XVIII. XVIII. Diritto delle comunicazioni
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- Enzo Angelini
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1 DIRITTO delle COMUNICAZIONI -Communication Law & Policy- XVIII - Il conflitto con il diritto d autore- Diciottesima lezione XVIII XVIII. Diritto delle comunicazioni Il diritto d autore nella società dell informazione La SIAE ha lanciato, nell autunno 2015, una campagna pubblicitaria per riqualificare l immagine del diritto d autore. Vediamo di capire perché.? Cosa c entra il diritto d autore con le telecomunicazioni? COMUNICAZIONI I Considerazioni generali comunicazioni Vietata la riproduzione 1
2 Il diritto d autore e convergenza Tracciata l evoluzione delle tre componenti storiche del processo di convergenza, ricordati gli elementi tecnici che ne costituiscono il fondamento, riassunto il contesto normativo che regola i singoli settori e il comune sfondo del diritto delle telecomunicazioni, individuati i vecchi e nuovi players, occorre, a questo punto dell indagine, esaminare i profili giuridici e punti di tensione che interagiscono sulla comune piattaforma. Il diritto d autore e convergenza Il conflitto attiene precipuamente a profili di carattere economico. Il più evidente attiene alla remunerabilità dei contenuti in un ambiente integrato. Ma è anche un conflitto culturale, che consegue alla diversa tradizione storica dei tre elementi che compongono lo spazio di convergenza, che sfida ed insidia il nascente diritto alla riservatezza, fino all estremo confine dei diritti costituzionali collegati alla libera manifestazione del pensiero. Nuove tecnologie e diritti di proprietà industriale L utilizzazione degli strumenti tradizionali di protezione dei diritti dei content providers determina tensioni. La base dei rapporti giuridici tra i content providers e chi diffonde i programmi è stata e resta, di regola, contrattuale. Ma è il diritto assoluto dato tradizionalmente dal diritto d autore che consente una protezione efficace nei confronti dei terzi. Il mondo dell entertainment, e quindi oggi i fornitori di contenuti del mondo digitale, hanno tradizionalmente utilizzato il diritto d autore (e quindi i diritti dell autore) come lo strumento giuridico, con efficacia erga omnes, per proteggere i loro diritti, e soprattutto per ottenere il corrispettivo delle loro produzioni. La filiera giuridica La filiera giuridica, se così la vogliamo chiamare, per utilizzare un termine alla moda, ahimè troppo diffuso, è in forma schematica, la seguente. L autore crea, acquisendo la titolarità del diritto. Cede i diritti di utilizzazione economica al content provider. Il produttore di contenuti stipula contratti di distribuzione con il diffusore di programmi (l impresa radiotelevisiva, o il gestore telefonico, per esempio). La filiera giuridica Il contratto regola i rapporti tra le parti. Ma è il diritto dell autore che permette la protezione assoluta nei confronti del terzo che, al di fuori di un contratto sinallagmatico, utilizza, fruisce, condivide o diffonde l opera. Il sistema ha funzionato con alti e bassi, e con qualche tensione (si pensi alla registrazione su videocassette di film trasmessi su televisione analogica) fino alla convergenza. Diritti di proprietà industriale e rivoluzione informatica Fu la rivoluzione informatica a determinare una tensione tra gli istituti tipici del diritto industriale e le nuove tecnologie. Internet ha, nella sua dimensione globale, accentuato il problema. Nel mondo digitale, il principio di territorialità del diritto è di fatto travolto dalla possibilità di trasmettere dati da una parte all altra del globo. In questo quadro, la cooperazione internazionale assume una funzione centrale nel processo di regolazione degli istituti giuridici comunicazioni Vietata la riproduzione 2
3 ? Diritto d autore e Copyright Diritti di proprietà industriale e rivoluzione informatica I profili di contrasto sono essenzialmente due: la nuova funzione del diritto d autore, e la dimensione internazionale del fenomeno, anche in relazione alla diversa filosofia che sta alla base del diritto d autore europeo e del copyright statunitense. Sotto questo aspetto, in concreto, il diritto d autore, tradizionalmente visto come strumento per proteggere le opere dell ingegno in un contesto di cultura europeo, configge con la concezione economica del Copyright come visto dal sistema giuridico anglosassone, e soprattutto, statunitense. DIRITTO D AUTORE La tradizione europea è incentrata sull autore dell opera intellettuale COPYRIGHT Il diritto anglosassone è incentrato sul diritto di copia DIRITTO D AUTORE -Tipico dei sistemi di civil law -Tutela l autore -Riconosciuto solo alle persone fisiche (salvo la cessione dei diritti anche a persone giuridiche) COPYRIGHT Tipico dei sistemi di common law -Tutela l opera -Riconosciuto anche alle imprese Diritti di proprietà industriale Convergenza Diritti di proprietà industriale e rivoluzione informatica Il brevetto, nella sua funzione di strumento per favorire il progresso tecnico, viene riproposto come strumento per la protezione giuridica del software, creando nuovamente tensioni che sembravano sopite Questi temi costituiscono lo sfondo dei diritti digitali, la cui gestione diventa problematica. comunicazioni Vietata la riproduzione 3
4 Le differenze culturali Le differenze culturali Indagare il fenomeno della convergenza significa anche tener conto della divergenza della forma mentis di chi la studia. Lo studio e la ricerca - e quindi i risultati della ricerca sono fortemente influenzati dalla mentalità, dalla cultura, e dalla preparazione tecnica del ricercatore. Chi studia la convergenza provenendo dal settore radiotelevisivo di regola proviene dal diritto pubblico. E fortemente influenzato dai rapporti Stato/monopolio. Pone come centrale la funzione di servizio pubblico della televisione pubblica. La telefonia è studiata sia da esperti di diritto pubblico che da privatisti. I temi sono quelli della libera manifestazione del pensiero, nella tradizione della disciplina della stampa. Le differenze culturali Chi si è occupato, nell arco del tempo, di diritto e computer previene, in prevalenza, del diritto privato. E fortemente sensibile alla rete come nuovo strumento di manifestazione del pensiero. In tempi recenti, quando la rete ha incominciato ad essere non solo un mezzo di comunicazione tra privati, ma anche un volano del c.d. commercio elettronico sono intervenuti gli studiosi di diritto commerciale, per studiare i fenomeni di interferenza (marchi e domain name). CONCETTI GENERALI Facciamo un esempio: Prendiamo un qualsiasi volume. Quali sono i diritti che esso incorpora? CORPUS MISTICUM CONCETTI GENERALI CORPUS MECANICUM COMUNICAZIONI II Diritto d autore e convergenza comunicazioni Vietata la riproduzione 4
5 e convergenza Il punto di rottura: il fornitore di contenuti Il punto di rottura nella convergenza è costituito dal fornitore di contenuti che può ottenere corrispettivi divergenti a seconda della piattaforma utilizzata, e che in internet teme di non ricevere alcun diritto di utilizzazione economica, vista la tradizionale gratuità della rete. e convergenza Il punto di rottura: il fornitore di contenuti D altro canto, come si è visto, i content providers si affidano alla protezione del diritto d autore per tutelare il valore economico dei contenuti, ed impedirne la diffusione e la fruizione abusiva. Combattono, quindi, la fruizione per duplicazione, sostenendo che l unica fruizione lecita è la fruizione diretta. Occorre, quindi, approfondire i collegamenti tra la disciplina del diritto d autore e la convergenza. COMUNICAZIONI III Diritto d autore Sviluppo storico e La protezione delle opere dell ingegno Le cinque fasi del diritto d autore Il diritto d autore protegge l attività creativa dell uomo Opere dell ingegno umano e diritto d autore L era classica Dal medioevo all invenzione della stampa Da Johann Gutenberg alla rivoluzione francese Dalle leggi sul diritto d autore all era dell innovazione tecnologica Il momento attuale e la rivoluzione digitale comunicazioni Vietata la riproduzione 5
6 1 L ETÀ CLASSICA L era classica Nel suo sorgere - le origini possono essere fatte risalire al diritto romano il diritto d autore ha scarsa o punta valenza economica. Se si pensa alle opere letterarie, quelle che maggiormente, oggi come ieri, si prestano alla duplicazione abusiva, per l autore latino ogni diritto era, dal momento della pubblicazione, perduto ( Cum semel a te profectum carmen est, ius omne perdisti: oratio pubblicata est, libera est, Simmarco, Epist. Cum semel a te profectum carmen est, ius omne perdisti: oratio pubblicata est, libera est, Simmarco, Epist L era classica Pubblicare un opera significa, dunque, renderla pubblica nel significato pieno del termine. Restano, per vero, diritti che noi chiameremmo morali dell autore, di cui troviamo traccia nella storia della letteratura latina, qualche volta ricca di aneddoti gustosi. Riprodurre a mano l opera altrui è comunque operazione lunga e costosa. Più che dispiacersene, l autore, di regola, se ne compiace. 2 Da Johann Gutenberg alla rivoluzione francese Johann (o Johannes) Gänsfleisch detto Gutenberg (circa Magonza 3 febbraio 1468) JOHANN GUTENBERG comunicazioni Vietata la riproduzione 6
7 La Bibbia di Johann Gutenberg Da Johann Gutenberg alla rivoluzione francese Privilegi librari e riconoscimento di un diritto patrimoniale agli autori creano, accanto alla protezione dello spirito creativo dell uomo, un valore economico. Siamo nella seconda metà del XV secolo. Il primo privilegio librario è comunemente ritenuto quello concesso a Venezia a Giovanni da Spira nel Egli aveva chiesto alla Serenissima di essere il solo ad esercitare in Venezia l arte della stampa, e la Repubblica glielo aveva concesso. A quei tempi, avere uno stampatore in città era cosa ambita e rara. Giangaleazzo Maria Sforza concesse un privilegio librario il 4 settembre 1479 ad Antonio Planella per indurlo a venire a Milano ad esercitare l arte della stampa INCUNABOLI volume stampato con la tecnologia dei caratteri mobili e realizzato tra la metà del XV secolo e l'anno 1500 incluso CINQUECENTINE Opere a stampa del XVI secolo 3 Dalle leggi sul diritto d autore all era dell innovazione tecnologica la Rivoluzione industriale La Costituzione degli Stati Uniti d'america In senso moderno, il diritto industriale nacque nel settecento con la Rivoluzione industriale, Si sviluppò nell'ottocento, dapprima attraverso una protezione penalistica e civilistica desunta dai principi generali, successivamente con il nascere della legislazione speciale Negli Stati Uniti d'america la protezione dei diritti di proprietà industriale è assunta, con la rivoluzione del 1776, a valore costituzionale. L'art. 8, sect. 8 della Costituzione del 1776 dispone infatti che: "The Congres shall have the power... to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their Respective Writings and Discoveries" comunicazioni Vietata la riproduzione 7
8 la Rivoluzione francese la Rivoluzione francese Le prime leggi sulla protezione del diritto d autore accompagnano la Rivoluzione francese La Rivoluzione vede l uomo al centro del sistema. Non sorprende, quindi, che ne protegga le creazioni intellettuali 4 Il diritto d autore e la rivoluzione industriale la rivoluzione industriale E la rivoluzione industriale che crea le premesse per il rilancio del diritto industriale in senso moderno, avvicinando l opera dell ingegno alla creazione artistica. Fino a quel momento, le due attività creative dell uomo, quella, per così dire umanistica, e quella scientifica, erano rimaste ben separate. La vocazione internazionale del diritto d autore e le grandi convenzioni dell 800 La vocazione internazionale del diritto d autore e le grandi convenzioni dell 800 La particolare natura degli istituti del diritto industriale in generale e del diritto d autore in particolare li pone, nel loro svilupparsi, in una immediata prospettiva internazionale, inseguendo il concetto stesso di mercato, per il quale sono stati creati e nel quale devono operare. Si pone subito un problema della tutela all'estero dei diritti di proprietà industriale, e, contemporaneamente, il problema del trattamento di soggetti stranieri che agiscono nell'ambito del territorio (o mercato) nazionale La caratteristica di sovranazionalità degli istituti del diritto industriale sfocia e si concreta nelle grandi convenzioni dell'ottocento, pilastri del diritto industriale, delle quali l'italia era stata tra i paesi promotori: la Convenzione di Parigi (1883) sulla protezione della proprietà industriale, quella di Berna (1886) sulla protezione della proprietà letteraria ed artistica, comunicazioni Vietata la riproduzione 8
9 Prima crisi del diritto d autore: le macchine per la riproduzione e le fotocopie La riproduzione dell opera letteraria o artistica a mano non crea disecotomie economiche. Il pittore che, ispirandosi al quadro del maestro, lo riproduce, o il ricercatore che ricopia a mano il brano dal volume conservato nella biblioteca non creano danno economico. IL PROBLEMA NASCE QUANDO L EVOLVERSI DELLA TECNICA METTE A DISPOSIZIONE MACCHINE DUPLICATICI CHE AZZERANO IL TEMPO E LE DIFFICOLTÀ DI RIPRODUZIONE. 5 Il momento attuale e la rivoluzione digitale Seconda crisi del diritto d autore: l era informatica Seconda crisi del diritto d autore: l era informatica L incontro tra opere dell ingegno e telecomunicazioni avviene con lo sviluppo della radio prima e della televisione dopo. Si acutizza con le trasmissioni satellitari, ed esplode con internet. Anche qui opera protetta, comunicazione e registrazione formano un circuito conflittuale. Si diffonde per radio l opera musicale, che diventa liberamente fruibile dal radioascoltatore. L ascoltatore crede che la musica che ascolta per radio sia gratuita o liberamente fruibile, anche se paga un canone di abbonamento. Quando la tecnologia, ancorché primitiva, gli consente di registrare la composizione musicale, è convinto di non fare nulla di male né, in termini giuridici, di violare alcun diritto. Lo stesso scenario si ripete con la televisione, nel momento in cui i videoregistratori consento di riprodurre direttamente dal televisore il programma o il film.. 6 La protezione internazio nale La Convention de Berne pour la protection des oevres littéraires et artistiques, stiputata a Berna il 9 settembre 1886 ed entrata in vigore il 5 dicembre 1887, ha costituito l'unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Gli Stati contraenti dell'originaria Convenzione furono dieci, e precisamente l'italia, il Belgio, la Francia, la Germania, l'inghilterra, Haiti, la Norvegia, la Spagna, la Svizzera e la Tunisia. Gli Stati sono divenuti 44 nel 1959, 76 nel 1987, 147 nel 2000 e 164 nel 2009 comunicazioni Vietata la riproduzione 9
10 Vistosa, a quei tempi, fu l assenza e mancata adesione degli Stati Uniti alla Convenzione di Berna. Ma quando, in tempi recenti, l entertainment si fa industria, gli Stati Uniti, per proteggere le proprie opere all estero, aderiscono nel alla Convenzione, adattando il proprio sistema. IV la legge sul diritto d autore La protezione delle opere dell ingegno Le opere dell'ingegno umano sono protette dal diritto d'autore, disciplinato dal Capo I del Titolo IX del codice civile (art ) e dalla legge speciale (L. 22 aprile 1941, n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), cui fa rinvio l'art Legge sul diritto d autore La Legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941 n. 633) è una legge coeva al Codice Civile del 1939/1942. Le leggi speciali coeve al codice civile lo completano e, in un certo senso, ne fanno parte. Legge sul diritto d autore Le norme sul diritto d'autore disciplinano e proteggono l'attività creativa dell'uomo. Anche per il diritto d'autore il riformatore del 1942 usa il sistema di effettuare un coordinamento tra codice civile e legge speciale. Nel codice detta le norme generali, che poi completa con la legge speciale. L'art c.c. dispone che formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Detta, in sintesi, le modalità di acquisto del diritto (art. 2576), il contenuto del diritto (art. 2577), per poi, in fine, all'art. 2583, disporre che l'esercizio dei diritti contemplati nel codice e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali. LEGGE 22 APRILE 1941, n. 633 PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONCESSI AL SUO ESERCIZIO (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.166 DEL 16 LUGLIO 1941) comunicazioni Vietata la riproduzione 10
11 Legge sul diritto d autore Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. In particolare, ai sensi dell art. 2, l. aut., sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore; 9) le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico Legge sul diritto d autore Per favorire il progresso umano e la libera circolazione delle idee, non sono protette dal diritto d autore le idee. Legge sul diritto d autore La legge sul diritto d autore, costruita in modo lineare dal legislatore del 1942, ha subito, nell arco del tempo, infinite riforme e modificazioni. Oggi presenta una struttura complessa, e si parla di riforma. ACQUISTO DEL DIRITTO Il titolo originario di acquisto del diritto d autore é costituito dalla creazione dell opera, quale particolare espressione del diritto intellettuale. Nell opera collettiva é considerato autore chi organizza e dirige la creazione dell opera. Se l opera é stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d autore appartiene in comune a tutti i coautori. DURATA DEL DIRITTO 70 (SETTANTA) ANNI DOPO LA MORTE DELL AUTORE. CONTENUTO DEL DIRITTO 1) DIRITTO MORALE diritto di rivendicare la paternità dell opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ad ogni atto a danno dell opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione 2) DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL OPERA I diritti di utilizzazione economica dell opera durano tutta la vita dell autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. I diritti possono essere CEDUTI. comunicazioni Vietata la riproduzione 11
12 V Struttura della legge sul diritto d autore Legge sul diritto d autore La Legge sul diritto d autore è oggi articolata in otto (che in realtà sono nove) Titoli e 206 (duecento sei) articoli. Un vero e proprio codice. Vediamone la struttura. Legge sul diritto d autore: 9 Titoli TITOLO I - Disposizioni sul diritto di autore TITOLO II - Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore TITOLO II-bis - Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati TITOLO II-ter - Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti TITOLO III - Disposizioni comuni TITOLO IV - Diritto demaniale (Abrogato) TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore TITOLO VI - Sfera di applicazione della legge TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore TITOLO VIII - Disposizioni generali, transitorie e finali TITOLO I - Disposizioni sul diritto di autore Il Titolo I, contenente le disposizioni sul diritto d autore, è particolarmente complesso. E suddiviso in cinque CAPI, e in tredici sezioni TITOLO I - Disposizioni sul diritto di autore CAPO I - Opere protette CAPO II - Soggetti del diritto CAPO III - Contenuto e durata del diritto di autore SEZIONE I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera SEZIONE II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. Diritto SEZIONE III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera CAPO IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere SEZIONE I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche SEZIONE II - Opere collettive, riviste e giornali SEZIONE III - Opere cinematografiche SEZIONE IV - Opere radiodiffuse SEZIONE V - Opere registrate su supporti SEZIONE VI - Programmi per elaboratore SEZIONE VII - Banche di dati CAPO V - Eccezioni e limitazioni SEZIONE I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni SEZIONE II - Riproduzione privata ad uso personale SEZIONE III - Disposizioni comuni TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore Anche il TITOLO II, denominato Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore è particolarmente complesso. E suddiviso in dieci Capi. comunicazioni Vietata la riproduzione 12
13 TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore CAPO I - Diritti del produttore di fonogrammi CAPO I-BIS - Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento CAPO II - Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva CAPO III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori CAPO III-BIS - Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore CAPO IV - Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali CAPO V - Diritti relativi alle fotografie CAPO VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto SEZIONE I - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare SEZIONE II - Diritti relativi al ritratto CAPO VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria CAPO VIII - Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera degli articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale TITOLO III Disposizioni comuni Anche il TITOLO III, contenente le Disposizioni comuni è complesso. E suddiviso in tre Capi. TITOLO III Disposizioni comuni CAPO I - Registri di pubblicità e deposito delle opere CAPO II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione SEZIONE I - Norme generali SEZIONE II - Trasmissione a causa di morte SEZIONE III - Contratto di edizione SEZIONE IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione SEZIONE V - Ritiro dell'opera dal commercio SEZIONE VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative CAPO III - Difese e sanzioni giudiziarie SEZIONE I - Difese e sanzioni civili 1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica 2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale SEZIONE II - Difese e sanzioni penali Principi generali SINTESI dei PRINCIPI GENERALI della Legge sul Diritto d Autore Oggetto del diritto d autore Sono protette ai sensi della legge 633/1941 le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. comunicazioni Vietata la riproduzione 13
14 Oggetto del diritto d autore opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono a letteratura musica arti figurative architettura teatro cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Nascita del diritto d autore Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (2576). Non è necessario depositare l opera dell ingegno. Essa è protetta in se. Contenuto del diritto d autore L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge (2577; l. aut.). diritti AUTORE DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTO MORALE I Vincenzo Franceschelli Diritto morale dell autore L'autore, anche dopo la cessione dei diritti, può rivendicare la paternità dell'opera (2589) e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima (2582). Durata del diritto d autore I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25, l. aut.). Dopo la morte dell autore, i diritti sono esercitati dagli eredi. comunicazioni Vietata la riproduzione 14
15 VI Le utilizzazioni libere La disciplina delle c.d. «utilizzazioni libere» COPIA PRIVATA il diritto alla copia privata come era. e come vorrebbero che fosse oggi. (art. 65) Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso che sono stati pubblicati su riviste e su giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono venire liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, purché sia indicato l autore e la fonte e purché ciò non sia espressamente riservato. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato. (art. 66) I discorsi sopra argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché si indichino la fonte, il nome dell autore e la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto (art.68) È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. (...) E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore comunicazioni Vietata la riproduzione 15
16 art. 70) Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali comunicazioni Vietata la riproduzione 16
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