La Direttiva 2013/34/UE Le nuove regole per i bilanci

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La Direttiva 2013/34/UE Le nuove regole per i bilanci"

Transcript

1 La Direttiva 2013/34/UE Le nuove regole per i bilanci Torino 1 marzo 2016

2 Agenda 1 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 3 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato 4 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese 5 Regole di transizione 6 Implicazioni fiscali 7 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali 1

3 Agenda 1 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 3 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato 4 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese 5 Regole di transizione 6 Implicazioni fiscali 7 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali 2

4 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento Contesto Direttiva 78/660 (IV Direttiva) Bilancio d'esercizio Direttiva 2013/34/UE Direttiva 83/349 (VII Direttiva) Bilancio Consolidato Luglio 2007 Comunicazione della Commissione Europea sull'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Programma di azione per semplificare il contesto in cui operano le imprese, in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile. Consultazione. Ottobre 2011 Giugno 2013 ''Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e delle relative relazioni di taluni tipi di imprese''. Consultazione. Pubblicazione della Direttiva 2013/34/EU in materia di bilanci d'esercizio e bilanci consolidati che abroga le precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/Cee ( IV Direttiva" e "VII Direttiva"). Obbligo di recepimento per gli stati membri entro il 20 luglio 2015 ed applicazione dai bilanci

5 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento Obiettivi Ridurre gli oneri amministr ativi con particolare riferimento alle piccole imprese Tutelare le esigenze degli utilizzatori Aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci Migliorare la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese operanti nel settore estrattivo o di sfruttamento delle aree forestali 4

6 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento Il recepimento in Italia della Direttiva Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 Integra e modifica il Codice Civile e il D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio d'esercizio e consolidato Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarli alle previsioni della Direttiva 34 o per esigenze di coordinamento: D.Lgs. 39/2010 (Revisione Legale) D.Lgs. 173/97 (Assicurazioni) D.Lgs. 38/2005 (Principi contabili Internazionali) Nuova disciplina sugli obblighi di trasparenza per le imprese operanti nel settore estrattivo o di sfruttamento delle aree forestali Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136 Disciplina i bilanci degli intermediari finanziari che redigono il bilancio secondo la Direttiva 86/635/CEE, ovvero il D.Lgs. 87/92 (confidi minori, operatori microcredito e soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico) Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi relativamente agli obblighi di redazione del bilancio consolidato redatto in accordo agli IFRS dagli intermediari bancari o finanziari vigilati da Banca d'italia Entrata in vigore: esercizi aventi inizio il 1 gennaio

7 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento Il ruolo dell'oic D.Lgs. 139/2015 e Relazione Ministeriale D.Lgs. 139/2015 Il comma 3 dell'art. 12 (Disposizioni Transitorie) dispone che: l'organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto. Relazione Ministeriale Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti. Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione. L'OIC ha costituito un tavolo di lavoro finalizzato all'aggiornamento dei principi contabili cui partecipa anche Assirevi. 6

8 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento Piano OIC - Tempistica Tempistica prevedibile Ottobre 2015 Febbraio 2016 Marzo - Maggio 2016 Estate 2016 Inizio lavori del tavolo OIC (Commissione principi contabili italiani) Pubblicazione bozze e avvio Consultazione OIC 15 OIC 19 Pubblicazione bozze e avvio Consultazione Altri principi Fine delle consultazioni e pubblicazione principi nella versione definitiva OIC Derivati 7

9 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento Perché parlarne ora? In attesa che l'oic fornisca chiarimenti Predisposizione dei budget Bilanci intermedi e/o reportistica periodica (sia interna che esterna) Verifica/modifica dei covenant finanziari Verifica/modifica dei parametri su cui si basano i piani di incentivazione del personale Manuali contabili e processi amministrativi alcuni aspetti andranno valutati da subito 8

10 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento Bilancio d'esercizio - categorie di imprese Direttiva 2013/34/UE Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese* Totale attivo stato patrimoniale 0,35 mln 0,35 mln - 4 mln 4 mln - 20 mln > 20 mln Ricavi netti delle prestazioni 0,70 mln 0,70 mln - 8 mln 8 mln - 40 mln > 40 mln Numero medio dipendenti > 250 D.Lgs. 139/2015 Micro imprese Piccole imprese Medie e Grandi imprese* Totale attivo stato patrimoniale 0,175 mln 0,175 mln 4,4 mln > 4,4 mln Ricavi netti delle prestazioni 0,35 mln 0,35 mln - 8,8 mln > 8,8 mln Numero medio dipendenti > 50 * EIP equiparati alle Grandi imprese 9

11 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento Bilancio consolidato - categorie di gruppi Direttiva 2013/34/UE Piccoli gruppi Gruppi medi Grandi gruppi* Totale attivo stato patrimoniale 4 mln 4 mln - 20 mln > 20 mln Ricavi netti delle prestazioni 8 mln 8 mln - 40 mln > 40 mln Numero medio dipendenti > 250 Esonero dalla redazione del consolidato Opzione di esonero agli stati membri Obbligo di redazione del consolidato D.Lgs. 139/2015 Piccoli e medi gruppi Grandi gruppi* Totale attivo stato patrimoniale 20 mln > 20 mln Ricavi netti delle prestazioni 40 mln > 40 mln Numero medio dipendenti 250 > 250 Esonero dalla redazione del consolidato Obbligo di redazione del consolidato *Gruppi con controllante o controllate EIP equiparati ai Grandi gruppi 10

12 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento Elementi di semplificazione e complessità Elementi di semplificazione Nuova categoria di imprese: le microimprese Importante riduzione dei livellidi informativa Elementi di complessità Introduzione di nuovi principi generali principio di prevalenza della sostanza sulla forma da declinare nei principi contabili italiani Adozione di modelli contabili tipici della prassi internazionale rilevazione di strumenti finanziari derivati al fair value hedge accounting (effetti contabili diretti sul patrimonio netto) costo ammortizzato 11

13 Agenda 1 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 3 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato 4 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese 5 Regole di transizione 6 Implicazioni fiscali 7 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali 12

14 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziariderivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 13

15 Principi generali Il principio di rilevanza Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. [Art. 2423, c. 4 - Redazione del bilancio] Considerazioni Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l'esistenza di un principio generale di rilevanza nell'attuale disciplina di bilancio. Equivalenza del concetto di rilevanza con il concetto di significatività da principi contabili (OIC 11): in attesa di conferma. L'ultimo capoverso della norma dovrà essere meglio declinato dall'oic. 14

16 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione 2.3 Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 15

17 Principi generali Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Nella redazione del bilancio. la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. [Art bis, c. 1 - Principi di redazione del bilancio] Considerazioni Chiaro recepimento del principio generale di prevalenza della sostanza (economica) sulla forma. Il termine "contratto" potrebbe non essere correttamente interpretato. Il testo originale della Direttiva usa il termine "agreement". Numerose le circostanze di possibile impatto. Saranno estremamente importanti le modalità con cui l'oic declinerà il principio generale. 16

18 Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma Quale trattamento contabile? Revenue recognition Operazioni riconducibili ai soci Leasing Linked transactions Componenti di un unico contratto Strumenti finanziari compositi Put option su azioni emesse Area di consolidamento 17

19 Sostanza sulla forma - revenue recognition Esempi Vendita di un prodotto con manutenzione in omaggio Vendita del prodottoalpha (consegna 31 dicembre 200X) e manutenzione omaggio per 12 mesi. Prezzo di vendita: Stima dei costirelativi al servizio di manutenzione: Fair value del servizio di manutenzione Fair value del prodottoalpha OIC 2014 OIC 2016? Rilevazione ricavo X Rilevazione ricavo X Accantonamento costi di manutenzione X Rilevazione ricavo relativo alla manutenzione per in funzione della prestazione del servizio 200X+1 18

20 Sostanza sulla forma - operazioni riconducibili ai soci Esempi Finanziamento soci a condizioni non di mercato Data: 31 dicembre 200X. Finanziamento di da parte dei soci a un tasso di interesse pari a 1%. Durata del finanziamento 5 anni. Tasso di interesse di mercato 5%. Flussi di cassa Anno Tasso Tasso di Delta flussi da Delta contrattuale 1% mercato 5% attualizzare flussi attualizzat i (10.000) (50.000) (10.000) (50.000) (10.000) (50.000) (10.000) (50.000) ( ) ( ) Totale (50.000) ( ) Contribuzione soci a patrimonio netto? 19

21 Sostanza sulla forma - linked transactions Esempi Riconoscimento di un corrispettivo iniziale La Società X vende la partecipazione nella Società A alla Società Y. Tale partecipazione viene ceduta al prezzo di 1.000, anche se il suo fair value è pari 800. Contestualmente la Società X stipula un contratto di fornitura di prodotti con la Società Y a condizioni preferenziali rispetto alle normali condizioni applicate alla propria clientela. OIC 2014 OIC 2016? Cessione partecipazione: plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra valore di bilancio e prezzo di vendita ( 1.000) Cessione partecipazione: plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra valore di bilancio e Fair Value ( 800) Contratto di fornitura: Rilevazione dei ricavi di vendita secondo i termini del contratto di fornitura Contratto di fornitura: Rilevazione dei ricavi di vendita dei beni oggetto di fornitura al fair value 20

22 Sostanza sulla forma - leasing finanziario Chiarimenti Leasing finanziario Nessuna novità in tema di contabilizzazione L'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a contabilizzare le operazioni di leasing secondo il c.d. metodo finanziario. Il D.Lgs. 139/2015 non ha apportato modifiche all'art. 2427, c. 1, n. 22) C.C. (che individua l'informativa da riportare in Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione finanziaria), circostanza che presuppone l'adozione del c.d. metodo patrimoniale. Il legislatore ha preferito mantenere l'attuale impianto normativo, in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo (relazione illustrativa al decreto). 21

23 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento Avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziariderivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 22

24 Criteri di valutazione - costo ammortizzato e attualizzazione Costo ammortizzato e attualizzazione Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. [Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione] Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale Attualizzazione Rilevazione iniziale ad un valore attuale calcolato al tasso di mercato se significativamente diverso dal tasso contrattuale Costo ammortizzato Criterio di ripartizione temporale dei flussi di un'attività o passività finanziaria. Tale ripartizione è effettuata utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. 23

25 Attualizzazione L'attualizzazione secondo i nuovi OIC 15 e OIC 19 Attualizzazione prevista solo per crediti e debiti commerciali OIC OIC a)attualizzazione per crediti commerciali con scadenza oltre 12 mesi b)i crediti finanziari a medio-lungo termine sono rilevati al valore nominale. La componente finanziaria, ove rilevante, è indicata in nota integrativa a)attualizzazione per debiti commerciali con scadenza oltre 12 mesi b)i debiti finanziari con scadenza oltre 12 mesi sono rilevati al valore nominale. La componente finanziaria, ove rilevante, è indicata in nota integrativa Attualizzazione per TUTTI i crediti e i debiti occorre tenere conto del fattore temporale nella valutazione dei crediti e dei debiti. Rilevazione iniziale del credito e debito (importo netto anziché lordo) Determinazione della componente finanziaria sulla base del tasso di interesse di mercato e non del valore a pronti del bene 24

26 Criteri di valutazione - costo ammortizzato e attualizzazione Crediti e debiti oltre 12 mesi Crediti e debiti con scadenza oltre i 12 mesi dalla rilevazione iniziale senza corresponsione di interessi interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato Si rilevano attualizzando il credito/debito al tasso di mercato 25

27 Attualizzazione Casi pratici Crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi La Società X in data 31 dicembre 200X vende un prodotto per alla Società Y. Il pagamento è previsto a 24 mesi data fattura, senza corresponsione di interessi. Si ipotizzi una componente finanziaria implicita nell'operazione pari a 100. OIC 2014 OIC 2016 Crediti a Ricavi Dicembre 200X Crediti a Ricavi Dicembre 200X Ricavi a Risconti passivi 100 Dicembre 200X Ricavi a Crediti 100 Dicembre 200X Risconti passivi a interessi attivi 50 Esercizio 200X+1 Crediti a Interessi attivi 50 Esercizio 200X+1 Risconti passivi a interessi attivi 50 Esercizio 200X+2 Crediti a Interessi attivi 50 Esercizio 200X+2 Credito in bilancio pari a Risconto passivo pari a 100 Dicembre 200X Credito in bilancio pari a 900 Dicembre 200X 26

28 Attualizzazione Casi pratici Attualizzazione - dilazione di pagamento Data: 30 giugno Credito commerciale scaduto verso un cliente in difficoltà finanziaria di Accordato un piano di rientro in due tranche di ognuna scadente il 30 settembre 2016 e Tasso di interesse implicito di mercato per finanziare la controparte 6% annuo (0,5% mensile). Valore attuale Σ Flussi di cassa (1 + tasso) (t) (1+0,005) (1+0,005) 27 Differenza fra valore nominale e valore attuale Oneri finanziari Vs Perdita su crediti bilancio 2015 Interessi attivi periodo 30 giugno settembre

29 Costo ammortizzato Costo ammortizzato - definizione Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore: a cui l attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. 28

30 Costo ammortizzato Criterio dell'interesse effettivo - definizione Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell attività o passività finanziaria. valore di iscrizione valore nominale (rettificato per fattore temporale) + - costi transazione Σ flussi di cassa futuri (1 + tasso ) (t) Tasso di interesse effettivo 29

31 Costo ammortizzato Oneri accessori (OIC) vs. costi di transazione (IFRS) OIC Nuovi OIC Oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali [OIC 24.76]. I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all acquisizione, all emissione o alla dismissione di un attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. 30

32 Costo ammortizzato Casi pratici - Costo ammortizzato Finanziamento passivo Data di stipula 1 gennaio 200X. Data scadenza 31 dicembre 200X+2. Quota capitale Costi di transazione: Tasso di interesse nominale 5% annuo. Tasso di interesse effettivo Trattamento attuale Flussi di cassa Data Flusso 1 gen 200X dic 200X ( 5.000) 31 dic 200X+1 ( 5.000) 31 dic 200X+2 ( ) Nuovo trattamento in TeIxRcel TIR7.,C3%OST Debito valore nominale costo ammortizzato Costi di transazione imm. immateriali diretta deduzione del debito Interessi Ammortamenti Tasso di interesse nominale 5% annui (possibile opzione) Tasso di interesse effettivo 7,3% n.a. 31

33 Costo ammortizzato Casi pratici - Costo ammortizzato - riepilogo effetti patrimoniali ed economici Trattamento attuale Nuovo trattamento Debito Immobilizzazioni immateriali Interessi Ammortamenti X: X: X+1: X+2: X: X: X+1: X+2: 0 200X: X+1: X+2: X: X: X: X+1: X+2: 0 n.a. 200X: X+1: X+2: n.a. 200X+1: X+2: (possibile opzione) 32

34 Costo ammortizzato OIC 15 e 19 Rilevazioni successive Il procedimento per determinare il valore dei crediti è il simmetrico Il procedimento per determinare il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente: + - aa) b) c) determinare gli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all inizio dell esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; aggiungere gli interessi così ottenuti al precedente valore contabile del debito; sottrarre i pagamenti di disponibilità liquide per interessi e capitale intervenuti nel periodo; = Debito valutato con il criterio del costo ammortizzato d) 33

35 Costo ammortizzato Variazioni del tasso di interesse Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in base al contratto. t a s s o Tasso variabile tempo Rideterminare i flussi periodicamente Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; 34

36 Costo ammortizzato OIC 15 Svalutazione Si rimanda all'esempio riportato in appendice OIC 15 L importo della svalutazione alla data di bilancio è pari a: Svalutazione Valore Contabile - Σ (Flussi di cassa perdite attese) (1 + TIR) (t) Tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale Il ripristino di valore del credito, nel caso vengano meno le ragioni della sua svalutazione, non deve determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata. 35

37 Costo ammortizzato Costo ammortizzato OIC 15 e OIC 19 Casi di non applicazione "Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti". "Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti". Crediti / debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) Costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. 36

38 Costo ammortizzato Costo ammortizzato OIC 15 e OIC 19 Casi di non applicazione Nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l attualizzazione. Rilevazione iniziale del credito/debito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell attivo dello stato patrimoniale. 37

39 Costo ammortizzato OIC 15 e OIC 19 Esempi Le appendici ai nuovi principi contabili OIC 15 e OIC 19 riportano esempi applicativi che possono risultare molto utili Esempi OIC 15 Esempi OIC Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi 1. Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso anticipato 2. Finanziamenti attivi a tasso fisso con rimborso del capitalea scadenza 2. Finanziamento passivo con tasso di interesse nominale significativamente inferiore ai tassi di interesse di mercato 3. Finanziamenti attivi con tassi di interesse nominale a scalare predeterminati (clausole di step-up e step-down) 4. Finanziamenti attivi a tasso variabile indicizzato ai tassi di interesse di mercato 3. Variazioni a scalare dei tassi di interesse nominali predeterminate e non dovute a indicizzazioni legate a parametri 4. Finanziamento di mercato passivo a tasso variabile indicizzato a parametri di mercato, con rimborso del capitale a scadenza interesse posticipato 38

40 Costo ammortizzato OIC 15 e OIC 19 Tematiche aperte Trattamento contabile della differenza emergente dall attualizzazione di crediti e debiti Riferimenti ai principi di rilevanza e di significatività Revenue recognition Regole per la svalutazione dei crediti (incurred losses) Diverse fattispecie non ancora trattate (Earn out, put and call, stock options) 39

41 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 40

42 Criteri di valutazione Ammortamento avviamento L'avviamento [.] deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa. [ ] L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. [Art. 2426, c. 1, n. 6)] Considerazioni Invertita la logica di determinazione della vita utile. In attesa di aggiornamento dell'oic 24 in tema di periodo massimo di ammortamento dell'avviamento (attualmente 20 anni). Le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento degli avviamenti iscritti precedentemente all'entrata in vigore delle nuove norme. 41

43 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziariderivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 42

44 Criteri di valutazione Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo [ ] devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo [ ] I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. [Art. 2426, c. 1, n.5] 43

45 Criteri di valutazione Considerazioni La norma non fa più riferimento ai costi di ricerca e ai costi di pubblicità Da valutare la portata delle modifiche da un punto di vista operativo anche alla luce di futuri chiarimenti da parte dell'oic In linea generale, a regime i costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili I costi di pubblicità potrebbero essere capitalizzabili se soddisfano i requisiti previsti dal principio contabile OIC 24 relativi alla capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento: - sostenimento iniziale - dimostrabilità dell'utilità economica futura - correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri - stimabile con ragionevole certezza la recuperabilità. I costi di ricerca potrebbero essere capitalizzabili se soddisfano i requisiti previsti dal principio contabile OIC 24 per i costi di sviluppo 44

46 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziariderivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 45

47 Criteri di valutazione Altre modifiche ai criteri di valutazione Chiarito che la rettifica per perdita durevole di valore dell'avviamento non può essere ripristinata [art. 2426, c. 1, n. 3)]. Chiarito che per l'applicazione del metodo del patrimonio netto deve essere preso come riferimento il valore corrispondente del patrimonio netto della partecipata al momento dell'acquisizione [art. 2426, c.1, n. 4)]. Chiarito che la conversione delle poste in valuta va effettuata utilizzando il cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio per le attività e le passività monetarie e il cambio vigente alla data di rilevazione per le attività e le passività non monetarie [art. 2426, c.1, n. 8-bis)]. 46

48 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziariderivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 47

49 Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati Le nuove regole OIC per i Derivati: cosa accadrà Nuovo principio contabile sui derivati. Riferimento alla prassi internazionale, come già delineato dal legislatore che ad essa fa esplicito riferimento. I principi contabili internazionali a cui riferirsi sono IAS 39, IAS 32, IFRS 9 e IFRS 13. Possibile semplificazione dei modelli contabili internazionali. 48

50 Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati Strumenti finanziari derivati - Art c. 1, n. 11-bis) Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico Quando lo strumento finanziario è di copertura: se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge") se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair value hedge") Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito. La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura. 49

51 Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati Strumenti finanziari derivati - Art c. 1, n. 11-bis) Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair Gli valuestrumenti finanziari derivati, anche se incorporati in Se lo altri strumento strumenti finanziario derivato finanziari, non è di copertura sono le variazioni iscritti sonoal rilevate faira value Conto Economico QuQuando lo strumento finanziario è di copertura: se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge") se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair value hedge") Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito. La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura. 50

52 Strumenti finanziari derivati Definizione di derivato Rinvio ai "Principi contabili internazionali adottati dall'unione europea" [Art c.2]. E' uno strumento finanziario o altro contratto che ha le tre seguenti caratteristiche Fair value cambia come risposta al cambiamento delle variabili sottostanti Nessuno o minimo investimento iniziale Regolato ad una data futura 51

53 Strumenti finanziari derivati Esempi di strumenti finanziari derivati Tipo di contratto Interest rate swap Variabile sottostante principale Tasso di interesse Acquisto/vendita di valuta a termine Acquisto/vendita di merce a termine a prezzo fisso Opzioni su commodity Tasso di cambio Prezzo della merce Prezzo della merce Credit default swap Rischio di credito Acquisto/vendita di opzioni call/put su capitale Prezzo del titolo di capitale 52

54 Strumenti finanziari derivati Definizione di derivato incorporato Un contratto ibrido è un contratto formato da un contratto primario (ossia un contratto a normali condizioni di mercato) ed un derivato incorporato Il contratto primario può essere un contratto finanziario oppure non finanziario (ad esempio un contratto di affitto). Il derivato incorporato produce cambiamenti di flussi di cassa nel contratto ibrido simili a quelli degli strumenti derivati separati. Il derivato incorporato forma parte dello strumento combinato e non è contrattualmente separabile e vendibile a terzi. La controparte del derivato incorporato e del contratto ospite è la stessa. 53

55 Strumenti finanziari derivati Esempi di strumenti derivati incorporati Tipo di contratto Obbligazione con pagamento di interessi collegati ad un titolo azionario Contratto di affitto indicizzato all'inflazione Derivato incorporato Pagamenti indicizzati al titolo azionario Pagamenti dell'indice di inflazione Obbligazione convertibile a opzione del detentore Opzione di conversione Contratto di vendita in valuta diversa da quella funzionale Cambio a termine 54

56 Strumenti finanziari derivati I derivati incorporati sono sempre da scorporare? La prassi internazionale (IAS 39) identifica delle circostanze in cui non è richiesto lo scorporo di strumenti finanziari derivati incorporati. Il testo del D.Lgs. 139/2015, modificando il Codice Civile, non indica deroghe allo scorporo: "gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value". Il principio contabile dedicato agli strumenti finanziari derivati prevederà lo scorporo del derivato se: Le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlate Sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato Appendice al principio: - fattispecie di derivati incorporati - tecniche di separazione 55

57 Strumenti finanziari derivati Definizione di fair value [IFRS13.9] Il fair value è definito come: il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione Rinvio della norma alla definizione IFRS 56

58 Strumenti finanziari derivati Esempi di determinazione del fair value Tipo di contratto Interest rate swap Determinazione del FV Mercato Acquisto/vendita di valuta a termine Opzioni su commodity Credit default swap Acquisto/vendita di opzioni call/put su capitale Mercato Mercato o altre tecniche di valutazione Mercato o altre tecniche di valutazione Mercato o altre tecniche di valutazione 57

59 Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati Strumenti finanziari derivati - Art c. 1, n. 11-bis) Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair Se value lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Quando Conto Economico lo strumento finanziario è di copertura: se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad se lo un'altra strumentoattività copre il orischio passività di variazione iscritta dei in flussi bilancio finanziari oattribuibili di un'operazione ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata variazioni di FV vanno rilevate programmata le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge") negativa di PN ("cash flow hedge") Quando lo strumento finanziario è di copertura: se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le se variazioni lo strumento di FV vanno copre rilevateil arischio CE e simmetricamente relativo ad una vieneattività valutato ol'elemento passività coperto iscritta ("fair in bilancio value hedge") le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair value hedge") Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito. Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito. corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi La dell'operazione riserva di oggetto PN indi caso copertura. di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei Si considera tempi corrispondenti sussistente la copertura al verificarsi in presenza, ofin al dall'inizio, modificarsi stretta dei eflussi documentata di cassa dell'elemento correlazione tra lecoperto caratteristiche o al dello verificarsi strumentodell'operazione o delle operazioni coperte oggetto e quelle di copertura. dello strumento di copertura. 58

60 Operazioni di copertura Rischi, coperture e asimmetria degli effetti contabili Come risultato delle loro attività, le entità sono esposte a rischi che nascono da: attività e passività finanziarie non valutate al fair value o transazioni future. Possibile asimmetria a conto economico Le entità possono gestire l'esposizione al rischio attraverso le coperture con: derivati strumenti non derivati per la copertura di rischio di cambio in valuta estera. 59

61 Operazioni di copertura "Hedge accounting" L'applicazione dell'hedge accounting consente di: misurare simmetricamente a conto economico sia gli strumenti utilizzati per la copertura, sia le attività e passività oggetto di copertura differire la rilevazione a conto economico di utili e perdite sui derivati contabilizzandoli a patrimonio netto, nel caso in cui la relazione serva a coprire il rischio di flussi finanziari futuri Risolve il problema contabile dell'asimmetria a conto economico 60

62 Operazioni di copertura Strumenti di copertura & requisiti In attesa di chiarimento Derivati Derivati incorporati separati Strumenti non derivati classificati come di copertura solo per la copertura dei rischi di cambio in valuta estera I derivati dovrebbero essere designati come strumenti di copertura nel loro insieme. I derivati non possono essere designati come strumenti di copertura solo per una parte della durata o per il periodo residuo di scadenza Una porzione di strumento finanziario potrebbe essere designato come strumento di copertura 61

63 Operazioni di copertura Esempi I seguenti elementi possono essere strumenti di copertura qualificati? Il 50% del nozionale di un interest rate swap a fronte di un finanziamento Un interest rate swap stipulato con una controllata a fronte di un finanziamento I primi 10 flussi di cassa di un interest rate swap su un totale di 20 flussi di cassa 62

64 Operazioni di copertura Elementi coperti ammissibili L'elemento coperto è l'elemento sottostante, esposto a specifici rischi, su cui l'entità ha scelto di applicare la copertura Singolo (o gruppo di elementi se condividono lo stesso rischio): attività o passività contabilizzata impegni irrevocabili un'operazione programmata Elementi coperti qualificabili Una porzione identificabile, o una proporzione del FV, o i flussi finanziari di un'attività/passività finanziaria 63

65 Operazioni di copertura Modelli di copertura Copertura di Fair Value "Fair value hedges" Copertura di flussi finanziari "Cash flow hedges" Copertura di un investimento netto in una gestione estera "Net investment hedges" Non trattato dalla normativa 64

66 Operazioni di copertura Fair value hedge accounting model L'elemento coperto è una attività/passività rilevata contabilmente, un impegno irrevocabile, o una porzione identificata di essi. Strumento di copertura: fair value Variazione del fair value Conto economico Elemento coperto: fair value(*) (*) Con riferimento al rischio oggetto di copertura anche se l'elemento coperto è valutato al costo o al minore tra costo e mercato. 65

67 Operazioni di copertura Esempio di Fair Value Hedge Oggetto coperto Finanziamento passivo a tasso fisso Strumento di copertura Interest Rate Swap Rischio coperto Rischio di variazioni del fair value dello strumento coperto 66

68 Operazioni di copertura Cash flow hedge accounting model L'elemento coperto è la variabilità di flussi finanziari attribuibile ad attività/passività contabilizzate, ad un impegno irrevocabile o ad un'operazione programmata altamente probabile. Strumento efficacia Patrimonio netto di copertura: fair value Variazione del fair value (*) inefficacia Conto economico (*) Quando i flussi di cassa coperti sono contabilizzati a conto economico. 67

69 Operazioni di copertura Esempio di Cash Flow Hedge Oggetto coperto Finanziamento passivo a tasso variabile Strumento di copertura Interest Rate Swap Rischio coperto Rischio di variazioni dei flussi di cassa (interessi) 68

70 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Classificazione Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value. Attivo patrimoniale Immobilizzazioni finanziarie B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi Uno strumento finanziario derivato di copertura di un attività segue la classificazione, nell attivo circolante o immobilizzato, dell attività coperta Uno strumento finanziario derivato di copertura di una passività, un impegno irrevocabile o un operazione programmata è classificato nell attivo circolante (distinzione tra esigibile entro o oltre l esercizio successivo con riferimento alla scadenza del sottostante) Uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell attivo circolante entro l esercizio successivo 69

71 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Classificazione Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value. Passivo patrimoniale Patrimonio netto A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi In attesa di chiarimenti per i casi di copertura "semplice" La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari o l'intera variazione di fair value nel caso di coperture semplici Fondi per rischi e oneri B) 3 strumenti finanziari derivati passivi La voce B 3 - strumenti finanziari derivati passivi accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione Qualora la società si avvalga dell'opzione di separazione del valore temporale delle opzioni oppure dei contratti forward, la variazione di valore del valore temporale può essere contabilizzata nelle voci di risconto attivo o passivo. 70

72 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Classificazione Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value. Conto economico D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziariderivati Nella voce D) 18 d) sono incluse le variazione attive di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura di cash flow hedge, gli utili derivanti dalla valutazione dell elemento coperto e dello strumento di copertura nell ambito di una copertura di fair value (solo se FV strumento copertura > FV strumento coperto) e la variazione del valore temporale. D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziariderivati Nella voce D) 19 d) sono incluse le variazione passive di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura se negativa, le perdite derivanti dalla valutazione dell elemento coperto e dello strumento di copertura nell ambito di una copertura di fair value (solo se FV strumento copertura > FV strumento coperto) e la variazione del valore temporale. 71

73 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Contabilizzazione strumenti finanziari derivati Strumento finanziario derivato di copertura non di copertura Fair Value Hedge Cash Flow Hedge Conto economico Patrimonio netto Conto economico 72

74 Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati Strumenti finanziari derivati - Art c. 1, n. 11-bis) Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico Quando lo strumento finanziario è di copertura: se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge") se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair value hedge") Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito. Si considera sussistente la copertura in presenza, fin La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi dall'inizio, corrispondenti verificarsi di stretta o al modificarsi e documentata dei flussi di cassa dell'elemento correlazione coperto o al verificarsi tra le dell'operazione oggetto di copertura. caratteristiche dello strumento o delle operazioni Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata coperte correlazione trae lequelle caratteristiche dello strumento o delle operazioni di copertura. coperte e quelle dello strumento di copertura. 73

75 Operazioni di copertura Requisiti di copertura sussistente la copertura stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura Il Decreto non ha definito cosa si intenda per "sussistenza della copertura" e "stretta e documentata correlazione" IAS 39 Vs IFRS 9 Tali definizioni richiedono una declinazione da parte dell'oic 74

76 Operazioni di copertura Sussistenza copertura: ipotesi nuovo OIC Derivati IFRS 9 La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili Designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell effettuare la copertura La copertura deve essere "efficace": rapporto economico tra rischio coperto e operazione di copertura; rischio di credito non prevalente nella determinazione del fair value determinazione del rapporto di copertura (normalmente 1:1) Sono soddisfatti tutti i criteri dell' hedge accounting? si Copertura sussistente 75

77 Operazioni di copertura Sussistenza copertura: "coperture semplici" NEW: Facoltà non prevista dallo IAS 39 Applicabile per le coperture di flussi di cassa nei casi in cui gli strumenti finanziari derivati di copertura abbiano caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto. All'inizio della relazione di copertura devono essere verificate le ulteriori seguenti condizioni: gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono Il rischio di credito della controparte non è tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto al momento della rilevazione iniziale il fair value dello strumento di copertura approssima lo zero Sì semplificazione Non è necessario calcolare la quota parte di inefficacia Verifica periodica che gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto continuino a corrispondere e che non ci siano variazioni nel rischio di credito 76

78 Operazioni di copertura Quali elementi deve includere la documentazione? 1 2 Contiene gli obiettivi aziendali di gestione del rischio e la strategia per realizzare la copertura Identifica chiaramente l'elemento coperto e lo strumento di copertura 3 Descrive la natura del rischio coperto 4 Descrive come l'efficacia della copertura sarà valutata 77

79 Operazioni di copertura Effetti contabili caso 1 Esempio - Copertura rischio tasso di interesse su finanziamento a tasso variabile Stipula finanziamento a tasso variabile (Euribor 6 mesi + spread) Stipula IRS (pago fisso, incassovariabile - Euribor 6 mesi) OIC 26 Debito finanziario Costo storico OIC Derivati Costo ammortizzato Strumento derivato di copertura (IRS) Ratei / Risconti Proventi (Oneri) Finanziari Patrimonio Netto Nessuna rilevazione Rateo per differenziale in corso di maturazione del derivato e per gli interessi in corso di maturazione sul finanziamento Interessi finanziamento e differenziale IRS per competenza Nessuna rilevazione Rilevazione al fair value Nessuna rilevazione Interessi finanziamento al costo ammortizzato, differenziale IRS per competenza ed eventuale componente inefficace Variazioni di fair value per la sola componente efficace 78

80 Operazioni di copertura Effetti contabili caso 2 Esempio - Copertura rischio cambi su vendite future in valuta 31 ottobre 201X: Ordine da cliente in Dollari US 31 ottobre 201X: Stipula derivato/forward a copertura rischio cambio 31 gennaio 201X+1: Vendita e fatturazione OIC 26 OIC Derivati Ricavo per vendita Nessuna rilevazione Nessuna rilevazione Credito Commerciale Strumenti derivati di copertura Ratei/Risconti Proventi (Oneri) Finanziari Nessuna rilevazione Nessuna rilevazione Premio/sconto pro rata temporis Premio/sconto per competenza Nessuna rilevazione Rilevazione al fair value Premio/sconto pro rata temporis, al netto della variazione di fair value relativa alla variazione di punti a termine (*) Premio/sconto per competenza Patrimonio Netto Nessuna rilevazione Variazioni di fair value per la sola componente a pronti 79

81 Operazioni di copertura Strumenti finanziari derivati collegati a merci Sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le proprie esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce Considerazioni La disposizione è sostanzialmente allineata a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS 39.5 e IAS 39.6 (cosiddetta own use exemption), seppure sia - per alcuni aspetti - meno restrittiva. 80

82 Operazioni di copertura Esempi Nelle seguenti circostanze vale la cosiddetta "own use exemption"? Acquisto a termine a sei mesi di 10 Ton di succo di arancia congelato da parte di un produttore di succhi di frutta. Il volume di acquisto è coerente con le previsioni di produzione e vendita. Il prezzo di acquisto è definito in valuta estera. E se l'utilizzo atteso mensile fosse di 0,5 Ton? E se la Società acquirente, storicamente, estinguesse anticipatamente parte dei contratti di acquisto a termine regolando il netto tra prezzo di mercato e prezzo contrattuale per cassa? E se la Società acquirente non fosse un produttore ma un rivenditore? 81

83 Operazioni di copertura Cessazione dell'hedge accounting La copertura di un'operazione programmata non è più altamente probabile Lo strumento di copertura è scaduto, venduto, cessato o esercitato L'elemento coperto è venduto, estinto o altrimenti dismesso La copertura non è più altamente efficace La designazione è revocata Cessazione dell'hedge accounting prospetticamente e ritorno alla contabilizzazione secondo i principi usuali Fair Value Hedge L'oggetto coperto torna alle regole di "valutazione ordinaria" tenendo conto delle precedenti variazioni di FV contabilizzate. Cash Flow Hedge L'operazione programmata deve ancora realizzarsi: riclassifica da patrimonio quando la transazione ha effetti in conto economico L'operazione programmata non si realizzerà: immediata riclassifica da patrimonio a conto economico 82

84 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Disponibilità delle riserve Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. Strumento derivato non di copertura Variazione Distribuibilità Computo PN Variazione positiva di FV no si Variazione negativa di FV implicita si Strumento di copertura (cash flow hedge) Variazione positiva di FV no no Variazione negativa di FV implicita no Strumento di copertura (fair value hedge) Variazione positiva di FV si si Variazione negativa di FV implicita si 83

85 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento Avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziariderivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 84

86 Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Obbligo di redazione del rendiconto finanziario Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [Art. 2423, c. 1]. Art ter - Rendiconto finanziario Dal rendiconto finanziario risultano: l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di investimento i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di finanziamento con autonoma indicazione delle operazioni con i soci [Art ter] 85

87 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento Avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 86

88 Prospetti di bilancio e nota integrativa Azioni proprie Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate [art ter, c.3]. L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo [Art ter, c. 3]. Nello Stato Patrimoniale è stata quindi aggiunta una nuova voce tra le riserve del patrimonio netto: [ ] X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio [Art. 2424, c. 1]. 87

89 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento Avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 88

90 Prospetti di bilancio e nota integrativa - Proventi e oneri straordinari Disciplina attuale Schema di Conto Economico Schema di Conto Economico A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A-B+/- C+/-D+/-E) Imposte Utile / (perdita) d'esercizio Nuova disciplina Schema di Conto Economico Schema di Conto Economico A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Risultato prima delle imposte (A-B+/- C+/-D) Imposte Utile / (perdita) d'esercizio 89

91 Prospetti di bilancio e nota integrativa Proventi e oneri straordinari La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali [Art. 2427, c. 1, n. 13)]. Considerazioni Concetto di straordinario nella precedente IV Direttiva legato alla estraneità della fonte del provento o dell'onere rispetto alle attività ordinarie della società Principio Contabile OIC 29: sono considerati straordinari i proventi/oneri che derivano da: i) eventi accidentali ed infrequenti; ii) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società La "straordinarietà" costituisce un sottoinsieme della "eccezionalità", in quanto la stessa estraneità di un fatto alla gestione ordinaria sembra poterlo qualificare come elemento di "incidenza eccezionale", mentre, ad esempio, l'eccezionalità dell'importo di una operazione non pare sufficiente a qualificarla come straordinaria Con riferimento ai nuovi obblighi informativi occorre attendere i chiarimenti dall'oic. 90

92 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento Avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 91

93 Prospetti di bilancio e nota integrativa Conti d'ordine Eliminati i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale. L'entità deve riportare nella nota integrativa: l'importo complessivo degli impegni l'importo delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime. [Art. 2427, c. 1, n. 9)] 92

94 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento Avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 93

95 Prospetti di bilancio e nota integrativa Nuove voci relative a società sottoposte al comune controllo ATTIVO B. Immobilizzazioni B.III.1d): Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti B.III.2d): Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti C. Attivo circolante C.II.5): Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti C.III.3-bis): Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti PASSIVO D. Debiti D.11-bis): Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti CONTO ECONOMICO C. Proventi e oneri finanziari C.15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione [ ] di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime C.16.a)Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli [ ] da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime C.16.d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli [ ] da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 94

96 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento Avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 95

97 Prospetti di bilancio e nota integrativa Eventi successivi Dalla relazione [sulla gestione] devono in ogni caso risultare: [ ] 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio [Art. 2428, c. 3, n. 5)] La nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio [Art. 2427, c.1, n. 22-quater)]. 96

98 Agenda 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2.1 Principi generali Principio di rilevanza Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 2.2 Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Ammortamento Avviamento Costi di impianto, ampliamento e sviluppo Altre modifiche ai criteri di valutazione 2.3 Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura Prospetti di bilancio e nota integrativa Rendiconto finanziario Azioni proprie Proventi e oneri straordinari Conti d'ordine Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti Eventi successivi Altre novità 97

99 Prospetti di bilancio e nota integrativa Altre novità sul contenuto della nota integrativa [Art. 2427] Con riferimento agli amministratori e ai sindaci, la nota integrativa deve indicare: l'ammontare dei compensi l'ammontare delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci precisando: il tasso d'interesse le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. [Art. 2427, c.1, n. 16)] 98

100 Prospetti di bilancio e nota integrativa Altre novità sul contenuto della nota integrativa [Art. 2427] L'esposizione delle informazioni in Nota Integrativa segue l'ordine delle voci nello stato patrimoniale e nel conto economico [c. 2]. La nota integrativa deve indicare: il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [c.1, n. 22-quinquies] il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [c.1, n. 22-sexies] la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite [c.1, n. 22- septies]. Eliminato in alcuni punti il requisito di apprezzabilità / significatività degli importi. 99

101 Altre disposizioni normative - impatti del D.Lgs. 39/2010 I revisori legali esprimono un giudizio: Se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio NEW Se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità ai requisiti di legge applicabili NEW Il giudizio contiene una dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione [D. Lgs 39/2010, art. 14, c.2, n. e)] 100

102 Agenda 1 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 3 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato 4 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese 5 Regole di transizione 6 Implicazioni fiscali 7 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali 101

103 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato Bilancio consolidato Le principali novità presentate in merito alla redazione del bilancio d'esercizio si riflettono anche sulla redazione del bilancio consolidato Introduzione dei principi generali di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma Rendiconto finanziario Introduzione di nuove voci Eliminazione dei proventi e oneri straordinari Nuovi criteri di valutazione, in particolare introduzione del criterio del costo ammortizzato e valutazione a fair value per i derivati 102

104 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato Innalzamento delle soglie per l'esonero Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato [Art. 27, c. 1 e 2] Milioni Soglie di esonero , Attuali Nuove Totale attivo Totale Ricavi Numero Dipendenti L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa. L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/

105 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato Consolidamento delle partecipazioni Consolidamento delle partecipazioni [Art. 33, c. 3] L'eventuale residuo[ ] se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata differenza da consolidamento o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'eventuale residuo [ ] se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata avviamento, salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. 104

106 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato Altre modifiche Altre modifiche al D.Lgs. 127/1991 Criteri di valutazione e nuovi obblighi informativi in linea con quelli introdotti nel Codice Civile. Obbligo del rendiconto finanziario. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. Esonero per le subholding se la propria controllante redige il bilancio consolidato in accordo agli IFRS adottati dall'unione Europea. Il bilancio consolidato da depositare può essere redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. 105

107 Agenda 1 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 3 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato 4 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese 5 Regole di transizione 6 Implicazioni fiscali 7 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali 106

108 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese Bilancio in forma abbreviata Bilancio in forma abbreviata [Art bis] Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Esoneri Redazione del rendiconto finanziario. Non esonerate da derivati al FV Facoltà di non utilizzo del costo ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti. Informazioni da includere in nota integrativa La natura e l'effetto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. L'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costodi entità o incidenza eccezionali. Informativa su strumenti finanziari. Rinvio alle slide successive 107

109 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese Bilancio in forma abbreviata Le novità del nuovo art bis Art c.1, num. Art bis attuale 1 SI SI 2 NO SI 3 NO NO 3 bis SI NO 4 SI NO 5 SI NO 6 SI SI 6-BIS SI NO 6-TER SI NO 7 NO NO Art bis nuovo Art c.1, num. Art bis attuale 7-BIS SI NO 8 SI SI 9 NO SI 10 NO NO 11 SI NO 12 NO NO 13 NO SI 14 NO NO 15 NO SI 16 NO SI Art bis nuovo 108

110 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese Bilancio in forma abbreviata Le novità del nuovo art bis Art c.1, num. Art bis attuale Art bis nuovo 16 BIS SI NO 17 NO NO 18 SI NO 19 SI NO 19 BIS SI NO 20 SI NO 21 SI NO 22 SI NO 22 BIS SI SI 22 TER SI SI Art c.1, num. Art bis attuale Art bis nuovo 22-QUATER - SI 22-QUINQUIES - NO 22-SEXIES - SI 22-SEPTIES - NO Art bis Art bis Art bis attuale nuovo 1 comma NO SI 109

111 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese Bilancio delle microimprese Bilancio delle micro imprese [Art ter] Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Per schemi di bilancio e criteri di valutazione si applicano le disposizioni dell'art bis - Bilancio in forma abbreviata. Esoneri e obblighi La redazione della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e di azioni o quote delle società controllanti. La redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e alcune informazioni relative ai rapporti con amministratori e sindaci. Rendiconto finanziario. Obbligo deroga alle norme di redazione del bilancio se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta. Valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati. 110

112 Agenda 1 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 3 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato 4 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese 5 Regole di transizione 6 Implicazioni fiscali 7 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali 111

113 Regole di transizione (Art. 12 D.Lgs. 139/2015) Applicazione e regole di transizione Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e già in parte declinate nei nuovi principi contabili sono applicabili retroattivamente ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1 gennaio L'effetto pregresso è portato a rettifica del Patrimonio Netto di apertura al 1 gennaio Sarà necessario rideterminare i dati comparativi D e r o g h e Costo ammortizzato Attualizzazione Ammortamento avviamento 112

114 Agenda 1 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 3 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato 4 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese 5 Regole di transizione 6 Implicazioni fiscali 7 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali 113

115 Implicazioni fiscali Clausola di invarianza fiscale Art Clausola di invarianza finanziaria Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Considerazioni Proventi e oneri straordinari Fair Value strumenti derivati Costi di pubblicità e ricerca Costo ammortizzato Intervento Legislatore Agenzia delle Entrate Scenari Doppio Binario Derivazione rafforzata Durata ammortamento avviamento. 114

116 Implicazioni fiscali Principi generali "Doppio binario" vs "derivazione rafforzata" Ai fini IRES le disposizioni del T.U.I.R. sono incentrate su regole di carattere giuridico formale e non sulla regola della prevalenza della sostanza sulla forma Attraverso l'introduzione, nell'art. 83 del TUIR, di una disposizione di carattere generale sono state recepite agli effetti fiscali le rilevazioni IAS (cd. derivazione rafforzata), superando l'impostazione del D.Lgs. n. 38/2005 che tendeva a perseguire l'equivalenza dell'imposizione tra soggetti IAS adopter e non IAS adopter. Considerazioni Per garantire l'invarianza del gettito, il principio di derivazione è destinato ad essere fortemente derogato creando scostamenti tra valori contabili e fiscali (cd. doppio binario). Con il passaggio agli IAS/FRS il principio di neutralità tra soggetti IAS adopter e non IAS adopter era stato inizialmente garantito attraverso un sistema fiscale che disconosceva le qualificazioni, classificazione e imputazioni IAS se divergenti da quelle giuridico formali a cui fanno riferimento le disposizioni del TUIR Successivamente è intervenuto il legislatore per introdurre la "derivazione rafforzata". 115

117 Implicazioni fiscali Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma Quale trattamento fiscale? Introduzione del "Doppio binario"? Revenue recognition Operazioni riconducibili ai soci Leasing Linked transactions Componenti di un unico contratto Strumenti finanziari compositi Put option su azioni emesse Area di consolidamento 116

118 Implicazioni fiscali Sostanza sulla forma - revenue recognition Esempi Vendita di un prodotto con manutenzione in omaggio Vendita del prodottoalpha (consegna 31 dicembre 200X) e manutenzione omaggio per 12 mesi. Prezzo di vendita: Stima dei costirelativi al servizio di manutenzione: Fair value del servizio di manutenzione Fair value del prodottoalpha OIC 2016 OIC 2015 Rilevazione ricavo X Tassazione ricavo X Rilevazione ricavo relativo alla manutenzione per in funzione della prestazione del servizio 200X+1 (Accantonamento costi di manutenzione 1.000) Non può essere dedotto in quanto manca a C/E 200X 117

119 Implicazioni fiscali Sostanza sulla forma - operazioni riconducibili ai soci Esempi Finanziamento soci a condizioni non di mercato Data: 31 dicembre 200X. Art. Finanziamento di da parte dei soci a un tasso di interesse pari a 1%. interesse 96 TUIR: fiscalmente rilevante Durata del finanziamento 5 anni. è quello risultante Tasso di interesse di mercato 5%. dal contratto Flussi di cassa Anno Tasso Tasso di Delta flussi da Delta flussi contrattuale mercato 5% attualizzare attualizzati 1% (10.000) (50.000) (10.000) (50.000) (10.000) (50.000) (10.000) (50.000) ( ) ( ) Totale (50.000) ( ) Contribuzione soci a patrimonio netto? 118

120 Implicazioni fiscali Criteri di valutazione Costo ammortizzato e attualizzazione Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. [Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione] Considerazioni Ai fini IRES l'art. 96 e l'art. 101 del TUIR prevedono la disciplina fiscale applicabile agli oneri e proventi finanziari e ai crediti applicando regole che si basano sulla regolamentazione contrattuale. Ai fini IRAP l'adozione di tale criterio può avere impatti significativi. Si pensi ad esempio agli oneri accessori a un finanziamento che oggi sono contabilizzati nella voce "altre immobilizzazioni immateriali" (rientrando nell'irap) che, con il nuovo principio, entrano a far parte del costo ammortizzato e sono riversati come interessi (esclusi dall'irap). 119

121 Implicazioni fiscali Criteri di valutazione Ammortamento avviamento [ ] L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. [Art. 2426, c. 1, n. 6)] Considerazioni Ai fini fiscali l'art. 103 del TUIR prevede che "Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso". Si segue dunque la regola fiscale indipendentemente dalla modifica del principio contabile. Parimenti ai fini IRAP non dovrebbero esserci effetti diretti. 120

122 Implicazioni fiscali Criteri di valutazione Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo / costi di ricerca e pubblicità I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo [ ] I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. [Art. 2426, c. 1, n.3), 4) e 8-bis)] In linea generale, a regime i costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili. Considerazioni L'art. 108 del TUIR prevede che "Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto." e che "Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell esercizio stesso e nei quattro successivi". Derivazione o doppio binario? (si veda la Circ. 28/E del 2006). 121

123 Implicazioni fiscali Prospetti di bilancio e nota integrativa: azioni proprie Azioni proprie L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo [Art ter, c. 3]. Considerazioni In base alla nuova disciplina l operazione di acquisto di azioni proprie è vista come un rimborso di capitale e la vendita come una nuova emissione di nuovi titoli azionari, queste operazioni non possono, quindi, determinare il realizzo di plus/minusvalenze. In sostanza a queste operazioni si assegna un carattere prettamente patrimoniale in quanto afferenti alla sfera dei rapporti con i soci. 122

124 Implicazioni fiscali Prospetti di bilancio e nota integrativa - Proventi e oneri straordinari Disciplina attuale Schema di Conto Economico Schema di Conto Economico A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A-B+/- C+/-D+/-E) Imposte Utile / (perdita) d'esercizio Nuova disciplina Schema di Conto Economico Schema di Conto Economico A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Risultato prima delle imposte (A-B+/- C+/-D) Imposte Utile / (perdita) d'esercizio 123

125 Implicazioni fiscali Prospetti di bilancio e nota integrativa Proventi e oneri straordinari La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali [Art. 2427]. Considerazioni Ai fini IRES, i componenti straordinari che verranno contabilizzati nella voce ordinaria potranno generare diversi impatti ROL per interessi passivi Soglia spese di rappresentanza Ai fini IRAP, in via generale oggi le componenti imputate nelle voci E20 ed E 21 non concorrono alla formazione della base imponibile di tale imposta Principio di correlazione Operazioni straordinarie neutrali e realizzative 124

126 Agenda 1 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 3 Principali novità per la redazione del bilancio consolidato 4 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese 5 Regole di transizione 6 Implicazioni fiscali 7 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali 125

127 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali Budgeting, pianificazione e reportistica periodica Principali novità della direttiva Revenue recognition Crediti e debiti al costo ammortizzato Strumenti finanziari derivati e hedge accounting Costi di ricerca e pubblicità Componenti straordinarie Cosa valutare nell'immediato? Revised budget 2016 Rideterminazione dei dati storici per comparabilità con i dati previsionali e con i dati interinali Budget 2017 redatto secondo i nuovi OIC Ricognizione e analisi degli strumenti finanziari derivati esistenti Procedure e policy per la gestione delle operazioni di copertura Documentazione ed efficacia delle coperture Calcolo del fair value alle date di riferimento (ad esempio 1 genn e 31 dic 2015 per dati comparativi) Flussi di cassa e raccordo tra dati contabili e dati di tesoreria 126

128 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali Budgeting, pianificazione e reportistica periodica Principali novità della direttiva Revenue recognition Crediti e debiti al costo ammortizzato Strumenti finanziari derivati e hedge accounting Costi di ricerca e pubblicità Componenti straordinarie Cosa valutare nell'immediato? Analisi dei contratti con i clienti Eventuali impatti su calcolo royalties attive e passive provvigioni agenti premi fine anno Eventuali impatti sui modelli di rewarding e premi di risultato Rivisitazione dei modelli di reporting (reporting package, management presentation e KPI gestionali) Valutazione dell'adeguatezza del piano dei conti e dei sistemi informativi Aggiornamento dei manuali contabili e processi amministrativi 127

129 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali Indebitamento e posizione finanziaria netta Principali novità della direttiva Revenue recognition Crediti e debiti al costo ammortizzato Strumenti finanziari derivati e hedge accounting Costi di ricerca e pubblicità Componenti straordinarie Possibile effetto EBITDA, Patrimonio netto PFN, EBITDA, oneri finanziari PFN, EBITDA, Patrimonio netto e oneri finanziari EBITDA EBITDA Le decisioni da prendere nell'immediato Valutazione degli effetti dei nuovi principi sulla determinazione dei financial covenants Eventuale rinegoziazione dei contratti di finanziamento Analisi di contratti di acquisto di partecipazioni con earn-out e meccanismi di aggiustamento prezzo 128

130 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali Dalla "First Time Adoption" alla gestione business as usual Serve iniziare a preoccuparsi? No, serve capire dove si manifesteranno gli impatti più rilevanti all'interno dell'organizzazione "FIRST TIME ADOPTION" : preparare il cambiamento Capire e misurare gli impatti sin dal 2016, in termini di: Valore (saldi voci di bilancio) Tipologia (Transazione a sistema, tools o raccolta informazioni) Quantità (n. transazioni impattate) "GESTIONE BUSINESS AS USUAL": industrializzare dove serve Modificare e "industrializzare" Quali criteri considerare? Qualche esempio Transazioni ripetitive di sistema, necessità di modifiche a sistema Necessità di controllo sulle transazioni (da manuali a sistema) Intervenire sui sistemi di reporting di Gruppo Procedure di gestione Contratti Automazione reporting 129

131 Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali Qualche domanda chiave per indirizzare gli interventi: priorità e modalità AREA DI CAMBIAMENTO RICONOSCIMENTO RICAVI STRUMENTI FINANZIARI DOMANDE CHIAVE Quanti contratti sono impattati, quanti clienti? Serve/è utile modificare i contratti? Quante transazioni a sistema? Posso gestire manualmente questi cambiamenti?. Cambia il risultato a conto economico? Per quali contratti devo utilizzare il fair value? Devo rivedere i contratti con la banca? Quali? Come? Quali "input osservabili rilevanti" devo considerare? Devo cambiare qualcosa nel mio sistema di tesoreria?. RILEVANZA/ IMPATTO B M A B M A COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO Cosa succede alle spese di pubblicità e ricerca? Quali voci posso capitalizzare? Da quando? Come definire la vita utile? Devo cambiare la procedura interna? Come cambia il piano dei conti?. B M A Non tutte le aziende saranno impattate allo stesso modo. L'analisi ponderata di aree e impatti guida priorità e modalità di intervento (sistemi, procedure, processi, contratti ) 130

132 Grazie Silvia Rimoldi Partner Enrica Rivelli Senior Manager Roberto Bianchi Partner Roberto Spiller Partner kpmg.com/it

La Direttiva 2013/34/UE Le nuove regole per i bilanci

La Direttiva 2013/34/UE Le nuove regole per i bilanci La Direttiva 2013/34/UE Le nuove regole per i bilanci Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Bergamo Stefano Mazzocchi Bergamo, 25 febbraio 2016

Dettagli

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

OIC 32 Strumenti finanziari derivati OIC 32 Strumenti finanziari derivati Roberto Spiller Castellanza, 14 dicembre 2016 KPMG S.p.A. kpmg.com/it OIC 32 Derivati Sostanziale allineamento ai principi contabili internazionali IAS 39, IAS 32,

Dettagli

Il criterio del costo ammortizzato per la contabilizzazione dei titoli, dei crediti e dei debiti

Il criterio del costo ammortizzato per la contabilizzazione dei titoli, dei crediti e dei debiti Il criterio del costo ammortizzato per la contabilizzazione dei titoli, dei crediti e dei debiti Prof.ssa Silvia Fossati Docente di Contabilità e Bilancio Il nuovo bilancio d esercizio dopo il D.Lgs. 139/2015

Dettagli

Le valutazioni al costo ammortizzato e al fair value nei principi contabili nazionali

Le valutazioni al costo ammortizzato e al fair value nei principi contabili nazionali Le valutazioni al costo ammortizzato e al fair value nei principi contabili nazionali Prof. Riccardo Tiscini Convegno: Prima applicazione dei nuovi OIC e prospettive dell informativa di bilancio Roma,

Dettagli

OIC 15 CREDITI. Dr. Reale Pierangelo. (Catanzaro 17/03/2017)

OIC 15 CREDITI. Dr. Reale Pierangelo. (Catanzaro 17/03/2017) OIC 15 CREDITI Dr. Reale Pierangelo (Catanzaro 17/03/2017) 1 Le principali norme di riferimento Impianto normativo - D.Lgs. 139/2015 - Codice Civile -Art. 2426 c.c., n. 8 Introduzione del costo ammortizzato

Dettagli

I crediti nei bilanci 2016

I crediti nei bilanci 2016 I crediti nei bilanci 2016 di Francesco Ballarin (*) Il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, pubblicato nella G.U. del 4 settembre 2015 ha recepito la Direttiva contabile 34/UE/2013 nel nostro ordinamento,

Dettagli

Le nuove norme civilistiche in materia di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati

Le nuove norme civilistiche in materia di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Insieme a mezzogiorno Le nuove norme civilistiche in materia di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati Roberto Spiller Milano, Corso Europa,

Dettagli

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 15 Crediti. Format del documento

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 15 Crediti. Format del documento Prof. Ugo Sòstero Ordinario di Economia Aziendale - Università Ca Foscari di Venezia Socio SIDREA Osservazioni sulla bozza di documento OIC 15 Crediti Format del documento Poiché la disciplina dei crediti

Dettagli

Strumenti Finanziari Derivati

Strumenti Finanziari Derivati Strumenti Finanziari Derivati Le relazioni di copertura semplici Revidere Società di Revisione Srl Via Dominutti 2-37135 Verona www.revidere.it 1 Strumenti Finanziari Derivati Dal 1 gennaio 2016 e per

Dettagli

Criterio del costo ammortizzato

Criterio del costo ammortizzato Criterio del costo ammortizzato Costo ammortizzato - La riforma contabile introduce il modello del costo ammortizzato, da utilizzare per la valutazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni

Dettagli

R. Galardi. Firenze, 1 dicembre 2016

R. Galardi. Firenze, 1 dicembre 2016 R. Galardi Firenze, 1 dicembre 2016 Di cosa parliamo Il contesto normativo Ambito di applicazione del metodo del costo ammortizzato Definizione di costo ammortizzato Aggiustamenti successivi 2 Il contesto

Dettagli

Il bilancio in forma ordinaria

Il bilancio in forma ordinaria Umberto Terzuolo (Commercialista in Torino) 1 Riferimenti normativi: Il bilancio deve essere redatto in forma ordinaria se: Nel primo esercizio O, successivamente, per due esercizi consecutivi L impresa

Dettagli

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 19 Debiti

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 19 Debiti Prof. Ugo Sòstero Ordinario di Economia Aziendale - Università Ca Foscari di Venezia Socio SIDREA Osservazioni sulla bozza di documento OIC 19 Debiti Le osservazioni in gran parte ripercorrono quelle formulate

Dettagli

S. Guidantoni. Firenze, 1 dicembre 2016

S. Guidantoni. Firenze, 1 dicembre 2016 S. Guidantoni Firenze, 1 dicembre 2016 I punti da analizzare La rilevazione: Identificazione dei derivati / Contratto ibrido Valutazione dei derivati Strumento di copertura / Oggetto di copertura Hedge

Dettagli

INDICE 3. PROCEDURA DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE E DEPOSITO... 49

INDICE 3. PROCEDURA DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE E DEPOSITO... 49 INDICE PREMESSA... 15 1. IL BILANCIO D ESERCIZIO: FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI... 17 1. Soggetti obbligati... 19 2. Documenti che compongono il bilancio... 19 3. Principi generali... 20 3.1 Finalità

Dettagli

Le principali novità in tema di valutazioni di bilancio

Le principali novità in tema di valutazioni di bilancio Le principali novità in tema di valutazioni di bilancio Luca Magnano San Lio Castellanza, 14 dicembre 2016 KPMG S.p.A. kpmg.com/it Le principali novità in tema di valutazioni di bilancio Agenda 1 2 3 I

Dettagli

«I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI» Il costo ammortizzato e l attualizzazione dei crediti e dei debiti: OIC 15 e OIC 19

«I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI» Il costo ammortizzato e l attualizzazione dei crediti e dei debiti: OIC 15 e OIC 19 In collaborazione con «I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI» Il costo ammortizzato e l attualizzazione dei crediti e dei debiti: OIC 15 e OIC 19 Dott. Leonardo Piombino Technical Principal OIC Mestre,

Dettagli

Il criterio del costo ammortizzato e i derivati

Il criterio del costo ammortizzato e i derivati Il criterio del costo ammortizzato e i derivati Riccardo Cimini Ricercatore di Economia Aziendale rcimini@unitus.it A.A. 2015/2016 1 IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO Supponiamo che, in data 1 gennaio

Dettagli

Le attività finanziarie 2

Le attività finanziarie 2 Le attività finanziarie 2 La valutazione di Titoli e Crediti immobilizzati Università degli Studi di Bari- Ragioneria Applicata Prof.ssa Anna Lucia Muserra 1 Art.2426 Modifiche innovative - il criterio

Dettagli

D.Lgs. 139/2015 Le modifiche al Codice Civile e ai principi OIC

D.Lgs. 139/2015 Le modifiche al Codice Civile e ai principi OIC D.Lgs. 139/2015 Le modifiche al Codice Civile e ai principi OIC A. Quagli, UniGe 1 Agenda 1. Postulato della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma 2. Rendiconto finanziario 3. Modifiche

Dettagli

Bilancio 2016: come cambia la Nota integrativa parte seconda

Bilancio 2016: come cambia la Nota integrativa parte seconda Pubblicato il 21-12-2016 alle 23:00 Bilancio 2016: come cambia la Nota integrativa parte seconda Continuiamo la nostra analisi sulle modifiche che interessano la Nota integrativa del prossimo bilancio.

Dettagli

Agenda. La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento. Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Agenda. La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento. Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio Agenda 1 La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento 2 Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio 3 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese 4 Regole

Dettagli

COSTO AMMORTIZZATO E VALORE TEMPORALE: DEBITI (OIC 19) CREDITI (OIC 15)

COSTO AMMORTIZZATO E VALORE TEMPORALE: DEBITI (OIC 19) CREDITI (OIC 15) COSTO AMMORTIZZATO E VALORE TEMPORALE: DEBITI (OIC 19) CREDITI (OIC 15) Alain Devalle, Ph.D. Professore Associato in Economia Aziendale Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Torino (Alain.Devalle@unito.it)

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: Bilancio: le principali novità dal 2016 Premessa Con il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 205 del 04.09.2015, sono state introdotte importanti novità nella disciplina del

Dettagli

OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali

OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali Silvana Secinaro (Ricercatore Economia Aziendale - UniTo, Commercialista) OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali 1 Novità in sintesi Nella nuova versione dell OIC 24 vengono recepite Le novità legislative

Dettagli

Roma, 25 gennaio RELATORE: Luca Provaroni

Roma, 25 gennaio RELATORE: Luca Provaroni Roma, 25 gennaio 2016 RELATORE: Luca Provaroni Strumento finanziario derivato (definizione ex IAS 39) E uno strumento finanziario (o altro contratto) che possiede, contemporaneamente, le seguenti tre caratteristiche:

Dettagli

DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile. Il principio contabile sugli strumenti derivati

DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile. Il principio contabile sugli strumenti derivati DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile Il principio contabile sugli strumenti derivati Cagliari 2 marzo 2017 Il principio contabile sugli strumenti

Dettagli

I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS

I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS 1 Schemi di bilancio 2 I nuovi schemi per il bilancio consolidato IAS Nel marzo del 2004 è stato emesso dallo IASB l IFRS 4 Il principio contabile internazionale

Dettagli

Le immobilizzazioni finanziarie II parte

Le immobilizzazioni finanziarie II parte Capitolo 8 Le immobilizzazioni finanziarie II parte Riferimenti: V. Antonelli, G. Liberatore (a cura di), Il bilancio d esercizio. Teoria e casi, Franco Angeli, Milano, capitolo 8 OIC 20, Titoli di debito,

Dettagli

Indice XIII. Premessa

Indice XIII. Premessa Indice Premessa XIII 1. Finalità e principi del bilancio d esercizio 1 1.1. La finalità e l oggetto del bilancio d esercizio 3 1.1.1. La finalità del bilancio d esercizio 3 1.1.2. L oggetto della rappresentazione

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n (GU n.205 del ) Capo II Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n (GU n.205 del ) Capo II Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante

Dettagli

La riforma del bilancio codicistico

La riforma del bilancio codicistico Risk and accounting La riforma del bilancio codicistico Marco Venuti 2017 1 Agenda Novità di bilancio L approccio per categorie dimensionali Le novità in tema di postulati di bilancio; Le novità sugli

Dettagli

Indice. Parte prima - Logiche e metodi (di Fabrizio Cerbioni e Lino Cinquini) 1 XIII XVII XXI XXII. Prefazione. Introduzione

Indice. Parte prima - Logiche e metodi (di Fabrizio Cerbioni e Lino Cinquini) 1 XIII XVII XXI XXII. Prefazione. Introduzione Indice Prefazione Introduzione Gli Autori e i ringraziamenti dell'editore Guida alla lettura XIII XVII XXI XXII Parte prima - Logiche e metodi (di Fabrizio Cerbioni e Lino Cinquini) 1 Capitolo 1 La ragioneria:

Dettagli

Il nuovo bilancio d esercizio I nuovi schemi del bilancio d esercizio 2016

Il nuovo bilancio d esercizio I nuovi schemi del bilancio d esercizio 2016 Piercarlo Bausola (Commercialista in Torino) Il nuovo bilancio d esercizio I nuovi schemi del bilancio d esercizio 2016 1 La Direttiva 2013/34/UE ed il D.Lgs. n. 139/2015 Direttiva 2013/34/UE Recepimento

Dettagli

Prospetti contabili Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

Prospetti contabili Situazione patrimoniale finanziaria consolidata Prospetti contabili Situazione patrimoniale finanziaria consolidata ATTIVITÀ Note 31 dicembre 2016 di cui verso 31 dicembre 2015 di cui verso (valori in Euro/000) parti correlate parti correlate Attività

Dettagli

BILANCIO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI (in consultazione)

BILANCIO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI (in consultazione) BILANCIO 2016 - I NUOVI PRINCIPI CONTABILI (in consultazione) Principali impatti sul bilancio 2016 a seguito del recepimento della direttiva 34/2013/UE Marco Cevolani Michele Dodi Bologna, 2013 Grant Thornton

Dettagli

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DIRETTIVA 2013/34/UE: IMPATTI ATTESI SULLE NORME CIVILISTICHE SUL BILANCIO LE MODIFICHE AI CRITERI DI VALUTAZIONE: CONFRONTO TRA LE OPZIONI DELLA DIRETTIVA

Dettagli

Le novità del bilancio 2016

Le novità del bilancio 2016 Le novità del bilancio 2016 Empoli, 1 dicembre 2015 ANDREA ROSSI GIUSEPPE PANCRAZI Introduzione Cenni Storici e iter di emanazione della Direttiva Luglio 2007 Comunicazione della Commissione Europea sull'esigenza

Dettagli

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO Valutazione titoli immobilizzati, crediti e debiti a medio-lungo

Dettagli

NOVITA DI BILANCIO (D.Lgs: 139/2015)

NOVITA DI BILANCIO (D.Lgs: 139/2015) NOVITA DI BILANCIO (D.Lgs: 139/2015) 1 Novità di bilancio - D.Lgs. 139/2015 Bilancio ordinario Bilancio abbreviato Bilancio microimprese Introduzione del principio di rilevanza (art. 2423 comma 4 c.c.)

Dettagli

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d esercizio. Attività al netto delle rettifiche di valore

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d esercizio. Attività al netto delle rettifiche di valore Prof. Ugo Sòstero Ordinario di Economia Aziendale - Università Ca Foscari di Venezia Socio SIDREA Osservazioni sulla bozza di documento OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d esercizio Attività al

Dettagli

DIRETTIVA 34/UE/2013: le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile e dai nuovi principi

DIRETTIVA 34/UE/2013: le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile e dai nuovi principi DIRETTIVA 34/UE/2013: le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile e dai nuovi principi Le principali modifiche agli altri principi contabili Cagliari, 2 marzo 2017 Dott. Alessandro

Dettagli

Bilanci: dal 2016 nuove regole con la direttiva 2013/34/UE

Bilanci: dal 2016 nuove regole con la direttiva 2013/34/UE Bilanci: dal 2016 nuove regole con la direttiva 2013/34/UE Il D.Lgs. n. 136/2015 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni

Dettagli

AMIATEL SRL. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013

AMIATEL SRL. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013 AMIATEL SRL Codice fiscale 01079000459 Partita iva 01079000459 VIALE D. ZACCAGNA 18-A - 54033 CARRARA MS Numero R.E.A. 111346 Registro Imprese di MASSA CARRARA n. 01079000459 Capitale Sociale 30.000,00

Dettagli

DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile

DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile L applicazione del criterio del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti (OIC 20, OIC 15 e OIC19) Altamura,

Dettagli

Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari (artt bis e 2428 cod. Civ.)

Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari (artt bis e 2428 cod. Civ.) Indice Prefazione 13 Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari (artt. 2427 bis e 2428 cod. Civ.) 1. Decreto legislativo, 30 dicembre 2003, n. 394.

Dettagli

Prestiti obbligazionari

Prestiti obbligazionari Prestiti obbligazionari n Agenda n n n n n Introduzione Aspetti economico aziendali Aspetti giuridici Aspetti contabili Applicazioni Aspetti economico - aziendali La copertura di fabbisogni finanziari

Dettagli

OIC 18 Ratei e Risconti

OIC 18 Ratei e Risconti OIC 18 Ratei e Risconti Revisione Principi Contabili Nazionali OIC ODCEC Novara 27 gennaio 2015 Francesco Bavagnoli Università del Piemonte Orientale Dottore Commercialista Agenda Principali novità rispetto

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA Sede legale: VIALE RANDI 37 RAVENNA (RA) C.F. e numero iscrizione 80004300390 Nota Integrativa Bilancio al 31/12/2016 Introduzione alla Nota integrativa

Dettagli

AMIATEL SRL. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2012

AMIATEL SRL. Nota integrativa abbreviata ex Art bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2012 AMIATEL SRL Codice fiscale 179459 Partita iva 179459 VIALE D. ZACCAGNA 18-A - 5433 CARRARA MS Numero R.E.A. 111346 Registro Imprese di MASSA CARRARA n. 179459 Capitale Sociale 3., i.v. Nota integrativa

Dettagli

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Obbligo di iscrizione dei derivati se una società ha sottoscritto un derivato, al termine dell'esercizio esso deve essere iscritto come attività o come passività a seconda

Dettagli

«I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI» Presentazione dell'aggiornamento dei principi contabili nazionali. Dott. Massimo Tezzon Segretario Generale OIC

«I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI» Presentazione dell'aggiornamento dei principi contabili nazionali. Dott. Massimo Tezzon Segretario Generale OIC «I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI» Presentazione dell'aggiornamento dei principi contabili nazionali Dott. Massimo Tezzon Segretario Generale OIC Verona, 24 gennaio 2017 Il D.lgs. 139/2015 e il ruolo

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 5 /2017. OGGETTO: Il criterio del costo ammortizzato nella valutazione di crediti, debiti e titoli di debito

NOTA OPERATIVA N. 5 /2017. OGGETTO: Il criterio del costo ammortizzato nella valutazione di crediti, debiti e titoli di debito NOTA OPERATIVA N. 5 /2017 OGGETTO: Il criterio del costo ammortizzato nella valutazione di crediti, debiti e titoli di debito 1. INTRODUZIONE Il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 ha recepito

Dettagli

Seminario Costo Ammortizzato e Strumenti Finanziari Derivati

Seminario Costo Ammortizzato e Strumenti Finanziari Derivati Seminario Costo Ammortizzato e Strumenti Finanziari Derivati Mercoledì 10 maggio 2017, ore 14.30-18.30 Sala Formativa Associazione M15 Via Santa Teresa 2 - Verona Commissione di Studio Bilancio e Principi

Dettagli

Nuovo principio contabile OIC 32 Strumenti finanziari derivati. KPMG S.p.A.

Nuovo principio contabile OIC 32 Strumenti finanziari derivati. KPMG S.p.A. Nuovo principio contabile OIC 32 Strumenti finanziari derivati KPMG S.p.A. Genova, 15 febbraio 2017 OIC 32 Derivati Sostanziale allineamento ai principi contabili internazionali IAS 39, IAS 32, IFRS 9

Dettagli

Le attività immateriali e l impairment test nel nuovo bilancio d esercizio. Marco Allegrini

Le attività immateriali e l impairment test nel nuovo bilancio d esercizio. Marco Allegrini Le attività immateriali e l impairment test nel nuovo bilancio d esercizio Marco Allegrini Rilevazione iniziale Considerazioni generali Valutazione al costo ammortizzato, se pagamento differito rispetto

Dettagli

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE Via Tacchi, 1 Rovereto Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210 sito: www.studiogpc.it Rovereto (Tn), 30 novembre 2015 CIRCOLARE 12/2015 I NUOVI PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI

Dettagli

AMA - RIFIUTO E' RISORSA SCARL. Sede in Via Leone XIII Castellana Sicula (PA) Capitale Sociale Euro ,00 i.v.

AMA - RIFIUTO E' RISORSA SCARL. Sede in Via Leone XIII Castellana Sicula (PA) Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Registro Imprese 06339050822 Rea 314696 AMA - RIFIUTO E' RISORSA SCARL Sede in Via Leone XIII 32-90020 Castellana Sicula (PA) Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. versati Nota integrativa al bilancio al

Dettagli

De Longhi Clima S.p.A.

De Longhi Clima S.p.A. Situazione Patrimoniale di De Longhi Clima S.p.A. al 20 luglio 2011 (ex art. 2506 ter cod. civ.) Prospetti contabili (Valori in Euro) ATTIVO 20.07.2011 31.12.2010 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA

Dettagli

MHOUSE S.r.l. Società soggetta a direzione e coordinamento di Nice Group S.p.A., sede in Via Pezza Alta n Oderzo (TV)

MHOUSE S.r.l. Società soggetta a direzione e coordinamento di Nice Group S.p.A., sede in Via Pezza Alta n Oderzo (TV) MHOUSE S.r.l. Sede in Via Pezza Alta, 13-31046 Oderzo (TV) Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. C.F., P. IVA e n. iscrizione R.I. TV 03611720263 Rea 284390 Società soggetta a direzione e coordinamento di

Dettagli

Introduzione. Gli Autori e Ringraziamenti dell Editore. Guida alla lettura. Parte prima - Logiche e metodi (di Fabrizio Cerbioni e Lino Cinquini)

Introduzione. Gli Autori e Ringraziamenti dell Editore. Guida alla lettura. Parte prima - Logiche e metodi (di Fabrizio Cerbioni e Lino Cinquini) Prefazione Introduzione Gli Autori e Ringraziamenti dell Editore Guida alla lettura XIII XV XIX XX Parte prima - Logiche e metodi (di Fabrizio Cerbioni e Lino Cinquini) Capitolo 1 La ragioneria: il mondo

Dettagli

Novità bilanci 2016 alla luce del D.Lgs. 139/2015 e del D.Lgs. 69/2015. I criteri di valutazione Bilancio consolidato

Novità bilanci 2016 alla luce del D.Lgs. 139/2015 e del D.Lgs. 69/2015. I criteri di valutazione Bilancio consolidato Novità bilanci 2016 alla luce del D.Lgs. 139/2015 e del D.Lgs. 69/2015 I criteri di valutazione Bilancio consolidato Prof. Marco Allegrini marco.allegrini@unipi.it Chairman IFRS Committee (IAFEI) Membro

Dettagli

IL RENDICONTO FINANZIARIO E LE NOVITA DELLA NOTA INTEGRATIVA

IL RENDICONTO FINANZIARIO E LE NOVITA DELLA NOTA INTEGRATIVA IL RENDICONTO FINANZIARIO E LE NOVITA DELLA NOTA INTEGRATIVA ROSA LOMBARDI, PhD DOCENTE DI RAGIONERIA E BUSINESS PLAN Dottore Commercialista - Revisore legale DIP. DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

Dettagli

BILANCIO E CONTABILITÀ, CHIUSURA BILANCI 2016: OIC A SUPPORTO DEL DELICATO PASSAGGIO DI ADATTAMENTO AL D.LGS 139/2015

BILANCIO E CONTABILITÀ, CHIUSURA BILANCI 2016: OIC A SUPPORTO DEL DELICATO PASSAGGIO DI ADATTAMENTO AL D.LGS 139/2015 Scuola di Alta Formazione Professionalizzante BILANCIO E CONTABILITÀ, CHIUSURA BILANCI 2016: OIC A SUPPORTO DEL DELICATO PASSAGGIO DI ADATTAMENTO AL D.LGS 139/2015 Importanti novità attendono i soggetti

Dettagli

Il Rendiconto Finanziario. Cenni International Accounting Standard 7 (IAS 7)

Il Rendiconto Finanziario. Cenni International Accounting Standard 7 (IAS 7) Il Rendiconto Finanziario Cenni International Accounting Standard 7 (IAS 7) 1 Cenni IAS 7 A livello internazionale al rendiconto finanziario è dedicato lo IAS 7, ilqualevieneconsideratocomeparteintegrantedelbilancio.

Dettagli

I contratti di leasing IAS 17 e IFRS 16

I contratti di leasing IAS 17 e IFRS 16 Università degli Studi di Trieste Sistemi contabili e informazione d impresa Modulo di Ragioneria Internazionale I contratti di leasing IAS 17 e IFRS 16 di 1 Il leasing Il leasing è un contratto per mezzo

Dettagli

Novità bilancio e OIC D.Lgs. 139/2015

Novità bilancio e OIC D.Lgs. 139/2015 Alain Devalle (Professore Professore Associato in Economia Aziendale - UniTO Dottore Commercialista e Revisore legale - ODCEC Torino) Novità bilancio e OIC D.Lgs. 139/2015 1 Obbligo di iscrizione dei derivati

Dettagli

Direttiva 34/2013: novità bilancio

Direttiva 34/2013: novità bilancio Periodico informativo n. 119/2015 OGGETO: Direttiva 34/2013: novità bilancio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato pubblicato nella

Dettagli

IL RENDICONTO FINANZIARIO. Valter Cantino Università di Torino Torino Incontra 15 marzo 2016

IL RENDICONTO FINANZIARIO. Valter Cantino Università di Torino Torino Incontra 15 marzo 2016 IL RENDICONTO FINANZIARIO Valter Cantino Università di Torino Torino Incontra 15 marzo 2016 1 Art. 2423: «Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,

Dettagli

Il Rendiconto Finanziario. Inquadramento normativo e OIC n.10

Il Rendiconto Finanziario. Inquadramento normativo e OIC n.10 Il Rendiconto Finanziario Inquadramento normativo e OIC n.10 Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio. In vigore fino al 31.12.2015 Gliamministratoridevonoredigereilbilanciodiesercizio, costituito dallo stato

Dettagli

L. 19/2017 conversione DL 244/2016

L. 19/2017 conversione DL 244/2016 LE NOVITA FISCALI DEL BILANCIO 2016 Dott. Fabio Cigna 1 Riferimenti normativi Direttiva 2013/34/UE D.Lgs. 139/2015 DL 244/2016 Milleproroghe L. 19/2017 conversione DL 244/2016 DPR 917/86 TUIR dal 01/03/2017

Dettagli

TITOLI DI DEBITO E PARTECIPAZIONI o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio (effetti patrimoniali ed economici) secondo il codice civile o

TITOLI DI DEBITO E PARTECIPAZIONI o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio (effetti patrimoniali ed economici) secondo il codice civile o TITOLI DI DEBITO E PARTECIPAZIONI o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio (effetti patrimoniali ed economici) secondo il codice civile o Valutazione di obbligazioni e partecipazioni secondo

Dettagli

5 PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 0,00 0,00 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO , ,09

5 PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 0,00 0,00 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO , ,09 RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO AL ESERCIZIO AL RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO AL ESERCIZIO AL ONERI 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 PROVENTI E RICAVI 1 GESTIONE FONDI

Dettagli

L introduzione del costo ammortizzato nei bilanci d esercizio. Antonella Portalupi

L introduzione del costo ammortizzato nei bilanci d esercizio. Antonella Portalupi L introduzione del costo ammortizzato nei bilanci d esercizio Antonella Portalupi Titoli immobilizzati Nuovo OIC 20 Crediti nuovo OIC 15 Debiti nuovo OIC 19 Criticità: Fattore temporale (attualizzazioni)

Dettagli

1. NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO

1. NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO INDICE Introduzione 1. NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO 13 1.1 Evoluzione della normativa contabile ai sensi del Codice civile 13 1.1.1 Codice di commercio del 1882 13 1.1.2 Codice civile del 1942 13 1.1.3

Dettagli

La riforma del bilancio 2016 introduce cambiamenti per tutti i tipi di impresa e le principali novità riguardano:

La riforma del bilancio 2016 introduce cambiamenti per tutti i tipi di impresa e le principali novità riguardano: CIRCOLARE N.59 RIFORMA DEL BILANCIO 2016 NOVITA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2016 Riforma del bilancio 2016: quest anno sono state introdotte delle importanti modifiche soprattutto per quanto riguarda le micro

Dettagli

Il bilancio in forma abbreviata

Il bilancio in forma abbreviata Il bilancio in forma abbreviata Soggetti interessati Società di capitali Società di persone con soci società di capitali Che nel 1 esercizio, o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato

Dettagli

Aspetti definitori. Il diritto a ricevere determinate somme ad una scadenza da soggetti determinati Da un punto di vista contabile sono assimilati

Aspetti definitori. Il diritto a ricevere determinate somme ad una scadenza da soggetti determinati Da un punto di vista contabile sono assimilati CREDITI oaspetti definitori e rappresentazione in bilancio (effetti patrimoniali ed economici) secondo il codice civile oregole e metodi di valutazione secondo il codice civile con riferimento alle varie

Dettagli

DEBITI. o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio secondo il codice civile o Regole IASB

DEBITI. o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio secondo il codice civile o Regole IASB DEBITI o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio secondo il codice civile o Regole IASB Aspetti definitori Secondo l OIC 19 i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che

Dettagli

Schema di stato patrimoniale ai sensi dell art c.c.

Schema di stato patrimoniale ai sensi dell art c.c. Schema di stato patrimoniale ai sensi dell art. 2424 c.c. ATTIVO PASSIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con

Dettagli

INDICE ANALITICO pag. XXIII IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO IAS 2 - RIMANENZE

INDICE ANALITICO pag. XXIII IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO IAS 2 - RIMANENZE INDICE ANALITICO pag. XXIII IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 1.1. Premessa pag. 3 1.2. Finalità e definizioni pag. 4 1.2.1. Confronto con i Principi italiani pag. 5 1.3. Componenti del bilancio di esercizio

Dettagli

DIAMANTELL SRL. Bilancio di esercizio al Dati anagrafici. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR) Società in liquidazione

DIAMANTELL SRL. Bilancio di esercizio al Dati anagrafici. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR) Società in liquidazione Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Dati anagrafici Sede in 56031 BIENTINA (PI) PIAZZA V. EMANUELE II, 27/B Codice Fiscale 02099500502 Numero Rea PI 180818 P.I. 02099500502 Capitale Sociale Euro 20.000

Dettagli

Le nuove norme sul bilancio

Le nuove norme sul bilancio Paola Costa Abstract: Con il decreto legislativo n. 139 del 18.8.2015 il Governo ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE relativa al bilancio delle società di capitali. Le nuove disposizioni entreranno

Dettagli

LUCCA UNITED SOCIETA' COOPERATIVA

LUCCA UNITED SOCIETA' COOPERATIVA Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Sede in Dati anagrafici Codice Fiscale 02258270467 Numero Rea LU 210771 P.I. 02258270467 Capitale Sociale Euro 16.700 Forma giuridica Settore di attività prevalente

Dettagli

Corso di Ragioneria. Il Rendiconto Finanziario. Roma, 14 marzo 2017

Corso di Ragioneria. Il Rendiconto Finanziario. Roma, 14 marzo 2017 Corso di Ragioneria Il Rendiconto Finanziario Dott. Angelo De Marco Manager Advisory & Corporate Finance Banca Finnat Dott. Lorenzo Grossi Senior Analyst Advisory & Corporate Finance Banca Finnat Roma,

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 44 23.11.2016 Le rilevazioni contabili dei mutui Categoria: Interessi Sottocategoria: Passivi A cura di Micaela Chiruzzi Capita nella generalità dei casi

Dettagli

Hedge accounting (IAS 39)

Hedge accounting (IAS 39) Università degli Studi di Trieste Ragioneria Generale ed Applicata (corso magistrale) Modulo di Ragioneria Internazionale Hedge accounting (IAS 39) di 1 Definizione di copertura Lo IAS 39 prevede specifici

Dettagli

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI o Classificazione secondo codice civile o Criteri di valutazione secondo codice civile e principi contabili nazionali

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI o Classificazione secondo codice civile o Criteri di valutazione secondo codice civile e principi contabili nazionali LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI o Classificazione secondo codice civile o Criteri di valutazione secondo codice civile e principi contabili nazionali o Ammortamenti, rivalutazione e svalutazione secondo

Dettagli

OIC 18 RATEI E RISCONTI

OIC 18 RATEI E RISCONTI OIC 18 RATEI E RISCONTI 1 L OIC ha elaborato una nuova edizione dell OIC 18, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della

Dettagli

Bilancio al 31 dicembre ex art bis Codice Civile. Società. Bergamo Servizi Pubblici SRL. Capitale Sociale Euro i.v.

Bilancio al 31 dicembre ex art bis Codice Civile. Società. Bergamo Servizi Pubblici SRL. Capitale Sociale Euro i.v. Bilancio al 31 dicembre 2012 ex art. 2435-bis Codice Civile Società Bergamo Servizi Pubblici SRL Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. corrente in Bergamo Piazzale Goisis 6 Codice Fiscale e Registro delle

Dettagli

LE OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO

LE OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO LE OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO Profili di rilievo Forma e contenuto degli schemi di bilancio Data di chiusura dei bilanci da consolidare Omogeneità della moneta di conto Armonizzazione dei

Dettagli

IL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE (parte II)

IL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE (parte II) S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Convegno IL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE (parte II) Dott. Luca Magnano San Lio Senior Manager, KPMG S.p.A. 11 dicembre 2009 Sala Consiliare di Casa

Dettagli

DLGS. 139/2015 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO D ESERCIZIO

DLGS. 139/2015 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO D ESERCIZIO DLGS. 139/2015 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO D ESERCIZIO La presente dispensa intende illustrare le modifiche normative apportate alla disciplina del bilancio d esercizio delle società di capitali,

Dettagli

Le immobilizzazioni materiali. Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria 1

Le immobilizzazioni materiali. Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria 1 Le immobilizzazioni materiali Prof. Domenico Nicolò - Università Mediterranea di Reggio Calabria 1 Schema della presentazione 1.Il concetto di immobilizzazioni materiali 2.Le classificazioni 3.Le modalità

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO II LE DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO, I PRINCIPI GENERALI ED IL SISTEMA DELLE VALUTAZIONI

INDICE SOMMARIO CAPITOLO II LE DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO, I PRINCIPI GENERALI ED IL SISTEMA DELLE VALUTAZIONI Introduzione.......................................... pag. XIII CAPITOLO I LA STRUTTURA DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA CHE RIFORMA LA REDAZIONE DEL

Dettagli

SACCARDI & ASSOCIATI

SACCARDI & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI GIULIANO SACCARDI dottore commercialista 31100 TREVISO Via Indipendenza, 5 MONICA BERNA dottore commercialista Tel. +39.0422.544367 ENZO DALLA RIVA dottore commercialista Fax +39.0422.544368

Dettagli

Reporting e controllo degli intermediari finanziari (9 C.F.U.) La struttura della Circolare B.I. 262/2005 (2 ristampa 2014)

Reporting e controllo degli intermediari finanziari (9 C.F.U.) La struttura della Circolare B.I. 262/2005 (2 ristampa 2014) Reporting e controllo degli intermediari finanziari (9 C.F.U.) La struttura della Circolare B.I. 262/2005 (2 ristampa 2014) Riccardo Cimini Dottore di ricerca c/o il Dipartimento Studi di Impresa, Governo

Dettagli

IL NUOVO VOLTO DEL BILANCIO. La rivoluzione contabile degli OIC e la convergenza agli IFRS

IL NUOVO VOLTO DEL BILANCIO. La rivoluzione contabile degli OIC e la convergenza agli IFRS IL NUOVO VOLTO DEL BILANCIO La rivoluzione contabile degli OIC e la convergenza agli IFRS PRINCIPI CONTABILI AGGIORNATI OIC 9 OIC 10 OIC 12 OIC 13 OIC 14 OIC 15 OIC 16 OIC 17 OIC 18 OIC 19 Svalutazione

Dettagli

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA. Il bilancio. La lettura e l interpretazione. I principi generali

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA. Il bilancio. La lettura e l interpretazione. I principi generali SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA IL BILANCIO D ESERCIZIO I Incontro Il bilancio. La lettura e l interpretazione. I principi generali Renato Camodeca Renato Camodeca Dottore Commercialista

Dettagli

Documenti di bilancio

Documenti di bilancio Risk and Accounting Documenti di bilancio Marco Venuti 2016 Agenda Il bilancio codicistico: struttura e schemi Il bilancio IAS/IFRS Situazione patrimoniale-finanziaria Conto economico complessivo Rendiconto

Dettagli