OGGETTO PROCEDURA DI NOMINA DEL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO

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1 1 OGGETTO PROCEDURA DI NOMINA DEL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO QUESITO (posto in data 22 marzo 2015) Pongo il quesito nei termini in cui è stato posto per chiarimenti all Azienda, che ha risposto che la procedura di nomina del Direttore medico di Presidio non ha niente a che vedere con la procedura di nomina di un direttore di struttura complessa e rientra nella piena autonomia aziendale. La legge 40/2005 della Regione Toscana all'articolo 68 commi 3 e 4 recita: Per ciascun presidio ospedaliero di zona, il direttore generale nomina, su proposta del direttore sanitario, un dirigente medico in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale); Il direttore del presidio ospedaliero di zona, svolge le funzioni di direttore sanitario del presidio ospedaliero, ai sensi dell articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n L'articolo 27 del CNLL recita al comma a) che tra gli incarichi di direzione di struttura complessa è ricompreso l incarico di direttore di presidio ospedaliero di cui al decreto legislativo 502/1992. Pertanto, tale nomina è da intendersi conferibile attraverso le specifiche procedure previste dal D.P.R. 484/97, ossia fra idonei ad una selezione pubblica condotta con i criteri della norma nella specifica disciplina prevista all'articolo 4 dello stesso DPR ossia Area di Sanità pubblica disciplina Direzione Medica di presidio Ospedaliero ed equipollenti? L'obbligatorietà di ricorso a procedura di evidenza pubblica, pur nella discrezionalità di scelta Aziendale fra candidati risultati idonei, appare anche nella sentenza n del 29 dicembre 2008 della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Calabria, e nella risposta di Balduzzi alla interpellanza parlamentare

2 2 Non sembra possibile conferire incarichi di direzione di strutture complesse in deroga al D.P.R. 484/97 e nemmeno più facendo ricorso all articolo 15 septies (il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, con l articolo 4, comma 1, lettera d) ha introdotto nell articolo 15 del decreto legislativo 502 il comma 7-bis che precisa che per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies). Non procedendo l'azienda a sostituzione applicando il comma 8 dell articolo 18 (interim) con dirigenti di corrispondente incarico, può l'azienda procedere invece a nomina intuitu personae senza esperire alcuna procedura ed affidando incarico triennale a responsabile di struttura complessa di disciplina non equipollente ed affine sospeso da incarico di struttura di cui è titolare nella stessa Azienda (struttura complessa afferente al Dipartimento di Sanità pubblica, per il quale è stato previsto sostituto ai sensi dell'articolo 18 sino a rientro del titolare "sospeso") ignorando per l'incarico sostitutivo (articolo 18) di cui sopra (DPO) gli appartenenti alla disciplina DMPO? Le varie pronunce della Corte costituzionale non pongono dei limiti alla auto organizzazione regionale in tema di personale. In tali principi generali della legge statale, vincolanti la potestà legislativa regionale, non rientra la procedura selettiva prevista dall articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, ai quali la direzione medica di presidio ospedaliero è equiparata per legge e per disciplina contrattuale, in quanto una selezione basata su una valutazione comparativa dei curricula permette di individuare il soggetto maggiormente idoneo a svolgere l incarico e, rappresenta una garanzia per il corretto espletamento dell assistenza sanitaria e per il buon andamento dell Amministrazione?

3 3 RISPOSTA (inviata in data 5 aprile 2015) La decisione aziendale non appare contestabile per quanto concerne la procedura seguita per il conferimento dell incarico, procedura che dal comma 3 dell articolo 68 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 è lasciata alla piena discrezionalità della direzione generale e non è soggetta pertanto all esperimento di un avviso pubblico. Una possibile contestazione può essere mossa laddove il soggetto al quale è stato conferito l incarico non sia in possesso dei requisiti che la stessa norma regionale richiama con l esplicito rinvio al D.P.R Allo stesso D.P.R. 484 rinvia il comma 9 dell articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che tra a questo riguardo dispone Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, come responsabile delle funzioni igienico organizzative, su delega del direttore sanitario dell'unità sanitaria locale. L articolo 4 del richiamato D.P.R. 484 precisa che per il conferimento dell incarico è condizione ineludibile il possesso della specializzazione nella disciplina correlata all incarico stesso, mentre l articolo 5 indica tra i requisiti richiesti per il conferimento di un incarico di struttura complessa una anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. Nel caso dell incarico di direzione medica di presidio la disciplina oggetto dell incarico è specificamente la direzione medica di presidio, rispetto alla quale il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 precisa che, sia per la valutazione dell anzianità di servizio sia per la valutazione della specializzazione la disciplina igiene e sanità pubblica deve essere considerata disciplina equipollente.

4 4 CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE La configurazione organizzativa del presidio ospedaliero di zona delineata dalla legge 24 febbraio 2005, n. 40, nel testo attualmente vigente, conferisce al direttore medico di presidio connotazioni analoghe a quelle di un direttore di dipartimento, la nomina del quale rientra nella piena discrezionalità decisionale della direzione generale, con il solo vincolo che il direttore del dipartimento deve essere scelto tra i direttori delle strutture complesse che afferiscono al dipartimento medesimo. Il comma 3 dell articolo 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina l organizzazione dipartimentale, adombra una possibile attenuazione di questa discrezionalità disponendo che La Regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento. Il conferimento degli incarichi di direzione di dipartimento è disciplinato dall articolo 17-bis del decreto legislativo 502, ed il conferimento degli incarichi di direzione di distretto è disciplinato dall articolo 3- sexies dello stesso decreto legislativo, articoli ai quali fanno esplicito rinvio i commi 6 e 7 dell articolo 29 del CCNL 1998_2001, con ciò confermando implicitamente la discrezionalità che, nel conferimento di tali incarichi, i citati articoli del 502 attribuiscono alla direzione. Discrezionalità alla quale la Regione Toscana ha rinunciato per quanto concerne il conferimento degli incarichi di direzione della zona distretto, per i quali il comma 3 dell articolo 64 prevede che la nomina sia conferita previo avviso pubblico, mentre trova piena conferma nell enunciato del comma 3 dell articolo 68, che per quanto concerne il direttore del presidio ospedaliero di zona precisa: Per ciascun presidio ospedaliero di zona, il direttore generale nomina, su proposta del direttore sanitario, un dirigente medico in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

5 5 Va osservato che recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali tendono a ridurre in maniera significativa la discrezionalità che era attribuita agli organi di governo delle amministrazioni pubbliche nel conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo una logica che privilegiava la connotazione privatistica del rapporto di lavoro contrattualizzato e conferiva agli organi preposti alla gestione le facoltà ed i poteri del privato datore di lavoro. Rispetto a quella logica sono posti in particolare evidenza i principi dell imparzialità e della trasparenza indicati come principi fondanti l operato delle amministrazioni pubbliche dall articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che hanno trovato puntuale traduzione applicativa nelle modifiche apportate al decreto legislativo 165 dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in quelle apportate al decreto legislativo 502 dal decreto legge 13 settembre 2012, n Il decreto legislativo 7 ottobre 2009, n. 150, con l'articolo 40, comma 1, lettera c), ha introdotto nell articolo 19 del decreto legislativo 165, il comma 1-bis, che testualmente dispone: L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. Si tratta di un principio di carattere generale, che deve essere applicato per qualsiasi incarico dirigenziale che debba essere conferito, e che deve pertanto dovrebbe trovare una sua specifica applicazione anche per gli incarichi di direzione medica di presidio. Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, ha disposto, con l'articolo 4, comma 1, lettera d), la modifica dell'articolo 15, comma 7 e l'introduzione dei commi 7-bis e 7-ter nello stesso articolo 15. Con tali disposizioni sono state portate modifiche significative alla procedura di selezione dei direttori di struttura complessa, modifiche che qui si richiamano non tanto per una possibile attinenza al caso in esame, che appare disciplinato in modo molto chiaro, anche se per certi versi opinabile, dal comma 3 dell articolo 68 della legge regionale 40, ma perché esemplificative di una evoluzione che sottrae il conferimento degli incarichi dirigenziali ad una attribuzione meramente fiduciaria.

6 6 1) la composizione della Commissione incaricata della valutazione dei candidati; mentre infatti prima la commissione era nominata dal direttore generale, ed era composta dal direttore sanitario, che la presiedeva, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione, secondo quanto disposto dal comma 7 dell articolo 15, come riscritto dal decreto legge 158, tale commissione è composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Per quanto concerne la Presidenza della commissione, mentre prima questa era affidata al direttore sanitario aziendale, il testo attualmente in vigore prevede che la Commissione elegga il Presidente tra i componenti sorteggiati (escludendo quindi da tale ruolo il direttore sanitario aziendale). 2) la selezione dei candidati tra i quali il direttore generale deve scegliere quello al quale conferire l incarico; mentre prima tale selezione portava ad identificare una rosa di tre professionisti, tra i quali il direttore generale poteva liberamente scegliere quello al quale conferire l incarico, attualmente la commissione è chiamata ad attribuire dei punteggi, che configurano una vera e propria graduatoria di merito, ed il direttore generale, se decide di conferire l incarico al secondo o al terzo, è tenuto a motivare analiticamente la sua scelta. 3) la trasparenza nei criteri e nelle modalità di valutazione e di scelta trova riscontro nell obbligo di pubblicare nel sito web istituzionale il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione, le motivazioni della eventuale scelta da parte del direttore generale di conferire l incarico al secondo o al terzo in graduatoria.

7 7 La discrezionalità assoluta che il comma 3 dell articolo 68 della legge 40 conferisce alla direzione generale aziendale nel conferimento dell incarico di direttore medico di presidio indubbiamente contrasta con questi orientamenti e con il generale principio di trasparenza ed imparzialità sancito dal comma 1-bis per il conferimento di qualsiasi incarico dirigenziale, ma rientra nell esercizio dei poteri legislativi che l attuale ordinamento conferisce alle Regioni in questa materia. La sentenza 1001 del 29 dicembre 2008 della Corte dei Conti citata nel quesito sostiene l inderogabilità dall esperimento di una procedura concorsuale per tutti gli incarichi di struttura complessa, ed essendo tra questi esplicitamente indicati alla lettera a) del comma 1 dell articolo 27 del CCNL 1998_2001, l incarico di direzione di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero, conclude che anche per il conferimento di tali incarichi deve essere applicata la stessa procedura. Questa deduzione non appare sostenibile, ed in contrasto con i commi 6 e 7 dell articolo 29 dello stesso CCNL 1998_2001, che rinviano all articolo 17-bis e 3-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che per quanto concerne rispettivamente gli incarichi di direzione di dipartimento e di direzione di distretto consentono alla direzione aziendale un ampia discrezionalità, ferma restando la facoltà della Regione di disciplinare con legge le modalità di conferimento degli incarichi. L esito della sentenza sopra citata trova il proprio fondamento non nella applicazione estensiva del principio generale in essa richiamato, ma nel fatto che l incarico di direzione del distretto oggetto del ricorso è stato conferito in contrasto con specifiche disposizioni contenute nell atto aziendale, che come efficacemente ribadisce la Corte, costituisce il quadro generale di riferimento entro il quale devono muoversi i provvedimenti adottati per la gestione dell azienda. Per quanto concerne la risposta data dall allora Ministro Balduzzi all interrogazione presentata dal Senatore Domenico Gramazio questa ha per oggetto non la procedura da adottare per il conferimento dell incarico di direzione medica di presidio, ma un chiarimento circa l applicazione dell inciso introdotto nel comma 7 dell articolo 3 del decreto legislativo 502 dall articolo 15, comma 13, lettera f-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

8 8 L inciso in questione precisa: Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero universitarie, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge La problematica applicativa scaturisce dal fatto che i requisiti richiesti per il conferimento dell incarico di direzione sanitaria aziendale, esplicitamente indicati dai commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 484 sono diversi da quelli richiesti per il conferimento dell incarico di direzione medica di presidio, implicitamente definiti dal comma 9 dell articolo 4 del decreto legislativo 502, secondo il quale il direttore medico di presidio è responsabile delle funzioni igienico organizzative e deve avere una specializzazione coerente con tali funzioni secondo quanto disposto dall articolo 5 del citato D.P.R La risposta all interrogazione posta è stata che l unico soggetto che deve assommare le funzioni e i compiti sia del direttore sanitario aziendale che del direttore medico di presidio (nelle aziende ospedaliere costituite da un unico presidio) dovrebbe possedere i requisiti previsti per il direttore sanitario aziendale dall articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dall articolo 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, e per il direttore medico di presidio dall articolo 5 dello stesso D.P.R. 484 (da leggersi congiuntamente al comma 9 dell articolo 4 del decreto legislativo 502, che definisce le funzioni, e conseguentemente la disciplina di appartenenza, del direttore medico di presidio ). Per quanto concerne infine possibili eccezioni di incostituzionalità dell articolo 68 comma 3 della legge della regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, in quanto sottrae il conferimento dell incarico di direttore medico di presidio all esperimento delle procedure ad evidenza pubblica previste per il conferimento degli incarichi di struttura complessa, appare difficile ipotizzare che un ricorso del genere possa essere presentato, considerato anche che gli organi che avrebbero titolo a presentarlo saranno indotti a rinviare la decisione alla prevista ridefinizione delle competenze attribuite allo Stato ed alle Regioni che costituirà oggetto della prevista riforma del titolo V della Costituzione.

9 9 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 17-bis. Dipartimenti 1. il modello organizzativo dipartimentale L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie. 2. conferimento dell incarico di direzione di dipartimento Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento. 3. comitato di dipartimento La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento.

10 10 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 3-sexies. Direttore di distretto 1. funzioni del direttore di distretto Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto. 2. ufficio di coordinamento delle attività distrettuali Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto. 3. conferimento dell incarico di direttore di distretto L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

11 11 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 articolo 27 Tipologie di incarico 1. le tipologie di incarichi dirigenziali Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al decreto legislativo 502; b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. articolo 29 Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa 6. incarichi di direzione di dipartimento Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall articolo 17 bis del decreto legislativo incarichi di direzione di dipartimento Gli incarichi interni di direttore di distretto sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall articolo 3 sexies del decreto legislativo 502.

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