CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CODICE CIG A0
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- Gioacchino Gaspare Villa
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1 Comune di Vedelago Settore LL.PP. Servizio LL.PP. Piazza Martiri della Libertà Vedelago (TV) codice fiscale e partita I.V.A Capo Settore Mario Dal Negro Capo Servizio amm.vo Michela Panziera telefono comune@comune.vedelago.tv.it telefax lavori.pubblici@comune.vedelago.tv.it Orario apertura: Mar e Ven 9:00 12:15; Lun e Merc 17: CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CODICE CIG A0 Art. 1 Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze già stipulate e da stipularsi dal Comune di Vedelago. I contratti assicurativi in corso sino alle ore del giorno sono i seguenti: - All Risk (patrimonio), stipulato con UGF Assicurazioni spa; - R.C.A., stipulato con UGF Assicurazioni spa; - Furto, incendio e Kasko veicoli amministratori e dipendenti, stipulato con ITAS Mutua Assicurazioni; - Infortuni cumulativa, stipulato con UGF Assicurazioni spa; - Responsabilità amministrativa contabile, stipulato con Lloyd s Assigeco; - Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d opera, stipulato con UGF Assicurazioni spa; - Tutela legale, stipulato con ARAG spa; art. 2 Attività oggetto di appalto Le prestazioni oggetto di appalto sono le seguenti: a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi del Comune e delle problematiche ad essi collegate, con approfondimento delle necessità dei singoli Settori; b) analisi complessiva e verifica delle polizze esistenti, evidenziando gli eventuali aspetti negativi e quelli migliorativi; c) individuazione delle coperture assicurative occorrenti con conseguente impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle garanzie e alla limitazione dei costi a carico del Comune di Vedelago; d) elaborazione, sulla base dei dati forniti dal Comune, dei capitolati speciali per l affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze in scadenza, con valutazione dei beni immobili e mobili, ai fini di una adeguata copertura; e) assistenza alle procedure di gara per la scelta di eventuali nuove compagnie assicurative; f) gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull emissione delle polizze, delle appendici, delle scadenze dei ratei e di ogni altra connessa attività amministrativo contabile; g) gestione e liquidazione dei sinistri (anche in relazione a quelli pendenti alla data di aggiudicazione del servizio) in collaborazione con l ufficio competente preposto, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e all emissione di report periodico sull andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte migliorative del servizio stesso. h) analisi delle eventuali eccezioni mosse dalla Compagnie assicuratrici circa la risarcibilità del danno e suggerimenti al riguardo; i) verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie; j) redazione di una relazione annuale con la quale la ditta aggiudicataria si esprimerà sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell anno di riferimento;
2 k) collaborazione con i responsabili dei servizi degli uffici in cui si articola la struttura comunale, anche esprimendo suggerimenti ed elaborando concrete proposte per ridurre i sinistri derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, nonché indicando le soluzioni ritenute più idonee a risolvere le relative problematiche assicurative; l) eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara; Art. 3 - Criteri di aggiudicazione L individuazione della ditta aggiudicataria avverrà secondo il sistema dell offerta economicamente più vantaggiosa, con i seguenti criteri ed elementi di valutazione: a) OFFERTA TECNICA punti massimi attribuibili 70 (settanta), così suddivisi: ELEMENTO CONSIDERATO A Attivazione per tutta la durata contrattuale di un servizio per il rilascio di informazioni, a mezzo telefono, fax, , corrispondenza, agli utenti terzi danneggiati, su richiesta dei medesimi. B Numero degli accessi che il broker si obbliga ad effettuare presso i competenti uffici del Comune per il puntuale e completo espletamento delle attività di servizio previste dal capitolato speciale. Max Punti 5 5 C Programma informatico disponibile via web, con chiavi di accesso che assicurino riservatezza ed accesso ai soli soggetti abilitati, per la consultazione della posizione del Comune, aggiornata dal broker, sulla situazione dei sinistri D Programma di formazione in materia assicurativa, rivolto ai dipendenti del Comune, che il broker attuerà presso il Municipio. E Servizi aggiuntivi, rispetto all incarico oggetto dell appalto, offerti a titolo gratuito, ed attinenti all oggetto di gara F Modalità e tecniche di espletamento del servizio oggetto dell appalto. 15 Il punteggio per l'elemento A) sarà attribuito come segue: Punti zero per risposta negativa; Punti 2,5 per comunicazioni effettuate solo su richiesta del soggetto danneggiato; Punti 5 per comunicazioni effettuate a prescindere dalla richiesta del soggetto danneggiato; Il punteggio per l'elemento B) sarà attribuito come segue: Punti zero per meno di un accesso trimestrale; Punti 1 per un accesso trimestrale; Punti 2 per un accesso bimestrale; Punti 5 per un accesso mensile; Il punteggio per l'elemento C) sarà attribuito come segue: Punti zero per risposta negativa; Punti 6 in caso di disponibilità ad attuare il programma informatico e a renderlo operativo. entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto. Punti 4 nel caso in cui il programma costituita interfaccia con il Comune per comunicazioni diverse (esempio apertura sinistri, richiesta di informazioni etc.). I punteggi suddetti sono cumulabili.
3 Il punteggio per l'elemento D) sarà attribuito come segue: Punti 2 per ogni giornata formativa di quattro ore offerta per ogni anno di servizio fino ad un massimo di punti 10; Punti 10 per programma che prevede la consegna di materiale informativo (slide, testi di legge, testi commentati, sevizio di consulenza, accesso a banche dati, etc.); Il punteggio per l elemento E) sarà attribuito con insindacabile parere della Commissione tenendo conto: - dei servizi accessori e complementari (max punti 10) - delle modalità di applicazione e della tempistica (max punti 5) Il punteggio per l elemento F) sarà attribuito tenendo conto: - della metodologia e tecnica di esecuzione del servizio (massimo punti 4) - della metodologia e della tecnica di gestione dei sinistri (massimo punti 4) - della metodologia, della tecnica e della tempistica del servizio di consulenza globale in materia assicurativa ed eventuali proposte migliorative (massimo punti 7) Le proposte per ogni singolo punto di cui sopra saranno classificate in - proposta eccellente (punteggio massimo) - proposta buona (se raggiunge almeno i 2/3 del punteggio massimo) - proposta sufficiente (se raggiunge almeno la metà del punteggio massimo) - proposta insufficiente (nessun punto). N.B. La relazione contenente la metodologia di esecuzione del servizio dovrà essere contenuta in non più di tre pagine formato A4 con un massimo di 40 righe per pagina.le relazioni che eccedono il numero di pagine ammesso saranno valutate fino al numero di pagine consentite, lette consecutivamente dalla prima alla terza. b) OFFERTA ECONOMICA punti massimi attribuibili 30 (trenta) suddivisi come da prospetti che seguono, in relazione alla percentuale di commissione offerta per: - polizze R.C.A e rischi diversi - punti massimi attribuibili 10 (dieci); - polizze diverse da R.C.A. e rischi diversi punti massimi attribuibili 20 (venti), Commissione a carico delle Punti compagnie per rami R.C.A. e rischi diversi Oltre l 8% 0 Oltre il 7% e fino al massimo dell 8% 1 Oltre il 6% e fino al massimo del 7% 2 Oltre il 5% e fino al massimo del 6% 4 Oltre il 4% e fino al massimo del 5% 6 Fino al 4% 10 Commissione a carico delle compagnie per rami diversi da R.C.A. Punti
4 e rischi diversi Oltre il 12% 0 Oltre l 11% e fino al massimo del 12% 2 Oltre il 10% e fino al massimo dell 11% 4 Oltre l 8% e fino al massimo del 9% 8 Oltre il 7% e fino al massimo dell 8% 10 Fino al 7% 20 In caso di discordanza tra la commissione percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà preso il considerazione il valore più vantaggioso per il Comune. Sarà ritenuta più vantaggiosa l offerta che otterrà il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nell offerta tecnica e nell offerta economica. A parità di punteggio complessivo sarà preferita l offerta del concorrente che ha ottenuto un maggior punteggio nella valutazione dell offerta tecnica e in caso di ulteriore parità il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell elemento F. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Art. 4 Durata del contratto Il contratto avrà la durata di mesi 36 decorrenti dalla data di stipulazione (o, se antecedente) dall avvio del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, se ciò sarà consentito dalla normativa vigente all epoca della scadenza originaria. Art. 5 Corrispettivo Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant altro, in quanto lo stesso verrà remunerato -secondo la consuetudine di mercato- dalle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze assicurative. Art. 6 Programma di lavoro Entro otto giorni dall avvenuta aggiudicazione del servizio, tra il responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Vedelago e il soggetto aggiudicatario sarà concordato un programma di lavoro con il quale, tenuto presente quanto offerto, verrà definita la presenza periodica, presso l ufficio comunale preposto a seguire le pratiche assicurative, del o dei referenti della del soggetto aggiudicatario per la raccolta della documentazione e per l analisi di eventuali posizioni anomale o problematiche. In caso di particolari urgenze, il responsabile del settore lavori pubblici potrà richiedere la modifica del calendario di lavoro. Art. 7 Obblighi del broker Il broker, nell espletamento dell incarico, non assumerà alcun compito di direzione o di coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Vedelago, né potrà impegnare il Comune medesimo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai responsabili di servizio e/o funzionari appositamente autorizzati. Il broker dovrà garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Comune, assicurando la tutela degli interessi di quest ultimo. L incarico dovrà essere svolto puntualmente e con continuità e il soggetto incaricato di intrattenere rapporti con il Comune non potrà essere sostituito con altri, salvo nel caso che cessi il rapporto di dipendenza fra tale soggetto e la società di brokeraggio e nel caso di cause di forza maggiore. Art. 8 Gestione delle polizze Nell ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Vedelago, nei termini e nei
5 modi convenuti dalla Compagnia stessa, provvedendo ad inviare al Comune gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. In ordine all efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per il Comune stesso. Il broker si obbliga a rispettare le disposizioni dell art. 3 della legge n. 136/2010, e successive modifiche, in materia di tracciabilità della spesa. In particolare dovrà effettuare i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o con altro mezzo che consenta la tracciabilità della spesa. Art. 9 Divieti Al broker è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune, di stipulare o sottoscrivere atti e/ contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza un preventivo esplicito consenso, di cedere o di subappaltare il servizio, in tutto o in parte. E vietato al broker di sospendere di propria iniziativa il servizio, anche qualora siano in corso controversie con il Comune. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi continuativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto. Art. 10 Prerogative del Comune Restano di esclusiva competenza del Comune la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da accendere, l adozione degli atti amministrativi e l approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l appalto delle coperture assicurative, la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. Art. 11 Risoluzione del contratto Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che vi sia applicazioni di penali a suo carico, fatto salvo ogni altro eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi: - per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente; - per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi del Comune che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta; - in ogni altra ipotesi in cui il Comune ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto; - in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze del broker in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali; - in caso di cessazione dell attività, di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del broker; - in caso di cancellazione del broker dall albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal d. lgs. n.209/2005; - in caso di arbitraria sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi continuativi; - in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto. La risoluzione del contratto sarà preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata a mezzo di raccomandata A.R. E fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
6 Qualora l inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore il broker dovrà notificare, a mezzo lettera raccomandata A.R., tale circostanza al responsabile del settore lavori pubblici del Comune. In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora il Comune, il broker dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contatto risolto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all eventuale nuovo broker. Art. 12 Cauzione definitiva Il broker, ai sensi dell art. 113 del d. lgs. 163/2006, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell esatta osservanza delle clausole contrattuali, dell eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse sostenere per fatto dell appaltatore a casa di inadempimento. Resta salvo per il Comune l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Tale cauzione, qualora utilizzata, dovrà essere prontamente reintegrata in tutto o in parte. La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all eccezione di cui all art comma 2 del Codice Civile. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell aggiudicazione del servizio. Art. 13 Spese ed oneri accessori Sono a carico del broker tutte le spese, oneri, contributi previsti per la gestione del contratto, nonché le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa accessoria inerente al contratto. Art. 14 Controversie Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell interpretazione e nell esecuzione del contratto che non trovino soluzione in via bonaria saranno devolute alla giurisdizione dell Autorità Giudiziaria Ordinaria. E in ogni caso escluso il ricorso all arbitrato di cui all art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Foro competente sarà quello di Treviso. Art. 15 Rinvio Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia. Vedelago, lì 7 febbraio 2011 mp\\it05\_llpp\progetti\1-in avvio\ brokeraggio assicurativo\atti e contratti\capitolato broker UFFICIALE.doc
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