PS AUTO QUI DI CINNELLA GIULIA Provvedimento n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PS AUTO QUI DI CINNELLA GIULIA Provvedimento n"

Transcript

1 PS AUTO QUI DI CINNELLA GIULIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 15 novembre 2007; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. Giulia Cinnella, titolare dell impresa individuale Auto Qui, (di seguito, anche Auto Qui) in qualità di professionista ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. L impresa individuale è attiva nel commercio all ingrosso e al dettaglio di autoveicoli nuovi e usati e relativi accessori. L impresa nel 2010 ha conseguito un volume di affari pari a circa euro ed una perdita connessa al reddito di impresa pari a circa euro 1. II. LE PRATICHE COMMERCIALI 2. Il presente procedimento concerne due distinte pratiche commerciali poste in essere dal professionista nell ambito della propria attività commerciale e di assistenza post-vendita di autoveicoli usati e, in particolare, di un autovettura usata Lancia Thesis targata [omissis] In particolare, da una segnalazione pervenuta all Autorità in data 21 luglio , un consumatore riferisce che il professionista avrebbe fornito informazioni non veritiere circa le caratteristiche principali del prodotto offerto, in quanto la vettura in questione sarebbe stata venduta con un chilometraggio, riportato nel quadro strumenti, non corrispondente a quello effettivo e, conseguentemente, a un prezzo superiore rispetto alla sua effettiva quotazione di mercato. Al momento della vendita, il professionista avrebbe altresì omesso di consegnare all acquirente i tagliandi effettuati sull automobile dichiarando, al contempo, l esistenza di un solo precedente intestatario del veicolo, circostanza, che tuttavia sarebbe stata smentita all esito di successive verifiche. Inoltre, dalla documentazione agli atti risulta che, a seguito della rilevazione di ulteriori difetti di conformità della vettura, il professionista avrebbe rifiutato la riparazione e/o la sostituzione del bene, e non avrebbe provveduto a dare seguito alla successiva richiesta del consumatore di procedere alla riduzione del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto con conseguente restituzione del corrispettivo pagato. 4. Ciò premesso, le pratiche commerciali oggetto del presente procedimento consistono: A) nella diffusione di informazioni ingannevoli e nell omissione di informazioni rilevanti da parte del professionista in relazione alle caratteristiche principali del prodotto offerto; B) nell imposizione di ostacoli all esercizio dei diritti contrattuali del consumatore in materia di garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo, con riferimento alla commercializzazione e assistenza post-vendita delle vetture usate. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) Attività preistruttoria 5. In data 6 agosto 2010 è stata inoltrata a Auto Qui una richiesta di informazioni 4 ai sensi dell articolo 4, comma 1, del Regolamento. La Parte ha fornito riscontro in data 6 settembre ) L iter del procedimento 6. Sulla base della segnalazione pervenuta all Autorità in data 21 luglio e di informazioni acquisite ai fini dell applicazione del Codice del Consumo, in data 2 agosto 2011, è stato comunicato l avvio del procedimento 1 [Cfr. informazioni fornite dalla Guardia di Finanza, doc. 11.] 2 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] 3 [Cfr. segnalazione, doc. 1.] 4 [Cfr. richiesta di informazioni al professionista, doc. 3.] 5 [Cfr. informazioni fornite al professionista, doc. 5.] 6 [Cfr. segnalazione, doc. 1.]

2 istruttorio n. PS6541 a Auto Qui per possibile violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettera b), e 22, nonché degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo In tale sede, veniva in particolare ipotizzato che: - la pratica commerciale di cui al punto 4 sub A), potesse risultare ingannevole in violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto consistente nel divulgare informazioni non veritiere circa le caratteristiche principali del prodotto il chilometraggio riportato nel quadro strumenti nonché il numero degli intestatari del veicolo incidenti su parametri sui quali il consumatore medio basa generalmente la propria valutazione in ordine alla congruità del prezzo richiesto per un autovettura usata; - la pratica commerciale di cui al punto 4 sub A), potesse risultare altresì ingannevole in violazione dell articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto caratterizzata anche dall omissione di informazioni rilevanti in merito ai tagliandi della vettura mai consegnati al consumatore e che avrebbero potuto renderlo edotto in merito all effettivo chilometraggio del veicolo, determinando così il proprio comportamento economico; - la pratica commerciale di cui al punto 4 sub B), potesse risultare aggressiva in violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto consistente nell imposizione di ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati, all esercizio dei diritti contrattuali del consumatore in materia di garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo. 8. Contestualmente all avvio del procedimento istruttorio è stato richiesto al professionista di fornire alcune informazioni utili alla valutazione della pratica commerciale in esame. La Parte non ha fornito alcun riscontro. 9. In data 25 ottobre 2011, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento Il professionista, a seguito della predetta comunicazione volta ad indicare la fine della fase istruttoria, non ha provveduto a presentare alcuna memoria difensiva. 11. In data 7 novembre 2011 è stata richiesta la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per acquisire informazioni con riferimento al reddito d impresa relativo al periodo d imposta 2010 concernente il professionista In data 8 novembre 2011 la Guardia di Finanza ha dato riscontro alla richiesta di collaborazione, facendo pervenire il quadro della dichiarazione attestante il reddito d impresa del professionista di cui al punto precedente 10. 3) Le evidenze acquisite (i) Pratica sub A) 13. Dalle evidenze istruttorie raccolte nel corso del procedimento emerge che Auto Qui ha acquistato l autovettura Lancia Thesis descritta al punto 2 da un suo cliente in data 3 marzo 2010 e che la stessa veniva venduta al segnalante in data 10 aprile 2010 la prezzo di Euro comprensivo di spese di passaggio di proprietà e permuta della sua vecchia auto La documentazione agli atti, inoltre, dimostra che, al momento della rivendita dell autovettura, questa indicava nel tachimetro una percorrenza di circa Km Dalle informazioni acquisite, risulta che, a seguito di un check-up completo effettuato sull autovettura da parte di una Concessionaria Autorizzata Lancia, è stata riscontrata, in data 16 aprile 2010, una incongruenza chilometrica 13. Tale incongruenza è risultata altresì dallo storico assistenziale della vettura, il quale evidenziava come la stessa avesse effettuato una percorrenza chilometrica pari a circa Km già nel febbraio 2008, e che il contachilometri fosse stato già manomesso una prima volta in quanto da una verifica effettuata sul veicolo nel luglio 2009 il tachimetro riportava l indicazione di circa Km Qui Auto, in risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata in data 6 agosto in fase pre-istruttoria, nella quale si chiedevano informazioni relative alle caratteristiche tecniche della Lancia Thesis (data di immatricolazione, proprietà pregresse, chilometraggio) non aveva fornito informazioni precise al riguardo. 7 [V. atto di avvio del procedimento istruttorio comunicato alla Sig.ra Giulia Cinnella, titolare dell impresa individuale Auto Qui,, doc. 8.] 8 [Cfr. doc. 9] 9 [Cfr. doc. 10] 10 [Cfr. doc. 11] 11 [Cfr. segnalazione ed informazioni fornite dal professionista (rispettivamente docc. 1 e 5). ] 12 [Cfr. segnalazione, doc. 1. In particolare, v. copia della fattura rilasciata da una Officina Autorizzata Lancia, in data 16 aprile 2010, nonché le rilevazioni fotografiche effettuate dal consumatore (rispettivamente doc. 1, sub. docc. 4 e 5).] 13 [Cfr. segnalazione, doc. 1, ed in particolare v. copia della fattura rilasciata da una Officina Autorizzata Lancia, in data 16 aprile 2010 (doc. 1, sub. doc. 4).] 14 [Cfr. segnalazione, doc. 1, ed in particolare il documento relativo allo storico assistenziale della vettura (doc. 1, sub. doc. 7).] 15 [Cfr. richiesta di informazioni al professionista, doc. 3.]

3 17. Nella risposta Auto Qui aveva affermato che i dati relativi all autovettura, compresi i precedenti intestatari del veicolo, erano verificabili dal libretto di circolazione in possesso del segnalante 16 e che, al momento della vendita il veicolo riportava una percorrenza di Km 17. In merito poi, alla garanzia legale di conformità nella risposta alla richiesta di informazioni citata il professionista affermava che per ciò che concerne gli autoveicoli usati questa è assicurata dalla società Italia Motors, la quale ha il compito di rilasciare i certificati di garanzia connessi ai veicoli acquistati, previo rilascio del certificato di preconsegna da parte dei nuovi acquirenti. Infine, con riferimento alla mancata consegna al consumatore dei tagliandi della vettura, il professionista non ha fornito informazioni. (ii) Pratica sub B) 18. Dalle risultanze istruttorie 18, emerge che Qui Auto, al momento della consegna del Lancia Thesis, non ha provveduto a fornire al consumatore il certificato di garanzia connesso al veicolo. 19. Dalla documentazione agli atti risulta, inoltre, che, a seguito della rilevazione di alcuni difetti di conformità 19 della vettura avaria impianto airbag, eol error, cattivo funzionamento del contagiri, del tachimetro, dell indicatore di temperatura dell acqua nonché dell indicatore carburante il consumatore, attraverso il proprio legale, ha più volte sollecitato il professionista, dapprima nel mese di aprile 2010, e successivamente nei mesi di maggio e giugno 2010, a provvedere alla riparazione e/o alla sostituzione del bene, e in, subordine, alla riduzione del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto con conseguente restituzione del corrispettivo pagato Gli atti dell istruttoria tuttavia, indicano che il professionista, a fronte della scoperta da parte del consumatore dei difetti di conformità di cui al precedente paragrafo 20, non ha provveduto a dare seguito alle richieste formulate dallo stesso 21. 4) Le argomentazioni difensive delle Parti 21. Il professionista, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, ai sensi dell articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell articolo 6 del Regolamento, non ha provveduto a presentare alcuna memoria di difesa. IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 22. Il procedimento in esame riguarda due distinte pratiche commerciali poste in essere da Auto Qui nell ambito della propria attività commerciale e di assistenza post-vendita di veicoli usati. 23. In particolare, le pratiche commerciali di cui si è accertata la scorrettezza consistono nella divulgazione di informazioni ingannevoli ed omissive da parte del professionista in relazione alle caratteristiche del prodotto offerto un autovettura usata Lancia Thesis targata [omissis] nonché nell imposizione di ostacoli all esercizio dei diritti contrattuali del consumatore in materia di garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo. Pratica sub A) 24. Con riguardo alla prima fattispecie di pratica commerciale contestata, descritta al punto 4 II, lettera A), consistente nel diffondere informazioni ingannevoli in relazione al chilometraggio riportato sul quadro strumenti del veicolo e al numero degli intestatari dello stesso, nonché nell omettere di consegnare al consumatore, al momento dell acquisto, i tagliandi relativi alla vettura dagli elementi istruttori è emerso che, nell aprile 2010, Auto Qui ha venduto al consumatore l autovettura Lancia Thesis che riportava sul contachilometri una percorrenza chilometrica inferiore a quella effettivamente percorsa dall autovettura. 25. In particolare, dalla documentazione acquista agli atti si evince che al momento della vendita l autovettura Lancia Thesis indicava sul cruscotto una percorrenza di circa km, quando in realtà, la stessa presentava già nel febbraio 2008 in occasione di un intervento effettuato sulla vettura da una Concessionaria Autorizzata Lancia una percorrenza di circa km e nel luglio 2009, sempre a fronte di una verifica, già risultava che il contachilometri era stato manomesso, in quanto l autovettura riportava una percorrenza di circa Km. 26. Pertanto, dalle risultanze istruttorie emerge che il veicolo risulta aver subito più di una riduzione dei chilometri percorsi prima della vendita al segnalante. 16 [Tuttavia, il professionista, nel corso delle informazioni fornite in riscontro alle richieste formulate, in data 6 agosto 2010, dagli uffici dell Autorità, non ha chiarito quando avrebbe mostrato al consumatore il libretto di circolazione del veicolo, se in una fase antecedente ovvero successiva all acquisto.] 17 [Cfr. informazioni fornite dal professionista, doc. 5.] 18 [Cfr. segnalazione e informazioni fornite dal professionista (rispettivamente docc. 1 e 5).] 19 [Cfr. segnalazione, doc. 1. In particolare, il consumatore riferisce come tali difetti sarebbero stati da lui riscontrati già al momento del ritiro del veicolo, avvenuto in data 12 aprile 2010, durante il tragitto per tornare dalla Concessionaria del professionista alla propria abitazione.] 20 [Cfr. segnalazione, doc. 1. In particolare v. corrispondenza intercorsa fra il consumatore e il professionista (doc.1, sub. docc. 6, 6a, 6b, 6c e 10).] 21 [Cfr. corrispondenza intercorsa fra il consumatore e il professionista, ed in particolare doc.1, sub. docc. 6a, 6c.]

4 27. Con riferimento poi alla mancata consegna dei tagliandi relativi alla vettura, come già evidenziato, Auto Qui ha omesso di fornire riscontro, mediante la presentazione di memorie difensive, alle contestazioni mosse in sede di avvio. 28. Sulla base delle considerazioni che precedono, le condotte su descritte integrano rispettivamente una violazione degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo. 29. In particolare, la pratica contestata ingenera nel consumatore falsi affidamenti in ordine alle caratteristiche principali del prodotto, in relazione sia ai chilometri percorsi che al numero dei precedenti proprietari del veicolo, facendogli così assumere decisioni di natura economica che non avrebbe altrimenti preso. Deve considerarsi, in merito, che il chilometraggio rappresenta uno dei parametri sui quali il consumatore medio basa generalmente la propria valutazione in ordine alla congruità del prezzo richiesto per un autovettura usata. 30. Inoltre, con riferimento all ulteriore comportamento contestato, consistente nell aver omesso di consegnare i tagliandi relativi alla vettura, questo risulta ingannevole in violazione dell articolo 22, del Codice del Consumo. 31. Tali informazioni, infatti, avrebbero potuto renderle edotto il consumatore in merito alle revisioni effettuate, e quindi alle reali caratteristiche del prodotto, elemento essenziale a determinare il comportamento economico dei consumatori. 32. Con specifico riguardo alla valutazione del canone di diligenza professionale, è da evidenziare che i comportamenti contestati appaiono idonei a integrare una violazione dell articolo 20 del Codice del Consumo in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. 33. In proposito occorre evidenziare che il rispetto della diligenza professionale, in un settore come quello della vendita di auto usate, impone ai venditori di appurare che al momento della vendita al pubblico il quadro strumenti non sia stato manomesso e indichi la reale percorrenza chilometrica del veicolo e lo stato complessivo dello stesso. Pratica sub B) 34. Con riguardo alla seconda tipologia di pratica commerciale l imposizione di ostacoli all esercizio dei diritti del consumatore in materia di garanzia legale di conformità in via preliminare, giova osservare che, secondo la disciplina contenuta negli artt. 128 e ss. Codice del Consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e, per i beni usati, «limitatamente ai difetti non derivanti dall uso normale della cosa» (articolo 128, comma 3). Il venditore è responsabile della garanzia legale quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (articolo 132, comma 1) ovvero, nel caso di beni usati, entro un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno qualora la limitazione di responsabilità sia espressamente prevista dalle parti (articolo 134, comma 2). 35. In presenza di un difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene difettoso, mediante riparazione o sostituzione a sua scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all altro. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale esso è stato acquistato (articolo 130, comma 2). 36. Inoltre, nei casi previsti dall articolo 130, comma 7 ossia quando la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, quando il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo o quando la sostituzione e la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore quest ultimo ha diritto ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. 37. Ciò posto, nel merito, risulta che il professionista, a fronte delle comunicazioni con cui consumatore rappresentava di aver riscontrato difetti di conformità in relazione al veicolo acquistato avaria impianto airbag, eol error, cattivo funzionamento del contagiri, del tachimetro, dell indicatore di temperatura dell acqua nonché dell indicatore carburante non ha provveduto a dare seguito alle richieste avanzate dal consumatore di riparare e/o sostituire il bene, nonché di procedere alla riduzione del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto con conseguente restituzione del corrispettivo pagato. 38. Dalle risultanze istruttorie, emerge che, inoltre, il professionista, al momento della rivendita della Lancia Thesis, non ha provveduto a consegnare al consumatore il certificato di garanzia connesso al veicolo. 39. In particolare, il professionista, nel corso della sua comunicazione pervenuta in fase pre-istruttoria, in data 6 settembre 2010, ribadendo l ottimo stato del veicolo venduto, ha specificato che la garanzia legale di conformità per gli autoveicoli usati è assicurata dalla società Italia Motors, la quale avrebbe avuto il compito di rilasciare i certificati di garanzia connessi ai veicoli acquistati, previo rilascio del certificato di preconsegna da parte dei nuovi acquirenti. 40. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il rifiuto del professionista di riparare la vettura e di dar seguito alla richiesta del consumatore di risolvere il contratto, rappresentano una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto consistente nell imposizione di ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati, all esercizio dei diritti contrattuali del consumatore in materia di garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo. 41. La pratica commerciale appare idonea ad integrare, altresì, un ipotesi di violazione dell articolo 20 del Codice del Consumo, in quanto i comportamenti descritti risultano non conformi al livello di ordinaria diligenza ragionevolmente esigibile da parte di un operatore attivo nella commercializzazione di auto usate.

5 42. Il canone di diligenza richiesto dal Codice, infatti, avrebbe imposto al professionista, in qualità di venditore, di fornire, all atto della vendita, il certificato di garanzia connesso al veicolo, nonché di rispettare le previsioni codicistiche in tema di garanzia legale, attuando il rimedio scelto dal consumatore o proponendo un rimedio alternativo e, in mancanza, accettando la richiesta del consumatore di risolvere il contratto di compravendita restituendo il prezzo all acquirente. V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 43. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 44. Inoltre, in caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come l articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, enunciando principi generali in materia di sanzioni amministrative, sia pienamente applicabile anche alle materie di competenza dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato In particolare, la sentenza n del 2006 ha precisato che: [ ] l articolo 8, l. n. 689/1981, consente il cumulo giuridico delle sanzioni solo nel caso di <<concorso formale>> di illeciti amministrativi (unica condotta con cui si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si viola una pluralità di disposizioni normative), e non anche nel caso di <<concorso materiale>> di illeciti amministrativi (più condotte con cui si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si violano più disposizioni normative) e che [ ] L articolo 8, co. 2, l. n. 689/1981 consente di tener conto della <<continuazione>> (identità del disegno criminoso), nel caso di <<concorso materiale>> di illeciti amministrativi, solo se si tratta di violazioni amministrative in materia di previdenza e assistenza. L intento del legislatore è stato quello di non estendere il regime del cumulo giuridico delle sanzioni ad altre tipologie di illeciti amministrativi. 46. Alla luce del quadro giurisprudenziale così delineato, poiché nel presente procedimento sono state accertate distinte pratiche commerciali, ciascuna delle quali dotata di autonomia strutturale, poste in essere con condotte prive del requisito dell unitarietà, non appare applicabile né l istituto del concorso formale né quello della continuazione, con conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione materiale delle sanzioni. 47. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 48. Con riguardo alla gravità della prima pratica commerciale descritta nel punto II, lettera A), si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione economica del professionista che ha realizzato in Italia, nel 2010, un volume di affari pari a circa euro, ciò anche al fine di assicurare alla sanzione efficacia deterrente. Si deve inoltre considerare che la prospettazione di una percorrenza chilometrica del veicolo inferiore a quella reale nel quadro strumenti ha comportato un elevato pregiudizio economico per il consumatore acquirente in quanto, si ritiene che, quest ultimo ove informato dell effettivo chilometraggio della vettura, avrebbe scelto di non acquistarla al prezzo offerto. 49. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, la pratica commerciale risulta posta in essere nel periodo compreso tra marzo 2010 e aprile 2010 in quanto, dagli elementi disponibili in atti, la vettura Lancia Thesis risulta essere stata acquistata da Auto Qui il 3 marzo 2010 e venduta al segnalante in data 10 aprile Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Sig.ra Giulia Cinnella, titolare dell impresa individuale Auto Qui, nella misura di (ottomila euro). 51. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Sig.ra Giulia Cinnella, titolare dell impresa individuale Auto Qui, nella misura di (settemila euro). 52. Con riguardo alla gravità della seconda pratica commerciale descritta nel punto II, lettera B), si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione economica del professionista per le considerazioni di cui al paragrafo 52. La gravità si apprezza, inoltre, anche in questo caso, in relazione al potenziale pregiudizio arrecato al comportamento economico del consumatore che, se fosse stato a conoscenza delle difficoltà nel vedere riconosciuta la garanzia legale, a fronte del manifestarsi di difetti di conformità, non si sarebbe presumibilmente determinato ad effettuare l acquisto. 53. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, la pratica commerciale risulta posta in essere dal 19 aprile 2010, data in cui il consumatore ha rappresentato al professionista la presenza di alcuni difetti di conformità in relazione al veicolo. 54. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Sig.ra Giulia Cinnella, titolare dell impresa individuale Auto Qui, nella misura di (ottomila euro). 22 [Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenze n. 26 del 2007, n del 2006 e n del 2011.]

6 55. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Sig.ra Giulia Cinnella, titolare dell impresa individuale Auto Qui, nella misura di (settemila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettera b), e 22, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di alcune informazioni ingannevoli nonché l omissione di informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto offerto dal professionista; RITENUTO, inoltre, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l imposizione di ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati, all esercizio dei diritti contrattuali del consumatore in materia di garanzia legale di conformità, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto offerto dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla Sig.ra Giulia Cinnella, titolare dell impresa individuale Auto Qui, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettera b), e 22, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla Sig.ra Giulia Cinnella, titolare dell impresa individuale Auto Qui, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; c) di irrogare alla Sig.ra Giulia Cinnella, titolare dell impresa individuale Auto Qui, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di (settemila euro); d) di irrogare alla Sig.ra Giulia Cinnella, titolare dell impresa individuale Auto Qui, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di (settemila euro); Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

7 Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n. 26502 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150

PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150 PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 26547 5 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele

Dettagli

PS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n

PS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n PS7361 - EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n. 23216 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106

PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106 PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

PS TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n

PS TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n PS6102 - TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n. 22190 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017 638/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

PS MRELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA, MANCATO RIMBORSO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS MRELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA, MANCATO RIMBORSO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9409 - MRELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA, MANCATO RIMBORSO Provvedimento n. 25063 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

PS EUROREVISIONI-ALTERAZIONE CONTACHILOMETRI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS EUROREVISIONI-ALTERAZIONE CONTACHILOMETRI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9752 - EUROREVISIONI-ALTERAZIONE CONTACHILOMETRI Provvedimento n. 25569 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n PS9601 - D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n. 25370 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa

Dettagli

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n. 25022 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo.

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo. PS9328 - GPM-RILEVATORI DI GAS Provvedimento n. 25048 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 luglio 2014; SENTITO il Relatore Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte

Dettagli

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n PS7688 - POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n. 23332 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8905 - TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n. 24700 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 605/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MONDO TV S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 61/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017 41/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA,

Dettagli

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti.

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti. PS6975 - CENTAINE GIOIELLIMETALLO PURO 24 CARATI Provvedimento n. 22714 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 9/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Barucci; VISTA la

Dettagli

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n

PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n PS6756B - SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n PS6862 - CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22857 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013 157/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016 296/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE E DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO

Dettagli

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8943 - AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n. 24645 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2013; SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

Dettagli

PS BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n

PS BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n PS2480 - BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n. 23710 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

Dettagli

PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 13/17/DTC/Gu14/2586/16 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPOCASALE/TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

1. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Greenfit nella presentazione delle caratteristiche dei prodotti commercializzati.

1. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Greenfit nella presentazione delle caratteristiche dei prodotti commercializzati. PS8135 - GREEN FIT-CARATTERISTICHE TECNICHE CYCLETTE Provvedimento n. 24291 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero

Dettagli

PS PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n

PS PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n PS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24470 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19555 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Retelit S.p.A. per violazioni dell art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative LA COMMISSIONE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARAVEL S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 43/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TORO EDIZIONI S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 32/15/SBC)

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 45/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9054 - CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n. 24799 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

PS EURO ELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA PRODOTTI Provvedimento n

PS EURO ELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA PRODOTTI Provvedimento n PS9209 - EURO ELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA PRODOTTI Provvedimento n. 24950 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n PS5854 - STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n. 22673 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo

Dettagli

PS ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n

PS ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n PS9142 - ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n. 24855 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 Marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti. PS9611 - VERATOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25198 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n

PS UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n PS8239 - UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n. 23976 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

CV148 - FIORDALISO MOBILI-GARANZIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

CV148 - FIORDALISO MOBILI-GARANZIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO CV148 - FIORDALISO MOBILI-GARANZIA Provvedimento n. 26435 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015 604/2015/S/EEL AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE IN CASO DI MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE. EVENTUALE

Dettagli

PS INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n

PS INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n PS6633 - INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n. 22500 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 giugno 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio

Dettagli

4. Giuseppe Toscano, in qualità di segnalante e in rappresentanza dell associazione Movimento dei consumatori.

4. Giuseppe Toscano, in qualità di segnalante e in rappresentanza dell associazione Movimento dei consumatori. PS1657 - TERME DI ACIREALE-MANCATA INDICAZIONE IVA Provvedimento n. 21081 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 maggio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19481 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

PS SHOP RG-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n

PS SHOP RG-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n PS10170 - SHOP RG-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n. 25975 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile

Dettagli

DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B.V. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 36/15/SBC)

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA DI.ESSE.CI. TRASPORTI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

Dettagli

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9101 - C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24800 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n

PS WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n PS6348 - WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n. 22855 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante.

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante. PS6292 - SICILY BY CAR-MARCHIO BUDGET Provvedimento n. 23305 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi.

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi. PS9143 - MIRKO ORO-PREZZO ACQUISTO ORO Provvedimento n. 24948 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROC.

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2015 DEFC. 2015.10 Tit. 2015.1.10.21.84 Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2016 36/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 288/16/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL ART. 8 DEL REGOLAMENTO

Dettagli

PS ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI Provvedimento n

PS ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI Provvedimento n PS9042 - ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI Provvedimento n. 24763 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 gennaio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n PS9559 - AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n. 25196 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2016 6/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA

Dettagli

Auto difettosa? Ne risponde il concessionario. Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n 6589. di Costanza Mariconda Pubblicato il 22/01/2016

Auto difettosa? Ne risponde il concessionario. Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n 6589. di Costanza Mariconda Pubblicato il 22/01/2016 Auto difettosa? Ne risponde il concessionario Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n 6589 di Costanza Mariconda Pubblicato il 22/01/2016 Con sentenza del 17 novembre 2015, il Tribunale di Palermo ha

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 169/17/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN

Dettagli

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2015 DEFC.2015.3 Tit. 2012.1.10.21.666 del 18/03/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E NGI X La Responsabile del Servizio Corecom Vista la legge 14 novembre

Dettagli

PS FRATELLI LEVI-ACQUISTO PELLICCE USATE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS FRATELLI LEVI-ACQUISTO PELLICCE USATE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8869 - FRATELLI LEVI-ACQUISTO PELLICCE USATE Provvedimento n. 24892 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n PS9075 - TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n. 24629 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19317 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Arca SGR S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

Delibera n. 338/11/CONS

Delibera n. 338/11/CONS Delibera n. 338/11/CONS Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 75/10/DIT avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per la violazione dell articolo 11 della delibera n. 179/03/CSP

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19439 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sig.ri Enrico Filippo Francesco Cervellera, Vincenzo Ciruzzi e Andrea Vasapolli, componenti pro tempore del collegio

Dettagli

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9610 - ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25197 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n

PS SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n PS10219 - SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25917 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE MOSCA / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 26/16 - GU14 n. 146/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 maggio 2016;

Dettagli

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II; Delibera n. 96/2016 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 169/2014, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento

Dettagli

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con D.C.C. n. 17 del 30.09.2003-1 - Articolo

Dettagli

PS6635 - IDEA TRATTAMENTO ACQUE-KIT PROMOZIONALE Provvedimento n. 23076

PS6635 - IDEA TRATTAMENTO ACQUE-KIT PROMOZIONALE Provvedimento n. 23076 PS6635 - IDEA TRATTAMENTO ACQUE-KIT PROMOZIONALE Provvedimento n. 23076 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 29/2012 MAGGIO/4/2012 (*) 15 Maggio 2012 LA CIRCOLARE N. 2/2012 DEL

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 3, COMMI 1, 5 LETT. B) E 8 LETT. D), D.

Dettagli

PS COMPASS-CARTA DI CREDITO NON RICHIESTA Provvedimento n

PS COMPASS-CARTA DI CREDITO NON RICHIESTA Provvedimento n PS7366 - COMPASS-CARTA DI CREDITO NON RICHIESTA Provvedimento n. 24009 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Presidente Giovanni

Dettagli