Art. 13 D.Lgs. 472/1997 Dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 190/2014

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1 RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13 D.Lgs. 472/1997 Dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 190/2014 1

2 Ravvedimento Operoso Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 Il ravvedimento consiste nella possibilità concessa all autore di VIOLAZIONI TRIBUTARIE di porre spontaneamente rimedio, secondo modalità ed entro precisi limiti temporali stabiliti dalla norma, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi che disciplinano i vari tributi Può essere applicato per qualsiasi tributo (locale o erariale) e, dopo la Legge n. 296/2006, anche alle trasmissioni telematiche e ai visti di conformità 2

3 Cause Ostative Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza Preclusione che continua a valere solo per i tributi che non sono amministrati dall Agenzia delle entrate (es.: tributi locali) Legge 190/ Stabilità

4 Cause Ostative Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE Al riguardo si ritiene di dover chiarire che qualora l'accesso, l'ispezione o la verifica riguardino specifici periodi d'imposta, il ravvedimento rimane esperibile per le violazioni commesse in periodi d'imposta diversi da quello (o quelli) oggetto di controllo. Ugualmente dicasi circa la possibilità di regolarizzazione per le violazioni relative ad un tributo diverso da quello oggetto di verifica Circolare Ministeriale 180/1998 4

5 Cause Ostative Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE Per quanto concerne, poi, l'inizio di "altre attività amministrative di accertamento", la norma ha inteso riferirsi, in via principale, alla notifica di "inviti", "richieste", "questionari. Ancora, va chiarito che l'esistenza di cause ostative va riferita, per espressa previsione normativa, non solo all'autore della violazione ma anche ai soggetti solidamente obbligati al pagamento della sanzione. Così esemplificando, l'inizio di una verifica nei confronti di una società impedisce ogni possibilità di ravvedimento anche alla persona fisica che, agendo per conto della società, abbia commesso la violazione. Circolare Ministeriale 180/1998 5

6 Cause Ostative Art. 13, co. 1 D.Lgs. n. 472/1997 La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza Art. 13, co. 1-ter, D.Lgs. n. 472/1997 per i tributi amministrati dall'agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36- bis e 36-ter del DPR 600/1973 Legge 190/ Stabilità

7 La contestualità Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (art c.c.) con maturazione giorno per giorno SANZIONE (ridotta) + TRIBUTO (se dovuto)+ INTERESSI (se dovuti) 7

8 La contestualità Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 il termine "contestualmente" non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'è logico che sia, entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno, eccetera) previsto dalla norma. Circolare Ministeriale 180/1998 8

9 Peculiarità Tutte le scadenze dei termini cadenti di sabato, domenica o festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo anche in relazione alle scadenze del ravvedimento operoso. Tutte le scadenze dei termini prorogate dai provvedimenti normativi hanno valenza anche ai fini del ravvedimento operoso. Le sanzioni ridotte (tranne quelle in misura fissa), devono essere versate con gli importi decimali. 9

10 Peculiarità Le sanzioni, nel caso siano dovute in cifra fissa, al fine del calcolo di 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 o 1/6 per perfezionare il ravvedimento, devono essere calcolate operando il troncamento dei decimali (Circ. 106/2001), pertanto la sanzione di 258 dovuta per omessa dichiarazione se presentata entro 90 giorni dalla scadenza sarà di 25 (e non di 25,80 corrispondente ad 1/10). Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso, si ritiene che le imposte che scaturiscono debbano essere sempre versate. Ad esempio, in caso di omesso versamento IRPEF da dichiarazione, anche se l importo è inferiore ad 10,33. 10

11 Interessi Devono essere calcolati sul tributo da versare Nel modello F24 vanno indicati separatamente nei casi di autoliquidazione dei tributi da dichiarazione, mentre sono inclusi nel codice tributo negli altri casi (es. ritenuta acconto tardiva) La maturazione è giorno per giorno e per il calcolo del numero dei giorni si considera il giorno successivo alla scadenza e il giorno in cui avviene il pagamento (es.: scadenza pagamento = giorni 15) Il saggio è quello legale (art c.c.). segue 11

12 Interessi - Riepilogo PERIODO TASSO LEGALE ANNUO Dall al % dall al ,5% Dall al ,5% Dall al % Dall ,5% 12

13 Ravvedimento con versamenti carenti ( ) Con riferimento alla questione concernente l erronea determinazione dell importo necessario per sanare l irregolarità commessa e, quindi, degli interessi moratori e della relativa sanzione, si è dell avviso che - in virtù di quanto chiarito con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto possa considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento segue Circolare n. 27/E del

14 Ravvedimento con versamenti carenti ( ) se il contribuente, in sede di ravvedimento, effettua un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non sono commisurati all imposta versata a titolo di ravvedimento il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo segue Circolare n. 27/E del

15 Ravvedimento con versamenti carenti ( ) La circostanza che nel modello F24 occorra indicare separatamente imposta, interessi e sanzioni non fa venir meno l unitarietà dell istituto ma, al fine di avere evidenza dell intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, è necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all assolvimento delle sanzioni, indicando l apposito codice tributo. Circolare n. 27/E del

16 Sanzione relativa ai versamenti Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, 16

17 Sanzione relativa ai versamenti Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30% (oltre a quanto previsto in tema di ravvedimento operoso dall art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: 1 giorno 2% 6 giorni 12% 11 giorni 22% 2 giorni 4% 7 giorni 14% 12 giorni 24% 3 giorni 6% 8 giorni 16% 13 giorni 26% 4 giorni 8% 9 giorni 18% 14 giorni 28% 5 giorni 10% 10 giorni 20% 15 giorni 30% 17

18 Sanzione relativa ai versamenti Art. 13, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 471/ Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento (es. canone Rai, bollo auto) di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente. 18

19 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 472/1997 La sanzione è ridotta ( ) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA SUA COMMISSIONE 19

20 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 472/1997 DA QUANDO SI COMPUTANO I 30 GIORNI?? Anche se la norma, ai fini del computo dei trenta giorni, fa espresso riferimento alla data della "commissione" della violazione, il dies a quo deve in ogni caso identificarsi con quello di scadenza del termine. Pertanto, ipotizzando un insufficiente versamento eseguito in data antecedente a quella di scadenza, i trenta giorni per la regolarizzazione (in questo caso, integrazione del versamento) non decorreranno dall'inesatto adempimento ma dal giorno di scadenza del termine originario Circolare Ministeriale 180/

21 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997 La sanzione è ridotta ( ) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene ENTRO IL NOVANTESIMO GIORNO SUCCESSIVO AL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore Legge 190/ Stabilità

22 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997. si deve in primo luogo evidenziare che il Legislatore, mediante l inserimento della norma in commento, ha voluto contemplare un ipotesi di regolarizzazione intermedia tra il c.d. ravvedimento breve nei 30 giorni, disciplinato dalla lettera a), e quello più ampio, disciplinato dalla successiva lettera b). Legge 190/ Stabilità Circolare Agenzia Entrate n. 23/E del

23 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997. le violazioni derivanti dall omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione - quali, ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali - non sono commesse mediante la dichiarazione in quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia. Sebbene, infatti, il loro ammontare sia determinato nella dichiarazione - o determinabile per quanto concerne alcuni tributi locali e regionali, quali ad esempio l IMU e la TASI - le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione bensì con l inutile decorso del termine di scadenza del versamento. Per tali violazioni, pertanto, il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione. Legge 190/ Stabilità Circolare Agenzia Entrate n. 23/E del

24 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997 ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;.. Come modificato a decorrere dall dall art. 16 del D.Lgs. n.158/

25 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 472/1997 La sanzione è ridotta ( ) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO NEL CORSO DEL QUALE È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore 25

26 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 472/1997 La locuzione "errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo" è talmente ampia da abbracciare tutte le violazioni ipotizzabili, ad esclusione delle fattispecie ricomprese nella previsione della lettera c) e di quelle non dovute ad "errori od omissioni". Proprio per il suo carattere tendenzialmente onnicomprensivo la previsione della lettera b) assorbe quella della precedente lettera a) nel senso che il soggetto che ha omesso di versare un'imposta alla prescritta scadenza può rimediare all'inadempimento (effettuando i dovuti pagamenti) entro trenta giorni dalla commessa violazione, beneficiando della riduzione della sanzione ad un decimo ossia al 3%, oppure, a propria scelta, entro i più ampi margini previsti dalla lettera b), usufruendo in tal caso della riduzione della sanzione ad un ottavo, cioè al 3,75%. Circolare Ministeriale 180/1998 (adattata) 26

27 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. b-bis), D.Lgs. n. 472/1997 La sanzione è ridotta ( ) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE E' STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore Legge 190/ Stabilità

28 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. b-ter), D.Lgs. n. 472/1997 La sanzione è ridotta ( ) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene OLTRE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE E' STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore Legge 190/ Stabilità

29 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 472/1997 VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Mancato pagamento del tributo o di un acconto ravveduto entro 30 giorni RIDUZIONE SANZIONE 1/10 (30% : 10 = 3%) Si tratta di omessi o insufficienti versamenti risultanti da una dichiarazione dei redditi validamente presentata 29

30 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997 VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Mancato pagamento del tributo (saldo e/o acconto) ravveduto dal 31 al 90 giorno dalla scadenza RIDUZIONE SANZIONE 1/9 (30% : 9 = 3,33%) Si tratta di omessi o insufficienti versamenti risultanti da una dichiarazione dei redditi validamente presentata Legge 190/ Stabilità

31 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 472/1997 VIOLAZIONE DA RAVVEDERE RIDUZIONE SANZIONE Mancato pagamento del tributo (saldo e/o acconto) ravveduto dal 91 giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione 1/8 (30% : 8 = 3,75%) Si tratta di omessi o insufficienti versamenti risultanti da una dichiarazione dei redditi validamente presentata 31

32 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. b-bis), D.Lgs. n. 472/1997 VIOLAZIONE DA RAVVEDERE RIDUZIONE SANZIONE Mancato pagamento del tributo (saldo e/o acconto) ravveduto dal termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione al termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo 1/7 (30% : 7 = 4,29%) Si tratta di omessi o insufficienti versamenti risultanti da una dichiarazione dei redditi validamente presentata 32

33 Violazioni relative ai versamenti Art. 13, comma 1 lett. b-ter), D.Lgs. n. 472/1997 VIOLAZIONE DA RAVVEDERE RIDUZIONE SANZIONE Mancato pagamento del tributo (saldo e/o acconto) ravveduto oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 1/6 (30% : 6 = 5%) Si tratta di omessi o insufficienti versamenti risultanti da una dichiarazione dei redditi validamente presentata 33

34 Ravvedimento versamento tardivo: effettuato entro 14 giorni dalla scadenza VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Tardivo pagamento del tributo (acconto o saldo) effettuato entro 14 gg. dal termine purché ravveduto entro 30 gg. dalla scadenza RIDUZIONE SANZIONE (2% per ogni giorno di ritardo) GIORNI SANZIONE GIORNI SANZIONE 1 0,2% (2%/10) 8 1,6% (16%/10) 2 0,4% (4%/10) 9 1,8% (18%/10) 3 0,6% (6%/10) 10 2,0% (20%/10) 4 0,8% (8%/10) 11 2,2% (22%/10) 5 1,0% (10%/10) 12 2,4% (24%/10) 6 1,2% (12%/10) 13 2,6% (26%/10) 7 1,4% (14%/10) 14 2,8% (28%/10) Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 e Art. 13 comma 1, D.Lgs. 472/

35 Ravvedimento versamento tardivo: effettuato entro 14 giorni dalla scadenza VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Tardivo pagamento del tributo (acconto o saldo) effettuato entro 14 gg. dal termine purché ravveduto entro 90 gg. dalla scadenza RIDUZIONE SANZIONE (2% per ogni giorno di ritardo) GIORNI SANZIONE GIORNI SANZIONE 1 0,22% (2%/9) 8 1,78% (16%/9) 2 0,44% (4%/9) 9 2,00% (18%/9) 3 0,67% (6%/9) 10 2,22% (20%/9) 4 0,89% (8%/9) 11 2,44% (22%/9) 5 1,11% (10%/9) 12 2,67% (24%/9) 6 1,33% (12%/9) 13 2,89% (26%/9) 7 1,56% (14%/9) 14 3,11% (28%/9) Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 e Art. 13 comma 1, D.Lgs. 472/

36 Ravvedimento versamento tardivo: effettuato entro 14 giorni dalla scadenza VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Tardivo pagamento del tributo (acconto o saldo) effettuato entro 14 gg. dal termine purché ravveduto entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno in cui è stato effettuato il tardivo versamento* RIDUZIONE SANZIONE (2% per ogni giorno di ritardo) GIORNI SANZIONE GIORNI SANZIONE 1 0,25% (2%/8) 8 2,00% (16%/8) 2 0,50% (4%/8) 9 2,25% (18%/8) 3 0,75% (6%/8) 10 2,50% (20%/8) 4 1,00% (8%/8) 11 2,75% (22%/8) 5 1,25% (10%/8) 12 3,00% (24%/8) 6 1,50% (12%/8) 13 3,25% (26%/8) 7 1,75% (14%/8) 14 3,50% (28%/8) * Termine teorico in quanto a questa data è già intervenuto il controllo da parte dell Agenzia (36-bis) Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 e Art. 13 comma 1, D.Lgs. 472/

37 Violazioni relative ai versamenti Presentazione tardiva di F24 a zero - Art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 241/1997 DATA PRESENTAZIONE F24 A ZERO Entro i 5 gg. lavorativi dalla scadenza SANZIONE 51 SANZIONE RIDOTTA Ravvedimento entro 30 gg. 5 (51 : 10) Ravvedimento entro 90 gg. 5 (51 : 9) Ravvedimento entro termine di presentazione della dichiarazione dell anno in cui è commessa la violazione 6 (51 : 8) Ravvedimento dal termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione al termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo Ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 7 (51 : 7) 8 (51 : 6) Codice sanzione 8911 Gli importi sono compensabili con eventuali ulteriori crediti residui segue 37

38 Violazioni relative ai versamenti Presentazione tardiva di F24 a zero - Art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 241/1997 DATA PRESENTAZIONE F24 A ZERO SANZIONE Oltre i 5 gg. lavorativi dalla scadenza SANZIONE 154 RIDOTTA Ravvedimento entro 30 gg. 15 (154 : 10) Ravvedimento entro 90 gg. 17 (154 : 9) Ravvedimento entro termine di presentazione della dichiarazione dell anno in cui è commessa la violazione 19 (154 : 8) Ravvedimento dal termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione al termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo Ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 22 (154 : 7) 25 (154 : 6) Codice sanzione 8911 Gli importi sono compensabili con eventuali ulteriori crediti residui Per importi non versati di ammontare non rilevante è più conveniente sanare con la sanzione per omesso versamento anche se era possibile la compensazione 38

39 Violazioni relative ai versamenti Tardivo versamento Irpef e maggiorazione 0,40% I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto IRPEF possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, c. 2, del D.P.R. n. 435/2001) DUBBI 1) l integrale versamento della maggiorazione si deve considerare presupposto costitutivo della possibilità di effettuare il versamento nei trenta giorni successivi alla scadenza di legge (cosiddetto termine lungo ), con la conseguenza che carenti versamenti della maggiorazione determinerebbero il tardivo versamento dell imposta per l intero ammontare? oppure l insufficiente versamento? 2) come va calcolato il ravvedimento operoso? 39

40 Violazioni relative ai versamenti Tardivo versamento Irpef e maggiorazione 0,40% ( ) il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione del 30% deve essere rapportata alla frazione dell importo non versato (Avvocatura dello Stato, parere del 2/7/2012). ( ) la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, nella misura dello 0,40%, viene versata congiuntamente all imposta dovuta, aggiungendosi a questa, senza distinzione di codice tributo. Ne consegue che, se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel termine lungo, detto versamento non è da considerarsi tardivo tout court ma semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura ordinaria - pari al 30% dell importo non versato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 471/ deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). Circolare n. 27/E del

41 Violazioni relative ai versamenti Tardivo versamento IRPEF e maggiorazione 0,40% Il contribuente entro il 16 luglio: doveva versare per saldo IRPEF 401,6 ( ,6 per lo 0,40%) ha erroneamente versato 100,4 ( ,40). In assenza di ravvedimento l Ufficio: irrogherà la sanzione del 30% sull importo di 301,2 (401,6-100,4); recupererà la differenza d imposta dovuta, di 301,2 e degli interessi calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo. 41

42 Violazioni relative ai versamenti Tardivo versamento Irpef e maggiorazione 0,40% Il contribuente può ravvedersi eseguendo il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine lungo : 1) di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%; 2) dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento; 3) della sanzione ridotta pari al 3% dell importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40%). In alternativa, la regolarizzazione può avvenire eseguendo il pagamento nei termini più ampi previsti dalle lettere a-bis), b), b-bis) e b-ter) (salvo che nel frattempo non sia stata notificata la comunicazione 36-bis DPR 600/1973): 1) del tributo ancora dovuto, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%; 2) degli interessi calcolati al tasso legale; 3) della sanzione ridotta calcolata sull importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40 per cento). Circolare n. 27/E del

43 Violazioni relative ai versamenti Tardivo versamento Irpef e maggiorazione 0,40% ( ) Gli uffici provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata secondo le indicazioni sopra fornite. Gli uffici sono inoltre tenuti ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati nella presente circolare. Per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è ammessa la ripetizione di quanto pagato. Circolare n. 27/E del

44 Violazioni relative ai versamenti Tardivo versamento Irpef Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute - sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici - è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno. Circolare n. 27/E del

45 Sanzione per omissione dichiarativa Art. 1 D.Lgs. n. 471/1997 Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 258 a Se la violazione riguarda redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. N.B. La sanzione dal 120 al 240 viene irrogata dall Agenzia in quanto al contribuente è possibile ravvedersi entro il presentando una Dichiarazione che seppur tardiva è valida. Art. 2 comma 7 DPR n. 322/ Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. 45

46 Omissione dichiarativa Art. 13, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 472/1997 La sanzione è ridotta ( ) ad un decimo del minimo di quella prevista per l omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni 46

47 Omissione dichiarativa Art. 13, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 472/1997 La previsione della lettera c) è in linea con la regola stabilita nel settore dell'iva e delle imposte sui redditi, che considerano omessa la dichiarazione annuale presentata con un ritardo superiore a novanta giorni rispetto al termine di scadenza. Per i tributi anzidetti esiste, pertanto, un solo limite temporale (di novanta giorni appunto) entro il quale poter regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione. Circolare Ministeriale 180/

48 Omissione dichiarativa Art. 13, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 472/1997 VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Omissione della dichiarazione se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni RIDUZIONE SANZIONE 1/10 (258 : 10) = 25 48

49 Omissione dichiarativa esempi IL VIENE PRESENTATO IL MODELLO UNICO/2015 Il risultato della dichiarazione riporta: Saldo Irpef a credito di 500 Il risultato della dichiarazione riporta: Saldo Irpef a debito di 20 Il risultato della dichiarazione riporta: Saldo Irpef a debito di 500 Prima rata di acconto 196 Seconda rata di acconto 294 IL RAVVEDIMENTO SI PERFEZIONA VERSANDO La sanzione ridotta per tardiva presentazione di 25 La sanzione ridotta per tardiva presentazione di 25 più l imposta di 20 con la sanzione ridotta del 3,75% e gli interessi La sanzione ridotta per tardiva presentazione di 25 più l imposta di 500 con la sanzione ridotta del 3,75% e gli interessi Per gli acconti valgono le regole generali sui tardivi versamenti quindi (196 x 3,75%) + interessi (294 x 3%) + interessi 49

50 Omissione dichiarativa VIOLAZIONE Tardività dichiarazione presentata entro 90 gg. dal termine di scadenza Tardivi versamenti SANZIONE % (del tributo non versato) SANZIONE RIDOTTA 25 (258 : 10) 3,75% (30% : 8) o 3% (30% : 10) per il 2 acconto perché siamo nei 30 gg. (eventualmente ravvedimento sprint se entro 14 gg.) 50

51 Omissione del modulo RW OMISSIONE DEL QUADRO RW (Sez. II e III) FINO AL 3 SETTEMBRE 2013 VIOLAZIONE SANZIONE PIENA SANZIONE RIDOTTA Tardività 10% dell importo non dichiarato OMISSIONE DEL QUADRO RW (Sez. II) DAL 4 SETTEMBRE 2013 VIOLAZIONE SANZIONE PIENA SANZIONE RIDOTTA Tardività 258 Legge n. 97 del 6 agosto 2013 art. 9 (Recepimento della Legge Europea 2013) 1% (1/10 del 10%) In applicazione del principio del favor rei si applica la sanzione sotto indicata 25 (1/10 di 258) 51

52 Infedeltà dichiarativa ERRORI CONTENUTI NEL MODELLO 730 O IN UNICO ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE O DI CONTROLLO FORMALE (Art. 36-BIS o 36-TER) ALTRI ERRORI DI NATURA SOSTANZIALE riguardanti, in linea di massima, i redditi non dichiarati in tutto o in parte 52

53 Sanzioni relative ad errori individuabili ai sensi dell art. 36-bis Art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 462/1997 L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ( ) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis ( ) ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. SANZIONE RIDOTTA = 30% x 1/3 = 10% 53

54 Sanzioni relative ad errori individuabili ai sensi dell art. 36-ter Art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 462/ Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36- ter, ( ) In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione SANZIONE RIDOTTA = 30% x 2/3 = 20% 54

55 Sanzione per infedeltà Art. 1, D.Lgs. n. 471/1997 Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. Se le violazioni riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. 55

56 Infedeltà dichiarativa redditi esteri Art. 1, D.Lgs. n. 471/1997 VIOLAZIONE Infedeltà dichiarativa SANZIONE dal 133,33% al 266,66% dell imposta dovuta per i redditi prodotti in paesi diversi da quelli black list dal 200% al 400% dell imposta dovuta per i redditi prodotti in paesi black list 56

57 Infedeltà dichiarativa DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA ENTRO 90 gg. DALLA SCADENZA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA OLTRE 90 gg. DALLA SCADENZA Viene considerata una DICHIARAZIONE CHE CORREGGE ERRORI contenuti nella precedente che non viene sostituita Viene considerata una DICHIARAZIONE CHE CORREGGE ERRORI contenuti nella precedente che non viene sostituita 57

58 Infedeltà dichiarativa Art. 13, lett. b) D.Lgs. n. 472/1997 La sanzione è ridotta ( ) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO NEL CORSO DEL QUALE È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. La locuzione "errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo" è talmente ampia da abbracciare tutte le violazioni ipotizzabili, ad esclusione delle fattispecie ricomprese nella previsione della lettera c) e di quelle non dovute ad "errori od omissioni". Circolare Ministeriale 180/

59 Infedeltà dichiarativa Circolare 11/2010. SUPERATA!!!! Tanto premesso, se la dichiarazione annuale dei redditi per l anno 2008 è stata presentata entro il termine del 30 settembre 2009 e la dichiarazione integrativa è stata presentata entro il 29 dicembre 2009, il contribuente ha la possibilità di sanare le violazioni versando le medesime sanzioni, in misura ridotta, previste nel caso di dichiarazione tardiva (cfr art. 1, comma 1, secondo periodo, e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, art. 5 del decreto legge n. 167 del 1990). Tale interpretazione è in linea con altre pronunce di prassi che più volte hanno assimilato dal punto di vista sanzionatorio la dichiarazione integrativa presentata nei novanta giorni ad una dichiarazione tardiva (cfr. circolare n. 6/E del 25/1/2002, risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002 e risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009). Si tratta di una precisazione superata in quanto la lettera a-bis) dell art. 13 D.Lgs. 472/1997 è una norma speciale applicabile alla dichiarazione integrativa presentata dall 1.10 al conseguentemente si tratta di una dichiarazione che non ha nulla che sostituisce la precedente come aveva precisato l Agenzia rispetto ai ravvedimenti effettuati fino al Legge 190/ Stabilità

60 Infedeltà dichiarativa sanata entro 90 gg. VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Dichiarazione integrativa presentata entro 90 gg. dal termine per la presentazione della dichiarazione RIDUZIONE SANZIONE 1/9 3,33% (30% : 9) 11,11% (100% : 9) 14,81% (133,33% : 9) 22,22% (200% : 9) Es.: Modello UNICO/2015 Ravveduto entro il Legge 190/ Stabilità

61 Infedeltà dichiarativa sanata oltre 90 gg. VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Dichiarazione integrativa presentata oltre 90 gg. ma entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione RIDUZIONE SANZIONE 1/8 3,75% (30% : 8) 12,5% (100% : 8) 16,67% (133,33% : 8) 25% (200% : 8) Esempi: 730/2014 Ravveduto entro il /2015 Ravveduto entro il

62 Infedeltà dichiarativa sanata oltre 90 gg. VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Dichiarazione integrativa presentata oltre 90 gg. ma entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione RIDUZIONE SANZIONE 1/7 4,29% (30% : 7) 14,29% (100% : 7) 19,05% (133,33% : 7) 28,57% (200% : 7) Legge 190/ Stabilità 2015 Esempi: 730/2013 Ravveduto entro il /2014 Ravveduto entro il /2015 Ravveduto entro il

63 Infedeltà dichiarativa sanata oltre 90 gg. VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Dichiarazione integrativa presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione RIDUZIONE SANZIONE 1/6 5% (30% : 6) 16,67% (100% : 6) 22,22% (133,33% : 6) 33,33% (200% : 6) Esempi 730/ / /2013 Ravveduti entro il Legge 190/ Stabilità

64 Infedeltà dichiarativa Canoni di locazione Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente le sanzioni amministrative previste dall art. 1, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 120% al 240% in caso di omissione e dal 100% al 200% in caso di infedeltà) VIOLAZIONE SANZIONE Canone di locazione non indicato dal 240% al 480% Canone di locazione dichiarato in misure inferiore dal 200% al 400% Art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 23/

65 Infedeltà dichiarativa sanata entro 90 gg. Canoni di locazione VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Canone di locazione non indicato Dichiarazione integrativa presentata entro 90 gg. dal termine per la presentazione della dichiarazione Canone di locazione dichiarato in misura inferiore Dichiarazione integrativa presentata entro 90 gg. dal termine per la presentazione della dichiarazione RIDUZIONE SANZIONE 26,67% (240% : 9) 22,22% (200% : 9) Legge 190/ Stabilità

66 Infedeltà dichiarativa sanata oltre 90 gg. Canoni di locazione VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Canone di locazione non indicato Dichiarazione integrativa presentata oltre 90 gg. ma entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione Canone di locazione dichiarato in misura inferiore Dichiarazione integrativa presentata oltre 90 gg. ma entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione RIDUZIONE SANZIONE 30% (240% : 8) 25% (200% : 8) 66

67 Infedeltà dichiarativa sanata oltre 90 gg. Canoni di locazione VIOLAZIONE Canone di locazione non indicato Dichiarazione integrativa presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione Canone di locazione dichiarato in misure inferiore Dichiarazione integrativa presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione RIDUZIONE SANZIONE 34,29% (240% : 7) 28,57% (200% : 7) Legge 190/ Stabilità

68 Infedeltà dichiarativa sanata oltre 90 gg. Canoni di locazione VIOLAZIONE Canone di locazione non indicato Dichiarazione integrativa presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione Canone di locazione dichiarato in misure inferiore Dichiarazione integrativa presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione RIDUZIONE SANZIONE 40% (240% : 6) 33,33% (200% : 6) Legge 190/ Stabilità

69 I riflessi sugli acconti Circolare 11/2008 Se il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, tale dichiarazione SOSTITUISCE quella originaria (si vedano le circolari 17 maggio 2000, n. 98/E, punto e 14 giugno 2001, n. 55/E, punto 6.1). È, dunque, impossibile che si verifichi il primo dei presupposti richiesti perché possa essere applicata la sanzione di cui all articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del Al contrario la dichiarazione presentata dal contribuente per fruire dell istituto del ravvedimento operoso non sostituisce ma integra quella precedentemente presentata, come chiarito con la circolare del 17 maggio 2000, n. 98/E, quesito in cui si legge che la dichiarazione presentata al fine di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso non sostituisce, ma integra la precedente dichiarazione, la quale segue tutta la procedura ordinaria. 69

70 I riflessi sugli acconti Circolare 47/2008 L articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997 punisce, con le sanzioni ivi previste, l insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, dei pagamenti in acconto. Pertanto, con riferimento al caso prospettato, se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta per l anno 2006 e quindi dei maggiori versamenti in acconto per l anno 2007, viene ad integrarsi anche la fattispecie dell insufficiente versamento dell acconto per il periodo d imposta Va da sè che il contribuente, al fine di evitare l applicazione piena delle sanzioni di cui al citato articolo 13, potrà avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso, qualora ne ricorrano i presupposti. NOTA: si tratta di un evidente contraddizione con quanto affermato con la circolare n.11/

71 Il diverso utilizzo del credito originariamente chiesto a rimborso Art. 2, comma 8-ter, D.Lgs. n. 322/1998 La dichiarazione dei redditi può essere integrata dal contribuente per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione SCOPO: modificare l originaria scelta di richiesta di rimborso con la compensazione del credito. TERMINE: entro il 28 gennaio dell anno successivo (120 giorni dal termine ordinario di scadenza) 71

72 Il diverso utilizzo del credito originariamente chiesto a rimborso c) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98) Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. N.B. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni NON va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella Dichiarazione integrativa a favore ovvero Dichiarazione integrativa a seconda della tipologia di correzioni effettuate. 72

73 Dichiarazione dei redditi Violazione residuale - Sanzione Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da 258 ad

74 Dichiarazione dei redditi Violazione residuale - Ravvedimento Non c è imposta VIOLAZIONE DA RAVVEDERE Regolarizzazione degli errori e omissioni anche se incidenti sulla determinazione del tributo entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore RIDUZIONE SANZIONE 28 (258 : 9) Legge 190/ Stabilità

75 Dichiarazione dei redditi Violazione residuale - Ravvedimento VIOLAZIONE DA RAVVEDERE RIDUZIONE SANZIONE Regolarizzazione degli errori e omissioni anche se incidenti sulla determinazione del tributo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione oppure 1 anno dalla violazione 32 (258 : 8) 75

76 Dichiarazione dei redditi Violazione residuale - Ravvedimento VIOLAZIONE DA RAVVEDERE RIDUZIONE SANZIONE Regolarizzazione degli errori e omissioni anche se incidenti sulla determinazione del tributo oltre 90 gg. ma entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 2 anni dall omissione o dall errore 36 (258 : 7) Legge 190/ Stabilità

77 Dichiarazione dei redditi Violazione residuale - Ravvedimento VIOLAZIONE DA RAVVEDERE RIDUZIONE SANZIONE Regolarizzazione degli errori e omissioni anche se incidenti sulla determinazione del tributo oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall omissione o dall errore 43 (258 : 6) Legge 190/ Stabilità

78 Dichiarazione dei redditi Violazione residuale Agenzia Entrate Circolare 77/2001 non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile dell imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l attività di controllo dell Amministrazione finanziaria. Resta invece punibile ogni altra violazione che sia di ostacolo all attività di controllo 78

79 Monitoraggio ESCLUSI DALL OBBLIGO RESIDENTI IN ITALIA CHE LAVORANO ALL ESTERO DIPENDENTI PUBBLICI (Residenti ex lege in Italia) + coniuge e figli a carico FRONTALIERI (PRIVATI) ESONERATI DALL OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL QUADRO RW ESONERATI LIMITATAMENTE AGLI INVESTIMENTI DETENUTI NEL PAESE IN CUI VIENE SVOLTA L ATTIVITA Circolari: 11/E e 45/E Risoluzione 128/E del

80 Sanzioni Monitoraggio Dal 4 settembre 2013 QUADRO VIOLAZIONE SANZIONE RW Sez. I RW Sez. II Attività e investimenti esteri detenuti nel periodo d imposta ABOLITA si applica il principio del favor rei 258 Se presentata entro 90 gg. dal termine di scadenza Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati Dal 6% al 30% (dal 5% al 25% fino al ) se i beni sono in Paesi a fiscalità privilegiata (DM ) RW Sez. III ABOLITA si applica il principio del favor rei Legge n. 97 del 6 agosto 2013 art. 9 (Recepimento della Legge Europea 2013) D.Lgs. 472/1997 art. 3 80

81 Monitoraggio - Quadro RW 81

82 Riepilogo Generale Ravvedimento per omissione della dichiarazione nei termini. DR Tardiva - dall 1.10.XX al XX - SENZA IMPOSTA DOVUTA ADEMPIMENTI TERMINE INVIO DR TARDIVA SANZIONI TERMINE VERSAMENTO SANZIONI RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE Presentazione della DR comprensiva del Quadro RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali Entro 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione 258 Entro 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione ( ) 1/ /

83 ADEMPIMENTI TERMINE INVIO DR TARDIVA Riepilogo Generale Ravvedimento per omissione della dichiarazione nei termini DR Tardiva - dall 1.10.XX al XX - CON IMPOSTA DOVUTA Presentazione della DR comprensiva del Quadro RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali Versamento maggiore Imposta Entro 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno successivo SANZIONI TERMINE VERSAMENTO SANZIONI 258 Entro 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE 1/10 25 ( ) 258 1/ % maggiore imposta Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno successivo ( )* 1/8* 3,75%* maggiore imposta dovuta *In teoria il ravvedimento della maggiore imposta dovuta potrebbe essere eseguito fino al ma il controllo dell Agenzia interverrebbe ben prima 83

84 Riepilogo Generale Ravvedimento per errori commessi con la dichiarazione DR Integrativa - dall 1.10.XX al XX - SENZA IMPOSTA DOVUTA ADEMPIMENTI TERMINE INVIO DR INTEGRATIVA SANZIONI TERMINE VERSAMENTO SANZIONI RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE Presentazione della DR Integrativa comprensiva del Quadro RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali Entro 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione 258 Entro 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione ( ) 1/ /9 28 Legge 190/ Stabilità

85 ADEMPIMENTI Presentazione della DR Integrativa comprensiva del Quadro RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali Riepilogo Generale Ravvedimento per errori commessi con la dichiarazione DR Integrativa - dall 1.10.XX al XX - CON IMPOSTA DOVUTA TERMINE INVIO DR INTEGRATIVA Entro 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione SANZIONI 30% o 100% Imposta dovuta Ovvero 240% o 200% Canoni locazione Ovvero 133,33% imposta dovuta se redditi esteri Ovvero 200% imposta dovuta per investimenti in paradisi fiscali 3% importi non dichiarati 6% blacklist TERMINE VERSAMENTO SANZIONI Entro 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione ( ) RIDUZIONE 1/9 1/9 SANZIONI DOVUTE 3,33% o 11,11% Imposta dovuta Ovvero 26,67% o 22,22% Canoni di locazione Ovvero 14,81% imposta dovuta se redditi esteri Ovvero 22,22% imposta dovuta per investimenti in paradisi fiscali 0,333% ovvero 0,666% blacklist

86 Riepilogo Generale Ravvedimento oltre i 90 gg. ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione DR Integrativa: XX + 1 anno - SENZA IMPOSTA DOVUTA ADEMPIMENTI TERMINE INVIO DR INTEGRATIVA SANZIONI TERMINE VERSAMENTO SANZIONI RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE Presentazione della DR Integrativa comprensiva del Quadro RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno in cui è stato commesso l errore 258 Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno in cui è 3% degli importi non dichiarati in RW 6% se black list stato commesso l errore 1/8 32 1/8 0,375% 0,75% se black list 86

87 Riepilogo Generale Ravvedimento oltre i 90 gg. ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione - DR Integrativa: XX + 1 anno ADEMPIMENTI Presentazione della DR Integrativa comprensiva del Quadro RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali TERMINE INVIO DR INTEGRATIVA Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno in cui è stato commesso l errore CON IMPOSTA DOVUTA SANZIONI 30% o 100% Imposta dovuta Ovvero 240% o 200% Canoni locazione Ovvero 133,33% imposta dovuta se redditi esteri Ovvero 200% imposta dovuta per investimenti in paradisi fiscali 3% importi non dichiarati 6% blacklist TERMINE VERSAMENTO SANZIONI Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno in cui è stato commesso l errore RIDUZIONE 1/8 SANZIONI DOVUTE 3,75% o 12,5% Imposta dovuta Ovvero 30% o 25% Canoni locazione Ovvero 16,67% imposta dovuta se redditi esteri Ovvero 25% imposta dovuta per investimenti in paradisi fiscali 1/8 0,375% ovvero 0,75% blacklist 87

88 Riepilogo Generale Ravvedimento oltre i 90 gg. ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione DR Integrativa: XX + 2 anni - SENZA IMPOSTA DOVUTA ADEMPIMENTI TERMINE INVIO DR INTEGRATIVA SANZIONI TERMINE VERSAMENTO SANZIONI RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE Presentazione della DR Integrativa comprensiva del Quadro RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 258 3% degli importi non dichiarati in RW 6% se black list Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/7 36 1/7 0,43% 0,86% se black list 88

89 ADEMPIMENTI TERMINE INVIO DR INTEGRATIVA Riepilogo Generale Ravvedimento oltre i 90 gg. ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione DR Integrativa: XX + 2 anni - CON IMPOSTA DOVUTA Presentazione della DR Integrativa comprensiva del Quadro RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione SANZIONI 30% o 100% Imposta dovuta Ovvero 240% o 200% Canoni locazione Ovvero 133,33% imposta dovuta se redditi esteri Ovvero 200% imposta dovuta per investimenti in paradisi fiscali 3% importi non dichiarati 6% blacklist TERMINE VERSAMENTO SANZIONI Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione RIDUZIONE 1/7 SANZIONI DOVUTE 4,29% o 14,29% Imposta dovuta Ovvero 34,29% o 28,57% Canoni locazione Ovvero 19,05% imposta dovuta se redditi esteri Ovvero 28,57% imposta dovuta per investimenti in paradisi fiscali 0,43% 1/7 ovvero 0,86% blacklist 89

90 ADEMPIMENTI TERMINE INVIO DR INTEGRATIVA Riepilogo Generale Ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione DR Integrativa: XX + 3 anni e fino al termine di decadenza dal potere di accertamento SENZA IMPOSTA DOVUTA SANZIONI TERMINE VERSAMENTO SANZIONI RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE Presentazione della DR Integrativa comprensiva del Quadro RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e fino al termine di decadenza dal potere di accertamento 258 3% degli importi non dichiarati in RW 6% se black list Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e fino al termine di decadenza dal potere di accertamento 1/6 43 1/6 0,5% 1% se black list 90

91 ADEMPIMENTI TERMINE INVIO DR INTEGRATIVA Riepilogo Generale Ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. DR Integrativa: XX + 3 anni e fino al termine di decadenza dal potere di accertamento CON IMPOSTA DOVUTA Presentazione della DR Integrativa comprensiva del Quadro RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e fino al termine di decadenza dal potere di accertamento SANZIONI 30% o 100% Imposta dovuta Ovvero 240% o 200% Canoni locazione Ovvero 133,33% imposta dovuta se redditi esteri Ovvero 200% imposta dovuta per investimenti in paradisi fiscali 3% importi non dichiarati 6% blacklist TERMINE VERSAMENTO SANZIONI Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e fino al termine di decadenza dal potere di accertamento RIDUZIONE 1/6 SANZIONI DOVUTE 5% o 16,67% Imposta dovuta Ovvero 40% o 33,33% Canoni locazione Ovvero 22,22% imposta dovuta se redditi esteri Ovvero 33,33% imposta dovuta per investimenti in paradisi fiscali 0,5% 1/6 ovvero 1% blacklist 91

92 IMU: Pagamenti tardivi SANZIONE ENTRO I PRIMI 14 GIORNI 2% AL GIORNO RAVVEDIMENTO La sanzione è ridotta a: 1/10 se il ravvedimento avviene entro 30 gg. 1/9 se il ravvedimento avviene tra il 31 e il 90 giorno 1/8 se il ravvedimento avviene tra il 91 giorno e il termine di presentazione della dichiarazione IMU Legge 190/ Stabilità

93 IMU: ravvedimento tardivi versamenti (con dichiarazione presentata o non dovuta) Pagamento Sanzione Ravvedimento Entro 14 giorni dalla scadenza del pagamento dell imposta 2% al giorno 0,2% al giorno (riduzione 1/10) Ravvedimento entro 30 gg. 0,22% al giorno (riduzione 1/9) Ravvedimento entro 90 gg. 0,25% al giorno (riduzione 1/8) Ravvedimento entro il 30/6 dell anno successivo (Data di presentazione della dichiarazione IMU) 93

94 IMU: ravvedimento tardivi versamenti Pagamento Sanzione Ravvedimento Dal 15 al 30 giorno dalla scadenza del pagamento dell imposta (Acconto: Saldo: 15.01) Dal 31 al 90 giorno dalla scadenza del pagamento dell imposta (Acconto: Saldo: 15.03) Dal 91 giorno ma entro il 30 giugno dell anno successivo (data di presentazione della dichiarazione IMU) (con dichiarazione presentata o non dovuta) 30% 30% 30% 3% (riduzione 1/10) Ravvedimento entro 30 gg. 3,33% (riduzione 1/9) Ravvedimento dal 31 al 90 giorno 3,75% (riduzione 1/8) Ravvedimento oltre 30 gg. ma entro il 30/6 dell anno successivo (data presentazione della dichiarazione IMU) 94

95 IMU: omissione dichiarativa SANZIONE DAL 100 AL 200% DELL IMPOSTA DOVUTA CON UN MINIMO DI 51 RAVVEDIMENTO la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni 95

96 IMU: ravvedimento omissione dichiarativa Termine Imposta Sanzione Entro 90 gg. dal termine di presentazione della dichiarazione IMU previsto al 30 giugno quindi entro il 28 settembre Pagata regolarmente Omessa Esempi: In data il contribuente compra un area edificabile: valore (secondo la delibera comunale ). A dicembre paga l imposta ma non ha presentato la dichiarazione entro il Entro il ravvede l omissione In data viene assegnata la casa dal giudice della separazione. A dicembre la contribuente omette il pagamento di 100. Entro il non presenta la dichiarazione. Può ravvede tutto entro il (riduzione 1/10 di 51) 10% dell imposta dovuta Sanzione 5 (1/10 di 51) Sanzione 10 (10% di 100) 96

97 CAF: norme e prassi di riferimento D.Lgs. 175/2014 Legge 296/2006 D.Lgs. 241/1997 D.Lgs. 322/1998 D.Lgs. 472/1997 Legge 689/1981 Decreto Ministero Finanze 164/1999 Circolare 52/E del Circolare 11/E del Circolare 7/E del 26/2/2015 Circolare 11/E del 23/3/2015 Circolare 26/E del 7/7/2015 Risoluzione 69/E del 30/7/2015 Circolare 34/E del 22/10/

98 Sanzioni Sanzioni al CAF Art. 7 bis Tardiva od omessa trasmissione Sanzioni al RAF (e al CAF in solido) Art. 39 Apposizione del Visto di conformità Artt. 7-bis e 39 D.Lgs. n. 241/ Art. 1 co. 33 e 34 L. n. 296/ Art. 6 D.Lgs. 175/

99 Tardiva trasmissione Modello Termini per il contribuente e per il Caf - Art. 16 D.M. 164/1999 modificato dal D.Lgs. 175/2014 Entro il 7 luglio Entro il 7 luglio Entro 7 luglio Entro il 10 novembre Il contribuente presenta al Caf i documenti o il precompilato Il Caf consegna al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Il Caf trasmette all Agenzia il 730 Il Caf trasmette all Agenzia i 730 Integrativi e/o Rettificativi 99

100 Tardiva/Omessa trasmissione della dichiarazione Art. 7-bis (integrato) In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel co. 3 dell art. 3 del DPR n. 322/1998, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione ( 516,46) a lire dieci milioni ( 5.164,57). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997. Le violazioni sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell'agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore Art. 1 commi 33 e 34 Legge n. 296/

101 Sanzioni al CAF e al RAF Vengono giuridicamente qualificate come sanzioni AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIE con conseguente applicazione del D.Lgs. 472/1997 in quanto compatibili In precedenza rientravano tra le violazioni amministrative non tributarie con conseguente applicazione della L. n. 689/81 modifiche al sistema penale Art. 1 commi 33 e 34 Legge n. 296/

102 Tardiva trasmissione Modello 730 Validità di presentazione del 730 per il contribuente Art. 15 D.M. 164/ Regolamento recante norme per l assistenza fiscale resa dai Caaf - Il sostituto e il CAF - dipendenti rilasciano al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 13 e 14. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente. 102

103 Tardiva trasmissione Modello 730 Ravvedimento Per il contribuente la dichiarazione si intende validamente presentata nel giorno in cui il Caf gli rilascia la ricevuta (730/2)... Ai fini del ravvedimento, dunque, occorre tener presente che la trasmissione telematica del modello 730 all Agenzia delle entrate è un adempimento proprio del Caf o del sostituto e non incide sugli obblighi dichiarativi del contribuente. segue Circolare 11/E/2008 punto

104 Tardiva trasmissione Modello 730 Pertanto, fermo restando il principio secondo cui il ravvedimento è possibile finché è normativamente consentito provvedere all adempimento omesso, per la trasmissione telematica dei soli modelli 730, il ravvedimento è consentito fino al 10 novembre di ciascun anno (termine ultimo per trasmettere all Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative),.. Circolare 11/E/2008 punto 13 Ravvedimento segue 104

105 Tardiva trasmissione Modello 730 Ravvedimento..Se il ritardo con cui si procede alla trasmissione supera i novanta giorni dal termine per la presentazione del modello al Caf, il ravvedimento non avverrà più ai sensi dell articolo 13, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 472/1997, con riduzione della sanzione ad un decimo del minimo, bensì ai sensi della lett. b) del medesimo comma, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo. Circolare 11/E/2008 punto

106 Tardiva trasmissione Modello 730 Ravvedimento Il contribuente presenta il modello 730 al Caf nei termini - entro il 7.7 Il Caf trasmette il 730 oltre il 7 luglio ma entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione del modello da parte del contribuente al Caaf (24 gg. luglio + 31 gg. agosto + 30 gg. settembre + 5 gg. ottobre = 90 gg.) 7 luglio + 90 giorni = 5 ottobre Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/2008 punto

107 Tardiva trasmissione Modello Termini di invio all Agenzia: le proroghe degli ultimi anni Tutte le scadenze dei termini prorogate da provvedimenti normativi hanno valenza anche ai fini del ravvedimento operoso. 107

108 Tardiva trasmissione Modello 730 Il contribuente presenta il modello 730 al Caf nei termini 730/2011 Termine 31 maggio /2012 Termine 31 maggio /2013 Termine 31 maggio /2014 Termine 31 maggio /2015 Termine 7 luglio 2015 Le proroghe degli ultimi anni I possessori dei redditi.. presentano l apposita dichiarazione semplificata.. entro il 20 giugno 2011 ad un Caf-dipendenti.. DPCM I possessori dei redditi.. possono presentare l apposita dichiarazione semplificata.. entro il 20 giugno 2012 ad un Caf-dipendenti.. DPCM I possessori dei redditi.. possono presentare l apposita dichiarazione semplificata.. entro il 10 giugno 2013 ad un Caf-dipendenti.. DPCM I possessori dei redditi.. possono presentare l apposita dichiarazione semplificata.. entro il 16 giugno 2014 ad un Caf-dipendenti.. DPCM LUGLIO

109 Tardiva trasmissione Modello 730 Il contribuente presenta il modello 730 al Caf nei termini La modifica dei termini per la presentazione del 730 da parte del contribuente al Caf, sposta la data di scadenza dei 90 gg. Così è cambiata la data del 29 agosto per effetto delle proroghe: 730/2011 Termine 20 giugno /2012 Termine 20 giugno /2013 Termine 10 giugno giugno + 90 giorni = (10 gg. giugno + 31 gg. luglio + 31 gg. agosto + 18 gg. settembre) 19 settembre 2011 (18 settembre era domenica) 20 giugno + 90 giorni = (10 gg. giugno + 31 gg. luglio + 31 gg. agosto + 18 gg. settembre) 18 settembre giugno + 90 giorni = (20 gg. giugno + 31 gg. luglio + 31 gg. agosto + 8 gg. settembre) 9 settembre 2013 (8 settembre era domenica) segue 109

110 Tardiva trasmissione Modello 730 Il contribuente presenta il modello 730 al Caf nei termini La modifica dei termini per la presentazione del 730 da parte del contribuente al Caf, sposta la data di scadenza dei 90 gg. Così è cambiata la data del 29 agosto per effetto delle proroghe e da ultimo delle modifiche dei termini 730/2014 Termine 16 giugno giugno + 90 giorni = (14 gg. giugno + 31 gg. luglio + 31 gg. agosto + 14 gg. settembre) 14 settembre /2015 Termine 23 luglio luglio + 90 giorni = (8 gg. luglio + 31 gg. agosto + 30 gg. settembre + 21 gg. ottobre) 21 ottobre

111 Tardiva trasmissione Modello 730 Ravvedimento Il contribuente presenta il modello 730 al Caf nei termini: 23 luglio 2015 Il Caf trasmette un 730 ovvero più 730 contenuti in uno o più file entro il 21 ottobre 2015 si RAVVEDE Art. 13 lett. c) D.Lgs. n. 472/1997 pagando entro il 21 ottobre ,00 1/10 del minimo ( 516,46 : 10) per ogni 730 inviato Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/2008 punto

112 Tardiva trasmissione Modello 730 Ravvedimento Il contribuente presenta il modello 730 al Caf nei termini: 23 luglio 2015 Il Caf trasmette un 730 ovvero più 730 contenuti in uno o più file dopo il 21 ottobre ma entro il 10 novembre 2015 Il 10 novembre è il termine ultimo, non è quindi condizionato dall effetto proroghe.. si RAVVEDE Art. 13 lett. b) D.Lgs. n. 472/1997 pagando entro il 10 novembre 64,00 1/8 del minimo ( 516,46/8) Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/2008 punto 13 per ogni 730 inviato 112

113 Tardiva trasmissione Modello 730 Ravvedimento Il contribuente presenta il modello 730 al Caf nei termini: 23 luglio 2015 Il Caf si RAVVEDE 8924 Anno in cui si realizza il ritardo 51 oppure 64 per ogni dichiarazione tardiva 113

114 Tardiva trasmissione Modello 730 Il contribuente presenta il modello 730 al Caf nei termini: 23 luglio 2015 Il Caf trasmette il 730 oltre il 10 novembre Non è più possibile il ravvedimento da parte del Caf Dovrà attendere la sanzione da parte della Direzione Regionale delle Entrate 114

115 Tardiva trasmissione Modello UNICO Validità di presentazione del modello UNICO Il modello unico si intende validamente presentato nel giorno in cui viene trasmesso all agenzia delle entrate 30 settembre Termine entro il quale il CAAF deve inviare telematicamente le dichiarazioni per le quali ha assunto l impegno a trasmettere entro tale data Art. 3 comma 8 D.P.R. n. 322/

116 Tardiva trasmissione Modello UNICO UNICO - Termini di invio all Agenzia: le proroghe degli ultimi anni - UNICO PF/2007 Termine 31 luglio 2007 UNICO PF/2008 Termine 30 settembre 2008 Art. 3 co. 5 D.L. 97 del UNICO PF/2009 Termine 30 settembre2009 Art. 42 co. 7-ter D.L UNICO PF/ dal 2010 al 2015 Termine 30 settembre Non ci sono state proroghe Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica.. direttamente o tramite incaricati entro il 30 settembre D.L al Regolamento di cui al DPR 322/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) all articolo 2 comma 1, le parole 31 luglio sono sostituite da 30 settembre.. Terremoto Abruzzo: (fuori cratere) (nel cratere) Non ci sono state più modifiche o proroghe ad eccezione di UNICO/2012 per: Terremoto Emilia 30 aprile 2013 (Decreto ) 116

117 Tardiva trasmissione Modello UNICO Impegno alla presentazione telematica e ricevuta di avvenuta recezione I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato e copia della comunicazione dell'agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione. Art. 3 comma 6 D.P.R. n. 322/

118 Tardiva trasmissione Modello UNICO Impegno alla presentazione telematica Codice fiscale CAF Rappresentante Legale del CAAF Data dell impegno cui fare riferimento per l invio Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione: codice 1-se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente codice 2-se la dichiarazione è stata predisposta dal CAF 118

119 Tardiva trasmissione Modello UNICO Ravvedimento Il Caaf trasmette la dichiarazione oltre il 30 settembre ma entro i 90 giorni successivi (31 gg. ottobre + 30 gg. novembre + 29 gg. dicembre = 90 giorni) 30 settembre + 90 giorni = 29 dicembre Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/

120 Tardiva trasmissione Modello UNICO Ai fini del ravvedimento occorre però distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto incaricato della trasmissione telematica. Per il contribuente, è stato chiarito che: ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione unificata IRPEG, IRAP ed IVA, entro novanta giorni.., è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte.., ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs , n Nel caso in esame è necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta.., prevista per ciascuna delle suddette dichiarazioni presentate tardivamente. A carico dell intermediario, invece, l art. 7-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997, prevede un unica sanzione per il tardivo od omesso invio delle dichiarazioni. Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/2008 punto 7.2 Ravvedimento 120

121 Tardiva trasmissione Modello UNICO Ravvedimento Il contribuente presenta il modello UNICO al Caf che assume l impegno a trasmettere nei termini - entro il 30 settembre - Il Caf trasmette uno o più modelli UNICO (contenuti in uno o più file) dopo il 30 settembre.. ma entro il 29 dicembre Il contribuente si ravvede Art. 13 Lett. c) D.Lgs. 472/1997 pagando entro il 29 dicembre 25 1/10 del minimo ( 258/10) Il Caf si ravvede Art. 13 Lett. c) D.Lgs. 472/1997 pagando entro il 29 dicembre 51 1/10 del minimo ( 516,46/10) per ogni dichiarazione Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/

122 Tardiva trasmissione Modello UNICO Ravvedimento Il Caf assume l impegno a trasmettere nei termini - entro il Trasmette il modello UNICO dopo il ma entro il Devono essere compilati due Modelli F24: Uno intestato al Caf di ,00 per ogni UNICO tardivo Anno in cui si realizza il ritardo Valutare l opportunità di comunicazione alla DRE Uno intestato al contribuente di ,00 122

123 Tardiva trasmissione Modello UNICO Il contribuente presenta il modello UNICO al Caf dopo il 30 settembre ma entro il 29 dicembre ed il Caf assume l impegno a trasmettere Qualora sia il contribuente a chiedere al Caf di trasmettere, oltre i termini di legge una dichiarazione, l invio dovrà comunque essere effettuato entro un mese..; considerato che la tardiva presentazione della dichiarazione è interamente imputabile al contribuente, purché la trasmissione avvenga entro un mese dalla richiesta, il Caf non sarà passibile di sanzione e, dunque, non dovrà effettuare alcun ravvedimento. Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/2008 punto

124 Tardiva trasmissione Modello UNICO Il contribuente presenta il modello UNICO al Caf dopo il 30 settembre ma entro il 29 dicembre ed il Caf assume l impegno a trasmettere Il Caf è tenuto a trasmettere all Agenzia delle entrate entro 30 giorni da quando ha assunto l impegno a trasmettere e comunque non oltre il 29 dicembre Non c è sanzione per il Caf ma solo per il contribuente Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/2008 punto

125 Tardiva trasmissione Modello UNICO Modello UNICO presentato con ritardo superiore a 90 giorni quindi dopo il 29 dicembre per il CONTRIBUENTE viene considerato OMESSA DICHIARAZIONE anche se costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d imposta (Art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322 del ) 125

126 Tardiva/Omessa trasmissione Modello UNICO Modello UNICO presentato con ritardo superiore a 90 giorni quindi dopo il 29 dicembre.. Si ritiene che tale qualificazione possa valere esclusivamente per il contribuente, ma non per l intermediario, atteso che.. le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d imposta. Pertanto vi sarà omessa trasmissione telematica da parte dell intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine... segue Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/2008 punto

127 Tardiva/Omessa trasmissione Modello UNICO Modello UNICO presentato con ritardo superiore a 90 giorni quindi dopo il 29 dicembre Per converso, vi sarà tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione delle dichiarazione, benché l impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. E, infine, opportuno precisare che vi sarà tardiva trasmissione telematica per l intermediario che effettui la trasmissione oltre un mese dall assunzione dell impegno, nel caso in cui l impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni;.. Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/2008 punto

128 Anche in questo caso la trasmissione da parte del Caf all Agenzia deve avvenire Art. 3 co. 7 DPR n. 322/1998 Tardiva trasmissione Modello UNICO Unico Integrativo Dopo il 30 settembre entro 30 giorni dalla data contenuta nell impegno a trasmettere indicata nel modello unico integrativo 128

129 Consegna al Caf Tardiva trasmissione UNICO Riepilogo Ravvedimento Sanzioni CAF Invio A.d.E. MODELLO 730 Ravvedimento breve - entro 90 gg. dal termine di presentazione al Caf - Ravvedimento lungo - entro il termine di invio del 730/Integrativo - Entro il Entro il Entro il Sanzione Entro il Sanzione 7 luglio (salvo proroghe) 7 luglio (salvo proroghe) Consegna al Caf e invio A.d.E. 5 ottobre (salvo proroghe) 51,00 per ogni 730 tardivo MODELLO UNICO 10 novembre 64,00 per ogni 730 tardivo Ravvedimento - entro 90 gg. dal termine di invio all Agenzia delle entrate - Entro il Entro il Sanzione 30 settembre (salvo proroghe) 29 dicembre (salvo proroghe) 51,00 per ogni UNICO tardivo 129

130 Tardiva trasmissione delle dichiarazioni Se il Caf non si ravvede Il Caf trasmette tardivamente: un 730 entro il 21 ottobre 2015 oppure entro il 10 novembre; un Unico oltre il 30 settembre e NON si RAVVEDE la Direzione Regionale delle Entrate irrogherà la sanzione da 516,46 a 5.164,57 (di norma 516,46) Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/

131 Tardiva trasmissione delle dichiarazioni Se il Caf non si ravvede Il Caf trasmette tardivamente: più dichiarazioni contenute in uno o più file e NON si RAVVEDE la Direzione Regionale delle Entrate irrogherà la sanzione ai sensi dell art. 8 L. 689/1981 UNICA SANZIONE (per ogni file) Pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo da un minimo di 516,46 ad un massimo di 5.164,57 X 3 Circolare 52/E/2007 e Circolare 11/E/

132 Tardiva/Omessa trasmissione di dichiarazioni Scarto di una dichiarazione presentata nei termini In alcuni casi la tardiva/omessa presentazione è determinata dallo scarto della dichiarazione, (che era stata presentata nei termini) a causa del codice fiscale errato con il conseguente tardivo - oltre i 5 giorni successivi (Circolare 6 del punto 4.5) - o mancato invio a causa della consegna tardiva al Caf del C.F. corretto o dell irreperibilità del contribuente. Al fine di evitare sanzioni al Caf è opportuno che lo stesso possa dimostrare con un documento di data certa (es.: raccomandata) di avere tempestivamente informato il contribuente dell avvenuto scarto della dichiarazione 132

133 Infedeltà del visto di conformità Art. 39 D.Lgs. 241/1997 (estratto) Ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all art. 36-bis del DPR n. 600/1973, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,. Sanzioni al RAF si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n

134 Infedeltà del visto di conformità Art. 39 D.Lgs. 241/1997 (estratto) In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità per il periodo da 1 a 3 anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione Ripetute violazioni: dopo la sospensione Revoca 134

135 Infedeltà del visto di conformità Responsabilità solidale L articolo 39, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 241 del 1997, come introdotto dal co. 33 dell art. unico della L. 296/2006, si chiude con la previsione della responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro stesso. si ricorda che il soggetto cui applicare la sanzione.. è esclusivamente il responsabile dell assistenza fiscale dei centri, che, dunque, risponderà delle violazioni commesse in solido con il centro. Per tale responsabilità solidale operano le regole previste dal combinato disposto degli articoli 5 e 11 del D.Lgs. n. 472 del Circolare 52/E/2007 punto 5 135

136 Infedeltà del visto di conformità. In caso di infedeltà del visto di conformità o dell asseverazione, il responsabile del centro di assistenza fiscale o il professionista sono punibili soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il visto o l asseverazione, emergono somme dovute a carico del contribuente dichiarante. Circolare 52/E/2007 punto 2 136

137 Infedeltà del visto di conformità. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l art. 12-bis del DPR 602/1973 in base al quale non si procede all iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire l art. 1 del DPR 129/1999 ha elevato il predetto importo limite, fissandolo in 16,53 (lire ) per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d imposta. A partire dal 1 luglio 2012 non si procede all accertamento, all iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi per ciascun credito, l importo di 30 con riferimento ad ogni periodo d imposta.. Commi 10 e 11 art. 3 D.L. 16/ Circolare 34/E del

138 Infedeltà del visto di conformità. In definitiva, qualora dalle attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni emerga un maggior debito a carico del dichiarante, la sanzione può essere applicata soltanto se il debito superi il limite di 30 e sia conseguenza di quelle irregolarità che avrebbero dovuto essere rilevate attraverso i controlli necessari al rilascio del visto o dell asseverazione. Circolare 52/E/2007 punto 2 Circolare 11/E/2008 punto

139 Infedeltà del visto di conformità Esempi di violazioni non imputabili al visto Contestazione Ufficio si rettificano le detrazioni relative ai familiari indicati a carico che, dai dati in possesso dell A.d.E., risultano aver percepito un reddito > di 2.840,51 Idem come sopra più vengono pertanto recuperate anche le spese detraibili relative a detti soggetti Idem come sopra si recuperano inoltre oneri detraibili relativi al contribuente per un importo di 100 Considerazioni Legittimo il recupero al contribuente, nessuna sanzione al Raf in quanto non si tratta di una fattispecie sottoposta a visto di conformità. Idem come sopra; nessuna sanzione può essere irrogata al Raf neppure con riguardo agli oneri detraibili dei familiari non a carico. Idem come sopra. Nessuna sanzione può essere irrogata al Raf neppure rispetto ai 100 in quanto, in riferimento a questi ultimi la somma iscrivibile a ruolo è < a

140 Infedeltà del visto di conformità Ravvedimento Nel caso il contribuente si ravveda prima dei controlli da parte dell Agenzia ai sensi del 36-bis e 36-ter e quindi dai predetti controlli non potrebbero emergere somme dovute, pur essendoci una infedeltà del visto viene meno il presupposto per la punibilità Circolare 52/E/2007 punto 2 140

141 Infedeltà del visto di conformità Ravvedimento Visto che la violazione può essere punita alla duplice condizione che: 1. A seguito dei controlli ex artt. 36 bis e ter del DPR 600 emergano somme dovute a carico del contribuente 2. Che la predetta somma sia superiore all importo di 30 (importo minimo iscrivibile a ruolo) Ne consegue che nel caso in cui il contribuente ravveda la propria infedeltà dichiarativa nei termini di legge, corrispondendo la maggior imposta dovuta e relative sanzioni ed interessi, non può essere irrogata alcuna sanzione al responsabile del CAAF a prescindere dalla circostanza che questi si sia avvalso del ravvedimento operoso relativamente all infedeltà del visto in quanto con la dichiarazione integrativa sono state eliminate le cause che hanno determinato l infedeltà del visto Circolare 52/E/2007 punto 2 Circolare 11/E/2008 punto

142 Infedeltà del visto di conformità Ravvedimento Raf/Caf Un Mod. 730 evidenzia un risultato non corretto in quanto un onere è stato erroneamente portato in deduzione: A. Il contribuente entro il 30 settembre (del quarto anno successivo) si ravvede autonomamente presentando un unico integrativo e corrispondendo la maggior imposta oltre a interessi e sanzione ridotta per infedeltà dichiarativa IL CAF NON SI RAVVEDE APPLICABILE FINO AL 730/2014 A. Il Responsabile dell assistenza fiscale non è tenuto ad alcun ravvedimento poiché a seguito dei controlli non emergerà alcuna somma dovuta avendo il contribuente già pagato quanto dovuto. Conseguentemente la violazione non è più punibile 142

143 Infedeltà del visto di conformità Ravvedimento Raf/Caf Un Mod. 730 evidenzia un risultato non corretto in quanto un onere è stato erroneamente portato in deduzione: B. Il Caf rende nota l infedeltà dichiarativa al contribuente che si ravvede con le modalità esposte nel caso A. IL CAF NON SI RAVVEDE B. Si verifica la stessa situazione del caso A... Le modalità con cui informare dell errore riscontrato da parte del Caf sono rimesse alla libera iniziativa delle parti.. Circolare 11/E/2008 punto

144 Infedeltà del visto di conformità Ravvedimento Raf/Caf Un Mod. 730 evidenzia un risultato non corretto in quanto un onere è stato erroneamente portato in deduzione: C. Il Caf, resosi conto dell infedeltà dichiarativa, la rende nota al contribuente che tuttavia non intende ravvedersi (oppure il Caf non riesce a rintracciare il contribuente) Il CAF SI RAVVEDE ENTRO IL QUINTO ANNO SUCCESSIVO C. A seguito dell attività di controllo da parte dell Agenzia delle entrate emergeranno somme dovute (che si ipotizzano di importo superiore a 30 euro) che saranno chieste al contribuente. Al Responsabile del Caf non potrà essere irrogata la sanzione per infedeltà del visto, in quanto sanata in sede di ravvedimento Legge 190/ Stabilità

145 Infedeltà del visto di conformità Ravvedimento Raf/Caf.Il ravvedimento relativo alle violazioni..comporta l invio all Agenzia delle entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, di una COMUNICAZIONE in cui devono essere indicati i dati identificativi del contribuente, il tipo e il numero di protocollo della dichiarazione ed i motivi per i quali l autore della violazione intende ravvedersi. segue Circolare 52/E/2007 punto

146 Infedeltà del visto di conformità Ravvedimento Raf/Caf.. Contestualmente deve essere versata la sanzione prevista per ogni singola violazione ridotta ad un ottavo del minimo (euro 32,00 per il visto di conformità e ).. Gli errori possono rilevare in sede di liquidazione anche a carico del contribuente che dovrà essere informato dal Caf della propria volontà di ravvedersi Circolare 52/E/2007 punto ,00 Anno in cui si realizza la violazione 146

147 Infedeltà del visto di conformità Se il Raf/Caf non si ravvede Sanzione da 258 a per ogni dichiarazione per la quale è stato posto visto di conformità infedele 147

148 Infedeltà del visto di conformità APPLICABILE FINO AL 730/2014 TERMINI Entro il 7 luglio dell anno successivo (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione) Entro il 7 luglio del secondo anno successivo (entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione) Di fatto fino al del 5 anno successivo (oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione) RIDUZIONE SANZIONE 32 ( 258 : 8) 36 ( 258 : 7) 43 ( 258 : 6) Legge 190/ Stabilità

149 La Direzione Regionale delle Entrate LA D.R.E. Contesta le violazioni sull invio e sul visto Irroga le sanzioni con un unico atto per ciascun anno solare (può essere integrato fino ai termini di decadenza -5 anni-) Trasmette i provvedimenti all ordine di appartenenza del Raf del Caaf per l eventuale adozione di ulteriori provvedimenti 149

150 Infedeltà del visto di conformità Le novità del D.Lgs. 175/2014 Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo al modello 730,i RAF sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all importo dell imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 (c.d. avviso bonario) Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme al RAF. 150

151 Infedeltà del visto di conformità Le novità del D.Lgs. 175/2014 Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, LA SOMMA DOVUTA E' PARI ALL'IMPORTO DELLA SOLA SANZIONE La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'art. 13, co.1, lettera b), del D.Lgs. n. 472/1997, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. 151

152 Infedeltà del visto di conformità Le novità del D.Lgs. 175/2014 RIEPILOGO SANZIONI CAF PER VISTO INFEDELE IN CASO DI INVIO 730/2015 RETTIFICATIVO o COMUNICAZIONE Rettificativo inviato: Sanzione Entro il 23 luglio 2015 Dopo il 23 luglio ma entro il 10 novembre 2015 NO 3,75% della maggiore imposta o del minor credito Circolare 34/E del

153 Infedeltà del visto di conformità Le novità del D.Lgs. 175/2014 Codice Fiscale del CAAF Denominazione del CAAF Domicilio Fiscale del CAAF 8925 Codice fiscale del contribuente 7 3 Risoluzione 69/E del

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