LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: UN QUADRO D INSIEME

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1 Stampa LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: UN QUADRO D INSIEME Antico/Conigliaro in Premessa Con due recenti risoluzioni la n. 25 e n. 29 del 25 febbraio , l Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di una problematica che riveste sempre interesse ed investe migliaia di contribuenti: le agevolazioni per l acquisto della prima casa di abitazione. Analizziamo il quadro normativo di riferimento, le risoluzioni appena emanate e le precedenti e l orientamento giurisprudenziale, per fornire al Lettore un quadro quanto più chiaro possibile. Il quadro di riferimento Le agevolazioni prima casa, introdotte dalla legge 22 aprile 1982, n.186, sono disciplinate dalla nota II - bis, dell'art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R.n.131/86, contenente il Testo Unico dell'imposta di registro, aggiunta dall art.16 del D.L.n.155 del 22 maggio 1993, convertito dalla legge n.243 del 19 luglio 1993, con contestuale modifica del comma 1 del citato articolo 16, nonchè dal D.Lgs.n.437/90, dal D.P.R.n.643/72 e dalla Tabella A, parte seconda e terza, allegata al D.P.R.n.633/72. Il complesso quadro normativo sopra indicato prevede l'applicazione di benefici fiscali per gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della piena proprietà o della nuda proprietà, abitazione, uso ed usufrutto relativi ad unità immobiliari non aventi le caratteristiche d'abitazioni di lusso, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto Il regime agevolato attualmente in vigore cfr. art.3, comma 131, della legge n.549/95 e art.7, comma 6, della legge n.488/99 - prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura ridotta ( 3%) o alternativamente l Iva con aliquota ridotta ( 4%), e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Per poter godere delle agevolazioni fiscali è necessario che : l'abitazione oggetto di trasferimento sia un'abitazione " non di lusso " ( anche se non ultimata, purchè rimanga l'originaria destinazione ) secondo quanto indicato dal già citato D.M. 2 agosto 1969 e pertanto riconducibile nelle categorie catastali comprese tra A1 e A11, esclusa l A10 ; l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o nel Comune nel quale svolga la propria attività, incluse quelle senza remunerazione; per gli italiani trasferiti all'estero per motivi di lavoro, l'immobile deve essere situato nel comune dove ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro ( che può essere anche un soggetto non imprenditore ), mentre per i cittadini emigrati l'abitazione può essere la 1 di 7

2 prima casa, ovunque ubicata, nel territorio nazionale; nell'atto di acquisto ( o nel contratto preliminare, al fine di usufruire dell'aliquota agevolata sin dagli acconti eventualmente corrisposti. Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa competono anche a quei cittadini che possiedono nello stesso comune un'altra abitazione se questa è inidonea all'abitazione ( la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6476 del 18 luglio 1996, ha precisato che le agevolazioni possono applicarsi anche nei casi in cui l'acquirente possegga un altro alloggio che non sia " concretamente in grado di sopperire ai bisogni abitativi ", requisito che deve essere verificato con riguardo alle circostanze relative alla situazione personale del contribuente. Se infatti il contribuente già possiede un immobile, anche abitativo, ma inidoneo ad offrire effettiva abitazione al compratore del nuovo immobile e alla sua famiglia, può comunque godere delle agevolazioni prima casa per l'acquisto del nuovo immobile : la situazione di " inidoneità " deve essere dedotta e provata dall'interessato, non potendo all'uopo bastare una mera dichiarazione d'inadeguatezza, senza allegazione di elementi atti a evidenziarla). Come si vede, rispetto alla normativa antecedente - art.1, comma 6, della legge 22 aprile 1982, n non è più necessario che il contribuente destini l'immobile acquistato ad abitazione propria e/o dei familiari ( è agevolato, pertanto, anche l acquisto di una casa già locata se sussistono le condizioni sopra viste). Le agevolazioni spettano anche per l'acquisto di alcune pertinenze destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, anche se effettuate con atto separato, e per non più di una delle seguenti : cantina o soffitta, rimessa o box auto; tettoia o posto auto. L'acquirente decade dai benefici goduti ogniqualvolta abbia reso una dichiarazione falsa di possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, o non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l immobile, oppure venda, o effettui una donazione, prima di cinque anni dell'acquisto, a meno che non proceda al riacquisto, entro 1 anno dall'alienazione, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Nell ipotesi di decadenza l'acquirente deve corrispondere la differenza d'imposta, gli interessi di mora e la sanzione amministrativa del 30%. La sanzione, tuttavia, non si applica qualora la dichiarazione mendace prestata in sede di contratto preliminare sia determinata da eventi successivi non dipendenti dalla volontà dell'acquirente, per esempio acquisizione di un immobile idoneo per abitazione, per successione mortis causa. La risoluzione n.44/04 L agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.44/04, dopo aver ripercorso il quadro normativo e precisato che all acquisto di terreni non si applica, in ogni caso, il regime di favore previsto per la prima casa, in quanto l articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo unico, espressamente stabilisce l applicazione dell aliquota del 3% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso., ha confermato che il contribuente può beneficiare dell agevolazione fruita al momento dell acquisto del 2 di 7

3 fabbricato ceduto, nel caso in cui sul terreno acquistato venga realizzato un immobile, entro un anno dalla vendita, utilizzabile come abitazione principale. Gli estensori del documento puntualizzano che per non incorrere nella decadenza del beneficio c.d. prima casa, non è di per se sufficiente l acquisto entro un anno del terreno, richiedendosi a tal fine che entro l anno dall alienazione venga ad esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale, pur non essendo necessario che il fabbricato sia ultimato, essendo sufficiente che lo stesso entro l anno venga ad esistenza, cioè acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico; deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura (art bis, comma 6, c.c.) e adibito a propria abitazione principale. Pertanto, incorre nella decadenza del beneficio in parola quel contribuente che entro un anno dall alienazione dell immobile agevolato si sia limitato ad acquistare il solo terreno edificabile, senza aver quantomeno provveduto a far sì che il fabbricato destinato ad abitazione principale fosse già esistente. Nella parte conclusiva del documento viene specificato che, in questo caso, il credito d imposta sopra visto per i contribuenti che, entro un anno dalla vendita dell'immobile per il quale si è usufruito dei benefici " prima casa ", comprano un altro immobile con i medesimi requisiti, non spetta dal momento che come già evidenziato all acquisto dei terreni non si applica il regime di favore c.d. prima casa. La risoluzione n.66/04 La risoluzione n.66/04 si occupa della problematica della rivendita nel quinquennio di una abitazione acquistata con agevolazioni prima casa. L istante evidenzia che, al fine di non incorrere nella decadenza dalle agevolazioni, ha stipulato un contratto preliminare con una società per la vendita di un immobile in corso di costruzione, soggetto ad Iva e registrato tardivamente. A parere dell interpellante non si può configurare la decadenza, atteso che: la circolare n.19/e del 1 marzo 2001, ha esteso i benefici fiscali anche agli acquirenti di immobili in corso di costruzione da destinare ad abitazione non di lusso;..risulta - dal libro verbale del C.d.A. della Cooperativa Edilizia XY A.R.L., regolarmente bollato e vidimato - assegnatario di un alloggio in corso di costruzione alla data del 25 novembre 2002, nel termine di un anno dall'alienazione del precedente immobile ; la non contestualità tra la data della stipula del preliminare (30 ottobre 2002) e del verbale di assemblea (25 novembre 2002) si giustifica con il fatto che le assemblee dei soci della Cooperativa hanno una cadenza generalmente mensile". La risposta dell'agenzia dell'entrate è perfettamente aderente al disposto normativo: condizione essenziale per non incorrere nella decadenza e per beneficiare al contempo del credito d'imposta di cui all art. 7 della legge n.488/98, è che, entro l'anno dalla precedente vendita, si proceda alla stipulazione di un atto con effetti reali (quale il contratto di compravendita), per effetto del quale si acquisti la proprietà di un nuovo immobile. Nella fattispecie sottoposta all'esame, entro un anno dall'alienazione dell'immobile, tra l'istante e la cooperativa edilizia è stato invece stipulato un contratto preliminare, denominato atto di prenotazione di alloggio, dal quale emerge che l'interpellante, in qualità di socio, ha prenotato l'assegnazione dell'unità abitativa individuata nelle planimetrie e il corrispettivo è stabilito e accettato, anche se la sua determinazione definitiva avverrà al momento dell'assegnazione. In merito le Entrate richiamano il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza n.1274 del 6 maggio 2002, depositata il 2 settembre 2000), secondo cui " il contratto preliminare stipulato dall'assegnatario di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia..., con il quale si obbliga a 3 di 7

4 concludere il contratto con il quale il promissario acquirente ne acquisterà la proprietà... non ha efficacia reale, ma meramente obbligatoria". Infatti, il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce l'effetto reale del trasferimento del bene, ma soltanto quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo; soltanto alla stipula di quest'ultimo si produce l'effetto traslativo del bene. E nel caso in esame non risulta di conseguenza soddisfatta la condizione del riacquisto di altro immobile entro un anno dalla vendita del primo, e il mancato rispetto delle condizioni sopra richiamate comporta la decadenza dal beneficio fruito per il primo acquisto, e di conseguenza il contribuente non potrà neanche beneficiare del credito d'imposta di cui all'art.7 della L. 23 dicembre 1998, n La giurisprudenza Come abbiamo avuto modo di vedere la giurisprudenza più volte sì è occupata delle agevolazioni prima casa. Analizziamo tre sentenze, due della Commissione tributaria centrale e l altra della Corte di Cassazione, che ci sembrano particolarmente significative Oggetto della decisione n.4230 del 6 marzo 2003 della Commissione Tributaria Centrale è il ricorso avverso l avviso di liquidazione per imposta di registro a seguito di acquisto di un immobile per il quale sono stati richiesti i benefici prima casa. L Amministrazione finanziaria, avverso la decisione della Commissione di II grado di Siracusa, ha presentato appello in ordine al diritto di godere dei benefici fiscali ex L.n.168/1982 nonostante la intervenuta separazione legale dei coniugi e la cessazione della convivenza già un anno prima della separazione ( avvenuta il 29 settembre 1983) mentre l acquisto dell immobile era stato realizzato il 23 febbraio Secondo la Commissione tributaria Centrale è sufficiente sottolineare..che lo stato di separazione è uno stato transitorio sicchè, in nessun caso può determinare le decadenze fatte valere dall ufficio, in spregio delle finalità per cui i benefici sono stati previsti dal legislatore. Inoltre, non può tacersi che giammai potrebbe considerarsi legittima la perdita di particolari benefici allorché essa si risolve nella limitazione di fondamentali libertà delle persone. L impossibilità di adibire l immobile acquistato a propria abitazione requisito richiesto prima delle modifiche normative apportate non comporta pertanto l applicazione dell aliquota normale di registro, in quanto la libertà delle persone è bene superiore agli aspetti fiscali, anche nel caso sopra rappresentato in cui la cessazione della convivenza sia ha ancor prima dell acquisto dell immobile agevolato. E in ogni caso nulla vieta che i coniugi, ancorché separati con sentenza irrevocabile, possano pur sempre ripristinare, con la convivenza, la coabitazione. La stessa Commissione Centrale Sez.XXVI con decisione n.4216 del 26 agosto 1997 ha ritenuto che i benefici fiscali in esame spettino nell ipotesi in cui i coniugi si sono separati legalmente successivamente alla data di acquisto dell immobile. Nel caso di specie, l appartamento acquistato dai coniugi in regime di comunione legale per essere adibito a casa familiare, essendo frattanto intervenuta tra gli stessi la separazione personale, è stato destinato ad abitazione del marito e del figlio nato dal matrimonio. Qui l effettiva destinazione dell appartamento a casa familiare, in conformità alla finalità perseguita da entrambi gli acquirenti in regime di comunione legale, risulta del tutto idonea a soddisfare le esigenze di carattere sociale che costituiscono la ratio della norma di agevolazione tributaria, alla cui applicazione anche nei confronti del coniuge, al quale, in sede di separazione, non sia stata assegnata la casa familiare, non può, perciò, essere di ostacolo il fatto dipendente non dalla sua volontà, ma esclusivamente dalla sopravvenuta separazione dall altro coniuge convivente con il figlio nato dal matrimonio che egli non abbia potuto destinare l appartamento, acquistato in comunione legale con lo stesso coniuge, anche a propria abitazione. 4 di 7

5 Con la sentenza n dell 11 luglio anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare ancora una volta la delicata problematica. Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici supremi un contribuente aveva richiesto le agevolazioni per l acquisto di un immobile in Roma, pur essendo proprietario di porzioni di fabbricati nel comune di Fiuggi, che dista oltre 90 km. da Roma, ritenuto pertanto non idoneo al proprio uso abitativo. E necessario, pertanto, valutare l idoneità dell abitazione rispetto alla composizione del nucleo familiare, alle esigenze personali, all ubicazione degli immobili eventualmente già posseduti e alle concrete esigenze di vita dell acquirente. L espressione fabbricato o altra porzione di fabbricato idoneo ad abitazione assume quindi un connotato diverso rispetto alla casa di abitazione. La sola valutazione oggettiva rientrano nella definizione di prima casa tutte le unità immobiliari classificate da A1 ad A9 e A11, già in possesso di chi acquista - non permette di realizzare lo scopo dell agevolazione che è quello di incentivare l investimento nel comune di residenza o lavorativo. Ulteriori interventi giurisprudenziali e di prassi Con il supporto dei chiarimenti ministeriali e/o delle pronunce giurisprudenziali è possibile rilevare che : per gli appartamenti contigui destinati a costruire un'unica abitazione, il Dipartimento delle entrate con la risoluzione n del 27 novembre 1998 ha ritenuto che in tale ipotesi non si possa beneficiare dell'agevolazione prima casa. In senso contrario, e quindi favorevole al contribuente, è l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione ( Sez.I, Civ n.563); per le quote di comproprietà i benefici dell'aliquota ridotta sono possibili anche per acquisti di singole quote di comproprietà, giusto quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.7762/97 che ha stabilito che le agevolazioni sono beneficiabili anche in presenza di più compratori, ma esse vanno riproporzionate in relazione a quanti acquirenti hanno titolo per ottenere le agevolazioni stesse. Di fatto se quattro contribuenti acquistano un immobile in parti uguali ed uno solo ha diritto alle agevolazioni, l'aliquota ridotta spetta su un quarto della base imponibile; per i residence vengono riconosciute le agevolazioni ( r.m. n.14/e del 13 gennaio 1996 ); le case in costruzione godono dell'agevolazione, purchè permanga l'originaria destinazione ( la Comm.Trib.Centrale, con la decisione del n.3157 ha affermato che l'immobile deve essere ultimato per individuare le effettive caratteristiche ); la ricostruzione, previa demolizione, è soggetta all'aliquota ridotta se ricorrono i requisiti previsti per la prima casa, mentre nel caso l'edificio ricostruito riguardi più abitazioni è necessario verificare la presenza dei requisiti per singola abitazione ( r.m n.164/e ); le costruzioni rurali non godono delle agevolazioni poiché queste sono limitate agli immobili appartenenti al Catasto Edilizio Urbano; per i casi di ampliamento e recuperi prima casa, con risoluzione n del 9 marzo 1985 il Ministero delle Finanze ha previsto l applicazione delle agevolazioni mentre la negata per i casi di recupero; gli acquisti da parte di minori possono godere delle norme agevolative ( circ. min. del 2 marzo 1994 n.1/e, cap.i, n.4 ); i benefici competono anche nei casi in cui il trasferimento immobiliare avvenga a titolo oneroso indipendentemente dalla volontà dell alienante ( per esempio, nell ipotesi di trasferimento coattivo quale atto del procedimento di espropriazione immobiliare, cioè di quel procedimento finalizzato alla liquidazione di un immobile pignorato mediante la vendita forzata dello stesso ovvero, 5 di 7

6 eccezionalmente, la sua assegnazione, ex art.555 e seguenti del C.p.c.). Per le vendite in argomento, l atto consiste nel decreto del Giudice dell esecuzione, e il trasferimento si realizza al momento dell emissione dello stesso. Ne consegue che le condizioni previste per beneficiare delle agevolazioni devono sussistere alla data dell emissione del decreto e devono risultare dal decreto stesso o dagli allegati, restando fermo che nelle more della registrazione è possibile integrarlo con dette dichiarazioni; nel caso di acquisto di immobile da parte di possessore di altro immobile locato non è possibile fruire dell aliquota agevolata se si possiede, nello stesso comune, un altra unità immobiliare idonea ad abitazione; il coniuge superstite che rinuncia all eredità ma trattiene il legato ex lege del diritto di abitazione, sulla base del disposto degli articoli 521 e 540 del Codice civile, può godere delle agevolazioni; nel caso di reciproco trasferimento di cose o altri diritti permuta -, qualora ne sussistano i requisiti, trovano applicazione le agevolazioni. La risoluzione n. 29/05 Con la risoluzione n. 29/05 è stato chiesto di conoscere se, in caso di successione mortis causa, competa l'agevolazione cosiddetta prima casa per il diritto di abitazione di cui all'art. 540, comma 2, del codice civile, al coniuge superstite che rinunci all'eredità, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma. La norma agevolativa richiamata comporta l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168,00 per ciascun tributo (misura così determinata dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7) in luogo di quella ordinaria rispettivamente del 2% e dell'1%. Secondo le Entrate, prescindendo dalla questione connessa con il titolo giuridico (successione o legato) in forza del quale il contribuente può acquisire il diritto di abitazione, si ritiene che l'acquisizione in sé del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare da parte del coniuge superstite può beneficiare dell'agevolazione c.d. prima casa a condizione che in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. In questo caso sono dovute, quindi, le sole imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168,00 per ciascun tributo, così come disposto dall' art.69, comma 3, della L. n. 342 del La risoluzione n. 25/05 La domanda posta alle Entrate, oggetto della risoluzione n. 25/05, è la seguente: quale è il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, dell'atto con il quale un soggetto, già titolare di un immobile ubicato nel territorio nazionale acquistato fruendo dell'agevolazione cd. prima casa, proceda all'acquisto di un'ulteriore porzione immobiliare - stanza di circa 17 mq. - parte di un alloggio limitrofo e confinante con quello già posseduto che costituisce ampliamento della cd. prima casa? L'interpellante ritiene che nella fattispecie prospettata possa trovare applicazione il regime agevolato previsto per l'acquisto della prima casa, vale a dire, l'imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. La soluzione dell interpellante è stata condivisa dalle Entrate, atteso che nella fattispecie prospettata, l'acquisto di una stanza da annettere alla prima casa di abitazione dell'acquirente costituisce ampliamento di un immobile già assoggettato al regime di favore e, pertanto, può rientrare tra le ipotesi ammesse al beneficio. 6 di 7

7 Infatti, dall'atto allegato, oltre agli altri requisiti richiesti dalla norma di favore, risulta che: 1. la parte acquirente ha già la residenza nel Comune ove é ubicato l'immobile che si acquista; 2. la stanza della superficie di circa diciassette metri quadrati è stata oggetto di denuncia di variazione al Catasto Fabbricati; 3. l'acquirente dichiara che la stanza acquistata costituisce piccolo ampliamento della casa di abitazione non di lusso, allo scopo di realizzare un'unica unità immobiliare; 4. l'acquirente dichiara, altresì, che il piccolo ampliamento dell'abitazione non comporta la realizzazione di più abitazioni, sia pur unite, e che l'immobile risultante dal predetto ampliamento non presenta le caratteristiche di lusso, di cui al D.M. dei Lavori Pubblici 2 agosto Le Entrate si uniformano, quindi, al pensiero della Cassazione, che con riferimento all'acquisto contemporaneo di due appartamenti contigui destinati ad un'unica abitazione, ha ritenuto applicabile il regime di favore anche all'acquisto di alloggi "... risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinati dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa; sicché il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, purché l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche (...) nella tipologia degli alloggi non di lusso (sentenza 22 gennaio 1998, n. 563). marzo 2005 Gianfranco Antico 7 di 7

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