Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

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1 Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro

2 La Corte di Cassazione, con sentenza n del 29 aprile 2013, ha affermato che il praticante abilitato è legittimato a presentare il ricorso introduttivo nelle cause di lavoro assegnate al Tribunale monocratico in funzione di giudice del lavoro, purché si tratti di controversie il cui valore non ecceda i cinquanta milioni di vecchie lire. Del resto la possibilità di esercitare l attività professionale negli affari civili limitatamente alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire 50 milioni (secondo la dizione dell art. 7 comma 1 lett. a) n. 1, L. 16 dicembre 1999 n. 479) comprende in sé anche quelle in materia di lavoro e di previdenza e assistenza che, prima della istituzione del giudice unico di primo grado, rientravano nella competenza pretorile.

3 Va preliminarmente evidenziato che il rito del lavoro è stato pensato originariamente dal legislatore al fine di assicurare una rapida tutela dei diritti del lavoratore. Oralità, immediatezza e concentrazione Il ricorso di primo grado è l'atto più importante di tutto il processo del lavoro

4 La domanda nel rito del lavoro si propone con ricorso, il quale deve contenere i requisiti previsti dall art.414 C.P.C. 1) l'indicazione del giudice; 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto; 3) la determinazione dell'oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

5 Sono requisiti essenziali quelli indicati ai n. 1 al n. 4 Sono requisiti eventuali quelli indicati al n.5 (mezzi di prova e documenti), vanno indicati nel ricorso se ed in quanto le parti vogliano avvalersene. ATTENZIONE la mancata indicazione dei mezzi di prova e dei documenti anche se non comporta la nullità, implica la decadenza dal diritto di avvalersene. Le ipotesi contemplate ai nn.1 e 2 non comportano in genere problemi Sono indispensabili i requisiti indicati ai nn. 3 e 4 Oggetto della domanda e sull esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, nonché sulle conclusioni.

6 L art. 414 C.P.C. si limita ad elencare i requisiti del ricorso, ma non prevede espressamente i casi di nullità dello stesso. Tali casi di nullità saranno dichiarati in via preliminare con l inammissibilità e quindi senza esame del merito, neppure per la valutazione delle prove o per respingere la domanda perché non provata.

7 CONTRIBUTO UNIFICATO Il contributo unificato è ridotto del 50% nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (tranne quanto previsto dall' art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2012). Nelle controversie di assistenza obbligatoria sono obbligati a versare il contributo unificato soltanto coloro che, sulla base dell ultima dichiarazione, sono titolari di un reddito imponibile, ai fini dell imposta personale sul reddito, superiore a tre volte l importo previsto dall articolo 76 del medesimo decreto. Tale ultimo importo è stabilito con decreto del Ministro della giustizia e si riferisce al reddito familiare complessivo.

8 COSTITUZIONE DEL RICORRENTE ü L attore si costituisce in giudizio depositando il ricorso nella cancelleria del giudice competente, insieme con i documenti in esso indicati. ü Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. ü Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni. ü Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni (40 se all estero) dalla data di pronuncia del decreto. ü Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni (80 se all estero).

9 NOTIFICHE ALLE P.A. ü In caso di controversie inerenti rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria. ü Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, la notifica andrà effettuata presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato competente per territorio.

10 COSTITUZIONE DEL RESISTENTE Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

11 Domanda riconvenzionale Deve essere proposta, a pena di decadenza, mediante istanza in calce alla stessa memoria difensiva, formulando esplicita richiesta al giudice di modifica del decreto di fissazione udienza e conseguente emanazione di un nuovo decreto per la fissazione di altra udienza. Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni. Il decreto che fissa l'udienza verrà notificato al ricorrente a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato. Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma, e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

12 POTERI DEL GIUDICE ü Indicare alle parti le irregolarità degli atti e dei documenti sanabili ed assegnare un termine per provvedervi. ü Disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. ü Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

13 Discussione orale e Sentenza Tutto l intero processo del lavoro si basa sul concetto di oralità, ed oltre l atto introduttivo non sono previsti dal codice ulteriori atti. Se il giudice lo ritiene necessario, tuttavia, su richiesta delle parti, può concedere un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva per la discussione orale e la pronuncia della sentenza, di cui sarà data lettura del dispositivo al termine dell udienza e dovrà essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia.

14 Grazie per l attenzione

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