PROGRAMMA ASSICURATIVO PER L ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO

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1 PROGRAMMA ASSICURATIVO PER L ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO

2 PREMESSA AEC Master Broker, Lloyd s Broker grossista specializzato nella progettazione e nella realizzazione di programmi assicurativi completi per i rischi dei Professionisti, delle Aziende e degli Enti Pubblici ha sviluppato un programma assicurativo per tutti i rischi iscritti all Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili divisi in tre Aree di rischio: Area della Responsabilità Civile, Area dei Rischi del Patrimonio, Area dei Rischi della Persona, piazzate con alcuni tra i più specializzati assicuratori del mercato nazionale ed internazionale nonché sul mercato dei Lloyd s, leader mondiale nei rischi professionali. Il risultato dell analisi dei rischi e delle esigenze degli iscritti all Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell attività di progettazione di nuove soluzioni svolta insieme alle compagnie di Assicurazione da noi interessate ha portato alla realizzazione di un programma assicurativo strutturato e completo per gli iscritti all Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ha inteso definire delle insurance guidelines per i professionisti per realizzare una tutela completa della sfera professionale, sia patrimoniale che personale. Grazie alle soluzioni altamente innovative progettate in partnership con gli assicuratori internazionali con cui operiamo, il Programma Assicurativo degli iscritti all Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si propone di fornire importanti innovazioni di prodotto avendo come obiettivo uno standard assicurativo qualitativamente molto elevato con alcune coperture offerte per la prima volta in Italia ed in esclusiva per AEC Master Broker. Tra gli assicuratori che forniscono supporto al Programma Assicurativo per gli iscritti all Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oltre che per la Responsabilità Civile, Amministrativa e Professionale con alcuni Sottoscrittori dei Lloyd s, vi sono: 4 Compagnie di Assicurazione mono ramo, che esercitano esclusivamente il tipo di copertura per la quale partecipano a questo programma assicurativo e per questo particolarmente specializzate in tali coperture e cioè RBM Salute SpA per il Rimborso Spese Mediche e odontoiatriche, UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali SpA per il rimborso delle spese legali e peritali, UNIQA Assicurazioni (Salute) per il Rimborso Spese Mediche a vita intera e UNIQA Previdenza per le copertura del ramo Vita Compagnie facenti parte di UNIQA Group Austria; 1 Compagnia di Assicurazione con estrazione internazionale: ACE European Group Limited specializzata nei servizi alle Aziende, è leader in Italia negli Infortuni e nella creazione di soluzioni personalizzate e per questo programma ha strutturato una soluzione, denominiata Overhead Insurance o Income Protection & Office, per il Rimborso delle spese Generali dello Studio. 2

3 Responsabilità professionale - Commercialista - Introduzione Nota introduttiva - Responsabilità civile - percorso operativo Il d.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce i requisiti necessari per ottenere il titolo di dottore commercialista e le attività che costituiscono oggetto della professione. Lo stesso decreto dà disposizioni per la costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti al quale è necessario che si iscriva chi, avendo titolo, voglia esercitare la professione. Il dottore commercialista (iscritto all'albo alla sezione A) e l'esperto contabile (iscritto all'albo alla sezione B), hanno competenza specifica per quanto riguarda le materie economiche, tributarie, finanziarie, societarie ed amministrative, il diritto d'impresa e l'economia aziendale. Alcune attività sono limitate ai soli dottori commercialisti, come le funzioni di sindaco e quelle di componente degli organi di controllo e sorveglianza, in enti o società, e quella di amministratore (se il requisito richiesto è l'indipendenza o l'iscrizione agli albi professionali). L'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con la professione di notaio, giornalista professionista, appaltatore di servizi pubblici, mediatore, concessionario della riscossione tributi, promotore finanziario e con l'attività di impresa, in genere. Il Codice deontologico dell'ordine dei dottori commercialisti prescrive tra l'altro che gli iscritti rispettino il segreto professionale, curino il loro aggiornamento e si comportino con correttezza nel confronti dei colleghi. Nell'esecuzione dell'incarico, i dottori commercialisti devono usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. Prima di accettare l'incarico, devono assicurarsi di essere competenti in materia e di avere un'adeguata organizzazione dello studio. Inoltre, è richiesto che il mandato sia conferito per iscritto in modo da precisarne i limiti e i contenuti e quindi definire l'ambito delle responsabilità e, quando ciò non sia possibile, è necessario dare conferma scritta dell'incarico ricevuto al cliente. E' fatto obbligo al commercialista di illustrare al cliente gli elementi essenziali e i rischi della pratica affidatagli e nel corso del mandato ragguagliarlo sugli avvenimenti principali. Le infrazioni alle norme del codice deontologico sono sanzionate con la censura, la sospensione per un periodo non superiore a due anni e la cancellazione dall'albo. La professione del dottore commercialista rientra tra le professioni intellettuali, in cui si ravvisano i caratteri di personalità, autonomia e discrezionalità. La fiducia che il cliente ripone nel professionista richiede, infatti, che questi svolga personalmente l'incarico che gli viene affidato, ma nell'esecuzione di questo il dottore commercialista deve mantenere la sua autonomia e la discrezionalità. Poiché la sua prestazione si configura come prestazione di mezzi, deve usare tutta la sua competenza e la sua diligenza per far sì che le attese del cliente siano soddisfatte, pur non essendo responsabile del mancato raggiungimento del risultato richiesto. E' responsabile pertanto ex art. 1176, 2 comma, cod. civ., che specifica che la diligenza nelle professioni intellettuali viene valutata in relazione al tipo di attività. Perché non sia considerato inadempiente è necessario che il professionista si comporti come un commercialista medio, cioè che abbia la preparazione necessaria normalmente per svolgere il proprio lavoro e lo svolga con la diligenza e prudenza normalmente richieste. Se questo non avviene egli risponde anche per colpa lieve. Se comunque l'incarico affidatogli presenta difficoltà notevoli, risponde soltanto per colpa grave o dolo ex art cod. civ. Il professionista, comunque, prima di accettare un incarico ha il dovere, come gli prescrive il codice deontologico, di informare il cliente dei rischi connessi alla pratica affidatagli nonché, come detto, degli avvenimenti principali verificatisi nel corso del mandato. Oltre alla responsabilità contrattuale, sorge in capo al dottore commercialista la responsabilità extracontrattuale ex art cod. civ., quando procura nello svolgimento del suo lavoro un danno ingiusto a terzi o al cliente stesso. Risponde penalmente quando è responsabile di un illecito penale. Riferimenti normativi - Codice civile: artt. 1176, 2043, Decreto legislativo 28 giugno 2005, n

4 Sommario: 1.Obblighi e competenze del dottore commercialista. 2. La responsabilità contrattuale Inadempimento e oneri probatori. 3. La responsabilità extracontrattuale. 4. La responsabilità penale. Responsabilità professionale - Commercialista Massimario 1. Obblighi e competenze del dottore commercialista - Responsabilità civile - percorso operativo Il dottore commercialista ha l'obbligo di rispettare le norme del codice deontologico dell'ordine cui è iscritto e di non svolgere le attività che sono incompatibili con la sua professione. Il d.lgs. n. 139/2005 elenca le attività di competenza dei dottori commercialisti e specifica comunque che è consentito al professionista esercitare tutte quelle attività che le leggi e/o i regolamenti attribuiscono alla categoria, fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi. Focus giurisprudenziale La giurisprudenza interviene per affermare l'incompatibilità della carica di giudice tributario con l'attività di consulente tributario esercitata continuativamente dal commercialista. Si esprime in tema di sanzioni disciplinari inflitte dall'ordine; sulla definizione di "commercialista" e sull'uso che del termine viene fatto; sulla funzione di vigilanza esercitata dall'autorità ministeriale sull'esercizio della professione. Afferma la competenza del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto le deliberazioni del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti. Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 14 luglio 2006, n Albo professionale - Dottore commercialista - Requisiti per l'iscrizione - Caducazione titolo di studio - Cancellazione dall'albo professionale - Legittimità. E' legittima la cancellazione dall'albo dei dottori commercialisti quando, a causa dell'annullamento di alcuni esami di profitto e dell'esame di laurea, viene meno il requisito del titolo di studio, dal momento che per l'iscrizione all'albo è necessario non solo il possesso di detto titolo ma anche la sua validità. A nulla rileva il fatto che nell'art. 34 del codice di riferimento non è richiamata questa ipotesi tra quelle previste per la cancellazione dall'albo. Tar Firenze Toscana, Sezione I, Sentenza 13 luglio 2006, n Commissioni tributarie - Giudici tributari - Incompatibilità ex art. 8, 1 comma, lett. i), d.lgs. n. 545 del Attività di consulenza - Ratio del divieto. La ratio dell'incompatibilità della carica di giudice tributario, prevista dall'art. 8, 1 comma, lett. i), d.lgs. n. 545 del 1992 è da ravvisarsi nel fatto che gli atti compiuti dal commercialista possono creare un contenzioso sul quale egli stesso, in qualità di giudice, potrebbe essere competente a pronunciarsi. Ne consegue che egli potrebbe privilegiare e anche formare linee interpretative conformi agli atti compiuti nell'esercizio della professione. Appare plausibile, pertanto, che i clienti prediligano il ricorso all'opera di uno studio professionale tenuto da un commercialista che sia anche giudice tributario. Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 18 febbraio 2005, n Disciplina delle professioni - Dottori Commercialisti - L. n. 173/ Ragionieri - Conformità ai principi costituzionali - Competenza professionale In base alla legislazione attuale e, in particolare, a quanto disposto con L. n. 173 del 2002 l'uso dell'aggettivo "commercialista" spetta esclusivamente ai dottori commercialisti. Questo rappresenta difatti parte integrante del loro titolo professionale. Conseguentemente, i ragionieri non possono aggiungerlo al loro titolo professionale, sostituendolo a quello di periti commerciali. Tale assetto normativo non contrasta con i principi costituzionali dal momento che la diversificazione del titolo professionale corrisponde alla competenza tecnica acquisita e pertanto non è in contrasto con i 4

5 principi di ragionevolezza ed eguaglianza (art. 2 e 3 Cost.), costituendone al contrario attuazione. Inoltre, sussiste conformità anche ai principi di diritto comunitario sull'idoneità professionale corrispondente alla competenza professionale posseduta, espressi oltretutto dall'art. 33, comma 5, Cost., sia perché l'inibizione dell'uso del suddetto aggettivo in aggiunta alla qualifica di ragioniere non può in alcun modo incidere sulla libertà di scelta del lavoro autonomo (considerato che, tanto per i dottori commercialisti, quanto per i ragionieri e periti commerciali, l'oggetto della relativa professione non pregiudica l'eventuale esercizio di ogni altra attività professionale anche se non contenuta nel non tassativo elenco ex art. 1, ult. cpv., d.p.r. n del 1953), sia perché quella inibizione non si risolve in una prestazione imposta che violi la riserva di legge, di cui all'art. 23 Cost., dal momento che lo status professionale delle due categorie è regolato in modo diverso dalla legge stessa. Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 8 marzo 2001, n Professionisti - Disciplina delle professioni - Dottori Commercialisti - Violazione del segreto professionale - art. 622 c.p. Il commercialista che, essendo venuto a conoscenza di fatti penalmente rilevanti nello svolgimento del suo mandato, denunci il proprio cliente, commette violazione del segreto professionale. Non può trovare applicazione l'esimente della giusta causa di cui all'art. 622 c.p., consistente nella necessità vera o presunta di non incorrere nel pericolo di essere considerato correo del cliente, dal momento che la ratio della norma disciplinare differisce da quella della norma penale, essendo questa diretta all'inviolabilità del segreto mentre la prima alla tutela della professione, e perché sussiste la possibilità per il professionista di sottrarsi al temuto danno con la rinuncia al mandato in caso di commissione di reati da parte del cliente. E non è ravvisabile giusta causa per la rivelazione del segreto nemmeno nell'esigenza di assicurare la scoperta e la punizione dei reati in assenza di una norma che obblighi il depositario del segreto a renderlo noto (come nel caso, previsto dall'art. 364 c.p., della denuncia obbligatoria per i delitti contro la personalità dello Stato). Corte di Appello di Perugia, Sentenza 26 luglio 1999 Professionisti - Disciplina delle professioni - Dottori Commercialisti - Violazione del segreto professionale - Stato di necessità Incorre nel reato di violazione del segreto professionale il commercialista che denuncia penalmente il proprio cliente per i fatti appresi durante lo svolgimento del proprio mandato. Non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 622 c.p., perché questa trova applicazione solo nell'ipotesi che chi ha commesso il reato non aveva altra scelta che compiere l'illecito (il professionista poteva sottrarsi al pericolo della chiamata in correità rinunciando al mandato). 2. La responsabilità contrattuale - Responsabilità civile - percorso operativo Il professionista è responsabile dell'adempimento dell'obbligazione assunta sottoscrivendo il contratto. Poiché la sua è un'obbligazione di mezzi, egli è responsabile solo del modo in cui svolge il suo incarico e della sua preparazione professionale. Il parametro cui deve attenersi è quello del dottore commercialista medio, ex art. 1176, 2 comma, cod. civ., secondo cui la diligenza nelle professioni intellettuali deve essere valutata con riguardo all'attività svolta. Quindi sarà necessario per il professionista rispettare il codice deontologico della sua categoria e in particolare verificare la propria competenza e la possibilità effettiva di svolgere l'incarico, informare il cliente delle difficoltà e dei rischi che la pratica presenta, sia prima del conferimento del mandato sia nel corso dello stesso, svolgere l'incarico con cura e perizia professionale. Rientra senz'altro nella diligenza del dottore commercialista l'aggiornamento della sua preparazione, necessario per fornire al cliente una prestazione valida. Da parte sua il cliente si obbliga a corrispondere al professionista il compenso pattuito o dovuto per la sua prestazione Inadempimento e oneri probatori. Ex art. 1176, 2 comma, cod. civ., il dottore commercialista è inadempiente, come detto, quando non usa la diligenza e la perizia del dottore commercialista medio nello svolgimento del suo incarico. 5

6 Risponde anche per colpa lieve quando la prestazione non presenta difficoltà, mentre risponde solo per colpa grave o dolo quando è chiamato a svolgere un incarico che presenta problemi di particolare difficoltà (art cod. civ.). L'accertamento dell'inadempimento del professionista è rimesso al giudice di merito, che deve valutare in concreto sia la difficoltà della prestazione sia il comportamento del debitore. Ex art cod. civ., secondo il quale chi vuol far valere i suoi diritti in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, spetta al cliente dimostrare che il professionista è venuto meno all'obbligazione sottoscritta, fornendo la prova dell'esistenza del contratto, del danno subito e dell'entità di questo; deve provare inoltre che il danno è stato causato direttamente dal comportamento del professionista. Dato che si tratta di un'obbligazione di mezzi, il creditore non può lamentarsi della mancanza del risultato sperato, ma solo del modo in cui il debitore ha svolto il suo compito, addebitandogli l'eventuale negligenza e imperizia nell'eseguire l'incarico affidatogli. Al professionista spetta l'onere di dimostrare di aver svolto l'incarico con la necessaria diligenza e la necessaria perizia. Fondamentale risulta, per il creditore, riuscire a provare il nesso di causalità esistente tra la condotta inadempiente del professionista e il danno subito. Il professionista è responsabile del danno solo allorché si dimostri che con una condotta diversa, e corretta, da parte sua il danno non si sarebbe verificato. Non essendo possibile un vero e proprio accertamento di responsabilità, si può solo verificare se è statisticamente rilevante la possibilità che con una condotta diversa il cliente non sarebbe stato danneggiato. Focus giurisprudenziale. La giurisprudenza è concorde nel ritenere la prestazione del commercialista una prestazione di mezzi e nell'attribuire al cliente che si ritenga danneggiato dalla condotta del professionista l'onere della prova del danno subito. Non c'è contrasto nel ritenere nullo un contratto sottoscritto da soggetti non iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Sulla responsabilità contrattuale: Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 10 ottobre 2007, n Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Compenso - Patti in deroga ai minimi di tariffa - Nullità - Limiti - Condizioni - Motivazione L'onerosità non è un carattere essenziale del contratto d'opera professionale. E' facoltà delle parti prevedere la gratuità per vari motivi (affectio, benevolentia, convenienza, ragioni d'ordine sociale, vantaggio personale indiretto). E' nullo il patto in deroga ai minimi della tariffa professionale solo al di fuori di queste ipotesi (nella specie si conferma la sentenza di merito che aveva giudicato valido il contratto sottoscritto da un dottore commercialista che si impegnava a titolo gratuito a fornire pareri su quesiti fiscali in una trasmissione televisiva, durante la quale si pubblicizzava la sua attività). Tribunale di Roma, Sezione XIII, Sentenza 14 gennaio 2006 Mandato e rappresentanza - Contratto - Commercialista Il rapporto tra il commercialista e il cliente si configura come un contratto col quale il primo si obbliga dietro corrispettivo a fornire la sua prestazione al secondo il quale gli fornisce dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire l'incarico. Nel caso di scioglimento, il commercialista è tenuto a restituire tutta la documentazione da lui detenuta e il cliente è obbligato al pagamento del corrispettivo. Tali obblighi non presentano il carattere della sinallagmaticità e pertanto non possono essere disattesi in caso di inadempimento dell'altro. Ne consegue che il professionista è onerato in ogni caso alla restituzione di quanto detenuto sine titulo. Tribunale di Milano, Sentenza 4 giugno 1998 Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Società tra professionisti L'iscrizione del professionista all'albo e il carattere strettamente personale della prestazione sono 6

7 requisiti essenziali della prestazione stessa. E' affetto da nullità, quindi, il contratto di appalto che abbia ad oggetto l'obbligazione, a carico di una società, di prestazioni professionali proprie del commercialista e del consulente del lavoro. Sull'inadempimento e sugli oneri probatori: Tribunale di Roma, Sezione XIII, Sentenza 20 marzo 2007, n Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Obbligo di risultato o di mezzi nella soluzione di problemi di speciale difficoltà E' da rigettare la domanda del cliente intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta negligente del commercialista, il quale abbia fatto decorrere inutilmente il termine di impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria, non essendo stata prodotta dalla parte alcuna prova che l'impugnazione stessa sarebbe stata giudicata fondata se proposta tempestivamente. Inquadrandosi le obbligazioni inerenti all'esercizio professionale nelle obbligazioni di mezzi e non di risultato, il loro inadempimento non realizza di per sé il danno. Questo va comunque provato dal cliente. Ne consegue che il presupposto per l'accoglimento della domanda di risarcimento risiede nel fatto che sulla base degli elementi di prova prodotti dalla parte attrice si possa pervenire - quand'anche su giudizio probabilistico - al convincimento che in assenza del comportamento omissivo del professionista il risultato sarebbe stato conseguito. Tribunale di Roma, Sezione VI, Sentenza 1 marzo 2006 Obbligazioni e contratti - Inadempimento in genere - Prestazione professionale Qualora la prestazione professionale fornita da un commercialista risulti non conforme alle incombenze sulla stessa gravanti è configurabile una ipotesi di inadempimento contrattuale, con conseguente diritto del danneggiato al risarcimento, solo nel caso in cui fornisca la prova del quantum debeatur, vale a dire l'entità delle spese sostenute a causa delle inadempienze del professionista. Tribunale di Roma, Sezione XIII, Sentenza 3 novembre 2005 Obbligazioni e contratti - Inadempimento in genere - Prestazione professionale - Risarcimento del danno - Onere della prova Nel giudizio di risarcimento del danno instauratosi a seguito di inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto fornire la prova di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa. Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 9 giugno 2004, n Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Responsabilità - Obbligazione di risultato o di mezzi nella soluzione di problemi di speciale difficoltà Con riferimento alla responsabilità professionale, la valutazione relativa all'esistenza e all'entità della colpa del professionista è rimessa al giudice di merito, il quale deve adeguatamente motivare la sua decisione. Questa è sindacabile in Cassazione solo relativamente all'esistenza di una motivazione completa ed adeguata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito nella quale si affermava la responsabilità professionale del commercialista che non aveva esaminato accuratamente gli atti consegnatigli dal cliente e pertanto aveva fatto decorrere i tempi per proporre l'opposizione dinanzi al competente giudice tributario, considerando anche il fatto che, all'epoca, non era prevista dal rito tributario la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali e che si prevedeva un imminente condono). Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 5 giugno 1996, n Professioni intellettuali - Responsabilità - Obbligazione di risultato o di mezzi nella soluzione di problemi di speciale difficoltà - Condotta omissiva - Danno 7

8 L'affermazione della responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono che sia stato accertato il sicuro fondamento dell'attività oggetto del mandato conferito al professionista e che ci sia la certezza morale che l'attività che il professionista avrebbe dovuto svolgere, se svolta, avrebbe prodotto, con ragionevole probabilità, effetti vantaggiosi per il cliente.. La responsabilità extracontrattuale - Responsabilità civile - percorso operativo Ex art cod. civ., il dottore commercialista è responsabile dei danni causati, nello svolgimento del suo lavoro, a terzi o allo stesso cliente. In base all'art cod. civ. spetta al danneggiato provare il danno subito e l'entità dello stesso e dimostrare che esso è conseguenza della condotta del dottore commercialista e che non si sarebbe verificato in assenza dell'azione o dell'omissione del professionista. Focus giurisprudenziale II dottore commercialista inadempiente nei riguardi dell'obbligazione assunta col cliente deve rispondere anche del danno ingiusto causato al cliente con la sua condotta dolosa. Nella sua veste di revisore ha responsabilità nei riguardi dei terzi in concorso con la società. Tribunale di Venezia, Sentenza 23 aprile 2007 Responsabilità civile - Amministrazione pubblica in genere - Commercialista - Inadempimento - Condotta dolosa del professionista Ha diritto al risarcimento dei danni colui che si sia avvalso dell'opera di un commercialista, il quale a causa della sua inadempienza ha determinato una complessa e annosa vicenda tributaria, aggiunta ad una condotta della p.a. non conforme ai dettami di buon andamento e imparzialità. Tribunale di Torino, Sentenza 18 settembre 1993 Società di revisione - Revisore - Obblighi - Responsabilità concorrente Per l'art. 12 del D.P.R. n. 136 del 1975, si configura in astratto, accanto alla responsabilità contrattuale, responsabilità concorrente extracontrattuale dei revisori nei riguardi dei terzi estranei (nella specie, in relazione all'obbligo della società di revisione di evidenziare in bilancio i rischi patrimoniali connessi ad un evento probabile). 4. La responsabilità penale - Responsabilità civile - percorso operativo Nell'esercizio della sua professione il dottore commercialista può incorrere in illeciti penali, compiendo reati in concorso col cliente o ai danni dello stesso o di terzi. Le tipologie sono varie e dipendono dal tipo di attività svolto. Focus giurisprudenziale Sono penalmente sanzionate le condotte di soggetti non abilitati che esercitano abusivamente la professione di dottore commercialista e gli illeciti (truffa, falsificazione di documenti ecc.) commessi da professionisti nell'esercizio legittimo della loro attività. Non è invece penalmente perseguibile il commercialista che suggerisca l'inserimento di una partita ad una voce di bilancio piuttosto che ad un'altra purché si limiti al mero suggerimento ed è lecito per un consulente del lavoro esercitare l'attività di consulenza tributaria di pertinenza dei dottori commercialisti, non essendo in nessun modo la materia riservata esclusivamente alla categoria dei dottori commercialisti. Corte di Cassazione, Sezione VI penale, Sentenza 9 novembre 2006, n Truffa - Circostanze aggravanti in genere - Commercialista - Studio professionale Il reato di truffa commesso costituendo una parvenza di studio professionale (nella specie, di 8

9 commercialista), che esisteva e operava come legittimamente costituito e a cui i clienti si affidavano con una "minorata cautela", è aggravato dall'abuso della relazione qualificata di prestazione d'opera professionale (art. 61, n. 11, c.p.), al di là dell'invalidità del contratto di prestazione professionale. Corte di Cassazione, Sezione V penale, Sentenza 26 gennaio 2003, n Falsità in atti - Reati - Falsità materiale in genere - Valore probatorio delle ricevute Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 c.p., la falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e delle ricevute di versamenti postali, in quanto secondo le disposizioni che dettano la disciplina di tali modalità di versamento, presso le banche delegate per la riscossione delle imposte o presso gli uffici postali, dette ricevute hanno una valenza probatoria privilegiata, anche nei confronti dei terzi, fino al riconoscimento della falsità dell'atto stesso (nella specie, falsificazione di versamenti fiscali da parte di un commercialista a danno dei suoi clienti). Corte di Cassazione, Sezione VI penale, Sentenza 8 gennaio 2003, n. 49 Professionisti - Disciplina delle professioni - Consulenti del lavoro - Art. 348 c.p. - Consulente del lavoro - Ragioniere - Commercialista Incorre nel reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro o ragioniere commercialista, ex art. 348 c.p., il soggetto che compie, pur se a titolo gratuito, anche un solo atto riservato a tale professione, nonché colui che compie in modo abituale e retribuito atti caratteristici della professione, benché non riservati alla professione medesima. Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 8 marzo 2001, n Professionisti - Disciplina delle professioni - Dottori Commercialisti - Violazione del segreto professionale - Inapplicabilità dell'art. 622 c.p. Il commercialista che denuncia penalmente il cliente in relazione a fatti appresi nello svolgimento del suo mandato commette violazione del segreto professionale. Non può applicarsi l'esimente della giusta causa, di cui all'art.622 c.p., consistente nella necessità vera o presunta di non incorrere nel pericolo di essere considerato correo del cliente, poiché differente è la ratio della norma disciplinare rispetto a quella penale, essendo questa diretta all'inviolabilità del segreto e quella alla tutela della professione, e perché sussiste la possibilità per il professionista di sottrarsi al temuto danno con la rinuncia al mandato in caso di commissione di reati da parte del cliente. Né una giusta causa di rivelazione del segreto può ravvisarsi nell'esigenza di assicurare la scoperta e la punizione dei reati dal momento che non esiste una norma che obblighi il depositario del segreto a renderlo noto (come nell'ipotesi prevista dall'art. 364 c.p.). Corte di Cassazione, Sezione VI penale, Sentenza 23 aprile 1996, n Esercizio abusivo di un professione - Responsabilità penale - Cause di esclusione - Consulente del lavoro - Materie riservate Non incorre in responsabilità penale per esercizio abusivo della professione, nella specie dottore commercialista, il consulente del lavoro che presti attività di consulenza tributaria e curi la redazione e il controllo dei bilanci di imprese. Difatti, perché si configuri l'illecito descritto nell'art. 348 c.p., che ha natura di norma penale in bianco, è necessario che la condotta dell'agente si ponga in contrasto con altra disposizione legislativa che riservi espressamente ed esclusivamente determinate attività professionali a soggetti iscritti in albi speciali. L'art. 1 d.p.r. n. 1067/53 si limita a indicare ed elencare le competenze tecniche tipiche della professione dei dottori commercialisti senza peraltro che in qualsiasi modo ne derivi che solo a questi sia riservata la possibilità di agire nelle materie in esso enumerate. 9

10 SCHEDA Responsabilità Civile PROFESSIONALE COMPAGNIA Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's DURATA Annuale, tacitamente rinnovabile ATTIVITA ASSICURATA Attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Legale, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. MASSIMALI da ,00 a ,00 FRANCHIGIA 1% del fatturato OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Perdite Patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Legale anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i casi nei quali si può adire la Corte dei Conti, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. SONO COMPRESE IN GARANZIA a) attivita definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attivita rientrino nelle competenze professionali dell Assicurato. b) l espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all attività professionale indicata in polizza; c) l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società; d) l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista; e) le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'assicurato stesso anche per effetto dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97 e successive integrazioni e/o modificazioni, nell esercizio dell attività di commercialista; f) le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio; g) le Perdite Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti; h) l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie; i) la responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fermi in tal caso i diritti di rivalsa verso costoro m) l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie; n) l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l invio telematico delle dichiarazioni fiscali; o) l attività di amministratore di stabili o condomini svolta nei modi e nei termini previsti dall'art Codice Civile p) l attività di consulenza relativamente alle fusioni ed acquisizioni q) l attività di Arbitrato 10 La presente scheda ha valore puramente informativo e non può essere intesa quale offerta contrattuale. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al FASCICOLO INFORMATIVO contenente oltre alla Nota precontrattuale anche le Condizioni di Polizza.

11 ESTENSIONI Vincolo di Solidarietà Raddoppio del Massimale in caso di Studio Associato Errato trattamento dei dati personali Interruzione o sospensione di attività di terzi Attività di amministrazione di stabili Rc Conduzione dello studio CONDIZIONI a condizione che sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo: AGGIUNTIVE - Consigliere d Amministrazione/Sindaco di società - Visto Pesante ,80 - Insolvenze, Liquidazioni e Curatele oltre il 40% fatturato - Servizi EDP - Assistenza Fiscale (Visto Leggero) ,80 PRINCIPALI ESCLUSIONI - Attività diverse da quella definita in polizza: in particolare in relazione all attività di controllo e certificazione dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa (ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti; - Responsabilità volontariamente assunte dall assicurato e non previste dalle leggi e regolarmente concernenti la professione; - Comportamento doloso dell assicurato - Multe e ammende inflitte direttamente all assicurato 11 La presente scheda ha valore puramente informativo e non può essere intesa quale offerta contrattuale. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al FASCICOLO INFORMATIVO contenente oltre alla Nota precontrattuale anche le Condizioni di Polizza.

12 SCHEDA TUTELA LEGALE COMPAGNIA UCA Assicurazione Spese legali e Peritali SpA DURATA Annuale, con tacito rinnovo ATTIVITA Attività professionale, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. ASSICURATA MASSIMALI Da ,00 ad ,00 per vertenza, illimitato per anno assicurativo OGGETTO DELLA La compagnia, assicura il rischio delle spese legali e peritali, per ogni grado e sede, compreso arbitrato e sino ASSICURAZIONE alla concorrenza del massimale indicato, per la tutela dei diritti soggettivi degli assicurati come espressamente previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza, in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge. -SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL ASSICURATO CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D APPELLO COMPETENTE: LEGALE, PERITO ove sussista contestazione PERITO DI PARTE (C.T.P.) -PERITO D UFFICIO (C.T.U.) in giudizio ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale INTERPRETE per sinistri avvenuti all estero per l assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa. -SPESE LEGALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE -SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI (Art. VII CGP) - SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA ( Libro IV C.P.C. ) - SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall art. VII CGP - SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.) - SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1 co.) L assicurazione è operante per il rischio professioni sino alla concorrenza del massimale dichiarato per quanto previsto alle condizioni generali di polizza e dell assicurazione e specificatamente comprende: SEDE CIVILE Vertenze Extracontrattuali Recupero danni subiti per fatto illecito di terzi compresa la formulazione di Denuncia Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per: Danni a persone e attività assicurata Danni al fabbricato, attrezzature, contenuti nonché impianti dello studio e/o filiali indicati in polizza. Contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva o concorrenza sleale attuata da terzi: la garanzia è prestata quando l Assicurato agisca per il Recupero dei danni subiti. Nel caso in cui l Assicurato sia convenuto, l assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta. Azioni previste dalla legge a tutela del diritto di proprietà, possesso, altri diritti reali relativamente alla sede dello studio e/o filiali indicati in polizza. Vertenze Contrattuali. Contratti di fornitura merci e prestazione servizi commissionati da e al contraente. Arbitrato per la risoluzione di vertenze contrattuali Vertenze con il condominio per lo studio e/o filiali di proprietà o in conduzione indicati in polizza. Lavori di modifica, ampliamento, ristrutturazione dello studio e/o filiali indicati in polizza a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro Contratti di locazione dello studio e/o filiali indicati in polizza. Contratti di lavoro subordinato con dipendenti regolarmente assunti, praticanti se identificati, lavoratori interinali: l assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del contratto o dall inserimento in garanzia dell Assicurato. Massimale Euro per vertenza e per anno assicurativo. Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza. Difesa in sede civile per vertenze contrattuali ed extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie di terzi. La presente Scheda ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale né contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere adeguata proposta, è necessario rivolgersi all Intermediario UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione La Nota informativa è consultabile al sito Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al Fascicolo Informativo, consultabile al link: contenente oltre alla Nota precontrattuale anche le Condizioni per il rischio oggetto della presente scheda, in osservanza al disposto Reg. ISVAP 35/2010.

13 SEDE PENALE E Difesa Penale per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di AMMINISTRATIVA persona informata sui fatti, compreso patteggiamento. Duplice Difesa Penale per imputazioni colpose. Pagamento delle spese del Legale prescelto dall Assicurato, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C. Imputazioni Dolose rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di patteggiamento. Illeciti Amministrativi rimborso spese, competenze, onorari per l Opposizione all Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente. Procedimenti Disciplinari rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da ordini professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi a condizione che il ricorso/opposizione sia integralmente accolto. Materia Contributiva, Fiscale, Tributaria, Contabile ed Affine rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento -, nonché ammissione all oblazione. La garanzia è altresì prestata per i Ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, e per i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. FORMA DELLA Per INSORGENZA DEL SINISTRO si intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o COPERTURA contrattuali anche verbali. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. La garanzia opera altresì con efficacia: RETROATTIVA: rimborso spese legali PER IMPUTAZIONI PENALI colpose, dolose e contravvenzionali nonché ILLECITI AMMINISTRATIVI per eventi/fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all Assicurato. POSTUMA: la garanzia è prestata con durata pari a 24mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza. CONDIZIONI GENERALI consultabili al link: ESTENSIONI DI a condizione che sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo: GARANZIA -Spese Legali di Avvocato domiciliatario -Ambito Territoriale Europeo per Vertenze Contrattuali -Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale -Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale e giudiziale -Controversie individuali con Enti Pubblici e con SSN Attenzione! La presente è ad uso esclusivo dell'associazione. La Compagnia vieta la divulgazione delle presenti condizioni e tariffe onde evitarne interpretazioni non corrette. Ove richiesto dai singoli Iscritti, si potranno effettuare con l ausilio di AEC - riscontri sulle tariffe applicate caso per caso. La presente Scheda ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale né contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere adeguata proposta, è necessario rivolgersi all Intermediario UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione La Nota informativa è consultabile al sito Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al Fascicolo Informativo, consultabile al link: contenente oltre alla Nota precontrattuale anche le Condizioni per il rischio oggetto della presente scheda, in osservanza al disposto Reg. ISVAP 35/2010.

14 SCHEDA EASY CLASSIC - Infortuni COMPAGNIA ACE European Group Limited DURATA Annuale, tacito rinnovo GARANZIE Infortuni Professionali ed Extra-Professionali DISPONIBILI SOMME ASSICURABILI Fino a: Morte ,00 Invalidità Permanente da infortunio ,00 Inabilità temporanea 75,00 Rimborso spese mediche da infortunio ,00 Diaria ricovero da infortunio 75,00 Diaria ricovero da infortunio e da malattia 75,00 Indennità di gessatura 75,00 Invalidità permanente da malattia ,00 ESTENSIONI DI GARANZIA Tabella Inail Infortuni sofferti in stato di malore Infortuni sofferti nella pratica di sport pericolosi Colpi di sole o calore Asfissia Avvelenamento Morsi animali e punture insetti Annegamento, assideramento, congelamento Folgorazioni Ernie da sforzo e strappi muscolari Esonero comunicazione altre assicurazioni Esonero comunicazione precedenti infortuni Danni estetici Euro 1.500,00 Supervalutazione IP 66 % = 100 % CONDIZIONI SPECIALI Rinuncia alla Rivalsa, Malore, Morte presunta, Esposizione agli elementi, Ernie traumatiche e da sforzo, Movimenti tellurici, Rischio volo, Rischio guerra 14 giorni, Esonero denuncia altre assicurazioni, Esonero denuncia infermità e difetti fisici, Danni estetici, Spese mediche da infortunio avvenuto all estero, Recovery Hope GARANZIA Consulenza Medica, Ricerca e/o prenotazione di posti letto, Informazioni sulla rete sanitaria ASSISTENZA nazionale pubblica e privata, Segnalazione e/o prenotazione visita specialistica, Segnalazione di medici convenzionati all'estero, Informazioni farmaceutiche, Informazioni turistiche, postali, legali, burocratiche e/o gestione documenti personali, Invio di un medico d'urgenza in Italia, all estero, Invio di medicinali urgenti in Italia, all'estero, Rientro sanitario, Rimpatrio della salma, Anticipo spese mediche all'estero, Rientro anticipato, Reperimento ed invio di un ambulanza in Italia, Invio di un medico specialista, Interprete all'estero, Segreteria telefonica per comunicazioni urgenti, Invio di un infermiere a domicilio, Protezione carte di credito, Anticipo denaro in caso di smarrimento o furto di carta di credito o assegni, Invio bagaglio sostitutivo. OPZIONI DI Invalidità Permanente da Infortunio FRANCHIGIA Opzione 1 Tabella Supervalutazione 75% = 150% Opzione 2 - Franchigia 3 % 14 La presente scheda ha valore puramente informativo e non può essere intesa quale offerta contrattuale. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al FASCICOLO INFORMATIVO contenente oltre alla Nota precontrattuale anche le Condizioni di Polizza

15 SCHEDA OVERHEAD - Rimborso spese generali fisse COMPAGNIA ACE European Group Limited DURATA Annuale, tacito rinnovo OGGETTO DELLA In caso di INFORTUNIO o MALATTIA dell Assicurato sirimborsano le spese generali fisse realmente GARANZIA sostenute dall Assicurato/Contraente, qualora gli eventi di cui sopra ne determinino una prolungata sospensione dell attività lavorativa. ARRESTO DELL ATTIVITA Per arresto dell attività lavorativa si intende l impossibilità per l Assicurato di esercitare la sua attività LAVORATIVA professionale, a causa della sua condizione fisica, del suo stato di salute o del suo temporaneo soggiorno in una struttura sanitaria. Questo arresto dell attività lavorativa deve essere constatato da un medico che rilascerà idonea certificazione. SPESE GENERALI Per spese generali fisse e non eliminabili si intendono le spese documentate, abitualmente sostenute dal Contraente/Assicurato per l esercizio della sua professione indicata in polizza. A seguito di sinistro indennizzabile la Società rimborserà alternativamente: le spese risultanti dal bilancio dell impresa, più precisamente: - le spese d acqua, gas, elettricità, riscaldamento, telefono; - i salari (al lordo delle imposte di legge), contributi sociali e d'obbligo dei dipendenti; - imposte e tasse professionali; - gli interessi sui finanziamenti; - i costi di locazione e le spese dei locali adibiti allo svolgimento dell attività professionale; - la perdita di valore dei materiali/beni di consumo deperibili; - gli ammortamenti per le attrezzature; - gli interessi sullo scoperto bancario; il salario di un sostituto, vale a dire le spese sostenute dal Contraente per rimpiazzare l Assicurato a seguito del verificarsi di un evento garantito dal contratto. Non rientrano nelle spese - la remunerazione dell Assicurato, qualunque sia la modalità (salari, onorari, profitti di qualunque generali fisse: genere, spese eccezionali ed altri benefici); - mancati utili; - le spese per acquisti di tutti i materiali di consumo, merci, forniture; - l ammortamento del capitale mutuato per l acquisto di beni in leasing. ESTENSIONI DI GARANZIA MORTE DELL ASSICURATO A SEGUITO DI INFORTUNIO - Qualora l Assicurato sia vittima di un infortunio a seguito del quale muoia entro il termine di dodici mesi dalla data dell evento, la Società versa al Beneficiario la somma indicata nelle Condizioni Particolari. GRAVE INVALIDITA PERMANENTE TOTALE A SEGUITO DI INFORTUNIO - Qualora l Assicurato sia vittima di un infortunio dal quale risulti una grave invalidità permanente, la Società versa all Assicurato stesso la somma indicata alle Condizioni Particolari di polizza. PRINCIPALI ESCLUSIONI Morte o invalidità dell Assicurato conseguente a qualunque malattia; Suicidio, anche solo tentato, da parte dell Assicurato; Fatto intenzionale dell Assicurato o del Beneficiario della polizza; Turbe neuropsichiatriche, psicologiche o psicosomatiche, qualunque manifestazione che giustifichi un trattamento neuropsichiatrico, e in particolare depressione e stati d ansia; Uso di sostanze stupefacenti non prescritte medicalmente; Partecipazione attiva dell Assicurato a scioperi, sommosse, movimenti popolari, risse, atti di terrorismo o sabotaggio; CARENZA INFORTUNI: la garanzia è prestata a partire dalla data di effetto del contratto; MALATTIE: la garanzia è prestata a condizione che il primo giorno d inabilità al lavoro sia successivo al 90 giorno dalla data di effetto del contratto. 15 La presente scheda ha valore puramente informativo e non può essere intesa quale offerta contrattuale. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al FASCICOLO INFORMATIVO contenente oltre alla Nota precontrattuale anche le Condizioni di Polizza

16 SCHEDA SALUTE SORRISO - Rimborso cure odontoiatriche COMPAGNIA RBM Salute DURATA 5 anni, con tacito rinnovo GARANZIE DISPONIBILI Opzione Base Opzione Plus Opzione Top Opzione Extra OGGETTO La polizza copre le cure odontoiatriche a seguito di infortunio o malattia, ed è articolata per DELL ASSICURAZIONE livelli di assistenza che raggruppano prestazioni omogenee per obiettivo terapeutico ed intensità di cura: Igiene e prevenzione Cure di Primo Livello Cure di Secondo Livello Cure di Terzo Livello Si rimborsano le prestazioni su base tariffaria sia presso strutture e/o medici convenzionati che non convenzionati. La polizza prevede un elenco di prestazioni coperte e limiti sia economici che temporali e tecnici. TARIFFARIO L elenco delle prestazioni odontoiatriche ammesse al rimborso, a seconda delle opzioni previste in polizza. SERVIZI OFFERTI Pacchetto di prevenzione e igiene orale MODALITA DI Per la sottoscrizione del contratto non sono richieste né la compilazione del Questionario ATTIVAZIONE Anamnestico né la vistita medica. CARENZA La polizza prevede periodi di carenza, nei quali la copertura non è attiva o è attiva ma con rimborsi ridotti, differenziati per tipologia di evento. 16 La presente scheda ha valore puramente informativo e non può essere intesa quale offerta contrattuale. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al FASCICOLO INFORMATIVO contenente oltre alla Nota precontrattuale anche le Condizioni di Polizza

17 SCHEDA Tutela 5 - TEMPORANEA CASO MORTE COMPAGNIA UNIQA Previdenza DURATA 1 anno tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a durata massima di 30 anni Età Assicurato all ingresso Minima 18 - Massima 70 anni Età massima Assicurato a 75 anni scadenza OGGETTO 1) Temporanea caso morte (garanzia principale) DELL ASSICURAZIONE 2) Terminal illness (compresa nella garanzia principale e gratuita) 3) Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia 4) Caso morte da infortunio (a scelta raddoppio o triplicazione) 5) Salvavita Le garanzie complementari 3), 4), 5) possono essere attivate anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, alla ricorrenza annua di polizza. Possibilità di disattivarle a ricorrenza annua. PREMIO Annuale, determinato anno per anno in relazione al capitale assicurato per la garanzia principale, al sesso dell assicurato e alla sua età all inizio di ogni annualità. CAPITALE ASSICURATO Caso morte (garanzia principale) Minimo ,00 Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia Minimo ,00 massimo 2 volte il capitale della garanzia principale con il massimo di ,00 Caso morte da infortunio (raddoppio e triplicazione) Minimo ,00, massimo ,00 (e comunque non superiore al capitale assicurato per la garanzia principale). Salvavita Minimo ,00, massimo ,00 (e comunque non superiore al capitale assicurato per la garanzia principale). È possibile modificare, in aumento e diminuzione, gli importi dei capitali assicurati, secondo i criteri stabiliti nelle condizioni contrattuali. REGIME FISCALE Le somme percepite sono esenti da IRPEF e imposta sulle successioni. Il premio della garanzia principale caso morte e delle garanzie complementari è detraibile fiscalmente fino al 19% del premio stesso con un massimo di 1.291, La presente scheda ha valore puramente informativo e non può essere intesa quale offerta contrattuale. Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al FASCICOLO INFORMATIVO contenente oltre alla Nota precontrattuale anche le Condizioni di Polizza

18 Glossario Assicurativo ALL RISKS Termine di origine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie prestate con unico contratto (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc.). BUONA FEDE L omissione o l inesatta dichiarazione di una circostanza che potrebbe aggravare il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tale dichiarazione non sia frutto di dolo o di colpa grave e non riguardi le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio. L assicuratore ha peraltro il diritto di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio da quando le circostanza aggravanti si sono verificate. CARENZA E il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l effettiva decorrenza della garanzia. E detto anche periodo di aspettativa. Il termine trova frequente applicazione nel Ramo Malattia. Infatti, ad evitare di incorrere in assicurati che stipulano un contratto in previsione di un imminente ricorso a cure mediche (o in soggetti femminili in stato di gravidanza) la decorrenza della garanzia viene procrastinata per un periodo, detto appunto di carenza, che varia da impresa a impresa, Per il Ramo Vita vedi Clausola di Carenza. CONTINUOS COVER Clausola introdotta da AEC al fine di tutelare maggiormente gli Assicurati. Tale clausola infatti obbliga gli Assicuratori ad indennizzare l Assicurato anche per le richieste di risarcimento derivanti da circostanze note precedentemente alla decorrenza della polizza e non denunciate, purché Vi sia continuità di copertura con polizze Lloyd s emesse per il tramite di AEC e che tale mancata denuncia agli Assicuratori non sia imputabile a dolo dell Assicurato. DENUNCIA (DI SINISTRO) E l avviso del sinistro che l assicurato deve dare (all assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro ore per l assicurazione contro la mortalità del bestiame. In certi casi ( ad es. sinistri mortali nel Ramo Infortuni ) è prescritto che la denuncia venga fatta precedere da telegramma. L avviso non è necessario se l assicuratore o l agente intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. L inadempimento doloso all obbligo dell avviso, comporta la perdita indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall assicuratore. Fanno eccezione alcune tipologie, ad esempio invalidità permanente da malattia (il termine per la denuncia decorre dalla diagnosi) o la R.C. operai (il termine decorre dall inchiesta giudiziaria) Vedi avviso artt e 1915 cc. DISDETTA E la comunicazione, inviata entro il termine prescritto, dall assicurato all assicuratore (o viceversa) per evitare la tacita rinnovazione del contratto. Si configura come tale anche la comunicazione inviata dall assicuratore all assicurato e contenente il preavviso prescritto, intesa a far cessare il rapporto contrattuale dopo una denuncia di danno. FRANCHIGIA Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall ammontare del danno e che rimane a carico dell assicurato. Normalmente espressa in cifra fissa. Ne esiste una pluralità di formulazioni relative ai diversi rami ed alle diverse tipologie di rischi. Nella R.C. Auto non è opponibile al terzo. INFORTUNIO Le polizze che hanno per oggetto l'evento "infortunio" sono fondamentalmente articolate su alcune tipologie contrattuali e, più precisamente: individuali e cumulative, a loro volta riferite a rischi professionali, extraprofessionali (o entrambi), a rischi della circolazione, aeronautici, ecc.il relativo premio lo si determina applicando un tasso per mille sulle somme assicurate per morte e per invalidità permanente; per lira sulla somma assicurata (diaria) per inabilita temporanea. Tassi che sono, ovviamente, commisurati alla pericolosità della attività professionale esercitata. Sovrappremi possono essere applicati per la pratica di attività sportive più o meno pericolose o per particolari estensioni di garanzia. Sovente le polizze prevedono il rimborso di spese mediche, da ricovero, rette di degenza, ecc., sempreché rese necessarie da infortunio indennizzabile. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio. Deroga alla regola proporzionale, nel senso che l'indennizzo viene effettuato sino alle concorrenza della somma assicurata. SCOPERTO Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell assicurato, espressa in percentuale. Può coesistere con la franchigia. Vedi franchigia. Normalmente viene convenuto in polizza per specifiche situazioni di rischio oppure per imporre all assicurato alcune norme comportamentali da porre in atto per ridurre l esposizione al rischio.

19 NOTE 19

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L ASSICURATORE. Financial performance $ 1.03bn gross written Premium.

L ASSICURATORE. Financial performance $ 1.03bn gross written Premium. Nata nel 2001 come Coverholder dei Lloyd s, dal 2007 è iscritta nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari e opera come Agenzia di Sottoscrizione fornendo capacità assicurativa su rischi Professionali,

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