Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 11/04/ e per con.

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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 11/04/ N del11/04/2014 ProL Titolarìo 2.8 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della Terza Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Prima Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Sesta Commissione Consiliare e per con. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Al Signor Presidente della Giunta regionale All'Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Alla Segreteria Generale della Programmazione LORO SEDI oggetto: Progetto di legge statale n. 25 Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale- ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa del consigliere Vittorino Cenci relativa a: "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ONICOTECNICO. Trasmetto - ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli artt. 20 e 44 del Regolamento- la proposta di legge statale indicata in oggetto. La Terza Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. La Prima e la Sesta Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento esprimeranno il parere di loro competenza alla Terza Commissione consiliare, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. SER\TIJO.\Tfi\TL\ C fficio atti lstìruzjonali San J\Luco 2322 Palazzo Ferro l M

2 2 Ove le altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere alla Commissione incaricata della relazione in aula il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della presente. Cordialmente.

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 25 PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa del Consigliere Cenci DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ONICOTECNICO Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 marzo 2014.

4 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ONICOTECNICO Relazione: La presente proposta di legge ha lo scopo di disciplinare un 'attività, quella di onicotecnico, di natura artistica ed artigianale, attualmente priva di normativa specifica. L 'onicotecnico svolge una attività incentrata solo su trattamenti di abbellimento, decorazione, allungamento del! 'unghia (la cosiddetta applicazione delle unghie, che non è ricostruzione medica delle unghie, ma semplicemente un artificio estetico) attraverso l 'uso di prodotti cosmetici spec?fici. Per la sua formazione, l'onicotecnico richiede pertanto un corso di studi spec?fico su tali attività. In Italia, a causa di una interpretazione della legge 4 gennaio 1990, n. l "Disciplina del! 'attività di estetista" secondo la quale l 'attività di onicotecnico è ricompresa in quella di estetista, le attività ''solo unghie" svolte da operatori privi della qualifica di "estetista" vengono fatte chiudere, con la conseguente perdita di posti di lavoro (e aumento della disoccupazione), grave perdita economica per chi ha investito e fatto impresa e una conseguente perdita di gettito per l 'erario. Si evidenzia che nel comparto della bellezza professionale l 'unico settore che cresce senza interruzione di anno in anno è quello legato alle "unghie". Gli operatori (onicotecnici) che lavorano nel settore si stimano attorno alle l O. 000 unità. Si stima che in Italia l'attività di onicotecnico abbia un fatturato annuo pari a 600 milioni di euro. Si consideri, tra l 'altro, che il lavoro del! 'onicotecnico/a è prevalentemente svolto da lavoratori free-lance (i quali per le ragioni sopra esposte non possono aprire negozi e conseguentemente assumere dipendenti) o che lavorano in casa nel sommerso. La presente proposta di legge vuole colmare il vuoto legislativo. Da studi di settore si evince che, una volta regolamentata l 'attività di onicotecnico quale autonoma.figura professionale, il mercato avrebbe una crescita regolare ed una espansione almeno doppia ai dati attuali, con conseguenze positive per i soggetti coinvolti e per l 'economia del Paese. In un momento in cui è importantissimo in Italia aumentare la produttività e la competitività nei confronti delle altre nazioni, ci si chiede: perché trascurare un segmento di mercato che al! 'estero è invece sviluppato e fiorente? Per quasi tutti gli stati europei, gli USA, l 'Australia, il Canada e moltissimi altri paesi del mondo la figura dell'onicotecnico (nail technician o nail artist o nail designer che dir si voglia) è infatti una figura a sé stante. Si evidenzia, infine, che nella Regione Lazio, da alcuni anni, è possibile seguire un corso regionale di 200 ore, il quale abilita e prepara alla professione di onicotecnico e al termine del quale si può aprire una propria attività di Centro Applicazione Unghie - Nail Center che dir si voglia. Su questo esempio, lungimirante e virtuoso, si chiede venga approvata una spec?fica disciplina che valga per tutte le Regioni.

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6 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ONICOTECNICO Art. 1 - Attività di onicotecnico. L L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione, ricostruzione e decorazione di unghie artificiali, anche mediante la preparazione dell'unghia. Tale attività comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse, con gel, polveri acriliche o altri prodotti. 2. L'attività di onicotecnico non consente l'effettuazione di interventi curativi sulla superficie corporea, né il trattamento o l'alterazione dell'unghia naturale o forme di trattamento invasivo che incidano sulla pelle. 3. L'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina della legge 4 gennaio 1990, n. l "Disciplina dell'attività di estetista". Art. 2- Esercizio dell'attività di onicotecnico. l. L'attività di onicotecnico può essere esercitata da chi ha acquisito la relativa qualifica professionale, in forma individuale o societaria, con i requisiti e secondo le modalità previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato". 2. I soci e i dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico devono essere in possesso della relativa qualifica professionale. Art. 3 - Qualifica professionale. l. La qualifica professionale di onicotecnico si consegue mediante il superamento di un esame teorico-pratico svolto al termine di un apposito corso regionale di qualificazione. Art. 4- Svolgimento dell'attività di onicotecnico. l. L'attività di onicotecnico, ovunque esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinata al conseguimento della qualifica professionale di cui ali' articolo I locali in cui è svolta l'attività di onicotecnico devono rispettare i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia di igiene. 3. L'attività di onicotecnico può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in locali che rispettino i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. Non è comunque consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio. 4. L'attività di onicotecnico può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore. Art. 5 - Formazione professionale. l. Le regioni e le province autonome definiscono i contenuti del corso di qualificazione per acquisire la qualifica professionale di onicotecnico, ivi comprese le prove di esame e la composizione delle commissioni di esame, nel rispetto degli standard definiti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e le politiche sociali di 3

7 concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome. Art. 6 - Violazioni e sanzioni. l Chiunque esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui all'articolo 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro l 0.000,00. Art. 7 - Definizione di tecniche, attrezzature e materiali consentiti. l. Con decreto del Ministro per la salute da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti e successivamente aggiornati a cadenza periodica: a) le tecniche per l'applicazione, la ricostruzione e la decorazione delle unghie artificiali; b) le attrezzature per l'applicazione, la ricostruzione e la decorazione delle unghie artificiali; c) i materiali d'uso per l'applicazione, la ricostruzione e la decorazione di unghie artificiali. 2. Nelle more del decreto di cui al comma l sono consentiti: a) quali tecniche: l'uso di prodotti con asciugatura ad aria e fotoindurenti; b) quali attrezzature: pennelli di peli animali ed acrilici, lime in cartone monouso, fresa elettrica per la modellatura del GEL e Acrilico, aspiratore polveri, lampade fotoindurenti, bastoncini di arancio, tronchesina per unghie artificiali, spazzolina di plastica con setole artificiali per pulizia; c) quali materiali d'uso: gel foto indurenti, polveri acriliche o resine, alcool denaturato o isopropanolo, acetoni con percentuale di acqua per uso topico, unghie artificiali in abs preformate, formine di carta o rigide in gomma o plastica, quadratini di cellulosa, glitter, stickers. Art. 8 - Disposizioni transitorie. l. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge svolge l'attività di onicotecnico, è tenuto a conformare la propria attività alla disciplina di esercizio di cui alla presente legge ed ad acquisire la qualifica professionale a seguito di iscrizione al primo corso di formazione organizzato dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio esercita in via prevalente la propria attività. 4

8 INDICE Art. l -Attività di onicotecnico... 3 Art. 2- Esercizio dell'attività di onicotecnico... 3 Art. 3 -Qualifica professionale... 3 Art. 4- Svolgimento dell'attività di onicotecnico... 3 Art. 5 - Formazione professionale... 3 Art. 6- Violazioni e sanzioni... 4 Art. 7 - Definizione di tecniche, attrezzature e materiali consentiti....4 Art. 8 - Disposizioni transitorie

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