Le responsabilità di professionisti e CAF per il Mod. 730 precompilato

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1 24 APPROFONDIMENTO Decreto semplificazioni fiscali Le responsabilità di professionisti e CAF per il Mod. 730 precompilato di Gerardo Longobardi (*) Il presente contributo approfondisce i presupposti, l oggetto e i limiti della responsabilità di professionisti e CAF per il rilascio del visto di conformità sul modello 730. Dopo una breve illustrazione della nuova disciplina in materia di dichiarazione dei redditi precompilata introdotta dal D.Lgs. n. 175/2014, sono esaminate le disposizioni che stabiliscono particolari limitazioni al potere di controllo formale dell Agenzia delle Entrate nei casi di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente o tramite sostituto d imposta. Nella seconda parte, viene invece analizzato il regime sanzionatorio previsto per i casi di rilascio del visto di conformità infedele sul modello 730, con i relativi dubbi di costituzionalità posti dalla nuova disciplina. 1. Premessa Tra le varie novità introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 in materia di semplificazioni fiscali (di seguito, decreto) 1, quella che riveste un rilievo particolare, non foss altro per l amplissima platea di contribuenti potenzialmente interessati, è sicuramente la previsione, negli artt. da 1 a 4 del decreto, della dichiarazione dei redditi precompilata 2. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, nei confronti di dipendenti, pensionati e collaboratori il modello 730 precompilato 3. La dichiarazione precompilata sarà alimentata dalle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (tra cui, in primis, quelle desumibili dalla dichiarazione dell anno precedente e dai versamenti effettuati), dai dati trasmessi da parte di operatori istituzionali (quali, banche, assicurazioni ed enti previdenziali) 4 e dai dati contenuti (*) Dottore Commercialista in Roma. 1 Pubblicato in G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 ed entrato in vigore il 13 dicembre Il decreto è stato emanato in attuazione degli artt. 1 e 7 della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. 2 Sul punto cfr. anche M. Bagnoli, Dichiarazione precompilata e assistenza fiscale, in il fisco n. 47/2014, pag Si tratta, in particolare, dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, Tuir). Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate sono individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata (cfr. art. 1, comma 3, ult. per., del decreto). 4 Ai sensi del nuovo comma 25 dell art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell anno precedente: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

2 Dichiarazioni APPROFONDIMENTO 25 nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d imposta 5. A quest ultimo fine, l art. 2 del decreto stabilisce a carico di tutti i sostituti d imposta un nuovo obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate delle certificazioni dei redditi erogati e delle ritenute effettuate, di cui all art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998. Tale comunicazione deve essere effettuata, in via esclusivamente telematica, entro il 7 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Tale termine va quindi ad aggiungersi a quello tradizionalmente fissato al 28 febbraio, concernente la comunicazione delle medesime certificazioni ai sostituiti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si rende applicabile la sanzione di 100 euro, in deroga a quanto previsto dall art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo 6. La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all art. 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (cd. CAF-dipendenti), o un iscritto nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro abilitati allo svolgimento dell assistenza fiscale 7. La dichiarazione precompilata può essere accettata ovvero modificata dal contribuente e deve essere presentata, entro il 7 luglio, all Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica, oppure al sostituto d imposta che presta assistenza fiscale, od anche ad un commercialista, consulente del lavoro o ad un CAF-dipendenti, i quali sono peraltro obbligati al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione 8. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. Stando ai dati forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate, per il 2015 si stima che su circa 20 milioni di modelli 730 precompilati ( ), il 71,7% ( ) di essi avranno bisogno di essere integrati, a cui vanno aggiunti quelli per i quali si renderanno comunque necessarie alcune correzioni, rientranti nel restante 28,3% ( ). Per il 2016, le precompilate da integrare, pur riducendosi, dovrebbero comunque attestarsi a circa il 45,2% ( ) del totale. Soltanto dal 2016, infatti, la dichiarazione precompilata potrà attingere i propri dati anche dal Sistema Tessera Sanitaria (ricette del Servizio Sanitario Nazionale). A tal fine, è previsto che medici, odontoiatri, farmacie, aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, altri presidi e strutture accreditati dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall imposta, ai fini della loro messa a disposizione dell Agenzia delle Entrate. Gli artt. 5 e 6 del decreto introducono anche una particolare disciplina, rispettivamente del controllo formale e del regime sanzionatorio relativo al visto di conformità infedele, applicabile in caso di presentazione del modello 730, anche autonomamente compilato, tramite professionista (commercialista o consulente del lavoro) o CAF-dipendenti La limitazione ai poteri di controllo formale dell Agenzia delle Entrate Per quanto concerne la disciplina del controllo formale, l art. 5 del decreto distingue i casi in cui il modello 730 sia presentato direttamente dal contribuente o tramite sostituto d imposta rispetto ai casi in cui la presentazione sia effettuata tramite professionista (commercialista o consulente del lavoro) o CAF-dipendenti. b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali; d) contributi di cui all art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir. 5 Il riferimento è alle certificazioni di cui all art. 4, comma 6- ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n Cfr. il nuovo comma 6-quinquies dell art. 4 del D.P.R. n. 322/ In tal senso, l art. 1, comma 3, del decreto. 8 Cfr. l art. 4 del decreto. 9 Per l estensione di tali particolari discipline anche ai casi di presentazione del modello 730 autonomamente compilato, v. l art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto.

3 26 APPROFONDIMENTO Dichiarazioni Il comma 1 dell art. 5 introduce una limitazione al potere di controllo formale dell Agenzia delle Entrate soltanto nelle ipotesi in cui la dichiarazione precompilata sia presentata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d imposta. In particolare, viene escluso il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, fermo restando, su tali dati, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Non si applica, altresì, il controllo preventivo dell Agenzia delle Entrate 10 sui rimborsi complessivamente superiori a quattromila euro, derivanti, tra l altro, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze relative a precedente dichiarazione. Qualora invece la dichiarazione precompilata sia presentata tramite un professionista (commercialista o consulente del lavoro) o un CAF-dipendenti, ilcontrollo formale sarà effettuato nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri indicati nella precompilata dall Agenzia delle Entrate, forniti da parte di soggetti terzi, fermo restando il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni 11. In tali ipotesi, avvalendosi il contribuente per la presentazione della dichiarazione precompilata di soggetti obbligati al rilascio del visto di conformità, il legislatore ha dunque ritenuto di attribuire a questi ultimi la responsabilità del controllo formale (cui è, in ultima analisi, destinato l istituto del visto cd. leggero di cui ai commi 1 e 2, lett. a), dell art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). E tale responsabilità -èopportuno precisarlo - viene loro attribuita, non solo nei casi in cui la dichiarazione precompilata sia modificata dal contribuente, ma anche in quelli in cui detta dichiarazione sia semplicemente accettata dal contribuente, il che impone ai professionisti e ai responsabili dei CAF-dipendenti di effettuare i dovuti controlli anche qualora ci si limiti a trasmettere all Agenzia delle Entrate la dichiarazione così come messa a disposizione del contribuente da parte della stessa Agenzia. Al riguardo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell audizione tenuta il 24 luglio 2014 presso la 6 a Commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica sullo schema del decreto legislativo in oggetto, aveva sostenuto l opportunità di estendere la disciplina prevista per la presentazione diretta o tramite sostituto d imposta anche ai casi di presentazione della precompilata, senza modifiche, tramite CAF o professionista, lasciando in quest ultima circostanza al contribuente la facoltà di richiedere o meno il rilascio del visto di conformità. Proposta che è stata avanzata per esigenze di semplificazione, di uniformità di trattamento e di minimizzazione dei costi a carico dello Sato. Ed invero, soltanto in tal modo sarebbe stata lasciata al contribuente la più ampia libertà di scelta su quale canale utilizzare per presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche. Qualunque fosse stato il canale prescelto, il contribuente sarebbe stato infatti sempre esonerato dai predetti controlli formale e preventivo, il che avrebbe tratto giustificazione dalla circostanza che, indipendentemente dal canale utilizzato, il contribuente si sarebbe in ogni caso limitato ad accettare la precompilata messa a disposizione dall Agenzia delle Entrate. La disciplina avrebbe dovuto altresì prevedere la mera facoltà del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione precompilata, senza modifiche, presentata tramite professionista o CAF-dipendenti. Il che, oltre a garantire, come sopra rilevato, un uniformità di trattamento, avrebbe assicurato anche la minimizzazione dei costi a carico dello Stato relativi al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni precompilate trasmesse, senza modifiche, tramite professionista o CAF. Eventualità quest ultima tutt altro che remota, sol che si pensi ai lavoratori dipendenti o assimilati senza sostituto d imposta all atto della presentazione della dichiarazione o con sostituto che non presti assistenza fiscale, nonché ai pensionati, per i quali non sempre sarà agevole presentare direttamente la dichiarazione, prevedendo il decreto che il modello precompilato viaggi (tanto per il recapito al contribuente quanto per l invio all Agenzia delle Entrate) in via esclusivamente telematica. Si segnala, peraltro, che la proposta di estendere la disciplina in punto di limitazione dei controlli prevista per la presentazione diretta o tramite so- 10 Controllo previsto dall art. 1, comma 586, della L. 27 dicembre 2013, n Cfr. il comma 3 dell art. 5 del decreto.

4 Dichiarazioni APPROFONDIMENTO 27 stituto della precompilata anche ai casi di presentazione della stessa, senza rettifiche, tramite CAF o professionista è stata condivisa dal parere della 6 a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica. Ed infatti, la Commissione ha osservato che, atteso il carattere strategico della previsione in oggetto ai fini dell appetibilità del nuovo strumento da parte dei contribuenti, la segnalata diversità nella limitazione dei poteri di controllo appare non condivisibile, tenuto conto che le ragioni che militano per l esclusione dei controlli di cui al comma 1 dell articolo 5 sono le stesse per le dichiarazioni accettate senza rettifiche trasmesse dagli intermediari, poiché le informazioni recate dal modello precompilato sono quelle inserite dall Agenzia delle Entrate. Di diverso avviso il parere reso dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati, che si è espressa, invece, favorevolmente in ordine alla diversificazione della disciplina relativa alla limitazione dei poteri di controllo formale in dipendenza del soggetto incaricato della trasmissione telematica della precompilata senza rettifiche, diversificazione che poi è stata definitivamente recepita nel testo del decreto entrato in vigore lo scorso 13 dicembre Il regime sanzionatorio relativo all infedeltà del visto di conformità sul modello 730 L aspetto di maggiore criticità che emerge dalla nuova disciplina in materia di dichiarazione dei redditi precompilata attiene al nuovo regime sanzionatorio applicabile nei casi in cui professionisti (commercialisti e consulenti del lavoro) o CAF-dipendenti rilascino un visto di conformità che, all esito dei controlli, risulti infedele. Sul punto, il nuovo testo dell art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/ sottopone, tanto il professionista quanto il responsabile dell assistenza fiscale del CAF-dipendenti (di seguito, RAF), all obbligo di pagamento, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, di un importo pari all imposta, agli interessi e alla sanzione che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n Viene in tal modo a determinarsi una vera e propria sostituzione di colui che rilascia il visto nella posizione dell originario debitore (il contribuente). Tale sostituzione non scatta se l infedeltà del visto è stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (si pensi alla falsificazione della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili presentata all intermediario). Un altra ipotesi in cui il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, mentre il professionista o il RAF resta obbligato al pagamento di una somma pari all importo della sola sanzione, è quella incuiilprofessionistaoilcaf,entroil10novembre dell anno in cui la violazione è stata commessa, trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, il cui contenuto dovrà essere definito con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Si tratta, in effetti, di una speciale forma di ravvedimento operoso che, se utilizzata, consente al professionista o al CAF di beneficiare della riduzione a un ottavo della sanzione per omesso versamento a suo carico, che diviene quindi pari al 3,75% della maggiore imposta dovuta, ferma restando, in tal caso, la debenza dell imposta e degli interessi da parte del contribuente. Una volta spirato il termine del 10 novembre, opera invece la speciale procedura prevista dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell art. 26 del D.M. 31 maggio 1999, n , che ricalca quella disciplinata dagli artt. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n Ed infatti, gli esiti del controllo formale da parte dell Agenzia delle Entrate sono comunicati direttamente al professionista o al CAF, i quali potranno definire il tutto versando, entro sessanta giorni, una somma corrispondente all importo della sanzione per omesso versamento, ridotta a due terzi (che diviene quindi pari al 20% della maggiore imposta dovuta), fermo restando l obbligo 12 Introdotto dall art. 6, comma 1, lett. a), del decreto. 13 Pertanto, la responsabilità del professionista o del RAF non si estende alle somme risultanti dalle liquidazioni automatiche della dichiarazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dagli avvisi di accertamento. Nel caso del modello 730, la nuova disciplina stabilisce quindi che per il visto di conformità infedele non opera la sanzione fissa, da un minimo di 258 euro a un massimo di euro, bensì quella proporzionale del 30% prevista per gli omessi versamenti. 14 Cfr. l art. 6, comma 2, lettere c) e d), del decreto.

5 28 APPROFONDIMENTO Dichiarazioni per lo stesso professionista o CAF di corrispondere altresì una somma pari all importo dell imposta e dei relativi interessi maturati fino all ultimo giorno del mese antecedente a quello dell elaborazione della comunicazione, che dunque resteranno definitivamente a carico dello stesso intermediario. È inoltre opportuno precisare che tale disciplina, come già ricordato in premessa, si rende applicabile in ogni caso di presentazione del modello 730, anche autonomamente compilato. Così delineato il regime sanzionatorio a carico di professionisti e RAF in caso di infedeltà del visto di conformità rilasciato sul modello 730, risultano manifesti i dubbi di legittimità costituzionale del descritto impianto normativo. La prevista sostituzione del soggetto che ha rilasciato il visto di conformità nella posizione del contribuente (originario debitore), se riferita all importo corrispondente all imposta e agli interessi, si pone infatti in aperto contrasto con più di un principio di ordine costituzionale. Per un verso, infatti, sembra violato il principio di capacità contributiva di cui all art. 53 della Costituzione non potendosi far gravare il tributo su un soggetto diverso da colui il quale ha realizzato il presupposto impositivo. Chi ha beneficiato del risparmio d imposta generato dal rilascio di un visto di conformità infedele è, invero,in ogni caso il contribuente, il quale è quindi l unico soggetto che ha tratto vantaggio da detta infedeltà. Traslare in capo al professionista o al RAF anche gli importi corrispondenti all imposta e agli interessi risparmiati dal contribuente non sembra quindi, da questo punto di vista, giustificabile. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi nel caso in cui si ritenga che il legislatore non abbia inteso stabilire il subentro del professionista o del RAF nell imposta (e nei corrispondenti interessi) dovuti dal contribuente, ma si sia invece limitato a prevedere una responsabilità del professionista o del RAF per fatto proprio (costituito dall infedeltà del visto rilasciato) che trova nella predetta imposta e negli interessi soltanto la sua base di commisurazione. In tal caso è vero che l imposta non potrebbe ritenersi a carico dell intermediario, ma è pur anche vero che la stessa non risulterebbe a carico neppure del contribuente, con evidente violazione del principio di indisponibilità del tributo, non potendo lo Stato rinunciare all imposta che deriva dalla realizzazione di un determinato presupposto impositivo. Tale ricostruzione risulterebbe inoltre in contrasto con il principio di uguaglianza, essendo l imposta dovuta dal contribuente in dipendenza, non del diverso reddito imponibile realizzato, ma del diverso soggetto a cui si sia deciso di affidare l incarico di trasmettere il modello 730. Neppure le deroghe previste dal novellato art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 alla responsabilità di professionisti e RAF per le somme pari all importo dell imposta e degli interessi sembrano risolvere le predette censure di incostituzionalità della disciplina. Per quanto concerne la condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, l intermediario, per non far scattare la predetta responsabilità, è infatti costretto a provare la sussistenza dell elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del contribuente. Nella quasi totalità delle circostanze, si renderà quindi necessario instaurare un contenzioso legale nei confronti di quest ultimo, con tempi e costi di risoluzione che, allo stato attuale, non sono in alcun modo in grado di garantire effettività e pienezza alla tutela contemplata dalla legge. Quanto alla possibilità di ravvedersi entro il 10 novembre dell anno in cui la violazione è stata commessa, la stessa, a ben guardare, rischia di ritorcersi esclusivamente contro gli interessi del contribuente, in special modo nei frequenti casi in cui sussistano dubbi sulla spettanza o meno dell onere sostenuto dallo stesso. Ed infatti, soltanto ravvedendosi, nel prefissato termine del 10 novembre, l intermediario riesce ad evitare la responsabilità per l imposta e gli interessi eventualmente recuperabili dall Ufficio in seguito al controllo formale della dichiarazione. Decidendo invece di non ravvedersi, l intermediario si assume, giocoforza, il rischio di rispondere in proprio in caso di eventuale controllo formale della dichiarazione, il che evidentemente potrebbe indurlo, nel dubbio, a preferire la soluzione più favorevole al Fisco, a tutto svantaggio delle ragioni, pur fondate, del contribuente. Oltre alle evidenziate perplessità, la disciplina in materia risulta criticabile anche per gli inevitabili effetti che la stessa comporterà sul costo della copertura assicurativa necessaria per il rilascio del visto di conformità. Ferme restando infatti le difficoltà a reperire a tutt oggi compagnie assicurative disposte a risarcire le somme dovute a titolo di imposta e di interessi (oltre che l importo delle sanzioni), il premio richiesto a professionisti e CAF sarà sicuramente destinato ad aumentare. Attraverso le modifiche ai commi 1 degli artt. 6 e

6 Dichiarazioni APPROFONDIMENTO del D.M. n. 164/ ,èstato peraltro incrementato a tre milioni di euro il livello minimo del massimale della polizza assicurativa della responsabilità civile che professionisti e CAF devono stipulare 16.Èstato inoltre espressamente specificato che la polizza deve essere sottoscritta al fine, oltre che - come in passato - di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall attività prestata, anche al fine di garantire al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997. Tale incremento dei costi per il rilascio del visto di conformità dovrebbe, invero, trovare contropartita nella prevista rimodulazione delle misure dei compensi che lo Stato deve corrispondere per l attività di assistenza fiscale, da effettuarsi tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti, e che l art. 7 del decreto demanda ad un apposito decreto del Ministro dell economia e delle finanze, che avrebbe dovuto adottarsi entro il 30 novembre Non essendo stato ancora emanato tale decreto, si tratta, ad oggi, di un operazione il cui esito finale è quindi ancora tutto da verificare. Di tutti i sopra evidenziati dubbi e perplessità si è fatto portavoce anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella già richiamata audizione del 24 luglio 2014 presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato sullo schema del decreto legislativo in oggetto. Dubbi che sono stati, in gran parte, recepiti nel parere reso da detta Commissione, la quale ha osservato che, anche nella prospettiva - condivisibile - di rafforzare il ruolo e le responsabilità dei professionisti nella modifica dei dati contenuti nella dichiarazione inviata dall Agenzia delle Entrate, la previsione di trasformare gli intermediari in soggetti che si sostituiscono al contribuente nell obbligazione tributaria non appare condivisibile. Fermo restando il caso di dolo o frode del contribuente nel modificare i dati contenuti nella dichiarazione precompilata, in caso di visto di conformità infedele, e quindi direttamente ascrivibile alla responsabilità dell intermediario, lo stesso è tenuto al pagamento di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Si suggerisce pertanto, al comma 1, lettera b), di sopprimere le parole dell imposta e di valutare eventualmente di intervenire sul livello della sanzione. Di diverso avviso il parere reso dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati che ha invece espresso parere favorevole al testo licenziato dal Governo, proponendo, quale unica deroga all applicazione della disciplina in tema di sostituzione, il caso in cui il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Come già si è tentato di chiarire, si tratta di una soluzione non soddisfacente, in quanto non risolve le censure di incostituzionalità della normativa innanzi evidenziate, e che si auspica possa, quanto prima, essere oggetto di integrale ripensamento da parte del legislatore. 15 Modifiche recate dall art. 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto. 16 Si ricorda che il precedente limite era fissato a ,80 euro, per cui lo stesso è stato praticamente triplicato. 17 Ancor prima quindi della data di approvazione del decreto legislativo che stabilisce detta rimodulazione.

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