Applicazione D.M. 18 settembre 2002 agli impianti dei gas medicali

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1 Applicazione D.M. 18 settembre 2002 agli impianti dei gas medicali Parte prima Requisiti generali Igor Crosignani METHOS S.r.l. POLITECNICO DI MILANO, 13 Dicembre 2011

2 ARGOMENTI TRATTATI Scopo e campo di applicazione del D. M. Disposizioni tecniche e relativi criteri di applicazione Definizioni e classificazione Compartimentazione e filtri a prova di fumo Aree ed impianti a rischio specifico Eccezioni e criteri di utilizzo di bombole gas medicali nei reparti 2

3 1. Scopo e campo di applicazione Lo scopo del Decreto è quello di fornire disposizioni di prevenzioni incendi applicabili alla: progettazione costruzione esercizio delle strutture sanitarie. 3

4 Con gli obiettivi principali di: prevenire il verificarsi di un incendio limitarne la propagazione interna ed esterna permettere le attività di evacuazione e soccorso in condizioni di maggiore sicurezza possibile. Lo strumento per il conseguimento di tali scopi è la REGOLA TECNICA allegata al Decreto e nella quale sono contenute le disposizioni tecniche. Il decreto fornisce numerose prescrizioni in merito a diversi aspetti; in questa sede prenderemo in considerazione quelle applicabili agli impianti di distribuzione dei gas medicali (IDGM). 4

5 2. Applicazione delle disposizioni tecniche Le prescrizioni del decreto si applicano, con modalità diverse, alle strutture sanitarie 1 nuove e già esistenti (al ) elencate in seguito: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Nota 1. Tale classificazione è coerente con quella del D.P.R che specifica i requisiti minimi per le attività delle strutture sanitarie pubbliche e private. 5

6 Le strutture esistenti al dovevano adeguarsi alle disposizioni applicabili (Titolo III) entro il Erano esenti da tale obbligo quelle strutture per le quali era già stato rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi oppure per le quali erano già in corso o pianificati lavori di adeguamento approvati dal competente Comando provinciale dei VV. FF. 6

7 La REGOLA TECNICA è strutturata in 4 sezioni (Titoli I, II, III, IV) Titolo I - Definizioni e classificazione delle aree delle strutture sanitarie ai fini antincendio. La Regola Tecnica fornisce solo alcune definizioni, ma altre importanti per la progettazione degli IDGM (tra cui quelle di compartimento e filtro a prova di fumo ) sono contenute nel D. M. 30/11/

8 Compartimento antincendio Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi. (D.M ) 8

9 Filtro a prova di fumo Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 mq sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 mq con esclusione di condotti. (D.M ) 9

10 E importante sapere che le aree delle strutture sanitarie sono classificate, ai fini antincendio in: Tipo A, B, C, D, E. Quelle interessate dalla nostra analisi sono: Tipo A: ossia aree a rischio specifico soggette al controllo dei VV.FF. (elencate dal D.P.R. 151/2011 del 1/8/2011 che ha sostituito il D.M. 16/02/1982); Tipo B: Aree a rischio specifico accessibili solo a personale dipendente (ad esempio laboratori di analisi o ricerca, lavanderie ecc.); Tipo C: Ambulatori e centri di diagnostica senza ricovero; Tipo D: Aree destinate a ricovero in regime ospedaliero (incluse unità speciali quali sale operatorie, terapie intensive o particolari ecc.) e/o residenziale. 10

11 Titolo II - Disposizioni per le strutture NUOVE destinate a RICOVERO OSPEDALIERO/RESIDENZIALE a ciclo continuo o diurno. Tale sezione fornisce prescrizioni tecniche che riguardano le strutture sanitarie nel loro complesso in merito a: caratteristiche costruttive (ad es. resistenza al fuoco delle strutture e dei materiali installati, sistema di compartimentazione, scale, ascensori ecc.); misure per l esodo in casi di emergenza (ad es. numero, ubicazione e caratteristiche delle vie e percorsi di uscita); caratteristiche di impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme; caratteristiche della segnaletica di sicurezza; l organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio (procedure di gestione delle emergenze); informazione e formazione del personale; istruzioni da esporre ai fini della sicurezza; caratteristiche di aree ed impianti a RISCHIO SPECIFICO (Titolo II Sezione 5). 11

12 I requisiti per gli IDGM sono trattati nella Sezione 5, tra quelli considerati "a rischio specifico in quanto rientrano tra le attività soggette al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Il D.P.R. 151/2011 entrato in vigore il in sostituzione del D.M disciplina le procedure per tale rilascio e fornisce l elenco di attività ad esso soggette. Le strutture sanitarie in regime di ricovero con oltre 25 posti letto e quelle in regime ambulatoriale di superficie complessiva superiore a 500 m 2 rientrano nel punto 68 di tale elenco. 12

13 Il paragrafo 5.1 del decreto prescrive in particolare che gli IDGM soddisfino le seguenti condizioni: che siano realizzati a regola d arte (nel caso specifico il riferimento è la norma armonizzata EN ISO ). che siano intercettabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. che nei filtri a prova di fumo siano previste intercettazioni a comando manuale ubicate in apposito quadro. che all interno dei filtri a prova di fumo siano ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei compartimenti attigui. 13

14 La sezione è quella dedicata agli impianti di distribuzione dei gas medicali (IDGM) e prescrive quanto illustrato in seguito. La distribuzione dei gas medicali deve avvenire tramite impianti centralizzati. 14

15 A) La disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve permettere l'interruzione della fornitura dei gas solo ai reparti interessati da un eventuale incendio. Ciò è realizzato, ad esempio, tramite una rete primaria ad anello collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. Ciascun compartimento deve essere alimentato da un impianto derivato direttamente dalla rete primaria e non da un altro compartimento. 15

16 B) L impianto di distribuzione dei gas medicali deve: essere compatibile con la compartimentazione antincendio; permettere l interruzione dell erogazione dei gas mediante dispositivi manuali posti all esterno del compartimento; la posizione dei dispositivi di intercettazione deve essere accessibile e segnalata; i tratti di impianti sezionati devono essere indicati da appositi cartelli. 16

17 C) Le reti degli IDGM: non devono entrare in contatto con altri impianti elettrici e tecnologici; devono essere protetti da possibili azioni meccaniche; devono essere posti a distanza adeguata da possibili surriscaldamenti; non devono sovrapporsi con altri impianti. Qualora la sovrapposizione fosse inevitabile è necessaria una separazione fisica ovvero un adeguato distanziamento. 17

18 D) I cavedi attraversati dagli IDGM devono essere ventilati (per la posizione delle aperture si deve considerare anche la densità dei gas) E) Gli IDGM devono essere realizzati e sottoposti a manutenzione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, norme di buona tecnica* o, in assenza di norme, nel rispetto delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall installatore. *Nota. All epoca della pubblicazione del decreto era in vigore la norma armonizzata EN 737-3:1998, la quale è stata sostituita in via definitiva il dalla EN ISO :2007). 18

19 La sezione 10 della Regola Tecnica relativa alla gestione della sicurezza antincendio prescrive che sia predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza che indichi, tra l'altro, le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori". Viene inoltre richiesto che all interno del Centro di gestione delle emergenze siano custoditi, tra l altro, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l indicazione dei dispositivi di arresto. Questo requisito interessa ovviamente anche gli IDGM. Infatti, la stessa norma EN ISO prescrive che il fabbricante degli impianti fornisca alla struttura sanitaria gli schemi conformi all installazione degli stessi, ivi compresa la posizione di tutte le valvole di intercettazione. In un'ottica di prevenzione incendi e per facilitare la gestione delle emergenze, sarebbe molto utile evidenziare, negli schemi, quelle valvole destinate al sezionamento degli impianti in corrispondenza della compartimentazione antincendio. 19

20 Titolo III - Disposizioni per le strutture ESISTENTI destinate a RICOVERO OSPEDALIERO/RESIDENZIALE a ciclo continuo o diurno. Per le strutture esistenti alla data di pubblicazione del decreto vi sono requisiti relativi alla struttura ed all esodo di emergenza meno severi rispetto a quelle nuove. Le prescrizioni applicabili agli IDGM sono contenute nella sezione 17 Aree ed impianti a rischio specifico. In particolare, sono ammesse delle eccezioni rispetto a quanto richiesto per le strutture nuove: non è richiesta l intercettazione a comando manuale nel filtro a prova di fumo (di cui al par. 5.1 comma 2); non è richiesta la ripetizione dei segnali relativi allo stato di servizio degli impianti (di cui al par. 5.2 comma 3). 20

21 IMPIEGO DI BOMBOLE NELLE STRUTTURE ESISTENTI Per quanto riguarda l impiego di singole bombole nelle strutture ESISTENTI, la stessa sezione 17 chiarisce che esso è consentito su specifica autorizzazione dell autorità sanitaria competente e nel rispetto delle condizioni indicate in seguito. A) Le bombole devono essere dotate di idoneo sistema di riduzione della pressione. I riduttori da bombola per l alimentazione degli IDGM sono soggetti alla marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42 Dispositivi Medici e la norma armonizzata di riferimento è la EN ISO B) L'uso dei gas in bombola deve avvenire in base a procedure che siano state oggetto di specifica valutazione dei rischi (documento di cui all Art. 4 del D.Lgs. 626/1994 sostituito dal D.Lgs. 81/2008 con particolare rif. agli articoli 17 e 28). 21

22 C) Il montaggio e lo smontaggio dei riduttori dalla bombola devono essere affidati esclusivamente a personale specializzato e formato. Nota. La norma EN ISO nell Allegato G Gestione operativa prescrive, tra l altro, che vi sia una procedura documentata per lo stoccaggio e manipolazione delle bombole e che tale attività sia demandata solo a persone formate e nominate. La movimentazione ed il trasporto delle bombole dovrebbe avvenire esclusivamente tramite attrezzature specifiche. La stessa norma (sezione G.5.9) fornisce numerose altre prescrizioni relative alle bombole che è importante tenere in considerazione sia in fase di progetto che di esercizio della struttura sanitaria. 22

23 D) E vietato il caricamento delle bombole mediante travaso. E) Il riduttore ed i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. Le valvole delle bombole dovrebbero essere protette da apposite gabbie 23

24 F) All interno dei reparti le bombole devono essere posizionate adeguatamente per evitare cadute accidentali. Esistono, a questo scopo, appositi carrelli con catenelle. G) E vietato depositare le bombole, anche in via temporanea, lungo qualsiasi via di esodo. La presenza di bombole deve essere limitata al tempo strettamente necessario all attività prevista e la loro posizione deve, per quanto possibile, essere tale da non ostacolare un eventuale esodo. H) E vietato usare gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all assistenza. 24

25 Uso delle bombole dei gas medicali anche nei reparti di NUOVE strutture In seguito a richieste di chiarimenti sull argomento il Ministero ha pubblicato una Lettera-Circolare (prot. N P805/4122 Sott. 46 del ) in cui si chiarisce che gli IDGM sono la tipologia di distribuzione dei gas medicali da preferire in quanto conferisce maggiori condizioni di sicurezza ed affidabilità. Tuttavia, se per particolari necessità terapeutiche (ad es. la movimentazione tra reparti oppure per consentire l'autonomia motoria di pazienti con patologie respiratorie croniche) si rendesse necessario l impiego di contenitori mobili quali bombole o stroller, tale condizione sarebbe ammessa. 25

26 Viene comunque richiamata l attenzione sulla necessità di adottare tutte le misure precauzionali derivanti dalle specifiche condizioni di impiego di questi contenitori. La circolare fornisce un'ulteriore precisazione in merito alla ricarica degli stroller, la quale deve avvenire ad opera di personale specializzato e al di fuori della struttura ospedaliera oppure al suo interno, ma in appositi locali individuati nelle aree di tipo B ( Aree a rischio specifico accessibili solo a personale dipendente ). 26

27 Titolo IV - Disposizioni per strutture destinate a: strutture destinate ad assistenza specialistica in regime AMBULATORIALE sia NUOVE che ESISTENTI; strutture fino a 25 p. l. destinate a ricovero OSPEDALIERO oppure RESIDENZIALE a ciclo continuativo o diurno sia NUOVE che ESISTENTI; strutture ESISTENTI fino a 25 p. l. destinate a regime RESIDENZIALE a ciclo continuativo. Per strutture di superficie inferiore ai 500 m 2 i requisiti sono i medesimi previste per le strutture esistenti (Titolo III - Sezione 17). Per strutture di superficie superiore ai 500 m 2 si applicano i requisiti previsti per le aree di Tipo C del Titolo II per le strutture nuove e quelli del Titolo III per le strutture esistenti. 27

28 Principale normativa di riferimento D.M. 18 settembre 2002 Ministero dell'interno Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. (GU n. 227 del ) Decreto legislativo 81/2008 Testo unico sulla sicurezza e successive modifiche ed integrazioni (ex D.Lgs. 626/94) D.P.R. 151/ agosto 2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (dal ha sostituito il D.M Attività soggette alle visite di prevenzione incendi) Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi. Decreto ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. D.P.R. 14 gennaio 1997 Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. Circolare del Ministero dell Interno n. 99 del 15 ottobre Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale. UNI EN ISO :2010 Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto 28

29 Grazie per l attenzione 29

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