Diritto per il marketing

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA Diritto per il marketing anno accademico 2010/2011 secondo semestre - prima parte Modulo 1 Diritto della Negoziazione Parte 3 I CONTRATTI DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 1 LA VENDITA COMMERCIALE Art c.c. Nozione di vendita La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Causa del contratto: attuazione dello scambio di un diritto verso un corrispettivo in denaro (prezzo) secondo lo schema del do ut des; la presenza di un corrispettivo in denaro distingue la vendita dalla permuta (scambio di cosa contro cosa). 2

2 LA VENDITA COMMERCIALE PRINCIPIO CONSENSUALISTICO Art Contratto con effetti reali Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. 3 : caratteristiche - contratto consensuale ad effetti reali -vicenda traslativa (eventualmente traslativo-costitutivo in caso di vendita con riserva di usufrutto, art. 796): vendita e non compravendita - sinallagmaticità - onerosità (da valutare sul piano economico) -commuta vità (= corrispe vità tra controprestazioni) eccezioni - istantaneità eccezioni - bilateralità - di straordinaria amministrazione -a forma libera eccezioni - oggetto immediato e mediato 4

3 : caratteristiche COMMUTATIVITÀ: ECCEZIONI Fattispecie impropriamente denominate vendite, in realtà sono contratti tipici con causa aleatoria: -«EMPTIOSPEI»: vendita di cosa futura, quando il bene non viene ad esistenza e si voleva una vendita aleatoria (altrimenti è nulla): art. 1492, co. 2 -VENDITA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMPRATORE: art. 1488, co. 2 - VENDITA DI EREDITÀ: art : caratteristiche ISTANTANEITÀ: ECCEZIONI Vendite c.dd. «obbligatorie», cioè non immediatamente traslative: - vendita di cosa di genere (art. 1378: individuazione) -vendita di cosa altrui (art. 1478: acquisto del bene in capo all'alienante) -vendita di cosa futura (art. 1472: venuta ad esistenza del bene) - vendita di cosa alternativa (vedi art. 1286) -vendita con patto di riservato dominio (art. 1523: solo con il pagamento dell ultima rata) 6

4 : caratteristiche Vendite c.dd. «obbligatorie»: - effetto reale non immediato -la conclusione del contratto produce un effetto obbligatorio strumentale alla realizzazione dell'effetto reale che viene così ad essere differito in un momento successivo -l effetto reale è differito e NON RETROAGISCE,per cui avrà efficacia solo nel momento, rispettivamente, dell'individuazione, dell'acquisto della cosa da parte del venditore, della venuta ad esistenza del bene, della scelta, del pagamento dell'ultima rata di prezzo. 7 : caratteristiche Vendite c.dd. «obbligatorie»: è meglio preferire la qualificazione di «VENDITA AD EFFETTI REALI DIFFERITI» L'effetto obbligatorio e l effetto reale vengono prodotti in due distinti momenti: - effetto obbligatorio: nel momento della conclusione del contratto - effetto reale: nel momento in cui si realizza l'evento (differito in un momento successivo rispetto a quello della conclusione del contratto). 8

5 OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL VENDITORE (art. 1476): 1) quella di consegnare la cosa al compratore 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa 9 : DISTINZIONI PRELIMINARE DI VENDITA: produce l'effetto obbligatorio di concludere il contratto definitivo di vendita OPZIONE DI VENDITA: diritto potestativo che sorge da un contratto DIRITTO DI PRELAZIONE: è il diritto ad essere preferiti a parità di condizioni, qualora il proprietario decida di vendere * tutela reale: in caso di prelazione prevista dalla legge * tutela obbligatoria: in caso di prelazione volontaria 10

6 CONSEGNA AL COMPRATORE ART. 1477: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova, con accessori, pertinenze e frutti e con consegna anche dei titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa. Se è convenuta una consegna successiva, il venditore assume l'obbligo strumentale della custodia (salvo diverso patto). CONSEGNA= immissione nel possesso, è un atto giuridico in senso stretto ( atto reale ) Vendita a consegne ripartite: quando ha per oggetto una sola cosa divisibile che viene consegnata mediante più atti esecutivi 11 VENDITA DI COSA GENERICA (art. 1378) Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere. INDIVIDUAZIONE: Negozio giuridico bilaterale o unilaterale attuato secondo modalità che permettano la separazione della cosa dalla massa. 12

7 VENDITA DI COSA ALTRUI (art. 1478) -Se la cosa viene acquistata dal venditore, si produce AUTOMATICAMENTE l'effetto traslativo a favore dell'acquirente. -In caso di INADEMPIMENTO si ha riguardo allo STATO SOGGETTIVO DELL'ACQUIRENTE: a) CONOSCENZA DELL'ALTRUITÀ DELLA COSA: promessa del fatto del terzo (art. 1381) o risoluzione exart b) IGNORANZA DELL'ALTRUITÀ DELLA COSA: risoluzione ex art (= invalidazione del contratto) 13 PRELIMINARE DI VENDITA DI COSA ALTRUI Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2006, n In tema di preliminare di vendita di cosa altrui, il promittente venditore, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario acquirente direttamente dall'effettivo proprietario. In tale ipotesi, il promissario acquirente, pur avendo ignorato l'altruità del bene, non può agire per la risoluzione del contratto se, entro il termine stabilito per la conclusione del definitivo, il promittente venditore gli abbia fatto acquistare la proprietà dal terzo. 14

8 VENDITA DI COSA PARZIALMENTE ALTRUI (art. 1480) Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell art (= cosa totalmente altrui), quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. 15 VENDITA DI COSA FUTURA (art. 1472): «emptio rei speratae» COSA FUTURA = «res sperata» Quando non è deducibile in contratto, in quanto non suscettibile di appropriazione. nulla se ha oggetto impossibile (art. 1346) effetto reale si realizza quando la cosa viene ad esistenza 16

9 TUTELA DEL COMPRATORE Le c.dd. «GARANZIE» DEL COMPRATORE (in aggiunta ai rimedi contrattuali generali): I. GARANZIA PER EVIZIONE TOTALE o PARZIALE II. COSA GRAVATA DA ONERI O DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI III. GARANZIA PER VIZI 17 GARANZIA PER EVIZIONE -Evizione: spossessamento, o meglio mancata realizzazione dell'effetto traslativo a causa di un fatto che si verifica DOPOla conclusione del contratto, pur essendo preesistente (es. annullamento titolo di acquisto), anche se l'acquirente ne è a conoscenza. -Obbligo di risarcimento danni per venditore ex art frutti + spese -Non opera se l'acquirente con il suo comportamento ha causato il fatto evizionalee se non chiama in causa il suo dante causa che può dimostrare che deteneva prove tali da far respingere la domanda (art. 1485). 18

10 EVIZIONE PARZIALE e LIMITATIVA - Evizione parziale (art. 1484): quantitativamente limitata -Evizione limitativa (art. 1489): cosa gravata da oneri o diritti reali non apparenti che diminuiscano il godimento e non siano dichiarati nel contratto: qualitativamente limitata Si applica l'art Modificazione convenzionale della garanzia per evizione Essendo un effetto naturale del contratto, può essere aggravata o esclusa (però il venditore è sempre tenuto se l'evizione deriva da fatto proprio = atto dispositivo precedente) 19 PERICOLO DI EVIZIONE (art ) Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo: - se teme l'evizione per un pericolo effettivo -se scopre la presenza sul bene acquistato di garanzie reali, pignoramenti o sequestri non conosciuti al momento del contratto 20

11 GARANZIA PER VIZI (art. 1490) VIZIO: imperfezione materiale della cosa che ne determina l inidoneità all'uso (da valutarsi in relazione alla sua funzione economica, sociale o convenzionale) EVIZIONE: vizio della condizione giuridica del bene Il vizio deve essere PREESISTENTE alla conclusione del contratto, pur potendosi manifestare dopo 21 GARANZIA PER VIZI I. MODIFICAZIONE CONVENZIONALE La garanzia per vizi può essere esclusa o limitata per convenzione, ma il patto è nullo se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi della cosa. II. NON È DOVUTA: -se il compratore conosceva i vizi -se i vizi erano facilmente riconoscibili e il venditore non ha dichiarato che la cosa ne era esente III. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Obbligo di denuncia entro 8 giorni ( a pena di decadenza) dalla scoperta (vizi occulti) o dalla conclusione del contratto (vizi apparenti), salvo che il venditore abbia riconosciuto i vizi. 22

12 GARANZIA PER VIZI: azioni c.dd. «edilizie» I. AZIONE «REDIBITORIA» in caso di perimento del bene in conseguenza dei vizi: risoluzione del contratto (diversa da quella generale ex art. 1453), con obbligo di restituzione del prezzo e delle spese, oltre al risarcimento del danno (eventualmente diminuito nel caso in cui il compratore abbia avuto un parziale giovamento dalla cosa perita). II. AZIONE «ESTIMATORIA» O «QUANTI MINORIS» Tende a riequilibrare le prestazioni (sinallagma), in caso di vizio che incide sulla cosa senza causarne il perimento: il venditore dovrà rimborsare il compratore della diminuzione di valore della cosa in conseguenza dei vizi, oltre al risarcimento dei danni. 23 MANCANZA DI QUALITÀ PROMESSE O ESSENZIALI (art. 1497) Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (art. 1453), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art

13 «ALIUD PRO ALIO» Si verifica quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello stabilito nel contratto, perché di genusdiverso o perché difetta delle caratteristiche necessarie perché il bene assolva la sua funzione o quella stabilita dalle parti come essenziale. Si applica la risoluzione exart o l azione di adempimento + risarcimento danni (no denuncia e prescrizione ordinaria). 25 OBBLIGAZIONI DELL ACQUIRENTE I. Pagamento del prezzo: -no per vendita nummo uno - sì per negotium mixtum cum donatione II. Luogo del pagamento III. Determinazione del prezzo: - ARBITRAGGIO - OMESSA INDICAZIONE o «GIUSTO PREZZO» - ALTRI CRITERI CON PREZZO SCALARE CON PREZZO «CIRCA» «ON CALL» o «A CHIAMARE» 26

14 LA VENDITA COME«SCHEMA BASE» PER I CONTRATTI DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE I. Delocalizzazione dei prodotti II. Migliore fruibilità per i destinatari finali (consumatori) DISTINZIONI: a) Concessione di vendita b) Franchising(legge 129/2004) c) Somministrazione(artt ss.) d) Contratto estimatorio(artt ss.) e) Agenzia(artt ss.) 27 Tipologie: I. vendita con spedizione(art co. 2) II. vendita con consegna all arrivo Clausole relative all incidenza del COSTO della spedizione e dell assicurazione: a) VENDITA C.I.F.(COST INSURANCE FREIGHT) b) VENDITA C.A.F.(COST ASSURANCE FREIGHT) c) VENDITA F.A.S. (FREE ALONGSIDE SHIP) o F.B. (FRANCO BANCHINA) d) VENDITA F.O.B. (FREE ON BOARD) o FRANCO A BORDO e) VENDITA FRANCO : quando il trasporto è a carico del venditore, spesso riferita al luogo della consegna ( FRANCO PARTENZA, FRANCO ARRIVO, FRANCO MAGAZZINO, FRANCO VAGONE PARTENZA, FRANCO FRONTIERA, FRANCO CONSEGNA ARRIVO, FRANCO DOMICILIO ) 28

15 VENDITA CON PATTO DI RISCATTO (art. 1500) Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza. 1. NATURA GIURIDICA DEL PATTO DI RISCATTO: - ha efficacia reale erga omnes(art. 1504) - deve essere contestuale anche se in atto separato - stessa forma (+trascrizione per beni immobili) 2. SITUAZIONE GIURIDICA DELL ACQUIRENTE E DEL VENDITORE DURANTE LA PENDENZA DEL TERMINE PER L ESERCIZIO DEL RISCATTO 3. ESERCIZIO DEL RISCATTO -modalità -termine (2 anni per beni mobili/5 anni per beni immobili) 4. RAPPORTO CON IL DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO 29 Il PATTO DI RISCATTO si distingue dal PATTO DI RETROVENDITA: quest ultimo è un preliminare unilaterale mediante il quale l'acquirente si impegna a vendere il bene al venditore a determinate condizioni (ha natura obbligatoria). DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO (art. 2744) È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. 30

16 VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO (art. 1520) Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore. Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento. NATURA GIURIDICA DELLA COMUNICAZIONE DEL GRADIMENTO: - Condizione sospensiva potestativa - Proposta irrevocabile del venditore -Patto di opzione, in base al quale il venditore si vincola fino alla comunicazione del gradimento da parte dell'acquirente 31 VENDITA A PROVA (art. 1521) La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi. VENDITA A CAMPIONE E SU TIPO DI CAMPIONE (art. 1522) Se la vendita è fatta sul campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1453). Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole. In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo

17 VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETÀ (art. 1523) Nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Art Inadempimento del compratore. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive. - RAPPORTO CON IL CONTRATTO DI «LEASING» 33 VENDITA SU DOCUMENTI (art. 1527) Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi. OGGETTO DELLA VENDITA: - merce descritta dal documento 34

18 TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI (art. 1996) I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore: - il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate -il possesso delle medesime e - il potere di disporne mediante trasferimento del titolo. TITOLI RAPPRESENTATIVI «PROPRI»: * Per trasporti terrestri: - Duplicato della lettera di vettura - Duplicato della polizza di carico (art. 1691) * Per trasporti marittimi: - Polizza di carico - Polizza ricevuto per l'imbarco (artt. 463 ss. Cod. nav.) -Ordine di consegna (artt. 466 ss. Cod. nav) * Per trasporti aerei: -Lettera di trasporto (art. 956 Cod. nav) * Per deposito nei magazzini generali: -Fede di deposito -Nota di pegno (artt ss. c.c.) Se sono insieme conferiscono il pieno possesso della cosa. 35 CESSIONE DI AZIENDA L'azienda è il complesso dei beni (universitas) organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Art Successione nei contratti Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. 36

19 TECNICHE PARTICOLARI PER CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA a) VENDITE DI MASSA, VENDITE PER ADESIONE, VENDITE CONCLUSE MEDIANTE MODULI O FORMULARI b)vendita MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE c) VENDITA NEI GRANDI MAGAZZINI (SELF-SERVICE) d) VENDITE A DOMICILIO (DOOR TO DOOR) e) VENDITE A DISTANZA (MEDIANTE TELEFONO, INTERNET, TELEFAX ECC.) f) VENDITE PER CORRISPONDENZA O SU CATALOGO g) VENDITA CON OMAGGIO O A PREMIO 37 LA VENDITA DI BENI DI CONSUMO - Dir. 1999/44/CE -Recepita con D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 con introduzione nel Codice civile degli articoli dal bis al 1519-nonies, che furono soppressi ad opera del -D.Lgs6 settembre 2005, n. 206: Codice del Consumo che li ha inseriti agli artt Unica novità: art. 138, comma 2 che sancisce l applicazione residuale delle norme del codice civile in materia di vendita (cfr. art. 38) 38

20 La Vendita di beni di consumo 1. LA COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO: -DAGLI ARTT BIS-NONIESCod. Civ., AGLI ARTT Cod. Cons. -LA POSIZIONE SISTEMATICA DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO -ART. 135 COD. CONS.: LA SALVEZZA DELL APPLICAZIONE DI «ALTRE NORME DELL ORDINAMENTO GIURIDICO» L APPLICAZIONE DELLE «DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI CONTRATTO DI VENDITA» -APPLICABILITÀ DI NORME INTERNE CHE PREVEDONO GLI STESSI RIMEDI DELLA NOVELLA? 39 La Vendita di beni di consumo 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA: - ELEMENTO SOGGETTIVO: PROFESSIONISTA (=«venditore» art. 128 co. 2 lett. b, Cod.Cons.) CONSUMATORE (CONDOMINIO) - CRITERI OGGETTIVI: TIPI CONTRATTUALI REGOLATI (permuta, somministrazione, appalto e contratto d opera e altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre) BENI OGGETTO DELLA VENDITA (art. 128, co. 2, lett. a) - EFFICACIA TEMPORALE Beni nuovi e beni usati (artt. 128 co. 3 e 134 co. 2) 40

21 La Vendita di beni di consumo 3. LA «CONFORMITÀ AL CONTRATTO» DEL BENE DI CONSUMO a) LA TENDENZA ALL UNIFICAZIONE DEI VIZI E DELLA RESPONSABILITÀ b) LA NOZIONE DI «DIFETTO DI CONFORMITÀ» c) LA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI DELL OBBLIGO DEL VENDITORE: CLAUSOLE CONTRATTUALI E «PRESUNZIONI» d) LE SINGOLE «PRESUNZIONI» (art. 129 co. 2 Cod. Cons.) e) L IMPERFETTA INSTALLAZIONE DEL BENE DI CONSUMO QUALE «DIFETTO DI CONFORMITÀ» (art. 129 co. 5 Cod. Cons.) 41 La Vendita di beni di consumo 4. LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA PER I «DIFETTI DI CONFORMITÀ» PRESENTI NEL BENE CONSEGNATO AL CONSUMATORE A) PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA: -ESISTENZA DEL DIFETTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA (entro 6 mesi): art. 132 co. 3 Cod. Cons. -MANIFESTAZIONE DEL DIFETTO ENTRO 2 ANNI DALLA CONSEGNA: art. 132 co. 1 Cod. Cons. -DENUNCIA DELL ACQUIRENTE ENTRO 2 MESI DALLA SCOPERTA DEL DIFETTO: art. 132 co. 2 Cod. Cons. B) CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA (art. 129 co. 3 Cod. Cons.) -CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ DEL DIFETTO DA PARTE DEL CONSUMATORE -RICONDUCIBILITÀ DEL DIFETTO A MATERIALI O ISTRUZIONI FORNITE DAL CONSUMATORE 42

22 La Vendita di beni di consumo 5. DIRITTI SPETTANTI AL CONSUMATORE NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA RESPONSABILE DEL «DIFETTO DI CONFORMITÀ» -I RIMEDI PREVISTI DAL CODICE DEL CONSUMO (ART. 130) E IL LORO COORDINAMENTO CON IL SISTEMA RIMEDIALE TRADIZIONALE (ART. 135) - GERARCHIA DEI RIMEDI AZIONABILI: I. PRIORITÀ DEL «DIRITTO AL RIPRISTINO» FINALIZZATO ALL ESATTA ATTUAZIONE DELLO SCAMBIO CONTRATTUALE: RIPARAZIONE e/o SOSTITUZIONE DEL BENE II. RIMEDI C.D. «SECONDARI»: LA RIDUZIONE DEL PREZZO E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -DIRITTI CHE SONO ATTRIBUITI AL CONSUMATORE DA ALTRE NORME DELL ORDINAMENTO GIURIDICO 43 La Vendita di beni di consumo 6. ONERE DI DENUNCIA DEL «DIFETTO DI CONFORMITÀ» E PRESCRIZIONE DEI DIRITTI SPETTANTI AL CONSUMATORE NEI 26 MESI DALLA CONSEGNA (art. 132 co. 4 Cod. Cons.) 7. CARATTERE IMPERATIVO DELLE NORME POSTE A TUTELA DEL CONSUMATORE: -NULLITÀ DEI PATTI IN DEROGA (artt. 134 co. 1 e143 co. 1 Cod. Cons.) -LEGISLAZIONE STRANIERA (artt. 134 co. 3 e 143 co. 2 Cod. Cons.) 44

23 La Vendita di beni di consumo 8. LE «GARANZIE CONVENZIONALI» NOZIONE DI «GARANZIA CONVENZIONALE» (art. 128 co. 2 lett. c. Cod. Cons.) DISCIPLINA (art. 133 Cod. Cons.) 9. «DIRITTO DI REGRESSO» ENTRO 1 ANNO NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE O DI ALTRO INTERMEDIARIO DELLA CATENA DISTRIBUTIVA, ATTRIBUITO AL VENDITORE FINALE CHE HA ESEGUITO LA PRESTAZIONE VERSO IL CONSUMATORE (art. 131 Cod. Cons.) 45 La Vendita di beni di consumo LA PRIMA SENTENZA DELLA CGCEIN MERITO ALLA DIRETTIVA 1999/44/CE: Corte di giustizia delle Comunità europee, 17 aprile 2008, in causa C 404/06, QUELLE AG c. Bundesverband der Verbraucherzentralenund Verbraucherverbände: L art. 3 della direttiva 1999/44/CE, concernente taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consenta al venditore, che abbia fornito al consumatore un bene non conforme al contratto, di esigere dalla propria controparte un indennità per l uso di tale bene fino alla sua sostituzione con un bene nuovo. 46

24 La Vendita di beni di consumo IL PROBLEMA DEI «COSTI» DELLA SOSTITUZIONE DEL BENE DIFETTOSO E L AMBIGUITÀ DELLE INDICAZIONI FORNITE IN PROPOSITO DALLA DIRETTIVA 99/44/CE IL RECEPIMENTO DELL ART. 3 DELLA DIRETTIVA 99/44/CE NEGLI STATI MEMBRI LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE LA PORTATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 47

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