IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ PRINCIPI FONDAMENTALI E REGOLE DI DETTAGLIO

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1 IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ PRINCIPI FONDAMENTALI 1 E REGOLE DI DETTAGLIO Avv. Emiliano Russo Chief Legal Officer Direttore Affari Legali, Societari e Regolamentari Beni Stabili Gestioni S.p.A - S.G.R.

2 Principi della S.r.l. Prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci 1 prevalenza dell elemento personalistico rispetto alla quota Prevedere un ampia autonomia statutaria riguardo alle forme organizzative, ai procedimenti decisionali, agli strumenti di tutela dei soci 3 : collegio sindacale e/o revisore esterno per controllo contabile; denuncia di fatti censurabili ex art. 2408; denuncia al tribunale ex art. 2409; controllo amministratori postconferimento; annullamento delibere C.d.A. per violazione di legge o statuto Principi della S.p.A. Principio della rilevanza centrale dell azione, della circolazione della partecipazione e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio 2 prevalenza dell azione rispetto all elemento personalistico Prevedere un modello base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno assoggettate a regole caratterizzate da un maggior grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio 4 : distinguere il controllo sull amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno (come per le quotate) prevedere un assetto organizzativo idoneo a promuovere la correttezza della gestione dell impresa sociale azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza di soci, rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci 2 Libertà di forme organizzative destrutturazione, disorganizzazione, disarticolazione degli organi Abolizione del sistema collegiale per assemblea e organo amministrativo: Delibera assembleare in forma collegiale vs. decisioni dei soci; delibera consiliare in forma collegiale vs- amministrazione disgiuntiva o congiuntiva Forme organizzative predeterminate e vincolanti Le società per azioni dovranno scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo: 1) Tradizionale-Latino: organo amministrativo, formato da uno o più componenti, collegio sindacale per controllo di gestione; Revisore esterno per controllo contabile (facoltativo) 2) Dualistico-germanico: consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza per controllo di gestione, revisore esterno per controllo contabile (necessario) 3) Monistico-anglosassone): consiglio di amministrazione, comitato di controllo, per controllo di gestione, Revisore esterno per controllo contabile (necessario) e) in mancanza di diversa scelta statutaria, si applica la disciplina del Sistema Tradizionale; 1 Art. 3, comma 1, lett a, Legge 3 Ottobre 2001 n Art. 4, comma 1, Legge 3 Ottobre 2001 n Art. 3, comma 2, lett 3, Legge 3 Ottobre 2001 n Art. 4, comma 1, Legge 3 Ottobre 2001 n 366.

3 S.r.l. Interessi tutelati Tutela dei creditori sociali 5 (non è espressamente prevista la tutela dei soci) I soci sono liberi di autotutelarsi, secondo autonome previsioni statutarie S.p.A. Interessi tutelati Tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi 6 I soci sono tutelati per legge, come i terzi Sembra dunque da condividere l affermazione secondo cui il principale limite all autonomia contrattuale dei soci della s.r.l. e all autonomia statutaria della società, sia da rinvenire nella tutela dei diritti dei terzi.. (in Il Nuovo Diritto Societario Galgano-Genghini, Vol II, pag 971) 7 3 Nella s.r.l. l obiettivo primario non è la tutela degli interessi dei soci, perché i soci della s.r.l. si presumono imprenditori, che non necessitano di tutele normative predeterminate: sono essi stessi competenti per valutare la corretta gestione della realtà aziendale, per selezionare gli altri soci e i propri amministratori e quindi per autotutelarsi Nella s.r.l., la tutela dei soci nei confronti degli amministratori non è affidato a rigorose regole procedurali ed alla attività di organi di controllo, bensì ai soci stessi (in Il Nuovo Diritto Societario Galgano-Genghini, Vol II, pag 978) Teoria contrattualistica L interesse sociale è l interesse dei soci contraenti Nella S.p.A., l obiettivo primario è di tutelare i terzi ma anche i soci: infatti, la legge prevede obbligatoriamente ed in maniera organica, organi e sistemi di controllo ( prevedere un assetto organizzativo idoneo a promuovere la correttezza della gestione sociale ) Teoria istituzionalistica L interesse della società è l interesse dell impresa in sé, dell efficienza produttiva al fine della sana crescita economica Art. 2409: iniziativa p.m. in società aperte 8 Art. 2377, II: impugnativa di delibere assembleari da parte di amministratori e sindaci Art. 2488, IV: impugnativa di delibere consiliari da parte dei sindaci o amministratori assenti o dissenzienti 5 Art. 3, comma 2, lett a, Legge 3 Ottobre 2001 n Art. 4, comma 2, lett a, Legge 3 Ottobre 2001 n Oltre a tali espresse (e dunque pacifiche) ipotesi di limitazione dell autonomia contrattuale e staturia, occorre verificare se esistano ulteriori limiti tipologici o derivanti da principi generali del diritto societario. Orbene, la riforma ha definitivamente sconfessato quegli orientamenti, soprattutto giurisprudenziali, secondo cui l intera disciplina organizzativa della s.r.l. fosse espressione di principi di ordine pubblico. Probabilmente, l unico limite tipologico che sembra permanere, consiste nell impossibilità di pattuire che tutti i soci della s.r.l. siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali Forse deve ritenersi ancora vigente il divieto del patto leonino (art c.c.) anche se lo scopo di lucro nelle società di capitali non sembra avere più quella centralità causale che aveva prima della riforma (in Il Nuovo Diritto Societario Galgano-Genghini, Vol II, pag 971 e 972) 8 Tracce della concezione istituzionalistica erano già presenti nel codice del 1942, a cominciare dai poteri di iniziativa riconosciuti dall art al pubblico ministero di fronte alle gravi irregolarità commesse nell adempimento dei loro doveri, dagli amministratori di ogni società per azioni. La norma è sopravvissuta, nella riforma del 2003, solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; essa mostra come l interesse al regolare adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, ossia ad una regolare gestione dell impresa sociale, non sia concepito, nelle società aperte, come interesse esclusivo dei soci, come interesse del quale costoro

4 LE NOVITÀ DELLA RIFORMA AI SENSI DEL D.LGS. N 6 DEL 17 GENNAIO 2003 a. RENDERE FLESSIBILI LE REGOLE ORGANIZZATIVE: 1. S.p.A.: modelli alternativi di amministrazione e controllo: sistema tradizionale, dualistico e monistico; 2. S.r.l.: nuova organizzazione nella ripartizione delle funzioni di amministratore tra soci ed amministratori; 3. snellimento delle modalità di convocazione dell assemblea: per S.p.A. aperte: mediante pubblicazione G.U. oppure pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale indicato nello statuto, con 15 gg di preavviso; per S.p.A. chiuse: anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento (raccomandata A/R, fax, , etc) e preavviso di 8 giorni (art. 2366), come per le S.r.l.; per S.r.l., l atto costitutivo determina i modi di convocazione dell assemblea; in mancanza, convocazione con lettera raccomandata preavviso di 8 giorni (art bis) 4. alleggerimento dei requisiti per l assemblea totalitaria. S.p.A. art c.c.: totalità soci, maggioranza amministratori e organi di controllo, con diritto di opposizione dei soci non informati e successivo obbligo degli amministratori presenti di informare gli amministratori e sindaci assenti; S.r.l. art. 2479bis: presente intero capitale sociale, presente o preventivamente informato l organo amministrativo e collegio sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell argomento. 5. snellimento procedure di operazioni straordinarie: conferimento nella s.r.l., il perito è nominato dalla società conferente non dal tribunale; nella fusione, il termine di opposizione dei creditori è eliminabile con parere esperto. 6. S.p.A.: estensione competenze organo amministrativo (sottratti all assemblea): emissioni obbligazioni, fusioni di controllate al 100%/90%; 4 b. TIPIZZARE NORMATIVAMENTE LE POSIZIONI GIURISPRUDENZIALI GIÀ CONSOLIDATE O RISOLVERE IN VIA DEFINITIVA ALCUNE POSIZIONI INCERTE TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA: 1. S.p.A. annullabilità delle delibere del C.d.A. per contrasto con la legge o con lo statuto, art c.c. ult. Comma: ante Riforma, era espressamente prevista solamente l annullabilità delle delibere assembleari per conflitto di interessi del socio, art c.c. (impugnativa generale delle delibere consiliari nella s.r.l. non è stata espressamente prevista, le stesse sono impugnabili per conflitto di interessi ai sensi art ter); 2. S.p.A. ammissibilità del divieto assoluto di vendita delle azioni e ammissibilità del mero gradimento per la vendita delle azioni (ante Riforma, entrambi erano vietati); 3. S.p.A. la gestione della società spetta in via esclusiva agli amministratori e quindi natura autorizzativa e non gestoria della delibera assembleare che autorizza gli atti di gestione degli amministratori, art. 2364, n 5 9 ; 4. S.p.A.: introduzione del regolamento assembleare, art c.c. n 6; 5. S.p.A.: tipizzazione dei poteri del presidente dell assemblea, art c.c. (anteriforma, non era disciplinata) 10 ; possano liberamente disporre. C è dunque come la stessa relazione ministeriale teneva a precisare un generale interesse a che la società per azioni sia regolarmente amministrata; generale interesse la protezione del quale è affidata, appunto, al pubblico ministero. (in Il Nuovo Diritto Societario Galgano-Genghini, Vol I, pag 53). 9 Art n 5, delibera sugli altri atti oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti

5 6. S.r.l.: tipizzazione dei poteri del presidente dell assemblea, art. 2479, IV comma c.c. (ante-riforma, non era disciplinata) 7. S.p.A.: tipizzazione dei poteri del consiglio di amministrazione, art. 2381, I comma c.c.; 8. S.p.A.: previsione espressa della clausola simul stabunt, simul cadent ex art c.c.; 9. S.p.A.: espresso chiarimento sul tipo di responsabilità degli amministratori ( qualificata ). c. RAFFORZARE I DIRITTI DELLE MINORANZE: 1. legittimazione attiva dei soci di minoranza per promuovere l azione sociale di responsabilità verso gli amministratori: per S.p.A. 1/5 dei soci possono richiedere l azione sociale di responsabilità verso gli amministratori; nella S.r.l. ciascun socio; 2. legittimazione attiva dei soci esterni e dei creditori per promuovere l azione sociale di responsabilità verso la società capogruppo e suoi amministratori: 3. legittimazione del Collegio Sindacale (art. 2393, 3 comma) e del Consiglio di Sorveglianza (art decies) a promuovere azione sociale di responsabilità verso gli amministratori 11 ; 4. legittimazione del Collegio Sindacale, Comitato di Controllo o Consiglio di Sorveglianza a promuovere denuncia di gravi irregolarità al Tribunale ex art c.c. (S.p.A.) 5. riduzione da 1/5 ad 1/10 della percentuale di soci che possono chiedere la convocazione dell assemblea art c.c. primo comma, allineando detto termine con la percentuale di 1/10 dei soci che possono chiedere la denuncia di gravi irregolarità al tribunale art c.c. (S.p.A.); 5 d. GARANTIRE CERTEZZA ALL AZIONE DELLA SOCIETÀ: 1. limitare azioni di disturbo di terzi: trasformazione di alcune fattispecie da illecito di pericolo a illecito di danno (es art gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società ) (S.p.A.); 2. annullamento delle delibere assembleari nella S.p.A. art c.c.: tutela reale (annullamento delibera) solo per i soci oltre il 5%, ed introduzione di tutela obbligatoria (risarcimento del danno) per i soci sotto il 5% (S.p.A.) (per le S.r.l., c è solo la tutela reale dell annullamento della delibera assembleare); 3. sicurezza nella contrattazione nei titoli chiarendo le regole di trasferimento delle azioni art c.c. e le regole di trasferimento della quota art c.c., soprattutto in caso di conflitto tra più acquirenti della stessa quota; e. NUOVI ISTITUTI INTRODOTTI DALLA RIFORMA: 1. disciplina del gruppo; 2. disciplina dei patti parasociali; 3. società con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante (terza disciplina speciale e intermedia rispetto alle S.p.a. non quotate e le S.p.a. quotate); 4. introduzione della S.p.A. costituita da un unico socio per atto unilaterale (art. 2328). 10 La riforma ha riconosciuto poteri estesi al Presidente dell Assemblea, incluso il potere di effettuare una prima verifica sul quorum deliberativo (ai fini di escludere soci che prima facie siano in conflitti di interesse) salvo comunque il diritto di impugnativa Pag 219 Galgano, Vol. I 11 Nota che è dubbia la legittimazione attiva del Comitato di Controllo nel Sistema Dualistico a promuovere l azione sociale di responsabilità

6 ART BIS: DEFINIZIONE DI SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO (SOCIETÀ APERTE, CHE INCLUDE SOCIETÀ QUOTATE E SOCIETÀ DIFFUSE MA NON QUOTATE) Art. 2325bis Sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio [Società Aperte] le società con azioni quotate in mercati regolamenti o diffuse fra il pubblico in maniera rilevante società quotate Società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante: Emittenti italiani (a) con azionisti - diversi dal socio di controllo - superiori a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5% e (b) non abbiano possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell art. 2435bis primo comma cc Le società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante sono caratterizzate da un maggior grado di imperatività delle norme regolatrici. Società chiuse Società a ristretta base azionaria Società per azioni chiuse Tipologie di società per azioni Società Aperte Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio Società per azioni diffuse Società per azioni quotate Codice Civile art art c.c. Tutela base dei terzi e dei soci Codice Civile art art c.c., ove espressamente previsto, e Testo Unico Finanza 58/98, ove espressamente previsto tutela media dei terzi e dei soci Testo Unico Finanza 13 58/1998 e Codice Civile, ove applicabile in difetto di previsioni del Tuf tutela rafforzata dei terzi e dei soci 12 Art bis c.c. art. 111 bis disp.att art. 116 TUF Reg. Consob 11971/1999. Art. 2-bis (Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante). 1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente: a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis, primo comma, del codice civile. 13 Art bis, ultimo comma Le norme di questo titolo si applicano alle società per azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o da leggi speciali. Per le società quotate, vi è la legge speciale ed è il Testo Unico Finanza 58/1998

7 Legenda dei colori: Assemblea: funzioni deliberative sovrane organo interno Organo amministrativo ed esecutivo esterno Organo di controllo 7 Supremi atti di governo della società nominare gli organi di amministrazione e di controllo; approvare il bilancio; deliberare la distribuzione di utile o trattenerlo in società (politica di distribuzione o accumulo); deliberare le modifiche statutarie Funzione gestoria e di esecuzione deliberare e porre in essere tutti gli atti necessari a raggiungere l oggetto sociale (definizione giuridica); creare e concludere tutte le operazioni finalizzate a produrre utile (definizione economica). Funzioni di controllo controllo di gestione 14 controllo contabile CONTROLLO DI GESTIONE: art per le S.p.A. Nell esercizio del controllo di gestione, il Collegio Sindacale vigila: 1. sull osservanza della legge e dello statuto; 2. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 3. sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 15 CONTROLLO CONTABILE: art ter per le S.p.A. Nell esercizio del controllo contabile, il Revisore: 1. verifica, nel corso dell esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di gestione; 2. verifica se, il bilancio d esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 3. esprime con apposita relazione un un giudizio sul bilancio d esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto

8 CAPITOLO SOCIETA PER AZIONI - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO- 8 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ANTE-RIFORMA - LA SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANO AMMINISTRATIVO FUNZIONI GESTIONALI ESTERNE Collegio Sindacale: controllo di gestione e controllo contabile ASSEMBLEA DEI SOCI FUNZIONI DELIBERATIVE Società di revisione solo per le quotate

9 NUOVI SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE SOCIETÀ PER AZIONI SISTEMA TRADIZIONALE PER LE S.P.A. CHIUSE ORGANO AMMINISTRATIVO FUNZIONI GESTIONALI ESTERNE Collegio Sindacale: controllo di gestione e controllo contabile 9 ASSEMBLEA DEI SOCI FUNZIONI DELIBERATIVE Assemblea 2364 c.c. Approva il bilancio Nomina e revoca amministratori e determina loro compenso, nomina i sindaci e Presidente Collegio Sindacale e compenso; nomina il Revisore; delibera azione sociale di responsabilità verso amministratori e sindaci; autorizza atti degli amministratori sottoposti al suo esame (n 5); approva regolamento assembleare Competenza speciale e tassativa Consiglio di Amministrazione 2380 bis La gestione dell impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale Competenza generale ed esclusiva Collegio Sindacale 2403 e 2409 bis-ter Controllo di gestione e controllo contabile cumulabili nel collegio sindacale: per società che non fanno ricorso capitale di rischio (chiuse), non tenute a fare il bilancio consolidato, ove lo preveda lo statuto 2409bis, III comma Società che non fanno ricorso al mercato capitale di rischio (chiuse) ma tenute al bilancio consolidato: revisore contabile persona fisica (società aperte: revisore persona giuridica) Assemblea nomina i controllati (organo amministrativo) ed i controllori (Collegio Sindacale)

10 SISTEMA TRADIZIONALE PER LE S.P.A. DIFFUSE (i.e. società aperte non quotate) Collegio Sindacale: controllo di gestione 2403 c.c. 10 ORGANO AMMINISTRATIVO FUNZIONI GESTIONALI ESTERNE Società di revisione controllo contabile 2409-bis-2409-ter ASSEMBLEA DEI SOCI FUNZIONI DELIBERATIVE Assemblea Art c.c. Approva il bilancio Nomina e revoca amministratori e determina loro compenso, nomina i sindaci e Presidente Collegio Sindacale e compenso; nomina il Revisore; delibera azione sociale di responsabilità verso amministratori e sindaci; autorizza atti degli amministratori sottoposti al suo esame (n 5); approva regolamento assembleare Competenza speciale e tassativa Consiglio di Amministrazione 2380 bis La gestione dell impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale Competenza generale ed esclusiva Collegio Sindacale Art c.c. Controllo di gestione Vigila: sull osservanza della legge e statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. Controllo di legalità sulla legge e statuto Controllo di legittimità sostanziale sulla gestione (diligenza, rapporto tra risorse e impieghi etc) Società di Revisione Controllo contabile 2409bis-ter Controllo contabile sottratto al c.sindacale per analogia con la disciplina delle società quotate D.Lgs. 58/98 Assemblea nomina i controllati (organo amministrativo) ed i controllori (Collegio Sindacale)

11 SISTEMA DUALISTICO PER LE SPA. ART OCTIES CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA FUNZIONI MISTE Revisore obbligatorio Controllo contabile 11 ASSEMBLEA DEI SOCI FUNZIONI DELIBERATIVE CONSIGLIO DI GESTIONE FUNZIONI DI GESTIONE Assemblea 2364 bis Nomina e revoca il consiglio di sorveglianza e determina il compenso (nomina chi nomina gli amministratori) Delibera azione di responsabilità del Consiglio di sorveglianza o Consiglio di Gestione (a decies) delibera distribuzione utili (decisione strategica: accumulo o distribuzione) nomina il revisore; Competenza speciale Consiglio di Sorveglianza 2409 terdecies Funzioni assembleari: nomina e revoca i consiglieri di gestione; delibera l azione di responsabilità del Consiglio di Gestione; Se previsto dallo Statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti approva il bilancio (decisione tecnica); Funzioni di controllo: Svolge controllo di gestione art. 2403, I comma c.c. Presenta la denuncia di gravi irregolarità al tribunale ex art Riferisce per iscritto almento 1 volta l anno all assemblea sull attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati Composto da almeno 3 membri, di cui almeno 1 revisore; Minimo 3 esercizi Consiglio di gestione Art novies compimento di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell oggetto sociale Si applicano le stesse norme del C.d.A. (art.2409 undecies 2380bis) Composto da almeno 2 componenti Max 3 esercizi Competenza generale Revisore esterno obbligatorio Controllo contabile 2409quinquies decies Revisore persona fisica per spa chiuse (o società di revisione per società che fanno ricorso al mercato capitale di rischio cioè aperte) 2409quinquiesdec ies art bis, I e II comma Relazione D.Lgs: Il sistema dualistico..largamente ispirato agli ordinamento tedesco e francese.. è il modello che più realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali) Potenziale utilizzo: cambio generazionale nella gestione dell azienda di famiglia, società miste in cui il socio pubblico vuole riservarsi i principali diritti sovrani, oppure società con larghissimo azionariato (Banca Intesa-San Paolo; Mediobanca) I controllori (Consiglio di Sorveglianza) nominano i controllati (Consiglio di Gestione)

12 SISTEMA MONISTICO ART SEXIESDECIES CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Comitato di controllo Revisore obbligatorio Controllo contabile 12 ASSEMBLEA DEI SOCI FUNZIONI DELIBERATIVE ASSEMBLEA 2364 c.c. Funzioni deliberative interne Nomina e revoca amministratori e compenso, Approva il bilancio Delibera azione sociale di responsabilità Autorizza atti degli amministratori sottoposti al suo esame (n 5) Competenza speciale La gestione dell impresa spetta esclusivamente al C.d.A. Non può esserci un amministratore unico Competenza generale CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2409SEXIESDECIES COMITATO DI CONTROLLO 2409OCTIESDECIES Controllo di gestione e rapporti con organi del controllo contabile (2409, occtiesdecies V comma Membri nominati dal CDA tra gli stessi consiglieri non esecutivi del CDA Applicabili le stesse norme del Collegio sindacale, mutatis mutandis, art. 2409octiesdecies 2404 REVISORE ESTERNO OBBLIGATORIO CONTROLLO CONTABILE 2409NOVIES DECIES Revisore (o società di revisione per società che fanno ricorso al mercato capitale di rischio) 2409noviesdecies art bis, I e II comma In pratica, il Comitato per il Controllo sulla gestione ha funzioni equivalenti al tradizionale Collegio Sindacale, con la differenza che è nominato dal Consiglio di Amministrazione (e non dall assemblea) e i suoi componenti sono anche amministratori della società (cosa vietata per i membri del Collegio Sindacale) Relazione D.Lgs: La circostanza che la vigilanza sull amministrazione sia svolta, invece che dal Collegio Sindacale, da un comitato formato all interno del consiglio di amministrazione, non determina un minor rigore dell attività di controllo, poiché la professionalità, indipendenza i doveri ed i poteri di tale comitato coincidono con quelli del Collegio Sindacale, e possono anzi essere integrati da codici di comportamento. Esso tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l organo amministrativo e l organo deputato al controllo, conseguendo una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e controllo I controllori (Comitato di Controllo) sono nominati dai controllati (Consiglio di Amministrazione)

13 Comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico Pag , Il Nuovo Diritto delle Società Abbadessa-Portale UTET, Vol 2. Il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato per la prima volta nel 1999, per i consigli di amministrazione delle società quotate, prescrive la nomina di un certo numero di amministratori indipendenti, nonché la costituzione, in seno al consiglio, di un comitato per il controllo interno. Il modello prescritto dal codice di autodisciplina infatti è disegnato sulla falsariga della previsione dell Audit Committee delle società americane; quest ultimo regolato inizialmente nei listing requirements per le società quotate al NYSE, AMEX e Nasdaq e ora recepito a livello di normativa federale dal Sarbanes-Oxley Act del 2002 La disciplina del modello monistico del Codice Civile è destinata ad applicarsi, in via di principio, a tutte le società per azioni, senza terne conto, in alcun modo, delle peculiarità delle società aperte al mercato. Nell ambito della disciplina del codice civile, un unica previsione è dedicata alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio per le quali è previsto un numero minimo non inferiore a tre di amministratori nominati nel Comitato per il controllo sulla gestione (art octies-decies, comma 1, c.c.) Pag 742 Il Nuovo Diritto delle Società Abbadessa-Portale UTET, Vol 2 13 A fronte della richiesta che il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolga la vigilanza sull adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile [art octies-decies, comma 5 lett b) c,.c.] la disciplina del modello monistico è del tutto silente per quanto riguarda la previsione dei poteri necessari per svolgere questa attività. Mancano, nei fatti, a disposizione del Comitato, strumenti di indagine analoghi ai poteri di ispezione e di controllo dei quali invece sono dotati i sindaci nel modello tradizionale (art 2403 c.c.).. E al D.Lgs n 37 che si deve un sensibile arricchimento della disciplina, volto ad allineare se non addirittura a rendere equivalenti le norme relative al Comitato per il controllo a quanto previsto per il Collegio Sindacale degli emittenti azioni quotate. Ferma restando infatti l applicabilità a tutte le società per azioni della disciplina di base del Codice Civile, i tratti salienti dell intervento ad integrazione del TUF testè ricordato devono essere ricondotti alla composizione del Comitato per il Controllo sulla gestione (art. 148, comma 4 ter) ai suoi doveri (art. 149 comma 4 ter) e alla previsione di poteri specifici (art. 151 ter). Pag. 742 Il Nuovo Diritto delle Società Abbadessa-Portale UTET, Vol 2 Board delle società americane: funzione di monitoraggio sui consiglieri esecutive e sui managers; gestione delle società bottom-up piuttosto che top-down: prevalenza del ruolo dei managers nelle decisioni gestionali piuttosto che del Board nella sua collegialità (scandali Enron, Cirio, Parmalat causati principalmente da managers fuori dal Board che agivano al di fuori di ogni regola) mancanza di controllo effettivo e indipendente delle società di revisione, dopp privatizzazione e internalizzazione dei controlli In questo contesto, la creazione di comitati all interno del consiglio di amministrazione (per esempio, comitato nomine e comitato remunerazioni) risponde all istanza di rivitalizzare il consiglio come sede decisionale, mentre la costituzione nel board degli audit committee ne rafforza la funzione di monitoraggio. L Audit Committee in particolare è costituito con la precisa finalità di dedicarsi all attività di controllo riguardante gli aspetti di reporting finanziario, nonché ai rapporti con il soggetto incaricato della revisione contabile Pag. 747 Il Nuovo Diritto delle Società Abbadessa-Portale UTET, Vol 2 Le regole di governance del nostro paese non sono rimastre estranee alla tendenza a prescrivere, in relazione alle società con azioni quotate, l articolazione del Consiglio di Amministrazione in comitati, diversi e ulteriori rispetto al Comitato Esecutivo In caso di adozione del modello monistico, tali differenze riguardano le funzioni del comitato per il controllo sulla gestione, il quale non può essere assimilato del tutto né all audit committee delle società americane né al Comitato per il controllo interno previsto dal codice di autodisciplina. Prendendo le mosse da quest ultimo, il Comitato per il Controllo Interno costituito nell ambito del Consiglio di Amministrazione, ha funzioni consultive e propositive incaricato di assistere il consiglio nello svolgimento dei compiti riguardanti il sistema di controllo interno. L assistenza prestata dal comitato riguarda in particolare la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, la verifica periodica dell adeguatezza, dell effettivo funzionamento e della capacità di tale sistema di assicurare l identificazione e la gestione dei principali rischi aziendali, nonché la valutazione del piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno. Inoltre il Comitato deve occuparsi dei rapporti con il revisore, in relazione soprattutto all affidamento dell incarico, alla valutazione del piano di revisione e dei risultati esposti

14 nella relazione al bilancio, nonché all esame dei principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio d esercizio e, se del caso, del bilancio consolidato Pag 749 Il Nuovo Diritto delle Società Abbadessa- Portale UTET, Vol 2 Comitato di controllo interno: funzione di consulenza al Consiglio E evidente di conseguenza il diverso ruolo che deve essere riconosciuto al Comitato per il controllo sulla gestione. La mancanza, nel sistema monistico di un organo specificamente dedicato all attività di controllo è all origine dell attribuzione al comitato di alcuni dei compiti che nel sistema tradizionale sono richiesti ai sindaci. Essi riguardano non solo la vigilanza sull adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione [art octies decise, comma 5 lett b) c.c.] ma anche compiti con rilevanza esterna rispetto ai lavori consiliari, consistenti, tra gli altri, nella capacità di ricevere la denuncia di fatti censurabili da parte dei soci (art richiamato dall art octiesdecies, comma 6 c.c.) e di denunciare alla Consob le irregolarità riscontrate nell attività di vigilanza (art. 149, comma ultimo, TUF). La funzione di vigilanza attribuita al comitato del modello monistico coinvolge, invece tutto il sistema del controllo interno, il quale, nella sua complessità, non comprende solo i flussi informativi destinati al reporting finanziario, bensì i dati necessari alla valutazione del conseguimento degli obiettivi anche strategici della società e alla definizione dei piani di lungo periodo. Tale maggior ampiezza delle attribuzione rispecchia le caratteristiche dei consigli di amministrazione delle società per azioni: mentre l audit committee si occupa di un segmento limitato consistente nel reporting finanziario nei rapporti con la società di revisione nell ambito della più estesa funzione di monitoraggio svolta dal board nel suo complesso, il comitato è costituito in seno a un consiglio di amministrazione che, anche negli emittenti quotati presenta una commistione di funzioni di gestione e di controllo. Pag Il Nuovo Diritto delle Società Abbadessa- Portale UTET, Vol 2 14 Nota 58 a pag Pag 752 Il Nuovo Diritto delle Società Abbadessa-Portale UTET, Vol 2 il tema dei rapporti con le società di revisione, lo si ricorderà, è stato centrale nell analisi delle ragioni sottostanti gli scandali finanziari americani (tra cui in particolare quello della società Enron) e, in questo contesto, va collocato il rafforzamento dei ruoli dell Audit Committee nei confronti della società di revisione. Il comitato, in particolare, è garante dei rapporti con il revisore che devono essere mirati a evitare eccessiva collusione e vicinanza tra amministratori e soggetti incaricati dei controlli contabili; l audit committe inoltre deve verificare, all atto del conferimento dell incarico di revisione e nel corso del suo svolgimento, l indipendenza della società di revisione dal soggetto sottoposto ai suoi controlli, evitando soprattutto che il revisore presti, unitamente alla revisione legale, anche servizi diversi dalla revisione (i cd. Non audit services di cui alla Section 201 del Sarbanes-Oxley Act del 2002) così da scongiurare il rischio di self-review, ossia che i controlli del revisore abbiano ad oggetto operazioni che lo stesso ha contribuito a progettare e a consigliare alla società." Estratto Normativa TUF in merito agli organi di controllo per le società quotate (ed in particolare norme per il Consiglio di Sorveglianza e Comitato di Controllo). Sezione V Organi di controllo 444 Art. 148 (Composizione) 1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; c) omissis 445 ; d) omissis La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo 449 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza 450.

15 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 451, sentiti la Consob, la Banca d'italia e l'isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza 455. Art. 149 (Doveri) 1. Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c- bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi 457 ; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione. 4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'unione Europea. 4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e Art. 151-ter 467 (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione) 1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate 468. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. 2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva. 3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Art. 152 (Denunzia al tribunale) 1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono

16 denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'unione Europea. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario. Art. 153 (Obbligo di riferire all'assemblea) 1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza. 16

17 Controllo di gestione e controllo contabile Al fine di distinguere i vari sistemi di amministrazione e controllo della S.p.A., bisogna considerare che, fondamentalmente, la variabile vera e propria è il controllo di gestione. S.r.l. S.p.A. Sistema Tradizionale S.p.A. Sistema Tradizionale S.p.A Sistema Tradizionale S.p.A. Sistema Dualistico S.p.A. Sistema dualistico S.p.A. Sistema Monistico S.p.A. Sistema Monistico Chiusa, non tenuta al consolidato Chiusa, tenuta al consolidato Diffusa Chiusa Diffusa Chiusa Diffusa 17 Controllo gestione Controllo contabile Socio oppure Collegio Sindacale Socio, Collegio Sindacale o revisore se previsti in Statuto Collegio Sindacale Collegio Sindacale Revisore contabile (persona fisica) Collegio Sindacale Società di Revisione Consiglio di Sorveglianza Revisore contabile (persona fisica) Consiglio di Sorveglianza Società di revisione Comitato di Controllo Revisore contabile (persona fisica) Comitato di Controllo Società di revisione La differenza tra Sistema Tradizionale e gli altri due sistemi è che il Sistema Tradizionale: (i) è l unico che ha mantenuto il Collegio Sindacale; (ii) è l unico nel quale la funzione di controllo di gestione e di controllo contabile possono essere attribuite congiuntamente al Collegio Sindacale, se la società è chiusa e non è tenuta a redigere il bilancio consolidato. Nei sistemi dualistico e monistico, l unica differenza tra S.p.A. chiusa e S.p.A. diffusa è che nella S.p.A. Chiusa, il revisore è persona fisica, nella S.p.A. Diffusa deve essere persona giuridica.

18 Controllo di gestione e contabile nella S.p.A. Sistema tradizionale o latino Collegio Sindacale: controllo di gestione Revisore contabile: controllo contabile (i) Controllo contabile cumulabile nel collegio sindacale (con il controllo di gestione), per società che non fanno ricorso capitale di rischio e non tenute a fare il bilancio consolidato, ove lo preveda lo statuto 2409bis, III comma) (ii) controllo contabile affidato ad un revisore persona fisica (oppure anche ad una società di revisione) per società che non fanno ricorso capitale di rischio ma tenute a fare il bilancio consolidato, ove lo preveda lo statuto 2409bis, III comma) (iii) controllo contabile affidato necessariamente a società di revisione per società che fanno ricorso capitale di rischio 18 Sistema Dualistico Sistema monistico Consiglio di sorveglianza: controllo di gestione Revisore: controllo contabile Comitato di controllo: controllo di gestione. Revisore: controllo contabile Controllo contabile nella S.p.A. - sistema tradizionale S.P.A. TRADIZIONALE CONTROLLO CONTABILE Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio Società di revisione Società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ma tenute alla redazione del bilancio consolidato 16 Revisore persona fisica Società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non tenute alla redazione del bilancio consolidato Collegio sindacale La composizione qualitativa del Collegio Sindacale è stata modificata dalla riforma. Si prevede ora che solo un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i soggetti iscritti nei registri dei revisori contabili e non più, a differenza del passato, tutti i membri dello stesso. Gli altri sindaci potranno essere scelti dai soci, sia in fase costitutiva che nelle successive nomine assembleari, a norma dell art comma 2 c.c. fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche Il Ministero di Giustizia, con decreto 21 luglio 2004 ha individuato le seguenti 4 categorie di professionisti: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro. 16 per oltre 2 esercizi: totale attivo stato patrimoniale superiore ad euro ; ricavi vendite superiori a ; dipendenti occupati in media superiori a 50 unità

19 ASSEMBLEA NELLA SPA: DIVERSE COMPETENZA A SECONDA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE Sistema tradizionale: competenze sostanzialmente simili a quelle ante riforma, ai sensi dell art c.c. 1. approva il bilancio; 2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto; 4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto [o dagli amministratori] per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6. approva l eventuale regolamento dei lavori assembleari. 19 Sistema dualistico, ex 2364 bis: l assemblea ordinaria è rimasta titolare del potere di: 1. nominare e revocare il consiglio di sorveglianza e di determinarne il compenso, 2. promuovere l azione sociale di responsabilità sui membri del Consiglio di Sorveglianza (e, ai sensi dell art decies, anche del Consiglio di Gestione), 3. nominare l organo di controllo contabile, 4. deliberare la distribuzione di utili. alcune competenze dell assemblea sono state parzialmente trasferite al Consiglio di Sorveglianza il quale nel sistema dualistico - ha quindi natura mista: A. deliberativa: nomina membri del consiglio di gestione, loro revoca e compenso, approva il bilancio (mentre la delibera di distribuzione utili è di competenza dell assemblea), presenta la denuncia al tribunale di gravi irregolarità ai sensi dell art c.c.; se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche ed ai piani, industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. B. e di controllo: esercita il controllo di gestione; riferisce almeno una volta all anno all assemblea sull attività di vigilanza svolta, sulla base delle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

20 Sistema monistico: competenze sostanzialmente simili a quelle ante riforma, ai sensi dell art c.c. 1. approva il bilancio; 2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto; 4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto [o dagli amministratori] per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6. approva l eventuale regolamento dei lavori assembleari. 20

21 CAPITOLO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (ART C.C C.C.) 21

22 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ANTE-RIFORMA - LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANO AMMINISTRATIVO FUNZIONI GESTIONALI ESTERNE Controllo individuale del socio: diritto ad avere notizia affari sociali, consultare i libri sociali 22 ASSEMBLEA DEI SOCI FUNZIONI DELIBERATIVE Collegio Sindacale era obbligatorio solo al superare di certi limiti Relazione governativa al D.Lgs. 6/2003, 11 Della società a responsabilità limitata La riforma in materia di società a responsabilità limitata.., parallelamente ad un processo rilevabile sul piano internazionale, sia in Europa sia al di fuori di essa, intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell ambito del settore delle piccole e medie imprese. In questo senso, come già avvenuto in altri ordinamenti, la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni

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