Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia"

Transcript

1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 22 Presentata dai consiglieri Gottardo, Molinaro <<Disciplina per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale>> Presentata il 29 ottobre 1998

2 Signor Presidente, egregi consiglieri, l articolo 12 della legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, prevede che le Regioni adeguino la propria legislazione alle norme della legge quadro entro un anno dalla sua entrata in vigore. A distanza di ventiquattro mesi nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia risultano ancora in vigore le norme sulla tutela dei funghi spontanei contenute nel Capo II della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 e i conseguenti regolamenti adottati dalle Province e, per i territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane. Una compiuta disciplina, questa, talvolta farraginosa, appesantita da procedure parcellizzate presso le diverse istituzioni pubbliche locali coinvolte, con eccessiva penalizzazione per i raccoglitori che intendono esercitare la raccolta in diverse località della regione. La nuova legislazione nazionale di riferimento attribuisce alle Regioni una ampia potestà legislativa che è riferita sia alla disciplina autorizzatoria della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei sia alle attività di conservazione e tutela ambientale della flora fungina. Tali competenze legislative - si ritiene - debbono essere esercitate considerando il consistente aumento che si è verificato negli ultimi anni tra i raccoglitori abituali e occasionali di funghi. Questo elevato numero di persone che frequenta i boschi può portare ad alterazioni del delicato equilibrio dell ecosistema naturale e, per quanto riguarda la raccolta della flora naturale fungina, anche a spiacevoli disavventure quali gli avvelenamenti. Tali situazioni evidenziano sicuramente una insufficiente conoscenza della materia dei funghi e, più in generale, una disinformazione sui processi biologici naturali. Da questo muove il presente provvedimento legislativo che, nel suo insieme, reca una disciplina innovativa in materia di rilascio e limiti di esercizio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi e individua le competenze da esercitare da Regione, Province, Comunità montane, Comuni e associazioni micologiconaturalistiche nel settore. L articolato è imperniato su alcuni principi cardine che possono essere così riassunti: a) la raccolta dei funghi è oggetto di autorizzazione onerosa permanente valida per l intero territorio regionale, rilasciata da Province e Comunità montane dopo il superamento di un colloquio per accertare la conoscenza delle elementari cognizioni sui funghi (articoli 2 e 11) e momento di formazione di una nuova coscienza ambientale;

3 b) una disciplina transitoria (articolo 17) precederà il nuovo sistema di autorizzazioni; durante tale periodo i Comuni potranno rilasciare appositi permessi di raccolta con validità annuale. I permessi temporanei potranno altresì essere richiesti anche oltre il periodo transitorio da parte dei cittadini non residenti che non intendano munirsi della autorizzazione. Di tale possibilità certamente potranno avvalersi i turisti che soggiornano o visitano il territorio regionale; c) le modalità, i limiti, le agevolazioni ed i divieti permanenti e temporanei sono già definiti nel provvedimento legislativo (articoli 5-8) e quindi per gli stessi sarà assicurata una uniforme ed omogenea applicazione in tutto il territorio regionale (articolo 18) senza rinvii a regolamenti fonte talvolta di incertezze; d) la tutela del patrimonio floristico fungino è assicurata dalla Regione con una Commissione regionale per la micologia (articolo 10) rappresentativa degli esperti del mondo universitario e delle associazioni micologico-naturalistiche e quindi garanzia di contenuti adeguati sotto il profilo tecnico-scientifico; e) il ruolo delle associazioni micologico-naturalisti che è riconosciuto e valorizzato (articoli 10,11 e 12). Nell ambito del provvedimento è altresì assicurato un pieno riconoscimento al diritto di proprietà (articolo 3) e una procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni per scopi di ricerca e divulgazione scientifica (articolo 9). Le norme in materia di sanzioni, di vigilanza e di raccordo con la previgente disciplina legislativa regionale completano la proposta di legge. Non si è ritenuto di disciplinare in maniera esaustiva la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati in quanto la legislazione nazionale è esaustiva e alla stessa si fa riferimento (articolo 20). Signor Presidente, egregi colleghi, si è voluto corrispondere ad una precisa attribuzione legislativa della Regione operando per una completa semplificazione di procedure e adempimenti per la disciplina del settore. Si auspica che l on. Consiglio voglia confortare con il suo voto questa proposta. GOTTARDO MOLINARO

4 CAPO I Raccolta dei funghi Art. 1 (Finalità della legge) 1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l incremento del patrimonio naturale esistente. 2. La Regione esercita le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni. Art. 2 (Autorizzazione alla raccolta) 1. La raccolta dei funghi può essere effettuata nei boschi e in tutti i terreni non coltivati da chiunque abbia ottenuto l autorizzazione onerosa rilasciata dalla Provincia ovvero dalle Comunità montane per i residenti nei territori in essa compresi. 2. L autorizzazione è permanente ed è valida su tutto il territorio regionale, salvo le limitazioni di cui all articolo La sua validità viene annualmente confermata mediante il versamento della tassa di cui all articolo Chi richiede per la prima volta l autorizzazione deve effettuare un colloquio con la Commissione prevista all articolo 11 che accerta la conoscenza delle normative vigenti in materia di raccolta dei funghi epigei e la conoscenza dei funghi velenosi e delle specie commestibili più comuni. 5. I cittadini che non risiedano nella Regione Friuli-Venezia Giulia, qualora presentino un autorizzazione alla raccolta rilasciata con le medesime modalità previste dal comma 4, potranno ottenere l autorizzazione senza colloquio. Art. 3 (Regime dei suoli) 1. La Regione può, a domanda, autorizzare il proprietario o il conduttore a qualsiasi titolo di un terreno a riservarsi la raccolta dei funghi qualora siano in atto opere di miglioramento e di recupero della produttività boschiva accertata dalla

5 competente autorità forestale. In tale caso il terreno dovrà essere recintato adeguatamente o delimitato con tabelle. 2. La raccolta è ammessa anche nei terreni coltivati quando questa attività non arrechi danni alle colture. 3. Il proprietario o il conduttore del fondo possono, qualora non sussistano i divieti di cui all articolo 7 ovvero per la protezione della flora fungina, previsti dall articolo 6 della legge n. 352/1993, cogliere funghi in deroga ai limiti di peso previsti. 4. E' vietato costituire riserve di raccolta a pagamento. 5. La Regione, nei territori classificati montani, sentiti i Comuni e le Comunità montane interessate, può individuare territori ove la raccolta è consentita soltanto ai residenti, anche in deroga ai limiti di cui all articolo 5. Art. 4 (Modalità di raccolta) 1. La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso dell apposita autorizzazione di cui all articolo La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un ora dopo il tramonto ad un ora prima della levata del sole. 3. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. 4. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. 5. All atto della raccolta i funghi commestibili dovranno essere riposti in contenitori rigidi e aerati, atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato in ogni caso l uso di borse di plastica. Art. 5 (Limiti di raccolta) 1. La raccolta giornaliera dei funghi epigei è limitata a 3 kg pro capite. 2. Sentita la Commissione scientifica prevista dall articolo 10, la Regione potrà prevedere limiti inferiori di peso o vietare la raccolta di singole specie.

6 3. I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. 4. La Regione potrà inoltre, sentito il parere della Commissione scientifica prevista all articolo 10, consentire la raccolta di quantità superiori di funghi <<parassiti>> quando essi possono causare seri danni al patrimonio forestale. 5. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali potranno, per motivi di salvaguardia dell ecosistema, essere ridotti i quantitativi di raccolta previsti dal comma 1 nonché dall articolo 6. Art. 6 (Agevolazioni di raccolta) 1. Ai residenti che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito è accordata la deroga dal limite quantitativo giornaliero sino ad un massimo di 15 kg. pro capite. 2. L agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai soggetti individuati al comma 3 dell articolo 2 della legge n. 352/1993, secondo le modalità stabilite dall articolo 2, comma 1, della presente legge. Art. 7 (Divieti permanenti di raccolta) 1. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell Amanita casearia allo stato di ovulo chiuso; la raccolta e consentita solo quando l ovulo presenta lacerazione naturale e spontanea del velo generale. 2. Per ragioni di carattere sanitario è vietata la commercializzazione della Clitocybe nebularis. 3. E' altresì vietata la raccolta degli esemplari del gruppo Boletus edulis (edulis, pinophilus, aereus ed aestivalis) il cui diametro del cappello risulti inferiore ai 4 cm. 4. E' vietata la raccolta di esemplari di Cantharellus cibarius il cui diametro del cappello sia inferiore ai 3 cm. Art. 8 (Divieti temporanei di raccolta) 1. La Regione, sentito il parere delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane interessate, oltre a quello della Commissione scientifica prevista dall articolo 10, può, per motivi di salvaguardia dell ecosistema, vietare la raccolta per

7 periodi continui non inferiori a quattro settimane e non superiori ad un anno in superfici boschive od agricole delimitate, normalmente non comprendenti un intera area comunale. 2. La Regione può, inoltre, vietare per periodi limitati la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle Province, dei Comuni o delle Comunità montane competenti per territorio e sentito il parere della Commissione scientifica prevista all articolo 10 della presente legge. Art. 9 (Autorizzazioni speciali) 1. Per le attività di cui all articolo 8 della legge n. 352/1993, le autorizzazioni speciali di raccolta sono rilasciate dalle Province. 2. Tali speciali autorizzazioni possono essere rilasciate, previo accertamento del grado di preparazione tecnico-scientifica del richiedente, a titolo gratuito ed in deroga ai disposti di cui al comma 2 dell articolo 2 della presente legge e all articolo 6 della legge n. 352/ Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo non consentono la raccolta di più di tre esemplari per ciascuna delle specie pregiate sottoelencate, salvo che la raccolta debba servire per particolari ricerche, scientificamente motivate, per lo studio di dette specie: a) gruppo del Boletus edulis (B. edulis, B. pinophilus, B. aereus ed B. aestivalis); b) Agrocybe aegerita; c) Amanita caesarea; d) Armillariella mellea; e) Cantharellus cibarius; f) Cantharellus cornucopioides; g) Cantharellus lutescens; h) Clitocybe geotropa; i) Clitopilus prunulus; l) Hygrophorus marzuolus;

8 m) Macrolepiota procera; n) Morchella conica; o) Morchella elata; p) Morchella esculenta; q) polyporus pes-caprae; r) Russula aurata; s) Russula virescens; t) Tricholoma terreum. 4. I possessori delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dovranno, alla fine di ogni anno, documentare la propria attività e relativi studi alla Regione. Art. 10 (Istituzione Commissione scientifica regionale per la micologia) 1. Entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, la Commissione scientifica regionale per la micologia che, oltre ai compiti alla stessa affidati dalla presente legge, esprime parere sulle materie concernenti la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nonché sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con la flora fungina. 2. La Commissione stessa è presieduta dal Direttore regionale competente o suo delegato e si compone di quattro rappresentanti ed esperti individuati dalle Università di Trieste e Udine, di quattro rappresentanti delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e da due esponenti designati dall Amministrazione regionale. 3. La composizione della Commissione di cui al comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale sulla scorta di una rosa di nominativi proposti dalle istituzioni e associazioni da rappresentare. 4. I singoli componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Art. 11 (Commissioni per i colloqui di accertamento)

9 1. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, presso ogni Provincia e Comunità montana sono istituite una o più Commissioni per lo svolgimento dei colloqui di cui all articolo 2, comma Le Commissioni sono formate da tre componenti designati dalla Provincia o dalla Comunità montana stessa, due dei quali individuati tra una rosa di nominativi proposti dalle principali associazioni micologiche e naturalistiche. 3. Le Province e le Comunità montane, avvalendosi anche delle associazioni micologiche e naturalistiche operanti nel territorio, promuovono ogni anno appositi corsi di preparazione al colloquio, con svolgimento in sede decentrata. Art. 12 (Funzioni delle Aziende sanitarie regionali) 1. Entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, nell ambito della struttura operativa preposta alla prevenzione, le Aziende sanitarie istituiscono una unità operativa preposta al controllo micologico pubblico, che assicura l espletamento delle proprie funzioni presso ciascun Distretto sanitario di base. 2. Per il funzionamento delle predette unità operative le Aziende sanitarie possono anche avvalersi delle associazioni micologiche e naturalistiche operanti nel territorio di competenza. 3. E assicurata la precedenza alle associazioni micologiche e naturalistiche già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 13 (Determinazione corrispettivi per il rilascio dell autorizzazione) 1. La Regione determina annualmente l importo da corrispondere da parte di ciascun titolare dell autorizzazione. 2. I corrispettivi vengono introitati dalle Province e dalle Comunità montane e sono destinati al sollievo delle spese di esercizio delle funzioni nel settore nonché al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell ambiente. 3. In sede di prima applicazione della presente disciplina autorizzativa, tale corrispettivo è fissato in lire cinquantamila. CAPO II Commercializzazione dei funghi

10 Art. 14 (Commercializzazione) 1. La vendita dei funghi freschi è soggetta ad autorizzazione del sindaco rilasciata in base alla legge 11 giugno 1971, n La vendita dei funghi freschi è soggetta a certificazione rilasciata dal controllo micologico pubblico di cui al comma 1 dell articolo 12, secondo le modalità prestabilite e indicanti la quantità e la specie dei funghi oggetto del controllo. CAPO III Sanzioni e vigilanza Art. 15 (Sanzioni) 1. Ogni violazione alle norme della presente legge comporta la confisca dei funghi raccolti ed è punita con sanzione amministrativa che viene così fissata: a) raccolta senza autorizzazione: da L a L ; b) raccolta superiore al limite sino a 4 kg: da L a L ; c) raccolta superiore a quanto previsto dalla lettera b) ed in violazione di quanto previsto dall articolo 4, comma 2: da L a L ; d) infrazione all articolo 5, comma 5: da L a L ; e) infrazione all articolo 5, comma 4, della legge n. 352/1993: da L a L ; f) infrazione all articolo 5, commi 1, 3 e 5 della legge n. 352/1993: da L a L ; g) infrazione all articolo 7: da L a L ; h) infrazione all articolo 8: da L a L ; i) infrazione all articolo 9, commi 3 e 5: da L a L L autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è: a) ritirata per infrazione alle lettere c), d) ed e), comma 1, del presente articolo; b) sospesa fino ad un anno per infrazione all articolo 8;

11 c) sospesa per un anno per infrazione all articolo 9, comma Qualsiasi infrazione alla presente legge effettuata dai possessori di autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto dall articolo 2, comma 5, comporta l immediato ritiro dell autorizzazione. In seguito a tale ritiro si potrà riottenere l autorizzazione solo tramite colloquio di cui all articolo 2, comma Il prodotto confiscato deve essere distrutto. Art. 16 (Vigilanza) 1. La vigilanza sull applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia urbana e rurale, agli operatori aventi qualifica di Vigile sanitario o equivalente. 2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta secondo le norme gestionali e regolamentari vigenti. CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINALI Art. 17 (Disciplina transitoria) 1. In deroga a quanto previsto dall articolo 2 della presente legge e per un periodo non superiore ad anni cinque dalla sua entrata in vigore, possono essere rilasciati permessi temporanei di raccolta a cittadini residenti nel territorio regionale. 2. I permessi di cui al comma 1 sono rilasciati, a domanda, dai Comuni e sono validi, per un periodo non superiore ai dodici mesi, su tutto il territorio comunale ovvero della Comunità montana se rilasciato da Comuni montani. 3. Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare di conoscere le specie fungine ammesse alla raccolta occasionale e di attenersi alle modalità, divieti e limitazioni previsti dalla presente legge. 4. I permessi di cui al comma 1 sono rilasciati limitatamente alle specie Boletus edulis, Armillariella mellea e ai Cantharellus cibarius e lutescens. 5. I permessi di raccolta temporanea sono altresì rilasciati, con le modalità e gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4, ai cittadini richiedenti non residenti nel territorio

12 regionale, con una validità massima di mesi tre, anche oltre i limiti temporali di cui al comma L importo da corrispondere ai Comuni per i permessi temporanei di cui al presente articolo sono determinati in lire per i cittadini residenti ed in lire per i cittadini non residenti. Art. 18 (Indirizzi applicativi) 1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste e parchi. 2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta del competente assessore alle foreste e parchi, adotta un apposito atto di indirizzo per assicurare una uniforme applicazione dei contenuti della presente legge nel territorio regionale, in armonia con la previgente disciplina legislativa e regolamentare nonché per definire le caratteristiche del modello della autorizzazione e del permesso temporaneo di raccolta. Art. 19 (Abrogazioni) 1. E abrogato il Capo II della legge regionale 3 giugno 1981, n A far tempo dal sessantesimo giorno successivo all emanazione dell atto di indirizzo di cui all articolo 18, sono abrogate tutte le norme regolamentari previgenti in materia di funghi. Art. 20 (Rinvio) 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla legge n. 392/1993. Art. 21 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE N. (168-03)

LEGGE REGIONALE N. (168-03) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 14 marzo 2017 -----

Dettagli

Provincia di Belluno. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N.

Provincia di Belluno. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N. COMUNITA MONTANA DELL ALPAGO Provincia di Belluno REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N. 7 Finalità Titolo per la

Dettagli

COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 19 agosto 1996, n. 23 La Comunità Montana Belluno Ponte nelle

Dettagli

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA L AUTORIZZAZIONE E E VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE X 6 ANNI PREVIO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL ENTE PREPOSTO AL RILASCIO DEL TESSERINO DI 30.00 ANNUI MODALITA

Dettagli

L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei

L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei Direzione Ambiente Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE (in vigore dal 1 aprile 2015) art.

Dettagli

Tutela dei funghi epigei spontanei. L.R. 24/2007 e s.m.i. PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. (in vigore dal 1 aprile 2015)

Tutela dei funghi epigei spontanei. L.R. 24/2007 e s.m.i. PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. (in vigore dal 1 aprile 2015) Direzione Ambiente Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE (in vigore dal 1 aprile 2015) art.

Dettagli

COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO Via Europa 22, 36011 Arsiero (VI) Tel. 0445 712707 Fax 0445-741797 mail: g.zuccollo@asticoposina.it DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI Novità

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO ENTE PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - CARPEGNA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017 Comunità Montana di Scalve REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017 1 Indice articoli Art. 1 Identificazione territoriale

Dettagli

REGIONE VENETO. Legge Regionale n. 23 del 19 agosto Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

REGIONE VENETO. Legge Regionale n. 23 del 19 agosto Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati REGIONE VENETO Legge Regionale n. 23 del 19 agosto 1996 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati TITOLO I - Finalità Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge

Dettagli

L.R , n. 23 L.R , n. 7 D.G.R. n. 739 del NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI.

L.R , n. 23 L.R , n. 7 D.G.R. n. 739 del NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI. L.R. 19.08.1996, n. 23 L.R. 31.01.2012, n. 7 D.G.R. n. 739 del 02.05.2012 NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI. La Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Vista la L.R. 19 agosto

Dettagli

REGIONE VENETO L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

REGIONE VENETO L.R. 19 agosto 1996, n. 23. REGIONE VENETO L.R. 19 agosto 1996, n. 23. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. TITOLO I Finalità Art.1 Finalità. 1. La presente legge disciplina su tutto

Dettagli

Via Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http:

Via Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http: Via Collodi, 4 21016 LUINO (VA) Tel. 0332/536520 fax 0332/536498 http: www.cm-valliluinese.va.it MODALITA DI RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA MONTANA VALLI DEL LUINESE L.R. N. 23 GIUGNO

Dettagli

COMUNE DI PISOGNE (BS)

COMUNE DI PISOGNE (BS) COMUNE DI PISOGNE (BS) Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2005 Art. 1 Oggetto del Regolamento; Il presente regolamento in attuazione della Legge

Dettagli

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E Atti consiliari Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia C O N S I G L I O R E G I O N A L E LEGGE REGIONALE (n. 22) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 4 aprile 2000

Dettagli

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997, N. 24 RACCOLTA, INCREMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997, N. 24 RACCOLTA, INCREMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997, N. 24 RACCOLTA, INCREMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI Capo I - RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, nel rispetto

Dettagli

comunità montana della valle del boite - comunion dei paes de la val de la guoite -

comunità montana della valle del boite - comunion dei paes de la val de la guoite - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 19 agosto 1996, n. 23 L.R. 31 gennaio 2012, n. 7. La Comunità Montana della Valle del Boite, Vista la L.R. 19.08.1996,

Dettagli

COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 198 agosto 1996, n. 23 L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 La Comunità

Dettagli

COMUNE DI CALANGIANUS

COMUNE DI CALANGIANUS COMUNE DI CALANGIANUS PROVINCIA OLBIA TEMPIO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Onde evitare il perpetuarsi dello sfruttamento incontrollato di tutti i prodotti del sottobosco; Considerato

Dettagli

TITOLO I - Finalità. TITOLO II - Raccolta dei funghi Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta

TITOLO I - Finalità. TITOLO II - Raccolta dei funghi Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI TITOLO I - Finalità Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge disciplina su tutto

Dettagli

COMUNITÀ MONTANA. Provincia di Varese. Via Matteotti, ARCISATE tel. 0332/ fax P.IVA e C. F.

COMUNITÀ MONTANA. Provincia di Varese. Via Matteotti, ARCISATE tel. 0332/ fax P.IVA e C. F. COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO Valceresio Provincia di Varese Via Matteotti, 18-21051 ARCISATE tel. 0332/47.67.80 fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120 Valganna Valmarchirolo Legge Regionale 5/12/2008,

Dettagli

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei. LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO (adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.06.2005 con atto nr 20) Il presente regolamento

Dettagli

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (e s.m.i.) disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (e s.m.i.) disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (e s.m.i.) disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati TITOLO I Finalità Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge disciplina

Dettagli

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Modalità e criteri per il rilascio di autorizzazioni e permessi ART. 1 -FINALITÀ 11 presente regolamento è adottato in applicazione della Legge Regione Puglia

Dettagli

COMUNITA MONTANA VAL BELLUNA (Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Sedico e Sospirolo)

COMUNITA MONTANA VAL BELLUNA (Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Sedico e Sospirolo) COMUNITA MONTANA VAL BELLUNA (Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Sedico e Sospirolo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 19 agosto 1996, n. 23

Dettagli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Deliberazione n. 17 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Il giorno 23 giugno 2014 alle ore 18.30 nella sede della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. Convocata dal Presidente, si è riunita la GIUNTA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEDRO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEDRO COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEDRO Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 28 maggio.

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PARCO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA REGIONALE DEIVA

REGOLAMENTO DEL PARCO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA REGIONALE DEIVA REGOLAMENTO DEL PARCO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA REGIONALE DEIVA Approvato con Deliberazione del Consiglio dell Ente Parco del Beigua n. 50 del 21.12.2016 Art. 1 Finalità Le presenti

Dettagli

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14. Modifica della legge regionale 25 agosto. conservati nel territorio regionale)

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14. Modifica della legge regionale 25 agosto. conservati nel territorio regionale) 8144 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 19-5-2006 LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14 Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R N. 48"

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE BASILICATA MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R N. 48 LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 26-11-2001 REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 14.12.1998 N. 48" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 77 del 1 dicembre 2001 IL CONSIGLIO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA Provincia di Brescia Piazza Martiri della Libertà 1 Tel. 030/920108Fax 030/9220030 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del

Dettagli

L.R. 12/2000, art. 1 B.U.R. 27/12/2000, n. 52. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.

L.R. 12/2000, art. 1 B.U.R. 27/12/2000, n. 52. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. L.R. 12/2000, art. 1 B.U.R. 27/12/2000, n. 52 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi

Dettagli

LA COMUNITÀ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDANO,

LA COMUNITÀ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDANO, LA COMUNITÀ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDANO, Vista la L.R. 19 agosto 1996 n. 23 che detta norme per la "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"; Vista

Dettagli

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA Allegato A) COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, titolo VIII Approvato dall

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEI TERRITORI APPARTENENTI AL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE GESTITO DA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEI TERRITORI APPARTENENTI AL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE GESTITO DA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEI TERRITORI APPARTENENTI AL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE GESTITO DA VENETO AGRICOLTURA - Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore

Dettagli

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P TEL.0783/5519 Fax 0783/552039

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P TEL.0783/5519 Fax 0783/552039 COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P. 09075 TEL.0783/5519 Fax 0783/552039 ORDINANZA N 12 /2007 Prot. N. 4355 del 15.10.2007 Oggetto: Tutela degli ecosistemi e disciplina della raccolta

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Comune di Rovereto Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27.04.1992, n. 149 INDICE Comune di Rovereto...1 Art. 1 - Obbligatorietà

Dettagli

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, s.m.i. (Aggiornata con l. r. 31 gennaio 2012, n. 7, vigente. Le modifiche sono evidenziate in giallo) DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI

Dettagli

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati.

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati. Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati Legge Regionale n. 48 del 14-12-1998 Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

Dettagli

TITOLO II RACCOLTA DEI FUNGHI

TITOLO II RACCOLTA DEI FUNGHI LR(9) 16_99.doc Pag: 1 LEGGE REGIONALE Toscana 22 marzo 1999, n. 16 Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei. in B.U.R.T. n. 10 del 31-3-1.999 sommario TITOLO I FINALITA... 1 Art. 1 (Finalità)...

Dettagli

LEGGE 23 agosto 1993, n Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Vigente al:

LEGGE 23 agosto 1993, n Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Vigente al: LEGGE 23 agosto 1993, n. 352 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Vigente al: 8-11-2013 CAPO I RACCOLTA DEI FUNGHI La Camera dei deputati ed

Dettagli

COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI COMUNI DI BONDO-BREGUZZO- RONCONE E LARDARO Riferimenti legislativi: Legge provinciale

Dettagli

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (1/circ).

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (1/circ). 10. ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI USO DOM., SOST.AGR.(Igiene A) Vigilanza igienica su alimenti,bevande,sost. uso agrario L. 23-8-1993 n. 352 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA DISCIPLINA SULLA RACCOLTA, L INCREMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

Dettagli

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio Delibera del Consiglio direttivo 2 giugno 1998, n.63 e successive modifiche Art. 1 L Ente Parco

Dettagli

REGIONE BASILICATA LEGGE REGI ONALE N. 48 DEL

REGIONE BASILICATA LEGGE REGI ONALE N. 48 DEL REGIONE BASILICATA LEGGE REGI ONALE N. 48 DEL 14-12-1998 DISCIPLINA SULLA RACCOLTA, L'INCREMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

Dettagli

Criteri per il rilascio, in Regione Lombardia, dell autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei e ipogei (tartufi)

Criteri per il rilascio, in Regione Lombardia, dell autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei e ipogei (tartufi) Allegato al decreto n 653 del 31/01/2013 Criteri per il rilascio, in Regione Lombardia, dell autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei e ipogei (tartufi) per motivi di studio e di ricerca,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO COMUNE DI GALATRO (Provincia di Reggio Calabria) ^^^^^ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO Approvato con delibera consiliare n._34 del_28.06.2011 Modificato CC n.44 /2011

Dettagli

parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ; PARTE SECONDA

parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ; PARTE SECONDA 18486 PARTE SECONDA Atti regionali DECRETO DELL ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 18 maggio 2012, n. 1 Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003,

Dettagli

Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16. Titolo I - FINALITÀ. Art Finalità

Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16. Titolo I - FINALITÀ. Art Finalità Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 31.03.1999 Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 Titolo I - FINALITÀ Art. 01 - Finalità 1. La Regione Toscana,

Dettagli

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n.17 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n.17 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA PROPOSTA DI LEGGE N. 377 DEL 4.11.2014 Di iniziativa dei consiglieri: Antonino Oliveri Valter Ferrando Antonino Miceli Franco Bonello Massimo Donzella

Dettagli

COMUNE DI PIAZZATORRE - Approvato con deliberazione C.C. n.5 del

COMUNE DI PIAZZATORRE - Approvato con deliberazione C.C. n.5 del COMUNE DI PIAZZATORRE - Approvato con deliberazione C.C. n.5 del 03.05.2010 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ANNO 2010 Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento, in attuazione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA - 02/04/1996, n. 6 - B.U.R. 05/04/1996, n.35 EPIGRAFE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA - 02/04/1996, n. 6 - B.U.R. 05/04/1996, n.35 EPIGRAFE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 02-04-1996 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - 02/04/1996, n. 6 - B.U.R. 05/04/1996, n.35 EPIGRAFE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL

Dettagli

Integrazione della normativa connessa alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. Legge 23 agosto 1993, n.

Integrazione della normativa connessa alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. Legge 23 agosto 1993, n. Integrazione della normativa connessa alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati Legge 23 agosto 1993, n. 352 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione

Dettagli

Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI. Art. 1. (Finalità)

Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI. Art. 1. (Finalità) Pagina 1 di 8 Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24. (Testo coordinato) Tutela dei funghi epigei spontanei. (B.U. 20 dicembre 2007, n. 51) Modificata da l.r. 28/2008, l.r. 03/2009, l.r. 10/2011, l.r.

Dettagli

Epigrafe. Capo I Raccolta dei funghi epigei. Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Autorizzazione alla raccolta. Art. 3 - Modalità di raccolta.

Epigrafe. Capo I Raccolta dei funghi epigei. Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Autorizzazione alla raccolta. Art. 3 - Modalità di raccolta. 1 di 11 04/11/2008 10.07 Leggi Regionali d'italia Lombardia L.R. 23-6-1997 n. 24 Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Pubblicata nel B.U. Lombardia 27 giugno

Dettagli

La gestione della raccolta funghi sul territorio dell Alto Bremboe di Regione Lombardia

La gestione della raccolta funghi sul territorio dell Alto Bremboe di Regione Lombardia La gestione della raccolta funghi sul territorio dell Alto Bremboe di Regione Lombardia Piazza Brembana, 9 settembre 2015 La gestione storica: l esperienza decennale del territorio dell Alto Brembo(2005-2014)

Dettagli

Legge regionale 8 settembre 2014, n. 7. Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).

Legge regionale 8 settembre 2014, n. 7. Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei). REGIONE PIEMONTE BU37 11/09/2014 Legge regionale 8 settembre 2014, n. 7. Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei). La competente Commissione Consiliare

Dettagli

Giunta Regionale della Campania

Giunta Regionale della Campania Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell'a.g.c. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata

Dettagli

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po REGOLAMENTO per la RACCOLTA dei FUNGHI EPIGEI SPONTANEI nel PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO dell EMILIA- ROMAGNA (comma 2, art. 7, Legge Regionale

Dettagli

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) Direzione Ambiente Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale

Dettagli

LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA

LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3. REGIONE SICILIANA Testo integrale tratto dalla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA REPUBBLICA ITALIANA PALERMO

Dettagli

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARTICOLO DI RIFERIMENTO TESTO PER ESTRATTO l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto

Dettagli

I. RACCOLTA DEI FUNGHI

I. RACCOLTA DEI FUNGHI Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24. (Testo coordinato) Tutela dei funghi epigei spontanei. (B.U. 20 dicembre 2007, n. 51) Modificata da: l.r. 28/2008, l.r. 03/2009 l.r. 7/2014 e l.r. 9/2015 Capo I.

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46 41 nella misura dell 80 per cento alle comunità montane La presente legge è stata approvata dal Consiglio e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene regionale nella seduta del 09.11.2010.

Dettagli

PROVINCIA DI TRENTO. Legge Provinciale n 16 del 6 agosto Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità.

PROVINCIA DI TRENTO. Legge Provinciale n 16 del 6 agosto Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità. PROVINCIA DI TRENTO Legge Provinciale n 16 del 6 agosto 1991 Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità. 1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 26-03-1997 REGIONE UMBRIA Modificazioni ed integrazioni della LR 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi. Fonte:

Dettagli

DELIBERAZIONE N X / 3947 Seduta del 31/07/2015

DELIBERAZIONE N X / 3947 Seduta del 31/07/2015 DELIBERAZIONE N X / 3947 Seduta del 31/07/2015 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI MARIA CRISTINA CANTU' CRISTINA

Dettagli

L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres.

L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres. L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres. Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell articolo

Dettagli

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 11 DEL 29/07/2016 Sommario DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Dettagli

R E REGOLAMENTO G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

R E REGOLAMENTO G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI R E REGOLAMENTO G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL DISCIPLINA TERRITORIO DELLA DELLE COMUNITA RACCOLTA MONTANE DEI FUNGHI DEL FRIGNANO, EPIGEI APPENNINO

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 13-04-1996 REGIONE BASILICATA INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN BASILICATA ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL' IMMIGRAZIONE Fonte: BOLLETTINO

Dettagli

proposta di legge n. 323

proposta di legge n. 323 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 323 a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Cardogna, Traversini, Foschi, Zaffini presentata in data 9 maggio 2013 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE

Dettagli

L.R , n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei Spontanei, integrata con L.R n 58

L.R , n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei Spontanei, integrata con L.R n 58 24.11.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46 L.R.22-3-1999, n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei Spontanei, integrata con L.R. 17-11-2010 n 58 Titolo I FINALITÀ Art. 1 Finalità

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 17-11-2010 REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 17-11-2010 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 17-11-2010 REGIONE TOSCANA Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei). Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA

Dettagli

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. Capo I - Finalità. Art. 1 Finalità.

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. Capo I - Finalità. Art. 1 Finalità. Pagina 1 di 14 Leggi Regionali d'italia Basilicata L.R. 14-12-1998 n. 48 Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. Pubblicata nel

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O R E G O L A M E N T O REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO DELLE COMUNITA MONTANE DEL FRIGNANO, APPENNINO MODENA OVEST E DEL PARCO REGIONALE DELL ALTO

Dettagli

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 34 DEL 07/02/2012 L anno DUEMILADODICI, il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 10:00 la Giunta Provinciale si è riunita nella sede provinciale.

Dettagli

L.R. 05 Agosto 1998, n. 32 (1) Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.

L.R. 05 Agosto 1998, n. 32 (1) Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco. L.R. 05 Agosto 1998, n. 32 (1) Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco. Capo I Raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri

Dettagli

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20 Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21 B.U.R. 20/4/1996 n.20 INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN BASILICATA ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL' IMMIGRAZIONE [1] Articolo

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. Disciplina del settore fieristico.

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. Disciplina del settore fieristico. LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21-03-2003 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina del settore fieristico. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 13 del 26 marzo 2003 IL CONSIGLIO

Dettagli

Leggi Regionali - Testi coordinati n del 22/03/1999 (Boll. n 20 del 17/05/2000)

Leggi Regionali - Testi coordinati n del 22/03/1999 (Boll. n 20 del 17/05/2000) Leggi Regionali - Testi coordinati n 000016 del 22/03/1999 (Boll. n 20 del 17/05/2000) Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei. Testo coordinato con la LR 22 dicembre 1999, n. 68. Avvertenza.

Dettagli

L.R. 5 Agosto 1998, n. 32/1998

L.R. 5 Agosto 1998, n. 32/1998 L.R. 5 Agosto 1998, n. 32/1998 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco. Capo I Raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri

Dettagli

Proposta nr. 61 del 12/02/2013 Pagina 2 di 7

Proposta nr. 61 del 12/02/2013 Pagina 2 di 7 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEI TERRITORI APPARTENENTI AL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE GESTITO DA VENETO AGRICOLTURA L.R. 31 gennaio 2012 n. 7 Finalità Titolo per la

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 DELIBERAZIONE 20 gennaio 2014, n. 31

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 4 DELIBERAZIONE 20 gennaio 2014, n. 31 DELIBERAZIONE 20 gennaio 2014, n. 31 Delibera G.R. 430/2000. Sostituzione allegati A e B relativi alle modalità tecniche di effettuazione degli esami di abilitazione alla ricerca e raccolta tartufi e alle

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali: Bianchi, Cavalli, Malvezzi, Tomasi, Sala, Maccabiani, Micheli, Dotti, Baldini.

PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali: Bianchi, Cavalli, Malvezzi, Tomasi, Sala, Maccabiani, Micheli, Dotti, Baldini. REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 8705 PROGETTO DI LEGGE N. 0244 di iniziativa dei Consiglieri regionali: Bianchi, Cavalli, Malvezzi, Tomasi, Sala, Maccabiani, Micheli, Dotti, Baldini.

Dettagli

i n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato Pagina 3 Ar

i n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato Pagina 3 Ar REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE Pagina1 i n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato

Dettagli

COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Art. 1 Oggetto del regolamento I Comuni di Branzi, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Moio de Calvi, Roncobello,

Dettagli

Comunicato stampa PARCO DEL CIRCEO DOPO UNO STOP DI DUE ANNI RIAPRE LA RACCOLTA FUNGHI

Comunicato stampa PARCO DEL CIRCEO DOPO UNO STOP DI DUE ANNI RIAPRE LA RACCOLTA FUNGHI Comunicato stampa PARCO DEL CIRCEO DOPO UNO STOP DI DUE ANNI RIAPRE LA RACCOLTA FUNGHI L Ente Parco Nazionale del Circeo rende noto che il prossimo 8 ottobre si aprirà ufficialmente la stagione per la

Dettagli

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE C.d.G. Numero 40 del 29/11/2016 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) OGGETTO: Approvazione modifica regolamento funghi. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE L anno duemilasedici, addì ventinove

Dettagli

Alla scoperta di Funghi e Tartufi : Commestibilità e Velenosità dei funghi della Val D Agri

Alla scoperta di Funghi e Tartufi : Commestibilità e Velenosità dei funghi della Val D Agri Alla scoperta di Funghi e Tartufi : Commestibilità e Velenosità dei funghi della Val D Agri Convengo di Micologia a cura del Prof. Perilli Domenica, 4 Novembre c/o Hotel Kiris Villa D Agri Perché organizzare

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i. REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.) Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 293-13494 del

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 24

LEGGE REGIONALE N. 24 VII LEGISLATURA ATTI: 012808 LEGGE REGIONALE N. 24 ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DELL'ALTO GARDA BRESCIANO Approvata nella seduta del 18 novembre 2003 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 49 del 5 dicembre

Dettagli

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. * Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 212 dell 11 settembre

Dettagli

REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE N. 38 DEL Norme in materia di Polizia Locale.

REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE N. 38 DEL Norme in materia di Polizia Locale. REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 29-10-1988 Norme in materia di Polizia Locale. Il Consiglio regionale ha approvato Il Commissario di Governo ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dettagli

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 107 Presentato dalla Giunta regionale

Dettagli

ART. 1 Finalità e principi.

ART. 1 Finalità e principi. DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL PARCO NAZIONALE (approvate con Delibera di Consiglio Direttivo n 12 del 22/04/2010, modifica dalla delibera n. 11 del 07/04/2016) ART. 1 Finalità

Dettagli