Prot. n. 495/MOT1.04/C - MOT B055 Roma, 14 giugno 1999

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1 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 1 Prot. n. 495/MOT1.04/C - MOT B055 Roma, 14 giugno 1999 OGGETTO: Quadro di riferimento delle normative applicabili alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dopo l'emanazione ed il recepimento delle direttive n. 97/27/CE e n. 98/14/CE. INTRODUZIONE Il recepimento delle direttive: - n. 97/27/CE "Masse e dimensioni veicoli diversi dagli M1" (D.M. 14 novembre 1997 pubblicato nella G.U. n. 103 del 6 maggio 1998); - n. 98/14/CE "Direttiva quadro veicoli a motore" (D.M. 4 agosto 1998 pubblicato nel S.O.G.U. n. 147 del 31 agosto 1998), ha tra l'altro determinato: a) la disapplicazione di una serie di disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada; b) la cessazione della quasi totalità delle prescrizioni dell'art. 221 del Regolamento di Esecuzione del Codice della strada del 1958, restato in vigore sino ad oggi in virtù delle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 235 del nuovo Codice della strada. Qui di seguito si illustrano le motivazioni di quanto sopra asserito e per taluni casi particolari si detteranno le appropriate istruzioni operative. 1. QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE 1.1. L'articolo 71 del nuovo Codice della strada afferma che: a) le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessano gli aspetti della sicurezza della circolazione e la protezione dell'ambiente, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento; b) il Ministro dei trasporti e della navigazione con propri decreti di concerto con i Ministri interessati stabilisce le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui al punto a) e le modalità per il loro accertamento; c) i decreti di cui al punto b), qualora si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, devono basarsi sulle prescrizioni tecniche stabilite da tali direttive Le caratteristiche generali costruttive e funzionali di cui al precedente punto 1.1.a), figurano in una serie di appendici al Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della strada. Talune delle appendici dettano norme costruttive in forma definita ed applicabile mentre una definisce in un elenco il programma normativo menzionato al punto 1.1.b). Le appendici cui ci si riferisce sono quelle qui di seguito elencate: - Appendici al Titolo I. Appendice I Art. 9 Veicoli eccezionali per massa Appendice II Art. 9 Veicoli eccezionali per dimensioni Appendice III Art. 10 Veicoli mezzi d'opera Appendice IV Art. 12 Autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale - Appendici al Titolo III: Appendice III Art. 219 Massa massima rimorchiabile e procedure agganciamento veicoli Appendice V Art. 227 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi 1.3. Oltre a quanto sopra, nell'ambito del programma normativo avviato dall'articolo 71 del Nuovo Codice della strada, sono stati emanati:

2 a) il D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1998 dettante norme inerenti le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati, nonché b) il D.M. 25 marzo 1996, n. 326 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1996, dettante prescrizioni tecniche per la protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico L'articolo 235 del nuovo Codice della strada stabilisce che i decreti necessari per definire le prescrizioni di cui al precedente punto 1.1.a) siano emanati entro il 31 marzo 1994 e che divengano di osservanza obbligatoria sei mesi dopo la data di pubblicazione. Peraltro i termini stabiliti per la emanazione dei decreti necessari ad attuare il programma normativo stabilito all'appendice V all'articolo 227 sopra accennato sono termini ordinatori e non perentori Poiché, a norma del diritto comunitario gli Stati Membri non possono emanare disposizioni interne su materie che formano oggetto di disposizioni in corso di definizione in ambito comunitario, il Ministero dei Trasporti e della navigazione non ha potuto attuare in forma completa il programma normativo annunciato dal nuovo Codice della strada, ma, in armonia con quanto accennato nel precedente punto 1.1.b), si è limitato a recepire puntualmente le direttive comunitarie emanate. Conseguentemente, nel campo delle omologazioni nazionali, in virtù delle disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 235 del nuovo Codice della strada, si è continuato ad applicare le norme preesistenti e in particolare l'articolo 221 del regolamento di esecuzione del vecchio codice della strada. 2. QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNITARIO L'azione normativa comunitaria mirata alla realizzazione del mercato unico si basa sul principio dello "status quo". Ciò significa che nelle more dell'attuazione del mercato unico, gli Stati Membri devono astenersi dalla emanazione di nuove norme riguardanti materie in armonizzazione obbligatoria, quali sono appunto quelle afferenti la costruzione dei veicoli. Oltre a ciò, l'elenco delle direttive contenute nell'allegato IV parte I della Direttiva n. 92/53/CE come da ultimo emendata dalla Direttiva n. 98/14/CE è un elenco esaustivo e in quanto tale gli Stati Membri non possono applicare prescrizioni nazionali diverse da quelle stabilite nelle direttive applicabili o addirittura da queste non contemplate. 3. RAFFRONTO TRA NORME NAZIONALI E NORME COMUNITARIE In relazione a quanto sopra si procede ad una disamina delle norme oggi applicate nell'ambito della omologazione nazionale e si verifica se al lume delle premesse sin qui fatte, le stesse norme possano continuare ad essere applicate o se vadano disapplicate o, come nel caso di norme pregresse tenute in vigore da disposizioni transitorie, esse debbano considerarsi addirittura cessate Norme stabilite nel nuovo Codice della strada Appendici al Titolo I: - Appendice I Art. 9 Veicoli eccezionali per massa - Appendice II Art. 9 Veicoli eccezionali per dimensioni - Appendice III Art. 10 Veicoli mezzi d'opera - Appendice IV Art. 12 Autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale Le quattro appendici al Titolo I restano in vigore in quanto non in contrasto con il vigente diritto comunitario. Si rammenta infatti che i trasporti eccezionali per massa e dimensioni non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva n. 96/53/CEE recepita con D.M. 6 aprile 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998 e che la stessa direttiva all'articolo 4 ammette che gli Stati Membri, per quanto riguarda il trasporti di merci che non pregiudica la concorrenza nel settore trasporti, possono autorizzare nel loro territorio la circolazione di veicoli non rispondenti a talune prescrizioni comunitarie relative alle masse. D'altra parte le prescrizioni relative ai veicoli ad uso speciale non sono state ancora completamente definite dal diritto comunitario quindi anche le norme relative agli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale di cui all'appendice IV articolo 12 permangono applicabili Appendici al Titolo III: - Appendice III Art. 219 del Regolamento di esecuzione Massa massima rimorchiabile e procedure agganciamento veicoli

3 L'appendice in questione, per quanto concerne i veicoli della categoria M1, già in armonizzazione obbligatoria, va disapplicata. Per le altre categorie di veicoli nel rammentare che il punto dell'allegato IV alla direttiva n. 97/27/CE stabilisce i criteri ai quali gli Stati Membri devono attenersi nello stabilire la "massa massima rimorchiabile ammissibile per la immatricolazione/ammissione alla circolazione", si ritiene che i punti 1.a), b) e c), 3, 4, 6 dell'appendice restano in vigore laddove non contrastano con norme comunitarie, mentre gli altri punti della stessa appendice vanno disapplicati. Peraltro, le procedure di agganciamento dei veicoli oggi definite dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo (CUNA NC , NC e NC ) approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione non possono continuare a sussistere come tali in quanto verrebbero a costituire un ostacolo agli scambi commerciali. Per tale ragione le tabelle potranno seguitare a sussistere come "tabelle di unificazione industriale". - Appendice V Art. 227 del Regolamento di esecuzione Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi Tale appendice definisce il programma normativo per il completamento dell'articolo 71 del Nuovo Codice della strada. Coerentemente alla logica sin qui seguita, considerato il carattere esaustivo della tabella contenuta nell'allegato IV parte I della Direttiva n. 92/53/CEE come successivamente modificata dalla Direttiva n. 98/14/CE, tenuti presenti il criterio dello "status quo" e la circostanza che la quasi totalità delle voci in essa rubricate è già trattata da direttive comunitarie, la sua applicabilità continuerà a sussistere nei limiti e nelle possibilità consentiti dall'ordinamento comunitario. Per completezza di informazione, nell'allegato 1 alla presente circolare si riportano le voci rubricate nell'appendice V indicando per ognuna di esse i riferimenti alla direttiva comunitaria nella quale la materia è stata trattata Veicoli blindati Per quanto attiene i veicoli blindati, si osserva che i contenuti del D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 restano tutti validi con l'unica eccezione della prima colonna della tabella dell'allegato I (riferita ai veicoli della categoria M1) e delle note ad essa riferite, che vengono integralmente sostituite dall'appendice II all'allegato XI del decreto di recepimento della direttiva n. 98/14/CE Protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico Per quanto attiene la protezione degli occupanti contro lo spostamento del carico le prescrizioni contenute nel D.M. 25 marzo 1996, n. 326 restano valide Cessazione dell'art. 221 del regolamento di esecuzione del vecchio codice della strada Per quanto riguarda l'articolo 221 del regolamento di esecuzione del vecchio Codice della strada, la decadenza è dovuta alla circostanza più volte richiamata che l'elenco delle direttive applicabili alla omologazione dei veicoli stabilito all'allegato IV parte I della Direttiva n. 92/53/CEE come successivamente modificata dalla direttiva n. 98/14/CE, è un elenco esaustivo e, in quanto tale, gli Stati Membri non possono applicare prescrizioni nazionali diverse da quelle stabilite nelle direttive applicabili o addirittura da queste non previste. In tal senso, in sede di recepimento della Direttiva n. 92/53/CEE (D.M. 8 maggio 1995 pubblicato nel S.O.G.U. n. 148 del 27 giugno 1995), nelle note all'allegato IV figuranti a pag. 142 del citato S.O.GU. si era sottolineata la circostanza che: - l'articolo 221 di cui trattasi non era più applicabile alla omologazione dei veicoli della categoria M1; - per i veicoli delle altre categorie, sarebbero restate in vigore talune delle prescrizioni stabilite dal vecchio Codice della strada. Oggi, essendo stata recepita la Direttiva n. 97/27/CE il quadro è mutato e qui di seguito si elencano le norme ex articolo 221 restate in vigore dopo recepimento della Direttiva n. 92/53/CEE come modificata successivamente dalla Direttiva n. 98/14/CE e lo stato attuale della loro applicabilità: 1) controllo della conformità dell'esemplare presentato alle caratteristiche risultanti dalla documentazione; PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI, MA PREVISTA E CERTIFICATA NELL'AMBITO DI CIASCUNA DIRETTIVA PARTICOLARE 2) verifica della corrispondenza a quanto disposto per ciascuna categoria di veicoli; PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI 3) verifica che le parti a sbalzo rispetto agli assi si trovino, con veicolo a pieno carico, al di sopra di un

4 piano inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote più prossime; lo sbalzo anteriore non deve eccedere la metà del passo e lo sbalzo posteriore non deve eccedere il 60% del passo; PRESCRIZIONE SOSTITUITA DA QUELLE DI CUI AI PUNTI , e DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE 4) verifica in marcia dell'inscrivibilità degli autoveicoli isolati e dei complessi in una fascia di ingombro conforme a tabelle di unificazione a carattere definitivo e determinazione del diametro minimo di volta dei veicoli a motore isolati; PRESCRIZIONE SOSTITUITA DA QUELLE DI CUI AL PUNTO , DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE 5) verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone per la conformità alle prescrizioni del Ministero dei trasporti; LA DIRETTIVA DI CUI AL PUNTO 52 DELL'ELENCO ESAUSTIVO E' IN FASE DI NEGOZIAZIONE RESTANO IN VIGORE LE NORME NAZIONALI 6) accertamento del numero dei posti verificando che siano disponibili; per il conducente almeno 60 cm, con centro in corrispondenza del piantone di sterzo o dell'asse del manubrio, per ogni altra persona 40 cm; e sui veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone, per ogni persona 45 cm; - PER I VEICOLI DELLA CAT. N, NORMA NON PREVISTA DA ALCUNA DELLE DIRETTIVE APPLICABILI - PER I VEICOLI DELLA CAT. M2 E M3 SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE 7) verifica in piano dei pesi, a vuoto e a pieno carico, e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi; PRESCRIZIONI SOSTITUITE DA QUELLE DI CUI ALLA DIRETTIVA 97/27/CE 8) verifica della velocità massima; PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI 9) determinazione del consumo di combustibile in base alle norme CEE, se applicabili, ovvero in base a tabelle di unificazione a carattere definitivo; PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI 10) prova di accelerazione in piano con partenza da fermo sul percorso di 1 km; PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI 11) accertamento dello spunto in salita sulla pendenza del 16% per il veicolo isolato e dell'8% per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati, in conformità a quanto eventualmente prescritto da tabelle di unificazione a carattere definitivo; PRESCRIZIONI SOSTITUITE DA QUELLE DI CUI AL PUNTO 7.9 DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE 12) accertamento che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa complessiva dell'autoveicolo e/o del complesso dei veicoli sia non inferiore al limite stabilito dalle norme vigenti per la categoria alla quale il veicolo appartiene. Le prove e verifiche di cui ai punti 8, 9, 10 si effettuano sul veicolo a motore isolato o sull'autoarticolato. PRESCRIZIONE SOSTITUITA DA QUELLE DI CUI AL PUNTO 7.10, DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE Quanto sopra chiarito, si osserva che l'unica disposizione dell'art. 221 che resta ancora in vigore è quella relativa alla "verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone per la conformità alle prescrizioni del Ministero dei trasporti", peraltro applicabile laddove non contrasti con prescrizioni comunitarie. 4. ISTRUZIONI OPERATIVE 4.1. In base a quanto sopra esposto, nella effettuazione delle prove di omologazione i Centri Prova si atterranno ai criteri sopra esposti omettendo la effettuazione di tutte le norme venute a cessare per l'effetto del recepimento delle direttive citate in oggetto Circa le verifiche e prove di omologazione degli autobus, i Centri Prova si atterranno al precedente punto ), per quanto riguarda la determinazione del numero dei posti ed al punto ) ai fini della verifica delle carrozzerie. Comunque sullo specifico argomento verrà a breve emanata una circolare ad hoc.

5 4.3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito al punto 4.2 si forniscono in allegato: - corrispondenza tra Appendice V e norme dell'u.e.; - elenco dei decreti, attualmente in vigore, dettanti le caratteristiche costruttive degli autobus; - una tabella nella quale si interfaccia la classificazione nazionale degli autobus con quella comunitaria citata al punto all'allegato del decreto di recepimento della Direttiva n. 97/27/CE; - una tabella nella quale si riportano stralci di testo dei regolamento ECE/36 nonché il testo integrale del Regolamento ECE/52 citati al punto dell'allegato al decreto di recepimento della Direttiva n. 97/27CE. In merito si ritiene opportuno confermare che i due Regolamenti ECE 36 e 52 non sono stati sottoscritti nè dall'italia nè dall'unione Europea e che pertanto non è possibile utilizzarli per rilasciare omologazione ECE in conformità alle prescrizioni in essi contenute. IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE dr. ing. Tullio D'Ulisse Allegato 1 alla lett. circ. n. 495/MOT1.04/C - MOT B055 del Appendice V - Art. 227 Veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2, N3 Si riportano di seguito le voci rubricate nell'appendice V, indicando per ognuna di esse i riferimenti alla direttiva comunitaria nella quale la materia è stata trattata. Laddove non esistono riferimenti la voce è accompagnata da "NR". A - Masse, dimensioni ed allestimenti a) Tara Dir. CE 97/27 - Allegato I paragrafo 2.5 "massa del veicolo in ordine di marcia". b) Massa complessiva Dir. CE 97/27 - Allegato IV paragrafo 1 "massa massima a carico tecnicamente ammissibile per l'immatricolazione". c) Massa sugli assi Dir. CE 97/27 - Allegato IV paragrafo 1.2 "massa tecnicamente ammissibile dell'asse per l'immatricolazione". d) Dimensioni massime di ingombro Dir. CE 97/27 - Allegato I paragrafi 2.4.1, e "dimensioni del veicolo". e) Numero di assi ed interassi: N.R. f) Carreggiate: N.R. g) Sbalzi massimi: Dir. CE 97/27 - Allegato I paragrafi 7.6.2, e h) Fascia di ingombro: Dir. CE 97/27 - Allegato I paragrafo i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del n. dei posti: La caratteristica continua a mantenere la sua validità nazionale solo per i veicoli M2 e M3 (la Direttiva di cui al punto 52 dell'elenco esaustivo - Allegato IV Dir. CE 98/14 - è in fase di negoziazione). Per gli altri veicoli la stessa caratteristica non è citata da alcuna Direttiva CE. l) Tipo della struttura portante: N.R. m) Carrozzeria: N.R. n) Attrezzature particolari: Appendice IV all'art. 12 del Regolamento del Nuovo C.d.S. B - Prestazioni a) Determinazione velocità calcolata: N.R.

6 b) Verifica della velocità massima: N.R. c) Potenza: Direttiva CEE 80/1269 e successive Direttive di modifica. d) Determinazione del consumo di combustibile: N.R. e) Prova di accelerazione in piano: N.R. f) Spunto in salita: Direttiva CE 97/27 - Allegato I paragrafo 7.9. g) Rapporto potenza/masse Direttiva CE 97/27 - Allegato I paragrafo h) Massa rimorchiabile Valgono le considerazioni fatte a proposito dell'appendice III all'art. 219 (paragrafo della presente circolare). i) Tipo della trasmissione e rapporti: N.R. l) Limitatori di velocità Direttive CE 92/6 e 92/24. C - Sicurezza attiva a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione Direttiva CE 76/756 e successive Direttive di modifica. La caratteristica mantiene la sua validità nazionale per i veicoli di cui al paragrafo della presente circolare (Veicoli eccezionali, Mezzi d'opera e veicoli per uso speciale) e per i veicoli aventi caratteristiche atipiche. b) Impianto elettrico: N.R. c) Avvisatori acustici Direttiva CE 70/388. d) Tergiproiettori: N.R. e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi Direttiva CE 71/320 e successive direttive di modifica. f) Specchi retrovisori: Direttiva CE 71/127 e successive direttive di modifica. g) Sbrinamento e disappannamento parabrezza: N.R. h) Riscaldamento abitacolo: N.R. i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi Dir. CE 70/221 e successive direttive di modifica per i "Serbatoi". Dir. CE 95/28 per i soli veicoli coperti da tale direttiva per la "Prevenzione incendi". l) Porte (serrature e cerniere - pedane) Dir. CE 70/387 e successive direttive di modifica. m) Campo di visibilità del conducente: N.R. n) Tergilavacristallo parabrezza: N.R. o) Cerchi e ruote: N.R. p) Pneumatici e sospensioni Direttiva CE 92/23 per i "Pneumatici". Direttiva CE 97/27 per le "Sospensioni pneumatiche o equivalenti". q) Sistemazione di pedali di comando: N.R. D - Sicurezza passiva a) Urti e ribaltamenti Direttiva CE 96/27 per i soli veicoli da essa interessati per gli "Urti". N.R. per il "Ribaltamento". b) Antifurto: Dir. CE 74/61 e successive direttive di modifica. c) Vetri di sicurezza: Direttiva CE 92/22.

7 d) Ancoraggi per cinture: Dir. CE 76/115 e successive direttive di modifica. e) Paraurti per le autovetture: N.R. f) Protezione posteriore antincastramento Direttiva CE 70/221 e successive direttive di modifica. g) Protezione contro lo spostamento del carico D.M. 25 marzo 1996, n h) Protezione laterale: Direttiva CE 89/297. i) Parafanghi: N.R. l) Calzatoie Riguarda Norme di Comportamento. m) Sterzo: Dir. CEE 70/311 e successive direttive di modifica. n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza sedili e loro ancoraggi Sistemazione interna e rumorosità: Resistenza sedili: Prescrizioni specifiche CE per le categorie di veicoli in oggetto al momento non esistono per cui il requisito è da considerare non applicabile. Direttiva CEE 74/408 e successive direttive di modifica. o) Cinture di sicurezza: Dir. CEE 77/541 e successive direttive di modifica. p) Sistemi di ritenuta bambini: N.R. q) Appoggiatesta Valgono le prescrizioni relative alla "resistenza sedili" di cui alla lettera n). r) Sporgenze esterne Direttiva CE 92/114 ai soli veicoli cui la direttiva si riferisce. s) Limitazione dell'impiego di determinati materiali: N.R. t) Resistenza cabine: N.R. u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti D.M n. 388 v) Paraspruzzi: Direttiva CEE 91/226 e successive direttive di modifica. z) Recipienti semplici a pressione Dir. CEE 87/404 e successive direttive di modifica: non applicabile. E - Protezione ambientale a) Antidisturbi radio: Direttiva CEE 72/245 e successive direttive di modifica. b) Rumorosità esterna dei veicoli a motore Direttiva CEE 70/157 e successive direttive di modifica. c) Emissioni inquinanti Direttive CEE 70/220 e 88/77 e successive direttive di modifica. d) Posizione tubo di scarico: N.R. e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico Compresa nelle direttive riguardanti le emissioni inquinanti. F - Norme per particolari categorie di veicoli a) Autoambulanze Direttiva 70/156/CEE da ultimo emendata dalla 98/14/CE tabella Allegato IX Appendice 1. b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico: N.R. c) Caratteristiche autobus Vedi presente circolare p.to 3.2 (la Direttiva di cui al punto 52 dell'elenco esaustivo - Allegato IV Dir. CE 98/14 - è in fase di negoziazione). d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci Su tale argomento non esiste una Direttiva CE specifica ma un insieme di Direttive particolari. e) Autocaravan

8 Direttiva 70/156/CEE da ultimo emendata dalla 98/14/CE tabella Allegato IX Appendice 1. f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza: N.R. g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia D.M. n. 332 del G.U. n. 224 del per i "Veicoli blindati". h) Caratteristiche dei ciclomotori Riguarda tipologia di veicoli diversa da quelle trattate nella presente circolare. i) Caratteristiche dei quadricicli a motore Riguarda tipologia di veicoli diversa da quelle trattate nella presente circolare. l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi: N.R. m) Caratteristiche dei filoveicoli N.R. Per la parte relativa alla "carrozzeria" vedere voce c). G - Disposizioni fiscali a) Alloggiamento targa Direttiva CEE 70/222 e successive direttive di modifica. b) Potenza fiscale: N.R. c) Potenza fiscale dei motori elettrici: N.R. d) Targhette e iscrizioni Direttiva CEE 76/114 e successive direttive di modifica. e) Marcatura di identificazione del motore Direttiva 70/156/CEE come emendata dalla 98/14/CE, Allegato I p.to H - Varie a) Tachimetro Direttiva CEE 75/443 e successive direttive di modifica. b) Cronotachigrafo Regolamento CE n. 3821/85. c) Retromarcia Direttiva CEE 75/443 e successive direttive di modifica. d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati Direttiva 94/20/CE. e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi Vedi paragrafo della presente circolare. f) Dispositivi di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione Direttiva CEE 77/389 e successive direttive di modifica. g) Identificazione spie comandi indicatori Direttiva CEE 78/316 e successive direttive di modifica. h) Portabagagli: N.R. i) Portasci: N.R. l) Antenna radio o radiotelefonica: N.R.

9 Allegato 2 alla lett. circ. n. 495/MOT1.04/C - MOT B055 del DIRETTIVA 97/27/CE - MASSE E DIMENSIONI Classificazione degli AUTOBUS in relazione alle caratteristiche costruttive Classe I - Con posti in piedi N posti > Classe II - Con posti in piedi nei corridoi e zone apposite Classe III - Senza posti in piedi Classe A - Con posti in piedi N posti Classe B - Senza posti in piedi D.M CARATTERISTICHE AUTOBUS Classificazione degli AUTOBUS in relazione all'uso e alle caratteristiche costruttive Urbano - Passeggeri seduti e in piedi Servizio Suburbano - Pass. seduti e num. lim. in piedi Pubblico Interurbano a concessione. Regionale o N posti > Statale - Passeg. in piedi per brevi percorsi (autobus) N posti (minibus) Servizio Servizio imprenditori Privato e collettività Granturismo - No passeggeri in piedi Noleggio con conducente TABELLA DI CORRISPONDENZA PER CLASSIFICAZIONE da D.M a 97/27/CE D.M Direttiva 97/27/CE > posti < posti Urbano Þ Classe I opp. Classe A Suburbano Þ Classe I opp. Classe A Interurbano a conc. Regionale con posti in piedi Þ Classe II opp. Classe A Interurbano a conc. Regionale senza posti in piedi Þ Classe III opp. Classe B Interurbano a conc. Statale Þ Classe III opp. Classe B Granturismo e Noleggio privato Þ Classe III opp. Classe B Nota 1: La corrispondenza non ha caratteristiche di biunivocità; pertanto la tabella non può essere utilizzata in senso contrario Nota 2: Per gli scuolabus restano in vigore i DD.MM. nazionali

10 Allegato 3 alla lett. circ. n. 495/MOT1.04/C - MOT B055 del ELENCO DEI DECRETI INERENTI LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI AUTOBUS D.M pubblicato su: S.O.G.U. n. 135 del D.M pubblicato su: G.U. n. 30 dell' D.M pubblicato su: G.U. n. 159 dell' D.M pubblicato su: G.U. n. 116 del D.M pubblicato su: G.U. n. 216 del D.M pubblicato su: G.U. n. 225 del Allegato 4 alla lett. circ. n. 495/MOT1.04/C - MOT B055 del Definizione della superficie S 1 come richiamata dal punto dell'allegato I al decreto di recepimento della direttiva 97/27/CE. A. veicoli della Classe I e Classe II: estratta dal regolamento ECE/ONU n Area disponibile per i passeggeri Si determina la superficie totale S 0 disponibile per i passeggeri deducendo dalla superficie complessiva del pavimento del veicolo: La superficie dell'abitacolo del guidatore; La superficie degli scalini, che danno accesso alle porte e la superficie di tutti gli scalini con profondità inferiore a 30 cm; La superficie di ogni parte ove la distanza minima del pavimento al tetto è inferiore a 135 cm (non considerando le intrusioni ammesse dal paragrafo [*]); [*] Il paragrafo completo di schemi è riportato alla fine del punto La superficie di ogni parte della/e sezione/i snodata/e di un veicolo snodato, il cui accesso sia impedito da ringhiere e/o pareti divisorie; Si determina la superficie totale S 1 disponibile per i passeggeri in piedi (solamente nel caso di veicoli delle Classi I e II, sui quali è ammesso il trasporto di viaggiatori in piedi) deducendo da S 0; deducendo dalla superficie complessiva del pavimento del veicolo: Per i veicoli della Classe I; La superficie di tutte le parti che non sono accessibili da un viaggiatore in piedi quando tutti i sedili sono occupati; La superficie di tutte le parti, in cui il pavimento ha una pendenza superiore all'8%; La superficie di tutte le parti la cui altezza libera al di sopra del pavimento sia inferiore a 190 cm oppure, per la parte del corridoio situata al di sopra e posteriormente all'asse posteriore e relative parti, a 180 cm (a questo riguardo non verrà tenuto conto delle impugnature o delle maniglie di sostegno); La superficie che si estende davanti ad un piano verticale passante per il centro della superficie del cuscino del sedile di guida (nella sua posizione più arretrata) e per il centro dello specchio retrovisore esterno sistemato sul lato opposto del veicolo; L'area che si estende per 30 cm avanti ad ogni sedile; Ogni parte della superficie del pavimento (ad es. angoli e spigoli) nelle quali non sia possibile sovrapporre anche parzialmente un rettangolo di 400 mm x 300 mm; Ogni superficie nella quale non sia possibile inscrivere un rettangolo di 400 mm x 300 mm; Per i veicoli della Classe II, la superficie di tutte le parti non situate nei corridoi Altezza libera sopra i sedili Al di sopra di ogni sedile deve esistere una altezza libera non inferiore a 90 cm misurata a

11 partire dalla parte più alta del cuscino non compresso. Tale altezza libera deve estendersi al di sopra della proiezione verticale dell'intera area del sedile dello spazio riservato ai piedi ad essa associato; Nello spazio sopra definito sono definite le seguenti intrusioni: La intrusione della parte posteriore di un altro sedile; La intrusione di un elemento della struttura a condizione che tale intrusione sia compresa in un triangolo il cui vertice sia situato a 65 cm dal pavimento e la cui base, larga 10 cm sia situata nella parte superiore dello spazio in questione adiacente alla parete del veicolo (vedi allegato III, fig. 10); La intrusione di una condotta (ad es. condotta per aria calda) a condizione che la sua sezione trasversale si collochi all'interno di un triangolo situato nella parte inferiore dello spazio in questione, adiacente alla parte esterna del veicolo, largo 5 cm ed altro 30 cm dal suolo (vedi allegato III, fig. 11); B. veicoli della Classe A e Classe B. Poiché la definizione della superficie S1 così come dettata dal regolamento ECE/ONU n. 52 è relativamente più complessa, verrà distribuita al più presto una copia completa del regolamento ECE/ONU n. 52. Figura 10 e figura 11 omissis Allegato 5: omissis

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