Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. RELAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. RELAZIONE"

Transcript

1 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. RELAZIONE SOMMARIO CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Finalità) Art. 2.(Ambito di applicazione) Art. 3.(Locazioni ad uso turistico) CAPO II. TIPOLOGIE RICETTIVE E PROCEDURE Art. 4.(Affittacamere e locande) Art. 5.(Bed & Breakfast) Art. 6. (Unità abitative ammobiliate ad uso turistico) Art. 7. (Case per ferie) Art. 8. (Ostelli per la gioventù) Art. 9. (Denominazioni aggiuntive) Art. 10. (Avvio dell attività extralberghiera) Art. 11.(Sospensione e cessazione dell'attività extralberghiera) Art. 12.(Riserva di denominazione, classificazione e loghi identificativi delle strutture extralberghiere) Art. 13.(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari) Art. 14. (Regolamento di attuazione) Art. 15.(Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell offerta extralberghiera) Capo III VIGILANZA E SANZIONI Art. 16.(Funzioni di vigilanza e controllo) Art. 17.(Sanzioni) Art. 18.(Applicazione delle sanzioni) Art. 19.(Rivalutazione degli importi delle sanzioni) Capo IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 20.(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato) Art. 21.(Disposizioni transitorie) Art. 22.(Sostituzione dell articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 ) Art. 23.(Modifiche all articolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 ) Art.24. (Sostituzione dell articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22) Art. 25.(Sostituzione dell articolo 15 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3) Art. 26.(Abrogazione di norme)

2 CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Finalità) 1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di: a) valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali, e culturali del territorio; b) accrescere la competitività mediante un offerta differenziata prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo; c) garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista. 2. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1, la Regione individua le tipologie di strutture ricettive del comparto extralberghiero e stabilisce criteri e standards minimi qualitativi per la loro classificazione. 3. La Regione, nell ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, realizza azioni di sostegno per lo sviluppo, la promozione e l offerta extralberghiera. Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. Rientrano nell ambito di applicazione della presente legge le attività turistiche svolte per la produzione e l offerta al pubblico di servizi per l ospitalità, compresa l eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, all interno delle seguenti strutture ricettive extralberghiere: a) affittacamere e locande; b) Bed & Breakfast; c) unità abitative ammobiliate ad uso turistico e residence; d) case per ferie; e) ostelli per la gioventù. Art. 3. (Locazioni ad uso turistico) 1. Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni per finalità turistiche concluse ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo) per le quali si applica la specifica disciplina del codice civile. 2. La Regione, ai soli fini informativi e di promozione turistica, offre l opportunità di pubblicare i dati relativi alla ricettività negli alloggi dati in locazione ad uso turistico mediante la trasmissione al comune sul cui territorio insiste l alloggio di apposita informativa i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di cui all articolo Le locazioni di cui al presente articolo sono soggette alla trasmissione dei dati sui flussi turistici ai sensi del Programma statistico nazionale di cui.. e secondo le modalità e contenuti disciplinati dal regolamento di cui all articolo In tal caso, è richiesta la trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), come inserito dall articolo 1 della legge regionale 2 luglio 2003, n. 15, nel rispetto della direttiva 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo e del decreto legislativo 6 novembre 1989, n. 322

3 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 40). (in corso di valutazione) CAPO II. TIPOLOGIE RICETTIVE E PROCEDURE Art. 4. (Affittacamere e locande) 1. Gli affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere e dodici posti letto, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti pernottamento ed eventuali servizi complementari tra i quali la preparazione e somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate. 2. L attività di affittacamere può essere esercitata in forma non imprenditoriale, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'attività è svolta nella casa di abitazione di chi offre il servizio il quale garantisce la compresenza con i propri ospiti; b) il servizio reso comprende il pernottamento e la prima colazione ed è svolto avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia ma senza la fornitura di servizi aggiuntivi; c) l'attività è svolta in modo non continuativo, cioè senza il carattere della professionalità. 3. Nel caso previsto al comma 2, il regolamento di cui all articolo 14 stabilisce i termini massimi di apertura dell esercizio di affittacamere tenendo conto del suo carattere non imprenditoriale. 4. Le strutture di cui ai commi 1 possono utilizzare, in alternativa, la dizione guest house. 5. Le locande sono esercizi di affittacamere, aventi la capacità ricettiva di cui al comma 1, gestite unicamente in forma imprenditoriale e in modo unitario e complementare ad un pubblico esercizio di ristorazione dallo stesso titolare ed ubicate nel medesimo complesso immobiliare. Art. 5. (Bed & Breakfast) 1. I Bed & Breakfast (B&B) sono strutture ricettive gestite da soggetti privati che, utilizzando parte dell abitazione in cui dimorano abitualmente o eleggono domicilio, offrono servizio di pernottamento e di prima colazione in un unica unità immobiliare. 2. L attività di B&B può essere gestita: a) in forma non imprenditoriale, quando l esercizio è svolto presso la dimora abituale del titolare in forma saltuaria e non continuativa, nonché in condivisione con i propri spazi familiari, garantendo la compresenza con gli ospiti e fornendo servizio di pernottamento e di prima colazione in non più di tre camere e sei posti letto avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia ma senza la fornitura di servizi aggiuntivi; b) in forma imprenditoriale, quando l esercizio è svolto dal titolare o altro familiare, ai sensi dell articolo 230 del codice civile, con carattere continuativo sistematico e professionale presso la dimora abituale o altro domicilio garantendo la presenza costante con gli ospiti, il servizio di pernottamento e di prima colazione, ivi compresa la fornitura di servizi aggiuntivi in non più di sei camere e dodici posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato. 3. Nel caso previsto al comma 2, lettera a) il regolamento di cui all articolo 14 stabilisce i termini massimi di apertura dell esercizio di B&B tenendo conto del suo carattere non imprenditoriale. Art. 6. (Unità abitative ammobiliate ad uso turistico) 1. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case e appartamenti arredati e dotati di servizi igienici nonché di cucina autonomi, dati in uso ai turisti per periodi aventi validità non

4 superiore a sei mesi consecutivi, senza la prestazione di alcun servizio centralizzato di tipo alberghiero, ad eccezione del servizio di ricevimento degli ospiti e di fruizione di eventuali impianti sportivi pertinenziali. 2. Le unità abitative di cui al comma 1 possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale diretta se i proprietari, siano essi imprenditori turistici o facenti parte di un consorzio o una cooperativa turistica, gestiscono direttamente tre o più unità abitative; b) in forma imprenditoriale indiretta se i proprietari danno in gestione le unità abitative a soggetti intermediari che operano nel settore turistico; c) in forma non imprenditoriale, direttamente dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di due unità abitative. 3. La gestione indiretta di cui alla lettera b) del comma 2 si considera imprenditoriale anche se ha ad oggetto una sola unità abitativa. 4. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico assumono la denominazione residence se collocate in complessi residenziali a corpo unico o a più corpi. Art. 7. (Case per ferie) 1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, da soggetti privati, da enti pubblici e associazioni senza scopo di lucro, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro famigliari. 2. Le strutture di cui al comma 1, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere le seguenti denominazioni: a) foresterie, strutture ricettive annesse a collegi, convitti, istituti religiosi gestite da enti o associazioni che operano nel campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile; b) centri soggiorno vacanze, strutture ricettive in uso, in gestione temporanea o di proprietà delle associazioni e degli enti che, nell ambito dei propri fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). 3. Le strutture di cui al comma 2 lettera b), qualora volte all ospitalità di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado, possono utilizzare la denominazione di colonia estiva o colonia invernale. 4. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata. Art. 8. (Ostelli per la gioventù) 1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici o privati nonché da enti o associazioni riconosciute. 2. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata. Art. 9. (Denominazioni aggiuntive) 1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di residenza d epoca, se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

5 a) sono ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137); b) sono dotate di mobili e arredi d epoca o di particolare livello artistico. 2. Le strutture ricettive extralberghiere di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di country house, se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni: a) sono ubicate in residenze di campagna, ville padronali, o case coloniche; b) sono inserite in contesti ambientali di valore naturalistico o paesaggistico, al di fuori dei centri urbani. Art. 10. (Avvio dell attività extralberghiera) 1. Chiunque intende gestire una struttura ricettiva extralberghiera, presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture da destinare all'attività o direttamente al servizio competente del comune nel caso di loro gestione non imprenditoriale. 2. La SCIA è presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente. 3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso: a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e s.m.i. (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), laddove previsti; c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 4. Il SUAP, o il servizio comunale competente, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica: a) all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza; b) alla provincia, alla città metropolitana e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi. 5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile all interno della struttura copia della SCIA. 6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro dieci giorni al SUAP o direttamente al servizio comunale competente, che procede ai sensi del comma 4. Art. 11. (Sospensione e cessazione dell'attività extralberghiera) 1. L'esercizio dell'attività extralberghiera, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all articolo 17, comma 1, la cessazione dell'attività medesima. 2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

6 3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività. 4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il comune informa la provincia, la città metropolitana, l'asl e l'atl territorialmente competenti. 5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e tempistiche di cui all articolo 10, comma Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni, nell arco di un quinquennio, superato il quale l'attività si intende definitivamente cessata. Art. 12. (Riserva di denominazione, classificazione e loghi identificativi delle strutture extralberghiere) 1. Le strutture extralberghiere sono classificate sulla base degli standards qualitativi riferiti ai seguenti parametri: a) contesto ambientale; b) dotazione strutturale; c) requisiti di professionalità; d) servizi complementari offerti. 2. Le strutture extralberghiere si dotano del marchio grafico o logo che identifica la struttura medesima e le attività in essa esercitate ai sensi della presente legge. 3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all articolo 14, disciplina le modalità di classificazione nonché l uso del marchio di cui al comma Le modifiche che comportano il cambio di classificazione della struttura extralberghiera sono soggette alle procedure amministrative di cui all articolo 10, comma I titolari o gestori, di strutture extralberghiere sono tenuti a: a) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura il marchio grafico o logo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione; b) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico. 6. È fatto divieto ai titolari o gestori di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi differenti da quelli previsti al comma 1, lettera e) del regolamento di cui all articolo 14 o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva. Art. 13. (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari) 1. Con il regolamento di cui all articolo 14 sono definiti i requisiti tecnici ed igienico sanitari di camere, appartamenti e altri locali destinati all esercizio turistico extralberghiero. Art. 14. (Regolamento di attuazione) 1. La Giunta regionale, ai sensi dell articolo 27 dello Statuto, entro centottanta giorni dall entrata in vigore della legge, adotta un regolamento che definisce: a) la destinazione urbanistica degli immobili nel rispetto degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale; b) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli eventuali ampliamenti strutturali, ivi comprese le deroghe, tenendo conto delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico dell immobile; c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali nonché delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, o servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia;

7 d) gli standard qualitativi minimi ai fini della classificazione delle strutture extralberghiere sulla base dei parametri di cui all articolo 12, comma 1; e) la creazione, le modalità di concessione ed uso del logo di ciascuna tipologia che identifica l attività ricettiva esercitata; f) i requisiti e le modalità di esercizio dell attività extralberghiera ai fini dell assoggettamento al carattere imprenditoriale o non imprenditoriale della medesima, anche sulla base delle caratteristiche soggettive del titolare o gestore; g) il periodo di apertura delle attività extralberghiere, tenendo conto della possibilità di esercitarle con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al suo carattere imprenditoriale o non imprenditoriale. Art. 15. (Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell offerta extralberghiera) 1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, realizza azioni di sostegno, sviluppo e promozione dell'offerta turistica del comparto extralberghiero. 2. La Regione promuove l attività extralberghiera attraverso portali dedicati, aggiornati in collaborazione con le organizzazioni turistiche locali. Capo III VIGILANZA E SANZIONI Art. 16. (Funzioni di vigilanza e controllo) 1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all articolo 14 sono esercitate dal comune e dagli altri soggetti competenti. 2. Al fine di rendere più efficace l attività di vigilanza e di controllo i comuni esercitano, preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti, le attività di cui al comma 1 ed entro il 31 gennaio di ogni anno trasmettono, alla struttura regionale competente in materia di turismo, una relazione sull'attività esercitata nell'anno precedente. Art. 17. (Sanzioni) 1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all articolo 10, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000, Chiunque contravviene agli obblighi di cui all articolo 10, commi 5 e 6 e all articolo 11, comma 5, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500, E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00 chiunque gestisce una struttura extralberghiera in violazione delle disposizioni di cui all articolo 12, comma 5, lettera a), ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata. 4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 750,00 chiunque: a) gestisce una struttura extralberghiera in violazione delle disposizioni di cui all articolo 12, comma 5, lettera b), in materia di concessione e utilizzo del marchio grafico nonché di loghi definiti dal regolamento di cui all articolo 14; b) contravviene ai divieti di cui all articolo 12, comma 6;

8 5. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 chiunque supera i limiti previsti per la ricettività e per la somministrazione dei pasti nella propria struttura. 6. Ogni violazione al regolamento di cui all articolo14 diversa da quella prevista dal comma 4 lettera a) è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3.000, In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente, può procedere previa diffida, alla sospensione o alla cessazione dell'attività. Art. 18. (Applicazione delle sanzioni) 1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all articolo 17, sono di competenza del comune. 2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 1 luglio 2011, n. 9, e nella nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienicosanitaria). Art. 19. (Rivalutazione degli importi delle sanzioni) 1. La misura delle sanzioni indicate nell articolo 17 è aggiornata secondo le modalità di cui all articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 Disposizioni regionali in materia di semplificazione. Capo IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 20. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato) 1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato. Art. 21. (Disposizioni transitorie) 1. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 14 si adeguano, entro centottanta giorni, alle nuove disposizioni in materia di classificazione, loghi e marchi identificativi delle attività ricettive extralberghiere. 2. Le strutture ricettive denominate case per ferie ed ostelli per la gioventù esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all articolo 3 della previgente l.r. 31/1985. Art. 22. (Sostituzione dell articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 ) 1. L articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31) è sostituito dal seguente:

9 Art. 1. (Oggetto) 1. Le norme concernenti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere e degli appartamenti di alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, locande, Bed&Breakfast, aziende agrituristiche e unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence, case per ferie e ostelli per la gioventù sono integrate e modificate dalle disposizioni contenute nella presente legge.. Art. 23. (Modifiche all articolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 ) 1. Al comma 4 dell articolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31) il numero: 15 è sostituito dal seguente: 12. Art.24. (Sostituzione dell articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22) 1. L articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Oggetto) 1. La pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive extralberghiere, delle aziende agrituristiche, dei complessi ricettivi all aria aperta e delle strutture ricettive alpinistiche è disciplinata dalla presente legge in attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284 concernente la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico, nonché della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984 recepita con decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74 e della direttiva 93/13 CEE del Consiglio, del 5 aprile Art. 25. (Sostituzione dell articolo 15 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3) 1. L articolo 15 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione.) è sostituito dal seguente: Art. 15. (Disposizioni relative a EXPO 2015) 1. Al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione della manifestazione universale EXPO 2015 e considerata l'eccezionalità dell'evento, il periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate bed and breakfast, esercitate in forma non imprenditoriale, non è soggetto a limitazioni per l anno Art. 26. (Abrogazione di norme) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere); b) l articolo 1 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 ''Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere'' e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 '' Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica ''.); c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, della legge regionale n. 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18); d) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto)); e) l articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.);

10 f) il comma 1 dell articolo 19 e l articolo 21 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.); g) l articolo 18 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012.); h) il comma 4 dell articolo 17 e l articolo 18 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione.). 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trova più applicazione la D.G.R. n del 27 novembre 2000 (Approvazione dei criteri di classificazione, del logo distintivo dell esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato Bed & Breakfast ). 3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 14, è abrogato il regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R (Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18 ). 4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 14, non trovano più applicazione: a) la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche e integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n.31) limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere; b) la D.G.R. n del 5/6/2003 (L.R. 22/2002. Approvazione dello schema di Convenzione fra il proprietario dell unità immobiliare da adibire ad alloggio vacanze ed il soggetto gestore in applicazione delle disposizioni normative della legge regionale 30 settembre 2002, n.22 Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18 ).

Legge regionale LIGURIA 12 novembre 2014, n. 32 (Artt. 1, 16, 20, 21, 34, 38, 46, 53 e 61).

Legge regionale LIGURIA 12 novembre 2014, n. 32 (Artt. 1, 16, 20, 21, 34, 38, 46, 53 e 61). Legge regionale LIGURIA 12 novembre 2014, n. 32 (Artt. 1, 16, 20, 21, 34, 38, 46, 53 e 61). Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche. TITOLO I Norme

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga. Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga. Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI REGIONE PIEMONTE BU32 10/08/2017 Legge regionale 3 agosto 2017, n. 13. Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dettagli

P08 -AT-Esercizio di affittacamere - rev

P08 -AT-Esercizio di affittacamere - rev P08 ATEsercizio di affittacamere rev.55.4.17 Definizione Sono "esercizi di affittacamere" le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a 14 posti letto, ubicate

Dettagli

DICHIARA TIPO DI OPERAZIONE [ ] AVVIO ATTIVITÀ [ ] MODIFICA DEI LOCALI [ ] ALTRO Breve descrizione dell operazione:

DICHIARA TIPO DI OPERAZIONE [ ] AVVIO ATTIVITÀ [ ] MODIFICA DEI LOCALI [ ] ALTRO Breve descrizione dell operazione: STRUTTURA RICETTIVA -ZIONE INIZIO ATTIVITA - n. 4 copie in carta semplice AFFITTACAMERE PROFESSIONALE AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE CASA E APPARTAMENTI VACANZE RESIDENZE D EPOCA (*) Ufficio Attività

Dettagli

FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. 16-1-2002 n. 2 Disciplina organica del turismo TITOLO IV Strutture ricettive turistiche Capo VIII - Unità abitative ammobiliate a uso turistico (121) Art. 83 Definizione (122)

Dettagli

Scheda macroprocedimento. MP Struttura ricettiva extralberghiera. Classe Servizi di alloggio e ristorazione. Descrizione

Scheda macroprocedimento. MP Struttura ricettiva extralberghiera. Classe Servizi di alloggio e ristorazione. Descrizione Scheda macroprocedimento MP0062 - Struttura ricettiva extralberghiera Classe Servizi di alloggio e ristorazione Descrizione Sono strutture ricettive extra alberghiere gli affittacamere, le case per ferie,

Dettagli

COMUNICA TIPO DI OPERAZIONE [ ] AVVIO ATTIVITÀ [ ] MODIFICA DEI LOCALI Breve descrizione dell operazione:

COMUNICA TIPO DI OPERAZIONE [ ] AVVIO ATTIVITÀ [ ] MODIFICA DEI LOCALI Breve descrizione dell operazione: STRUTTURA RICETTIVA -DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA - n. 3 copie in carta semplice AFFITTACAMERE PROFESSIONALE AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE CASA E APPARTAMENTI VACANZE RESIDENZE D EPOCA (*) Sportello

Dettagli

Per tutto quanto non espressamente trattato dal presente documento, si rinvia alla Legge Regionale ed al Regolamento regionale n. 7/2016.

Per tutto quanto non espressamente trattato dal presente documento, si rinvia alla Legge Regionale ed al Regolamento regionale n. 7/2016. VADEMECUM GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE (ostelli per la gioventù, case ed appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast e rifugi alpinistici ed escursionistici)

Dettagli

L.R. UMBRIA 10 luglio 2017, n. 8(ARTT. 17, 20, 21, 35, 36 E 57). Capo III. Strutture ricettive extralberghiere

L.R. UMBRIA 10 luglio 2017, n. 8(ARTT. 17, 20, 21, 35, 36 E 57). Capo III. Strutture ricettive extralberghiere L.R. UMBRIA 10 luglio 2017, n. 8(ARTT. 17, 20, 21, 35, 36 E 57). Legislazione turistica regionale. Art. 17 Esercizi extralberghieri. 1. Sono esercizi extralberghieri: Capo III Strutture ricettive extralberghiere

Dettagli

promulga Art. 1. (Finalita')

promulga Art. 1. (Finalita') Legge regionale 30 settembre 2002, n. 22. Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio

Dettagli

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI SU STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI N.B.

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI SU STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI N.B. RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI SU STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI N.B. per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Turismo della Provincia oppure allo Sportello Unico delle Attività Produttive presso

Dettagli

Città di Maratea REGOLAMENTO COMUNALE. Per l attività di Case e appartamenti per vacanze

Città di Maratea REGOLAMENTO COMUNALE. Per l attività di Case e appartamenti per vacanze Città di Maratea REGOLAMENTO COMUNALE Per l attività di Case e appartamenti per vacanze Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 09.06.2017 Art. 1 Finalità 1. Il Comune, intendendo promuovere

Dettagli

perseguito DICHIARA Alberghi ordinari Villaggio Albergo Albergo Diffuso Motel Alberghi residenziali Ostelli per la gioventù

perseguito DICHIARA Alberghi ordinari Villaggio Albergo Albergo Diffuso Motel Alberghi residenziali Ostelli per la gioventù Spazio per la vidimazione da parte del SUAP ALLEGATO B-10 Strutture Ricettive Decreto Legislativo n 79 del 23/05/11 art. 16 L.R. L.R. 1. Dati generali dell intervento 1.1 Indirizzo dell esercizio perseguito

Dettagli

RELAZIONE FORESTERIA LOMBARDA

RELAZIONE FORESTERIA LOMBARDA RELAZIONE FORESTERIA LOMBARDA Spett.le Sportello Unico Imprese artt. 27 e 38, Legge Regionale del 1 ottobre 2015, n. 27 NOTA: allegare alla SCIA inizio attività da inviare alla PEC: sp.unicoimprese.comunedilegnano@legalmail.it

Dettagli

1. Dati generali dell intervento

1. Dati generali dell intervento ALLEGATO B-10 Strutture ricettive Legge n 135/2001 LR n 10/2005 1. Dati generali dell intervento 1.1 Ubicazione intervento (Indicare il Comune e l indirizzo inseriti nel modulo di domanda unica sezione

Dettagli

Strutture ricettive - Case e appartamenti per vacanza - apertura, subingresso, variazioni, cessazione

Strutture ricettive - Case e appartamenti per vacanza - apertura, subingresso, variazioni, cessazione Strutture ricettive - Case e appartamenti per vacanza - apertura, subingresso, variazioni, cessazione Ufficio di riferimento L'ufficio di competenza è Sviluppo Economico - Parco della Salina Piazza XXV

Dettagli

Attività Produttive. Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca. Descrizione. Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13

Attività Produttive. Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca. Descrizione. Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 Attività Produttive Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca Descrizione Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 Testo unico in materia di turismo CAPO IV RESIDENZE D'EPOCA Art. 38 (Residenze

Dettagli

Art. 1 Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del

Art. 1 Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 Organizzazione del Lazio L.R. 27/11/2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale

Dettagli

Attività Ricettive- Guide ed Agenzie di Viaggio

Attività Ricettive- Guide ed Agenzie di Viaggio Attività Ricettive- Guide ed Agenzie di Viaggio Art. 8 R.D. 18.06.1931 n 773 Titolare di licenza di attività ricettiva che permette la conduzione a persona NON autorizzata P.M.R.: 1.032,00 Minimo: 516,00

Dettagli

perseguito Riclassifica per il quinquennio / frazione di quinquennio della struttura ricettiva... Stelle... DICHIARA Villaggio Albergo

perseguito Riclassifica per il quinquennio / frazione di quinquennio della struttura ricettiva... Stelle... DICHIARA Villaggio Albergo Spazio per la vidimazione da parte del SUAP ALLEGATO B-10 Strutture Ricettive Decreto Legislativo 23/05/11 n. 79 L.R. 06/04/1996 n. 27 Decreto Assessorato turismo 11/06/2001 e n. 53/2001successive modifiche

Dettagli

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima. Legge regionale Toscana 23 marzo 2000, n. 42 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (2) (3). (1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima. (2) Vedi, anche, quanto

Dettagli

Descrizione Estesa: Sono strutture ricettive extra alberghiere gli affittacamere, le case per ferie, gli ostelli per

Descrizione Estesa: Sono strutture ricettive extra alberghiere gli affittacamere, le case per ferie, gli ostelli per Attività: STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA Codice: 063 Estesa: Sono strutture ricettive extra alberghiere gli affittacamere, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case e appartamenti per

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio

Dettagli

ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST IMPRENDITORIALE

ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST IMPRENDITORIALE ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST IMPRENDITORIALE In applicazione delle norme di cui alla Legge regionale 7 agosto 0, n.7 e alla Legge n. 4/990, art. 9) IL SOTTOSCRITTO Cognome Nome Codice Fiscale Data di

Dettagli

A CHI RIVOLGERSI PER

A CHI RIVOLGERSI PER A Accompagnatore turistico : Provincia/Città metropolitana di Venezia, Settore Turismo vedi Affittacamere : Provincia/Città metropolitana di Venezia, Settore Turismo vedi Agenzia viaggi : Provincia/Città

Dettagli

A CHI RIVOLGERSI PER

A CHI RIVOLGERSI PER A Accompagnatore turistico : Provincia, Settore Turismo Affittacamere : Provincia, Settore Turismo Agenzia viaggi : Provincia, Settore Turismo Agevolazioni regionali per il turismo : Regione, Sezione Turismo

Dettagli

Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive.

Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive. Piemonte L.R. 23-2-1995 n. 22 Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive. Pubblicata nel B.U. Piemonte 1 marzo 1995, n. 9. Epigrafe

Dettagli

Al Comune di. Codice ISTAT. Ufficio destinatario

Al Comune di. Codice ISTAT. Ufficio destinatario Al Comune di Codice ISTAT Ufficio destinatario Segnalazione certificata di inizio/modifica/variazione/cessazione attività per attività ricettiva non alberghiera (bed & breakfast, case per ferie, affittacamere,

Dettagli

Attività Produttive. Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca. Descrizione

Attività Produttive. Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca. Descrizione Attività Produttive Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca Descrizione 1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza. 2. I complessi di cui al devono

Dettagli

ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST FAMILIARE

ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST FAMILIARE ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST FAMILIARE In applicazione delle norme di cui alla Legge regionale 7 agosto 0, n.7 e alla Legge n. 4/990, art. 9) IL SOTTOSCRITTO Cognome Nome Codice Fiscale Data di nascita

Dettagli

Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast (2).

Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast (2). L.R. ABRUZZO 28 aprile 2000, n. 78 (1). Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast (2). (1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 giugno 2000, n. 16. (2) Vedi anche, per

Dettagli

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) BUR 10 Settembre n. 73 Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere (Nota A) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento autorizzato

Dettagli

Altre strutture ricettive

Altre strutture ricettive LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42 Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo. 3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15 (Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n.

Dettagli

Normative regionali a confronto in materia di strutture ricettive alberghiere

Normative regionali a confronto in materia di strutture ricettive alberghiere Normative regionali a confronto in materia di strutture ricettive alberghiere Anna Boccioli Toscana: La riforma della normativa turistica. Un opportunità di sviluppo per l economia regionale Firenze 11

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 47/ 24 DEL

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 47/ 24 DEL IBERAZIONE N. 47/ 24 22.11.2007 Oggetto: L.R. 12 agosto 1998, n. 27 Validità e rinnovo autorizzazione all esercizio delle strutture ricettive extra alberghiere e del servizio di alloggio e prima colazione

Dettagli

P08 -AT-Vorrei aprire un bed and breakfast - Rev

P08 -AT-Vorrei aprire un bed and breakfast - Rev P08 ATVorrei aprire un bed and breakfast Rev.85.7.17 Definizione Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi

Dettagli

RELAZIONE BED & BREAKFAST

RELAZIONE BED & BREAKFAST RELAZIONE BED & BREAKFAST artt. 29 e 38, Legge Regionale del 1 ottobre 2015, n. 27 Spett.le Sportello Unico Imprese NOTA: allegare alla SCIA inizio attività da inviare alla PEC: sp.unicoimprese.comunedilegnano@legalmail.it

Dettagli

ESENTE DA BOLLO ai sensi dell art. 4 allegato Tabella A del D.P.R. 642/1972

ESENTE DA BOLLO ai sensi dell art. 4 allegato Tabella A del D.P.R. 642/1972 ESENTE DA BOLLO ai sensi dell art. 4 allegato Tabella A del D.P.R. 642/1972 28 subentro o avvio attività extralberghiere SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE RICETTIVE

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE PUGLIA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 24-07-2001 REGIONE PUGLIA "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed \& Breakfast (affittacamere)" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO COMUNE DI SAN VITO LO CAPO PROVINCIA DI TRAPANI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N 22 DEL 29.06.2011 MODIFICATO

Dettagli

Leggi Regionali. Testo coordinato legge 0034 del Bollettino Ufficiale n. 76 del Legge regionale del 25 agosto 1988, n.

Leggi Regionali. Testo coordinato legge 0034 del Bollettino Ufficiale n. 76 del Legge regionale del 25 agosto 1988, n. Leggi Regionali Testo coordinato legge 0034 del 1988 Bollettino Ufficiale n. 76 del 29.8.1986 Legge regionale del 25 agosto 1988, n. 34 DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVA EXTRALBERGHIERE

Dettagli

COMUNE DI VARESE LIGURE

COMUNE DI VARESE LIGURE COMUNE DI VARESE LIGURE PROVINCIA DI LA SPEZIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 27/05/2000 REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE

Dettagli

http://www.normattiva.it/do/atto/export

http://www.normattiva.it/do/atto/export *** NORMATTIVA -Stampa *** Pagina 1 di 8 TITOLO III MERCATO DEL TURISMO CAPO I STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA' ART. 8 (Classificazione) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche',

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Comune di Rossano (Provincia di Cosenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento. Art. 2 Istituzione e presupposto dell imposta. Art. 3

Dettagli

per una delle seguenti attività:

per una delle seguenti attività: STRUTTURA RICETTIVA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA n. 3 copie in carta semplice AFFITTACAMERE PROFESSIONALE AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE CASA E APPARTAMENTI VACANZE RESIDENZE D EPOCA Al Comune di Massa

Dettagli

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI SU STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI SU STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI SU STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI N.B. per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Turismo della Provincia oppure allo Sportello Unico delle Attività Produttive presso

Dettagli

Richiesta attestazione variazione di classificazione ai sensi dell art.5 comma 4

Richiesta attestazione variazione di classificazione ai sensi dell art.5 comma 4 MODELLO RICHIESTA CLASSIFICAZIONE ALBERGO DIFFUSO Pagina 1 di 5 DUPLICE COPIA Regione Lazio Dipartimento Istituzionale e Territorio Agenzia Regionale del Turismo Ufficio Territoriale del Turismo di Frosinone

Dettagli

Glossario. I locali, situati in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Glossario. I locali, situati in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli. 16. TURISMO Glossario Alberghi Gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili

Dettagli

Prot Roma 20 Giugno 2017

Prot Roma 20 Giugno 2017 AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO LA DIRETTRICE Prot. 313062 Roma 20 Giugno 2017 A Roma Capitale A tutti i Responsabili degli Uffici SUAP o SUAR dei Comuni del Lazio e p.c. Alla Città Metropolitana di Roma

Dettagli

Arianna Banca dati delle Leggi Regionali

Arianna Banca dati delle Leggi Regionali Pagina 1 di 33 Arianna Banca dati delle Leggi Regionali Legge regionale n 38 del 30 dicembre 2009 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa

Dettagli

CITTA DI PIANO DI SORRENTO PROVINCIA DI NAPOLI

CITTA DI PIANO DI SORRENTO PROVINCIA DI NAPOLI CITTA DI PIANO DI SORRENTO PROVINCIA DI NAPOLI Regolamento Comunale dell Imposta di Soggiorno Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 febbraio 2012 e modificato con Deliberazione

Dettagli

D.M Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché

D.M Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché 347. TURISMO D.M. 16-10-1991 Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite

Dettagli

Modifiche al Regolamento dell imposta di soggiorno Comune di Aosta

Modifiche al Regolamento dell imposta di soggiorno Comune di Aosta VERSIONE ATTUALE Articolo 5 - Misura dell imposta 1.L imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come di seguito indicato. 2.La determinazione dell imposta

Dettagli

"Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione Bed & Breakfast"

Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione Bed & Breakfast "Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione Bed & Breakfast" Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 78 - Regione Abruzzo pubblicata nel Bollettino Ufficiale Abruzzo n. 16 del 9 giugno

Dettagli

Servizio Tributi REGOLAMENTO SULL IMPOSTA DI SOGGIORNO

Servizio Tributi REGOLAMENTO SULL IMPOSTA DI SOGGIORNO Servizio Tributi REGOLAMENTO SULL IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 27.10.2014 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 21.12.2015 1

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BOLLETTINO UFFICIALE N. 1 DEL 7/1/2010 Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38. Disposizioni di attuazione della direttiva

REGIONE PIEMONTE BOLLETTINO UFFICIALE N. 1 DEL 7/1/2010 Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38. Disposizioni di attuazione della direttiva REGIONE PIEMONTE BOLLETTINO UFFICIALE N. 1 DEL 7/1/2010 Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38. Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai

Dettagli

CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI

CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE Approvato

Dettagli

COMUNE DI VIVERONE. Provincia di Biella

COMUNE DI VIVERONE. Provincia di Biella COMUNE DI VIVERONE Provincia di Biella REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.06.2012 Pagina 1 di 6 Art. 1 Principi generali Il presente regolamento

Dettagli

Titolo III OSTELLI PER LA GIOVENTU' Art. 5 Definizione e caratteristiche

Titolo III OSTELLI PER LA GIOVENTU' Art. 5 Definizione e caratteristiche 1 1 LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34 #LR-ER-1988-34# DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE Bollettino Ufficiale n. 76 del 29 agosto 1988 Titolo I FINALITA' Art. 1 Oggetto

Dettagli

per il tramite del Suap del Comune di RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA L.R. n.4 del 07/03/1995 D.lgs.

per il tramite del Suap del Comune di RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA L.R. n.4 del 07/03/1995 D.lgs. Alla Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura U.O.T. - Funzioni territoriali di Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia All Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 07/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 07/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 24 ottobre 2017, n. 666 Approvazione delle Modalità per la gestione della Banca Dati e l'utilizzo del Codice identificativo Regionale

Dettagli

COMUNICA TIPO DI OPERAZIONE [ ] AVVIO ATTIVITÀ [ ] MODIFICHE (ai locali, alla ricettività ) Breve descrizione dell operazione:

COMUNICA TIPO DI OPERAZIONE [ ] AVVIO ATTIVITÀ [ ] MODIFICHE (ai locali, alla ricettività ) Breve descrizione dell operazione: STRUTTURA RICETTIVA DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA n. 3 copie in carta semplice AFFITTACAMERE PROFESSIONALE AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE CASA E APPARTAMENTI VACANZE RESIDENZE D EPOCA (*) Sportello Unico

Dettagli

2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall ordinamento internazionale e dell Unione europea.

2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall ordinamento internazionale e dell Unione europea. Capo II Imprese turistiche Art. 4 Imprese turistiche 1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,

Dettagli

Attività Produttive. Turismo Alberghi - residenze turistico/alberghiere- alberghi diffusi. Descrizione

Attività Produttive. Turismo Alberghi - residenze turistico/alberghiere- alberghi diffusi. Descrizione Attività Produttive Turismo Alberghi - residenze turistico/alberghiere- alberghi diffusi Descrizione Ai sensi dell'art. 10 della Legge delle Marche n. 9/2006 "Testo Unico delle norme regionali in materia

Dettagli

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI SU STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI SU STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI 1. Quale legge regionale disciplina le strutture ricettive complementari nel Veneto? La legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto agli articoli 2,13, 23,27,29,31,32,33,34,35,49,50

Dettagli

Strutture ricettive - Bed and breakfast - apertura, subingresso, variazioni, cessazione

Strutture ricettive - Bed and breakfast - apertura, subingresso, variazioni, cessazione Strutture ricettive - Bed and breakfast - apertura, subingresso, variazioni, cessazione Ufficio di riferimento L'ufficio di competenza è Sviluppo Economico - Parco della Salina Piazza XXV Aprile, 11-1

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO COMUNE DI SAN VITO LO CAPO PROVINCIA DI TRAPANI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 1 Articolo 1 Presupposto dell imposta 1. Presupposto dell imposta

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE (BED & BREAKFAST)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE (BED & BREAKFAST) COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (PROVINCIA DI AREZZO) Via Provinciale 4-52010 Ortignano Raggiolo (AR) Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369 E-MAIL: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it REGOLAMENTO COMUNALE PER

Dettagli

Scheda informativa: Esercizi di affittacamere (compresi Bed & Breakfast)

Scheda informativa: Esercizi di affittacamere (compresi Bed & Breakfast) Scheda informativa: Esercizi di affittacamere (compresi Bed & Breakfast) A. DESCRIZIONE. TITOLO ABILITATIVO: SCIA AD EFFICACIA IMMEDIATA Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più

Dettagli

Introduzione. Livello di difficoltà ( basso): Tempo di apprendimento: 5 ore. Sistema competenze: conoscere le diverse strutture ricettive

Introduzione. Livello di difficoltà ( basso): Tempo di apprendimento: 5 ore. Sistema competenze: conoscere le diverse strutture ricettive Introduzione Livello di difficoltà ( basso): Tempo di apprendimento: 5 ore Sistema competenze: conoscere le diverse strutture ricettive Sistema di valutazione dei risultati: schede a risposta multipla

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO D ALLOGGIO

REGOLAMENTO SERVIZIO D ALLOGGIO COMUNE DI BAGNONE PROVINCIA DI MASSA CARRARA REGOLAMENTO SERVIZIO D ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE (BED & BREAKFAST) Delibera Consiglio Comunale, n. 15 del 15-07-2002 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

Attività Produttive. Alberghi e altre attività ricettive Esercizi di affittacamere. Descrizione

Attività Produttive. Alberghi e altre attività ricettive Esercizi di affittacamere. Descrizione Attività Produttive Alberghi e altre attività ricettive Esercizi di affittacamere Descrizione Sono esercizi di affittacamerele strutture composte da non più di sei camere con una capacità ricettiva non

Dettagli

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA NUOVA APERTURA Al Comune di ACIREALE (87004) Ai sensi dell art. 19 della legge n. 241/90, come recepita dalla L.R. 5/2011.

Dettagli

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (art. 83 D.lgs. n.59/2010 e art. 19 Legge n. 241/1990) AFFITTACAMERE

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (art. 83 D.lgs. n.59/2010 e art. 19 Legge n. 241/1990) AFFITTACAMERE Al Comune di Grottaglie Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Ufficio Artigianato Via Martiri d Ungheria 74023 Grottaglie (TA) PEC suap.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it Segnalazione Certificata

Dettagli

Comune di Domus De Maria

Comune di Domus De Maria Comune di Domus De Maria Allegato alla delibera CC n 6 del 16/02/212 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) Approvato con delibera del Consiglio Comunale

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE N. 9 DEL REGIONE BOLZANO (Prov.)

LEGGE PROVINCIALE N. 9 DEL REGIONE BOLZANO (Prov.) LEGGE PROVINCIALE N. 9 DEL 20-06-1985 REGIONE BOLZANO (Prov.) Modifiche alla legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, concernente la classificazione delle aziende alberghiere Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

LE LOCAZIONI TURISTICHE

LE LOCAZIONI TURISTICHE LE LOCAZIONI TURISTICHE 1 Aspetti normativi IL CONCETTI GENERALI CASA VACANZA B&B AFFITTA CAMERE ATTENZIONE SONO 3 TIPOLOGIE DISTINTE 2 Aspetti normativi IL CONCETTI GENERALI DEFINIZIONE DI B&B LETTO E

Dettagli

Comune di OLIVETO LARIO

Comune di OLIVETO LARIO Comune di OLIVETO LARIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO COMUNALE per l IMPOSTA DI SOGGIORNO Il Comune di Oliveto Lario, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011, con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con deliberazione del C. C. n 2 del 26.03.2015 Modificato con deliberazione del C.C. n 15 del 28.07.2015 Pagina 1 di 6 28 Luglio 2015

Dettagli

Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31. Piemonte L.R. 14-7-1988 n. 34 Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31. Pubblicata nel B.U. Piemonte

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMMISSIONE COMUNALE COMPETENTE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE

Dettagli

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE (Provincia di Udine) Regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative della Commissione comunale competente per la classificazione

Dettagli

COMUNE DI OSTUNI (Provincia di Brindisi)

COMUNE DI OSTUNI (Provincia di Brindisi) COMUNE DI OSTUNI (Provincia di Brindisi) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 02 marzo 2012. INDICE

Dettagli

S E G N A L A DI INIZIARE L ATTIVITÀ RICETTIVA EXTRALBERGHIERA ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE BED & BREAKFAST

S E G N A L A DI INIZIARE L ATTIVITÀ RICETTIVA EXTRALBERGHIERA ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE BED & BREAKFAST COMUNE DI BARUMINI STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE BED & BREAKFAST (Legge Regionale 12/08/1998, n. 27, art. 6) S.C.I.A. - Segnalazione

Dettagli

Attività Produttive. Alberghi e altre attività ricettive Residenze turistico alberghiere. Descrizione

Attività Produttive. Alberghi e altre attività ricettive Residenze turistico alberghiere. Descrizione Attività Produttive Alberghi e altre attività ricettive Residenze turistico alberghiere Descrizione Le residenze turistico alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo II PRINCIPI GENERALI

INDICE SOMMARIO. Capitolo II PRINCIPI GENERALI xiii INDICE SOMMARIO Capitolo I NOZIONI INTRODUTTIVE 1.1. Premessa... 1 1.2. L autorita` di polizia... 4 1.3. Evoluzione legislativa... 5 1.3.1. La legislazione previgente... 5 1.3.2. La vigente normativa...

Dettagli

TITOLO II. Definizioni. Art. 4 Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive.

TITOLO II. Definizioni. Art. 4 Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive. Legge regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16 (1). Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità (2). (1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 102. (2) Vedi, al riguardo,

Dettagli

TITOLO II. Disciplina dell'attività ricettiva. Capo I. Strutture ricettive

TITOLO II. Disciplina dell'attività ricettiva. Capo I. Strutture ricettive LEGGE REGIONALE VENETO14 giugno 2013, n. 11 (1). Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Art. 23 Strutture ricettive. TITOLO II Disciplina dell'attività ricettiva Capo I Strutture ricettive 1. Le

Dettagli

PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI

PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI COMUNE DI TERRASINI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI TERRASINI Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare

Dettagli

Strutture ricettive: obbligo polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti

Strutture ricettive: obbligo polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione Sezione Banche dati e Analisi documentale Strutture ricettive: obbligo polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile nei confronti

Dettagli

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) Sommario Preambolo Art. 1 Modifiche all articolo 3 della l.r. 28/2004 Art. 2 Modifiche

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo II GLI ENTI ED ORGANISMI A RILEVANZA TURISTICA

INDICE SOMMARIO. Capitolo II GLI ENTI ED ORGANISMI A RILEVANZA TURISTICA INDICE SOMMARIO Capitolo I PRINCIPI GENERALI 1.1. Definizione del turismo... 1 1.2. Le varie forme di turismo... 3 1.3. I soggetti... 6 1.4. L attivita` dei pubblici poteri. Il ruolo dello Stato... 8 1.5.

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL ART. 8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL Regolamento albergo diffuso. Art.

REGOLAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL ART. 8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL Regolamento albergo diffuso. Art. REGOLAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL ART. 8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2001. Regolamento albergo diffuso Art.1 (riferimento) 1. Il presente regolamento disciplina la struttura ricettiva albergo

Dettagli

COPIA N 138. Provincia di Venezia

COPIA N 138. Provincia di Venezia COPIA N 138 COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI Provincia di Venezia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO Nuove tariffe Imposta di Soggiorno L anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di luglio

Dettagli

CITTÀ DI LICATA PROVINCIA DI AGRIGENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LICATA

CITTÀ DI LICATA PROVINCIA DI AGRIGENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LICATA CITTÀ DI LICATA PROVINCIA DI AGRIGENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LICATA APPROVATO CON DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE N 87 DEL 31 OTTOBRE 2013

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Comune di POLPENAZZE DEL GARDA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data..2011 INDICE Articolo 1 Oggetto del Regolamento Articolo

Dettagli

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE per l ospitalità collettiva. Domanda di Autorizzazione

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE per l ospitalità collettiva. Domanda di Autorizzazione Marca da bollo STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE per l ospitalità collettiva Domanda di Autorizzazione Il/La sottoscritto/a, nato/a a (Prov. ) il codice fiscale P.IVA residente in (Prov. ) via n, in

Dettagli

ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST FAMILIARE. (L. r. 7 agosto 2013, n.27 e L n. 241/1990, art. 19) Cognome Nome

ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST FAMILIARE. (L. r. 7 agosto 2013, n.27 e L n. 241/1990, art. 19) Cognome Nome Mod. SCIA B & B familiare REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEI SAPERI E DEI TALENTI SERVIZIO TURISMO Al SUAP del COMUNE di Gravina in Puglia ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST

Dettagli

con sede nel Comune di... Provincia... Via/Piazza... N... C.A.P... Tel... N. d iscrizione al Registro Imprese... CCIAA di...

con sede nel Comune di... Provincia... Via/Piazza... N... C.A.P... Tel... N. d iscrizione al Registro Imprese... CCIAA di... Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Genova Via di Francia 1-16149 Genova IL MODELLO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO, CON I RELATIVI ALLEGATI, DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E INOLTRATO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI OTRANTO (Provincia di Lecce) - BOZZA - REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) INDICE Art. 1 Presupposto dell imposta Pag. 3 Art. 2 Soggetto passivo

Dettagli