CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI PRODOTTO PROTETTO INFORTUNI FASCICOLO INFORMATIVO

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1 ONTRTTO DI SSIURZIONE MLTTI E INFORTUNI PRODOTTO PROTETTO INFORTUNI FSIOLO INFORMTIVO Il presente fascicolo informativo contenente a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) ondizioni di ssicurazione c) Modulo di proposta (questionario anamnestico) deve essere consegnato al ontraente prima della sottoscrizione del contratto PRIM DELL SOTTOSRIZIONE DEL ONTRTTO LEGGERE TTENTMENTE L NOT INFORMTIV

2 Nota Informativa NOT INFORMTIV ONTRTTO DI SSIURZIONE MLTTI E INFORTUNI PRODOTTO PROTETTO INFORTUNI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVSS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell IVSS. Il ontraente deve prendere visione delle ondizioni di ssicurazione prima della sottoscrizione della polizza. (i dati sono aggiornati al ) Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet.. INFORMZIONI SULL IMPRES DI SSIURZIONE 1. Informazioni generali a) ssimoco S.p.. ompagnia di ssicurazioni e Riassicurazioni Movimento ooperativo. ssimoco S.p.. appartiene al Gruppo DZ ank G; b) sede legale e direzione generale via assanese n. 224, entro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto, SEGRTE (Mi) Italia c) tel. 02/ fax 02/ , sito internet PE: assimoco@legalmail.it; d) Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del ommercio e dell rtigianato del 11 giugno 1979 Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio Iscritta all lbo Imprese IVSS al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto: ,00 apitale Sociale sottoscritto: apitale Versato: Riserve Patrimoniali: ,37 Indice di Solvibilità: 2,78 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato. INFORMZIONI SUL ONTRTTO Il prodotto prevede la possibilità di stipulazione del contratto tanto con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo a scelta del cliente. In caso di Tacito Rinnovo, in assenza di disdetta da parte del ontraente o dell Impresa, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. VVERTENZ: il contratto può essere disdettato dal ontraente o dall Impresa, secondo quanto previsto dall art. 6 delle ondizioni, inviando una raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l annualità successiva senza che il ontraente sia tenuto ad inviarne un altra. Pagina 1 di 11

3 Pagina 2 di 11 Nota Informativa In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti. 3. operture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni PROTETTO INFORTUNI è un prodotto volto a tutelare i soggetti assicurati (o i loro eredi) da un possibile stato di insufficienza economica conseguente al verificarsi di un infortunio. tale scopo il prodotto prevede la copertura tanto dei rischi inerenti le attività lavorative (principali e/o secondarie) - integrando le prestazioni erogate dall I.N..I.L. (Istituto Nazionale ssicurazione Infortuni sul Lavoro) ove queste siano carenti - quanto i rischi inerenti le attività extra lavorative (vita privata). Sono previste forme di garanzia che prevedono una diversa estensione dei soggetti assicurati dal singolo soggetto all intero nucleo familiare - operanti a seconda di quanto indicato in scheda di polizza e per i cui aspetti di dettaglio si rimanda all art 14 delle ondizioni di assicurazione Le coperture assicurative attivabili sono le seguenti: OPERTURE OFFERTE Rinvio alle ondizioni aso Morte da Infortunio rt. 19- Invalidità permanente da Infortunio Invalidità permanente da malattia rt. 19- rt 34 e segg Inabilità temporanea da infortunio rt. 19- Indennità per gessatura/immobilizzazione da infortunio rt. 19-D Indennità per ricovero ospedaliero da infortunio rt. 19-E Rimborso spese mediche da infortunio rt. 19-F Tutela legale rt 45 e segg. ssistenza rt 53 e segg VVERTENZ: Il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo LIMITZIONI ED ESLUSIONI PER SEZIONE Rinvio alle ondizioni Norme che regolano l assicurazione Infortuni rt. 17,18, 21, 23, 24 Norme che regolano l assicurazione Invalidità permanente da rt. 37, 39, 42 Malattia Sezione tutela legale rt. 47, 48,50 Sezione assistenza persona rt. 56, 57 VVERTENZ: on riferimento alla Sezione Infortuni l assicurazione in forma individuale è stipulabile da persone che non abbiano superato il 75 anno di età; ove il sinistro avvenga successivamente al compimento del 75 anno di età la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata in misura del 50% delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all rt. 21. VVERTENZ: Per l assicurazione in forma a nucleo familiare non si considerano comunque assicurati i soggetti di età superiore ai 75 anni e gli stessi non rientrano nel computo dei familiari per la determinazione delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all rt. 18. VVERTENZ: on riferimento alla garanzia Invalidità Permanente da malattia, il contratto è stipulabile esclusivamente in forma nominativa e per soggetti che non abbiano superato il 65 anno di età, e per una durata massima pari a quella necessaria per il raggiungimento di tale età od alla prima scadenza anniversaria successiva. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all rt. 38.

4 Nota Informativa VVERTENZ: Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale prescelto dell ssicurato ed indicato in polizza; le prestazioni possono essere soggette a scoperti e franchigie a carico dell assicurato come indicato nello schema riepilogativo riportato alla fine del documento: Per una migliore comprensione illustriamo, anche con degli esempi, il significato di : FRNHIGI: Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell ssicurato. Esempio - Garanzia Inabilità Temporanea Giorni di ricovero certificati: 15 Franchigia (espressa in giorni) 09 Giorni indennizzabili 06 MSSIMLE: Il massimale è la somma o durata massima fino alla concorrenza della quale la ompagnia presta la garanzia. Esempio - Garanzia Estensione immobilizzazioni Durata massima indennizzo previsti in garanzia : 30 Giorni di immobilizzazione certificati: 45 Giorni indennizzabili: 30 SOPERTO: Per scoperto si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. Può essere espresso in importo fisso (minimo o massimo scoperto) o in percentuale sull'entità del danno. È quindi un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell'evento dannoso, a differenza della franchigia, la cui entità è nota anche prima del verificarsi del danno. Esempio - Garanzia Diaria da Ricovero Giorni di ricovero certificati: 15 Età dell assicurato al momento del sinistro: oltre 75 anni Importo della Diaria previsto dalla garanzia: 100 Scoperto applicato: 50% Importo della Diaria indennizzabile: Periodi di carenza contrattuali VVERTENZ: il contratto prevede la presenza di periodi di carenza. Si rinvia all art. 35 delle ondizioni di ssicurazione per aspetti di dettaglio 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità VVERTENZ: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ssicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Pagina 3 di 11

5 Nota Informativa VVERTENZ: è necessario rispondere in modo preciso e veritiero a tutte le domande presenti nel Questionario namnestico assuntivo riferendo i fatti di cui si è a conoscenza o si è tenuti a conoscere. 6. ggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione VVERTENZ: L ssicurato deve dare comunicazione scritta alla ompagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. La mancata comunicazione dell aggravamento del rischio può comportare la perdita del diritto all indennizzo a norma di quanto disposto dall art. 4 delle ondizioni di ssicurazione. Un ipotesi di circostanza rilevante, nell ambito delle coperture offerte dal contratto, che determina la modificazione del rischio è rappresentata dalla variazione della professione. titolo esemplificativo si richiama l attenzione sulla seguente causa di modifica del rischio: ttività dichiarata alla stipulazione del contratto: Impiegato ttività effettivamente svolta: Verniciatore 7. Premi Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. E ammessa la rateazione semestrale senza interesse di frazionamento. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (ssegno ancario, ssegno ircolare, ancomat, onifico verso genzia, arta di redito, ontanti, SEP e Vaglia Postale). Il premio è stabilito con criteri omogenei in funzione dell attività professionale svolta dall assicurato e dichiarata al momento della stipulazione del contratto. Polizza collegata a finanziamento Si espongono di seguito le informazioni relative ai costi a carico del ontraente, con riferimento al prodotto scelto, sulla base dei dati estratti dal ilancio Percentuale dei costi relativi alla gestione del prodotto 37% Quota parte percepita mediamente dagli intermediari 68% pplicando i valori sopraindicati al premio medio raccolto da ssimoco per il prodotto nel corso dell esercizio 2014, risulta: Premio medio raccolto 218,25 osti medi a carico del ontraente 80,99 Parte percepita degli intermediari 55,22 VVERTENZ: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento ssimoco, a scelta del ontraente, provvede alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della rata versata, al netto delle imposte di legge, ovvero alla prosecuzione della copertura assicurativa al favore del nuovo beneficiario designato per trasferimento del finanziamento o dell ssicurato stesso per estinzione del finanziamento. VVERTENZ: non sono previsti sconti tecnici 8. deguamento del premio e delle somme assicurate Non previsto dal presente prodotto. Pagina 4 di 11

6 Nota Informativa 9. Diritto di Recesso VVERTENZ: Limitatamente all Invalidità permanente da Infortunio La Società può recedere dal contratto in caso di sinistro come indicato all rt. 9 delle Norme di ssicurazione Nel caso di polizze poliennali con richiamo all allegato RE, il cliente può esercitare il diritto di recesso al raggiungimento della data di scadenza in polizza e ad ogni successiva scadenza anniversaria, senza oneri e con preavviso di 60 giorni. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto on il termine prescrizione si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell art , i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 11. Legge applicabile al contratto Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana. 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico del ontraente o dell ssicurato. La tassazione prevista è del 2,50% per le garanzie Infortuni e Malattia, del 21,25% per le garanzie di Tutela Legale e del 10% per le garanzia di ssistenza.. INFORMZIONI SULLE PROEDURE LIQUIDTIVE E SUI RELMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Per le garanzie Infortuni VVERTENZ: Per momento di insorgenza del sinistro si intende il momento in cui viene accertato il fatto dannoso per il quale sia stata attivata la corrispondente garanzia. In caso di sinistro, l ssicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Le eventuali spese per l accertamento del danno sono a carico della ompagnia si rinvia agli artt. 22 a 33 delle ondizioni di ssicurazione per aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative. Per le garanzie Malattia VVERTENZ: Per momento di insorgenza del sinistro si intende il momento in cui viene accertato il fatto dannoso per il quale sia stata attivata la corrispondente garanzia. In caso di sinistro, l ssicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare la malattia entro tre giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque non oltre un anno dalla cessazione dell assicurazione. Le eventuali spese per l accertamento del danno sono a carico della ompagnia. L accertamento del grado di invalidità patito deve essere effettuato fra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia del sinistro. Si rinvia agli artt. 40 a 44 delle ondizioni di ssicurazione per aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative. Pagina 5 di 11

7 Nota Informativa Per la garanzia Tutela Legale VVERTENZ: In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 17/03/95- n. 175 e in accordo con le opzioni consentite dall art. 46 di tale decreto. SSIMOO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D..S. Difesa utomobilistica Sinistri S.p.., con sede in Verona, Via IV Novembre, 24. Per la garanzia ssistenza VVERTENZ: SSIMOO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri alla Struttura Organizzativa EUROP SSISTNE ITLI S.P.. con sede in Milano (Piazza Trento 8). 14. ssistenza diretta onvenzioni Non prevista dal presente prodotto. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: ssimoco S.p.. - Ufficio Reclami Premi e Gestione- entro Direzionale MILNO OLTRE - Palazzo Giotto - Via assanese, SEGRTE (MI) ovvero via fax al numero o via all indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it. Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: ssimoco S.p.. - Ufficio Reclami Sinistri - entro Direzionale MILNO OLTRE - Palazzo Giotto Via assanese, SEGRTE (MI) ovvero via fax al numero o via all indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVSS (Istituto per la Vigilanza sulle ssicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma oppure trasmesso ai fax o I reclami indirizzati all IVSS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell utorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all organo previsto dalla legislazione prescelta e l IVSS (Istituto per la Vigilanza sulle ssicurazioni private e di interesse collettivo) faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il ontraente. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVSS (Istituto per la Vigilanza sulle ssicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettagli relativi alla procedura FIN-NET consultare: rbitrato Pagina 6 di 11

8 Nota Informativa In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro o sulla misura di liquidazione, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di assicurazione, ad un ollegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il ollegio. Il ollegio medico si riunisce nel comune sede dell ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l ssicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto indicato all art 32 (Sezione Infortuni) 43(Sezione Malattia) 51(Sezione Tutela Legale) delle ondizioni di assicurazione VVERTENZ: Resta comunque ferma la possibilità dell ssicurato di rivolgersi all utorità Giudiziaria. GLOSSRIO ssicurato: ssicurazione: eneficiario: ontraente: onsumatore: ontraente: onsumatore: ontraente: Day Hospital: Franchigia : Immobilizzazione: Infortunio: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di ssicurazione. il soggetto o i soggetti cui, in caso di morte dell ssicurato, deve essere pagata la somma garantita il soggetto che stipula l ssicurazione il soggetto così come definito dall rt bis del.. il soggetto che stipula l assicurazione. il soggetto così come definito dall rt bis del.. il soggetto che stipula l assicurazione. degenza in Istituto o asa di ura in regime esclusivamente diurno. parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza che rimane a carico dell ssicurato. la contenzione con apparecchi ortopedici immobilizzanti non amovibili autonomamente. Sono considerate Immobilizzazione anche: Gessatura: la contenzione con bende impastate di gesso, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. Osteosintesi: l intervento operatorio per la contenzione di segmenti ossei fratturati mediante inchiodamento, infibulamento e applicazione di protesi o tutori. è considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Pagina 7 di 11

9 Nota Informativa Indennizzo: Invalidità Permanente: Inabilità Temporanea: Istituto Di ura: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. da infortunio: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell ssicurato allo svolgimento di una qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione. da malattia:la perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della integrità fisica dell ssicurato a seguito di malattia, indipendentemente dalla sua professione. la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell ssicurato di attendere alle abituali attività. ogni struttura sanitaria (pubblica o privata), in Italia o all estero, regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le case di riposo, istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici. Malattia : ogni alterazione dello stato di salute, clinicamente diagnosticabile, non dipendente da infortunio. Malattie oesistenti: malattie o invalidità presenti nell ssicurato, che non determinano alcuna influenza peggiorativa e/o aggravante sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale. Malattie oncorrenti: Polizza: Premio: Questionario namnestico: Rischio: Scoperto: Sinistro: Società: malattie o invalidità presenti nell ssicurato, che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale. il documento che prova l ssicurazione. la somma dovuta dal ontraente alla Società a fronte dell ssicurazione. Documento che forma parte integrante del contratto/polizza, sottoscritto dal ontraente/ssicurato, necessario a descrivere lo stato di salute per determinare le condizioni di assicurabilità la probabilità che si verifichi il sinistro. la quota percentuale delle spese sostenute che rimane a carico dell ssicurato e che non è mai inferiore al "minimo" espresso in cifra. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l ssicurazione. ssimoco S.p.. Pagina 8 di 11

10 Nota Informativa Soggetto di riferimento: Ricovero: Il soggetto indicato in scheda di polizza, Titolare del ertificato anagrafico di Stato di Famiglia per le polizze in forma Nucleo famigliare. Risulta escluso dalla copertura assicurativa se espressamente indicato in scheda di polizza La permanenza dell ssicurato a seguito di infortunio in Istituto di ura con pernottamento. ssimoco S.p.. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Ernst Strackhaar mministratore Delegato ssimoco S.p.. Pagina 9 di 11

11 Schema riepilogativo SEZIONE RT. GRNZI FRNHIGI SOPERTO LIMITZIONI NOT 26 Invalidità permanente da Infortunio 27 Inabilità temporanea 9 giorni Max 365 giorni (dal 10 gg successivo a quello dell infortunio) 28 Indennità per gessatura/immobilizzazione Indennità per Osteosintesi Massimo 60 gg per sinistro Max 30 giorni per sinistro Prestazioni Principali Infortuni 29 Indennità per ricovero Max 300 giorni ospedaliero onvalescenza 10 giorni Max 60 giorni Day hospital 3 giorni 50% Max 60 gg per evento e anno assicurativo 30 e 19 f Rimborso spese mediche per l acquisto o noleggio di carrozzine ortopediche Rimborso spese mediche per il trasporto dell assicurato all istituto di cura o ambulatorio Danni estetici Fino ad un max di 365 giorni Entro il limite max del 10% della somma assicurata euro per sinistro e anno Prestazioni omplementari Infortuni Invalidità Permanente Malattia 20 Decesso all estero Max Rischi sportivi pericolosi 50% Ferme ed operanti le esclusioni dell art 17 lett. i, m) 42 Invalidità Permanente Malattia Determinata come da indicazioni dell art 42 Pagina 10 di 11

12 Schema riepilogativo SEZIONE RT. GRNZI FRNHIGI SOPERTO LIMITZIONI NOT Spese per assistenza di un Max 10 ore interprete lavorative Tutela Legale 45 Spese per atti del procedimento e traduzioni nticipo cauzione Entro il limite max di euro Entro il limite max di euro Invio di un infermiere a domicilio nticipo spese di prima necessità Fino ad un max di 100 euro per sinistro Fino ad un max di 500 euro ssistenza Prolungamento del soggiorno Fino ad un max di 120 euro per sinistro Rientro salma Fino ad un max di euro per sinistro Per un massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro Pagina 11 di 11

13 ONDIZIONI GENERLI DI SSIURZIONE Mod. D 352 G 03 Ed. 01/2014. ggiornamento al 1 Maggio 2015 ondizioni generali Norme generali NORME HE REGOLNO L SSIURZIONE IN GENERLE rt. 1 - Pagamento del premio i sensi dell rt l assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il ontraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa: 1. per contratti collegati a finanziamenti e con pagamento tramite RID, dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; 2. per tutti gli altri contratti, dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art I premi devono essere pagati all'intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società. rt. 2 - Frazionamento del premio Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. rt. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. rt. 4 - ggravamento del rischio L ssicurato o il ontraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell rt rt. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell ssicurato o del ontraente, ai sensi dell rt e rinuncia al relativo diritto di recesso. rt. 6 - Proroga e durata dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. rt. 7 - Validità territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. rt. 8 - ltre assicurazioni La Società rinuncia all obbligo da parte dell ssicurato/ontraente di comunicare la stipulazione di altre polizze per il medesimo rischio e ciò a parziale deroga dell rt odice ivile. In caso di sinistro l ssicurato o il ontraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi delle disposizioni dell rt del odice ivile. rt. 9 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60 giorno successivo, al pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione all altra parte mediante lettera raccomandata. La Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta di legge, relativo la periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso può essere esercitata anche dal ontraente, qualora quest ultimo Pagina 1 di pagine 26

14 ondizioni generali Norme generali rientri nella definizione di onsumatore ai sensi dell rt bis.. In tal caso il recesso è operante con le modalità previste nei precedenti commi. Tale disposto non si applica alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia. rt ssicurazioni per conto altrui Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal ontraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall ssicurato, ai sensi di quanto disposto dall rt del odice ivile. rt Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del ontraente. rt Foro competente In caso di controversia, è competente il foro di residenza o del domicilio elettivo dell ssicurato. rt Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. Pagina 2 di pagine 26

15 ondizioni generali Norme Sezione Infortuni NORME HE REGOLNO L SEZIONE INFORTUNI rt Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l ssicurato subisca nello svolgimento: ) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, compresi quelli occorsi durante il percorso dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa; ) di ogni altra attività che l ssicurato svolga senza carattere di professionalità, purché inerente la vita comune, la vita di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche, i passatempi e/o hobbies, lo svolgimento di attività di volontariato (purché esercitata per associazioni legalmente costituite) e più in generale le attività legate alla vita di ogni giorno. I soggetti assicurati sono individuati secondo la forma di garanzia indicata in scheda di polizza sulla base di quanto sotto riportato: ) Singola Le garanzie indicate in scheda di polizza si intendono operanti per il solo soggetto ssicurato. ) Nucleo Familiare ompleto Le garanzie Morte, Invalidità Permanente e Rimborso Spese Mediche previste a termini di polizza, sono prestate per i componenti del Nucleo Familiare del Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza (risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia al momento del sinistro e assicurabili ai sensi dell rt. 18). Si conviene pertanto che fermi i criteri di liquidazione, la determinazione degli indennizzi verrà effettuata secondo le modalità seguenti: nel caso di evento che coinvolge uno o più componenti il Nucleo Familiare, le somme assicurate previste per le garanzie Morte, Invalidità Permanente o Rimborso Spese Mediche - che rappresentano il massimo esborso della Società per l Intero Nucleo Familiare saranno ripartite secondo quanto di seguito riportato: a) il 50% della somma assicurata indicata in polizza, verrà riservato al Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza; b) il restante 50% della somma assicurata indicata in polizza, verrà riconosciuto in parti uguali agli altri componenti dello Stato di Famiglia. Da tale gruppo verranno esclusi i soggetti non assicurabili in conseguenza dell rt. 18. ) Nucleo Familiare Limitato (escluso il Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza) Le garanzie Morte, Invalidità Permanente e Rimborso Spese Mediche previste a termini di polizza, sono prestate per i componenti del Nucleo Familiare del soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza, con esclusione del soggetto di riferimento stesso (risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia al momento del sinistro e assicurabili ai sensi dell rt. 18). Si conviene pertanto che fermi i criteri di liquidazione la determinazione degli indennizzi verrà effettuata secondo le modalità seguenti: nel caso di evento che coinvolge uno o più componenti il Nucleo Familiare con esclusione del soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza, le somme assicurate previste per le garanzie Morte, Invalidità Permanente o Rimborso Spese Mediche - che rappresentano il massimo esborso della Società per l Intero Nucleo Familiare con esclusione del soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza, saranno ripartite secondo quanto di seguito riportato: a) il 50% della somma assicurata prevista in polizza, verrà riservato al oniuge o onvivente del Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza; b) il restante 50% della somma assicurata prevista in polizza, verrà riconosciuto in parti uguali agli altri componenti dello Stato di Famiglia. Da tale gruppo verranno esclusi i soggetti non assicurabili in conseguenza dell rt. 18, ed il Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza. D) Figli fiscalmente a carico del Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza Le garanzie Morte, Invalidità Permanente e Rimborso Spese Mediche previste a termini di polizza, sono prestate esclusivamente in favore dei figli del Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza, (fiscalmente a carico, risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia al momento del sinistro e assicurabili ai sensi dell rt. 18). Si conviene pertanto che fermi i criteri di liquidazione, la determinazione Pagina 3 di pagine 26

16 Pagina 4 di pagine 26 ondizioni generali Norme Sezione Infortuni degli indennizzi verrà effettuata secondo le modalità seguenti: nel caso di evento che coinvolge uno o più figli assicurati, le somme assicurate previste per le garanzie Morte, Invalidità Permanente o Rimborso Spese Mediche - che rappresentano il massimo esborso della Società per il numero complessivo dei figli assicurati - saranno ripartite in parti uguali tra il numero dei figli fiscalmente a carico risultanti dallo Stato di Famiglia. Da tale gruppo verranno esclusi i soggetti non assicurabili in conseguenza dell rt. 18. rt Rischi compresi in garanzia La copertura è operante anche per gli infortuni: a) sofferti durante l uso e/o la guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, sempreché l ssicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge; b) sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati dall uso di allucinogeni o dall uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; sono compresi(sempreché l ssicurato non si trovi alla guida di veicoli a motore di qualsiasi genere) gli infortuni conseguenti ad abuso di alcolici; c) subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; d) conseguenti ad atti compiuti dall ssicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l ssicurato non vi abbia preso parte attiva; f) derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall inizio di tali eventi, a condizione che l ssicurato si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti; g) occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su veicoli od elicotteri; fermo restando quanto previsto all rt. 17 lettera a); h) come passeggero su elicotteri di Enti e/o Società regolarmente autorizzati, che esercitano attività di Elisoccorso di Emergenza, a condizione che l ssicurato svolga il servizio in qualità di volontario. rt Rischi parificati ad infortunio Sono altresì considerati infortuni: a) l asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze, purché dovuti a cause fortuite e involontarie; c) le lesioni corporali causate da contatto improvviso con sostanze corrosive; d) l annegamento; e) l assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore; f) la folgorazione; g) lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie addominali, nei limiti di quanto indicato all rt. 31. Sono esclusi gli infarti e le ernie diverse da quelle addominali da sforzo; h) le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria, di malattie tropicali e qualsiasi altra malattia. rt Rischi esclusi dall assicurazione Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati: a) dall uso anche come passeggero di aeromobili di società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio, compresa la pratica del paracadutismo); b) dall utilizzo come pilota o come componente dell equipaggio di aeromobili in genere; c) dalla partecipazione come conducente, pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura; d) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);

17 Pagina 5 di pagine 26 ondizioni generali Norme Sezione Infortuni e) da ubriachezza (solamente se l ssicurato si trova alla guida di veicoli a motore di qualsiasi genere), dall uso di allucinogeni, dall uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; f) dalla partecipazione ad azioni delittuose commesse e/o tentate, ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana; g) da malattie mentali e da disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive; h) da guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, salvo quanto previsto all rt. 15 lettera f); i) dalla pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente; j) di interventi chirurgici, di accertamenti e di cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; k) dell uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici; l) dell uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l ssicurato è privo della abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall ssicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti; m) dalla pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi; rt Persone non assicurabili Premesso che, qualora la Società fosse stata a conoscenza che l ssicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (IDS), non avrebbe consentito a stipulare l assicurazione, si conviene che nel caso in cui una o più delle malattie o delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso di efficacia del contratto, si applica quanto disposto dall rt del odice ivile. Non sono parimenti assicurabili: - tutti gli appartenenti alle Forze rmate e alle Forze dell Ordine inclusi, a titolo esemplificativo, i orpi di: arabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco (esclusi quelli che prestano attività di volontari) e Istituti di Vigilanza; - collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, investigatori privati, guardie del corpo, controfigure e stuntman, attività circensi. Pertanto ai sensi di quanto previsto al successivo rt. 24, qualora al momento del sinistro l attività svolta sia annoverabile alle suddette, non si darà luogo a nessun indennizzo indipendentemente dalla forma di assicurazione attivata. Inoltre, con riferimento alle forme di copertura a nucleo familiare, oltre ai casi sopraindicati, sulla base di quanto indicato all rt. 21, si considerano non assicurabili coloro che al momento della stipula del contratto abbiano superato il 75 anno di età. Sulla base di ciò tali soggetti non rientrano nella definizione di ssicurati e non rientrano nel computo dei familiari per la determinazione delle somme assicurate. rt Prestazioni principali ) MORTE La Società indennizza la somma assicurata prevista qualora l infortunio abbia come conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell ssicurato. L indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per il caso invalidità permanente. La prestazione viene erogata anche se la morte dell ssicurato si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro 2 anni dal giorno in cui l infortunio è avvenuto. ) INVLIDIT PERMNENTE La Società indennizza la somma assicurata prevista qualora l infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente, intendendosi per tale la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell ssicurato allo svolgimento di qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione, con

18 Pagina 6 di pagine 26 ondizioni generali Norme Sezione Infortuni esclusione dei danni di natura puramente estetica. La garanzia è prestata anche se l insorgere della invalidità permanente, si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro 2 anni dal giorno in cui l infortunio è avvenuto. ) INILIT TEMPORNE La Società indennizza la somma assicurata prevista qualora l infortunio abbia come conseguenza una inabilità temporanea, intendendosi per tale la perdita temporanea, in misura totale o parziale della capacità dell ssicurato di attendere alle abituali attività. D) INDENNIT PER GESSTUR / IMMOILIZZZIONE La Società indennizza la somma assicurata prevista qualora l infortunio abbia come conseguenza, la contenzione con bende impastate di gesso, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica o con apparecchi ortopedici immobilizzanti non amovibili autonomamente. lla gessatura è parificata l immobilizzazione attuata chirurgicamente attraverso mezzi di osteosintesi. Qualora l osteosintesi non riguardi uno o più arti o la colonna vertebrale, la diaria verrà corrisposta per un massimo di 30 giorni per sinistro. In caso di applicazione di un mezzo di contenzione, anche diverso da quelli indicati, l indennità da immobilizzazione verrà riconosciuta per le seguenti patologie: fratture di una o più arti o di vertebre, radiograficamente rilevate; lesioni miocapsulari e/o legamentose rilevate con diagnostica strumentale (Tomografia ssiale omputerizzata, Risonanza Magnetica Nucleare, Ecografia). E) INDENNIT PER RIOVERO OSPEDLIERO La Società indennizza la somma assicurata prevista qualora l infortunio abbia come conseguenza un ricovero dell ssicurato in Istituto di ura, con degenza comportante pernottamento e documentata da cartella clinica oppure in regime di Day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni. F) RIMORSO SPESE MEDIHE La Società indennizza la somma assicurata prevista qualora l infortunio abbia come conseguenza il rimborso delle spese sostenute dall ssicurato per: gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati. E escluso il rimborso delle cure odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi dentarie quando non siano conseguenza diretta e rese necessarie dall infortunio. Il rimborso delle spese per le protesi dentarie, se dovuto, sarà comunque indennizzato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi; gli accertamenti diagnostici; le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi e le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera e di alloggio); le rette di degenza; l acquisto o il noleggio per un periodo massimo di 365 giorni, di carrozzine ortopediche; il trasporto dell ssicurato, con qualsiasi mezzo di soccorso allo scopo abilitato, all Istituto di ura o in ambulatorio entro il limite massimo del 10% della somma assicurata. rt Prestazioni complementari Sono altresì previste le seguenti prestazioni: ) Danni estetici: In caso di infortunio, rientrante nelle prestazioni principali previste a termini di polizza, che comporti conseguenze di carattere estetico, verranno rimborsate le spese sanitarie documentate sostenute dall ssicurato, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Questa garanzia è prestata fino ad un importo di Euro 5.000,00 che rappresenta il limite massimo di rimborso per sinistro e anno. ) ommorienza genitori: Se in seguito ad infortunio, determinato dal medesimo evento, consegue la morte dei genitori, sempreché entrambi assicurati con la Società, l indennizzo per il caso morte spettante ai figli minorenni, se beneficiari ai sensi del presente contratto, viene aumentata del 50%. Tale aumento

19 ondizioni generali Norme Sezione Infortuni opera anche nei confronti dei figli portatori di handicap ancorché maggiorenni (intendendosi per tali le persone che per il loro stato fisico o psichico sono impossibilitati a partecipare alla vita sociale o lavorativa). Il cumulo delle somme pagate in eccedenza al capitale assicurato non potrà superare la somma assicurata indicata in polizza. Nel caso di copertura dell Intero Nucleo Familiare (sempreché attivata l apposita condizione aggiuntiva) e fermi i criteri di liquidazione ivi previsti, il cumulo delle somme pagate in eccedenza al capitale assicurato non potrà superare complessivamente il 115% della somma assicurata indicata in polizza. ) nticipo indennizzo: Su richiesta dell ssicurato e trascorsi almeno 120 giorni dalla data di accadimento dell infortunio, in caso di evento con postumi invalidanti stimabili dalla Società non inferiori al 25%, e previa presentazione di idonea documentazione medica, la Società pagherà un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell indennizzo, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, fermo il limite massimo della somma assicurata indicata in polizza. Il pagamento dell acconto non costituisce impegno definitivo della Società circa il grado percentuale definitivo di invalidità permanente da liquidarsi. D) Decesso all estero: In caso di decesso dell ssicurato all estero, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate per il rimpatrio della salma, fino all importo massimo di Euro 5.000,00. In caso di decesso di più persone assicurate con la presente polizza, a seguito del medesimo evento, la Società ripartirà l indennizzo proporzionalmente ai capitali assicurati per la garanzia Morte e non sarà comunque tenuta a corrispondere somme superiore a quella prevista. Si intendono escluse le spese relative alla composizione della salma, alla cremazione della stessa, come anche ogni altra spesa relativa alla cerimonia funebre. E) Rischi sportivi: L assicurazione vale per l esercizio delle pratiche sportive in genere, svolte sia a puro scopo ricreativo che con carattere agonistico, comprese le relative prove e allenamenti, organizzate o svolte sotto l egida delle rispettive Federazioni o ssociazioni Sportive. Tuttavia, tenuto conto della maggiore intensità di rischio che alcune pratiche sportive comportano, per le discipline qui di seguito specificatamente elencate, l assicurazione è ugualmente valida, qualunque siano le modalità e circostanze nelle quali sono svolti, con una riduzione degli indennizzi nella misura del 50%: Pratiche Sportive: Pugilato - tletica pesante - Equitazione - Lotta nelle sue varie forme - Scalata di rocce o ghiacciai oltre al terzo grado U.I... (il Free limbing rientra nelle pratiche previste dal presente elenco a condizione che l'arrampicata sia svolta con l'utilizzo di attrezzatura, come la corda, l'imbrago, e altri attrezzi, per sicurezza. Laddove sia svolta senza ausilio di alcun attrezzo, rientra nelle pratiche escluse a norma dell'rt. 17, m) - Speleologia - Salto del trampolino con sci e idrosci - ob - Football americano - Rugby - Immersioni con autorespiratore - anoa - Kayak - Rafting - Hockey su ghiaccio. Ferme ed operanti comunque le esclusioni di cui all rt. 17 lettere i, m. F) Eventi naturali: L assicurazione comprende gli infortuni sofferti in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere. rt Limiti di età L assicurazione è stipulabile per persone di età non superiore ai 75 anni. Qualora al momento del sinistro risulti che una o più persone assicurate abbiano superato il 75 anno di età la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata in misura pari al 50% delle somme indicate in polizza. Pagina 7 di pagine 26

20 ondizioni generali Norme Liquidazione Sinistri NORME HE REGOLNO L LIQUIDZIONE DEI SINISTRI INFORTUNI rt Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l ssicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all genzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell rt del odice ivile. La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L ssicurato o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia. rt riteri di indennizzabilità - Patologie preesistenti La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio, l ssicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di cui alla Tabella allegata alla Polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. rt ttività diversa da quella dichiarata - (Operante solo per la Forma Singola) Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il ontraente/ssicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortuno che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non costituisce aggravamento del rischio; - l indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, secondo le indicazioni contenute nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività costituisce aggravamento del rischio. ttività professionale svolta al momento del sinistro Pagina 8 di pagine 26 ttività professionale dichiarata lasse lasse lasse lasse 100% 100% 100% lasse 85% 100% 100% lasse 70% 85% 100% tal fine, per determinare il livello di rischio dell attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività professionali riportate nell apposito elenco allegato alla polizza. In caso di attività eventualmente non specificata in tale elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o di analogia ad una attività elencata. Il disposto del presente articolo non si applica in caso di copertura sul nucleo familiare, e comunque alle garanzie Indennità per Immobilizzazione, Indennità per ricovero ospedaliero e Rimborso Spese Mediche rt Liquidazione ai beneficiari in caso di morte dell ssicurato Se l infortunio ha come conseguenza la morte, secondo quanto previsto all rt. 19 lettera ), la Società corrisponderà la somma assicurata prevista ai beneficiari designati. In difetto di designazione, la Società liquida detta somma agli eredi legittimi e/o testamentari dell ssicurato. Qualora l ssicurato sia scomparso a seguito d infortunio indennizzabile a termini di polizza e in applicazione degli artt. 60 comma 3 e 62 del.. o dell rt. 211 del.n. l utorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponderà ai beneficiari L indennizzo previsto per il caso di morte. Se, dopo che la Società avrà pagato l indennizzo, sarà provata l esistenza in vita dell ssicurato, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. restituzione avvenuta della somma pagata, l ssicurato

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