CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 261/2012/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 21 giugno 2012 composta dai Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo referendario Dott. Walter BERRUTI Primo referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo referendario relatore Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; Visto l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; 1

2 Vista la nota proveniente dalla Regione Piemonte n. 6080/2012, pervenuta in data 23 aprile 2012, avente per oggetto una richiesta di parere in materia di alienazione del patrimonio immobiliare agricolo; Vista l Ordinanza n. 24/2012, con la quale la Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra Olessina; Udito il relatore; PREMESSO IN FATTO Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente della Regione Piemonte ha chiesto a questa Sezione un parere in ordine alle modalità di alienazione del patrimonio immobiliare agricolo. Il Presidente spiega che la Regione intenderebbe cedere alcuni poderi agricoli al fine di finanziare opere di edilizia sanitaria; a questo proposito sta verificando sia il criterio di stima dei beni che il metodo di vendita. Con riferimento al primo aspetto, la Regione fa presente che esiste disparità tra il criterio di stima utilizzato dall ente pubblico economico ISMEA (che utilizza il parametro del reddito percepito dal proprietario del fondo, reddito che è piuttosto basso a causa della natura esclusivamente estensiva delle coltivazioni) e i valori proposti dall Agenzia del Territorio (superiori del 18 per cento rispetto alla valutazione di ISMEA, poiché fanno riferimento al valore al quale l immobile andrebbe scambiato dopo un adeguato periodo di commercializzazione). Per quanto riguarda il metodo di vendita, il Presidente spiega che le soluzioni prospettabili dell asta pubblica e della trattativa privata con scelta del contraente appaiono entrambe legittime, ma che l Amministrazione regionale, se da un lato non vuole creare un danno erariale, in violazione del principio di economicità della P.A., inteso come miglior profitto realizzabile dalla vendita degli immobili agricoli, dall altro corre il rischio di favorire una speculazione fondiaria a scapito degli agricoltori che da anni affittano e coltivano i terreni oggetto di alienazione e che avrebbero giusto titolo per continuare la loro attività. Per quanto concerne il quadro giuridico di riferimento, nella richiesta di parere vengono indicate le seguenti norme: l abrogato art. 13 della Legge 23 aprile 1949, n. 165 per la vendita a trattativa privata a favore di ISMEA; la Legge e il Regolamento di contabilità generale 2

3 dello Stato per l asta pubblica; l art. 15 della Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 per la trattativa privata con scelta del contraente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ammissibilità della richiesta. La richiesta di parere in esame è fondata sull art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. Occorre, pertanto, verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame Requisito soggettivo. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dal citato art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, ossia le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane. Fatta eccezione per le Regioni, le richieste di parere devono essere inoltrate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di norma per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Inoltre, la richiesta di parere può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall Organo rappresentativo dell Ente, ossia, di norma, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco. Trattandosi, infatti, di richieste di parere in materia di contabilità pubblica che implicano riflessi sulle concrete scelte gestionali, la legittimazione ad interpellare la Corte dei conti spetta all organo di vertice dell Amministrazione della Regione o dell Ente locale. La richiesta di parere in esame proviene dalla Regione Piemonte ed è stata formalizzata dal suo Presidente. Pertanto, sotto il profilo soggettivo, essa è ammissibile Requisito oggettivo. I pareri sono previsti dalla Legge n. 131/2003 esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. 3

4 L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nel citato atto d indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 2006, deve ritenersi riferito all attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Le Sezioni riunite di questa Corte, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno ulteriormente precisato che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (deliberazione n. 54 del 2010). In ogni caso, come più volte ribadito da questa Corte, possono essere oggetto della funzione consultiva le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, cioè, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all Amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale. Infine, sempre con riferimento al profilo dell ammissibilità oggettiva delle richieste di parere, va evidenziato che la funzione consultiva non può riguardare quesiti che implichino valutazioni di fattispecie di responsabilità oggetto d iniziative giudiziarie, anche eventuali, della Procura della stessa Corte dei conti o comunque potenzialmente oggetto di esame da parte di altri organi di giurisdizione. Il quesito posto dalla Regione Piemonte ha ad oggetto le modalità di alienazione del patrimonio immobiliare agricolo, attiene pertanto ad un settore che rientra nell ambito della contabilità pubblica. 4

5 Tuttavia, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile nei limiti sopra precisati. Pertanto, questo Collegio potrà fornire indicazioni di carattere generale in ordine alla disciplina normativa e ai principi applicabili alla fattispecie in esame, ma non potrà esprimersi né in ordine alla scelta concreta più opportuna ed adeguata alle esigenze da perseguire - che è rimessa, in ultima battuta, alla potestà discrezionale dell Amministrazione regionale -, né in ordine ai profili di eventuale danno erariale, il cui accertamento e la cui valutazione spetta ad altre Sezioni di questa Corte. 2. Merito La disciplina normativa in materia di alienazione di terreni agricoli pubblici appare disorganica, per alcuni aspetti è alquanto risalente nel tempo, per altri è in fase di recentissima evoluzione. Inoltre, essa tocca una pluralità di profili (dalla tutela del settore agricolo, al regime del patrimonio pubblico, agli obiettivi di finanza pubblica), in cui è ravvisabile un complesso intreccio di competenze dei diversi livelli di governo della Repubblica e finanche della politica comunitaria. Pertanto, si indicheranno in questa sede le norme di generale riferimento ed i principi che si ritengono utili ai fini della fattispecie delineata nella richiesta di parere. Proprio in relazione alle operazioni per la definizione progettuale e l'attuazione delle privatizzazioni dei terreni di proprietà di Enti Pubblici, opera l'ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare), ente pubblico economico, le cui competenze fondamentali sono previste dall art. 6, comma 5, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli Enti pubblici nazionali) e la cui struttura organizzativa è disciplinata dal D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell ISMEA e revisione del relativo statuto). L art. 39 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 ( Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell agricoltura ) e l art. 4, commi 3, 4 e 5, della Legge 15 dicembre 1998, n. 441 ( Norme per la diffusione e valorizzazione dell imprenditoria giovanile in agricoltura ) intestano all ISMEA la funzione di Organismo Fondiario Nazionale con l obiettivo di favorire il processo di modernizzazione delle imprese agricole e di promozione ed attuazione degli interventi a favore dell imprenditoria giovanile agricola, attraverso l acquisto e la rivendita di terreni con patto di riservato dominio. 5

6 Nella materia è previsto anche un intervento di supporto dello Stato, che, in base all art. 1, comma 1081, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), attraverso la Cassa depositi e prestiti, concede all Istituto mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice, nonché un intervento dell Unione Europea attraverso il regime di aiuto (cfr. decisione comunitaria n del 6 giugno 2001). Per quanto riguarda in modo specifico l'attività di ISMEA relativa alla dismissione dei terreni di proprietà pubblica, la norma di riferimento era l art. 13 della Legge 23 aprile 1949, n. 165 ( Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi ), che prevedeva: Le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, possono avvenire anche per trattativa privata, quando l'acquirente sia la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina 1. La suddetta Cassa può, con l'impiego del fondo di dotazione e con i sussidi previsti dalle leggi di bonifica, procedere alle operazioni di trasformazione dei terreni di cui venga in proprietà, valendosi anche dei consorzi di bonifica e degli enti di colonizzazione e di irrigazione. L intero provvedimento legislativo è stato abrogato dall art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n L art. 5, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1948, n. 114 ( Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina ), richiamato nel citato art. 13 della Legge 23 aprile 1949, n. 165, prevede che Lo Stato, le Province, i Comuni sono autorizzati a vendere, con licitazione privata, tra le persone indicate all'art. 1, lettera a) e, eventualmente, cooperative agricole previste dall'articolo 3 e gli Enti e società, di cui all'art. 4, i fondi rustici di natura patrimoniale da destinare alla formazione della proprietà contadina, alle condizioni previste dallo stesso art. 1. Si tratta di disposizione ancora in vigore, ma non coerente con la configurazione attuale della Repubblica, poiché, data l antecedenza temporale rispetto alla istituzione delle Regioni, la norma fa riferimento esclusivamente a Stato, Province e Comuni. 1 Oggi ISMEA 6

7 Sul piano generale, a prescindere cioè dallo specifico settore dei fondi agricoli, la Legge di contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) prescrive per i contratti attivi la regola generale dei pubblici incanti: art. 3, comma 1: I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata. art. 6, comma 1: Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli artt. 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata. Tale impostazione è ribadita nel Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827): art. 37, comma 1: Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli. art. 41: Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; 2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; 4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi; 5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione; 6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento. Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso. Pertanto, nel sistema di contabilità pubblica, la modalità dell asta pubblica rappresenta la regola generale, a cui si può derogare (con la 7

8 trattativa privata) solo nei casi espressamente previsti dalla legge e quando ricorrano particolari ragioni, casi di necessità, speciali ed eccezionali circostanze, che devono essere debitamente motivate. Infatti, da un lato, l asta pubblica è in effetti generalmente il sistema che meglio dovrebbe garantire la concorrenzialità, e quindi, attraverso quest ultima, la scelta economicamente più vantaggiosa per la P.A. nel raggiungimento di un obiettivo prettamente economicofinanziario. Dall altro lato, la trattativa privata potrebbe essere la modalità attraverso la quale, nel perseguimento di finalità sociali, la P.A. possa dar rilievo e tutelare posizioni degne di particolare valorizzazione (come, nel caso di specie, la vendita a favore degli imprenditori agricoli, che utilizzano e coltivano i terreni oggetto di alienazione). Conclusivamente, dal quadro normativo delineato si evince che, in materia di alienazione di fondi agricoli, entrambe le modalità di vendita, asta pubblica e trattativa privata, sono, in via generale e astratta, percorribili. Tuttavia - si ribadisce - la modalità dell asta pubblica rappresenta la regola generale, a cui si può derogare (con la trattativa privata) solo nei casi espressamente previsti dalla legge e quando ricorrano particolari ragioni, casi di necessità, speciali ed eccezionali circostanze, che devono essere indicate e dimostrate nel provvedimento con cui si approva il contratto. Spetta all Amministrazione, nell esercizio del proprio potere discrezionale e previa valutazione comparativa dei vari interessi coinvolti, effettuare la scelta (motivata) più adeguata alle esigenze a cui deve far fronte con la propria azione. Quanto al riferimento, contenuto nella richiesta di parere, all art. 15 della Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 ( Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ) - che stabilisce che il Direttore Generale, previa specifica autorizzazione della Giunta regionale, può procedere all alienazione, oltre che mediante pubblico incanto o licitazione privata, anche tramite trattativa privata, purchè in presenza di condizioni specificatamente indicate dalla norma, tra le quali quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico, che individuano un soggetto pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale passibile utilizzatore del bene di cui trattasi -, si ritiene che si tratti di norma speciale dettata specificamente in tema di gestione patrimoniale ed economico- 8

9 finanziaria delle Aziende Ospedaliere, come tale non applicabile al caso in esame. Per una completa rappresentazione del quadro normativo di riferimento è opportuno evidenziare, anche, che, ai sensi dell articolo unico della Legge 10 maggio 1976, n. 265 ( Modifiche ed integrazioni alla Legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice ), in caso di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte di enti pubblici, all affittuario (che versi nelle condizioni indicate dal medesimo articolo) spetta il diritto di prelazione di cui all art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n Infine, si segnala che l art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ( Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ), convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che: Comma 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo, commi 3, 4 e 5, del decretolegga 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Comma 2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della Legge 15 dicembre 1998, n

10 Comma 3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n Comma 4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n Comma 4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n Comma 4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente: «3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto». Comma 5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Comma 6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree. 10

11 Comma 7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. Comma 8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. Comma 9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Comma 10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati. Con la citata disposizione viene, quindi, delineata una modulazione tra due sistemi, dell asta pubblica e della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, basata sul criterio del valore del bene, con la previsione del riconoscimento di un diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, e della destinazione delle risorse nette, derivanti dalle operazioni di dismissione così condotte, alla riduzione del debito pubblico. Viene, inoltre, indicato il criterio per l individuazione dei prezzi dei terreni da porre a base delle procedure di vendita. Si tratta di una norma speciale, che assolve finalità di riduzione del debito pubblico, in contemperamento, però, con le esigenze, sicuramente pressanti nell attuale momento di congiuntura economica, di tutela dell imprenditoria agricola. 11

12 P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere richiesto dal Presidente della Regione Piemonte, con nota n. 6080/2012, pervenuta in data 23 aprile 2012, nei termini indicati sopra. Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 21 giugno Il Magistrato estensore F.to Dott.ssa Alessandra Olessina Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica LATERZA Depositato in Segreteria il 28/06/2012 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico SOLA 12

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