CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Piccininni, Est. Olivieri - Sent. n , del 7 aprile 2014, dep. il 27 giugno Svolgimento del processo

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1 CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Piccininni, Est. Olivieri - Sent. n , del 7 aprile 2014, dep. il 27 giugno 2014 Svolgimento del processo La Commissione tributaria della regione Marche con sentenza n. 43 rigettava l appello principale dell Ufficio finanziario e l appello incidentale del contribuente B.L. titolare della ditta individuale Autoinvest confermando la decisione di prime cure che aveva annullato gli avvisi di accertamento con i quali erano stati rideterminati, con metodo induttivo, ai fini della determinazione della maggiore IVA dovuta per gli anni 1994 e 1995, i ricavi d impresa derivanti dallo svolgimento di attività di rivendita auto nuove ed usate, occultati dal contribuente esponendo in dichiarazione soltanto le provvigioni conseguite come procacciatore di affari nella vendita di auto per conto terzi. I Giudici di appello rilevavano che la questione del vizio dell atto impositivo per illegittima applicazione del metodo induttivo era da ritenersi acquisita all oggetto del giudizio, essendo stata dedotta come specifico motivo dal contribuente con il ricorso proposto in primo grado, e che comunque la verifica della legittimità dell operato della Amministrazione finanziaria poteva essere compiuta di ufficio dal Giudice tributario; nel merito accertavano che il contribuente aveva indicato nelle dichiarazioni fiscali di svolgere sia attività di rivendita che attività di procacciamento affari in qualità di agente, esponendo separatamente i ricavi derivanti dalla prima e le provvigioni conseguite dalla seconda, mentre l Ufficio non aveva fornito idonea prova che la ditta individuale svolgesse esclusivamente attività di commercio finalizzata soltanto alla rivendita dei veicoli con conseguente occultamento di maggiori corrispettivi: le risposte fornite dai clienti della ditta individuale ai questionari trasmessi dalla Amministrazione finanziaria, non dimostravano la esistenza dei maggiori ricavi presunti dall Ufficio, mentre il prospetto generale di tutte le autovetture commercializzate allegato al PVC redatto dalla Guardia di Finanza era sfornito di concludenza probatoria non fornendo indicazioni sul tipo di auto, l anno della transazione, i dati di acquisto e rivendita, né sul ricarico applicato. Anche l appello incidentale era rigettato in quanto meramente reiterativo di considerazioni in fatto e diritto già svolte nel precedente grado di giudizio, e dovendo ritenersi incensurabile la pronuncia sulla compensazione delle spese di lite adottata dal primo giudice nei limiti della discrezionalità ad esso riservata dall art. 92 c.p.c.. Avverso la sentenza di appello notificata in data , ha proposto rituale ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo quattro motivi, ai quali resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico mezzo. Alla udienza di discussione il difensore della parte resistente ha depositato anche note di replica.

2 Motivi della decisione Il primo motivo con il quale l Agenzia censura la sentenza impugnata per vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è fondato nei limiti di seguito indicati. La censura attiene alla erronea individuazione della norma applicata alla controversia e deve essere esaminata unitamente allo speculare motivo del ricorso incidentale condizionato, che va dichiarato inammissibile non essendo con esso stata formulata alcuna critica volta ad impugnare una specifica statuizione della sentenza di appello sfavorevole al contribuente, ma essendosi limitato il ricorrente incidentale a contraddire al primo motivo del ricorso principale, esponendo gli argomenti contrari a sostegno della sostanziale irrilevanza dell errore sulla individuazione della norma tributaria (relativa all accertamento in materia di imposte sui redditi) applicata dal Giudice di merito (in luogo della corrispondente norma disciplinante l accertamento fiscale in materia di IVA). L erronea individuazione della norma tributaria volta a disciplinare il metodo di accertamento tributario impiegato nella fattispecie dalla Amministrazione finanziaria, diversamente da quanto sostenuto dalla Agenzia ricorrente, non inficia la sentenza impugnata quanto all esame dei presupposti legali per l applicazione del metodo induttivo di accertamento, essendo questi identici sia nella disciplina delle imposte dirette (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)... quando le omissioni o le false o inesatte indicazioni od annotazioni accertate ai sensi del precedente comma, ovvero le irregolarità formali dei registri o delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica ) che nella disciplina dell IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3)... quando le omissioni o le false o inesatte indicazioni od annotazioni accertate ai sensi dell art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri o delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente ), mentre la censura formulata dalla Agenzia fiscale coglie nel segno laddove evidenzia il manifesto errore in cui è incorsa la CTR nella applicazione ed interpretazione della norma sulle imposte dei redditi al rapporto tributario controverso, concernente invece l imposta sul valore aggiunto, tanto in relazione alla prova dei maggiori ricavi non dichiarati, quanto al criterio di determinazione della base imponibile, quanto in fine alla asserita mancanza dei presupposti per l utilizzo del metodo induttivo di ricostruzione dei ricavi.

3 Ed infatti la CTR non ha avuto chiara la netta distinzione tra l accertamento condotto con metodo induttivo puro e l accertamento condotto con metodo analitico-contabile. Il discrimine tra l accertamento condotto con metodo c.d. analitico-extracontabile (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), - in materia di imposte indirette: D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2-) e l accertamento condotto con metodo induttivopuro (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), - in materia di imposte indirette: D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3)) va ricercato rispettivamente nella parziale od assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso la incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non consente di prescindere dalle scritture contabili, essendo legittimato l Ufficio accertatore a completare le lacune riscontrate utilizzando ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici (praesumptio hominis) che debbono rispondere ai requisiti previsti dall art c.c.. Nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni... ovvero le irregolarità formali del scritture contabili risultano talmente gravi, numerose e ripetute da inficiare la attendibilità e dunque la utilizzabilità, ai fini della accertamento anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che, in questo caso, la Amministrazione finanziaria può prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 ed è legittimata a determinare l imponibile in base ad elementi meramente indiziali ( dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell ufficio : D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1) anche se non idonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt e 2729 c.c.. Incorrendo negli errori denunciati, infatti, la CTR delle Marche, dapprima ha considerato l ipotesi dell accer-tamento analitico-extracontabile di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), diffondendosi sulla necessità della prova presuntiva ex art c.c., successivamente ha, invece, assunto a parametro di verifica della legittimità degli atti impositivi (senza peraltro citare la norma: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, in materia II.DD.; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, in materia IVA) i criteri di determinazione della base imponibile derivanti dall accertamento con metodo induttivo puro, assumendo in conseguenza carente l operato dell Ufficio che oltre ai maggiori redditi (recte: ricavi) non aveva determinato ex officio induttivamente anche i relativi costi (componenti negativi di reddito) deducendoli dall imponibile lordo ai fini della liquidazione della maggiore imposta.

4 Palese risulta, pertanto, la confusione concettuale tra le diverse nozioni giuridiche del metodo di accertamento e la differente disciplina relativa alla determinazione del reddito d impresa ai fini delle imposte dirette (D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 56, 81 e TUIR) e del volume di affari ai fini IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13, 15 e 20), tenuto conto che esclusivamente nel caso di determinazione della base imponibile mediante accertamento induttivo puro, al fine della applicazione delle imposte dirette, si pone la esigenza che l Ufficio accertatore determini presuntivamente, unitamente ai maggiori redditi non esposti, anche i correlati costi, sostenuti nello svolgimento dell attività economica, da dedurre dal reddito lordo (cfr. Corte Cass. 1^ sez n. 1382; id. 1^ sez n. 9581; id. 1^ sez n. 3317; id. 5^ sez n. 640; id. 5^ sez n ; id. 5^ sez n. 2946; id. 5^ sez n ; id. 5^ sez n Cfr. anche Corte cost. sentenza in data n. 225), mentre tale esigenza esula del tutto dalla ricostruzione induttiva del volume di affari in relazione alla quale viene in questione, ai fini della liquidazione dell IVA dovuta, la diversa esigenza di dover applicare comunque il principio di neutralità della imposta, dovendo considerare l Ufficio a tal fine esclusivamente le detrazioni D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, corrispondenti alla imposta effettivamente versata dal contribuente ed a quella effettivamente corrisposta in rivalsa sull acquisto di beni e servizi destinati allo svolgimento dell attività economica, ma con riferimento soltanto agli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27, (e dall art. 33 vigente al tempo), (cfr. D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, ultimo periodo). Nei limiti sopra indicati la censura deve considerarsi, pertanto, fondata e la sentenza di appello che ha deciso la controversia relativa all IVA applicando la norma disciplinatrice di un diversa fattispecie tributaria, deve essere conseguentemente cassata, fornendosi al Giudice del rinvio i seguenti principi di diritto: la determinazione, con metodo induttivo puro, dei maggiori ricavi imponibili ai fini IVA, derivanti da omessa registrazione di corrispettivi relativi ad operazioni di cessione beni (rivendita di autoveicoli), è legittimamente effettuata dall Ufficio accertatore, alla stregua della norma di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3), dettata in materia IVA, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che i dati e gli elementi assurgano a prova presuntiva dotata dei requisiti ex art c.c., tenuto conto che la gravità delle irregolarità contabili, tale da rendere inattendibili le scritture d impresa, giustifica la espressa deroga alle disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, che negli accertamenti condotti con metodo analitico - extracontabile richiedono invece almeno la prova presuntiva ai sensi degli artt e 2729 c.c..

5 nella ricostruzione delle operazioni imponibili e nella determinazione dei maggiori ricavi da assoggettare ad IVA, diversamente dalla ricostruzione dei redditi d impresa, con metodo induttivo puro ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, ai fini della liquidazione delle imposte dirette, non debbono essere determinati ex officio anche i costi dell attività imprenditoriale, attesa la diversità della base imponibile ai fini delle II.DD. e dell IVA, rilevando per la liquidazione di quest ultima imposta esclusivamente il volume di affari, in quanto ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi...registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare..., prescindendo del tutto l accertamento della debenza IVA dal risultato utile della complessiva attività d impresa, dovendo tener conto l Ufficio esclusivamente delle detrazioni, spettanti al contribuente, relative alla imposta effettivamente versata, ove risultanti dalle liquidazioni periodiche presentate nel corso dell anno d imposta, come espressamente prescritto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1. Con il secondo motivo la Agenzia fiscale deduce il vizio di omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La questione dedotta concerne la corretta valutazione dei presupposti legali (globale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili) ai quali è ricollegata la utilizzabilità da parte dell Ufficio verificatore del criterio induttivo puro di ricostruzione dei ricavi, presupposti che si è visto coincidono nelle norme relative alle imposte sui redditi ed in materia IVA. Sostiene l Agenzia fiscale che a fronte delle numerose irregolarità evidenziate nella contabilità la CTR avrebbe omesso qualsiasi specifico esame, limitandosi alla mera asserzione conclusiva secondo cui l inattendibilità della contabilità non era stata desunta da fatti certi (omessa o tardiva registrazione sui libri contabili; omessa tenuta della contabilità; rifiuto di esibizione di libri, registri o documenti) ma scaturiva da fatti... semplicemente presunti ovvero basati su congetture od affermazioni formulate dai verbalizzanti... desunta soltanto da indizi. La censura è fondata. Premesso che nella specie è incontestato che l impiego del metodo induttivo di accertamento è stato giustificato in base alla globale inattendibilità delle scritture contabili (ipotesi contemplata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3), non è a dubitare che la inattendibilità dei dati esposti in dichiarazione debba emergere da riscontri obiettivi relativi alla omissione od irregolarità formale (omissioni, lacune, inesattezze) nella tenuta della contabilità d impresa. Tali riscontri obiettivi, alla stregua della indicata norma, possono emergere, oltre che direttamente (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 prima parte) dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni (id est dei dati annotati nei registri

6 obbligatori), effettuato sulla scorta a) dei documenti commerciali (fatture ed altri documenti), b) delle risultanze di altre (id est diverse dai registri degli acquisti e corrispettivi) scritture contabili non obbligatorie od obbligatorie (es. registro delle rimanenze), c) degli altri dati e notizie raccolti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 51 bis, (tra cui anche eventuali scritture in nero, brogliacci estratti di archivi informatici, appunti, ecc. rivenuti ad esempio nel corso di ispezioni ovvero esibiti dal contribuente), anche dalle omissioni e le false od inesatte indicazioni dei registri IVA e degli acquisti desunte indirettamente (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, seconda parte) 1 - dalle risultanze delle altre scritture contabili e dagli altri dati e notizie (raccolti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 51 bis), a norma dell art. 53 ; ovvero 2 - sulla base di presunzioni semplici ex art c.c., dotate dei requisiti di cui all art c.c.. Osserva il Collegio che il Giudice di appello, dopo aver dato diligentemente conto in sentenza nello svolgimento del processo di tutti gli elementi circostanziali che l Amministrazione finanziaria aveva indicato a supporto di detta grave e ripetuta irregolarità, ha fornito poi una valutazione incompleta degli stessi, limitandosi ad evidenziare la inconcludenza di alcuni soltanto dei molteplici elementi indiziari indicati dall Ufficio (condividendo sul punto quanto già aveva rilevato il primo Giudice: cfr. sentenza CTP riportata alle pag. 3-5 del ricorso principale). La CTR marchigiana ha, infatti, evidenziato la inversione logica attraverso la quale la PA intendeva tautologicamente dimostrare le gravi lacune, omissioni ed inesattezze delle scritture contabili in base all assunto (da dimostrare) che il B. avesse svolto in proprio e non per conto terzi attività commerciale di rivendita di autoveicoli (in tale paralogismo ricadono gli elementi indicati dalla Agenzia ricorrente al primo, secondo e terzo trattino alla pagina 23 del ricorso principale ed a pag. 3 della sentenza impugnata, venendo dedotta la irregolarità delle scritture per mancata annotazione dei corrispettivi di vendita dall assunto da dimostrare della fittizietà delle annotazioni sui registri contabili dei ricavi per sole provvigioni), ma non ha invece affatto tenuto conto degli altri riscontri obiettivi forniti dalla Amministrazione finanziaria con il PVC redatto dalla Guardia di Finanza e concernenti: 1 - la omessa conservazione delle bolle di accompagnamento di beni viaggianti emesse dalla ditta del B.; 2 - la mancata conservazione di una fattura; 3 - la anomalia della pluralità di trasporti di autoveicoli eseguiti a favore della ditta del B., alla stessa data ed alla stessa ora da parte dello stesso autista, rilevata in numerose bolle di accompagnamento di tali beni emesse dalle ditte concessionarie; 4 - la non corrispondenza delle date e degli importi annotati nel registro somme anticipate con i dati riscontrati negli altri registri contabili. Tali elementi indiziari, di natura obiettiva, imponevano alla CTR un puntuale esame degli stessi sia singolarmente che complessivamente considerati ai fini della valutazione della incidenza di tali irregolarità sulla globale inattendibilità delle scritture contabili (valutazione da condursi comparativamente con le deduzioni

7 difensive svolte al riguardo dal contribuente: cfr. controricorso pag ), in difetto del quale la sentenza impugnata risulta affetta, pertanto, dal vizio logico di motivazione denunciato, ravvisabile quando dall esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione essendo stata omessa la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull esattezza e logicità del suo ragionamento, ovvero quando è evincibile l obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento (cfr. Corte Cass. Sez., U, Sentenza n del 11/06/1998; id. Sez. 3, Sentenza n del 29/05/2004; id. Sez. 3, Sentenza n del 28/06/2006 ; id. Sez. L, Sentenza n del 02/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n del 26/06/2007; id. Sez. L, Sentenza n del 18/11/2010; id. Sez. 6-5, Ordinanza n del 02/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n del 25/10/2013). Con il terzo motivo la Agenzia fiscale impugna la sentenza di appello ancora per vizio logico di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione di elementi indiziali dotati dei requisiti della prova presuntiva dei maggiori ricavi non dichiarati dalla ditta individuale, e dunque decisivi ai fini della diversa decisione della controversia. L argomento motivazionale addotto dalla CTR a sostegno della decisione, da un lato, non appare conferente con la questione controversa; dall altro risulta incompleto per omessa considerazione di elementi indiziali determinanti. Quanto al primo aspetto l affermazione che il contribuente nelle dichiarazioni fiscali abbia esposto oltre ai ricavi derivanti da provvigioni per attività di intermediazione, anche ricavi derivanti dalla commercializzazione diretta di autovetture, non può ritenersi evidentemente risolutiva della controversia, trattandosi di circostanza inidonea a contrastare gli elementi indiziari dedotti dalla PA volti a dimostrare che i dati relativi all attività di procacciamento di affari occultavano corrispettivi conseguiti dalle vendite: il thema controversum è definito infatti proprio dalla contestazione della veridicità dei dati concernenti l attività di procacciamento di affari esposti nelle dichiarazioni fiscali. Quanto al secondo aspetto la CTR si è soffermata sulla ritenuta mancanza di decisività, ai fini della prova dell attività diretta di rivendita autoveicoli, delle risposte fornite ai questionari dalle ditte concessionarie auto e dai soggetti privati che avevano intrattenuto rapporti con la ditta individuale del B., nonché sulla inefficacia probatoria del prospetto di tutte le autovetture commercializzate dal B. allegato al PVC (trattandosi di mero elenco di veicoli, non dimostrativo del tipo di attività effettivamente svolta dalla ditta individuale), ma ha omesso del tutto di esaminare gli altri elementi indiziali, determinanti ai fini della

8 diversa ricostruzione della fattispecie concreta come esecuzione di operazioni di acquisto di veicoli da rivendere sul mercato, quali in particolare: 1 - la corrispondenza degli importi rilevati sui conti bancali intestati al B. al valore degli autoveicoli provenienti da altre ditte concessionarie o da soggetti privati, importi oggetto di assegni bancali emessi dal B. e regolarmente incassati dalle ditte concessionari e dai privati; 2 - la mancata rilevazione, in relazione a tali operazioni, di documentazione commerciale o bancaria attestante la restituzione al B. dei predetti importi e del versamento di provvigioni. Tale omissione inficia peraltro la valutazione anche degli altri indizi sui quali si è espressa la CTR (in particolare le risposte fornite dai clienti del B. ai questionari), da ritenersi anch essa affetta da vizio logico in quanto formulata in modo meramente assertivo, non fornendo i Giudici di merito alcuna indicazione delle ragioni per cui il complesso degli elementi raccolti, anche attraverso i questionari citati, non fornisca prova del credito che l ufficio pretende di vantare, né le ragioni per cui i dati tratti dai predetti questionari non debbano considerarsi autorevoli, oggettivamente ed intrinsecamente consistenti, dotati di specificità e concretezza e che conducano a conclusioni coerenti, conformi e corrispondenti : trattasi di argomentazione se tale può riconoscersi che rasenta il vizio di nullità della sentenza per carenza assoluta del requisito essenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4); risolvendosi in una serie di affermazioni di valore in alcun modo verificabili in sede di controllo di legittimità. Manifestamente illogico, in quanto del tutto privo di conferenza con l assunto da provare, è poi l argomento dei Giudici di merito secondo cui la ritenuta inattendibilità della percentuale di ricarico applicata dall Ufficio sul prezzo di vendita dei veicoli, dimostrerebbe a contrario la fondatezza della tesi che il B. svolgeva anche attività di mediazione. In ogni caso l argomento motivazionale secondo cui la percentuale di ricarico risulta determinata in modo apodittico, oltre a risultare inconferente rispetto alla valutazione probatoria predetta, si palesa intrinsecamente lacunoso in quanto la CTR: a) neppure specifica quale siano le medie di settore da assumere a parametro del corretto ricarico; b) non tiene conto che la percentuale è stata calcolata dall Ufficio, non in astratto ma con riferimento alla media rilevata dagli stessi documenti commerciali della ditta individuale (relativi alle vendite: prezzi indicati nelle fatture di acquisto e prezzi indicati nelle fatture di vendita) assunti a campione (cfr. PVC riportato riassuntivamente alle pag. 29 e 30 del ricorso principale); c) non considera che la questione concernente la determinazione della percentuale di ricarico non costitutiva oggetto del thema controversum. Con il quarto motivo la Agenzia fiscale deduce il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7, in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

9 Il motivo è inconferente ed inammissibile in quanto la sentenza di appello non si è risolta ad annullare gli avvisi di accertamento per erronea determinazione della percentuale di ricarico, ma per insussistenza della prova dei fatti costitutivi della pretesa fiscale e cioè dell effettivo svolgimento da parte della ditta individuale dell attività di rivendita in proprio e non per conto terzi di veicoli nuovi ed usati. In conclusione il ricorso principale deve essere accolto (fondati il primo, il secondo ed il terzo motivo, inammissibile il quarto), il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Marche che dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati in motivazione, e provveder ad emendare i vizi logici riscontrati nonché a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Marche che dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati in motivazione, e provvederà ad emendare i vizi logici riscontrati nonché a liquidare le spese del presente giudizio.

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