PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato

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1 PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato SPECIALE D APPALTO AFFIDO IN ECONOMIA, CON PROCEDURA DI GARA INFORMALE, DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI PRENOTAZIONE E DI VIAGGIO IN FAVORE DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO L appalto ha per oggetto l affidamento ad una Agenzia di viaggi della fornitura dei servizi di seguito elencati: 1) Prenotazione e fornitura dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari, automobilistici e marittimi) per missioni in Italia e/o all estero. Il servizio consiste nella prenotazione dei posti e nella fornitura dei biglietti per conto di vettori nazionali e esteri, garantendo la più ampia copertura possibile di località in Italia ed estero e l emissione dei titoli di viaggio. Detto servizio deve essere prestato assicurando sempre e comunque la ricerca e l utilizzo delle tariffe più convenienti secondo il percorso più favorevole, tenuto conto della disponibilità di posti, delle richieste e necessità del passeggero. 2) Prenotazione e fornitura dei titoli alberghieri in Italia e/o all estero. Il servizio deve prevedere la prenotazione e la fornitura dei titoli alberghieri in Italia ed all estero in tutte le località sedi di missioni, garantendo l emissione di voucher prepagati. 3) Pianificazione, organizzazione, assistenza accessoria e fornitura di pacchetti di viaggio in Italia e/o all estero. Il servizio deve prevedere la pianificazione, l organizzazione e al fornitura di titoli di viaggio e/o soggiorno, individuali o per gruppi, rispondenti a specifiche esigenze di vola in volta segnalate dall Amministrazione. Il servizio deve prevedere, inoltre: - la possibilità di modifica delle prenotazioni ed emissione di nuove prenotazioni e/o biglietti qualora necessari; 1

2 - la soluzione di problemi imprevisti (ad esempio scioperi, ritardi/cancellazione voli, prenotazione alberghiera non registrata, ecc.); - le informazioni inerenti passaporti, visti, disbrigo pratiche ecc.; - la collaborazione nell organizzazione di viaggi per delegazioni in rappresentanza dell Amministrazione all estero e reciproci scambi. Art. 2 DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL APPALTO Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di mesi 12 salvo i casi di risoluzione anticipata, a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero, per motivi di urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, dalla ricezione da parte della Ditta della comunicazione di aggiudicazione definitiva. La Ditta è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto alle stesse condizioni contrattuali della cessata gestione, per consentire all'amministrazione, se fosse necessario, di procedere nel frattempo all espletamento della nuova procedura di gara. L importo complessivo presunto dei servizi nel periodo di vigenza del contratto è di ,00 IVA inclusa e corrisponde all ammontare totale dei titoli di viaggio, vouchers alberghieri e servizi accessori rimborsati dall Amministrazione, comprensivi di commissioni e diritti d agenzia. Il suddetto importo è da intendersi puramente indicativo in quanto l Amministrazione si riserva di valersi solo dei servizi realmente necessari. L Amministrazione non è vincolata a garantire i livelli di spesa indicati per la determinazione dell importo stimato del contratto perché il ricorso al servizio da parte del personale dell Amministrazione è condizionato da fattori che ne impediscono la precisa definizione. La spesa effettiva, pertanto, potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell art. 11 del R.D. 2440/23, rispetto alla suddetta stima, in considerazione delle reali esigenze di trasferta, fermo restando la possibilità di un ricorso soltanto parziale o nullo al servizio in oggetto Non è, quindi, previsto alcun indennizzo nel caso in cui la spesa annua per i servizi acquistati non raggiunga l importo indicato e la ditta fornitrice non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell Ente. Art. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Il servizio verrà aggiudicato in base ai seguenti criteri: A) OFFERTA ECONOMICA PUNTI 100 2

3 L offerta economica si basa sulla percentuale di sconto praticata sulle tariffe relative ai titoli di viaggio e/o più basso diritto d agenzia richiesto per la biglietteria aerea, per i servizi alberghieri, per la biglietteria ferroviaria/marittima e per il servizio di autonoleggio. L offerta economica viene suddivisa nei punti sotto indicati: B1) Sconto sulla biglietteria aerea nazionale: max punti 10 Sconto sulla biglietteria aerea nazionale al netto delle tasse aeroportuali, rispetto alle tariffe ufficiali IATA. Per tariffa IATA si intende la tariffa ufficiale, pubblica, di riferimento, prevista per la biglietteria delle compagnie aeree aderenti alla IATA (International Air Trasportation Association) fatta eccezione per quella in regime di continuità territoriale con la Sardegna. Il punteggio massimo è attribuito all offerta che presenta il maggiore sconto. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: Maggior sconto offerto/sconto singola offerta x 10. B2) ) Sconto sulla biglietteria aerea internazionale/intercontinentale: max punti 5 Sconto sulla biglietteria aerea internazionale/intercontinentale al netto delle tasse aeroportuali, rispetto alle tariffe ufficiali IATA. Per tariffa IATA si intende la tariffa ufficiale, pubblica, di riferimento, prevista per la biglietteria delle compagnie aeree aderenti alla IATA (International Air Trasportation Association) fatta eccezione per quella in regime di continuità territoriale con la Sardegna. Il punteggio massimo è attribuito all offerta che presenta il maggiore sconto. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: Maggior sconto offerto/sconto singola offerta x 5. B3) Sconto sui servizi alberghieri: max punti 5 Sconto sulla tariffa di listino applicabile dagli alberghi/hotel/residence. Per tariffa di listino si intende la tariffa piena di riferimento per la prenotazione di una camera in alberghi/hotel/residence. Il punteggio massimo è attribuito all offerta che presenta il maggior sconto. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: Maggior sconto offerto/sconto singola offerta x 5. B4) Diritti di agenzia (o fee) biglietteria nazionale: max punti 20 Valore assoluto offerto relativamente ai diritti di agenzia per l emissione dei titoli di viaggio per voli nazionali. Il punteggio massimo è attribuito all offerta che presenta il minor diritto di agenzia. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: Importo minor diritto d agenzia offerto/importo diritto d agenzia singola offerta x 20 B5) Diritti di agenzia (o fee) biglietteria aerea internazionale/intercontinentale: max punti 10 3

4 Valore assoluto offerto relativamente ai diritti di agenzia per l emissione dei titoli di viaggio per voli internazionali/intercontinentali. Il punteggio massimo è attribuito all offerta che presenta il minor diritto di agenzia. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: Importo minor diritto d agenzia offerto/importo diritto d agenzia singola offerta x 10 B6) Diritti di agenzia (o fee) servizio di autonoleggio con o senza conducente: max punti 10 Valore assoluto offerto relativamente ai diritti di agenzia per l emissione dei voucher. Il punteggio massimo è attribuito all offerta che presenta il minor diritto di agenzia. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: Importo minor diritto d agenzia offerto/importo diritto d agenzia singola offerta x 10 B7) Diritti di agenzia (o fee) servizio biglietteria ferroviaria e marittima: max punti 20 Valore assoluto offerto relativamente ai diritti di agenzia per l emissione dei titoli di viaggio ferroviari e marittimi. Il punteggio massimo è attribuito all offerta che presenta il minor diritto di agenzia. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: Importo minor diritto d agenzia offerto/importo diritto d agenzia singola offerta x 20 B8) Diritti di agenzia (o fee) servizio alberghiero: max punti 20 Valore assoluto offerto relativamente ai diritti di agenzia per l emissione dei voucher alberghieri. Il punteggio massimo è attribuito all offerta che presenta il minor diritto di agenzia. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: Importo minor diritto d agenzia offerto/importo diritto d agenzia singola offerta x 20. Sulla base dell offerta proposta dal concorrente, il punteggio complessivo per la valutazione dell offerta economica, previsti fino ad un massimo di 100 punti, deriverà dalla somma dei singoli punteggi: B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8. Ai fini dell attribuzione dei punteggi complessivi, viene stabilito che in qualsiasi determinazione di rapporti o calcoli di valutazione, i punteggi saranno sempre arrotondati alla seconda cifra decimale per difetto, se al terza cifra decimale è minore o uguale a 5, o per eccesso se la terza cifra decimale è maggiore di 5. L aggiudicazione del servizio avverrà a favore della Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 4

5 Art. 4 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI A CARICO DELL AGENZIA L Agenzia si impegna a: a) soddisfare le richieste dell Amministrazione nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura della richiesta e dei tempi tecnici ad essa connessi e, comunque, entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta; b) indicare il nominativo del referente dell Agenzia nei rapporti con l Amministrazione nella fornitura del servizio; c) consegnare e/o rendere disponibile qualsiasi titolo di viaggio o alberghiero richiesto in Italia e all estero; d) applicare di volta in volta le tariffe più vantaggiose fra quelle di mercato e quelle convenzionate. L Agenzia, in particolare, deve: 1) individuare, d intesa con l utilizzatore finale, i migliori itinerari di viaggio rispetto alle destinazioni prescelte, provvedendo alle relative prenotazioni ed all emissione dei titoli di viaggio; 2) sottoporre tutte le prenotazioni richieste ad un rigoroso controllo di qualità e ricercare le tariffe più convenienti offerte da vettori e operatori del settore turistico - alberghiero. L Agenzia deve fornire i servizi di cui al presente capitolato con impiego di propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito all Amministrazione di costi aggiuntivi comunque connessi all acquisto, noleggio e manutenzione delle apparecchiature utilizzate per la prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio. L Amministrazione si riserva di effettuare il controllo sul rispetto di tali prescrizioni da parte dell Agenzia aggiudicataria, riservandosi, in caso contrario, di applicare le penali di cui all art. 11 del presente capitolato. Art. 5 SPECIFICHE TECNICHE DEI SINGOLI SERVIZI A) BIGLIETTERIA Il servizio consiste nella prenotazione, emissione e consegna di tutti i tipi di biglietti - aerei, ferroviari e con altri mezzi di trasporto. Per i viaggi in cui siano previste diverse tappe, con una pluralità di vettori, su richiesta dell Amministrazione, dovranno essere studiate apposite combinazioni percorso/vettore per ottimizzare i costi, senza penalizzare il servizio all'utenza. Sul biglietto di viaggio dovrà essere impresso il nome dell agenzia di viaggio. Ciascun biglietto o gruppi di biglietti intestati ad un unico dipendente, dovrà essere accompagnato da un buono di consegna datato e numerato, comprensivo del nome dell utente, dell itinerario e dell importo, tasse, fee applicata. 5

6 B) ALBERGHI Il servizio di emissione consegna dei relativi vouchers e dovrà riguardare alberghi non inferiori a tre stelle sia sul territorio nazionale sia sul territorio estero, la tariffa alberghiera dovrà essere la migliore applicabile e l agenzia dovrà impegnarsi a consegnare contestualmente il voucher alberghiero e il biglietto di viaggio. L Agenzia dovrà scegliere gli alberghi per i pernottamenti in maniera da limitare i tempi di trasferimento e gli stessi dovranno essere preferibilmente situati in zona centrale di città, dotati di camere con servizi indipendenti, tv, ascensore, bar e sala per attività di gruppo. L Agenzia provvederà ad emettere e consegnare direttamente, a proprie spese, i documenti e/o i vouchers di viaggio secondo le indicazioni riportate nella richiesta con oneri a proprio totale carico. l biglietto e i vouchers alberghieri al momento della consegna dovranno essere corredati da un buono di consegna al dipendente con i riferimenti necessari. Art. 6 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO Il servizio si riterrà attivato con richiesta inviata tramite o fax all Agenzia, contenente i dati anagrafici dell amministratore/dirigente/dipendente/soggetti esterni, il Settore di appartenenza, il nominativo del referente e tutti i dati significativi e necessari al fine di poter definire per ogni tipologia di attività richiesta le condizioni essenziali di servizio. L Agenzia entro due ore dal ricevimento della o fax risponderà con lo stesso mezzo indicando almeno due opzioni di viaggio, ivi comprese, se richieste, eventuali tariffe per voli low-cost e tre opzioni di sistemazione alberghiera tra le quali il dirigente di settore o un suo delegato individuerà quella economicamente più vantaggiosa rispetto alle esigenze espresse dal richiedente per i servizi aerei, ferroviari, marittimi, alberghieri Rimane, comunque, ferma la facoltà del richiedente di individuare una diversa sistemazione alberghiera. Una volta comunicata l opzione, il servizio vero e proprio di agenzia si riterrà confermato con l invio tramite fax all Agenzia del modulo di richiesta del singolo servizio. I tempi di evasione delle richieste, le modalità e i luoghi di consegna dei documenti e dei vouchers di viaggio dovranno corrispondere in maniera tassativa alle esigenze espresse dall utente. Art. 7 6

7 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO, RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO. Il soggetto aggiudicatario dell appalto è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro di categoria, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che a mezzo degli ispettori del lavoro o degli uffici provinciali del lavoro, per assicurarsi che da parte dell impresa siano osservate le prescrizioni suddette. In caso di violazione di tali obblighi e previa comunicazione all impresa delle inadempienze denunciate all Ispettorato del lavoro, l Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto unilateralmente o, se trattasi di violazione di obblighi retributivi, di operare una ritenuta sulla cauzione che sarà rimborsata solo quando l Ispettorato citato avrà dichiarato che l impresa si sia posta in regola. L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Tali obblighi si applicano anche nei confronti dei soci delle cooperative. L impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dall'autorità Provinciale o da essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa, l'inadempienza accertata al fine di rimuoverne prontamente le cause. In caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di accantonare i crediti dell'impresa sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè avrà diritto a risarcimento danni. Art. 8 MODALITA DI PAGAMENTO I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura, da inoltrarsi al Settore richiedente dell Amministrazione Provinciale, per i servizi effettivamente prestati distinti voce per voce, con l aggiunta dell IVA se dovuta.. L agenzia riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 gg. naturali e consecutivi, dalla consegna della fattura a seguito dell esito positivo dei controlli effettuati dal Settore dell Amministrazione competente circa la correttezza degli addebiti esposti e circa la correttezza del servizio svolto rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. 7

8 L agenzia assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3 della L. n. 136/2010, comunicando gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le fatture non saranno mandate in pagamento qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, nonché le coordinate bancarie complete o i dati identificativi del conto corrente postale per l effettuazione del pagamento. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l Amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota di credito. L agenzia di viaggio emetterà, inoltre, un dettagliato rendiconto mensile, da inoltrarsi al Sevizio Provveditorato della Provincia, delle prestazioni fornite contenente l elenco dei titoli di viaggio e vouchers alberghieri con tutti i riferimenti necessari: prezzo pieno e prezzo scontato, nominativo dell utente, del centro di costo di riferimento e del soggetto che ha autorizzato il servizio. L Agenzia dovrà adottare, infine, un sistema di monitoraggio che consenta, ad ogni richiesta, di mettere a disposizione dell Amministrazione i dati relativi alla spesa sostenuta ai fini della contabilizzazione costante delle risorse finanziarie residue e ancora disponibili. Art. 9 COSTO UNITARIO PER TRANSAZIONE E MODALITA DI APPLICAZIONE L Amministrazione riconoscerà all agenzia il corrispettivo unitario (Transaction Fee) per ogni voce di servizio richiesto. All Agenzia sarà riconosciuta una sola Transaction Fee nel caso in cui i servizi siano richiesti contestualmente, siano riferibili ad una medesima tipologia e a una medesima persona e siano rappresentati da un medesimo titolo di viaggio e/o documento. Art. 10 CAUZIONE DEFINITIVA A titolo di cauzione definitiva l'aggiudicatario versa la somma, corrispondente al 10% dell'ammontare netto del servizio assegnato, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. L impresa dotata di certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, prodotta in originale o copia autenticata, ai sensi del DPR n. 445/2000, può usufruire di una riduzione del 50% sull importo della cauzione definitiva. La cauzione, che potrà essere costituita anche mediante adeguata polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, nella quale sia espressamente indicato che l unico soggetto beneficiario è rappresentato dall Amministrazione Provinciale di Cagliari, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché la sua operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell Ente. 8

9 Resta salvo, per l'amministrazione, l'esperimento di ogni azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro quindici giorni dalla richiesta, costituisce causa automatica di risoluzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Art. 11 PENALITÀ Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata all Agenzia a mezzo di reclamo significativo inviato tramite o nota scritta, inoltrata al domicilio eletto dall' aggiudicataria anche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e l ora di trasmissione dell'amministrazione. Nel reclamo, qualora la contestazione verta su omissioni totali o parziali del servizio, potrà essere richiesto dall Amministrazione un contraddittorio con l Agenzia, entro 3 giorni dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio. Di tale contraddittorio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti che conterrà le conclusioni relative al reclamo. Nel caso in cui tali conclusioni evidenziassero la responsabilità dell Agenzia si darà luogo all applicazione delle penali. In ogni caso, quale che sia l inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all aggiudicataria un termine non inferiore a 3 (tre) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non pervengano tali controdeduzioni o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le seguenti penali: a. penale di 200,00 qualora pervengano almeno tre segnalazioni di disfunzioni nel servizio di biglietteria fornita nel corso di un mese; b. penale di 100,00 qualora pervengano almeno tre segnalazioni di disfunzioni per gli altri servizi forniti nel corso di un mese. Le penalità relative all ultimo mese di servizio verranno trattenute dalla cauzione definitiva. 9

10 Art. 12 CONTROVERSIE Qualsiasi questione dovesse insorgere tra la Provincia e la Ditta, Foro competente a decidere è quello di Cagliari. Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO In caso di grave inadempienza da parte della ditta, previa apposita contestazione alla ditta, si farà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. Verrà incamerata la cauzione definitiva. La contestazione, di cui al precedente comma, vale anche come avviso d inizio del procedimento, ai sensi dell art. 7 e ss. della L. 241/1990. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivi di grave inadempimento che comportano la conseguente risoluzione di diritto le seguenti azioni: - applicazione di almeno tre penali (art.11); - gravi e reiterate violazioni da parte dell aggiudicatario degli obblighi previsti dal presente capitolato; - violazione del divieto di cessione del contratto (art. 14); - violazione del divieto di subappalto (art. 15); - in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale dell aggiudicatario; - il mancato rispetto di quanto previsto dai contratti del personale dipendente; - la mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro quindici giorni dalla richiesta, ai sensi del precedente articolo 10; - l esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.. La risoluzione del contratto per colpa dell aggiudicatario comporterà l incameramento della cauzione definitiva, nonché l addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe. 10

11 In caso di risoluzione la ditta è obbligata a proseguire il servizio, su richiesta discrezionale dell amministrazione, secondo le modalità del presente capitolato, fino al subentro della nuova impresa. La ditta uscente sarà esclusa dalla partecipazione alla nuova gara d appalto. Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E' vietata la cessione anche parziale del contratto, pena l immediata risoluzione dello stesso. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'impresa assuntrice del servizio sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. Art. 15 SUBAPPALTO Non è ammesso il subappalto per il presente servizio. Art. 16 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata, sarà a carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi o comunque derivanti, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Provincia. Art. 17 DOMICILIO DELL'APPALTATORE Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Cagliari o in un Comune limitrofo. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo raccomandata (anche a mano, dal messo notificatore dell Ente). Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza, avendo 11

12 esclusivamente le finalità connesse alla gara d'appalto ed alla successiva stipulazione e gestione del contratto. Art. 19 NORME DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia. IL DIRIGENTE (Dott. Paolo Maggio) 12

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