Polizza Infortuni del Conducente

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1 Polizza Infortuni del Conducente Il presente Fascicolo informativo contenente a) la Nota informativa b) le Condizioni di assicurazione c) il Glossario deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Pagina 1 di 1

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali AXERIA PREVOYANCE S.A. Società di diritto francese appartenente al Gruppo APRIL Sede legale in 90 Rue Félix Faure Lione (Francia). Iscritta nel Registro delle Imprese di Lione (Francia) n RCS Impresa assicurativa iscritta presso l Autorità di Vigilanza francese denominata ACP - Autorité de Controle Prudentiel con il numero n AXERIA PREVOYANCE S.A. opera in Italia in regime di stabilimento con uffici in Viale Tunisia n Milano (MI) - Tel: infoitalia@axeria.fr Sito internet: Impresa assicurativa iscritta in Italia presso l IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) nell Elenco I dell albo dell imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, con il numero I AXERIA PREVOYANCE S.A. è sottoposta in Francia al controllo dell ACP - Autorité de Controle Prudentiel. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa I dati che seguono si riferiscono all ultimo bilancio approvato (bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2012). Patrimonio netto: Euro di cui: Euro (capitale sociale) Euro (riserve patrimoniali) Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 236% L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Pagina 1 di 7

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di Assicurazione è stipulato con tacito rinnovo. AVVERTENZA: In mancanza di disdetta, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della sua scadenza, l Assicurazione è automaticamente prorogata per il medesimo periodo di durata e così successivamente (Articolo 13.2 delle Condizioni di Assicurazione). 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: L articolo 9.1 delle Condizioni di Assicurazione indica le somme massimali assicurate a secondo della copertura assicurativa offerta e dell Opzione scelta. 3.1 Coperture assicurative offerte: Garanzia Morte (articolo 24 delle Condizioni di Assicurazione). AVVERTENZA: l Indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga - ancorché successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell Infortunio l Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente Garanzia Invalidità Permanente da Infortuni (articolo 25 delle Condizioni di Assicurazione). AVVERTENZA: l indennizzo è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell Infortunio - ancorché successivamente alla scadenza della Polizza ai sensi dell articolo 25.3 delle Condizioni di Assicurazione, la Società corrisponde l Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio AVVERTENZA: L Indennizzo per Invalidità Permanente è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di Invalidità Permanente al netto dell eventuale franchigia secondo i seguenti criteri (Art delle Condizioni di Assicurazione): Per Autovetture e Autocarri con massa complessiva a pieno carico anche superiore a 60 Q.li viene applicata una franchigia pari al 3% (esempio: se l ammontare del rimborso è pari a 1.000,00 l assicurato percepirà 970,00); Per i motoveicoli con cilindrata pari o superiore a 125cc viene applicata una franchigia pari al 5% (esempio: se l ammontare del rimborso è pari a 1.000,00 l assicurato percepirà 950,00). Garanzia Rimborso spese mediche da Infortunio (articolo 26 delle Condizioni di Assicurazione). L articolo 26.1 delle Condizioni di Assicurazione elenca le spese (sostenute dall Assicurato e rese necessarie a seguito di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza) che la Società può rimborsare. Pagina 2 di 7

4 AVVERTENZA: La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, per ogni Sinistro e per ogni anno assicurativo, le spese sostenute dall Assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, con esclusione di Infortunio avvenuto alla guida di Motoveicoli (Art delle Condizioni di Assicurazione) AVVERTENZA: Il Rimborso Spese Mediche da Infortunio viene calcolato al netto dell eventuale franchigia secondo i seguenti criteri (Art delle Condizioni di Assicurazione): Per Autovetture e Autocarri con massa complessiva a pieno carico anche superiore a 60 Q.li viene applicata una franchigia pari a 100,00 (esempio: se l ammontare del rimborso è pari a 1.000,00 l assicurato percepirà 900,00); 3.2 Il contratto di Assicurazione prevede, altresì, le seguenti limitazioni (articolo 1.2 delle Condizioni di Assicurazione): l Assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore l Assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni non sono assicurabili, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici. 3.3 L articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione elenca gli Infortuni esclusi dall Assicurazione. AVVERTENZA: L Assicurazione non comprende gli infortuni derivanti dalla pratica di sports comportanti l uso di veicoli a motore; derivanti da stato di ebrezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o sostanze allucinogene e di una delle circostanze elencate all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del contraente. AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio compreso nell Assicurazione, l Assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie previsti in polizza. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio AVVERTENZA: Ai sensi dell articolo 4.1 delle Condizioni di Assicurazione, le dichiarazioni inesatte o le reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto di Assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione. AVVERTENZA: La sopravvenienza in corso di contratto di alcune affezioni quali intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia, sindromi psico-organiche, schizofrenia, ed altre, costituisce causa di risoluzione del contratto. Pagina 3 di 7

5 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio e delle variazioni nella professione. Si invita il Contraente a consultare gli articoli 10 (aggravamento del Rischio) e 11, (diminuzione del Rischio) delle Condizioni di Assicurazione che regolano in particolare le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. La variazione della professione non determina la modificazione del rischio. Il contraente, in caso di alienazione del veicolo indicato in Polizza, deve darne immediata comunicazione alla Società. Nel caso in cui l alienazione sia seguita da acquisto di un altro veicolo da parte del Contraente, egli, contestualmente alla comunicazione suddetta, ha l obbligo di comunicare alla Società i dati indentificativi relativi al nuovo veicolo acquistato. Nel caso in cui, l alienazione, non sia seguita da acquisto di altro veicolo da parte del Contraente, il Contratto si risolve dal momento in cui la Società riceve la comunicazione dell avvenuta alienazione del veicolo. In ogni caso di risoluzione del Contratto la Società non è tenuta alla restituzione del premio versato per l annualità in corso (art. 12 delle Condizioni di Assicurazione) 6. Premi 6.1 Periodicità di pagamento del Premio e mezzi di pagamento. Il pagamento del premio annuo anticipato deve essere effettuato da parte del Contraente alle scadenze pattuite ed indicate nel Contratto e può essere eseguito con i seguenti metodi di pagamento: Ordine di bonifico bancario o postale; Assegno Bancario, Postale o Circolare non trasferibile. E ammesso il pagamento in contanti nei limiti di 750,00 (settecentocinquanta/00) su base annua, così come disposto dall articolo 47 del Regolamento IVASS 5/ AVVERTENZA: Non è prevista la facoltà di frazionamento del Premio; non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di Premio. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: L articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione prevede che il Contraente o la Società possono recedere dal contratto di Assicurazione in caso di Sinistro. Si invita pertanto il Contraente a consultare i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso. Pagina 4 di 7

6 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L articolo 19 delle Condizioni di Assicurazione rammenta che: in caso di Sinistro, l Assicurato, il Contraente o gli aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società (tramite l Agente April Italia S.p.A. Viale Tunisia n Milano) entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne hanno avuto conoscenza l inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile 10. Legge applicabile al contratto Il contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. 11. Regime fiscale Le imposte, le tasse e gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell Assicurato. Il contratto è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo l aliquota del 2,5% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il Sinistro insorge il giorno dell Infortunio. Ai sensi dell articolo 19 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di Sinistro, l Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., alla Società, tramite l Agente April Italia S.p.A., entro 3 (tre) giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza. Per la Garanzia Rimborso Spese Mediche, la domanda di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata A.R. all Agente April Italia S.p.A. entro un mese dal termine della cura medica; L articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione precisa il contenuto della denuncia di Sinistro ricevuta tutta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società determina l Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni da quest ultima (articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione). Per l accertamento dei postumi invalidanti è richiesta la visita medico-legale fiduciaria. Le spese di tale accertamento sono a carico della Compagnia. Pagina 5 di 7

7 13. Reclami Ai sensi dell articolo 8 del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati mediante lettera raccomandata A/R a: AXERIA PREVOYANCE S.A. Ufficio Reclami Viale Tunisia Milano Tel: Fax: axeria.prevoyance@pec.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell Assicuratore nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono Il reclamo all IVASS deve contenere, ai sensi dell articolo 5 del Regolamento IVASS n.24 del 19 maggio 2008: a) nome, cognome, domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo della lamentela; d) copia del reclamo inoltrato all Assicuratore; e) ogni documento ritenuto utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si rammenta che ai sensi dell articolo 4, comma 1, del Regolamento 24 del 19 maggio 2008, l IVASS è competente sui: a) reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi b) reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell articolo 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente c) reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all art.7 del Regolamento n. 24 del 19 maggio 08. Sul punto si precisa che per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si precisa che per quanto riguarda l Assicuratore AXERIA PREVOYANCE SA il sistema competente è il seguente: Le Médiateur FFSA Fédération Française des Sociétés d Assurances Mr FRIZON Francis BP Paris Cedex 09 - FRANCE Resta sempre salva la facoltà per il Contraente/Assicurato di adire l Autorità Giudiziaria. Pagina 6 di 7

8 14. Arbitrato In caso di divergenze sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione, o in caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro, le Parti possono conferire ad un Collegio di tre medici mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di Polizza. Il luogo di svolgimento dell Arbitrato coincide con il comune ove ha sede l Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell Assicurato. AVVERTENZA: E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. AXERIA PREVOYANCE S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. IL RAPPRESENTANTE LEGALE Rosy Laurent Pagina 7 di 7

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TITOLO I - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Oggetto del Contratto Con il presente Contratto la Società garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l Assicurato, subisca un infortunio a seguito di evento occasionato dal veicolo indicato in polizza, in circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia è prestata a condizione che l Assicurato risulti in possesso, al momento dell infortunio, della patente di guida valida, e che il veicolo venga usato secondo le disposizioni previste dal codice della strada e delle eventuali specifiche norme del veicolo stesso. Limitatamente agli Assicurati che si trovano alla guida di autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autocarri anche superiori a 60 q.li e motoveicoli con cilindrata pari o superiore a 125 cc, la garanzia vale anche per gli infortuni subiti a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all Assicurato, o in caso di suo decesso, ai beneficiari. L indennizzo è determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette esclusive ed obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell infortunio. Nel caso in cui l Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra. 1.1 Sono compresi in garanzia sempre che causati da incidente durante la circolazione - anche: - gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, - gli infortuni derivanti da colpa grave dell Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt e 1912 del Codice Civile); - l asfissia non di origine morbosa; - l infezione di origine traumatica; - l annegamento; - la folgorazione; - l assideramento o il congelamento. 1.2 Persone non assicurabili: -L Assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. -L Assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni. -Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l Assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. Art. 2 Estensione Territoriale Il presente contratto di Assicurazione è valido in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in tutti i Paesi che hanno aderito all accordo Carta Verde. Pagina 1 di 9

10 Art. 3 Rischi esclusi Sono esclusi dall Assicurazione gli Infortuni causati da: a) tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l Assicurato abbia partecipato attivamente; b) reati dolosi commessi o tentati dall Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; c) abuso di psicofarmaci, di alcolici, uso di stupefacenti o allucinogeni; d) le ernie di ogni tipo; e) ogni tipo di infarto e gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; f) sports comportanti l uso di veicoli a motore. Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Dichiarazioni inesatte o reticenze rese con dolo o colpa grave Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze rese dal Contraente e/o dall Assicurato che abbia agito con dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 5 Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 6 Modifiche al Contratto 6.1 Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente. 6.2 Qualora il Veicolo oggetto di Assicurazione venisse sostituito, l Assicurato è tenuto a comunicarlo alla Società con lettera raccomandata A/R entro la scadenza di Polizza immediatamente successiva alla data di sostituzione del Veicolo. Tale comunicazione dovrà comprendere la copia dell atto di voltura nonché la targa del nuovo Veicolo. Art. 7 Pagamento del Premio Il Contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite. I Premi devono essere pagati alla Società tramite l Agente April Italia S.p.A. Se il Contraente non paga il Premio, l Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i Premi successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 8 Decorrenza della garanzia L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Pagina 2 di 9

11 Art. 9 Determinazione del premio. Garanzie e Somme Assicurate Il Premio viene stabilito sulla base delle garanzie e massimali prescelti all atto della sottoscrizione della Polizza. 9.1 L Assicurazione prevede la copertura del conducente alla guida di autovetture e di autocarri anche superiori a 60 quintali con le seguenti combinazioni: 9.2 Somme massimali assicurate Opzione Morte Invalidità Permanente Rimborso Spese Mediche A , , ,00 B , , ,00 C , , ,00 E , , , L Assicurazione prevede la copertura del conducente alla guida di autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali con le seguenti combinazioni: Somme massimali assicurate Opzione Morte Invalidità Permanente Rimborso Spese Mediche A , , ,00 B , , ,00 C , , ,00 E , , , La copertura degli infortuni alla guida di motocicli prevede la seguente combinazione: Somme massimali assicurate Opzione Morte Invalidità Permanente M , ,00 Art. 10 Aggravamento del Rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta (mediante lettera raccomandata A.R.) alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 11 Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio alla comunicazione dell Assicurato, effettuata mediante lettera raccomandata A.R., ai sensi dell art del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Pagina 3 di 9

12 Art. 12 Alienazione del veicolo Il contraente, in caso di alienazione del veicolo indicato in Polizza, deve darne immediata comunicazione alla Società. Nel caso in cui l alienazione sia seguita da acquisto di un altro veicolo da parte del Contraente, egli, contestualmente alla comunicazione suddetta, ha l obbligo di comunicare alla Società i dati indentificativi relativi al nuovo veicolo acquistato. Nel caso in cui, l alienazione, non sia seguita da acquisto di altro veicolo da parte del Contraente, il Contratto si risolve dal momento in cui la Società riceve la comunicazione dell avvenuta alienazione del veicolo. In ogni caso di risoluzione del Contratto la Società non è tenuta alla restituzione del premio versato per l annualità in corso. Art. 13 Durata e proroga dell Assicurazione 13.1 L Assicurazione scade alle ore 24 dell ultimo giorno della durata indicata in Polizza, ferme restando le facoltà riconosciute dalla normativa vigente e/o dal contratto di Assicurazione per il Recesso dall Assicurazione stessa In mancanza di disdetta, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l Assicurazione è automaticamente prorogata per il medesimo periodo di durata e così successivamente. Art. 14 Recesso in caso di Sinistro 14.1 Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall Assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal 30 giorno successivo dalla data di ricevimento della comunicazione La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del Recesso L eventuale pagamento di Premi venuti a scadenza dopo il Sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti ad avvalersi del diritto di Recesso. Art. 15 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 16 Gestione dell Assicurazione 16.1 La Società dichiara di avere affidato, in esclusiva, la gestione del presente contratto di Assicurazione, fino alla sua scadenza, all Agente April Italia S.p.A., con sede in viale Tunisia Milano Tutte le comunicazioni tra la Società, il Contraente e/o l Assicurato, nonché tutti gli atti inerenti alla gestione ed esecuzione della presente Polizza, intercorreranno per il tramite l Agente April Italia S.p.A. Agli effetti del rispetto dei termini previsti dalle norme che regolano l Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall Assicurato all Agente si intenderà effettuata alla Società, e viceversa. Pagina 4 di 9

13 Art. 17 Foro competente Fatto salvo quanto disposto all articolo 22 delle presenti Condizioni di Assicurazione, in caso di controversie relative al presente contratto è competente il Foro più vicino indicato nel documento di polizza dall Assicurato. Art. 18 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge. La presente Assicurazione è regolata dalla legge italiana TITOLO II - NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO Art. 19 Obblighi dell Assicurato in caso di Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne avviso scritto, mediante lettera raccomandata A.R., alla Società, tramite l Agente April Italia S.p.A., entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 20 Denuncia dell Infortunio e oneri relativi Fermo quanto previsto dagli articoli 19 e 26.3 la denuncia dell Infortunio deve contenere: indicazione del luogo, giorno, ora e causa del Sinistro; numero della targa del Veicolo; eventuale atto di voltura (in caso di sostituzione del Veicolo in corso di copertura); generalità dell Assicurato; Verbale dell Autorità (se intervenuta); certificato medico nel quale siano descritti in dettaglio la natura delle lesioni, la regione anatomica colpita, la prognosi, l eventuale ricovero, le eventuali spese sostenute. Ulteriore documentazione in originale dovrà essere fornita parallelamente al decorso dell evento e fino alla sua conclusione (certificati medici, cartelle cliniche autenticate, notule e fatture relative alle spese sostenute). Al Sinistro verrà assegnato un numero progressivo di identificazione, al quale dovrà esser fatto riferimento nel corso della definizione dello stesso. Art. 21 Pagamento dell Indennizzo Ricevuta tutta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società determina l Indennizzo che risulta dovuto, e provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Pagina 5 di 9

14 Art. 22 Controversie Qualora tra la Società e l Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sull entità dei postumi permanenti conseguenti all infortunio, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. L incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei Medici la documentazione eventualmente acquisita dalle Parti e presentata prima dell inizio dell Arbitrato. Ogni Parte designa un proprio consulente, mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accordo sull individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell Assicurato. Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l opportunità, rinviare l accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le Parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla Parte dissenziente, anche quando questa non l abbia sottoscritta. Ciascuna Parte sostiene le proprie spese e remunera il medico ad essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Art. 23 Rinuncia al diritto di surrogazione. L Assicuratore rinuncia nei confronti del Contraente al diritto di surrogazione di cui all articolo 1916 del codice civile. Art. 24 Garanzia Morte da Infortunio 24.1 La Società, qualora si verifichi un Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza che determini la morte dell Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. L indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga - ancorché successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell Infortunio L Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 (due) anni dal giorno dell Infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso dell Indennizzo per Invalidità Permanente già corrisposta all Assicurato, mentre i beneficiari designati in Polizza hanno diritto soltanto alla differenza tra l Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. Art. 25 Garanzia Invalidità Permanente da Infortunio 25.1 La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati nella tabella (INAIL) di cui all allegato 1 del D.p.r. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto. Pagina 6 di 9

15 25.2 L Indennizzo per Invalidità Permanente è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di Invalidità Permanente al netto dell eventuale franchigia secondo i seguenti criteri: Per Autovetture e Autocarri con massa complessiva a pieno carico anche superiore a 60 Q.li viene applicata una franchigia pari al 3%;; Per i motoveicoli con cilindrata pari o superiore a 125cc viene applicata una franchigia pari al 5%. L indennizzo è riconosciuto a condizione che i postumi di Invalidità Permenente si siano stabilizzati entro 2 (due) anni dal giorno dell Infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della Polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 (due) anni dall Infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di Polizza in riferimento al quadro presentato dall Assicurato in quel momento La Società corrisponde l Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio. Se al momento dell Infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella Allegata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 26 Rimborso spese mediche da infortunio 26.1 La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, per ogni Sinistro e per ogni anno assicurativo, le spese sostenute dall Assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, con esclusione di Infortunio avvenuto alla guida di Motoveicoli, per: A. trasporto dal luogo dell incidente all Istituto di cura, posto di Pronto Soccorso o ambulatorio con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo; B. in caso di Sinistro che comporti un ricovero, con o senza intervento chirurgico, e limitatamente alla durata dello stesso: 1) rette di degenza in ospedali o cliniche; 2) onorari dei medici, dei chirurghi, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; 3) uso di sala operatoria, materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l intervento); 4) materiale di cura, compresi apparecchi gessati e tutori, e medicinali; 5) accertamenti radiografici e radioscopici, esami ed analisi in genere e relativi ticket, terapia fisica; 6) notule per cure mediche in genere e per visite specialistiche; C. in caso di Sinistro che comporti intervento chirurgico ambulatoriale, le spese di cui alle precedenti lettere A e B; D. in caso di Sinistro che non comporti ricovero né intervento chirurgico, le spese relative per accertamenti radiografici e radioscopici, esami ed analisi in genere e relativi ticket, notule per cure mediche in genere e per visite specialistiche, le terapie fisiche, effettuati nei 30 giorni successivi all infortunio Il Rimborso Spese Mediche da Infortunio viene calcolato al netto dell eventuale franchigia secondo i seguenti criteri: Per Autovetture e Autocarri con massa complessiva a pieno carico anche superiore a 60 Q.li viene applicata una franchigia pari a 100,00; 26.3 La domanda di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per i titoli suindicati, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata A.R. all Agente April Italia Spa entro un mese dal termine della cura medica. Pagina 7 di 9

16 26.4 Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a terzi per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di Polizza dietro certificazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia nella valuta corrente in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano Cambi Il rimborso è effettuato all Assicurato, o ai suoi beneficiari in caso di morte. Allegato 1 - Tabella per la liquidazione dell Indennizzo di Invalidità Permanente Descrizione Percentuali destro - sinistro Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi 40 Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30 Perdita di un rene con integrità di un rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica 15 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio Anchilosi completa dell articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale b) per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano Perdita di tutte le dita della mano Perdita del pollice e del primo metacarpo Perdita totale del pollice Perdita totale dell indice Perdita totale del medio 12 5 Pagina 8 di 9

17 Perdita totale dell anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice Perdita della falange ungueale dell indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle ultime due falangi dell indice 11 9 Perdita delle ultime due falangi del medio 8 Perdita delle ultime due falangi dell anulare 6 Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8 Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra : a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi completa dell articolazione radio - carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione 45 favorevole Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio di protesi 80 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un 55 apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell avampiede alla linea tarso metatarso 30 Perdita dell alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto 20 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non 11 oltrepassi cinque centimetri In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell attività di lavoro stabilite per l arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro. Pagina 9 di 9

18 Agente April Italia S.p.A. Polizza Infortuni del Conducente GLOSSARIO Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in polizza nel momento in cui si verifica il sinistro. Assicurazione Il contratto di assicurazione e il suo contenuto. Beneficiario Gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, cui la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di infortunio mortale. Circolazione Il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti. Durata Periodo di validità della polizza concordato tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. Franchigia La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo, indennità o rimborso La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte e l invalidità permanente. Incidente L evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti. Invalidità permanente La perdita totale o parziale definitiva della capacità lavorativa generica dell Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Pagina 1 di 2

19 Istituto di cura La struttura sanitaria pubblica o la casa di cura privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o altre norme emanate dallo Stato in cui ha sede la struttura. Parti Il Contraente e/o l Assicurato e la Società. Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate. Ricovero La degenza comportante pernottamento in Istituto di cura regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Rischio La possibilità del verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Sinistro Il verificarsi dell evento per il quale è prestata l assicurazione. Società Axeria Prevoyance SA Veicolo: - l autoveicolo destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente; di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato; - l autocarro, con massa complessiva a pieno carico anche superiore a 60 q.li; - i veicoli con targa italiana e possono essere utilizzati per conto proprio o per conto di terzi ed uso noleggio. - il motoveicolo con cilindrata pari o superiore a 125 cc; con targa italiana; di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato. Pagina 2 di 2

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