RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA

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1 RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA al DISEGNO DI LEGGE n. 59 <<Riordino dell assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>> abbinato alle PROPOSTE DI LEGGE N. 60: <<Revisione dell assetto istituzionale delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia. Istituzione dell Azienda Unica per i Servizi Sanitari Regionali e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale>> presentata dai consiglieri Tondo, Santarossa il 19 agosto 2014 N. 61: <<Modifica dell assetto istituzionale delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia>> presentata dai consiglieri Riccardi, Ziberna, Novelli, Marini, De Anna il 20 agosto 2014 Legge approvata nella seduta n. 99 del 2 ottobre 2014

2 GIUNTA REGIONALE Emendamento (pagina 2.1) APPROVATO Il comma 1, dell articolo 2 è sostituito dal seguente. <<1. La presente legge, al fine di realizzare i principi di cui all articolo 2 della legge regionale 17/2013 e di superare le diseguaglianze, riconosce e valorizza come fondamentali risorse del Servizio sanitario regionale le professionalità impegnate nella salvaguardia della salute delle persone e provvede al riordino dell assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale, attraverso i seguenti obiettivi:>>. LIVA Emendamento sostitutivo (pagina 2.2) RITIRATO Il comma 1 dell articolo 2 è sostituito dal seguente: <<1. La presente legge, al fine di realizzare i principi di cui all articolo 2 della Legge regionale 11 novembre 2013, n. 17 (Finalità e principi per il riordino dell assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale) e di promuovere condizioni di maggior eguaglianza fra i cittadini nel diritto alla salute, provvede al riordino dell assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale individuando i seguenti obiettivi:>>. SANTAROSSA, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 2.3) NON APPROVATO 1. All articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: <<b bis) assicurare la distribuzione di risorse omogenee nelle varie aree della Regione in coerenza ai principi della solidarietà e della perequazione>>. LIVA Emendamento soppressivo (pagina 2.4) RITIRATO Al comma 1 dell articolo 2 le lettere e) ed f) sono soppresse. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 2.4.1) APPROVATO Alla lettera f) del comma 1 dell articolo 2 dopo le parole <<della tutela e della cura>> sono aggiunte le seguenti: <<, in relazione al diritto del cittadino di manifestare il proprio consenso sulle procedure diagnostiche e sugli interventi terapeutici scientificamente consolidati.>>. SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento sostitutivo (pagina 3.1) NON APPROVATO 1. L articolo 3 è sostituito dal seguente: <<Art. 3 (Enti del Servizio sanitario regionale) 1. Per assicurare una piena e completa presa in carico della salute del cittadino e garantire la continuità dell assistenza, garantendo altresì una maggiore efficienza, efficacia ed uniformità nella gestione dei fattori produttivi, a decorrere dalli gennaio 2015 sono Enti del Servizio sanitario regionale: A) Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste e Gorizia; 1

3 B) Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine; C) Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone; D) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo di Trieste; E) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano; F) Azienda unica per i servizi sanitari regionale (AUSSR) con sede a Gorizia. 2. L istituzione dell Azienda unica per i servizi sanitari regionale, di cui al comma 1, lettera F), denominata nel prosieguo AUSSR, con sede a Gorizia, avviene mediante costituzione per fusione delle seguenti aziende territoriali: a) Azienda per i servizi sanitari n. 1 - Triestina; b) Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Isontina; c) Azienda per i servizi sanitari n. 3 - Alto Friuli; d) Azienda per i servizi sanitari n. 4 -Medio Friuli; e) Azienda per i servizi sanitari n. 5 - Bassa Friulana; f) Azienda per i servizi sanitari n. 6 - Friuli Occidentale. 3. L AUSSR è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, ai sensi dell articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo i della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed esercita le funzioni di cui alla normativa vigente. 4. L AUSSR subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, degli enti di cui alle lettere da a) a f) del comma 2.>>. NOVELLI, RICCARDI, ZIBERNA Emendamento sostitutivo (pagina 3.2) NON APPROVATO 1. L articolo 3 è sostituito dal seguente: <<Dal primo gennaio 2015 decorre la nuova organizzazione del Servizio sanitario regionale costituito da: a) Azienda regionale unica per i servizi sanitari, con sede a Gorizia; b) Azienda ospedaliero - universitaria Ospedali riuniti di Trieste, con sede a Trieste; c) Azienda ospedaliero - universitaria S. Maria della Misericordia, con sede a Udine; d) Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli, con sede a Pordenone; e) IRCCS Burlo Garofolo di Trieste; f) IRCCS Centro di riferimento oncologico di Aviano.>>. COLAUTTI, CARGNELUTTI Emendamento modificativo (pagina 3.3) NON APPROVATO 1. Il comma 2 dell articolo 3 è sostituito dal seguente: <<2. Le aziende di cui al comma 1, lettera b), assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l attività istituzionale delle Azienda per l assistenza sanitaria che saranno individuate con la legge regionale di cui al successivo articolo 5 e 6.>>. SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento aggiuntivo (pagina 3 bis.1) DECADUTO 1. Dopo l articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 2

4 <<Art. 3 bis (Rete ospedaliera regionale) 1. La rete ospedaliera regionale è costituita dalle seguenti aziende: a) Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Trieste e Gorizia n. 1; b) Azienda ospedaliero universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine n. 2; c) Azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone n Con le modalità di cui all articolo 3 ter, comma 3, lettera d), i presidi ospedalieri, gli ospedali di rete e gli altri ospedali confluiscono nelle aziende ospedaliere della regione secondo lo schema sottoindicato: a) Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Trieste e Gorizia n. 1, cui vengono conferiti gli ospedali di cui all articolo 9, comma 6, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), comprensivi dei loro beni immobili, dei beni mobili, del relativo personale dipendente addetto e delle loro funzioni; b) Azienda ospedaliero universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine n. 2, cui vengono conferiti i presidi ospedalieri di Latisana, Palmanova, Tolmezzo e San Daniele del Friuli di cui all articolo 7, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 (Revisione della rete ospedaliera regionale), quello di Gemona del Friuli, di cui all articolo 21, comma 3, lettera c), della legge regionale 13/1995 e quello di Cividale del Friuli di cui all articolo 21, comma 3, lettera e), della legge regionale 13/1995, comprensivi dei beni immobili, dei beni mobili, del relativo personale dipendente addetto e delle loro funzioni; c) Azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone n. 3, cui sono stati conferiti l ospedale di rete di San Vito al Tagliamento, di cui all articolo 7, comma 2, della legge regionale 13/1995 e i presidi ospedalieri di Spilimbergo, Sacile e Maniago, di cui all articolo 21, comma 3, della legge regionale 13/1995, comprensivi dei loro beni immobili, dei beni mobili, del relativo personale dipendente addetto e delle loro funzioni. 3. Le Aziende ospedaliere sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, ai sensi dell articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed esercitano le funzioni di cui alla normativa vigente. 4. Le strutture ospedaliere private convenzionate, nei limiti della programmazione sanitaria regionale, fanno parte della rete ospedaliera regionale e concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell erogazione delle prestazioni di ricovero e specialistiche ambulatoriali. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo esauriscono le modalità attuative di cui all articolo 21 della legge regionale 13/1995. <<Art. 3 ter (Fase attuativa della revisione dell assetto istituzionale delle ASSR e della rete ospedaliera) 1. La costituzione dell AUSSR è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare competente e la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all articolo i della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali). II decreto del Presidente della Regione determina le modalità per la costituzione dell AUSSR ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3

5 2. L adozione del decreto di cui al comma 1 definisce l assetto istituzionale, funzionale e organizzativo dell AUSSR. 3. I criteri della fase attuativa, la metodologia e i sistemi di valutazione della stessa, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare competente e la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, sulla base dei seguenti indirizzi: a) individuazione delle strutture direzionali e delle linee di attività a gestione unificata con la ridefinizione dell organizzazione, delle competenze e delle strutture operative, dei distretti, dei dipartimenti e delle eventuali sub-articolazioni sia organizzative che territoriali dell AUSSR; b) conferimento alle aziende ospedaliere, individuate dall articolo 3 bis, comma 1, dei presidi ospedalieri di cui all articolo 21, comma 3, della legge regionale 13/1995 e successive modifiche, dei presidi ospedalieri e degli ospedali di rete di cui all articolo 7, comma 2, della legge regionale 13/1995 e successive modifiche e degli ospedali di cui all articolo 9, comma 6, della legge regionale 12/1994 e successive modifiche. In relazione all azienda ospedaliera di cui all articolo 3 bis, comma 1, lettera b), si prevede il citato conferimento attraverso un apposita fase preparatoria, della durata non superiore a due anni, prevedendo l attivazione di dipartimenti interospedalieri e protocolli per l utilizzo comune delle risorse, nonché per l implementazione dei sistemi di controllo della qualità delle prestazioni; c) affidamento della gestione del processo al Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, definendone il mandato. Il direttore incaricato, per le strutture e le linee di attività affidategli, assume il ruolo anche di commissario ad acta per la durata della fase attuativa; d) al commissario ad acta compete l esercizio dei poteri spettanti ai direttori generali degli enti di cui all articolo 3, comma 1, e svolge altresì, per i citati enti i compiti preparatori per l attuazione di quanto previsto dalla presente legge. Il direttore generale di ciascun ente assume le funzioni di vicecommissario ad acta. Entro 90 giorni dall insediamento, il commissario ad acta, di cui al presente comma, conferma o sostituisce i direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all articolo 3, comma La costituzione dell AUSSR avviene a decorrere dal termine individuato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma A decorrere dal termine di cui al comma 4, cessano le funzioni del commissario ad acta degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all articolo 3, comma 1, con decadenza dall incarico del commissario straordinario. 6. La Giunta regionale può, in sede di costituzione dell AUSSR, emanare atti di indirizzo al fine di disciplinare le modalità attuative della fusione e dei trasferimenti di cui agli articoli 3 e 3 bis.>>. NOVELLI, RICCARDI, ZIBERNA Emendamento soppressivo (pagina 4.1) NON APPROVATO 1. L articolo 4 è soppresso NOVELLI, RICCARDI, ZILLI, ZIBERNA Emendamento sostitutivo (pagina 4.2) DECADUTO 1. L articolo 4 è sostituito dal seguente: 4

6 <<L Azienda regionale unica per i servizi sanitari comprende, al suo interno, i presidi ospedalieri di rete, ed ha, quale ambito territoriale, l intero territorio regionale.>>. SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento modificativo (pagina 4.3) RITIRATO 1. il comma 1 dell articolo 4 è soppresso. SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento modificativo (pagina 4.4) RITIRATO 1. Il comma 2 dell articolo 4 è sostituito dal seguente: <<2. La collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e le Università regionali si realizza attraverso le Aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che a decorrere dall i gennaio 2015 sono guidate, fino al 30 giugno 2015, da un Commissario straordinario, allo scopo di collaborare con la Regione e le Università regionali alla definizione del nuovo Protocollo d intesa Università-Regione. Il nuovo Protocollo dovrà prevedere le modalità di gestione delle nuove Aziende Ospedaliere Universitarie.>>. COLAUTTI, CARGNELUTTI Emendamento modificativo (pagina 4.5) APPROVATO 1. Al comma 2, dell articolo 4 le parole << Azienda per l assistenza sanitaria integrata con l Università di Trieste e di Azienda per l assistenza sanitaria integrata con l Università di Udine >> sono sostituite dalle seguenti << Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e di Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine >>. 2. Al comma 2, dell articolo 4, dopo le parole <<, in modo unitario e coordinato, sia in sede ospedaliera che distrettuale,>> sono sostituite dalle seguenti <<, in modo unitario, coordinato e inscindibile, sia negli Ospedali ad Alta Specializzazione che nelle attività distrettuali, dipartimentali e territoriali,>>. COLAUTTI, CARGNELUTTI Emendamento modificativo (pagina 4.5.1) APPROVATO Al comma 2, dell articolo 4, dopo le parole <<, nonché valorizzare in modo paritario>> sono aggiunte le seguenti <<, nel rispetto dei rispettivi ruoli e mandati,>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 4.6) RITIRATO Al comma 2, dell articolo 4 le parole << Azienda per l assistenza sanitaria integrata con l Università di Trieste e di Azienda per l assistenza sanitaria integrata con l Università di Udine >> sono sostituite dalle seguenti << Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e di Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.>>. 5

7 NOVELLI, RICCARDI, ZIBERNA Emendamento aggiuntivo (pagina 4.7) APPROVATO All articolo 4 è apportata la seguente modifica: A. Al comma 2 dopo le parole <<e successive modifiche.>> sono aggiunte le parole <<La Regione addiviene alla stipula definitiva dei suddetti protocolli sentita la commissione competente.>>. LIVA Emendamento soppressivo (pagina 4.8) RITIRATO Il comma 3 dell articolo 4 è soppresso. NOVELLI, ZIBERNA Emendamento soppressivo (pagina 4.9) NON APPROVATO 1. Al comma 3 dell articolo 4 le parole <<e/o organizzativi>> sono soppresse. GIUNTA REGIONALE Emendamento aggiuntivo (pagina 4.10) APPROVATO Al comma 3, dell articolo 4: - dopo la parola <<integrazione>> sono aggiunte le seguenti <<delle funzioni>>; - le parole <<documentati problemi epidemiologici e/o organizzativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<documentate esigenze epidemiologiche e/o organizzative.>>. SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento soppressivo (pagina 5.1) RITIRATO 1. L articolo 5 è soppresso. COLAUTTI, CARGNELUTTI Emendamento sostitutivo (pagina 5.1.1) RITIRATO 1. L articolo 5 è sostituito dal seguente: <<Art. 5 (Aziende per l assistenza sanitaria) 1. Sulla base delle finalità e dei principi individuati dalla presente legge, con successiva legge regionale viene definito il nuovo assetto istituzionale e organizzativo delle Aziende per l assistenza sanitaria.>>. USSAI, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO Emendamento sostitutivo (pagina 5.2) NON APPROVATO 1. L articolo 5 è così sostituito: <<Art. 5 (Aziende per l assistenza sanitaria) 1. Sono Aziende per l assistenza sanitaria: a) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 1 Triestina Isontina, con sede legale a Trieste; b) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 2 Udinese con sede a Udine; c) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 3 Pordenonese con sede a Pordenone. 2. A decorrere dall 1 gennaio 2015: 6

8 a) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 1 Triestina Isontina succede nell intero patrimonio dell Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina e in parte del patrimonio dell Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti di Trieste e dell Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina>>, che vengono contestualmente soppresse; b) all Azienda per l assistenza sanitaria n. 1 Triestina - Isontina>> sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti di Trieste e n. 2 Isontina, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, fra cui quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti di Trieste; c) tutte le funzioni svolte dall Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina e parte delle funzioni svolte dall Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti di Trieste sono trasferite all Azienda per l assistenza sanitaria n. 1 Triestina Isontina ; d) Sono compresi nel patrimonio dell Azienda per l assistenza sanitaria n. 1 Triestina i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l Ospedale Maggiore. Sono comprese nelle funzioni dell Azienda per l assistenza sanitaria n. 1 Triestina>> le funzioni relative alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l Ospedale Maggiore. 3. A decorrere dall 1 gennaio 2015: a) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 2 Udinese succede nell intero patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 Alto Friuli, n. 4 Medio Friuli e n. 5 Bassa Friulana, che vengono contestualmente soppresse; b) all Azienda per l assistenza sanitaria n. 2 Udinese sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 3 Alto Friuli, n. 4 Medio Friuli e n. 5 Bassa Friulana ; c) tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 3 Alto Friuli, n. 4 Medio Friuli e n. 5 Bassa Friulana sono trasferite all Azienda per l assistenza sanitaria n. 2 Udinese. 4. A decorrere dall 1 gennaio 2015: a) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 3 Pordenonese succede nel patrimonio dell Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale, che viene contestualmente soppressa; b) all Azienda per l assistenza sanitaria n. 3 Pordenonese sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale e all Azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone; c) tutte le funzioni svolte dall Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale e dall Azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone sono trasferite all Azienda per l assistenza sanitaria n. 3 Pordenonese ; 5. Alle aziende per l assistenza sanitaria si applica la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/ La costituzione dei nuovi enti del Servizio sanitario regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 7

9 NOVELLI, RICCARDI, ZIBERNA Emendamento sostitutivo (pagina 5.3) DECADUTO 1. L articolo 5 è sostituito dal seguente: <<Comma 1. I distretti dell Azienda regionale unica per i servizi sanitari sono i seguenti: a) Trieste composto dagli ex distretti Trieste Nord ovest, Trieste città sud, Trieste est, Trieste città nord ; b) Isontino composto dagli ex distretti Alto isontino e Basso isontino ; c) Alto Friuli composto dagli ex distretti del Gemonese, Canal del ferro e Val canale e della Carnia ; d) Codroipo e San Daniele del Friuli composto dagli ex distretti di Codroipo e San Daniele del Friuli ; e) Cividale del Friuli e Tarcento composto dagli ex distretti di Cividale e Tarcento ; f) Udine costituito dall ex distretto di Udine ; f) Basso Friuli composto dagli ex distretti Cervignano e Latisana ; g) Nord ovest composto dagli ex distretti Nord e Ovest ; h) Sud est composto dagli ex distretti Sud e Est ; i) Pordenone composto dall ex distretto Urbano. Comma 2. Sono abrogati i commi 3, 4, 5, e 6 dell articolo 21 della legge regionale n. 12/1994.>>. NOVELLI, RICCARDI, ZIBERNA Emendamento sostitutivo (pagina 5.4) RITIRATO 1. All articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche: A. Il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. Sono compresi nel territorio dell Azienda per l assistenza sanitaria n. 3 Alto Friuli- Collinare, oltre al territorio dei comuni attualmente già compresi nell ambito territoriale dell Azienda per i servizi sanitari n. 3 Alto Friuli, anche il presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli e Tarcento. Sono compresi nel patrimonio dell Azienda per l assistenza sanitaria n. 3 Alto Friuli-Collinare, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti le attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio di Tarcento. Sono comprese nelle funzioni dell Azienda per l assistenza sanitaria n. 3 Alto Friuli-Collinare le funzioni relative alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio di Tarcento B. Il Comma 7 è sostituito dal seguente: <<Non sono compresi nel territorio dell Azienda per l assistenza sanitaria n. 4 Friuli Centrale i territori dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di Tarcento, nonché il presidio ospedaliero ivi insistente. Non sono compresi nel patrimonio della medesima Azienda i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività svolte nelle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di Tarcento. Non sono comprese nelle funzioni della medesima Azienda quelle relative alle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio del comune di Tarcento.>>. 8

10 BOEM, AGNOLA, BARILLARI, CARGNELUTTI, COLAUTTI, CREMASCHI, GREGORIS, NOVELLI, PUSTETTO, RICCARDI, VIOLINO, ZECCHINON Emendamento modificativo (pagina 5.5) APPROVATO 1. Alla lettera c) del comma 1 dell articolo 5, dopo le parole <<Alto Friuli - Collinare>> sono aggiunte le seguenti: <<- Medio Friuli>>; 2. Alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell articolo 5, dopo le parole <<Alto Friuli - Collinare>> sono aggiunte le seguenti: <<- Medio Friuli>>; 3. Al comma 6 dell articolo 5, dopo le parole <<Alto Friuli - Collinare>> sono aggiunte le seguenti: <<- Medio Friuli>>; 4. Al comma 6 dell articolo 5 le parole <<Tarcento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Codroipo>>; 5. Al comma 8 dell articolo 5 le parole <<Tarcento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Codroipo>>; GIUNTA REGIONALE Emendamento (pagina 5.6) APPROVATO Alla lettera c) del comma 2 dopo le parole <<di Trieste>> sono inserite le seguenti: <<, come indicato al comma 3,>>. GABROVEC, UKMAR Emendamento aggiuntivo (pagina 5.7) APPROVATO Dopo il comma 9, dell articolo 5 aggiungere il seguente: <<9 bis. Le Aziende per l assistenza sanitaria che comprendono nei propri ambiti territoriali i comuni o le frazioni di essi indicati nella tabella di cui all articolo 4 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38 devono garantire i diritti previsti dall articolo 8 della stessa legge.>>. SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento soppressivo (pagina 6.1) DECADUTO 1. L articolo 6 è soppresso. COLAUTTI, CARGNELUTTI Emendamento sostitutivo (pagina 6.1.1) DECADUTO 1. L articolo 6 è sostituito dal seguente: <<Art. 6 (Ambiti territoriali delle aziende per l assistenza sanitaria) 1. Sulla base delle finalità e dei principi individuati dalla presente legge, con la legge regionale di cui al precedente articolo 5 viene definito il nuovo assetto territoriale delle Aziende per l assistenza sanitaria.>>. USSAI, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO Emendamento sostitutivo (pagina 6.2) DECADUTO 1. L articolo 6 è così sostituito: <<Art. 6 (Ambiti territoriali delle Aziende per l assistenza sanitaria del Servizio sanitario regionale) 9

11 1. Gli ambiti territoriali delle Aziende per l assistenza sanitaria del Servizio sanitario regionale sono definiti come di seguito indicato: a) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 1 Triestina Isontina comprende i comuni già facenti delle province di Trieste e Gorizia; b) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 2 Udinese comprende i comuni già facenti della provincia di Udine; c) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 3 Pordenonese comprende i comuni già facenti della provincia di Pordenone.>>. GABROVEC, UKMAR Emendamento modificativo (pagina 6.3) APPROVATO Alla lettera a), del comma 1, dell articolo 6, dopo le parole <<Duino-Aurisina>> aggiungere le seguenti: <</Devin Nabrežina>>. GABROVEC, UKMAR Emendamento modificativo (pagina 6.4) APPROVATO Alla lettera a), del comma 1, dell articolo 6, dopo le parole <<Monrupino>> aggiungere le seguenti: <</Repentabor>>. GABROVEC, UKMAR Emendamento modificativo (pagina 6.5) APPROVATO Alla lettera a), del comma 1, dell articolo 6, dopo le parole <<Sgonico>> aggiungere le seguenti: <</Zgonik>>. GABROVEC, UKMAR Emendamento modificativo (pagina 6.6) APPROVATO Alla lettera b), del comma 1, dell articolo 6, dopo le parole <<Doberdò del Lago>> aggiungere le seguenti: <</Doberdob>>. GABROVEC, UKMAR Emendamento modificativo (pagina 6.7) APPROVATO Alla lettera b), del comma 1, dell articolo 6, dopo le parole <<San Floriano del Conio>> aggiungere le seguenti: <<Števerjan>>. GABROVEC, UKMAR Emendamento modificativo (pagina 6.8) APPROVATO Alla lettera b), del comma 1, dell articolo 6, dopo le parole <<Savogna d Isonzo>> aggiungere le seguenti: <</Sovodnje ob Soči>>. BOEM, AGNOLA, BARILLARI, CARGNELUTTI, COLAUTTI, CREMASCHI, GREGORIS, NOVELLI, PUSTETTO, RICCARDI, VIOLINO, ZECCHINON Emendamento sostitutivo (pagina 6.9) APPROVATO 1. La lettera c) del comma 1 dell articolo 6 è sostituito dal seguente: <<c) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli comprende i seguenti comuni: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buja, 10

12 Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Majano, Malborghetto, Mereto di Tomba, Moggio, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Talmassons, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.>>. 2. La lettera d) del comma 1 dell articolo è sostituito dal seguente: <<d) l Azienda per l assistenza sanitaria n. 4 Friuli Centrale comprende i seguenti comuni: Attimis, Buttrio, Campoformido, Cassacco, Cividale, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Martignacco, Moimacco, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Tricesimo, Udine.>>. NOVELLI, RICCARDI Emendamento modificativo (pagina 6.10) RITIRATO 1. All articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: A. Al punto c) del comma 1 è apportata la seguente modifica: <<I comuni di Buja, Colloredo di Monte albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria del Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive D arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande sono scorporati dall Azienda per l assistenza sanitaria n. 3 Alto Friuli Collinare >>. B. Al punto d) del comma 1 è apportata la seguente modifica: <<I comuni di Buja, Colloredo di Monte albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria del Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive D arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande sono aggiunti all Azienda per l assistenza sanitaria n. 4 Friuli Centrale >>. SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento soppressivo (pagina 7.1) DECADUTO 1. L articolo 7 è soppresso. NOVELLI, RICCARDI Emendamento sostitutivo (pagina 7.2) DECADUTO 1. L articolo 7 è sostituito dal seguente: <<Articolo 7 (Attività centralizzate) 1. L attività attualmente in capo al Dipartimento servizi condivisi dell Azienda ospedaliero - universitaria S. Maria della Misericordia, viene trasferita in capo all azienda regionale unica per i servizi sanitari. 11

13 LIVA Emendamento soppressivo (pagina 7.3) RITIRATO Al comma 3 dell articolo 7 la parola: <<tecnico>> è soppressa. Al comma 6 dell articolo 7 la parola: <<tecnico>> è soppressa. NOVELLI, ZIBERNA Emendamento modificativo (pagina 7.4) NON APPROVATO 1. All articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche: B. AI comma 7, dopo le parole <<La Giunta regionale>> sono aggiunte le parole <<previo parere della III Commissione consiliare permanente>>. C. Il comma 8 è soppresso. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 7.5) APPROVATO Al comma 8, dell articolo 7 le parole <<ne definisce le modalità operative>> sono sostituite dalle seguenti: <<definisce le proprie modalità operative>>. SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento modificativo (pagina 10.1) DECADUTO 1. Al comma 1 dell articolo 10, dopo le parole <<a titolo gratuito>> sono aggiunte le seguenti: <<nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 3 bis, comma 2>>. 2. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell articolo 10 sono soppressi. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 11.1) APPROVATO Al comma 1 dell articolo 11 dopo le parole <<il coordinatore sociosanitario.>> È aggiunto il seguente periodo: <<Al fine di garantire il processo di integrazione tra Servizio sanitario regionale e Università, gli Organi di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie decadono alla data di costituzione delle nuove Aziende di cui al comma 2 dell articolo 4 e sono successivamente individuati secondo la normativa vigente.>>. SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento modificativo (pagina 11.2) DECADUTO 1. All articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole <<lettere a) e>> sono sostituite dalle seguenti <<lettera b)>>; b) al comma 3 le parole <<di cui all articolo 3, comma 1, lettera d)>> sono soppresse; c) al comma 4 le parole <<per l Azienda per l assistenza sanitaria n. 1 Triestina>> sono sostituite dalle seguenti: <<e Gorizia>>; d) al comma 5 le parole <<e per l Azienda per l assistenza sanitaria n. 4 Friuli Centrale>> sono soppresse. 12

14 USSAI, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO Emendamento aggiuntivo (pagina 11 bis.1) INAMMISSIBILE 1. Dopo l artico 11 è inserito il seguente: <<Art 11 bis (Nomina dei dirigenti degli Enti del Servizio sanitario regionale) <<1. I direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale sono nominati dal Consiglio regionale. Il loro rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell incarico, nel rispetto dell articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 502/1992 e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età dell interessato. 2. I direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale sono nominati attingendo esclusivamente dall elenco regionale degli idonei, costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla commissione valutativa di cui al comma 9. L elenco regionale degli idonei è aggiornato almeno ogni due anni. Requisito per l inserimento in: tale elenco regionale è una provata esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o in altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie. 3. I direttori generali nominati sono tenuti a produrre, entro 18 mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al Decreto del Ministro della Sanità i agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica io dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario nazionale). 4. La Regione assicura anche mediante il proprio sito internet adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. 5. I direttori generali nominati riferiscono entro 45 giorni dalla nomina alla commissione consiliare competente in materia di sanità in merito al loro programma gestionale. Alla medesima commissione consiliare vengono inoltre trasmesse le valutazioni periodiche dei direttori generali. 6. Salva l applicazione delle norme statali e regionali in materia di inconferibilità e incompatibilità dell incarico, i direttori generali possono aderire ad associazioni professionali e partecipare a commissioni regionali o ministeriali, esclusivamente a titolo gratuito e con modalità compatibili con il principio di esclusività dell incarico. 7. Ai direttori generali si applicano le disposizioni relative alla cause di incompatibilità di cui alla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 12, secondo comma, dello Statuto). Non possono inoltre ricoprire l incarico di direttore generale i parenti entro il terzo grado dei consiglieri regionali o dei componenti della Giunta regionale. I direttori generali sono obbligati a segnalare, a pena di decadenza, gli eventuali rapporti di parentela rilevanti ai fini dell applicazione del presente comma. 8. Non può venire nominato direttore generale chi abbia riportato condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l ordine pubblico. 13

15 9. E istituita presso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia la commissione valutativa per la selezione dei direttori generali, costituita con le modalità di cui all articolo 4 decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n L attività della commissione valutativa e dei suoi membri non comporta nuovi oneri a carico della finanza regionale. 10. La commissione valutativa dura in carica tre anni. Della commissione valutativa non possono far parte gli assessori regionali, i consiglieri regionali e i dipendenti della Regione. 11. Non possono essere nominati membri della commissione valutativa coloro i quali abbiano riportato condanne, anche non definitive, per 12 delitti contro la pubblica amministrazione o contro l ordine pubblico.>>. NOVELLI, Relatore di minoranza Emendamento soppressivo (pagina 12.1) NON APPROVATO Il comma 2 dell articolo 12 è soppresso SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento modificativo (pagina 12.2) LETTERE A) E B) DECADUTE - NON APPROVATO 1. All articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole <<le Aziende per l assistenza sanitaria n. 1, 2, 3, 4 e 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<l Azienda unica per i servizi sanitari regionale (AUSSR) di cui all articolo 3>>; b) al comma 2 dopo la parola <<Trieste>> sono aggiunte le seguenti: <<e Gorizia>>; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. La direzione strategica delle Aziende di cui ai commi i e 2 è composta, oltre che dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.>>; d) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi. USSAI, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO Emendamento modificativo (pagina ) NON APPROVATO 1. Dopo il comma 1 vengono aggiunti i seguenti: <<1 bis. Al fine di coinvolgere in modo strutturato e continuativo i cittadini, uno dei componenti del collegio di direzione viene nominato dalle organizzazioni di cittadini, pazienti ed utenti rappresentati o assistiti. I criteri e le modalità per l individuazione delle organizzazioni e per la nomina del componente sono disciplinati con regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente. 1 ter. Le previsioni di cui al comma 1 bis non comportano oneri a carico del bilancio regionale o dell ente del Servizio sanitario regionale.>>. NOVELLI, ZIBERNA Emendamento modificativo (pagina 12.3) NON APPROVATO 1. All articolo 12 è apporta la seguente modifica: A. Dopo il comma 4 dell articolo 12 è aggiunto il seguente: 14

16 <<4 bis. Fatto salvo quanto disposto dall articolo 1, comma 7 punto I) della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, i membri dei collegi sindacali di cui al comma 2) e 4) del presente articolo sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.>>. CIRIANI Emendamento soppressivo (pagina 12.4) NON APPROVATO Il comma 7 è soppresso. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 12.5) APPROVATO Al comma 7, dell articolo 12 le parole <<trattamento economico>> sono sostituite dalle seguenti: <<trattamento giuridico, economico e previdenziale,>>. USSAI, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO Emendamento modificativo (pagina 12.6) NON APPROVATO 1. Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: <<10 bis. Il direttore generale risponde, per la propria Azienda per l assistenza sanitaria, del raggiungimento degli obiettivi di salute definiti dalla programmazione.>>. USSAI, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO Emendamento aggiuntivo (pagina 12 bis.1) RITIRATO 1. Dopo l articolo 12 è inserito il seguente: <<Art. 12 bis (Professioni sanitarie) 1. Il sistema di governo dello sviluppo delle responsabilità professionali all interno delle articolazioni organizzative del SSR viene attuato e garantito in attuazione dei principi della L 251/2000 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e della legge regionale 10/07 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali). 2. ll sistema organizzativo delle professioni sanitarie e del sociale prevede momenti di coordinamento: a. Aziendale, nell ambito delle Aziende per l Assistenza sanitaria ed IRCCS, attraverso forme organizzative adeguate alla complessità dei processi erogati e collocate sia a livello centrale che periferico; b. Regionale, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglie con la costituzione di una specifica area delle professioni sanitarie e del sociale.>>. USSAI, SANTAROSSA, BAGATTIN, PAVIOTTI Emendamento aggiuntivo (pagina 12 bis.2) APPROVATO 1. Dopo l articolo 12 è inserito il seguente: <<Art. 12 bis (Valorizzazione delle professioni sanitarie) 15

17 1. La Regione, in attuazione della normativa vigente, promuove a livello locale e regionale nell ambito del SSR, la valorizzazione, lo sviluppo e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di cambiamento in atto dell assetto sanitario regionale, all integrazione e continuità sociosanitaria e al miglioramento dell organizzazione multi professionale del lavoro. 2. A livello locale, in ogni Azienda per l assistenza sanitaria e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico, sono istituiti i Servizi delle Professioni Sanitarie di cui alla Legge 251/ 2000.>>. NOVELLI, ZIBERNA Emendamento aggiuntivo (pagina 12 bis.3) DECADUTO 1. La Regione, in attuazione della normativa vigente, promuove a livello locale e regionale nell ambito del SSR, la valorizzazione, lo sviluppo e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di cambiamento in atto dell assetto sanitario regionale, all integrazione e continuità sociosanitaria e al miglioramento dell organizzazione multi professionale del lavoro. 2. A livello locale, in ogni Azienda per l Assistenza Sanitaria (AAS) e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico, possono essere istituiti i Servizi delle Professioni Sanitarie di cui alla Legge 251/ SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento modificativo (pagina 13.1) RITIRATO 1. All articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 1 le parole <<delle Aziende per l assistenza sanitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli Enti del Servizio sanitario regionale di cui all articolo 3>>; b) la lettera e) del comma 1 è soppressa; c) alla lettera f) del comma 1 le parole <<per l assistenza sanitaria n. 3, 4 e 5,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell Azienda unica per i servizi sanitari regionale (AUSSR),>>. NOVELLI, RICCARDI Emendamento soppressivo (pagina 14.1) NON APPROVATO 1. Il comma 2 dell articolo 14 è soppresso. LAURI, LIVA, PUSTETTO, GRATTON Subemendamento aggiuntivo all emendamento 14.2 (pagina ) APPROVATO All emendamento 14.2 dopo le parole <<dettagliatamente motivato.>> sono aggiunte le seguenti: <<Comunque il limite previsto dalla lettera a) del comma 2 non può essere in nessun caso inferiore al 5 per cento.>>. LIVA, ROTELLI Subemendamento modificativo (pagina ) SUBEMENDAMENTO ORALE: LE PAROLE: <<DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE ANNUALE DI BILANCIO DI PREVISIONE>> SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: <<DI ADOZIONE DELLE LINEE ANNUALI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE>> - APPROVATO Al comma 2 dell articolo 14, dopo la parola <<ripartite>> sono aggiunte le seguenti:<<secondo il seguente vincolante obiettivo il cui mancato raggiungimento deve 16

18 essere dettagliatamente motivato dalla Giunta in fase di approvazione della legge annuale di bilancio di previsione>>. LIVA Emendamento modificativo (pagina 14.2) DECADUTO Al comma 2 dell articolo 14, dopo la parola <<ripartite>> sono aggiunte le seguenti: <<secondo il seguente vincolante obiettivo il cui mancato raggiungimento deve essere dettagliatamente motivato>>. CODEGA, BAGATIN, UKMAR, GABROVEC Emendamento aggiuntivo (pagina 15.1) APPROVATO Dopo il comma 2 dell articolo 15, viene aggiunto il seguente comma 2 bis: <<2 bis. Per l implementazione degli obiettivi previsti dai precedenti commi, la Regione promuove, altresì, una collaborazione costante con la SISSA e gli Enti ed Istituti Scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.>>. MORETTI Emendamento aggiuntivo (pagina 16.1) APPROVATO All articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 2, dopo le parole: <<la Regione promuove>>, sono aggiunte le seguenti: <<attraverso l adozione di un Progetto Obbiettivo sulla sanità transfrontaliera da adottarsi con apposita delibera della Giunta Regionale>>; b. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: <<2 bis. Il Progetto Obiettivo di cui al comma 2 si coordina con le attività regionali aventi ad oggetto la sanità transfrontaliera e in particolare con i Programmi Operativi Interregionali>>. GABROVEC, UKMAR Emendamento aggiuntivo (pagina 16.2) RITIRATO Al comma 2, dell articolo 16, dopo le parole: <<la Regione promuove>>, aggiungere le seguenti: <<attraverso l adozione di un Progetto Obbiettivo sulla sanità transfrontaliera da adottarsi con apposita delibera della Giunta Regionale>>. USSAI, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO Emendamento sostitutivo (pagina 17.1) NON APPROVATO 1. L articolo 17 è Così sostituito: <<Art. 17 (Dipartimento di prevenzione) 1. Il Dipartimento di prevenzione (DP) è la struttura operativa delle Aziende per l assistenza sanitaria preposta a svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica. 2. Il Dipartimento di prevenzione: a) persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita secondo criteri di equità e sostenibilità; b) concorre alla promozione e tutela della salute, anche attraverso la valutazione e il controllo dei fattori di rischio, tenendo conto costantemente del contesto in cui opera e dei 17

19 mutamenti in corso, quali ad esempio abitudini di vita, invecchiamento della popolazione, modifiche dell ambiente e del contesto sociale e produttivo, e loro impatto sulla salute; c) attua programmi di sanità pubblica supportati da dimostrate evidenze di efficacia, secondo criteri di priorità, nonché sulla base del principio di precauzione, anche mediante la promozione di corretti comportamenti che garantiscano la salute del cittadino e della collettività e attuando programmi intersettoriali e interistituzionali. 3. Il Dipartimento di prevenzione ha autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile, ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il Dipartimento di prevenzione svolge le seguenti funzioni: a) igiene e sanità pubblica; b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) collabora con l Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA) per la tutela della salute con riferimento ai fattori ambientali e) epidemiologia; f) medicina legale; g) medicina dello sport; h) sanità animale; i) igiene degli alimenti di origine animale; j) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; k) educazione e promozione della salute. 4. Nell ambito delle funzioni di cui al comma 2, l Azienda per l assistenza sanitaria individua con l atto aziendale le strutture complesse o semplici. 5. Il Dipartimento di prevenzione è organizzato in modo da garantire: a) l analisi dei fattori di rischio per la salute pubblica e delle loro ricadute sulla popolazione di riferimento; b) interventi unitari in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del territorio per contrastare i fattori di rischio, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti; c) decentramento nell erogazione delle prestazioni; d) utilizzo flessibile e condiviso delle risorse economiche, professionali e strumentali; e) organizzazione e differenziazione di gruppi tecnici per competenza che tengano conto di un bacino di utenza regionale; f) un integrazione, intra ed extra dipartimentale, multi-settoriale, multi-disciplinare e multiprofessionale, secondo le necessità che la progettualità richiede. 6. Il Dipartimento di prevenzione collabora allo sviluppo della continuità assistenziale tra ospedale e territorio nei percorsi per malattie croniche degenerative e alla gestione e coordinamento dei programmi di prevenzione secondaria con il livello distrettuale. Il Dipartimento garantisce inoltre una visione unitaria e sistemica degli interventi di prevenzione e promozione della salute, condividendo i progetti con le altre strutture del SSR. Tutte le strutture delle A.A.S. collaborano nel garantire l attività di promozione della salute e prevenzione. 7. Il Dipartimento di prevenzione istituisce gruppi tecnici ad alta specializzazione a valenza sovraziendale, al fine di affrontare correttamente problematiche ad alta complessità. 8. Il direttore del dipartimento di prevenzione è scelto dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento e risponde alla direzione aziendale del perseguimento 18

20 degli obiettivi aziendali, dell assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate. 9. E istituito il Coordinamento dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione al fine di coordinare ed armonizzare i programmi e le attività di prevenzione sul territorio di regionale. L istituzione non comporta oneri aggiuntivi per gli Enti del SSR. 10. L attività delle professioni sanitarie nel dipartimento di prevenzione è svolta in equipe multiprofessionale con la finalità di privilegiare la centralità del cittadino, nel rispetto dell autonomia prevista dalla legge io agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), e dalla legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), in coordinamento con le altre professioni sanitarie. PUSTETTO, Relatore di maggioranza Emendamento sostitutivo (pagina 17.2) SUBEMENDAMENTO ORALE: LE PAROLE: <<QUALI AD ESEMPIO>> SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: <<IN PARTICOLARE>>. APPROVATO Il comma 1 dell articolo 17 è così sostituito: <<Il Dipartimento di prevenzione (DP) è la struttura operativa delle Aziende per l assistenza sanitaria preposta a svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica a livello aziendale o sovra-aziendale. Persegue gli obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita secondo criteri di equità e sostenibilità. Il Dipartimento di Prevenzione concorre alla promozione e tutela della salute, anche attraverso la valutazione e il controllo dei fattori di rischio, tenendo conto costantemente del contesto in cui opera e dei mutamenti in corso, quali ad esempio abitudini di vita, invecchiamento della popolazione, modifiche dell ambiente e del contesto sociale e produttivo, e loro impatto sulla salute. Il Dipartimento di Prevenzione attua programmi di sanità pubblica supportati da dimostrate evidenze di efficacia, secondo criteri di priorità, nonché sulla base del principio di precauzione, anche mediante la promozione di corretti comportamenti che garantiscano la salute del cittadino e della collettività>>. SANTAROSSA, DIPIAZZA, REVELANT, SIBAU Emendamento modificativo (pagina 17.3) DECADUTO 1. All articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole <<delle Aziende per l assistenza sanitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell Azienda unica per i servizi sanitari regionale (AUSSR)>>; b) al comma 5 dopo le parole <<con il livello distrettuale>> sono aggiunte le seguenti: <<e con le Aziende Ospedaliere di cui all articolo 3>>; c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: <<5 bis. Al fine di garantire la continuità delle cure, il Dipartimento di cui al comma 5 stipula dei protocolli di collaborazione con le Aziende Ospedaliere di cui all articolo 3.>>. 19

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