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1 GUIDA PRATICA GUIDA PRATICA alla gestione delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Forlì-Cesena a cura di UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d Italia Comitato Provinciale Forlì-Cesena Provincia di Forlì-Cesena Ufficio Gestione Politiche di Welfare e Sanitarie

2 IL MONDO DELLE PRO LOCO Guida pratica alla gestione delle associazioni Pro Loco della Provincia di Forlì-Cesena Realizzazione tecnica a cura di Arsea srl 1

3 Indice Premessa... pag...3 Introduzione... pag...5 CAPITOLO 1 - COME COSTITUIRE UNA PRO LOCO... pag...7 Paragrafo 1 - Scegliere quale forma giuridica adottare... pag...7 Paragrafo 2 - Scegliere quale tipologia di associazione... pag...7 Paragrafo 3 - Riunirsi per la costituzione e redigere atto costitutivo e statuto... pag...7 Paragrafo 4 - Chiedere all Agenzia delle Entrate l apertura del codice fiscale... pag...8 Paragrafo 5 - Registrare atto costitutivo e statutopag... pag...8 Paragrafo 6 - Presentare il Modello EAS... pag...9 CAPITOLO 2 - PERCHÉ ISCRIVERSI NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE... pag. 11 CAPITOLO 3 - LA VITA QUOTIDIANA DELL ASSOCIAZIONE... pag.15 CAPITOLO 4 - RAPPORTI CON IL FISCO... pag.19 Paragrafo 1 - Ente commerciale ed ente non commerciale... pag.19 Paragrafo 2 - La perdita della qualifica di ente non commerciale... pag.23 Paragrafo 3 - L attività di raccolta fondi... pag.23 Paragrafo 4 - Aprire la Partita IVA... pag.27 Paragrafo 5 - Partita IVA e Camera di commercio... pag.27 Paragrafo 6 - Il regime della Legge pag.28 CAPITOLO 5 - LE COLLABORAZIONI RETRIBUITE... pag.33 Paragrafo 1 - La collaborazione occasionale accessoria (c.d. voucher)... pag.34 Paragrafo 2 - La collaborazione occasionale pura... pag.35 Paragrafo 3 - La collaborazione coordinata e continuativa a progetto... pag.36 CAPITOLO 6 - ORGANIZZARE UN EVENTO APERTO AL PUBBLICO... pag.39 Paragrafo 1 - La gestione complessivamente intesa... pag.39 Paragrafo 2 - L accoglienza... pag.40 Paragrafo 3 - La sicurezza... pag.40 Paragrafo 4 - Le autorizzazioni richieste... pag.41 Paragrafo 5 - Musica per la SIAE... pag.44 CAPITOLO 7 - CONTROLLI E DOCUMENTI DA CONSERVARE IN SEDE... pag..47 2

4 Premessa La Legge 383 del 7 dicembre 2000 ha posto un importante tassello per quanto riguarda l associazionismo liberamente costituito affermando che la Repubblica italiana ne riconosce il valore sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e richiamando la necessità di favorirne l apporto per finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. Con queste premesse la legge regionale dell Emilia-Romagna del 9 dicembre 2002 n. 34 ha assunto tale impostazione riconoscendo il valore d impegno sociale e di autogoverno della società civile e valorizzando la funzione dell associazionismo quale momento di partecipazione alla vita della comunità regionale. Nel variegato mondo delle associazioni un ruolo importantissimo è certamente quello delle pro-loco, soggetti che le normative sopra richiamate collocano fra le associazioni di promozione sociale. Nel nostro territorio questi soggetti sono molto presenti, radicati e arricchiscono le nostre comunità di valori fondamentali quali: il legame con il territorio, la solidarietà, la sussidiarietà ed i principi di democrazia. Con le pro-loco del territorio di Forlì-Cesena l Amministrazione Provinciale ha oramai un consolidato rapporto di collaborazione. È per questo motivo che quest anno, all interno delle attività realizzate con il concorso economico della Regione Emilia Romagna, nell ambito dei Piani di interventi predisposti a sostegno e valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale, si è deciso di sostenere l edizione di una guida informativa che aiutasse le Associazioni stesse nella gestione ordinaria delle loro attività e che affrontasse temi che spaziano dal come si costituisce una associazione al come muoversi per organizzare un evento. La proposta, pervenutaci dall UNPLI, l organo di coordinamento provinciale delle pro-loco è stata accolta favorevolmente da questo Assessorato della Provincia di Forlì-Cesena anche perché molti dei temi trattati potranno essere utili a tutto il modo delle associazioni. È pertanto con piacere e con soddisfazione che abbiamo promosso questa guida informativa, ritenendo di fare cosa utile per la crescita sociale e civile della nostra collettività. L Assesore Guglielmo Russo 3

5 Cari amici responsabili della gestione delle Pro Loco della Provincia di Forlì-Cesena. Dopo un lungo e tormentato cammino per dotarci di uno strumento al passo coi tempi e contenente tutte le ultime disposizioni in materia siamo lieti e orgogliosi di presentare la Guida pratica alla gestione delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Forlì-Cesena. Questa guida nasce con l'obiettivo di accompagnare le associazioni Pro Loco ad acquisire consapevolezza rispetto ai diversi adempimenti che sono chiamate ad espletare in relazione alle loro attività. Un servizio reso dall'unpli (Comitato Provinciale di Forlì-Cesena) e dalla Provincia di Forlì-Cesena che ci aiuterà a rimanere sentinelle dei nostri territori ed ad incarnare, assieme ai nostri concittadini, una loro nuova rinascita. E' di una nuova "cultura del dare", che il nostro Paese ha bisogno, e di persone "vere" come molte di quelle che lavorano e si impegnano nelle nostre Pro Loco. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla stesura di questo prezioso strumento. Comitato Provinciale UNPLI di Forlì-Cesena 4

6 Introduzione La presente guida nasce con l obiettivo di accompagnare le associazioni Pro Loco ad acquisire consapevolezza rispetto ai diversi adempimenti che sono chiamate ad espletare in relazione alle particolari attività promosse. Introduce il tema il percorso di costituzione di una Pro Loco attraverso l analisi degli adempimenti connessi, tra i quali bisogna ricordare l invio del Modello EAS che rappresenta condizione per accedere alle agevolazioni fiscali (ne sono escluse solo le Pro Loco che abbiano optato per il regime 398). Si prosegue con l analisi dei benefici conseguenti all iscrizione del sodalizio nel Registro delle associazioni di promozione sociale. In modo molto schematico si è tentato quindi di evidenziare, nel capitolo 3, come l associazione possa e debba dimostrare la corretta gestione dei rapporti con i propri soci, così come la corretta gestione delle proprie risorse economiche, ricordando che gli enti di tipo associativo non godono di uno status di extrafiscalità, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro ( ) svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il disposto del cit. D.P.R. n. 917, art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d altro canto, una deroga alla disciplina generale, fissata dal D.P.R. n. 917, artt. 86 e 87, secondo la quale l IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall art cod. civ. (Corte di Cassazione Civile, sez. V, , n.28005). Proseguendo sul tema rapporti con il fisco, il capitolo 4 è dedicato alla definizione della nozione di ente commerciale ed ente non commerciale. Le Pro Loco che svolgono in via esclusiva o principale attività dalle quale percepiscono introiti qualificati come di natura commerciale perdono, infatti, la qualifica di enti non commerciali e quindi decadono dalla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali ed alle semplificazioni contabili. La forte contrazione, se non l eliminazione, dei contributi pubblici ha determinato il verificarsi di questa condizione in capo a diverse associazioni Pro 5

7 Loco. E essenziale esserne consapevoli perché si rende necessario adottare un diverso regime contabile (nella maggior parte dei casi) e in ogni caso un diverso regime fiscale. Vengono quindi offerti brevi cenni sulle collaborazioni retribuite di natura autonoma (collaborazioni occasionali, occasionali accessorie e collaborazioni coordinate e continuative a progetto), ricordando che le Pro Loco possono attivare qualsiasi tipologia di collaborazione contemplata dal nostro ordinamento ma che in ambito lavoristico queste associazioni non beneficiano di alcuna agevolazione o semplificazione, essendo equiparate a delle aziende nella gestione delle risorse umane retribuite. Il capitolo 6 è dedicato all organizzazione di un evento, come potrebbe essere una sagra. Obiettivo è ricordare che nell organizzazione di queste iniziative è necessario avere un approccio complessivo, che tenga conto di tutti gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali ed eventualmente lavoristici connessi. Chiude la guida un riepilogo della documentazione che l associazione deve conservare nella propria sede. Buona lettura. Bologna, 23/04/2013 Francesca Colecchia 6

8 Guida pratica alla gestione delle associazioni Pro Loco della Provincia di Forlì -Cesena CAPITOLO 1 COME COSTITUIRE UNA PRO LOCO Paragrafo 1 - Scegliere quale forma giuridica adottare. L associazione può essere costituita con personalità giuridica ovvero senza personalità giuridica (c.d. associazioni non riconosciute). Per acquisire la personalità giuridica è necessario che l associazione presenti: uno statuto redatto dal notaio che abbia recepito i vincoli indicati agli articoli del codice civile; un patrimonio liquido non inferiore ad euro di cui la metà da vincolare a tutela dei terzi. La personalità giuridica comporta una limitazione della responsabilità. I terzi trovano infatti soddisfazione esclusivamente nel patrimonio dell associazione. Viceversa, nelle associazioni prive di personalità giuridica, i terzi trovano soddisfazione nel fondo comune e solidalmente e personalmente nel patrimonio personale delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell associazione, a prescindere dalla carica rivestita (art.38 del codice civile). Paragrafo 2 - Scegliere quale tipologia di associazione. Alcune tipologie (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche, enti associativi ammessi a regimi fiscali agevolati) richiedono l inserimento in statuto di specifiche clausole. Le Pro Loco si iscrivono normalmente nel Registro delle associazioni di promozione sociale ma potrebbero anche qualificarsi semplicemente come associazioni culturali ed accedere così alle medesime agevolazioni fiscali (per maggiori informazioni sugli aspetti fiscali si rinvia al capitolo 3 mentre per sapere quali vantaggi conseguono all iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale si rinvia al capitolo 2). L associazione che intende iscriversi nel Registro delle associazioni di promozione sociale può richiedere il supporto gratuito dell ufficio Gestione Politiche di welfare e sanitarie per verificare la sussistenza dei requisiti statutari richiesti prima di procedere alla registrazione dell atto all Agenzia delle Entrate. Paragrafo 3 - Riunirsi per la costituzione e redigere atto costitutivo e statuto. Se l associazione vuole accedere ad agevolazioni fiscali (in particolare il non assoggettamento a tassazione dei corrispettivi che i soci versano per partecipare ad attività associative) deve redigere l atto in due copie con le firme in originale per esteso sull ultima pagina e per sigla su ogni pagina. Il documento deve essere redatto su carta uso bollo (massimo 25 righe per pagina). 7

9 Paragrafo 4 - Chiedere all Agenzia delle Entrate l apertura del codice fiscale. A tal fine è necessario presentare il Modello AA5/6 con le modalità di seguito riportate: in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata che dovrà portare delega + fotocopia del documento di identità del presidente) ad uno qualsiasi degli uffici dell Agenzia delle Entrate a prescindere dalla sede legale dell associazione; in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell Agenzia delle Entrate a prescindere dalla sede legale dell associazione. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito E necessario portare l atto costitutivo e statuto dell associazione. Si consiglia di chiedere successivamente l eventuale apertura della Partita IVA al fine di disporre di due codici identificativi distinti a seconda dell attività istituzionale, o commerciale, svolta. Paragrafo 5 - Registrare atto costitutivo e statuto. La registrazione di atto costitutivo e statuto si effettua negli uffici dell Agenzia delle Entrate (qualsiasi Ufficio va bene) ed è necessaria per dare data certa all atto e per accedere ad alcune agevolazioni fiscali quali l irrilevanza fiscale dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività organizzate dall associazione coerentemente con le proprie finalità istituzionali. A tal fine è necessario: a) recarsi all Agenzia delle Entrate (qualsiasi Ufficio va bene) dove chiedere - il modulo di registrazione dello statuto, - il codice dell ufficio dove si registra l atto; b) recarsi in banca/posta chiedere il Modello F23 e scrivere in: - dati anagrafici, i dati dell associazione (denominazione, sede e codice fiscale); - dati del versamento: A) in UFFICIO O ENTE (6) il codice che vi avranno comunicato all ufficio dove registrare lo statuto, B) nella causale (9) inserire RP, C) in codice tributo (11) nella prima riga indicare 109T e importo (13) 168,00 (è l imposta di registro); c) tornare all Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti per registrare lo statuto con i seguenti documenti 1. lo statuto (in due copie originali, ovvero con le firme in originale) sul quale 8

10 apporre le marche da bollo (1 marca ogni 4 fogli in formato uso bollo) da 14,62; 2. il modello F23 da cui risulta il pagamento; 3. il modello per la registrazione compilato. Paragrafo 6 - Presentare il Modello EAS. Le associazioni enti non commerciali devono inviare in via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione, il Modello EAS reperibile, con le istruzioni, sul sito Fanno eccezione le associazioni Pro Loco titolari di partita IVA in regime 398 in virtù dell esonero introdotto dall art.1, comma 3bis, del DL 185/2008. L Agenzia delle Entrate dell Emilia Romagna offre assistenza gratuita per l invio del Modello precompilato. I referenti del servizio per la Provincia di Forlì e Cesena sono stati indicati in: per Cesena, Nicola Guccione, contattabile al numero , mail Nicola.Guccione@agenziaentrate.it per Forlì, Luisa Bettini, contattabile al numero , mail Luisa.Bettini@agenziaentrate.it 9

11 N.B. Il Modello EAS dovrà essere ritrasmesso all Agenzia delle Entrate nel caso in cui si verifichino variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati entro il mese di marzo dell anno successivo a quello in cui si sono verificate dette variazioni. Non bisogna comunicare le variazioni dei dati anagrafici dell associazione e del presidente (come chiarito dall Agenzia con la Risoluzione n.125/e del 6 dicembre 2010) in quanto dati che devono essere tempestivamente comunicati attraverso il Modello AA5/6 o AA7/10, a seconda che l associazione abbia solo Codice Fiscale ovvero anche Partita IVA. Il sodalizio non è tenuto ad effettuare la comunicazione quando la variazione interessa le informazioni richieste nei seguenti righi del Modello: - introiti derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità (punto 20); - costi sostenuti per pubblicizzare le proprie attività (punto 21); - numero dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33); - media delle entrate negli ultimi 3 esercizi (punto 23); - numero dei soci (punto 24); - entità delle erogazioni liberali (punto 30); - entità dei contributi pubblici ricevuti (punto 31). Le associazioni ammesse alla compilazione del Modello in forma semplificata, inviano il Modello solo nel caso di variazioni delle informazioni contenute nei righi compilati. 1 0

12 CAPITOLO 2 PERCHÉ ISCRIVERSI NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Le associazioni di promozione sociale (così come disciplinate dalla Legge n.383/200 e Legge Regione Emilia Romagna n.34/2002) iscritte negli appositi registri accedono alle seguenti agevolazioni: 1) Rapporti privilegiati con la Pubblica Amministrazione. Possibilità di percepire contributi ed al contempo stipulare convenzioni. Il Decreto legge 06/07/2012 n. 95 (meglio noto come spending review), all articolo 4, comma 6, prevede che gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (NdR tra i quali ci sono le associazioni), che forniscono servizi a favore dell amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Ciò significa che una associazione che svolge, anche gratuitamente, un servizio per un Comune non può ricevere contributi da nessuna Pubblica Amministrazione. In sede di conversione in Legge del provvedimento, sono state introdotte delle deroghe per alcune tipologie di associazioni tra le quali le associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della Legge 383/2000 e quindi iscritte nel relativo Registro. Convenzioni: la Legge n.383/2000 come pure la Legge Regione Emilia Romagna n.34/2002 prevedono espressamente che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri da almeno sei mesi, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. È previsto un obbligo assicurativo dei soci impegnati nello svolgimento delle attività in convenzione (contro gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi), il cui onere è a carico dell ente pubblico con cui viene stipulata la convenzione stessa. Attività turistiche e ricettive: le associazioni di promozione sociale sono autorizzate, a determinate condizioni, ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Strutture per manifestazioni pubbliche: le amministrazioni pubbliche possono prevedere forme e modi per l utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo ed uguaglianza. Strutture per lo svolgimento delle attività sociali: gli enti pubblici possono concedere in comodato o in uso, anche a titolo gratuito, beni mobili ed im- 1 1

13 mobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. Destinazione d uso della sede e locali: la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d uso omogenee, indipendentemente dalla destinazione urbanistica; inoltre, la destinazione d uso rimane inalterata finché le associazioni occupano tali spazi. Possibilità di riconoscere indennità di carica ai propri dirigenti e nel contempo di beneficiare di contributi pubblici. Ai sensi dell articolo 6 del Decreto legge 31/05/2010 n. 78 la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Questo principio trova applicazione anche con riferimento alle associazioni fatta eccezione per le ONLUS e le associazioni di promozione sociale. Adempimenti semplificati. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri di cui all art. 3, c. 4, della L , n Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono. 2) Limiti alla responsabilità: per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti prima sul patrimonio dell associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti dei patrimoni individuali delle persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione (c.d. privilegio della preventiva escussione). 3) Particolari agevolazioni fiscali: Agevolazioni sulle prestazioni di servizi rese ai famigliari dei soci. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati (si rammenta che le attività svolte nei confronti di terzi sono considerate pressoché sempre di natura commerciale). Imposta sugli intrattenimenti: le quote e i contributi alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell imposta sugli intrattenimenti (in deroga a quanto previsto all art. 3, comma 3 del DPR 640/72). 1 2

14 Tributi locali: gli enti locali possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale. 4) Incentivi alle donazioni. Erogazioni liberali: il trattamento è differenziato a seconda che l associazione a) sia iscritta nel registro provinciale o regionale, nel qual caso le agevolazioni sono così definite in relazione alla natura del soggetto erogante: - ai privati è infatti riconosciuta la detrazione di imposta pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per importi non superiori complessivamente a Euro 2.065,83 per anno solare (ex art.15, primo comma, lettera i-quater del TUIR); - alle imprese e soggetti assimilati è invece riconosciuta la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali in denaro (quindi un riconoscimento come se fosse un costo aziendale) per un importo non superiore a Euro 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato (ex art.100, comma 2 lettera l) del TUIR). Il versamento di tali erogazioni liberali in denaro deve avvenire mediante assegno non trasferibile intestato all associazione o altri sistemi che garantiscano la tracciabilità, individuati dal Ministero delle finanze (bonifico, carta di credito, versamento con bollettino postale, ecc.). b) sia iscritta nel registro nazionale, nel quale caso per tutti persone fisiche o imprese e soggetti assimilati trova applicazione l articolo 14 del Decreto legge 14/03/2005 n. 35 (meglio noto come provvedimento più dai meno versi ) ai sensi del quale sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di euro annui. Detta agevolazione è alternativa rispetto a quella contemplata alla lettera a) ed è subordinata alla circostanza che l associazione tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché rediga entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Anche in questo caso il versamento delle erogazioni liberali in denaro deve avvenire mediante sistemi che ne garantiscano la tracciabilità. 1 3

15 5) Crediti agevolati e privilegi nei crediti. Privilegi: i crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni del debitore (art bis codice civile). Possibilità di accesso al credito agevolato per la realizzazione di progetti di opere pubbliche previste da convenzioni pubbliche o per la ristrutturazione di edifici in comodato dall ente pubblico. 6) Orario di lavoro flessibile per i volontari della Pro Loco: per poter partecipare alla realizzazione delle attività istituzionali della Pro Loco iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale, i relativi soci hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l organizzazione aziendale. L iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale può avvenire quando l associazione sia effettivamente operativa da almeno un anno (Deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 26 maggio 2003, così come modificata con deliberazione della Giunta regionale n.978 del 30/06/2008). 1 4

16 CAPITOLO 3 LA VITA QUOTIDIANA DELL ASSOCIAZIONE La Pro Loco ha l onere di dimostrare l effettiva natura associativa e l assenza dello scopo di lucro. Ciò si realizza attraverso: 1) la corretta instaurazione del rapporto associativo. Le modalità sono quelle indicate nello statuto dell associazione che può prevedere che siano i componenti il Consiglio Direttivo ad approvare le domande di adesione dei soci, congiuntamente o disgiuntamente, ovvero l assemblea dei soci. E in ogni caso necessario che il rapporto associativo si perfezioni con un atto espresso dell associazione risultante da apposito verbale o, nel caso di delibera disgiunta dei componenti il Consiglio Direttivo, dalla sottoscrizione, per accettazione, del modulo di richiesta adesione; 2) il coinvolgimento dei soci nelle decisioni dell associazione attraverso la loro convocazione alle assemblee; 3) una corretta comunicazione verso i propri soci; 4) una tenuta della contabilità tale da garantire l assoluta trasparenza nella gestione economica e la predisposizione di un bilancio o rendiconto che rappresenti in maniera chiara e facilmente fruibile dai soci e dai terzi la situazione quanto meno finanziaria dell associazione. Qui di seguito si evidenziano alcuni comportamenti da tenere, con l indicazione dei casi in cui sono obbligatori e dei casi in cui sono vivamente consigliati. Si ricorda l importanza di verificare adempimenti e procedure contemplate dallo statuto, in quanto tali obbligatorie per l associazione. Obblighi Consigli Tenuta del libro soci Si, deve essere conservato per 10 anni. Può essere tenuto in forma libera ed essere rappresentato anche dalle domande di adesione sottoscritte per accettazione dal Presidente o Consigliere delegato o abbinate al Verbale di ammissione a socio del Consiglio Direttivo (a tal fine è indispensabile verificare quanto previsto dallo statuto in termini di requisiti di ammissione e di procedura di ammissione). L essenziale è che siano riportati dati sufficienti ad individuare in modo inequivocabile il socio, ne consegue che non si ritiene sufficiente la mera indicazione del nome e cognome. Non è obbligatoria la bollatura/vidimazione del libro soci ma può essere utile prevedere la numerazione di pagina progressiva e la rilevazione annuale dei soci. 1 5

17 Privacy e diritto all immagine. Nel modulo di adesione si ricorda l opportunità di acquisire il consenso al trattamento dei dati personali (privacy) e l eventuale autorizzazione all utilizzo delle immagini dei soci, in qualunque modo riprese, per utilizzi strumentali alle finalità istituzionali. Può infatti capitare che foto prese durante l organizzazione di eventi siano poi utilizzate in siti internet e/o locandine dell associazione. Libro verbali del Consiglio Direttivo È obbligatorio conservare agli atti almeno il verbale del Consiglio Direttivo con cui si predispone il bilancio/rendiconto da presentare all approvazione dell assemblea dei soci e si delibera la convocazione dell assemblea. Unitamente al verbale di convocazione assembleare, conservare anche copia del documento di convocazione che sarà comunicato ai soci nelle forme indicate in statuto. L eventuale sola affissione dell avviso in sede può essere considerato dall Amministrazione finanziaria modalità non idonea. Si consiglia quindi di adottare modalità ulteriori (a mero titolo esemplificativo, l affissione dell avviso potrebbe essere realizzata per un termine di un mese nel corso del quale chiedere ai soci la firma del documento per presa visione; accanto all affissione si potrebbe ricorrere all invio di messaggi di posta elettronica ). Non è obbligatoria la bollatura/vidimazione del libro ma può essere utile prevedere la numerazione di pagina progressiva. E opportuno che il verbale del Consiglio Direttivo sia sottoscritto da tutti i Consiglieri presenti al fine di rendere tutti corresponsabili delle delibere assunte, fatta eccezione per il/i consigliere/i che eventualmente non abbiano concorso alla decisione e che abbia/abbiano richiesto che detta volontà risultasse a verbale. N.B. Nelle associazioni non riconosciute, quali si configurano normalmente le pro loco, la tutela dei terzi è rappresentata dal patrimonio dell associazione e dal patrimonio della persona che abbia agito in nome e per conto dell associazione (a prescindere dalla carica rivestita all interno dell associazione). L unico strumento per tutelarsi, garantendosi la possibilità di vedersi rimborsato quanto corrisposto al terzo, è dimostrare attraverso una delibera del Consiglio Direttivo o dell Assemblea dei soci che l obbligazione è stata assunta in virtù di un mandato. Si consiglia pertanto di non assumere mai impegni (obbligazioni) se non in presenza di un verbale sottoscritto dai soci presenti alla riunione in cui si evidenzia il mandato ad assumerlo. 1 6

18 Libro verbali dell Assemblea dei soci Contabilità Contabilità per le associazioni in regime 398 È obbligatorio conservare agli atti almeno il verbale dell Assemblea dei soci che abbia approvato il bilancio/rendiconto annuale dell associazione e che abbia provveduto, alle scadenze indicate in statuto, alla elezione delle cariche associative. L elezione deve avvenire anche nel caso in cui i soci intendano confermare in carica gli stessi componenti gli organi direttivi. E necessario redigere il verbale di prima e di eventuale seconda convocazione specificando il numero dei soci presenti alle adunanze. Nel verbale di approvazione del bilancio è necessario inserire quanto meno il risultato di esercizio, allegando al verbale il rendiconto/bilancio integrale. Per poter accedere alle agevolazioni fiscali, l associazione deve dimostrare che i proventi non tassati siano stati ricevuti dai soci in qualità di quote di adesione o corrispettivi specifici per attività inerenti le finalità istituzionali del sodalizio ovvero anche da terzi quando trattasi di erogazioni liberali. Ne consegue la necessità di riportare nella quietanza, o direttamente nell eventuale prima nota, i dati identificativi dell erogante e la causale del versamento. Si ricorda inoltre il divieto di effettuare transazioni in contanti di importo superiore ad Euro 999,99. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare. Non è obbligatoria la bollatura/vidimazione del libro ma può essere utile prevedere la numerazione di pagina progressiva. E opportuno che al verbale sia allegato il registro presenze dei soci, con le relative firme. L associazione deve infatti dimostrare l effettiva partecipazione dei soci. E opportuno che ogni allegato del verbale sia sottoscritto quanto meno dal Presidente e dal Segretario. Su ogni allegato apporre Allegato X al verbale dell assemblea dei soci del / / Valgono anche in questo caso le indicazioni offerte in relazione ai verbali del Consiglio Direttivo, con riferimento all importanza della stesura e sottoscrizione dei verbali con cui vengono deliberati impegni di natura economica. Si consiglia di tenere la prima nota in cui registrare i movimenti di cassa e di banca/posta. La prima nota può essere tenuta in forma libera (quaderno a quadretti, foglio Excel o programma di contabilità). Si consiglia di certificare tutti i proventi mediante emissione di quietanza (bollettario madre/figlia) dove indicare correttamente i dati (nome e cognome dell erogante, importo, causale, data). Si consiglia di tenere separata ed autonoma la numerazione utilizzata per la protocollazione delle fatture di acquisto rispetto a quella utilizzata per gli altri giustificativi di spesa. 1 7

19 Rendiconto/ Bilancio Le associazioni hanno l obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario elaborato secondo le indicazioni previste in statuto (art.148 TUIR). Per l attività commerciale esercitata, le associazioni hanno l obbligo di tenere la contabilità separata (art.144 del TUIR) e conseguentemente devono redigere il rendiconto/bilancio esponendo in modo distinto le entrate istituzionali dalle entrate di natura commerciale. Rendiconto raccolta pubblica di fondi L associazione che intenda beneficiare delle agevolazioni fiscali previste con riferimento alla vendita di beni di modico valore ed alle prestazioni di servizi effettuate nell ambito di occasionali attività di raccolta pubblica di fondi realizzata in concomitanza ad un evento di sensibilizzazione, ricorrenza, celebrazione, è tenuta a far approvare all assemblea dei soci, congiuntamente al bilancio annuale, un rendiconto relativo ad ogni singola attività di raccolta fondi accompagnato dalla relativa relazione illustrativa (art.20 DPR 600/1973). 1 8

20 CAPITOLO 4 RAPPORTI CON IL FISCO Paragrafo 1 - Ente commerciale ed ente non commerciale. Le associazioni senza scopo di lucro non versano le imposte su determinati introiti a condizione che le stesse si qualifichino come ENTI NON COMMERCIALI. E tale l associazione che non svolge in via esclusiva e/o prevalente attività commerciale (art.73, primo comma lett. c del TUIR). Il nostro ordinamento prescinde dalla circostanza che un introito sia strumentale al finanziamento di una attività socialmente utile: alcuni introiti possono essere non soggetti a tassazione, in presenza di determinate condizioni, altri introiti sono sempre soggetti a tassazione, salva l applicazione di specifiche deroghe. Se l associazione presenta i seguenti requisiti: 1) è costituita quanto meno con scrittura privata registrata all Agenzia delle Entrate; 2) lo statuto prevede i requisiti contemplati dall art.148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi (se l associazione presenta i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale presenta sicuramente detti requisiti); 3) il sodalizio si connota come associazione culturale o/e ottiene l iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale; può qualificare il denaro percepito come introito istituzionale o decommercializzato (= da non tassare salvo specifica indicazione). Tutti gli introiti non ricompresi nella colonna entrate istituzionali o decommercializzate sono soggetti a tassazione, l elenco delle entrate commerciali da tassare deve pertanto intendersi esemplificativo e non tassativo. ENTRATE ISTITUZIONALI O DECOMMERCIALIZZATE ENTRATE COMMERCIALI DA TASSARE La quota associativa (ex art.148, primo comma TUIR) ossia quanto versa il socio per sostenere le spese generali dell associazione, senza ricevere alcuna controprestazione da parte dell associazione I contributi erogati da privati (es: persone fisiche, fondazioni, aziende) a titolo di puro sostegno all associazione (= erogazioni liberali) La ristorazione (non soggetta a tassazione se effettuata nell ambito di occasionali attività di raccolta fondi) Il noleggio di spazi, come i banchetti nelle fiere (non soggetta a tassazione se effettuata nell ambito di occasionali attività di raccolta fondi) 1 9

21 I contributi erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni quando legati ad attività in relazione alle quali l associazione percepisce esclusivamente introiti di natura istituzionale (in questo caso è necessario specificare che non si applica la ritenuta a titolo di acconto del 4%) I contributi erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni, quando legati ad attività in relazione alle quali l associazione percepisce anche introiti di natura commerciale: non si applica l iva ma l amministrazione deve operare una ritenuta a titolo d acconto del 4% (= tutto il contributo sarà soggetto ad imposte) I corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività organizzate dall associazione (es: quote di iscrizione ad un corso di pittura) se inerenti alle finalità istituzionali dell associazione. I contributi corrispettivi corrisposti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti. Es: il Comune vi affida la realizzazione del programma culturale estivo. Non si pagano le imposte dirette ma si applica sulla fattura l iva, a meno che la prestazione non sia iva esente ex art.10 dpr 633/1972 (es: attività educative). Es: il Comune vi affida la gestione del servizio di dopo scuola. Gli introiti riscossi a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni, momenti di sensibilizzazione attraverso la vendita di beni di modico valore (es: vendita del libro pubblicato dalla pro loco) o prestazioni di servizio ai sovventori (es: ristorazione). Per le associazioni in regime L.398/91 l agevolazione riguarda i proventi commerciali legati all organizzazione di due eventi all anno fino ad un massimo di ,68. In questo caso si applica l IVA non si versano le imposte (IRES/IRAP) Per le altre associazioni non si applica nessun tributo. La vendita anche a terzi di pubblicazioni prevalentemente distribuite tra gli associati L organizzazione di viaggi e soggiorni per i propri soci (in questo caso si applica l IVA) se la Pro Loco è affiliata ad un Ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno (es. UNPLI) La sponsorizzazione, intendendo tale il contratto promopubblicitario con il quale la Pro Loco fa veicolare l immagine di una azienda attraverso un evento da lei organizzato. La cessione di spazi pubblicitari, come l inserimento in proprie pubblicazione di informazioni commerciali di aziende 2 0

22 La somministrazione di alimenti e bevande effettuata ai propri soci se la Pro Loco è affiliata ad un Ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno (es. UNPLI). Affinché sia possibile applicare l agevolazione è altresì necessario che l attività di somministrazione di alimenti e bevande sia accessoria a quella istituzionale, venga svolta nei locali della Pro Loco, sia diretta ai relativi soci (che devono essere come minimo 100, salva deroga del Comune) e sia realizzata previa comunicazione della SCIA. Esempio 1 Bilancio di una Pro Loco con solo codice fiscale che percepisce esclusivamente introiti di natura istituzionale e decommercializzata. ENTRATE ISTITUZIONALI O DECOMMERCIALIZZATE Quote associative 1.200,00 Contributi liberali da privati 1.000,00 Contributi Comune 5.000,00 Raccolta fondi ristrutturazione castello Biglietteria concerto 1.000,00 Ristorazione 2.000,00 Sponsor 3.000,00 Totale ,00 L associazione si qualifica come ente non commerciale. In questo caso l associazione, titolare di solo codice fiscale, non versa le imposte sui corrispettivi legati all attività di raccolta fondi (biglietteria concerto, ristorazione, sponsor) e non applica l IVA in quanto svolge questa attività in via occasionale. Gli enti non commerciali possono infatti organizzare occasionalmente attività di raccolta pubblica di fondi, attraverso la vendita di beni di modico valore e prestazioni di servizi ai sovventori, nel corso di iniziative di sensibilizzazione, ricorrenze e celebrazioni. Questi introiti non sono soggetti ad alcuna imposta (imposte dirette, IVA, tributi locali, imposta sugli intrattenimenti purché ne sia data preventiva comunicazione alla SIAE) a condizione che l assemblea dei soci approvi, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, un apposito rendiconto della singola manifestazione di raccolta fondi accompagnato dalla relativa relazione illustrativa. 2 1

23 Esempio 2 Bilancio di una Pro Loco con partita iva, ente non commerciale. ENTRATE ISTITUZIONALI O DECOMMERCIALIZZATE ENTRATE DI NATURA COMMERCIALE Quote associative 1.200,00 Fiera della primavera (maggio 2013) Noleggio banchetti e servizi accessori Contributi liberali da privati 1.000,00 600,00 Contributi Comune 5.000,00 Ristorazione 1.500,00 Fiera dell artigianato (ottobre 2013) Raccolta fondi ristrutturazione castello Biglietteria concerto 1.000,00 Ristorazione 2.000,00 Sponsor 3.000,00 Noleggio banchetti e servizi accessori 900,00 Ristorazione 1.500,00 Sponsor (gennaio 2013) 3.700,00 Totale ,00 Totale 8.200,00 L associazione percepisce prevalentemente introiti di natura istituzionale e decommercializzata e pertanto si qualifica come ente non commerciale. Esempio 3 Bilancio di una Pro Loco con partita iva, ente commerciale. ENTRATE ISTITUZIONALI O DECOMMERCIALIZZATE Quote associative 1.200,00 Contributi liberali da privati 1.000,00 Contributi Comune 0,00 Raccolta fondi ristrutturazione castello Biglietteria concerto 1.000,00 Ristorazione 2.000,00 Sponsor 3.000,00 ENTRATE DI NATURA COMMERCIALE Fiera della primavera Noleggio banchetti e servizi accessori 900,00 Ristorazione 1.500,00 Fiera dell artigianato Noleggio banchetti e servizi accessori 900,00 Ristorazione 1.500,00 Sponsor 3.700,00 Totale 8.200,00 Totale 8.500,00 2 2

24 L associazione percepisce prevalentemente introiti di natura commerciale e pertanto si qualifica come ente commerciale. Ciò significa che - deve assoggettare a tassazione anche gli introiti di natura istituzione e decommercializzata - deve tenere la contabilità ordinaria. Paragrafo 2 - La perdita della qualifica di ente non commerciale. La Pro Loco perde la qualifica di ente non commerciale, con la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni contabili, nel momento in cui percepisce prevalentemente introiti di natura commerciale. Il legislatore (art.149 del TUIR) ha contemplato, oltre alla valutazione del mero dato economico, una serie di indicatori che possono essere utilizzati dall amministrazione finanziaria per valutare l eventuale perdita di detta qualifica, ossia: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all attività commerciale rispetto alle restanti spese. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell ente nell inventario (ex art.15 DPR 600/1973). L iscrizione nell inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica. Paragrafo 3 - L attività di raccolta fondi. Il legislatore ha previsto per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di organizzare attività di autofinanziamento beneficiando di alcune agevolazioni fiscali. La non imposizione a tassazione è condizionata alla circostanza che l attività sia di autofinanziamento e non finalizzata a reperire risorse per organizzazioni terze. E in ogni caso possibile che le risorse siano utilizzate per realizzare, insieme a terzi, una specifica attività (es: ristrutturazione del castello). Per organizzare correttamente una occasionale attività di raccolta fondi nel corso della quale vendere beni di modico valore o effettuare prestazioni di servizi beneficiando delle agevolazioni fiscali connesse ai relativi introiti, è necessario espletare i seguenti adempimenti, alcuni obbligatori, altri caldamente consigliati: 2 3

25 1) si consiglia di far risultare a verbale che il Consiglio Direttivo ha deliberato - di realizzare l iniziativa come attività di raccolta fondi: in questo modo diventa inequivocabile che gli introiti legati a questo specifico evento sono ammessi al regime fiscale agevolato; - il budget (entrate e uscite) dell iniziativa: questo serve a dimostrare che l evento non è fine a se stesso ma che nasce per reperire risorse di autofinanziamento; 2) è necessario comunicare alla SIAE territorialmente competente l intenzione di organizzare l evento di raccolta fondi. Ciò garantisce l esenzione dall imposta sugli intrattenimenti (ex art.23 DLgs 460/1997); 3) è necessario effettuare le comunicazioni amministrative connesse alla specifica attività promossa (es: autorizzazione temporanea di somministrazione di alimenti e bevande); 4) è necessario liquidare il diritto d autore alla SIAE, laddove dovuto; 5) sotto il profilo delle imposte l associazione sarà soggetta al seguente regime: - ai fini delle imposte dirette (IRES/IRAP) l introito non costituisce reddito imponibile; - ai fini IVA: a) per le associazioni con solo codice fiscale e per le associazioni con partita iva in regime ordinario, trova applicazione il combinato disposto dell articolo 2 del DLgs 460/1997 e dell articolo 143 del Testo Unico delle imposte sui redditi ai sensi dei quali non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e dette attività, fermo restando il regime di esclusione dall imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo; b) per le Pro Loco con partita iva in regime 398 sarà invece necessario annotare i ricavi in una apposita colonna del Registro IVA Minori, trattandosi di ricavi in relazione ai quali liquidare l IVA ma non le imposte dirette (IRES + IRAP); c) è infine sempre necessario predisporre e sottoporre all approvazione dell assemblea dei soci (entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale) il rendiconto dell attività di raccolta fondi unitamente alla relazione illustrativa. La mancanza del rendiconto comporta l assoggettamento ad imposte dei relativi introiti a meno che le relative informazioni non siano comunque desumibili dalla contabilità generale dell ente, fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascun manifestazione, della relazione illu- 2 4

26 strativa, ai sensi degli articoli 20 e 22 del DPR n. 600 del 1973, come chiarito dall Agenzia delle Entrate con la Circolare n.9 del 24 aprile ) è necessario predisporre e sottoporre all approvazione dell assemblea dei soci (entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale) il rendiconto dell attività di raccolta fondi unitamente alla relazione illustrativa. La mancanza del rendiconto e della relazione illustrativa comporta l assoggettamento ad imposte dei relativi introiti. I dati del rendiconto di raccolta fondi devono, ovviamente, confluire poi nel bilancio/rendiconto annuale dell associazione. Lo schema di rendiconto potrebbe essere il seguente. RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI: DEL L associazione, in data ha realizzato un iniziativa/manifestazione denominata, al fine di raccogliere fondi da destinare: (breve descrizione dell iniziativa e delle finalità). Alla organizzazione dell evento hanno collaborato circa soci a titolo volontario e persone con incarico retribuito, mentre hanno partecipato alla manifestazione circa persone tra soci e non soci. DONAZIONI LIBERE 1) da enti privati 2) da società 3) da enti pubblici 4) da cassetta delle offerte ENTRATE MANIFESTAZIONE PUBBLICA 1) vendita di beni di modico valore 2) ristorazione 2) sponsorizzazioni TOTALE ENTRATE ENTRATE I GIORNO II GIORNO TOTALE 2 5

27 ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE DISTRIBUITI SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE 1) noleggio stand 2) noleggio furgoni 3) spese per attrezzatura (sedie, banchetti) 4) compensi per effettuazione di spettacoli SPESE PER PROMOZIONE EVENTO 1) volantini, stampe 2) spese di pubblicità tv, radio, giornale 3) viaggi e trasferte USCITE I GIORNO II GIORNO TOTALE TOTALE COSTI Risultato dell attività di raccolta fondi (entrate uscite) I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad e sono stati destinati a. Lì, Presidente 2 6

28 Paragrafo 4 - Aprire la Partita IVA. Le Pro Loco possono decidere di aprire la Partita IVA per svolgere attività di natura commerciale (per la definizione di attività commerciale si rinvia al par.1). La richiesta di Partita IVA si effettua presentando il Modello AA7 10: in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente; in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite; per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti abilitati (es: commercialisti). N.B. Aprire la Partita IVA non ha un costo ma, una volta aperta, determina l obbligo per l associazione di trasmettere la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO ENC + Modello IRAP) anche se non emette fattura. L omessa presentazione della dichiarazione a zero (ossia quando non c è stata attività commerciale e non è necessario versare le imposte) è soggetta alla sanzione da euro 258,00 ad euro 1.032,00 per ogni dichiarazione omessa. Paragrafo 5 - Partita IVA e Camera di commercio. Le associazioni dotate di partita IVA sono tenute all iscrizione al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come chiarito in più occasioni dal Ministero dell Industria, commercio ed artigianato (Circolare n.3407/c, del 9/01/1997, Risoluzione del 4/11/2009). L iscrizione al REA comporta, dal 2011, il versamento di diritti camerali da effettuare presso la Camera di Commercio territorialmente competente. In via transitoria il diritto annuale è quantificato in 30,00, salvo maggiorazioni deliberate dalle singole Camere di Commercio. Il versamento si effettua entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte, mediante modello F24 in cui indicare il codice tributo In caso di omessa iscrizione è prevista ex Legge 630/ l applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di 154,94. La sanzione viene ridotta ad 30,99 quando l adempimento viene assolto entro trenta giorni dal termine previsto. Si registra un comportamento non uniforme da parte delle Camere di Commercio dell Emilia Romagna in merito alla configurazione o meno dell onere di iscrizione con riferimento alle associazioni titolari di partita iva. 2 7

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