CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROGRAMMA COVER MOTO. FINDOMESTIC BANCA SPA (in applicazione alla polizza collettiva n. ITAMC13A F0000)

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1 An AmTrust Financial Company CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROGRAMMA COVER MOTO FINDOMESTIC BANCA SPA (in applicazione alla polizza collettiva n. ITAMC13A F0000) Il presente Fascicolo Informativo contenente: 1. la Nota Informativa, comprensiva del Glossario 2. le Condizioni di Assicurazione 3. Fac-simile del Modulo di Adesione 4. Informativa sul trattamento dei dati personali deve essere consegnato all'assicurato prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, della proposta di assicurazione Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa

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3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali Am Trust Europe Limited - società controllata da AmTrust International Insurance Limited - ha sede legale in Market Square House, St. James's Street, NOTTINGHAM NG1 6FG, Regno Unito. La Società Am Trust Europe Limited - Reg. n Member of the Associations of the British Insurers - autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dal Prudential Regulation Authority (Regno Unito) con n di iscrizione La rappresentanza Generale per l'italia Am Trust Europe Limited, via Paolo da Cannobio Milano, tel , fax , amtrustmilan@amtrustgroup.com, PEC amtrustmilano@pec.it, è iscritta dal al n I dell' Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento con codice IVASS impresa n.d904r. 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto dell'impresa evidenziato nell'ultimo bilancio approvato è pari a 202 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 86 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 116 milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 143%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto non prevede tacito rinnovo. Avvertenza: Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, purché sia stato pagato il premio, e scadranno alle ore 24:00 del giorno indicato nel Certificato e in ogni caso si intenderanno risolte contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato. 1) Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di FINDOMESTIC BANCA S.p.A. L'Assicurato potrà scegliere tra i seguenti programmi disponibili: A. PROGRAMMA COVER LIGHT MOTO, in alternativa al programma B, copre i danni totali o parziali a seguito delle garanzie principali quali furto e incendio e inoltre include la garanzia valore a nuovo per 12 mesi; B. PROGRAMMA COVER LOJACK LIGHT MOTO, in alternativa al programma A, copre i danni totali o parziali a seguito delle garanzie PRINCIPALI quali FURTO e INCENDIO e inoltre include la garanzia VALORE A NUOVO per la durata del programma, fino ad un massimo di 24 mesi e il SERVIZIO LOJACK per la durata del programma Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 16,17,18 e19 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: non sono assicurabili i Veicoli intestati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza conducente. Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono i casi nei quali il risarcimento del danno è escluso o limitato Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono Franchigie, Scoperti e massimali o limiti di risarcimento la cui applicazione può ridurre l'ammontare del risarcimento Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 19 delle Condizioni di Assicurazione. Franchigia è la parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'assicurato. Ad esempio: danno 1.000,00 franchigia 100,00 risarcimento 900,00 Scoperto è la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato. Ad esempio: danno 1.000,00 Scoperto 15% 150,00 risarcimento 850,00 Se per lo Scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato. Ad esempio: danno 1.000,00 Scoperto 15% col minimo di 300,00 300,00 risarcimento 700,00 Limite di risarcimento (o massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il Danno. Ad esempio: danno 1.000,00 limite di risarcimento 450,00 risarcimento 450,00 NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 3 TA3388 ed. 09/2015

4 2) Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto potrebbero comportare effetti sulle prestazioni assicurative ai sensi dell'art e 1893 c.c. Per le conseguenze si rinvia all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. 3) Aggravamento e diminuzione del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (ad esempio in base all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione costituisce aggravamento o diminuzione del rischio la variazione della residenza o della sede legale dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di Sinistro, si applicheranno gli scoperti e le franchigie di cui all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione previsti per il nuovo luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro). 4) Premi Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione e non è frazionabile. Oltre al finanziamento del premio tramite Findomestic Banca, sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'assicurato, che abbiano quale beneficiario uni dei soggetti di cui al punto 1; 3. denaro contante, con il limite di 750,00 annui. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. 5) Diritto di recesso Avvertenza: Per il diritto di recesso da parte dell'assicurato nel caso di polizza poliennale o per quello dell'assicurato e della Società in caso di Sinistro, relativamente ai termini e alle modalità di esercizio di tale diritto nonché per gli effetti che ne conseguono, si rinvia all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: In particolare, in caso di durata pluriennale l'assicurato ha la facoltà di recedere senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione). L'assicurato potrà inoltre recedere dal presente contratto di Assicurazione senza oneri entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza dandone comunicazione alla compagnia a mezzo Raccomandata RR al seguente indirizzo: Spettabile AM Trust Europe Limited Via Paolo da Cannobio, Milano. Le coperture assicurative previste dalla presente polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata. Tale facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza. 6) Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (vedi art c. c.). 7) Legge applicabile al contratto In base all'art 180 del D. lgs 209/2005 "Codice delle Assicurazioni" il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana 8) Regime fiscale. Al momento della redazione del presente fascicolo informativo i premi sono soggetti all'applicazione di un imposta pari a quella stabilita per la Garanzia Corpi Veicoli Terrestri, 13.5% sul premio imponibile (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1) Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Avvertenza: I Sinistri debbono essere denunciati entro tre giorni dalla conoscenza o conoscibilità del fatto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 22 delle Condizioni di Assicurazione. Le procedure di liquidazione, sono indicate in dettaglio negli art. 24 delle Condizioni di Assicurazione. La gestione dei Sinistri relativi alla rottura dei Cristalli è affidata a CARGLASS. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. 2) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Centro Assistenza Clienti MACH 1 - Via Filippo Turati, MILANO, Numero verde (dall'estero ) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle e dalle alle fax info@mach-1.it. pecmach1@registerpec.it. Qualora l'esponente non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass - Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, Roma oppure al Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK complaint.info@financial-ombudsman.org.uk, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 3) Arbitrato Non è previsto Arbitrato. Avvertenza: per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è possibile, in ogni caso, rivolgersi all'autorità Giudiziaria. AM Trust Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'italia, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AMTRUST EUROPE LIMITED Il Rappresentante Generale per l'italia Il rappresentante legale Emmanuele Netzer NOTA INFORMATIVA Pagina 2 di 3 TA3388 ed. 09/2015

5 GLOSSARIO Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'ase che aderisce alla polizza collettiva n. ITAMC13A F0000. Assicurazione: Il contratto di assicurazione. Certificato di assicurazione: Il documento (Mod. CERT201405FINDO) che riporta: i dati contenuti nel Modulo di Adesione; la sottoscrizione da parte della Società. a conferma dell'attivazione delle garanzie. Contraente: FINDOMESTIC BANCA S.p.A., via Jacopo da Diacceto, Firenze, che stipula l'assicurazione. Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del motoveicolo al momento del Sinistro. Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale AM TRUST EUROPE LTD presta la garanzia assicurativa. Dealer: L'azienda venditrice del motoveicolo assicurato. Sono parificate al Dealer anche le altre Società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) dell'azienda venditrice del motoveicolo assicurato. Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'assicurato. Furto: L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati del motoveicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al motoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Guasto: il danno subito del motoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l'errore di carburante. Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Incidente: l'evento occorso al motoveicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al motoveicolo stesso. Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno. Modulo di Adesione: Il documento che riporta: i dati anagrafici del'assicurato; i dati identificativi del motoveicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; il premio di assicurazione; la sottoscrizione del richiedente. Parti: Il Contraente, l'assicurato e la Società. Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti da questa Nota Informativa, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla polizza collettiva n. ITAMC13A F0000 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Fascicolo Informativo. Premio: La somma dovuta dall'assicualla Società. Prezzo di acquisto: Il valore riportato in fattura. Proprietario del motoveicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia Relitto: Il motoveicolo con danni pari o superiori al 75% del valore dell'auto- veicolo al momento del Sinistro. Residenza: Il luogo in cui il proprietario o l'assicurato del motoveicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. Rete convenzionata: Il centro convenzionato con la Società per le riparazioni (autofficina o carrozzeria). Carglass per la rottura cristalli. Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato. Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società: AmTrust Europe Ltd. Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie Principali non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti previsti dall'art.21 delle Condizioni di Assicurazione. Veicolo/Motoveicolo: Mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, di qualunque marca il cui valore assicurato non può essere superiore a Euro ,00. Si considerano parte integrante del motoveicolo le targhe, gli optional/ accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto. Veicolo/Autoveicolo d'occasione: Motoveicolo acquistato usato. NOTA INFORMATIVA Pagina 3 di 3 TA3388 ed. 09/2015

6 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME GENERALI INERENTI IL CONTRATTO polizza n. ITAMC13A F0000 PROGRAMMA COVER MOTO 1) Assicurazione per conto di terzi La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di Findomestic Banca S.p.A. che vi aderiscano. 2) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 3) Altre Assicurazioni L'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'art del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relativa indennità. 4) Aggravamento o diminuzione del rischio In caso di variazione del luogo di residenza o sede legale del proprietario del Motoveicolo, successiva alla sottoscrizione della polizza, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art. 9) previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro. 5) Cessazione dell'assicurazione Nel caso in cui l'assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto del motoveicolo), la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all'annualità in corso. 6) Modalità per rendere operativa l'assicurazione L'Assicurato, cliente di Findomestic Banca, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione, e avere scelto il programma assicurativo propostogli dal Dealer che ha venduto il motoveicolo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione e versando al Dealer l'importo del premio assicurativo, ricevendo il Certificato di Assicurazione sottoscritto dalla Società. La Società accetta che il pagamento dei premi venga fatto da Findomestic Banca S.p.A. e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'assicurato. 7) Premi Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione e non è frazionabile. Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'assicurato, che abbiano quale beneficiario uni dei soggetti di cui al punto 1; 3. denaro contante, con il limite di 750,00 annui. Avvertenza: L'intermediario non può applicare sconti di premio. 8) Recesso dal contratto In caso di durata poliennale della polizza, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 9) Estensione Territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. 10) Durata del contratto L'Assicurazione avrà effetto dalla data riportata nel Certificato di Assicurazione e scadrà alle ore 24:00 del giorno ivi indicato e in ogni caso si intenderà risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato. 11) Diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 12) Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 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7 13) Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni della Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto, sarà soggetta alla giurisdizione italiana. NORME GENERALI INERENTI IL MOTOVEICOLO 14) Norme di carattere generale sui veicoli compresi nella copertura assicurativa Sono assicurabili motoveicoli acquistati sia nuovi sia d'occasione di valore non superiore a e non inferiore ad 1.500,00. Se l'assicurazione è stipulata entro 10 giorni dalla data di acquisto il valore assicurato corrisponde al prezzo di fattura; se è stipulata oltre il predetto termine il valore assicurato è pari a quello indicato per un analogo motoveicolo dalla rivista Dueruote in vigore alla data di effetto dell'assicurazione, e l'assicurazione può essere prestata solo su presentazione d'idonea documentazione attestante lo stato d'uso del motoveicolo. Si considerano parte integrante del motoveicolo le targhe, gli optional/accessori incorporati o fissi (compreso l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto. NORME GENERALI INERENTI IL VALORE A NUOVO 15) Valore a nuovo Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento previsto dall'art. 21 e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall'art. 19. Questa garanzia è subordinata alla condizione che l'assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il motoveicolo rubato o perduto, un altro motoveicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato. Questa garanzia non è soggetta a tacita proroga. La durata di quest'opzione è indicata nel Certificato di Assicurazione e non può essere superiore ai 24 mesi. NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO FURTO E RAPINA 16) Oggetto della garanzia La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: - incendio (anche se tali eventi fossero in conseguenza di atti vandalici e/o fatti dolosi di Terzi); - esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione; - azione del fulmine; - furto, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato. - rapina; Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati dalle NORME GENERALI INERENTI IL MOTOVEICOLO ASSICURATO. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave e che sia attivato l'antifurto satellitare se nel Certificato di Assicurazione ne è stata dichiarata l'esistenza. Il cliente assicurato dovrà fornire tutti gli originali delle chiavi ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 17) Limitazioni ed esclusioni La Società non indennizza i danni causati al Motoveicolo da: a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Motoveicolo; f) dolo dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o dei trasportati; g) colpa grave dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia KASKO, se operante. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 18) Oggetto della Garanzia La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del motoveicolo assicurato, come segue: Zona 5: CE, FG; Zona 4: BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA; Zona 3: AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV; Zona 2: AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS; Zona 1: tutte le restanti province CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 2 di 5 TA3388 ed. 09/2015

8 L'Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base ai seguenti programmi: A. PROGRAMMA COVER LIGHT MOTO, in alternativa al programma B, copre i danni totali o parziali a seguito delle garanzie principali quali furto e incendio e inoltre include la garanzia valore a nuovo per 12 mesi; B. PROGRAMMA COVER LOJACK LIGHT MOTO, in alternativa al programma A, copre i danni totali o parziali a seguito delle garanzie PRINCIPALI quali FURTO e INCENDIO e inoltre include la garanzia VALORE A NUOVO per la durata del programma, fino ad un massimo di 24 mesi e il SERVIZIO LOJACK per la durata del programma Servizio LOJACK L'insieme delle prestazioni costituite dal noleggio gratuito del Dispositivo LoJack Autoalimentato, da installare sul Veicolo a cura di personale certificato e autorizzato e, per tutta la durata del programma, del relativo servizio di recupero garantito dalla centrale operativa LoJack, da attivare in caso di Furto del Veicolo. (V. Condizioni di contratto LoJack, allegate). 19) Scoperti e franchigie applicati alle garanzie La Società effettua il pagamento dell'indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'assicurato: A. INCENDIO, FURTO, RAPINA A. Le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato : In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro motoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata: - 15% (ridotto al 10% in presenza di antifurto satellitare o Lojack) col minimo di 150,00 per Sinistro limitatamente ai Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1,2 e 3; - 20% (ridotto al 10% in presenza di antifurto satellitare o Lojack) col minimo di 150,00 per Sinistro limitatamente agli Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4; - 30% (ridotto al 15% in presenza di antifurto satellitare o Lojack) col minimo di 150,00 per Sinistro limitatamente agli Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5; Senza Riacquisto di altro motoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata: - 20% (ridotto al 15% in presenza di antifurto satellitare o Lojack) col minimo di 500,00 per Sinistro limitatamente agli Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1,2 e 3; - 25% (ridotto al 15% in presenza di antifurto satellitare o Lojack) col minimo di 500,00 per Sinistro limitatamente agli Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4; - 30% (ridotto al 20% in presenza di antifurto satellitare o Lojack) col minimo di 500,00 per Sinistro limitatamente agli Motoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5; Relativamente ai Motoveicoli dotati di antifurto satellitare, la Società presta la garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul Motoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Motoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro. Per programma COVER LOJACK LIGHT MOTO all'assicurato viene concesso un termine per l'installazione ed attivazione del sistema di localizzazione LOJACK pari a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa. 20) Come si determina il premio Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri: 1) Provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato 2) Marca del motoveicolo 3) Valore assicurato 4) Durata dell'assicurazione (minimo 12 mesi) 21) Come si determina l'indennizzo Per le coperture poliennali, l'indennizzo del danno totale verrà riconosciuto sul valore assicurato come segue: DANNO TOTALE. Si ha Danno totale quando il Danno è pari o superiore al 75% del valore del motoveicolo al momento del Sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento - dipendente dalla vetustà, dall'uso o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli del motoveicolo - che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall'effetto della polizza sulla base della seguente tabella: Giorni trascorsi dalla data di decorrenza dell'assicurazione alla data del Sinistro Da 1 a 365 Da 366 a 730 Da 731 a 1095 Da 1096 a 1460 Da 1461 a 1825 Da 1826 a 2190 Da 2191 a 2555 % di deprezzamento 0 20% 35% 45% 55% 65% 68% Applicazione del VALORE A NUOVO: per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali, la determinazione dell'indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente, se per rimpiazzare il motoveicolo perduto o distrutto l'assicurato ne riacquista un altro di valore uguale o superiore presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il primo. Qualora il Motoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto. A richiesta della Società, l'assicurato dovrà fornire una delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del Motoveicolo dal PRA, attestante la cessazione della circolazione del motoveicolo assicurato per rottamazione. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 3 di 5 TA3388 ed. 09/2015

9 DANNO PARZIALE. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all'età e allo stato del motoveicolo. In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette ad usura, il deprezzamento verrà sempre applicato. Il calcolo ai fini del presente articolo viene effettuato sui giorni trascorsi dalla data di immatricolazione del motoveicolo assicurato alla data del sinistro utilizzando la tabella che precede. La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate al motoveicolo, né dei danni dovuti al recupero del motoveicolo, né dei danni da mancato uso del motoveicolo o da suo deprezzamento. 22) A chi rivolgersi in caso di sinistro In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti Centrali Operative a disposizione di tutti gli Assicurati: Centro Assistenza Clienti MACH 1 - Via Filippo Turati, Milano (Telefono ; Numero verde fax contatti assistenzafindomestic@mach-1.it) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al motoveicolo assicurato (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore e dalle alle ore 17.30). Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati: - Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi; - Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'assicurato le eventuali appendici contrattuali; - Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'assicurato. Va ricordato che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino. CARGLASS In caso di rottura dei cristalli l'assicurato che ha sottoscritto questa garanzia e desidera servirsi del servizio Carglass potrà chiamare Carglass al numero verde (evidenziando la convenzione MACH 1) per conoscere l'indirizzo del centro Carglass più vicino e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli. 23) Obblighi in caso di sinistro In caso di Sinistro l'assicurato, entro 3 giorni, deve: A. presentare - soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico - denuncia scritta all'autorità Giudiziaria competente indicando che il motoveicolo è assicurato con AMTRUST EUROPE LTD. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del motoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. B. fornire denuncia scritta a MACH 1 srl, Via Turati 8, Milano (MI), fax , assistenzafindomestic@mach-1.it, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il motoveicolo. In caso di Danno totale, l'assicurato deve inviare entro 2 giorni quanto segue: 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A); 2. copia della fattura di acquisto del motoveicolo assicurato; 3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili; 4. tutte le chiavi di dotazione originale del motoveicolo; 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A. In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'assicurato deve presentare la denuncia all'autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. Nel caso di Danno parziale l'assicurato non deve provvedere a far riparare il motoveicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. 24) Liquidazione del danno A. DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO MOTOVEICOLO. In caso di Danno Totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera del Dealer, del motoveicolo con altro motoveicolo di valore uguale o superiore a quello perduto o distrutto. Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente al Dealer che ha venduto il motoveicolo. L'Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall'art. 21 con la decurtazione dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 19. Per attivare questa procedura, l'assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro motoveicolo unitamente all'apposito modulo fornitogli dal Dealer. Il Dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo alla Società insieme alla copia dell'ordine di acquisto del nuovo motoveicolo, del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione. Entro 15 giorni dall'immatricolazione del nuovo motoveicolo, il Dealer e l'assicurato sono tenuti a trasmettere alla Società la copia della fattura e della carta di circolazione. L'Assicurato è tenuto a restituire l'importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell'immatricolazione, o di voltura se trattasi di motoveicolo già immatricolato, la Società non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo motoveicolo e copia della relativa fattura. Inoltre devono essere allegati i seguenti documenti: 1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del motoveicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 4 di 5 TA3388 ed. 09/2015

10 2. Certificato di proprietà del motoveicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 3. Procura a vendere a favore della Società; 4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società; 5. Dichiarazione sottoscritta dall'assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'iva sul motoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72; 6. Relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del Sinistro il servizio era attivo. B. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO MOTOVEICOLO Nel caso in cui l'assicurato non voglia servirsi della procedura di sostituzione diretta del motoveicolo, la Società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno. Per la liquidazione, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 6 indicati al punto A che precede, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l'assicurato comunica alla Società la propria volontà di non riacquistare un nuovo motoveicolo presso lo stesso Dealer che ha venduto il motoveicolo perduto. L'Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall'art. 21 con la decurtazione dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 19. C. DANNO PARZIALE L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro. L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 10 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso un centro della Rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla Società direttamente allo stesso. L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro del motoveicolo, pagherà direttamente alla Rete convenzionata il solo importo dello Scoperto o della Franchigia di cui all'art. 19 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 21 e rilascerà benestare per il pagamento dell'indennizzo al Centro appartenente alla Rete. 25) Recupero del veicolo rubato In caso di recupero del motoveicolo rubato, l'assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del motoveicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il motoveicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa, a meno che l'assicurato/contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il motoveicolo medesimo. L'Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il motoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il motoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell'indennizzo la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal motoveicolo in occasione del Sinistro. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 5 di 5 TA3388 ed. 09/2015

11 Via San Giusto 51, Milano (MI) CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO LOJACK Le presenti condizioni generali definiscono il servizio di recupero del veicolo, a seguito di furto o rapina, da parte della centrale operativa di LoJack Italia, erogato mediante l'installazione del dispositivo LoJack autoalimentato, concesso in noleggio, e la relativa attivazione del servizio di centrale operativa LoJack, con decorrenza e durata evidenziata sul contratto per il servizio di gestione degli allarmi che l'assicurato accetta sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Le vicende contrattuali tra l'assicurato e LoJack Italia in merito all'eventuale riscatto del dispositivo noleggiato o in merito alla garanzia convenzionale di funzionamento del prodotto riguardano esclusivamente l'assicurato medesimo e LoJacK Italia e in nessun modo potranno produrre i propri effetti nei confronti di AM TRUST EUROPE LTD o di Mach1 o di Findomestic. Per tutta la durata del servizio il dispositivo rimane di proprietà di LoJack Italia e dovrà restare permanentemente sul veicolo su cui è avvenuta l'installazione originaria e i cui dati identificativi (targa/telaio) sono riportati nel Certificato di Assicurazione. Per motivi di sicurezza, è vietato il trasferimento del dispositivo su un diverso veicolo dell'assicurato. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo o di cancellazione della sua immatricolazione, ovvero rinuncia dei servizi erogati da LoJack e mancata prosecuzione del rapporto assicurativo con AM TRUST EUROPE LTD, l'assicurato deve darne preventiva comunicazione a LoJack Italia e Mach1 per AM TRUST EUROPE LTD e, qualora non volesse procedere alla disinstallazione del dispositivo e restituzione dello stesso a sue spese, LoJack consente all'assicurato di acquisirne la piena proprietà mediante riscatto al prezzo di 1 (uno) Euro. ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO Il presente contratto ( Contratto ) ha per oggetto la fornitura di un servizio al cliente ( Cliente ) di Findomestic Banca S.p.A. che abbia aderito ad un programma assicurativo COVER LOJACK con AM TRUST EUROPE LTD, erogato da LoJack Italia s.r.l., con sede in via San Giusto 51, Milano ( LoJack ) consistente: (i) nella attivazione nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ( Territorio ) di un dispositivo LoJack ( Dispositivo ), installato su un veicolo di proprietà del Cliente oppure in uso al Cliente, finalizzato alla individuazione del medesimo veicolo in caso di Furto; e (ii) nella trasmissione delle informazioni di cui al successivo articolo 2.3. a soggetti terzi preposti alla localizzazione del veicolo in caso di Furto ( Soggetti Terzi Preposti ); e (iii) nel noleggio del Dispositivo. Ai fini del Contratto, le prestazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) sono definiti il Servizio. ART. 2 - OBBLIGAZIONI DI LOJACK 2.1. Previo collaudo del Dispositivo, la cui documentazione viene consegnata al Cliente contestualmente all'installazione sul veicolo, LoJack si obbliga ad attivare, per la durata del Contratto, il Dispositivo, in seguito alla richiesta del Cliente ai sensi del successivo articolo Detta attivazione viene effettuata mediante l'utilizzo di una infrastruttura di proprietà di un soggetto terzo, il cui mancato funzionamento, con conseguente mancata attivazione del Dispositivo, non può dar luogo ad inadempimento o responsabilità di LoJack al Contratto In caso di richiesta di attivazione del Dispositivo ai sensi del successivo art. 4, LoJack fornirà ai Soggetti Terzi Preposti le informazioni relative: - al Dispositivo; - alle caratteristiche del veicolo (ivi inclusi numero di telaio e di targa); - al Cliente, inclusi i dati personali dello stesso Qualora la mancata attivazione del Servizio dipenda da manomissioni del Dispositivo, incidenti, uso scorretto del Dispositivo, condizioni difettose del veicolo, voltaggio improprio, incendi, alluvioni, fulmini o altre calamità naturali, nessuna responsabilità potrà essere imputata a LoJack. ART. 3 - OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE 3.1. Il Servizio viene concesso al Cliente di Findomestic che abbia aderito al programma assicurativo COVER LOJACK, l'importo relativo al tipo di Servizio prescelto viene corrisposto direttamente dal Rivenditore, che provvederà a tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione su richiesta del Cliente della consegna e installazione del Dispositivo e al versamento a LoJack del prezzo del Servizio per conto del Cliente. Il Rivenditore è MACH1 s.r.l Il Servizio sarà prestato con effetto dalla data risultante dal certificato di assicurazione, previa registrazione di cui al punto Il Cliente deve effettuare la registrazione sul sito all'interno dell'area denominata MY LOJACK, dei suoi dati personali e del Veicolo sul quale è stato installato il Dispositivo entro 3 giorni dalla data di inizio del Servizio In caso di trasferimento della proprietà del veicolo o di cancellazione della sua immatricolazione, così come in caso di modifica delle informazioni di cui al successivo articolo 4.2., ovvero rinuncia dei servizi erogati da LoJack o mancata prosecuzione del rapporto contrattuale stipulato con il Rivenditore, il Cliente deve darne preventiva comunicazione a LoJack e a Mach1 e, qualora non volesse procedere alla disinstallazione del Dispositivo e restituzione dello stesso a sue spese, LoJack consente al Cliente di acquisirne la piena proprietà mediante riscatto al prezzo di 1,00. Qualora invece il Cliente non effettui la comunicazione di cui al precedente comma LoJack non potrà più prestare il Servizio e il Contratto si risolverà automaticamente e non produrrà più effetti, salvo il diritto di LoJack di richiedere la restituzione immediata del Dispositivo e/o degli eventuali danni arrecati allo stesso. ART. 4 - RICHIESTA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO 4.1. Qualora, in caso di furto del proprio veicolo, il Cliente intenda far attivare il Dispositivo al fine di facilitare la localizzazione dello stesso da parte dei Soggetti Terzi Preposti, il Cliente dovrà: - effettuare di persona, o anche telefonicamente o su Internet (a condizione che la stessa sia formalizzata presso l'ufficio di Polizia Giudiziaria prescelto entro 48 ore), la denuncia di furto presso le competenti autorità dello Stato in cui è ricompreso il Territorio; chiamare il numero telefonico della centrale operativa LoJack: ; - comunicare alla centrale operativa LoJack gli estremi della denuncia, il nome ed il cognome dell'agente di Pubblica Sicurezza o dei Carabinieri che ha ricevuto la denuncia (se effettuata telefonicamente) ovvero il numero di protocollo assegnato (se effettuata su Internet) e le informazioni di cui al precedente articolo 2.3., ivi incluso il numero di telaio e di targa del veicolo che si suppone sia stato rubato. Il mancato rilascio delle informazioni di cui al presente articolo 4.1. e/o la mancata denuncia di furto alle competenti autorità costituiscono condizioni sospensive del Servizio oggetto del Contratto. 4.1.Per tutta la durata del Servizio il Dispositivo rimane di proprietà di LoJack e deve restare permanentemente sul veicolo su cui è avvenuta l'installazione originaria ed i cui dati identificativi (targa e numero di telaio) sono stati comunicati a LoJack in fase di collaudo mediante apposito modulo, che dovrà essere debitamente completato, sottoscritto dal Cliente e trasmesso a LoJack. Per motivi di sicurezza, è vietato lo spostamento del Dispositivo su un diverso veicolo di proprietà, o in uso, del Cliente. CONTRATTO LOJACK Pagina 1 di 2 TA3388 ed. 09/2015

12 ART. 5 - DURATA Il Contratto decorre dalla data di esito positivo del Collaudo operato in sede di installazione del Dispositivo e resterà in vigore per il periodo corrispondente alla durata del Programma COVER LOJACK, come risultante dal Certificato di Assicurazione e fatta salva la successiva registrazione sul sito MY LOJACK ai sensi dell'art ART. 6 - RISOLUZIONE E RECESSO 6.1. LoJack potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art cod. civ. mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa a valere dalla data di ricevimento della stessa, al verificarsi della circostanza di cui all'articolo 3.4. Oltre alle ipotesi sopra specificate, il Contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt e 1360, 2 comma, c.c. nel caso in cui perduri per un periodo ininterrotto di 90 (novanta) giorni il mancato funzionamento della infrastruttura del soggetto terzo mediante la quale è possibile la attivazione del Dispositivo e la localizzazione del veicolo. L'avveramento della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite da LoJack. Il Rivenditore, Mach1 s.r.l., si fa garante per conto del Cliente dell'esercizio del diritto di Recesso ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 206/05 ( Codice del Consumo ) e aggiornamento del 7/3/2012, Parte III - Rapporto di Consumo, Titolo III, Capo I, sezioni I e II. ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI 7.1. Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal Contratto non costituiranno rinuncia ai relativi diritti spettanti a tale parte in base allo stesso Il Contratto costituisce l'intero accordo tra LoJack Italia ed il Cliente ( Parti ) in relazione al suo oggetto e supera qualsiasi precedente accordo tra le Parti, scritto o verbale, relativo al medesimo oggetto. Nessuna modifica, variazione o integrazione del presente Contratto sarà efficace se non sia in forma scritta e non sia approvata da entrambe le Parti Il Cliente non potrà trasferire o cedere in tutto o in parte il Contratto Eventuali reclami in ordine al Servizio dovranno essere inoltrati per iscritto a LoJack Italia s.r.l., come segue al successivo articolo 10 (a). 7.5 Il testo delle presenti Condizioni Generali potrà essere modificato e/o corretto e/o integrato solo sulla base dell'accordo tra il Cliente e LoJack risultante da atto scritto debitamente firmato dalle Parti. Qualsiasi cancellazione, interlineatura, aggiunta, modifica, cancellazione, correzione, apportata direttamente sul testo del presente Contratto sarà considerata come non apposta e del tutto inefficace tra le Parti. ART. 8 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Salvo il caso di dolo o colpa grave e in osservanza della disposizione di cui all'art. 33, comma 2 lettera a), del Codice del Consumo, la responsabilità di LoJack è limitata al Corrispettivo per i Servizi oggetto del Contratto. La prestazione contrattuale di LoJack costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato. LoJack non risponde dei danni che eventualmente dovessero essere provocati al veicolo in occasione del furto. ART. 9 - FORO COMPETENTE 9.1. Per ogni controversia comunque connessa al Contratto, alla sua applicazione esecuzione o interpretazione sarà esclusivamente competente il foro di Milano Fermo restando quanto già previsto al precedente paragrafo 9.1., qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera a) del Codice del Consumo, residente nel territorio dello Stato italiano, per ogni controversia comunque connessa al Contratto, alla sua applicazione esecuzione o interpretazione sarà esclusivamente competente il foro di cui all'art. 63 del Codice del Consumo. ART COMUNICAZIONI Salve le disposizioni di legge che impongano forme obbligatorie, qualsiasi notifica o altra comunicazione necessaria o autorizzata ai sensi del Contratto, dovrà essere indirizzata o inviata via fax o come segue: a) se a LoJack Italia s.r.l., al Servizio Clienti, c/o LoJack Italia s.r.l. via San Giusto 51, Milano - Fax: customerservice@lojack.it; b) se al Cliente, vedi Modulo di adesione LOJACK ITALIA (Maurizio Iperti, Amministratore Delegato) Allegato 1: GARANZIA CONVENZIONALE LOJACK Qualora il dispositivo LoJack installato sul veicolo del Cliente Finale - a seguito di accertamenti effettuati da Tecnici Autorizzati LoJack - risulti difettoso, LoJack potrà, a scelta del Cliente Finale e senza alcun costo a suo carico: a) sostituire il dispositivo LoJack; oppure b) incaricare un installatore LoJack della sostituzione/riparazione dei componenti difettosi del dispositivo. c) La garanzia del servizio LoJack è limitata alla sostituzione e alla riparazione dei prodotti LoJack risultati difettosi a seguito del controllo effettuato da Tecnici Autorizzati LoJack e non comprende alcuna ulteriore forma di rimborso, indennizzo o risarcimento. Detta garanzia non si estende al sistema di back-up della batteria [..omissis..]. Tuttavia, per un periodo di novanta (90) giorni dall'installazione dell'unità LoJack sul veicolo del Cliente Finale, LoJack fornirà al medesimo Cliente Finale i ricambi e la manodopera necessari per riparare o sostituire qualsiasi parte del sistema di back-up della batteria [..omissis..] che - a seguito di un controllo effettuato da Tecnici Autorizzati LoJack - risultino essere difettosi. [..omissis..]. Al fine di conoscere i nominativi dei Tecnici Autorizzati LoJack, il Cliente Finale potrà contattare il Servizio Clienti LoJack. CONDIZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DELLA PRESENTE GARANZIA I prodotti LoJack coperti dalla presente garanzia sono quelli installati in modo permanente sul veicolo originario del conduttore del servizio in oggetto ovvero quelli trasferiti su altro veicolo da personale dipendente LoJack a ciò debitamente autorizzato. Della garanzia del servizio LoJack può beneficiare unicamente il Cliente avente valido contratto di noleggio e detta garanzia non è trasferibile a successivi acquirenti del veicolo. Al fine di usufruire della garanzia convenzionale di cui sopra, il Cliente Finale deve: a) consultare l'elenco degli uffici LoJack sul sito internet oppure chiamare il numero verde ; b) presentarsi nel luogo indicato da LoJack munito del veicolo dotato del dispositivo LoJack e del documento comprovante il canone di noleggio del servizio LoJack; c) essere titolare di un abbonamento al servizio LoJack, per cui si chiede l'attivazione della garanzia sul Dispositivo, in corso di validità ed essere in regola con i pagamenti del relativo canone. In seguito al ritrovamento di un veicolo rubato dotato di una unità LoJack, quest'ultima potrà, a sua discrezione, richiedere un controllo materiale dell'unità LoJack e di altri prodotti LoJack installati sul veicolo rubato per verificarne il funzionamento e convalidare la garanzia del Servizio fornita al momento dell'originaria installazione dell'unità. Il Cliente Finale non potrà beneficiare della presente garanzia qualora: (i) i dispositivi LoJack vengano installati, rimossi, riparati o modificati da persone diverse dai Tecnici Autorizzati LoJack, ovvero spostati su altro veicolo da persone diverse dai dipendenti LoJack a ciò espressamente autorizzati; (ii) i danni al dispositivo siano provocati da manomissioni del dispositivo, batterie difettose, incidenti, uso scorretto o abuso del dispositivo oppure causati da condizioni del veicolo, voltaggio improprio, incendi, alluvioni, fulmini o altre calamità naturali. Questo dispositivo è conforme alle normativa Automotive C&S di cui alla Direttiva 2004/104/CE e alla sezione 15 delle regole FCC. Il suo funzionamento è pienamente ottemperante alle seguenti condizioni: il dispositivo (1) non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare operazioni non sollecitate. FATTE SALVE LE GARANZIE SOPRA ESPRESSAMENTE INDICATE LOJACK NON FORNISCE ALCUNA ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA. CONTRATTO LOJACK Pagina 2 di 2 TA3388 ed. 09/2015

13 ADERENTE Nome e Cognome\Ragione sociale Codice Fiscale\Partita IVA Indirizzo\Sede Legale PROGRAMMA ASSICURATIVO COVER - GARANZIE DANNI PER MOTOVEICOLI Modulo di Adesione Pratica di Finanziamento n. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dell'informativa precontrattuale e di aver ricevuto e di accettare la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Polizza contenute nel Fascicolo Informativo di cui all'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del (Mod. TA3388). Il sottoscritto aderisce alla polizza collettiva n ITAMC13A F0000 per i Programmi di seguito richiamati e resta in attesa di ricevere dall'assicuratore il Certificato di Assicurazione (mod. CERT201405FINDOMOTO) comprovante l'attivazione della garanzia. A: Telefono Città Prov. CAP Legale Rappresentante/Delegato munito dei necessari poteri/titolare (nel caso di persona giuridica): Nome e Cognome Codice Fiscale Programma prescelto: COVER LIGHT MOTO (Art. 18.A.): INCENDIO, FURTO, RAPINA, VALORE A NUOVO PER 12 MESI; B: COVER LOJACK LIGHT MOTO (Art. 18.B.): INCENDIO,FURTO, RAPINA, VALORE A NUOVO PER 24 MESI (MAX), SERVIZIO LOJACK. Il sottoscritto autorizza FINDOMESTIC BANCA S.p.A. a trasmettere l'importo dei relativi premi a AM Trust Europe Ltd, nei termini e secondo le modalità concordate. Valore assicurato Autoveicolo assicurato Marca Targa/Telaio Durata delle garanzie* In relazione all'adesione alle coperture assicurative scelte, il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso visione e di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione del contratto, la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo (Mod. TA3388), di cui all'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del , e di accettarne i contenuti così come, per programma COVER LOJACK LIGHT MOTO, delle condizioni generali di contratto LoJack, allegate in sintesi al Fascicolo stesso. Luogo Data Modello *Eccetto garanzia VALORE A NUOVO, che ha durata pari al programma fino ad um massimo di 24 mesi Importo Premio per tutta la durata convenuta: Le Garanzie di Polizza prevedono una franchigia temporale di Antifurto: LOJACK mod. SP - BASE AUTOALIMENTATO (PROG. B) dalla data di liquidazione del finanziamento ADERENTE imposte incluse mesi, pertanto in tale periodo iniziale le garanzie non saranno operanti. INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO Preso atto dell' INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/03 e ricevuta in calce al fascicolo informativo, in funzione dei prodotti assicurativi per i quali ha richiesto l'adesione, l'aderente presta il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili. Luogo Agli effetti degli artt e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione: art. 1.f. (Recesso dal contratto); art. 2 (Motoveicolo assicurato e sue pertinenze); art. 6 (Danni esclusi); art. 7 (Scoperti e Franchigie); art. 9 (Scoperti e Franchigie), art. 8 (Come si determina il premio); art. 10 (Obblighi dell'assicurato); art. 12 (Applicazione del deprezzamento). Luogo Data Data ADERENTE ADERENTE Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere o reticenti riguardanti le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione, e non è frazionabile. Informativa della collaborazione degli intermediari. Oltre alla intermediazione di FINDOMESTIC BANCA S.p.A., i seguenti intermediari forniscono supporto nella intermediazione della polizza collettiva: MACH 1 S.r.l., Via Turati 8, Milano (MI), numero iscrizione RUI A ; MANSUTTI S.p.A., Via Albricci 8, Milano (MI) numero iscrizione RUI B Numero verde Centro assistenza clienti MACH1, attivo dal lun/ven feriali orari 9-12 e per informazioni sui contenuti assicurativi, comunicazioni in merito al contratto assicurativo, denuncia e gestione sinistri, ricerca riparatori convenzionati. Per Assistenza in viaggio v. condizioni generali di assicurazione. AM Trust Europe Limited - Sede legale in Market Square House, St. James's Street, NOTTINGHAM NG1 6FG, Regno Unito autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dal Prudential Regulation Authority con n di iscrizione n Rappresentanza Generale per l'italia in via Paolo da Cannobio Milano, tel , fax , sito internet: amtrustmilan@amtrustgroup.com, iscritta all' Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro e ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento dal al n.i e cod. IVASS impresa n. D904R

14 ADDENDUM INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali A) Trattamento dei dati personali (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero al fine di poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (4). Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili e alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati da AM TRUST EUROPE LTD e da MACH 1 s.r.l. quale titolare per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Inoltre, i dati raccolti, trattati in modo lecito e secondo correntezza, saranno utilizzati, previo Suo consenso per: verificare il livello di soddisfazione della clientela; proporre eventuali nuove offerte di estensione del servizio erogato; per la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di MACH 1 o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc.; la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di società terze - a cui i dati stessi potranno essere ceduti - attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc.. B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati dalla nostra Società (7) - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nelle nostre Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. C) Diritti dell'interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso AM TRUST EUROPE LTD / MACH 1 o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Centro Assistenza Clienti MACH 1 S.r.l. - Via F. Turati n. 8, Milano - Numero Verde Sulla base di quanto sopra [lettere A) B) C) e relative Note], Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalle nostre Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della catena assicurativa, compresi quelli utilizzati da parte di AM TRUST EUROPE LTD. e MACH 1 S.r.l. anche dalle Società del Gruppo, dalle rispettive Reti Commerciali, nonché dai partner assicurativi/commerciali, e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati - apponendo la Sua firma nell'apposito spazio sul Modulo di Adesione al programma assicurativo. NOTE 1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti e broker di assicurazione e loro partner commerciali, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali (quali Concessionari o Officine); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; concessionarie; centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa. 7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice e successive modifiche ed integrazioni. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. INFORMATIVA PRIVACY 09/2015

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