LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

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1 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 73. Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell Unione di cani, gatti e furetti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea - legge di delegazione europea secondo semestre ed, in particolare, l allegato B che reca in elenco, tra le direttive da attuare, anche la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni dell Unione di cani, gatti e furetti; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea ed in particolare gli articoli 31 e 32; Visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, in particolare, gli articoli 6 e 7; Visto il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e Paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013, n. 518, che modifica l allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende [notificata con il numero C(2013) 6719]; Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013, n. 519, che stabilisce l elenco dei territori e dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni [notificata con il numero C(2013) 6721]; Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio europeo, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1977; Visto il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione europea, del 30 marzo 2004, concernente l adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 28, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE; Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive modificazioni, concernente modifiche al sistema penale e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 maggio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell 8 maggio 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali; E MANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell articolo 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) veterinario ufficiale quello definito dall articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013; e-ter ) veterinario autorizzato quello autorizzato dall organismo competente a svolgere specifiche attività conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 o ad atti adottati ai sensi dello stesso regolamento.»;

2 b) il comma 2 dell articolo 10 è sostituito dal seguente: «2. Possono essere oggetto di scambio i cani, gatti e furetti che: a) soddisfano le condizioni stabilite all articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013; b) sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione dal veterinario autorizzato dall autorità competente; c) sono muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti: 1) è conforme al modello di cui all allegato E, parte 1; 2) attesta che il veterinario autorizzato ha documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun animale, di cui all articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, che dall esame clinico, effettuato in conformità alla lettera b), è emerso che gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio per il loro trasporto, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.»; c) il comma 3, dell articolo 10 è abrogato; d) al comma 1, dell articolo 17, dopo la parola: «animali», sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2»; e) dopo il comma 1 dell articolo 17 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per quanto riguarda l importazione di gatti, cani e furetti: a) le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013; b) gli animali devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato dal veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali in questione sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario autorizzato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.»; f) all articolo 20, comma 2, lettera a), le parole: «17, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «17, commi 1 e 1 -bis». Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 2015 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO AVVERTENZA: MATTARELLA R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri L ORENZIN, Ministro della salute G ENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale O RLANDO, Ministro della giustizia PADOAN, Ministro dell economia e delle finanze M ARTINA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: L art. 76 della Costituzione stabilisce che l esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L art. 87 della Costituzione conferisce, tra l altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il testo dell allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea - Legge di delegazione europea secondo semestre) pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:

3 «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015); 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata); 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015); 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/ CE (Direttiva sull ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015); 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014); 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22 ; 4, paragrafo 1; 5 ; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9 ; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16 ; da 18 a 29 ; da 31 a 35 ; 37 ; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42 ; 45 ; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento); 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015); 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014); 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento); 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento); 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015); 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull accesso all attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/ CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015); 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento); 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto con riguardo all applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento); 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).». Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 31 (Procedure per l esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all esigenza di garantire il rispetto dell articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

4 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell Unione europea di cui all articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all articolo 41, comma I decreti legislativi adottati ai sensi dell articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all articolo 41, comma Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l attuazione del diritto dell Unione europea). 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell Unione europea non possono prevedere l introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell articolo 14, commi 24 -bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246 ; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell ammenda fino a euro e dell arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell ammenda alternativa all arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l interesse protetto; la pena dell arresto congiunta a quella dell ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell arresto e dell ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all attuazione di altri atti dell Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell Unione europea comunque intervenute fino al momento dell esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l efficacia e l economicità nell azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». Il regolamento (CE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2013, n. L 178. Il regolamento (CE) n. 577/2013 (Regolamento di esecuzione della Commissione relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e Paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2013, n. L 178. La decisione n. 2013/518/UE del 21/10/2013, decisione di esecuzione della Commissione che modifica l allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende, notificata con il numero C(2013) 6719 (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 23 ottobre 2013, n. L 281. La decisione n. 2013/519/UE del 21/10/2013, decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l elenco dei territori e dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni, notificata con il numero C(2013) 6721 (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 23 ottobre 2013, n. L 281. Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, è pubblicato nella G.U.U.E. 5 gennaio 2005, n. L 3.

5 Il regolamento (CE) n. 599/2004, della Commissione concernente l adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale, è pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94. Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O. Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 (Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 18 dicembre 1996, n. 296, S.O. La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Note all art. 1: Il testo dell articolo 2 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 2 (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) scambi : gli scambi come definiti dall articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche; b) animali : esemplari appartenenti alle specie di animali diverse da quelle disciplinate da specifiche normative sanitarie comunitarie; c) organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto : qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all articolo 13, comma 3, in cui animali di una o più specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all allevamento per esigenze di ricerca; d) malattie soggette a denuncia : le malattie incluse nell allegato A; e) autorità competente : quella di cui all articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche; e-bis ) veterinario uffi ciale quello defi nito dall articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013; e-ter ) veterinario autorizzato quello autorizzato dall organismo competente a svolgere specifi che attività conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 o ad atti adottati ai sensi dello stesso regolamento. 2. Ai fini del presente decreto si applicano per analogia le definizioni di cui all articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonché all articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e all articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, escluse quelle relative ai centri e organismi riconosciuti.». Il testo dell articolo 10 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 10 (Condizioni specifi che per furetti, visoni, volpi, cani e gatti). 1. Sono vietati gli scambi di furetti, visoni e volpi che provengono da una azienda nella quale si sia sospettato o diagnosticato un caso di rabbia negli ultimi sei mesi o abbiano avuto contatto con animali di tale azienda non sottoposti ad un programma di vaccinazione sistematica contro la rabbia. 2. Possono essere oggetto di scambio i cani, gatti e furetti che: a) soddisfano le condizioni stabilite all articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013; b) sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione dal veterinario autorizzato dall autorità competente; c) sono muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario uffi ciale che soddisfa i seguenti requisiti: 1) è conforme al modello di cui all allegato E, parte 1; 2) attesta che il veterinario autorizzato ha documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun animale, di cui all articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, che dall esame clinico, effettuato in conformità alla lettera b), è emerso che gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio per il loro trasporto, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. 3. (abrogato).». Il testo dell articolo 17 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). 1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui all articolo 11 possono essere importati nel territorio nazionale soltanto se: a) provengono da un Paese terzo compreso in un elenco redatto dalla Commissione europea; b) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria, firmato dall autorità competente del Paese esportatore che attesta che: 1) gli animali diversi da quelli di cui al comma 2 : 1.1) soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie fissate in sede comunitaria; 1.2) provengono da centri, organismi o istituti riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite nell allegato C; 2) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provengono da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria; 1-bis. Per quanto riguarda l importazione di gatti, cani e furetti: a) le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013; b) gli animali devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato dal veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali in questione sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario autorizzato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verifi - cato che, al momento dell esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.». Il testo dell articolo 20 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 20 (Sanzioni). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 40 milioni il responsabile dell azienda o esercizio commerciale che effettua scambi di animali, sperma, ovuli ed embrioni senza la preventiva registrazione di cui all articolo 4, comma 1, e all articolo 12, comma 3, lettera a). 2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato il responsabile dell azienda o esercizio commerciale che: a) non osservi le prescrizioni fissate per gli scambi e per le importazioni dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, comma 3, lettere b) e c), 13, commi 1 e 2, 17, commi 1 e 1-bis, 18, comma 1, e 19; b) non ottemperi agli impegni assunti con la registrazione.». 15G00086

6 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 maggio Proroga dell ordinanza 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda». IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l art. 32 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto l art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni; Visto l art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali; Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull igiene dei prodotti alimentari; Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; Vista la Raccomandazione (CE) della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni; Vista l ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011, concernente «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», che ha introdotto, fino al 21 giugno 2012, per gli operatori del settore alimentare il divieto di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate alla alimentazione umana; Vista l ordinanza del Ministro della salute 18 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2012, di proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011; Vista l ordinanza del Ministro della salute 7 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2013, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011; Vista l ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2014, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011; Acquisita in data 24 aprile 2015 la relazione dell Istituto zooprofilattico sperimentale per l Abruzzo e il Molise, laboratorio nazionale di riferimento per le diossine e i PCB in alimenti destinati al consumo umano, condivisa con il Centro di referenza per l epidemiologia veterinaria, la programmazione, l informazione e l analisi del rischio (COVEPI), contenente la valutazione dei livelli di contaminazione di diossine e PCB in campioni di prodotti ittici del lago di Garda; Preso atto che in detta relazione si evidenzia la necessità di mantenere in vigore le misure di divieto per la gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda, previste dall ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011; Sentiti gli entri territoriali competenti per il bacino del lago di Garda, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Trento; Ritenuto, pertanto, necessario prorogare ulteriormente le misure previste; Ordina: Art Il termine di validità dell ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, prorogato con le ordinanze 18 maggio 2012, 7 giugno 2013 e 13 giugno 2014, è ulteriormente prorogato di dodici mesi. Art La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7 La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 21 maggio 2015 Il Ministro: LORENZIN Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015 Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n A04599 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 aprile Annullamento del decreto 11 giugno 2014, recante il «Rinnovo dell autorizzazione al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., in Bussolengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL IPPICA Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l art. 16, lettera d) e ss.mm.ii.; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d analisi dei vini e dei mosti dell OIV; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l obiettivo perseguito dall Unione; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto 11 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2014 con il quale al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.», ubicato in Bussolengo (VR), via Pietro Vassanelli n. 9, è stata rinnovata l autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Considerato che con il decreto 11 giugno 2014 sopra indicato il laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 8 maggio 2014; Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell art. 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed annullare il decreto 11 giugno 2014, poiché il citato laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato dell 8 maggio 2014; Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» l avvio del procedimento ai sensi dell art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all annullamento del citato decreto dell 11 giugno 2014; Decreta: Articolo unico 1. È annullato, in autotutela, il decreto dell 11 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2014, recante il «Rinnovo dell autorizzazione al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (VR), via Pietro Vassanelli n. 9 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». 2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 15A04313 Roma, 28 aprile 2015 Il direttore generale: GATTO

8 DECRETO 4 maggio Autorizzazione al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., in Bussolengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL IPPICA Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l art. 16, lettera d) ; Visto il decreto 11 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2014 con il quale al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.», ubicato in Bussolengo (VR), via Pietro Vassanelli n. 9, è stata rinnovata l autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 11 giugno 2014; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d analisi dei vini e dei mosti dell OIV; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l obiettivo perseguito dall Unione; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2014 l accreditamento relativamente alle prove indicate nell allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation; Considerato che le prove indicate nell elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); Considerato che per le prove Litio e Saggio di stabilità (qualitativo) sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCRE- DIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell autorizzazione in argomento; Decreta: Art. 1. Il laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.», ubicato in Bussolengo (VR), via Pietro Vassanelli n. 9, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. Art. 2. L autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell accreditamento. Art. 3. L autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» perda l accreditamento relativamente alle prove indicate nell allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA L Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. Art Il laboratorio sopra citato ha l onere di comunicare all Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato. 2. L omessa comunicazione comporta la sospensione dell autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 4 maggio 2015 Il direttore generale: GATTO

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