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1 Compendio di Enrico Tartaglia Diritto ecclesiastico Riferimenti dottrinali e giurisprudenziali Quesiti di verifica M_05.indb 1 05/04/

2 Copyright 2011 by Maggioli S.p.A. Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino, 8 Tel. 0541/ Fax 0541/ servizio.clienti@maggioli.it Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. Sul sito sono disponibili aggiornamenti normativi e giurisprudenziali nonché materiali didattici integrativi Finito di stampare nel mese di aprile 2011 dalla Litografia Titanlito s.a. Dogana (Repubblica di San Marino) M_05.indb 2 05/04/

3 Indice generale Parte Prima Profili generali del diritto ecclesiastico Capitolo 1 Il diritto ecclesiastico: nozione ed evoluzione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa 1.1 Definizione del diritto ecclesiastico... pag I rapporti tra Stato e Chiesa...» Nozioni introduttive...» Il sistema unionista...» Il sistema separatista...» I Concordati...» Le radici storiche del diritto ecclesiastico italiano...» 19 Capitolo 2 Le fonti del diritto ecclesiastico 2.1 Specificità delle fonti del diritto ecclesiastico...» La Costituzione...» I Patti Lateranensi...» Gli accordi successivi: l Accordo di Villa Madama e il Protocollo addizionale...» Gli accordi tra Stato e Chiesa cattolica nelle ulteriori materie di competenza bilaterale...» 25 M_05.indb 3 05/04/

4 4 Indice generale 2.6 Le Intese con le confessioni diverse dalla cattolica... pag Le leggi unilaterali dello Stato...» Le norme di origine confessionale...» Diritto ecclesiastico e ordinamento regionale: le leggi regionali che regolano il fenomeno religioso alla luce della riforma del Titolo V...» Il diritto ecclesiastico e l Unione europea...» 29 Capitolo 3 Profili pubblicistici: il diritto ecclesiastico nell ordinamento costituzionale 3.1 Il diritto ecclesiastico e la Costituzione...» Gli articoli costituzionali di riferimento...» Il favor religionis nel testo costituzionale...» Il principio personalista e pluralista (artt. 2 e 3, ult. co., Cost.)...» Il principio di uguaglianza formale (art. 3, co. 1, Cost.)...» Il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.).» Il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa nel disegno costituzionale: il problema dell uguaglianza nelle relazioni ecclesiastiche...» La disciplina dei rapporti con la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.)...» Il principio della distinzione degli ordini (art. 7, co 1, Cost.)» I rapporti bilaterali tra Stato e Chiesa nella dottrina e nella giurisprudenza (art. 7, co. 2, Cost.)...» La disciplina dei rapporti con le altre confessioni religiose (art. 8 Cost.)...» L uguale libertà di tutte le confessioni dinanzi alla legge (art. 8, co. 1, Cost.)...» Il secondo comma dell art. 8 Cost.: il concetto di confessione religiosa diversa dalla cattolica...» L autonomia delle confessioni diverse dalla cattolica (art. 8, co. 2, Cost.)...» Il limite della non contrarietà all «ordinamento giuridico italiano» (art. 8, co. 2, Cost.)...» Il problema della «democraticità» degli ordinamenti con fessionali...» Il sistema delle Intese (art. 8, co. 3, Cost.)...» 44 M_05.indb 4 05/04/

5 Indice generale Definizione e funzione... pag Natura giuridica delle Intese...» Procedura di approvazione e atipicità della legge di approvazione...» Meccanismi di verifica e riforma...» Il «principio pattizio»...» Il principio di libertà religiosa (art. 19 Cost.)...» Introduzione...» La facoltà di professare liberamente la fede, con particolare riferimento alla disciplina dell ateismo...» L esercizio del culto...» Il limite della contrarietà dei riti al buon costume...» La libertà di propaganda...» Il cosiddetto «ius poenitendi» e la tutela della «privacy»...» L obiezione di coscienza...» Aspetti generali...» L obiezione di coscienza al servizio militare...» L obiezione di coscienza all interruzione della gravidanza ed alla procreazione assistita...» L obiezione di coscienza alla vendita della «pillola del giorno dopo»...» L obiezione di coscienza ed il giuramento...» L obiezione di coscienza nei casi enucleati dalla giurisprudenza...» L obiezione del giudice tutelare...» Obiezione di coscienza e trattamenti sanitari...» Obiezione di coscienza e rifiuto della terapia medica...» L autodeterminazione: il caso Welby...» L incapacità di autodeterminazione: il caso Englaro...» Il testamento biologico e le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)...» Il rifiuto della terapia medica del minore...» L obiezione fiscale alle spese militari...» Festività religiose e riposi settimanali...» I simboli religiosi...» Brevi cenni sulla risarcibilità del danno per lesione del diritto alla libertà religiosa...» Il principio di non discriminazione (art. 20 Cost.)...» Nozioni introduttive e finalità della norma...» La distinzione tra il «carattere ecclesiastico» ed il «fine di religione o di culto» di un ente...» 83 M_05.indb 5 05/04/

6 6 Indice generale Le garanzie costituzionali in tema di capacità contributiva. pag La laicità dello Stato...» Nozioni introduttive...» La laicità funzionale alla qualificazione di Stato di diritto...» La laicità come concetto ricavabile da un rilettura del testo costituzionale...» Lo Stato laico sociale...» La laicità nelle statuizioni della Corte costituzionale...» 89 Capitolo 4 Profili internazionalistici del diritto ecclesiastico 4.1 La Santa Sede nell ordinamento canonico, internazionale e italiano...» La Santa Sede nell ordinamento canonico...» La Santa Sede nell ordinamento internazionale...» La Santa Sede nell ordinamento italiano...» Le garanzie a favore della Santa Sede...» Gli enti centrali della Chiesa...» I rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede e degli enti centrali...» Lo Stato della Città del Vaticano: caratteri generali...» Gli elementi costitutivi...» La posizione nell ambito dell ordinamento internazionale..» Lo Stato della Città del Vaticano: fonti del diritto e organizzazione interna...» Le fonti del diritto...» La forma di governo...» Rapporti giuridici tra Stato italiano e Stato della Città del Vaticano...» Il regime di Piazza San Pietro...» Il carattere «sacro» di Roma...» La libertà religiosa nella disciplina internazionalistica...» La libertà religiosa negli atti dell ONU...» La libertà religiosa nel sistema della CEDU...» La libertà religiosa in altri atti internazionali...» 113 Quesiti di verifica...» 114 M_05.indb 6 05/04/

7 Indice generale 7 Parte Seconda I soggetti del diritto ecclesiastico: persone fisiche e giuridiche Capitolo 1 Le persone fisiche: i ministri di culto 1.1 La qualifica di ministro di culto nell ordinamento civile... pag I religiosi...» Nozioni introduttive...» La rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari a carico degli ecclesiastici e dei religiosi...» Il lavoro dei religiosi...» Il segreto dei ministri di culto...» Esenzione dal servizio militare per i ministri di culto...» Trattamento degli stipendi e previdenza sociale degli ecclesiastici e dei ministri di culto...» Le incompatibilità per i ministri di culto...» I ministri di culto nel diritto penale...» 131 Capitolo 2 Le persone giuridiche: gli enti delle confessioni religiose 2.1 Definizione e quadro normativo di riferimento...» Definizione generale del concetto di ente ecclesiastico...» Quadro normativo...» Le forme di riconoscimento...» Riconoscimento per antico possesso di stato...» Riconoscimento per legge...» Riconoscimento per decreto ministeriale...» Il riconoscimento della personalità giuridica: gli elementi essenziali...» Requisiti per ottenere il riconoscimento...» Il divieto di richiedere ulteriori requisiti...» Riconoscimento degli enti e attività della pubblica amministrazione...» I controlli canonici e confessionali...» L obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche» Modificazioni ed estinzione degli enti ecclesiastici...» Il regime tributario...» Gli enti ecclesiastici e il terzo settore...» Introduzione...» 148 M_05.indb 7 05/04/

8 8 Indice generale Enti ecclesiastici e assistenza sanitaria... pag Enti ecclesiastici ed esercizio della funzione educativa...» Enti ecclesiastici e disciplina delle ONLUS...» Enti ecclesiastici e impresa sociale...» Forme particolari di enti ecclesiastici facenti capo alla Chiesa cattolica...» La Conferenza Episcopale Italiana (CEI)...» Le diocesi e le parrocchie...» I capitoli...» Le fondazioni di culto...» Le chiese...» I santuari...» Le fabbricerie...» Le associazioni religiose...» Le confraternite...» Gli istituti religiosi per il sostentamento del clero...» 156 Quesiti di verifica...» 157 Parte Terza I rapporti personali e patrimoniali Capitolo 1 I rapporti personali: l assistenza spirituale 1.1 Nozioni introduttive...» L assistenza spirituale presso le forze armate...» L assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato...» L assistenza spirituale nelle istituzioni penitenziarie...» L assistenza spirituale nelle strutture sanitarie...» 169 Capitolo 2 I rapporti personali: l istruzione religiosa 2.1 L insegnamento della religione nelle scuole pubbliche...» L insegnamento della religione cattolica nell Accordo del » La «facoltatività» dell istruzione religiosa cattolica e le «attività alternative»...» Le prospettive della giurisprudenza amministrativa e costiuzionale...» La soluzione della Consulta...» 176 M_05.indb 8 05/04/

9 Indice generale Status giuridico degli insegnanti... pag Attribuzione dell idoneità...» La revoca dell idoneità...» L accesso all incarico...» L insegnamento della religione nelle scuole delle Regioni di confine...» L insegnamento della religione nelle scuole ai sensi delle Intese ex art. 8 Cost...» Le scuole confessionali...» Diritto allo studio ed istituzione di scuole confessionali...» Le scuole paritarie...» Stato giuridico degli insegnanti nelle scuole confessionali..» I docenti dell Università Cattolica del Sacro Cuore...» Il riconoscimento delle lauree in teologia e degli altri titoli accademici in discipline ecclesiastiche...» 186 Capitolo 3 I rapporti personali: la tutela penale del fenomeno religioso 3.1 La tutela penale del fenomeno religioso nel codice Rocco.» L evoluzione nella giurisprudenza costituzionale...» La depenalizzazione dei reati minori e la riforma dei reati di vilipendio...» La libertà religiosa, cause di giustificazione, circostanze aggravanti ed attenuanti...» La responsabilità amministrativa degli enti ecclesiastici...» La discriminazione per motivi religiosi...» Alcuni specifici aspetti penalistici connessi al fenomeno religioso...» Il suono delle campane...» Il reato delle pratiche di mutilazione e lesione degli organi genitali femminili...» 198 Capitolo 4 I rapporti personali: il matrimonio 4.1 Il matrimonio «concordatario»: genesi, evoluzione e crisi dell istituto...» Il matrimonio concordatario nell Accordo del » Autonomia della volontà degli effetti civili...» Le pubblicazioni...» 202 M_05.indb 9 05/04/

10 10 Indice generale La celebrazione e gli altri adempimenti di competenza del ministro di culto... pag La trascrizione dell atto di matrimonio...» Il procedimento di trascrizione: i requisiti degli sposi...» Trascrizione tempestiva...» Trascrizione tardiva...» Trascrizione ritardata...» Il matrimonio canonico celebrato all estero...» I limiti di trascrivibilità delle forme speciali di matrimonio.» La giurisdizione sulle cause di nullità matrimoniale...» Nozioni introduttive...» La tesi della fine della riserva di giurisdizione...» La tesi della sopravvivenza della riserva di giurisdizione...» La tesi del riparto di giurisdizione...» Non delibabilità dei provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato...» Il procedimento di delibazione...» Gli accertamenti della Corte d Appello...» L attività svolta dalla Corte d Appello...» La non contrarietà della sentenza ecclesiastica all ordine pubblico italiano...» La provvisionale di competenza della Corte di Appello...» La cessazione degli effetti civili e la delibazione della sentenza ecclesiastica...» Matrimonio davanti ai ministri delle confessioni diverse dalla cattolica: celebrazione ed effetti civili...» Nozioni introduttive...» Il sistema dettato dalla legge sui culti ammessi...» Il sistema dettato dalle Intese...» 230 Capitolo 5 I rapporti patrimoniali: il finanziamento delle attività di religione e di culto 5.1 I mezzi per l attività di religione e di culto...» Le entrate di diritto privato...» Le entrate di diritto pubblico: il sistema dei rapporti finanziari dello Stato in favore della Chiesa cattolica...» Il finanziamento delle confessioni diverse dalla cattolica...» Altre forme di finanziamento pubblico...» La destinazione agli enti ecclesiastici del cinque per mille del gettito IRPEF per finalità di volontariato e di ricerca...» 239 M_05.indb 10 05/04/

11 Indice generale Il sostentamento del clero... pag L abbandono del sistema beneficiale...» Gli Istituti per il sostentamento del clero...» La remunerazione del clero cattolico...» Le controversie in materia di remunerazione dei sacerdoti.» Gli aspetti previdenziali nel sostentamento del clero...» 245 Capitolo 6 I rapporti patrimoniali: le cose destinate all esercizio della libertà religiosa 6.1 Gli edifici di culto...» Gli edifici di culto nel codice civile...» Alcuni aspetti peculiari della disciplina civilistica in materia di destinazione al culto degli edifici...» L art. 831, co. 2, c.c. e le confessioni di minoranza...» Gli edifici del culto ebraico...» Il Fondo edifici di culto...» Costruzione e manutenzione degli edifici di culto...» Gli edifici di culto delle confessioni di minoranza...» I sepolcri e le cappelle funerarie...» Le sepolture ebraiche...» Le cose mobili destinate al culto...» La tutela del patrimonio storico ed artistico...» Le fonti normative di riferimento...» L intesa tra il Ministero e la CEI del 26 gennaio » L Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica...» Gli archivi e le biblioteche degli enti ecclesiastici...» 260 Quesiti di verifica...» 262 M_05.indb 11 05/04/

12 Capitolo 2 Le fonti del diritto ecclesiastico Percorso di lettura Le fonti del diritto ecclesiastico sono alquanto diversificate. In primo luogo, infatti, si deve tener conto di quelle che scaturiscono unilateralmente da atti dello Stato italiano, con particolare riferimento agli articoli della Costituzione che, in via diretta o indiretta, incidono sulla disciplina del fenomeno religioso. A queste occorre aggiungere quelle che, pur essendo di origine confessionale, trovano piena efficacia anche nell ordinamento italiano attraverso procedure di rinvio o di presupposizione. Altra tipologia di fonti è quella di origine pattizia, dovendosi includere in tale nozione sia i Patti Lateranensi (e gli atti ad essi collegati) sia le Intese stipulate con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Gli ultimi paragrafi del capitolo esamineranno il ruolo delle Regioni e dell Unione europea nella disciplina del fenomeno religioso, nell ambito delle rispettive competenze. 2.1 Specificità delle fonti del diritto ecclesiastico Il sistema della fonti del diritto ecclesiastico si presenta particolarmente articolato e complesso in quanto risente delle specifiche peculiarità di tale materia, che possono così sintetizzarsi: la stratificazione storica in quanto sono il risultato di una sovrapposizione ed integrazione che a partire dall età liberale giungono fino all età repubblicana; l origine delle fonti stesse. In questa disciplina, infatti, occorre tener presente la distinzione tra fonti di origine unilaterale dello Stato, fonti di origine unilaterale di derivazione confessionale ma che, per volontà dello Stato, possono entrare a far parte del sistema ordinamentale italiano, e fonti di derivazione pattizia, previste ed esplicitamente tutelate ex artt. 7 e 8 Cost. M_05.indb 21 05/04/

13 22 Parte Prima Profili generali del diritto ecclesiastico 2.2 La Costituzione Molteplici sono le norme costituzionali riguardanti, in modo diretto o indiretto, il fenomeno religioso: esse vanno dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., a tutte quelle che, se lette in modo sistematico con la restante carta costituzionale, rivelano il loro stretto legame con il fenomeno religioso. Nel successivo capitolo si procederà ad un esame dettagliato dei singoli articoli del testo costituzionale e delle loro implicazioni. Un concetto di grande interesse nella riflessione costituzionalistica del diritto ecclesiastico è quello elaborato dalla Corte costituzionale e relativo ai principi supremi dell ordinamento, che prevalgono rispetto a tutte le altre norme o leggi di rango costituzionale e non possono essere sovvertiti o modificati nemmeno mediante il procedimento di revisione costituzionale. Essi non si limitano a rappresentare un parametro di legittimità costituzionale, ma costituiscono anche il limite entro cui può spingersi la legittimità delle leggi costituzionali e di quelle di modifica della Costituzione stessa. Con riferimento al diritto ecclesiastico, tra i fondamentali «principi supremi dell ordinamento» occorre ricordare, ad esempio, quello di laicità dello Stato. 2.3 I Patti Lateranensi I Patti lateranensi rappresentano quello strumento di natura bilaterale e concordata attraverso cui lo Stato e la Santa Sede risolsero definitivamente la cosiddetta «questione romana». Tali Patti, firmati a Roma l 11 febbraio 1929 e resi esecutivi in Italia con L. 27 maggio 1929, n. 810 erano formati da tre atti: il Trattato. Esso abrogò la cosiddetta «Legge delle Guarentigie» (L. 214/1871), attraverso cui lo Stato cercò di risolvere unilateralmente la «questione romana» e di dare una regolamentazione ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa garantendo rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice. Tale legge non venne mai accettata dalla Santa Sede, in quanto unilaterale e, quindi, in ogni momento revocabile. Il Trattato diede finalmente una soluzione bilaterale alla questione con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, che doveva rappresentare un segno tangibile dell indipendenza dal Pontefice. Esso, inoltre, al suo art. 1, richiamando l art. 1 dello Statuto Albertino, statuiva che «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato», conferendo a quest ultimo una marcata impronta confessionista. M_05.indb 22 05/04/

14 Capitolo 2 Le fonti del diritto ecclesiastico 23 Attualmente il Trattato risulta essere ancora in vigore salvo le seguenti modifiche: il n. 1 del Protocollo addizionale, allegato all Accordo di Villa Madama del 1984, ha stabilito che non si considera più in vigore il principio confessionista contenuto nell art. 1 del Trattato stesso; mentre il n. 2, lett. c) dello stesso Protocollo addizionale ha chiarito che l art. 23 del Trattato vada interpretato nel senso che gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati dalle autorità ecclesiastiche nei confronti di ecclesiastici o religiosi, concernenti materie spirituali o disciplinari ufficialmente comunicati alle autorità civili, vadano «intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani»; il Concordato. Rappresentava lo strumento di definizione bilaterale dei rapporti tra Stato e Chiesa e definiva la situazione di quest ultima in Italia. È stato modificato dall «Accordo di Villa Madama» del 18 febbraio 1984 e dal Protocollo Addizionale ad esso annesso; la Convenzione finanziaria. Definiva i rapporti economici pregressi tra i due soggetti contraenti, riconoscendo alla Santa Sede una somma a titolo di indennizzo per la perdita dello Stato pontificio. Al fine di completare il quadro occorre ricordare che, parallelamente ai Patti Lateranensi, venne emanata la L. 24 giugno 1929, n (con il relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289) attraverso cui si venne a disciplinare «l esercizio dei culti ammessi nello Stato» ed il «matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi», mentre con i R.D. 1731/1930 e 1561/1931 vennero disciplinate le comunità israelitiche e le Unioni di tali comunità. 2.4 Gli accordi successivi: l Accordo di Villa Madama e il Protocollo addizionale Con tali atti si è proceduto ad una sostanziale modifica dei Patti Lateranensi del Essi furono firmati il 18 febbraio 1984 e successivamente ratificati e resi esecutivi in Italia con la L. 25 marzo 1985, n I principali contenuti sono i seguenti: l articolo 1 dell Accordo riafferma il principio costituzionale in base al quale lo «Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»; in aggiunta le Parti si impegnano «al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell uomo e il bene del Paese»; l articolo 2 garantisce alla Chiesa cattolica «la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» ed in particolar modo la «libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica». È altresì assicurata «la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze epi- M_05.indb 23 05/04/

15 24 Parte Prima Profili generali del diritto ecclesiastico scopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa»; l articolo 3 garantisce all autorità ecclesiastica la piena libertà di determinare le circoscrizioni delle diocesi e di nominare i titolari dei relativi uffici; l articolo 4 definisce immunità a favore degli ecclesiastici, mentre l articolo 5 specifica garanzie e privilegi in materia di edifici di culto; l articolo 6 concerne le festività religiose riconosciute dalla Repubblica italiana; l articolo 7 rinvia a futuri accordi la materia degli enti ecclesiastici (poi trasfusa nelle leggi 206 e 222 del 1985); l articolo 8 determina gli effetti civili del matrimonio religioso; l articolo 9 si preoccupa di definire la materia dell istruzione assicurando (al suo n. 1 e nel quadro della «libertà della scuola e dell insegnamento e nei termini previsti» dalla Costituzione), alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. Il n. 2 di tale articolo assicura. invece, nel «rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori», «il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi» dell insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, sempre che tale scelta non «possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione»; l articolo 10 afferma l esclusiva dipendenza dall autorità ecclesiastica di università, seminari, accademie, collegi ed istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione in discipline ecclesiastiche costituiti secondo il diritto canonico; l articolo 11 disciplina la materia dell assistenza spirituale presso le Forze Armate, la Polizia di Stato ed altre strutture obbliganti; l articolo 12 sancisce i principi generali in materia di tutela del patrimonio storico ed artistico; l articolo 13 sancisce che le disposizioni di tale Accordo costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti; esso precisa che le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte sono abrogate. Ulteriori materie per le quali si manifesti l esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana; M_05.indb 24 05/04/

16 Capitolo 2 Le fonti del diritto ecclesiastico 25 l articolo 14 prevede, infine, che qualora «sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata». Il Protocollo addizionale si presenta quale dichiarazione di comune intesa volta ad «assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione». Le norme contenute all interno dell Accordo, qualificate esplicitamente dalle stesse parti contraenti quali «modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti», rientrano nella tutela garantita dall art. 7. Pertanto anche la L. 121/1985 (con la quale si è proceduto alla ratifica dell Accordo) gode della stessa forza di resistenza passiva di cui era dotata la L. 810/1929 (di ratifica dei Patti lateranensi) nonché risulta parzialmente sottratta al controllo di legittimità costituzionale (a meno che le norme in essa contenuta risultino in contrasto con uno dei «principi supremi dell ordinamento costituzionale»). 2.5 Gli accordi tra Stato e Chiesa cattolica nelle ulteriori materie di competenza bilaterale Come si è visto, il n. 2 dell art. 13 dell Accordo sancisce che per le «ulteriori materie per le quali si manifesti l esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato» si potrà dar luogo sia a «nuovi accordi tra le due Parti», sia a «intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana». Nella prima ipotesi sembrerebbero rientrare le leggi del 20 maggio 1985, n. 206 e 222 di esecuzione dell accordo in materia di enti e beni ecclesiastici. Controversa in dottrina è la riconducibilità di tali leggi (di entrambe o soltanto della L. 206/1985) alla copertura costituzionale garantita dell art. 7 Cost. Molteplici sono le intese di secondo grado tra le competenti autorità dello Stato (generalmente i Ministri) e la CEI oppure tra Regioni e Conferenze Episcopali Regionali. Tra quelle stipulate con lo Stato si possono ricordare le intese che vengono a regolare la disciplina dell insegnamento della religione nella scuola, a cui si è data esecuzione con i D.P.R. 751/1985 e 202/1990; le intese in materia di assistenza religiosa alle Forze Armate, a cui si è data esecuzione con i D.P.R. 92/1991 e 421/1999; in materia di beni culturali ed ambientali a cui si è data esecuzione con i D.P.R. 571/1996 e 189/2000. Tra le intese stipulate tra le Regioni e le corrispondenti Conferenze Episcopali regionali sono da ricordare quelle in materie come la tutela del patrimonio culturale d interesse religioso o l assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie. M_05.indb 25 05/04/

17 26 Parte Prima Profili generali del diritto ecclesiastico 2.6 Le Intese con le confessioni diverse dalla cattolica Il terzo comma dell art. 8 della Costituzione prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano «regolati per legge su base di intese con le relative rappresentanze». Le Intese previste dal testo costituzionale sono quelle che regolano i rapporti complessivi tra Stato e confessione religiosa e che sono elaborate e stipulate nell ambito di una contrattazione tra Governo e rappresentanza confessionale. Rimandando al prossimo capitolo per un più approfondito esame di tale strumento (vedi cap. 3, par. 3.7), in questa sede occorre solo ricordare le intese stipulate dalla Repubblica italiana. Confessione religiosa Data firma intesa Legge di approvazione Tavola valdese 21 febbraio 1984 Legge 449/1984 Assemblee di Dio in Italia (ADI) Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 giorno Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI) 25 gennaio 1993 (integrazione) Legge 409/ aprile 2007 Legge 68/2009 (modifica L. 409/1993) 29 dicembre 1986 Legge 517/ dicembre 1986 Legge 516/ novembre 1996 Legge 637/1996 (modifica) 14 aprile 2007 Legge 67/2009 (modifica) 27 febbraio 1987 Legge 101/ novembre 1996 Legge 638/1996 (modifica) Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia (UCEBI) Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) 29 marzo 1993 Legge 116/ aprile 1993 Legge 520/1995 Il 4 aprile 2007 sono state stipulate le Intese con la Chiesa Apostolica in Italia, la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni, la Congregazione M_05.indb 26 05/04/

18 Capitolo 2 Le fonti del diritto ecclesiastico 27 Cristiana dei Testimoni di Geova, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale, l Unione Buddista Italiana e l Unione Induista Italiana; per esse, tuttavia, mancano ancora le relative leggi di approvazione. Inoltre con decreto del 10 settembre 2005, il Ministro dell Interno ha costituito la Consulta per l Islam italiano. Si tratta di un organo consultivo composto di 16 membri scelti tra persone (per la metà di cittadinanza italiana) di religione e cultura islamica ed avente come fine quello di favorire il dialogo istituzionale con le Comunità musulmane d Italia, nel rispetto delle Costituzione e delle leggi della Repubblica. In data 16 luglio 2010 è infine intervenuta una intesa modificativa della precedente tra la Repubblica italiana e l Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia, ancora da approvarsi per legge. 2.7 Le leggi unilaterali dello Stato Come si è già accennato, nell ambito di quelle materie direttamente o indirettamente incidenti sul fenomeno religioso e coscienziale, occorre distinguere quelle aventi una più diretta attinenza con le confessioni religiose da quelle che, pur potendo essere annoverate a pieno titolo nell ambito di considerazione del diritto ecclesiastico, non presentano uno stretto legame con una specifica dimensione confessionale. In tali ultime materie lo Stato è liberamente legittimato ad intervenire mediante una legislazione di stampo unilaterale (e cioè prescindendo dalla regolamentazione pattizia ex artt. 7 e 8 Cost.). Esempi, a tale proposito, possono essere rappresentati dalla legislazione in materia di obiezione di coscienza o di divorzio. 2.8 Le norme di origine confessionale Per ragioni di opportunità, talvolta lo Stato ritiene utile conferire efficacia civile a norme di origine confessionale. Una delle ragioni ideologiche di una tale scelta va identificata nella vocazione laica dello Stato e nella sua conseguente incompetenza in materia religiosa. In questi casi il collegamento tra l ordinamento statale e quello confessionale avviene attraverso gli strumenti del rinvio formale e della presupposizione in senso tecnico; non attraverso il ricorso al rinvio materiale o recettizio in quanto, in quest ultimo caso, le norme confessionali sarebbero a tutti gli effetti inquadrate nell ordinamento italiano, venendo a ledere gravemente il principio di laicità dello Stato (Ricca). Tali meccanismi di collegamento presentano le seguenti caratteristiche: con il rinvio formale lo Stato, anziché regolare personalmente una specifica materia, preferisce attribuire efficacia civile a norme di dirit- M_05.indb 27 05/04/

19 28 Parte Prima Profili generali del diritto ecclesiastico to confessionale, le quali, peraltro, continueranno a vivere nel proprio ordinamento di origine ed a rimanere del tutto estranee all ordinamento italiano. Esempi possono essere rappresentati dalla rilevanza che assumono all interno dell ordinamento italiano i controlli effettuati dalle confessioni religiose sui propri enti confessionali, ed in base alle proprie norme interne, in materia di enti ecclesiastici; la presupposizione in senso tecnico ricorre tutte le volte in cui il diritto statale non fa sue le norme dell ordinamento confessionale, ma assume come presupposte le situazioni giuridiche in quest ultimo nate. Così la qualifica di «ecclesiastico» o «ministro di culto», cui sono riconnesse una serie di conseguenze all interno dell ordinamento italiano, è riconosciuta a quei soggetti che risultano tali in base alle specifiche norme interne dei rispettivi ordinamenti confessionali. Quanto sin qui detto vale anche per il diritto canonico. Contrariamente ad altri Concordati, quello con lo Stato italiano non prevede una disposizione la quale riconosca, in via generale ed a tutti gli effetti, la vigenza in Italia del diritto canonico. È, tuttavia, da ricordare che spesso lo Stato rinvia alle norme canoniche per la disciplina di determinate materie, attraverso i già citati strumenti del rinvio formale o della presupposizione. Ciò può avvenire mediante una unilaterale volontà espressa dallo Stato, sulla base di accordi pattizi ovvero per volontà implicita. 2.9 Diritto ecclesiastico e ordinamento regionale: le leggi regionali che regolano il fenomeno religioso alla luce della riforma del Titolo V In conseguenza della riforma del Titolo V della Costituzione e dell ampio riconoscimento della potestà legislativa regionale, lo Stato non ha più la piena potestà legislativa generale, potendo legiferare unicamente nelle ben specificate materie costituzionalmente ad esso riservate. Se dunque la materia dei rapporti tra Stato e confessioni religiose sono costituzionalmente devolute, ex artt. 7, 8 e 117, co. 2, lett. c) Cost., alla competenza esclusiva dello Stato, ciò non viene ad escludere che le Regioni possano comunque concorrere nella definizione dei rapporti tra Stato e confessioni religione (sebbene al livello delle già esaminate «intese di secondo grado» ed in un quadro generale preventivamente tracciato dalla legislazione statale). Occorre, inoltre, notare che, ai sensi dell art. 117 Cost., esistono materia di competenza regionale le quali assumono una posizione di grande rilevanza all interno della dinamica generale dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. Anche in quest ultimo ambito sembra, però, che l autonomia legislativa delle Regioni, nella produzione di fonti del diritto M_05.indb 28 05/04/

20 Capitolo 2 Le fonti del diritto ecclesiastico 29 ecclesiastico, risulti assai ridotta in quanto, ai sensi dell art. 117, lo Stato è dotato, oltre che del potere di determinazione dei principi fondamentali per le materie oggetto di competenza concorrente, anche della competenza legislativa esecutiva nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, 2 co., lett. m), prestazioni essenziali tra le quali potrebbero ricomprendersi a pieno titolo anche quelle in materia libertà religiosa (Dalla Torre) Il diritto ecclesiastico e l Unione europea L Unione europea non è dotata di competenze dirette in quelle materie proprie del diritto ecclesiastico; malgrado ciò risultano comunque rinvenibili, all interno dei trattati europei, delle norme che prendono in considerazione tematiche proprie di tale materia. Accanto al generico richiamo operato dal Preambolo al Trattato sull Unione europea (TUE) «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell Europa» alle quali l Unione si ispira, il riferimento più importante è sicuramente quello contenuto nell art. 17 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), nuova denominazione assunta dal Trattato CE in seguito all entrata in vigore, il 1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona. L art. 17 TFUE afferma, al primo paragrafo, che «l Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale»; nel successivo par. 3 si specifica che «riconoscendone l identità e il contributo specifico, l Unione mantiene un dialogo aperto,trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni». Il citato articolo riprende nella sostanza il contenuto di una precedente Dichiarazione allegata ai trattati europei nel 1997 con il Trattato di Amsterdam. Il valore giuridico di tale Dichiarazione è stato a lungo dibattuto in quanto evidente era il fatto che essa non facesse parte integrante dei trattati istitutivi dell organizzazione nella misura in cui era un mero allegato. Costante prassi della Corte di Giustizia è stata però quella di tener sempre conto di dichiarazioni di questo tipo nell ambito delle proprie decisioni; proprio come dottrina costante, alla luce dell art. 31 della Convenzione di Vienna, ha sempre teso a considerare le dichiarazioni annesse agli atti finali dei trattati europei come parte integrante dei trattati stessi (nello specifico dello status delle Chiese in Europa: Robbers). La questione è stata ora risolta con il pieno inserimento di questo testo negli atti fondativi dell Unione. Con il citato articolo l Unione sancisce, innanzitutto, il pieno rispetto di quanto stabilito dal diritto ecclesiastico dei singoli Stati membri relativamente alla condizione giuridica di chiese, associazioni o comunità religiose; in secondo luogo assume l impegno ad avviare un dialogo e una collaborazione attraverso il quale arricchire il patrimonio comune europeo del contributo specifico che le confessioni religiose possono offrire, senza per questo rinunciare alla propria connotazione laica. M_05.indb 29 05/04/

21 30 Parte Prima Profili generali del diritto ecclesiastico Un secondo articolo dei trattati cui occorre far riferimento è l art. 6 del TUE che: al primo paragrafo, afferma che «l Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati»; al paragrafo 4 sancisce che «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell Unione in quanto principi generali». Attraverso il rinvio a questi due atti l Unione si è impegnata a rispettare il diritto di libertà di coscienza e di religione, rendendolo uno dei «principi generali del diritto europeo», così come esso risulta delineato nella Carta dei diritti fondamentali, nell art. 9 della CEDU e sulla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Rinviando ad altra sede per l esame dei contenuti della CEDU (vedi cap. 4, par ) occorre qui ricordare le varie disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea che, direttamente o indirettamente, prendono in considerazione la materia religiosa. Così l art. 10, rubricato sotto il nome «Libertà di pensiero, di coscienza e di religione», recita al proprio primo comma che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione». Tale libertà si sostanzia nel diritto di «cambiare religione o convinzione, così come» nella «libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l insegnamento, le pratiche e l osservanza dei riti». Al secondo comma, tale norma sancisce che il «diritto all obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l esercizio». L art. 22 della Carta specifica, poi, che l Unione «rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». È da ricordare che fino al 1 dicembre 2009 la Carta dei diritti fondamentali era un documento privo di qualsiasi valore giuridico, non essendo stata approvata sotto forma di trattato in ternazionale, con la conseguente ratifica da parte degli Stati membri. Tale caratteristica le è stata attribuita soltanto con l entrata in vigore il Trattato di Lisbona. Diretta conseguenza del riconoscimento del pieno valore giuridico della Carta e della sua «vincolatività» è quella della possibilità di rivolgersi ad un istanza giurisdizionale nel caso in cui i diritti che essa garantisce fossero violati, e rivendicare in tal modo il loro concreto rispetto. M_05.indb 30 05/04/

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