Previdenza professionale. Informazioni utili sul 2 pilastro

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1 Previdenza professionale Informazioni utili sul 2 pilastro Previdenza professionale obbligatoria (LPP) in Svizzera Stato gennaio 2012

2 Sommario Il 2 pilastro nel sistema previdenziale svizzero 3 Basi della LPP 4 Prestazioni della LPP 6 Altri capisaldi della LPP 8 AXA non si assume alcuna responsabilità in merito all esaustività e alla correttezza dei dati del presente documento. A tal riguardo fanno sempre stato le vigenti leggi e ordinanze. Stato gennaio 2012.

3 Il 2 pilastro nel sistema previdenziale svizzero La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) è una legge quadro contenente prescrizioni minime per gli istituti di previdenza. In Svizzera l assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità si fonda sul cosiddetto sistema dei tre pilastri previsto dalla Costituzione federale. Il 2 pilastro appartiene alla previdenza obbligatoria e punta a garantire il tenore di vita dei soggetti attivi e dei loro familiari. La responsabilità di una corretta copertura assicurativa nella componente obbligatoria della previdenza professionale spetta ai datori di lavoro svizzeri. La struttura del sistema previdenziale svizzero 1 pilastro Previdenza statale AVS/AI PC (prestazioni complementari) IPG (indennità per perdita di guadagno) Garanzia del minimo vitale 2 pilastro Previdenza professionale LAINF (assicurazione infortuni obbligatoria) LPP (obbligatoria) Previdenza sovraobbligatoria 3 pilastro Previdenza privata Previdenza vincolata (pilastro 3a) Previdenza libera (pilastro 3b) Denominazione Obiettivi Responsabilità Contributi Prestazioni (lista non esaustiva) Stato AVS/AI Datore di lavoro e dipendenti: 50 % cad. Indipendenti e persone che non svolgono un attività lucrativa: a totale carico dell assicurato PC Finanziate con le entrate fiscali della Confederazione e dei cantoni Rendita di vecchiaia Rendita per figli Rendita d invalidità Rendita per figli d invalido Rendita per vedove/vedovi Rendita per orfani Mantenimento del tenore di vita abituale Datore di lavoro LAINF Infortuni professionali: datore di lavoro Infortuni non professionali: dipendenti LPP Datore di lavoro e dipendenti: il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari a tutti i contributi versati dai suoi dipendenti Indipendenti: a totale carico dell assicurato Indennità giornaliera Rendita/capitale di vecchiaia Rendita per figli di pensionato Rendita d invalidità Rendita per figli d invalido Rendita per vedove/vedovi Rendita per orfani Complemento individuale per colmare lacune previdenziali Responsabilità personale A totale carico dell assicurato Soluzione assicurativa o bancaria Risparmi e patrimonio in qualsiasi forma 3

4 Basi della LPP Dal 1985 la LPP persegue l obiettivo statuito dalla Costituzione di consentire ai pensionati, ai superstiti e agli invalidi, unitamente alle prestazioni dell AVS/AI, di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale. Dipendenti Devono essere assicurati obbligatoriamente i dipendenti che percepiscono un salario annuo AVS superiore a CHF ( 6 8 dell importo massimo della rendita di vecchiaia AVS risultante all ). Sono assicurati: i rischi di decesso e d invalidità dal 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno d età le prestazioni di vecchiaia dal 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno d età Indipendenti I lavoratori indipendenti hanno la possibilità di affiliarsi facoltativamente alla LPP. Disoccupati Dal 1 luglio 1997 la previdenza professionale è obbligatoria anche per quei disoccupati che hanno diritto alle indennità giornaliere dell assicurazione contro la disoccupazione e che hanno un salario giornaliero determinante (indennità giornaliera di disoccupazione, eventualmente sommata al guadagno accessorio oppure al guadagno conseguito seguendo un programma occupazionale) superiore all importo limite di CHF La previdenza comprende la copertura in caso d invalidità e di decesso (senza previdenza per la vecchiaia). Inizio dell assicurazione obbligatoria L assicurazione obbligatoria decorre dal momento in cui inizia il rapporto di lavoro; per i beneficiari d indennità giornaliere dell assicurazione contro la disoccupazione, invece, l inizio decorre dal primo giorno in cui vengono versate le indennità. Fine dell assicurazione obbligatoria L obbligo di assicurazione termina quando viene raggiunta l età ordinaria di pensionamento, sciolto il rapporto di lavoro o non viene più conseguito il salario minimo. Termina anche quando la persona assicurata non ha più diritto alle indennità giornaliere dell assicurazione contro la disoccupazione perché il relativo termine quadro è scaduto. Copertura suppletiva Dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza la persona rimane assicurata per un mese per i rischi d invalidità e di decesso presso il suo istituto di previdenza (copertura suppletiva). Se essa inizia un nuovo rapporto di lavoro prima che scada questo mese, è competente il nuovo istituto di previdenza. Importi limite Il Consiglio federale può adattare gli importi limite determinanti per la previdenza professionale obbligatoria agli aumenti della rendita minima di vecchiaia AVS. Per stabilire il limite superiore del salario assicurato è possibile tener conto della generale evoluzione dei salari. Il salario assicurabile dei dipendenti o il reddito assicurabile dei lavoratori indipendenti è limitato al decuplo dell importo limite superiore (= CHF ). Un terzo dei soggetti attivi in Svizzera ha un lavoro a tempo parziale. 4

5 Salario annuo assicurato Il salario assicurato (detto anche salario coordinato) è quella parte del salario annuo AVS compresa fra i 7 8 e il triplo dell importo massimo della rendita annua di vecchiaia AVS vigente in quel momento (dall compresa fra CHF e CHF , quindi al massimo CHF ). Se il salario coordinato così calcolato è inferiore a 1 8 dell importo massimo della rendita di vecchiaia AVS (dall pari a CHF ) deve essere arrotondato a questa somma. Salario coordinato Regime sovraobbligatorio (componente salariale non assicurata obbligatoriamente) Salario coordinato = Salario assicurato = Salario LPP = Regime obbligatorio * * Parte di salario inferiore alla deduzione di coordinamento Salario AVS in CHF * Salario minimo assicurato LPP: 1 8 di CHF = CHF Componente salariale non assicurata obbligatoriamente Salario coordinato (salario LPP assicurato obbligatoriamente) Componente salariale libera senza obbligo di assicurazione Situazione lavorativa Grado di occupazione Donne 87,5 10,1 2,4 42,0 32,6 25,4 Uomini 82,9 15,8 1,3 87,5 7,9 4,6 Totale 85,0 13,2 1,8 66,8 19,2 14,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dipendenti e apprendisti Indipendenti incl. lavoratori nella propria azienda Collaboratori membri della famiglia 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tempo pieno Tempo parziale I: 50 89% Tempo parziale II: <50% Fonte: UFS 2010

6 Prestazioni della LPP Il finanziamento della previdenza professionale avviene con il sistema di capitalizzazione. Per ciascuna persona assicurata, nell ambito di un processo di risparmio viene costituito un capitale per il pagamento delle rendite di vecchiaia. Per la vecchiaia Rendita di vecchiaia Il diritto alla rendita di vecchiaia inizia normalmente a 65 anni compiuti per gli uomini e a 64 anni compiuti per le donne. Il regolamento della cassa pensione/ dell istituto di previdenza può prevedere che il diritto alla rendita sorga al termine dell attività lavorativa, al più presto però al compimento del 58 anno di età. L ammontare della rendita di vecchiaia dipende: dall avere di vecchiaia disponibile all età di pensionamento; dall aliquota di conversione in percentuale applicata all avere di vecchiaia. L avere di vecchiaia è formato: dalle prestazioni di libero passaggio trasferite; dagli accrediti di vecchiaia; dagli interessi maturati su questi due importi. L ordinanza del Consiglio federale stabilisce che: il tasso d interesse minimo applicato all avere di vecchiaia è dell 1,5 % (2012); l aliquota minima di conversione all età di 65 anni (uomini) o di 64 anni (donne) scende progressivamente dal 7,2 % fino ad arrivare al 6,8 % nel In caso di pensionamento anticipato o differito il tasso di conversione viene adattato a seconda della circostanza. Rendita per figli di pensionato Le persone che ricevono una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio. Le premesse da soddisfare per ottenere la rendita sono identiche a quelle della rendita per orfani. La rendita per figli di pensionato corrisponde per ogni figlio al 20 % della rendita di vecchiaia. Accrediti di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia sono i contributi che devono essere versati dal dipendente e dal datore di lavoro e servono ad accumulare l avere di vecchiaia. Il processo di risparmio per le prestazioni di vecchiaia comincia, secondo quanto previsto dalla LPP, il 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno d età. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati in percentuale del salario assicurato (= salario coordinato) e sono differenziati secondo l età (differenza risultante dalla sottrazione dell anno di nascita dall anno civile corrente). Accrediti di vecchiaia in percentuale del salario assicurato 7% 10% 15% 18% /65 Età 6

7 Per l invalidità Rendita d invalidità Hanno diritto alla rendita d invalidità le persone assicurate diventate invalide prima di raggiungere l età di pensionamento. Base di calcolo: avere di vecchiaia accumulato fino al sorgere del diritto alla rendita d invalidità somma dei futuri accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti all età di pensionamento (senza interessi) L avere di vecchiaia determinante è convertito in una rendita d invalidità mediante la stessa aliquota di conversione utilizzata per la rendita di vecchiaia. Rendita per figli d invalido I beneficiari di una rendita d invalidità hanno diritto a una rendita per figli d invalido per ogni figlio. Le premesse da soddisfare sono identiche a quelle della rendita per orfani. La rendita per figli d invalido ammonta per ciascun figlio al 20 % della rendita d invalidità. In caso di decesso Rendita per coniugi La rendita per coniugi ammonta al 60 % della rendita intera d invalidità o della rendita di vecchiaia in corso di versamento. Condizioni per percepire una rendita per coniugi: dover provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure avere almeno 45 anni compiuti e un matrimonio durato almeno 5 anni. In caso contrario viene versata un indennità unica pari a 3 rendite annuali. Nel caso di coppie omosessuali il partner registrato è equiparato al coniuge. Rendita per orfani I figli della persona assicurata defunta hanno diritto alle rendite per orfani. Il diritto è valido fino a che il figlio compie 18 anni. Tale diritto viene prorogato oltre questo limite per tutto il tempo in cui il figlio è in formazione o se è invalido almeno al 70 %, in ogni caso non oltre il 25 anno d età. La rendita per orfani ammonta per ciascun figlio al 20 % della rendita intera d invalidità o dell ultima rendita di vecchiaia corrisposta. 7

8 Altri capisaldi della LPP Dall entrata in vigore della LPP le basi giuridiche hanno subito più volte adeguamenti e integrazioni, ad esempio con le norme di promozione della proprietà abitativa. Anche in futuro la LPP sarà oggetto di continua ottimizzazione sotto forma di revisioni parziali. Finanziamento Il finanziamento comprende i seguenti elementi: gli accrediti di vecchiaia, i contributi di rischio, i contributi da versare al fondo di garanzia ed eventualmente i contributi per le spese di gestione. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale alla somma dei contributi versati da tutti i suoi dipendenti. Il contributo per il finanziamento del fondo di garanzia viene stabilito ogni anno e approvato dall UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali). Forma delle prestazioni Normalmente le prestazioni di vecchiaia, d invalidità e per i superstiti vengono versate sotto forma di rendite. Nel caso dell avere LPP (regime obbligatorio) esiste la possibilità di richiedere il versamento sotto forma di capitale di un quarto dell avere di vecchiaia. Il regolamento può prevedere ulteriori versamenti di capitale. Le rendite di piccola entità possono essere versate sotto forma di capitale. Adeguamento delle rendite in corso all evoluzione dei prezzi Dopo una durata di 3 anni le rendite per superstiti e quelle d invalidità vengono adeguate obbligatoriamente all evoluzione dei prezzi. Ulteriori adeguamenti vengono per principio effettuati ogni 2 anni (esattamente come nell assicurazione per la vecchiaia e i superstiti secondo la LAVS), e al massimo fino ai 65 anni compiuti per gli uomini e 64 per le donne. Gli adeguamenti delle rendite di vecchiaia in corso dipendono dalle possibilità finanziarie dell istituto di previdenza. Il fondamento della stabilità finanziaria di una cassa pensione è un grado di copertura superiore al 100 %. 8

9 Libero passaggio alla fine del rapporto di lavoro Il diritto a una prestazione di libero passaggio che corrisponde alla totalità dell avere di vecchiaia disponibile (libero passaggio integrale) sussiste in caso di uscita dall istituto di previdenza. In caso di passaggio da un istituto di previdenza all altro, quello precedente deve versare l avere di libero passaggio al nuovo istituto. Se non è possibile effettuare il trasferimento, la prestazione di libero passaggio viene versata su un conto di libero passaggio oppure viene emessa una polizza di libero passaggio. Il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio è consentito se l avente diritto lascia definitivamente la Svizzera (salvo emigrazione verso un paese membro UE), comincia un attività lucrativa indipendente, oppure se la prestazione d uscita è inferiore al contributo annuo della persona assicurata. Promozione della proprietà abitativa Fino a 3 anni prima del pensionamento è possibile prelevare anticipatamente o costituire in pegno i fondi della previdenza professionale per finanziare la proprietà di un abitazione ad uso proprio. Prelievo anticipato Fino al 50 anno d età può essere prelevato un importo pari al massimo della prestazione di libero passaggio. Dopo l età di 50 anni può essere prelevato al massimo l importo più elevato fra la prestazione di libero passaggio disponibile a 50 anni e la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo. Va inoltre osservato che: un prelievo anticipato può essere rimborsato facoltativamente, ma può essere effettuato solo ogni cinque anni; il prelievo minimo ammonta a CHF ; il prelievo anticipato comporta la riduzione delle prestazioni di previdenza; in caso di alienazione della proprietà abitativa, il prelievo anticipato deve essere rimborsato interamente. Costituzione in pegno È possibile costituire in pegno i diritti alle prestazioni di previdenza, oppure un importo che corrisponde al massimo alla prestazione di libero passaggio. Per la seconda variante valgono, in particolare dopo i 50 anni, le stesse condizioni previste per il prelievo anticipato. Entrate secondo il genere Entrate previdenza professionale 2009: CHF mio. Uscite secondo il genere Uscite previdenza professionale 2009: CHF mio. 27,0% 32,0% 41,0% Contributi sociali e versamenti: datori di lavoro Contributi sociali e versamenti: dipendenti Altre entrate: reddito del capitale lordo e aumento di valore del capitale (realizzato) Rendite Prestazioni in capitale mio mio. Spese amministrative e d'esecuzione Prestazioni d'uscita, versamenti alle assicurazioni, interessi passivi 2477 mio mio (In CHF) Fonte: UFS 2011 Fonte: UFS 2011

10 Istituto di previdenza Gli istituti di previdenza che intendono applicare l assicurazione obbligatoria secondo la LPP devono soddisfare le seguenti condizioni: iscrizione nel registro della previdenza professionale presso la competente autorità di vigilanza forma giuridica: fondazione o cooperativa riconoscimento come istituzione di diritto pubblico Negli organi dotati di potere decisionale il numero dei rappresentanti del datore di lavoro e di quelli dei dipendenti deve essere uguale (amministrazione paritetica). Controllo L ufficio di revisione esamina annualmente la gestione, la contabilità e l investimento patrimoniale. Il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se l istituto di previdenza è sempre in grado di adempiere ai suoi obblighi. Fondo di garanzia Il fondo di garanzia a livello nazionale ha quale scopo di: garantire le prestazioni obbligatorie in caso di istituti o casse di previdenza divenuti insolventi; ripristinare i contatti interrotti tra gli assicurati e l istituto di previdenza professionale (Ufficio centrale del 2 pilastro); indennizzare l istituto collettore delle spese sostenute nell ottemperanza del suo dovere; versare i sussidi agli istituti di previdenza con struttura d età sfavorevole. Questa evenienza ricorre quando la somma degli accrediti di vecchiaia è superiore al 14 % della somma dei relativi salari assicurati. 10

11 Trattamento fiscale Gli istituti di previdenza che applicano la previdenza professionale sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte sulla successione e sulla donazione. I contributi che i datori di lavoro versano agli istituti di previdenza sono considerati oneri d esercizio ai fini dell imposizione fiscale diretta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. I contributi per la previdenza professionale versati dai dipendenti e dalle persone che esercitano un attività indipendente sono deducibili dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Se la persona assicurata acquista prestazioni regolamentari, può normalmente dedurre l importo destinato all acquisto di anni di contribuzione dal suo reddito imponibile. I prelievi di capitale entro 3 anni dal riscatto vengono considerati dalle autorità tributarie come elusione fiscale. In questo caso dovrete prevedere pesanti ripercussioni fiscali. Le prestazioni di rendita versate dagli istituti di previdenza sono imponibili come reddito mentre le prestazioni di capitale vengono tassate separatamente dal restante reddito a una tariffa speciale. I diritti alle prestazioni future degli istituti di previdenza sono esenti da imposta. Il prelievo anticipato per la prorietà d abitazioni ad uso proprio è imponibile. Se si procede al rimborso dell importo prelevato le tasse vengono rimborsate, tuttavia senza interessi. Istituto collettore Alla Fondazione istituto collettore spettano i seguenti compiti: affiliare d ufficio i datori di lavoro che non hanno costituito un istituto di previdenza né si sono affiliati a uno esistente; affiliare i datori di lavoro che ne fanno richiesta; assicurare a titolo facoltativo: i lavoratori indipendenti e gli svizzeri residenti all estero, i dipendenti al servizio di più datori di lavoro, i dipendenti che escono dalla previdenza professionale obbligatoria ma che desiderano prorogarla; versare le prestazioni obbligatorie a favore del dipendente o dei suoi superstiti nel caso in cui il datore di lavoro, contravvenendo agli obblighi di legge, non si sia affiliato a nessun istituto di previdenza; amministrare le prestazioni di libero passaggio che per varie ragioni non possono essere trasferite ai legittimi proprietari; applicare la previdenza professionale obbligatoria per i disoccupati. 1 pilastro: Previdenza statale 2 pilastro: Previdenza professionale 3 pilastro: Previdenza privata Assicurazioni sociali: Sistema previdenziale in Svizzera Attuale legislazione del 2 pilastro Cassa pensione e proprietà abitativa: Promozione della proprietà abitativa (PPA) Altri importanti testi di legge Codice civile (art. 89 bis, 122 segg. CC) Codice di procedura civile (art. 279 segg. CPC) Codice delle obbligazioni (art. 331 segg. CO) Legge federale sul libero passaggio (LFLP) Diverse ordinanze, in particolare la n. 2 sulla LPP (OPP 2) Interessati ad altre pubblicazioni di questa serie? Tutti gli opuscoli e le informazioni su previdenza e assicurazioni possono essere richiesti gratuitamente in ogni momento o scaricati dal sito 11

12 Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente. AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate. Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante AXA Winterthur General-Guisan-Strasse 40 Casella postale Winterthur 24 ore su 24: AXA.ch AXA Vita SA

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