Prospetto Informativo della Rete

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1 Prospetto Informativo della Rete Aggiornamento edizione dicembre ^bozza

2 LEGENDA TESTO ROSSO: testo nuovo rispetto al PIR vigente; TESTO NERO BARRATO: testo eliminato rispetto al PIR vigente; 2

3 ELENCO ALLEGATI (aggiornamento dicembre 2011) Allegato 1: Caratteristiche linee Allegato 2: Caratteristiche impianti Allegato 2 bis: Tempi di stazionamento negli impianti viaggiatori origine/destino Allegato 2 ter: Regole di utilizzo dei principali impianti viaggiatori Allegato 2 quater Impianti merci servizi Allegato 3: Attrezzaggio linee sistema SCMT e modalità (per memoria) Allegato 4: Linee attrezzate per l utilizzo del dispositivo Vigilante (per memoria) Allegato 5: Linee costruite o adattate per servizi di trasporto ad Alta Velocità/Alta Capacità Allegato 6: Linee specializzate per il trasporto merci Allegato 7: Allegato 7: Interventi di aumento di capacità dell infrastruttura Orario 12 11/12/ /12/ e Orario 11 9/12/ /12/ Allegato 8: Riduzioni di capacità dell infrastruttura - Orario 12 11/12/ /12/ e Orario 11 9/12/ /12/ Allegato 9: Linee complementari- classificazione e orario di apertura 2011/2012 Allegato 10: Stazioni con servizio per persone a ridotta mobilità (Regolamento (CE) n.1371 del 23 ottobre 2007). Allegato 11: Condizioni generali di utilizzo della rete GSM-R ELENCO PLANIMETRIE Planimetria 1: Infrastruttura ferroviaria nazionale (con riferimento ai parametri del calcolo del pedaggio) Planimetria 2: Sistemi di trazione Planimetria 3: Codifica per traffico combinato Planimetria 4: Peso assiale Planimetria 5: Moduli di incrocio e precedenza (dati rilevabili dall Allegato 1) Planimetria 6: Regimi di circolazione Planimetria 7: Sistemi di esercizio Planimetria 8: Sistema Controllo Marcia Treno Planimetria 9: Blocco automatico a correnti codificate e ERTMS Planimetria 10: Grado di saturazione fascia Planimetria 11: Grado di saturazione fascia Planimetria 12: Grado di saturazione fascia Planimetria 13: Velocità di riferimento per fascia oraria Planimetria 14: Periodi di manutenzione Planimetria 15: Rete GSM-R 3

4 CAPITOLO 1 - INFORMAZIONI GENERALI 1.1 INTRODUZIONE Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), nata dal processo di riorganizzazione del Gruppo FS conclusosi il 1 luglio 2001, opera -in forza dell Atto di Concessione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 138/T del 31 ottobre 2000) in qualità di Gestore dell Infrastruttura nazionale. Ai fini della commercializzazione della capacità, RFI pubblica, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 188, il presente documento contiene tutte le informazioni necessarie ai soggetti Richiedenti per accedere alla infrastruttura ferroviaria nazionale e per usufruire dei servizi connessi all infrastruttura forniti dalla stessa RFI. 1.2 OBIETTIVO In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n.188, che recepisce, inter alia, la Direttiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all imposizione dei diritti per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, il presente documento vuole conseguire l obiettivo di fornire ai soggetti interessati tutti gli elementi necessari per una corretta pianificazione dell offerta da parte degli stessi. A tal fine, esso contiene un esposizione: delle caratteristiche dell infrastruttura disponibile e delle condizioni di accesso alla stessa; dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo e riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi forniti dal Gestore dell infrastruttura; dei criteri, procedure, modalità e termini relativi al sistema di assegnazione della capacità di infrastruttura ed all erogazione dei servizi offerti; le regole per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria e dei servizi ad essa connessi. Per le procedure operative adottate da GI, richiamate nel presente documento, si rinvia al sito internet > Clienti e Mercato > Per Accedere alla rete. 1.3 STRUTTURA LEGALE (aggiornamento dicembre 2011) Fonti comunitarie: Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie; Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all imposizione dei diritti per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza; Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all imposizione dei diritti per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza; Direttiva 2004/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; Direttiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; 4

5 Direttiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14 relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all imposizione dei diritti per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria; Regolamento (CE) n.1370/2007 del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.1191/69 e (CEE) n.1107/70; Regolamento (CE) n.1371/2007 del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie); Regolamento (CE) n. 913/2010 del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. Fonti nazionali: D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 (e successive modifiche ed integrazioni) Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale ; D.M. 20 ottobre 1998 Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 5 novembre 1997 D.P.R. n. 146 del 16 marzo 1999 limitatamente all art 8 commi 3 e 5 (che restano in vigore fino all emanazione dei Decreti Ministeriali di cui all art. 17, comma 11, D.Lgs. 188/2003); D.M. 109/T del 3 novembre 1999 Attuazione dell art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs 422/97; D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 Atto di concessione a RFI della gestione dell infrastruttura ferroviaria nazionale ; D.M. n. 43/T del 21 marzo 2000 Determinazione dei criteri di determinazione del canone di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria ; D.M. n. 44/T del 22 marzo 2000 Criteri per la corresponsione agli utilizzatori dell infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale compensazione dei maggiori costi indotti dall attuale arretratezza tecnologica della rete ferroviaria ; D.P.C.M. 16 novembre 2000 Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli art. 9 e 12 del D.Lgs 19 novembre 1997 n. 422 in materia di TPL; Legge n. 388, del 23 dicembre 2000 art. 131, comma 1 Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari ; D.Lgs. n. 188 dell 8 luglio 2003 (e successive modifiche ed integrazioni) Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria ; D.M. 29/T del 15 luglio 2003 Adeguamento al tasso d inflazione del canone di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria ; Decreto 24 marzo 2005 Adeguamento al tasso di inflazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (G.U. 20 aprile 2005); D.M. n. 28/T del 5 agosto 2005 Individuazione delle Reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria ; D.M. 18 agosto 2006 Aggiornamento del canone di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria nazionale, come integrato da comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 7 ottobre 2006); 5

6 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 970, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; D.M. n. 92/T dell 11 luglio 2007 Applicabilità dello sconto sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ; D.Lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ; D.Lgs. n. 163 del 10 agosto 2007 Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE e 2001/16/CE relativa all interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ; D.M. n. 81T del 19 marzo 2008 Direttiva sulla sicurezza della circolazione ferroviaria ; D.M. 2 aprile 2008 Aggiornamento del costo chilometrico della trazione elettrica nella formula del pedaggio di accesso/utilizzo dell infrastruttura ferroviaria nazionale ; Decreto ANSF n. 1 del 6 aprile 2009 (e successive modifiche ed integrazioni) Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria ; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, d intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell Economia e delle Finanze del 7 luglio 2009; Legge n. 99 del 23 luglio 2009, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (artt ); D.Lgs n. 15 del 25 gennaio 2010 Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ; D.M 2 febbraio 2011 Individuazione dei requisiti per il rilascio della licenza nazionale passeggeri per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri avente origine e destinazione nel territorio nazionale (G.U. 7 aprile 2011); D.lgs. 43 del 24 marzo 2011 Attuazione della Dir. 2008/110/CE che modifica la Dir. 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; L. n. 111 del 15 luglio 2011 Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (artt. 21, comma 4); L. n. 148 del 14 settembre 2011 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (art. 8 comma 3bis). 1.4 STATUS LEGALE INFORMAZIONI GENERALI Il Prospetto Informativo della Rete viene redatto dal GI ai sensi dell art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 188/2003 previa consultazione delle parti interessate e informativa dell Organismo di Regolazione (Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari- URSF), e pubblicato nei termini prescritti dall art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 188/2003. Esso espone dettagliatamente i diritti ed gli obblighi del GI e dei Richiedenti, con riguardo alla richiesta/assegnazione della capacità/tracce, all utilizzo dell infrastruttura ferroviaria e all erogazione dei servizi ad essa connessi, nonché i canoni e i corrispettivi dovuti. Il Prospetto Informativo della Rete assume, anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, lett. c), 13 e 25 del D.Lgs. n. 188/2003, valenza di regole e condizioni generali a disciplina dei singoli rapporti contrattuali posti in essere tra il GI e coloro che sottoscriveranno sia i singoli Accordi Quadro sia i singoli Contratti di Utilizzo dell infrastruttura ferroviaria. Il PIR costituisce, quindi, parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti di Utilizzo e dei singoli Accordi Quadro ed a tali fini, fermo quanto previsto al successivo paragrafo 1.6.2, il GI deve consegnarne copia a coloro che sottoscriveranno i contratti di cui trattasi i quali, con la sottoscrizione 6

7 dei medesimi contratti, dovranno attestarne ricevuta e piena ed incondizionata accettazione delle disposizioni in esso contenute RICORSO ALL ORGANISMO DI REGOLAZIONE In conformità a quanto previsto nell art. 37, comma 3, D. Lgs. n.188/2003, ai Richiedenti è concessa la possibilità di adire l Organismo di Regolazione (Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari - URSF) per eventuali controversie inerenti l interpretazione e/o l applicazione del Prospetto Informativo della Rete. Contatti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti U.R.S.F. Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari Via dell Arte ROMA 1.5 STRUTTURA DEL PIR Al fine di descrivere compiutamente quanto indicato al paragrafo 1.2 il presente documento è strutturato in sei capitoli così organizzati: Capitolo 1 Informazioni generali sulle caratteristiche del documento; Capitolo 2 Condizioni di accesso all infrastruttura: descrive le modalità di accesso,di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria e di gestione del contratto, secondo la normativa nazionale vigente e le condizioni contrattuali definite dal GI; Capitolo 2 - parte speciale- Condizioni di accesso all infrastruttura AV/AC: descrive le modalità di accesso e di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria AV/AC, secondo la normativa nazionale vigente e le condizioni contrattuali definite dal GI; Capitolo 3 Caratteristiche dell infrastruttura: descrive, attraverso cartografie e tabelle, le caratteristiche infrastrutturali necessarie ad una corretta pianificazione delle richieste di capacità; Capitolo 4 Allocazione della capacità: descrive il processo di richiesta e allocazione della capacità in termini di tempistica, criteri di priorità e tipologia della richiesta; Capitolo 5 Servizi: descrive i servizi compresi nel canone di utilizzo dell infrastruttura, nonché quelli che il gestore fornisce all impresa dietro pagamento di ulteriori corrispettivi; Capitolo 6 Tariffe: descrive le regole di rendicontazione applicate in fase di gestione del contratto di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria e il sistema di calcolo e riscossione dei diritti connessi all utilizzo della stessa, ivi compresi i servizi non inclusi nel canone di utilizzo. 1.6 VALIDITA DEL PIR E PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO PERIODO DI VALIDITA Il documento fornisce: un aggiornamento del P.I.R. valido dall dicembre per le regole e procedure che disciplinano l aspetto contrattuale nonché le informazioni per le caratteristiche di dettaglio delle linee e degli impianti dell infrastruttura con riferimento all orario dicembre dicembre ; le informazioni sugli interventi all infrastruttura che generano aumenti o riduzioni di capacità significativi per la programmazione dei servizi per il successivo orario 11 9 dicembre dicembre , le attività di predisposizione del quale saranno svolte nel PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO Le eventuali integrazioni/modifiche che in corso di validità il GI dovesse apportare, a seguito dell emanazione dei Decreti Ministeriali di cui agli articoli 17, comma 1, e 11 del D.Lgs. n. 188/2003, o di altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia, nonché in ragione dell eventuale offerta di nuovi servizi, saranno rese conoscibili con comunicazione diretta a tutte le Imprese Ferroviarie titolari 7

8 di licenza nazionale, ai sottoscrittori di Accordo Quadro e ai Richiedenti che abbiano manifestato interesse a sottoscriverlo. Le stesse saranno al contempo rese note attraverso il sito internet di Rete Ferroviaria Italiana ( 1.7 REDAZIONE EDITORIALE, DISTRIBUZIONE, PREZZO Nell ottica di armonizzazione a livello europeo i gestori infrastruttura partner di Rail Net Europe (RNE) hanno concordato un modello comune per la redazione dei prospetti informativi della rete nel rispetto delle indicazioni della Direttiva 2001/14/CE. La distribuzione del presente documento avviene in formato elettronico tramite cd-rom Lo stesso documento, salvo gli allegati tecnici, è disponibile sul sito Internet di GI: > Clienti e Mercato > Prospetto informativo della rete. Sul medesimo sito di esso verranno resi disponibili anche le integrazioni/modifiche. Il prezzo di ogni cd-rom, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n. 188/2003, è di 220 euro IVA e spese di spedizione comprese e verrà fornito a chiunque ne faccia richiesta. Ogni soggetto qualificato alla stipula di un Contratto di Utilizzo e/o di un Accordo Quadro avrà diritto ad una copia gratuita del cd-rom di cui trattasi; ulteriori copie dovranno essere oggetto di richiesta e saranno fornite a pagamento. E proibita, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 188/2003, qualsiasi forma di riproduzione anche parziale del suddetto cd-rom, salvo che per le copie destinate ad un uso esclusivamente interno al soggetto acquirente (anche a titolo gratuito). Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge. Acquisto del PIR Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Commerciale ed Esercizio Rete Piazza della Croce Rossa, ROMA (lunedì - giovedì ore ) (venerdì ore ) Tel Gli Uffici restano chiusi il sabato, la domenica e le feste nazionali 1.8 CONTATTI Per tutte le informazioni relative all accesso alla rete è attiva la pagina Contatti nel sito internet > Clienti e Mercato > Per Accedere alla rete Per le richieste di tracce internazionali tramite OSS, cfr. par RAIL NET EUROPE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE Nel 2004, alcuni Gestori delle Infrastrutture e Organismi di Allocazione hanno fondato una organizzazione comune per la gestione del settore ferroviario internazionale: RailNetEurope (RNE). Mediante un Joint Office di coordinamento con base a Vienna, RNE rappresenta i suoi membri in un Associazione per la facilitazione del Traffico Internazionale nell Infrastruttura Ferroviaria Europea. Insieme, i membri di RNE stanno armonizzando le condizioni e introducendo approcci coordinati per promuovere il traffico ferroviario europeo dal punto di vista dell infrastruttura ferroviaria a beneficio dell intero settore. RNE conta 35 membri. I partners RNE, nel complesso. servono una rete di circa chilometri di infrastruttura ferroviaria. I Gestori delle Infrastrutture coinvolti in RNE lavorano con circa 140 Imprese Ferroviarie operanti traffico internazionale in Europa. Il principale obiettivo di RNE è quello di sviluppare e migliorare il commercio ferroviario internazionale. 8

9 A tal fine, RNE si focalizza sull intero processo di produzione ferroviaria internazionale; questo include l armonizzazione della pianificazione a medio e lungo termine, gli orari, il marketing e la vendita, la gestione operativa, così come i servizi post-vendita, il monitoraggio e la reportistica ONE STOP SHOP (aggiornamento dicembre 2011) I Gestori delle Infrastrutture Ferroviarie Europee e gli Organismi di Allocazione di RNE hanno creato gli One Stop Shops (OSS), ovvero una rete di punti di contatto per i clienti sotto l ombrello RNE. Quando i clienti chiedono tracce internazionali devono semplicemente contattare uno degli OSS che farà partire l intero processo di coordinamento. L OSS, in stretta collaborazione con i GI: offre assistenza ai clienti, informazioni sull intera gamma di prodotti e servizi dei Gestori dell Infrastruttura; fornisce tutte le informazioni richieste per l utilizzo dell infrastruttura; coordina le richieste di tracce internazionale all interno di RNE; assicura che le richieste per gli orari successivi siano debitamente inserite nel processo di formazione dell orario annuale; fornisce offerte di tracce per l intera rete internazionale di RNE; il coordinamento delle tracce è operato principalmente mediante lo strumento Pathfinder Path Coordination System. Ogni OSS è parte di una infrastruttura ferroviaria internazionale destinata a rendere ai clienti l accesso alla rete il più semplice possibile. L OSS fornisce anche informazioni sui pedaggi e sulla circolazione dei treni, incluso il monitoraggio della qualità. Queste funzioni sono supportate dagli strumenti RNE: EICIS, EUROPTIRAILS e PATHFINDER CHARGING INFORMATION SYSTEM e TRAIN INFORMATION SYSTEM La filosofia OSS si basa su un assistenza competente ed efficiente attraverso procedure confidenziali e non discriminatorie. L elenco aggiornato degli OSS è disponibile sul sito internet GLI STRUMENTI RNE PATHFINDER PATH COORDINATION SYSTEM (PCS) (aggiornamento dicembre 2011) Pathfinder è un software on line disponibile a tutte le IF e ai GI. I GI hanno concordato che tutte le richieste di tracce internazionali (merci e passeggeri) devono essere presentate mediante questo strumento. Pathfinder agevola i processi di comunicazione e coordinamento di richiesta delle tracce in tutte le fasi della formazione dell orario annuale. Lo strumento consente alle IF di richiedere studi di tracce al fine di preparare le future richieste di tracce internazionali. Per quanto riguarda la gestione delle richieste, Pathfinder copre le funzioni dell OSS. Le Linee Guida per il Processo Pathfinder, che definiscono chiaramente ruoli e responsabilità, sono pubblicate alla fine di ciascun anno. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito o scrivendo all helpdesk support.pathfinder@rne.at PCS (Path Coordination System) è l applicazione web fornita da RNE ai gestori delle Infrastrutture, agli Organismi di allocazione e ai richiedenti, che gestisce i processi di comunicazione e di coordinamento per la domanda e l offerta di tracce internazionali. Inoltre PCS aiuta le IF e richiedenti nel lavoro di precoordinamento relativamente agli studi di tracce e richieste tracce internazionali. In sintesi lo strumento PCS riflette la filosofia RNE One Stop Shops nel fornire assistenza ai processi aziendali e alle attività quotidiane. 9

10 Nel 2008 E stata raggiunta un importante miglioria nell uso del PCS per il traffico merci, - è stato sviluppato ed implementato il PCS Integration Platform il nuovo modulo per la comunicazione avanzata con i sistemi nazionali delle IF, Gestori delle Infrastrutture e Organismi di allocazione. In questo modo RNE è in grado di fornire un nuovo e diretto canale di comunicazione tra le IF, Gestori delle Infrastrutture e Organismi di allocazione, tale da permettere uno scambio di dati a doppio senso. Grazie a questo modulo, è stato eliminato uno dei maggiori ostacoli nell uso del PCS nel traffico merci. Le IF, Gestori delle Infrastrutture e Organismi di allocazione non dovranno più fornire due volte (una volta nel sistema nazionale e un altra volta nel PCS) le stesse informazioni su una richiesta tracce internazionali -, ma sarà ora possibile sincronizzare automaticamente i dati della richiesta. Per beneficiare di tale miglioria, le IF devono connettere i loro sistemi con la Piattaforma di Integrazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito o scrivendo all helpdesk support.pcs@rne.eu EICIS CHARGING INFORMATION SYSTEM (CIS) (aggiornamento dicembre 2011) EICIS (European Infrastructure Charging Information System) CIS (charging information system) è lo strumento RNE per la stima del pedaggio d accesso. Come applicazione web dei vari sistemi di pedaggio nazionali, può calcolare il prezzo per l uso della tracce internazionali, 24 ore al giorno includendo pedaggi per le tracce, i corrispettivi per le stazioni e la manovra. L attuale obiettivo dello sviluppo di EICIS è allineare le informazioni da esso fornite con le informazioni contenute nel PIR. Il sito per l accesso a EICIS è: l helpdesk può essere contattato all indirizzo support.eicis@rne.at support.cis@rne.at EUROPTIRAILS TRAIN INFORMATION SYSTEM (TIS) (aggiornamento dicembre 2011) EUROPTIRAILS TIS è un applicazione web che visualizza i treni internazionali da origine a destino. Esso supporta la gestione dei treni internazionali attraverso la consegna di dati riguardanti treni internazionali merci e passeggeri lungo i Corridoi RNE EUROPTIRAILS TIS non prende in considerazione i treni nazionali. Lo strumento fornisce via internet dati in tempo reale e genera report basati su dati storici. I due prodotti EUROPTIRAILS TIS sono basati sugli stessi dati grezzi: la raccolta dati in tempo reale, accorpa e pubblica informazioni sulla circolazione dei treni nella maggior parte dei Corridoi RNE (in un crescente numero di paesi, inclusi Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Slovenia e Svizzera) come: - posizionamento attuale e passato dei treni; - informazioni concordate sull orario giornaliero; - informazioni sui ritardi + cause di ritardo. la funzione di reportistica permette il monitoraggio dei treni e delle informazioni sui ritardi in un determinato periodo di tempo. In aggiunta, un terzo prodotto in realizzazione permetterà lo scambio di informazioni in tempo reale tra GI e IF attraverso il format TAF TSI. EUROPTIRAILS TIS è stato scelto come strumento di supporto per EPR (European Performance Regime) un progetto RNE/UIC. Si accede a EUROPTIRAILS TIS attraverso il sito suport.tis@rne.eu 1.10 GLOSSARIO DEI TERMINI accordo quadro accordo di carattere generale giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un Richiedente e del GI, in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio; 10

11 accordo quadro per infrastruttura ferroviaria AV/AC accordo di carattere generale giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un Richiedente e del GI, in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare anche solo parzialmente su linee AV/AC e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio; assegnazione di capacità il processo attraverso il quale vengono trattate le richieste e definita l assegnazione di capacità di una determinata infrastruttura ferroviaria; associazione internazionale di imprese ferroviarie associazione che comprende almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o più stati dell Unione Europea che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri; autorità preposta al rilascio delle licenze, organismo incaricato dallo stato Membro di rilasciare le licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è l organismo nazionale incaricato del rilascio delle licenze alle Imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano; canone di utilizzo (pedaggio), il corrispettivo dovuto, comprensivo del diritto di prenotazione, da IF per l utilizzo di ogni singola traccia e per i servizi ad essa connessi; capacità, la somma delle tracce orarie e dei servizi connessi di cui all art.20, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 188/03 (richiamati all art. 24 del d.lgs. 188/03), costituenti la potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria; Carta dei Servizi di RFI S.p.A. (GI), il documento adottato dalla Società per dichiarare i propri impegni nei riguardi della clientela, relativamente a fattori, indicatori e standard di qualità; certificato di sicurezza, il documento che attesta la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione così come definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.Lgs. n.188/2003, art.10; compartimento, unità territoriale del GI; composizione normale dei treni, la composizione dei treni che garantisce prestazioni almeno uguali a quelle della composizione caratteristica della traccia orario utilizzata, quale risulta nell Allegato 1 Parte A e B, al contratto di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria; contratto di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria, di seguito anche il Contratto, l atto in base al quale è concesso a ciascuna IF, singolarmente o in associazione con altre IF l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria in termini di tracce orarie. I Contratti possono avere una durata inferiore, o uguale all orario di servizio; contratto di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria AV/AC, l atto in base al quale è concesso a ciascuna IF, singolarmente o in associazione con altre IF, di espletare il servizio di trasporto ad alta velocità/alta capacità impegnando, anche solo parzialmente, infrastrutture appositamente dedicate. coordinamento, la procedura in base alla quale il GI e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacità di infrastruttura configgenti; corridoio, il complesso di itinerari (principale ed eventuali alternativi) che collegano due località origine/destinazione di rilevanti quantità di tracce per traffico nazionale e/o internazionale, può coincidere con un itinerario ovvero esserne costituito da più di uno, in serie e/o parallelo; deviazione, modifica del percorso del treno rispetto alla traccia assegnata; diritto di prenotazione, il corrispettivo dovuto da IF (ai sensi dell art. 7 del D.M. n.43/t del 21 marzo 2000 e successive modifiche ed aggiornamenti) a seguito dell attribuzione di tracce in applicazione dei criteri e procedure per l assegnazione della capacità, calcolato al netto del consumo energetico; disdetta, comunicazione formale da parte della IF relativa alla volontà di non utilizzare una traccia precedentemente richiesta ed assegnata; durata del contratto, periodo che intercorre fra la data dell effettuazione della prima traccia e l ultima; effettuazione, provvedimento per l utilizzo di tracce richieste da IF o assegnate da GI; gestione operativa, attività di esclusiva competenza dei referenti accreditati di IF e GI, presenti sul territorio e individuati nel contratto di accesso all infrastruttura limitata temporalmente da 4 gg. solari sino all effettuazione del servizio; 11

12 gestore dell infrastruttura (GI), soggetto incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione dell infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. impianto, la struttura funzionale atta ad assicurare l arrivo e la partenza dei treni, e, eventualmente, le operazioni tecnico-commerciali, nonché il loro stazionamento; impresa ferroviaria (IF), qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo trazione; infrastruttura ferroviaria, infrastruttura definita nell allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n.2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, individuante il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell allegato I del regolamento (CEE) n.1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell ultimo alinea che, ai soli fini del presente documento, include gli Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture ; infrastruttura ferroviaria AV/AC, infrastruttura ferroviaria appositamente dedicata a servizi di trasporto ad alta velocità/alta capacità; infrastruttura a capacità limitata, sezioni e impianti della rete fondamentale (a doppio binario) dell infrastruttura ferroviaria nazionale che, dati i pregressi livelli di utilizzazione si caratterizzano nelle fasce orarie di punta- per un percentuale grado di occupazione utilizzazione prossimo alla saturazione ; a farli dichiarare infrastruttura saturata ; infrastruttura saturata, una sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di capacità, non è possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di esercizio; interruzione programmata in orario (IPO), individua le finestre temporali nelle quali la circolazione è assente o limitata per esigenze di manutenzione dell infrastruttura; lavori di maggiore rilevanza, lavori che comportano una riduzione di capacità dell infrastruttura derivante da: (i) interruzioni di linea per un periodo superiore a tre giorni; (ii) limitazioni nell uso di binari di circolazione per un periodo superiore a 30 giorni; (iii) indisponibilità di attestamento dei treni per un periodo superiore a 30 giorni. lavori di minore rilevanza, lavori non appartenenti alle fattispecie precedente; licenza, l autorizzazione, rilasciata dalle apposite autorità degli Stati membri a un impresa che ha sede nel territorio comunitario, con cui viene riconosciuta la qualità di IF e viene legittimato l espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia; la licenza può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi; licenza per lo svolgimento di servizi passeggeri in ambito nazionale, l autorizzazione valida in ambito nazionale, rilasciata secondo quanto previsto dall art. 58 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio italiano che comportano l accesso all infrastruttura ferroviaria nazionale. linea ferroviaria, l infrastruttura che collega almeno due località; merci pericolose, le materie o le sostanze che possono rappresentare un pericolo per le persone, gli animali e l ambiente. Il trasporto delle merci pericolose in ferrovia è disciplinato dalla normativa internazionale in materia (RID Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose) che classifica tali sostanze; modifica tracce,variazione temporale della traccia originaria, mantenendo invariato il percorso; modulo della linea, la massima lunghezza di un convoglio in funzione di servizio viaggiatori, incroci e precedenze nei binari di circolazione delle località di servizio; normativa d esercizio vigente, l insieme di regolamenti, disposizioni, istruzioni in vigore, che disciplinano inderogabilmente la gestione dell esercizio sulla rete del GI; One Stop Shop, (OSS) sportello comune di vendita istituito dai Gestori dell infrastruttura ferroviaria, presso cui i richiedenti possono presentare direttamente le richieste di capacità, sotto forma di tracce orarie, per traffico internazionale; orario cadenzato, successione di treni di identiche caratteristiche, a intervallo costante fino alle due ore; 12

13 orario di servizio, i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull infrastruttura di GI, durante il suo periodo di validità; piano di potenziamento della capacità, una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacità che portano a dichiarare una sezione dell infrastruttura infrastruttura saturata ; programma di manovra, documento definito dal soggetto che presta i servizi di manovra, approvato da GI in occasione dell attivazione di ciascun orario ed aggiornato in corrispondenza di variazioni significative delle tracce facenti capo all impianto nel quale sono pianificate le operazioni di manovra necessarie per tutti i treni che interessano l impianto stesso. programma giornaliero, l insieme delle tracce acquistate da IF, riferito alla singola giornata nel periodo di validità del contratto; punti orario, punti caratteristici della rete dove viene rilevato l orario di passaggio dei treni; rete, l intera infrastruttura ferroviaria gestita da un Gestore dell Infrastruttura; referente accreditato, figura designata dal GI e dalle IF preposta allo svolgimento di talune attività specificate nel presente documento. richiedente, un Impresa Ferroviaria titolare di licenza e/o un Associazione Internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonché una persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, che stipula apposito Accordo Quadro con il GI e che non esercita attività di intermediazione commerciale sulla capacità acquisita con lo stesso accordo quadro; sono altresì richiedenti le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza; richiesta in corso d orario, richiesta di tracce orarie riferita all orario in corso di validità indipendentemente da un eventuale impegno delle stesse anche nell orario successivo; richiesta in gestione operativa, richiesta di tracce riferita all orario in corso ed esclusivamente in relazione al tipo di servizio già contrattualizzato, da presentarsi presso i referenti accreditati di GI indicati in contratto; richiesta per orario, richiesta di tracce orarie riferita al periodo di validità dell orario di servizio successivo a quello in corso di validità, indipendentemente dalla data di inizio della utilizzazione delle tracce; richiesta per un adeguamento intermedio, richiesta di tracce orarie riferita ad un adeguamento intermedio dell orario in corso di validità; richiesta pluriennale, richiesta di capacità in termini generali riferita ad un periodo di durata superiore alla validità di un orario ferroviario, finalizzata alla definizione di un Accordo Quadro; rigetto, provvedimento formalizzato dal GI che attesta l impossibilità di soddisfare le richiesta di nuove tracce o la variazione di quelle contrattualizzate; servizi regionali, i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materie di trasporto di una o più regioni; servizio di trasporto internazionale di passeggeri, il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito ad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origine e destinazioni diverse, purché le carrozze attraversino almeno una frontiera; scalo merci terminale per merci pericolose, scali ferroviari ove si svolgono operazioni di terminalizzazione di trasporti di merci pericolose; sistema di controllo delle prestazioni (Performance regime), meccanismo di monitoraggio delle prestazioni (ex. art. 21, D.Lgs. n.188/03) basato sui ritardi a termine corsa da parte di tutti i treni che circolano sull infrastruttura nazionale; soppressione, provvedimento che limita totalmente o parzialmente l uso della traccia (limitazioni spazio/tempo); stazionamento, il tempo di sosta di un convoglio sui binari, ovunque situati (ai sensi del D.M. n. 43/T del 21 marzo 2000); 13

14 stazione di collegamento reti, la stazione nello Stato territoriale (Stato sul cui territorio è situata la stazione di collegamento reti) nella quale si svolgono le operazioni del servizio di traffico di confine ovvero località di servizio che individua il limite di giurisdizione tra la rete gestita da RFI S.p.A. e quella in concessione ad altri Gestori; tipologia di servizio, individuata in relazione alle differenti esigenze/segmenti di mercato cui si rivolge: mobilità locale e regionale viaggiatori (compresi i treni interregionali); mobilità media/lunga percorrenza viaggiatori; trasporto merci; titolo autorizzatorio, il titolo di cui all articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n.388, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta delle Imprese Ferroviarie in possesso di licenza, che consente l espletamento sulla rete infrastrutturale nazionale di servizi passeggeri a committenza pubblica, a condizioni di reciprocità qualora si tratti di Imprese Ferroviarie aventi sede all estero o loro controllate; traccia a lunga percorrenza, traccia interessante più giurisdizioni compartimentali o percorrenze superiori ai 250 km totali; traccia di breve percorrenza, traccia interessante una sola giurisdizione compartimentale o percorrenze non superiori ai 250 km totali, per massimo 3 compartimenti; traccia oraria o traccia, la frazione di capacità dell infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due località in un determinato periodo temporale; tratta elementare, porzione di infrastruttura delimitata da due punti orario contigui. treno speciale, treno la cui circolazione richiede specifica autorizzazione del GI per l inoltro dei trasporti eccezionali. 14

15 CAPITOLO 2 CONDIZIONI DI ACCESSO ALL INFRASTRUTTURA 2.1 INTRODUZIONE Nel presente capitolo sono descritte le modalità di accesso, di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria e di gestione del contratto, secondo la normativa nazionale vigente e le condizioni contrattuali definite dal GI. Con riferimento alle condizioni di accesso all infrastruttura AV/AC trovano applicazione le regole di cui al capitolo 2-parte speciale e, ove con esse compatibile, quanto indicato nel presente capitolo. 2.2 CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO CHI PUÒ RICHIEDERE L ACCESSO Le richieste di accesso all infrastruttura ferroviaria nazionale possono essere presentate: a) in termini di capacità pluriennale ai fini della stipula di un Accordo Quadro -atto formale di assegnazione della stessa- da: Imprese Ferroviarie titolari di licenza; Associazioni internazionali di Imprese Ferroviarie (ciascuna delle quali in possesso di licenza corrispondente al sevizio da prestare); Persona fisica o giuridica con un interesse, di pubblico servizio o commerciale, ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario. b) in termini di tracce orarie e servizi ai fini della sottoscrizione del Contratto di utilizzo -quale atto formale di assegnazione delle tracce e dei servizi connessi- da: Imprese Ferroviarie titolari di licenza; Associazioni internazionali di Imprese Ferroviarie (ciascuna delle quali in possesso di licenza corrispondente al sevizio da prestare); Le richieste di accesso all infrastruttura di cui ai precedenti punti a) e b) su relazioni internazionali possono essere presentate dai richiedenti ai singoli GI dei paesi interessati al traffico, ovvero per il tramite di un OSS RNE. Nel caso di domanda inoltrata al GI lo stesso coordinerà le richieste con i GI confinanti e coinvolti (cfr. paragrafo 1.9) REQUISITI PER RICHIEDERE Richiesta di capacità pluriennale ai fini della stipula di un Accordo Quadro Se il Richiedente è un IF o un Associazione internazionale di IF, all atto della richiesta di capacità, deve: essere in possesso di licenza, rilasciata dalle competenti Autorità, idonea allo svolgimento del servizio che intende effettuare; essere in possesso, o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio, del titolo autorizzatorio nei casi in cui tale titolo è richiesto dalla normativa vigente; Se il Richiedente è una persona fisica o giuridica (diversa da IF), all atto della richiesta di capacità, deve: a. dimostrare a GI l interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura. 15

16 Richiesta di tracce orarie finalizzata alla stipula del Contratto di utilizzo dell infrastruttura L IF è tenuta a presentare la richiesta di tracce orarie in conformità alle caratteristiche tecniche dell infrastruttura indicate nel capitolo 3 del presente documento e nei suoi allegati e per un volume di traffico congruente con i mezzi autorizzati a circolare e con il personale abilitato all esercizio. All atto della richiesta di tracce per l orario successivo a quello in vigore, presentate entro la scadenza di avvio del processo di allocazione, IF deve: a. essere in possesso di licenza, rilasciata dalle competenti Autorità, idonea allo svolgimento del servizio che intende effettuare; b. essere in possesso, o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio, del titolo autorizzatorio nei casi in cui tale titolo è richiesto dalla normativa vigente; c. essere in possesso o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio/estensione del certificato di sicurezza Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, l IF che all atto della presentazione delle richieste di tracce per l orario successivo a quello in vigore non sia già in possesso dell estensione/ certificato di sicurezza relativo alle linee oggetto di richiesta, è tenuta a produrre detto certificato entro e non oltre quattro mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di tracce. In caso di mancata presentazione del certificato di sicurezza nel termine sopra indicato la capacità richiesta sarà resa disponibile Le IF che, alla data di pubblicazione dell aggiornamento straordinario del PIR edizione dicembre 2010, siano titolari di un accordo quadro devono produrre il certificato di sicurezza relativo alle linee oggetto di richieste di tracce orarie entro i termini di cui al paragrafo del PIR (prescrizione URSF prot. 348/3 URSF dell 11 maggio 2011) Nel caso di richiesta di tracce avanzate oltre la data di avvio del processo di allocazione, ovvero presentate in corso d orario, l IF deve -pena l irricevibilità della richiesta medesima- essere in possesso della documentazione di cui al paragrafo , lett. a) e b), nonché del certificato di sicurezza relativo alle linee oggetto di richiesta. Quanto previsto al presente capoverso trova applicazione anche nei casi in cui l IF sia già titolare del contratto di utilizzo Nel caso di servizi internazionali e con riferimento alle richieste relative all orario successivo a quello in vigore, ovvero in corso d orario, la IF (stabilita in un altro Stato UE), in possesso di licenza, che intenda operare il servizio in cooperazione con un'altra IF (c.d. IF partner la quale procederà poi alla stipula del contratto di utilizzo ed ad esercire effettivamente il servizio sulla rete di GI), potrà presentare la richiesta di tracce, comunicando contestualmente la IF partner in possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo ( ) LICENZA L autorità preposta al rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano, è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (D Lgs 188/2003 art.3 lett.q). Il possesso della licenza costituisce un requisito preliminare per il rilascio del Certificato di Sicurezza. Contatti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16

17 Direzione Generale del Trasporto Ferroviario Via Caraci, 36 ROMA CERTIFICATO DI SICUREZZA (aggiornamento dicembre 2011) Il Certificato di Sicurezza è rilasciato dall'ansf- Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. E il documento che attesta la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione; riguarda sia i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari sia i requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e all organizzazione interna dell impresa ferroviaria. Contatti: ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE Via Luigi Alemanni, 4 Piazza della Stazione, FIRENZE CONDIZIONI DI ACCESSO COMMERCIALI: disposizioni di dettaglio e altre regole stabilite dal GI ACCORDO QUADRO a) Contenuti e durata (aggiornamento dicembre 2011) Il Gestore dell Infrastruttura ed un Richiedente possono concludere un Accordo Quadro, che costituisce, rispettivamente, garanzia di disponibilità ed impegno all utilizzazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, compresi gli eventuali servizi connessi. L Accordo Quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del Richiedente. Il dettaglio delle tracce orarie costituirà oggetto del Contratto di Utilizzo. La capacità oggetto dell Accordo Quadro è espressa tramite i seguenti parametri caratteristici,: I. Tipologia del servizio di trasporto II. Caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate III. Caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza, peso assiale (merci), sagoma (merci), trasporto di merci pericolose IV. Numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione V. Volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell Accordo VI. (espressi in trkm) Valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell Accordo Quadro). Potranno essere inoltre oggetto di Accordo Quadro, previa intesa fra Richiedente e Gestore dell Infrastruttura altri parametri quali i servizi di infrastruttura, la capacità finalizzata a movimenti non commerciali e operazioni tecniche, la disponibilità di binari per ricovero dei materiali, nonché le linee guida per il possibile aggiornamento in presenza di variazione degli scenari infrastrutturali, tecnologici e di mercato. L Accordo Quadro è concluso per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, di norma per cinque anni, a partire dal primo orario di servizio utile. In casi specifici e motivati è ammessa una durata minore o maggiore. In particolare la richiesta di capacità per un periodo superiore ai cinque anni deve essere motivata sulla base di quanto previsto all art. 23, comma 5, del D.Lgs 188/03. Rientrano in quest ultima fattispecie gli accordi quadro con le Regioni e le Province autonome, la cui durata potrà essere commisurata alla durata del contratto di servizio per l affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Gli Accordi Quadro che hanno per oggetto servizi che utilizzano un infrastruttura specializzata possono avere un durata di quindici anni. Una durata superiore è possibile nei casi ed alle condizioni stabilite all art. 23, comma 5bis, del D.Lgs 188/03. 17

18 La quota massima di capacità da assegnare ad un singolo Richiedente per mezzo di un Accordo Quadro avente vigenza superiore ad un orario di servizio non può essere superiore al limite fissato nel paragrafo b) Sottoscrizione e adempimenti successivi Fermo restando il rispetto della tempistica per la richiesta di capacità pluriennale indicata al par , l Accordo Quadro deve essere sottoscritto in anticipo rispetto alla scadenza stabilita per la presentazione della richiesta di tracce -funzionale alla sottoscrizione del Contratto di Utilizzo- per il primo orario a cui si riferisce. Qualora il Richiedente di un Accordo Quadro non fosse una IF o una Associazione internazionale di IF esso dovrà indicare al GI, ogni anno, almeno 1 mese prima della scadenza del termine di 8 mesi di cui al paragrafo 4.3.2, le IF o le Associazioni internazionali di IF che effettueranno, nell interesse del Richiedente, il servizio di trasporto relativo alla capacità acquisita con lo stesso. Il Richiedente (se IF) o le IF/Associazioni Internazionali designate procederanno alla richiesta di assegnazione di capacità specifica, sotto forma di tracce orarie -corrispondenti alle caratteristiche della capacità oggetto dell Accordo- nel rispetto della tempistica di cui al paragrafo 4.3.2, finalizzata alla stipula di Contratto di Utilizzo dell infrastruttura la quale stipula dovrà comunque avvenire nel rispetto dei termini di cui al paragrafo Qualora le richieste di cui trattasi non pervengano nel rispetto del termine di 8 mesi prima troveranno comunque piena applicazione le disposizioni in esso contenute per tale ipotesi. c) Variazioni di capacità Di norma, nel rispetto delle scadenze indicate per la presentazione delle richieste di tracce, possono essere richieste variazioni nei limiti complessivi del 10% 15% (per un massimo del 5% per le tratte a capacità limitata) rispetto alla capacità espressa in trkm indicata nell Accordo Quadro Le variazioni in aumento nella misura sopra indicata possono essere accordate da GI per il primo orario di servizio utile di riferimento previa verifica della disponibilità di capacità e del rispetto della quota massima assegnabile ai sensi del par Per sopravvenute, motivate e documentate esigenze il Richiedente ha facoltà di richiedere riduzioni oltre il limite sopraindicato Si potrà procedere a siffatta riduzione, solo previo consenso di GI, attraverso la stipula di un apposito atto modificativo dell Accordo, che avrà validità a partire dal primo orario di servizio utile. La capacità oggetto della riduzione accordata verrà comunque immediatamente considerata a disposizione del GI per il processo di assegnazione annuale della capacità. Per eventuali maggiori esigenze di capacità, superiori rispetto a quella oggetto dell Accordo Quadro, e oltre la soglia di variazione prevista, il Richiedente dovrà presentare specifica richiesta. In caso di accoglimento della richiesta da parte di GI, nel rispetto della quota massima assegnabile ai sensi del par.4.4.1, si procederà alla modifica della capacità indicata nell Accordo attraverso la stipula di un apposito atto modificativo dell Accordo medesimo che avrà validità a partire dal primo orario di servizio utile. d) Accesso ai sistemi informativi E facoltà dei Richiedenti ottenere, su richiesta e con riferimento ai treni di competenza, l accesso al sistema informativo del GI PICWEB-IF, o prodotto equivalente, (ai fini dell informazione alla clientela e della gestione dei Contratti in essere fra Richiedente, ove non esso stesso IF, con la/le IF che effettua/no le attività di trasporto), tramite i profili definiti in coerenza con le finalità sopraindicate. L elenco dei treni interessati sarà fornito dalla/le IF titolare del richiamato relativo Contratto di Utilizzo dell Infrastruttura. Nel caso specifico di Regioni e Province Autonome, ai fini di una completa informazione alla clientela, il sistema PICWEB-IF o prodotto equivalente, fornirà indicazioni relativamente ai ritardi di tutti i treni viaggiatori che servono il territorio regionale. 18

19 Il costo dell accesso ai sistemi da parte dei Richiedenti risulta dal successivo paragrafo ed il relativo importo sarà corrisposto al GI per il tramite della IF che effettua i trasporti, e regolato nell ambito del Contratto di Utilizzo. Il costo dell accesso ai sistemi informativi del GI si applica per le postazioni eccedenti la fornitura già compresa nel pacchetto minimo di accesso. I rapporti tra i Richiedente e la IF, in merito alla fornitura e al pagamento di eventuali postazioni informatiche eccedenti, dovranno essere regolati dagli accordi negoziali tra i detti soggetti. La richiesta di una IF di visualizzare informazioni relative ai treni di altra IF, previo consenso espresso di quest ultima, comporta la personalizzazione del profilo in essere oppure la creazione di un nuovo profilo. La tariffazione in entrambe i casi sarà pari al costo del Profilo, riportato nel paragrafo 6.3.3, maggiorato del 20%. A richiesta, in occasione dell attivazione del nuovo orario, il GI consegnerà al Richiedente l elenco anagrafico dei treni di competenza che fruiscono della capacità oggetto di Accordo Quadro, con l indicazione del relativo canone di accesso all infrastruttura (pedaggio). Nel caso particolare di Regioni e Province Autonome, GI consegnerà, inoltre, a richiesta, copia cartacea dell orario grafico delle linee di interesse comprensivo di tutti i treni su di esse circolanti con l unica indicazione della relativa tipologia Garanzia Fatto salvo quanto stabilito al capitolo 2 -parte speciale- punto a.6 per l Accordo Quadro avente ad oggetto capacità su infrastruttura AV/AC, l impegno del Richiedente all utilizzazione della capacità di infrastruttura ferroviaria oggetto dell Accordo Quadro è garantito dalla avvenuta costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa, da presentare all atto della stipula, a copertura dell intero periodo di validità dell Accordo Quadro, determinata come segue. L importo valorizzerà il volume di capacità oggetto dell Accordo Quadro espresso in trkm anno, relativo al primo orario di servizio, sulla base del valore medio unitario trkm pubblicato nel Capitolo 6 del presente documento, per un valore massimo di (Euro cinquemilioni/00). Nel caso di garanzia bancaria: a. qualora l importo della garanzia richiesta sia superiore a Euro, essa dovrà essere emanata a favore di GI, da un istituto bancario avente un rating a lungo termine non inferiore ad A3 per Moody s ovvero ad A- per Standard & Poor s ovvero ad A- per Fitch; b. qualora l importo della garanzia sia inferiore ovvero pari a Euro, il Richiedente comunicherà preventivamente al GI la denominazione della banca garante ed, in seguito ad una valutazione economico-patrimoniale dell istituto, GI comunicherà al Richiedente il benestare al rilascio della garanzia. Se nel periodo di validità della garanzia si verifichi un downgrading dell istituto fideiussore al di sotto delle soglie indicate al punto a) che precede, ovvero qualora emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali secondo il ragionevole giudizio del beneficiario, entro 60 giorni dalla richiesta di GI, il Richiedente dovrà sostituire la banca garante con un soggetto di gradimento del beneficiario ai sensi del presente articolo. Nel caso di garanzia assicurativa la stessa dovrà essere emanata da una primaria Compagnia assicurativa avente un rating non inferiore a A- della Standard & Poor s o equivalente, emesso da primaria agenzia di rating, con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. La garanzia dovrà essere emanata a favore di GI ed autenticata ai sensi di legge. La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema che verrà indicato da GI. La stessa: - dovrà essere a semplice richiesta ; - prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta scritta; 19

20 - contenere l espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell obbligata, in deroga all art.1944 del codice civile; - contenere l espressa rinuncia dell istituto fidejubente ad eccepire il decorso dei termini di cui all art.1957 del codice civile. Nel caso di utilizzo, anche parziale, da parte di GI della garanzia di cui sopra, il Richiedente dovrà ripristinare/reintegrare la garanzia medesima presentando a GI la relativa documentazione entro 1 mese dalla data dell incameramento. Entro 2 mesi dalla data di cessazione degli effetti dell Accordo Quadro, GI è tenuto a restituire l originale della garanzia di cui al presente paragrafo, sempre che, all atto della cessazione dell Accordo Quadro, non sussistano contestazioni o controversie non risolte ovvero ragioni di credito o danni di GI. Le Regioni, le Province autonome e gli Enti e Autonomie Locali, fermo restando l impegno ad utilizzare la capacità richiesta, e tutte le responsabilità per il mancato rispetto dello stesso, sono esentate dalla prestazione di garanzia finanziaria Divieto di cessione La capacità di infrastruttura assegnata ad un Richiedente con Accordo Quadro non può essere trasferita, anche parzialmente, ad un altro richiedente. L utilizzo della capacità da parte di un IF o di un Associazione Internazionale di IF al fine di svolgere attività di trasporto nell interesse di un richiedente che non è un IF o un Associazione internazionale di IF, non è considerato un trasferimento Risoluzione Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali Codice Civile in tema di risoluzione contrattuale, l Accordo Quadro potrà essere risolto da GI ai sensi e per gli effetti di cui all art cod..civ. nei seguenti casi: violazione di una qualsiasi delle disposizioni di legge in materia antimafia; mancata designazione dell IF, secondo quanto previsto al par Sottoscrizione ed adempimenti successivi ; mancata richiesta -per ogni anno di vigenza dell Accordo Quadro- delle tracce corrispondenti alle caratteristiche della capacità oggetto dell Accordo Quadro, nei termini e secondo le modalità previsti dal paragrafo 4.3.2; mancata stipula da parte del Richiedente (se IF) o dell IF/Associazione Internazionale designata -per ogni anno di vigenza dell Accordo Quadro- di un Contratto di Utilizzo avente ad oggetto le tracce comunicate da GI ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.4.5, purché le stesse risultino oggettivamente coerenti con le caratteristiche della capacità oggetto dell Accordo Quadro; violazione del divieto di trasferimento della capacità di cui al precedente paragrafo ; ogni altra ipotesi di risoluzione contemplata nell Accordo Quadro. Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell Accordo si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R. In tutti i casi di risoluzione per causa imputabile al Richiedente, il GI acquisirà l importo della garanzia prestata ai sensi del par a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell eventuale maggior danno. La capacità oggetto dell Accordo quadro risolto verrà resa disponibile nei confronti degli altri richiedenti. Casi ed effetti di risoluzione dell Accordo quadro avente ad oggetto capacità su infrastruttura AV/AC, sono disciplinati al capitolo 2 -parte speciale- ai punti a.8 e a.9. 20

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