapporti tra privati»). IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 119

8 I prodotti finanziari assicurativi Di conseguenza, si trovano ad essere destinatari del divieto in questione i creditori sia del contraente che del beneficiario: i primi con riferimento alle somme dovute allo stesso contraente o beneficiario, i secondi con riferimento alle somme dovute al beneficiario. Viene poi ritenuto che il privilegio in commento si estenda agli eredi ed aventi causa dell avente diritto, contraente o beneficiario che sia, in ipotesi di premorienza di costui 9. In caso di cessione del contratto di assicurazione il privilegio opera anche nei confronti del creditore del cessionario, posto che questi viene a trovarsi nella stessa posizione giuridica del cedente 10. Pertanto, tutti i soggetti in questione sono potenziali destinatari della norma e beneficiari del divieto di azione esecutiva e cautelare. Il principio di immunità delle somme è finalizzato proprio a permettere al contraente di una polizza di assicurazione sulla vita di ottenere la certezza che i frutti del negozio siano imprescindibilmente goduti dal relativo a- vente diritto 11. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare la funzione di specifica tutela recata dalla norma dell art. 1923, comma 1, c.c., particolare protezione che, come sottolineato dalla Corte di Cassazione 12, opera in favore tanto del contraente quanto del beneficiario della polizza di assicurazione sulla vita, onde consentire inderogabilmente all avente diritto il conseguimento delle somme dovute dall assicuratore. Più dettagliatamente, è stato parimenti evidenziato come il divieto in questione colpisca, nell assicurazione a favore proprio, i creditori del contraente, men- 9 In dottrina, cfr.: L. Bianchi D Espinosa, L art cod. civ. ed il fallimento del contraente o del beneficiario, in Assic., 1959, II, 23 ss.; A. Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956, 641; N. Gasperoni, Le assicurazioni, in Tratt. dir. civ. Grosso, Santoro Passarelli, Milano, 1966, 228 ss., ed idem, voce Assicurazione. III) Assicurazione sulla vita, in Enc. giur., III, Roma, 1988, 15 ss.; G. Scalfi, Manuale delle assicurazioni private, Milano, 1994, 232; L. Bugiolacchi, L assicurazione sulla vita, in Le assicurazioni private, in Giur. sist. civ. e comm. Bigiavi, 2006, 2686 ss.; A.D. Candian - A. Polotti Di Zumaglia - M. Santaroni, Assicurazione vita e infortuni. Contratti para-asssicurativi, in Diritto delle assicurazioni, Torino, 1992, 27 ss.; infine, A. Polotti Di Zumaglia, voce Vita (Assicurazione sulla), in Dig. disc. priv., Torino, 1995, 459 ss. In giurisprudenza, cfr. App. Milano 29 luglio 1957, in Foro it., 1957, I, 1483 ss. 10 Cfr. A.D. Candian - A. Polotti Di Zumaglia - M. Santaroni, op. ult. cit., 27, e A. Polotti Di Zumaglia, op. ult. cit., Cfr. A. De Gregorio - G. Fanelli, Il contratto di assicurazione, Milano, 1987, 218; G. Fanelli, voce Assicurazioni sulla vita, in Nov. Dig. it., I, Torino, 1968, 1395 ss.; G.U. Tedeschi, Assicurazione e fallimento, Padova, 1969, Cfr. Cass. 25 ottobre 1999, n (in motivazione), in Fall., 2001, 67 ss., con nota di D. Finardi, Assicurazioni sulla vita: un puzzle. 120 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.

9 3. Qualificazione dei prodotti assicurativi ed analisi dell'applicabilità tre, nell assicurazione a favore di terzo, si estenda anche a quelli del beneficiario. Da ultimo e per completezza, si dà altresì conto della norma dell art. 1923, comma 2, c.c., secondo la quale «sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all imputazione e alla riduzione delle donazioni». La norma esula dal campo di indagine del presente contributo e, dunque, ci si limita a dare conto che la relativa finalità consiste nel far salva la possibilità per i creditori del contraente, qualora ne ricorrano i presupposti di legge previsti dall art c.c., di agire a mezzo di azione revocatoria. Al riguardo è stato sottolineato 13 che l esperibilità dell azione revocatoria, ordinaria od anche fallimentare, è applicabile soltanto rispetto ai premi pagati dall assicurato, così come del resto risulta dal tenore letterale della disposizione in commento; diversamente, è stato evidenziato 14, non sono revocabili l importo delle somme dovute dall assicuratore, il contratto di assicurazione e l atto di designazione del terzo beneficiario, in quanto, e- videntemente, gli stessi non comportano una diminuzione del patrimonio dell assicurato. In conclusione, la norma dell art. 1923, comma 2, c.c. tutela le ragioni degli eredi del contraente per il caso di designazione beneficiaria operata a titolo di liberalità che comporti lesione dei loro diritti attraverso la previsione dell applicazione, nel rispetto dei premi pagati e sino all occorrenza della somma assicurata, delle disposizioni relative alla collazione 15, all imputazione ed alla riduzione delle donazioni Cfr. V. Salandra, Dell assicurazione, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, sub art. 1923, Bologna - Roma, 1966, 405 ss., secondo cui tale principio deriva dalla considerazione che soltanto i premi versati possono costituire la voce di esborso configurabile a carico dello stipulante e, dunque, integrare l unico fattore di decremento patrimoniale ravvisabile a carico di costui quale possibile presupposto oggettivo dell azione revocatoria. 14 Cfr. A.D. Candian - A. Polotti Di Zumaglia - M. Santaroni, op. ult. cit., Fra i discendenti; cfr. artt. 737 c.c. e ss. 16 In caso di lesione di legittima; cfr. artt. 555 c.c. e ss. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 121

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