REP. N. - COMUNE DI FIGLINE VALDARNO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FIGLINE VALDARNO, INCISA IN VAL D ARNO E RIGNANO SULL ARNO PER
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1 Allegato A) Delib. CC. N. del REP. N. - COMUNE DI FIGLINE VALDARNO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FIGLINE VALDARNO, INCISA IN VAL D ARNO E RIGNANO SULL ARNO PER L ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE. L anno duemilanove (2009)e questo dì del mese di nella sede comunale di Figline Valdarno TRA Il Comune di Figline Valdarno rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Riccardo Nocentini (C.F ) autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n del E Il Comune di Incisa in Val d Arno rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Fabrizio Giovannoni nato a Incisa in Val d'arno il 26/03/1953 (C.F ) autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n del e Il Comune di Rignano Sull Arno rappresentato dal 1
2 Sindaco pro tempore Gianna Magherini nata a Incisa in Val d'arno il 24/10/1953 (C.F ) autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n del PREMESSO CHE la Legge 7/03/1986, n 65, all art.1 comma 2, prevede che i Comuni possano espletare il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato; CHE la L.R.T n. 12, all art.4, comma 2, prevede che i Comuni possono gestire in forma associata il servizio di Polizia Municipale; CHE il D.Lgs. 18/08/2000 n 267, all art.30, stabilisce che i Comuni possono gestire servizi determinati, stipulando tra loro apposite convenzioni; CHE la Regione Toscana promuove e incentiva l'esercizio associato di funzioni e servizi tra i Comuni, e a tal fine, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 267/2000, ha approvato : la legge 16 agosto 2001, n. 40 Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l incentivazione dell esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni; 2
3 il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225) che individua 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l altro, l indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l incentivazione delle gestioni associate; le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, attuative del Programma di riordino territoriale, che definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate e i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale e annuale. CHE in data 28 Ottobre 2004 è stata stipulata tra i Comuni di Figline Valdarno, Rignano sull'arno e Incisa in Val d'arno la convenzione avente rep.7006, per la Gestione associata del Servizio di Polizia Municipale CHE la stessa, della durata di cinque anni, è stata rinnovata per un ulteriore quinquennio, giuste le seguenti delibere consiliari, dichiarate immediatamente eseguibili: Comune di Figline Valdarno : deliberazione CC. n. del Comune di Rignano sull Arno: deliberazione CC. n. del 3
4 Comune di Incisa in Val d Arno: deliberazione CC. n del CHE con le stesse deliberazioni è stato approvato il testo della presente convenzione: Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Premessa. La surriportata premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. ART. 2 Oggetto della Convenzione. 1- Comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val d Arno e Rignano sull Arno costituiscono un servizio associato di Polizia Municipale, denominato "Servizio Associato di Polizia Municipale del Valdarno Fiorentino", a norma delle disposizioni legislative citate in premessa. 2- Il servizio associato di Polizia Municipale assicura le funzioni relative alla polizia locale e tutte quelle altre funzioni previste dalla legge con le modalità ed i limiti ivi indicati. 3- La convenzione regolamenta tale forma associata, avvalendosi indifferentemente di tutti i dipendenti facenti parte dei servizi di Polizia Municipale dei tre Comuni, 4- Il Comune di Figline Valdarno svolge le funzioni di comune capo convenzione. 4
5 ART. 3 Compiti del Servizio Associato. 1- Il servizio associato di polizia municipale, oltre ad assicurare ed espletare i compiti e le funzioni allo stesso attribuite in forza di leggi e dai singoli regolamenti comunali svolge le seguenti attività: a - costituzione di un ufficio unico per la gestione delle sanzioni amministrative relative al codice della strada ed alle altre disposizioni legislative e regolamentari di competenza, nonché per la gestione del contenzioso amministrativo; b- ottimizzazione e razionalizzazione dell uso dei mezzi operativi a disposizione (software, autovelox, autovetture, ecc.) e del personale, ottimizzando la professionalità e le competenze specifiche di ciascun operatore c- gestione accentrata ed unificata delle procedure di reclutamento del personale temporaneo, con la formazione di graduatorie utilizzabili dai tre Comuni; d- gestione accentrata ed unificata delle procedure di gara per la fornitura di beni e servizi per le necessità di tutti i tre Comuni; e- gestione accentrata ed unificata dei sistemi di gestione delle soste a pagamento su tutto l ambito territoriale di competenza; f- gestione accentrata ed unificata degli aspetti 5
6 economico-finanziari; g- coordinamento ed uniformazione dei criteri e delle scelte per l aggiornamento e la formazione del personale; h - uniformazione delle procedure e dei comportamenti nello svolgimento dei servizi e degli interventi su tutto il territorio dei tre Comuni; i - utilizzazione in comune di mezzi, risorse e strutture appartenenti ai singoli Comuni; j - costituzione di un servizio di centralino telefonico unico per le chiamate di emergenza e di pronto intervento; k - uniformazione e scambio di banche dati; l - costituzione di squadre tematiche ad alto contenuto di professionalità (edilizia, commercio ed annona, stradale, ecc.); m - costituzione di squadre per la copertura di servizi di supporto in occasione di manifestazioni, gare sportive, ricorrenze, etc; n - costituzione di squadre per servizi di pattugliamento con funzioni di polizia stradale di ausilio alle forze dell ordine con le modalità che saranno concordate con i relativi responsabili territoriali - in ore serali e notturne, specialmente durante il periodo estivo, nell ambito, comunque, delle 6
7 proprie competenze; o - costituzione di un servizio di reperibilità per pubbliche calamità e protezione civile; n - acquisto mezzi e/o attrezzature o servizi per uso comune. ART.4 Ambito territoriale di competenza 1- L ambito territoriale per la gestione coordinata dell ufficio unico di Polizia Municipale è individuato dal territorio dei comuni sottoscriventi la presente convenzione. 2- Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la legge 7 marzo 1986, n 65 fa relativamente alle funzioni di Polizia Municipale, si intende riferito al territorio di cui al comma precedente. 3- Previo parere conforme della conferenza dei Sindaci, altri comuni potranno essere ammessi a partecipare all ufficio unico per la gestione associata delle attività indicate nel presente atto. 4- Il comune così ammesso sarà chiamato a partecipare alle stesse condizioni dei comuni già associati. 5- Restano ferme ed impregiudicate le funzioni di ciascun Sindaco in materia di Polizia locale e di Autorità di Pubblica sicurezza nell ambito del territorio del proprio comune. 7
8 6- La competenza di cui all art.18 della legge 689/1981 rimane comunque in capo al Sindaco nel cui territorio è stato commesso ed accertata l infrazione e ciò indipendentemente dalla dipendenza organica dell agente accertatore. 7- Il personale cui è stata conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza porta l arma nei casi previsti dalla legge e, comunque, nell ambito dei servizi individuati ai sensi del successivo articolo 16. ART. 5 Conferenza dei Sindaci. 1- Con la sottoscrizione della presente convenzione si istituisce contestualmente l organismo definito Conferenza dei Sindaci (o loro delegati), al quale sono attribuite le seguenti funzioni: a) stabilire gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire; b) modificare se ritenuto necessario - i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese di cui al successivo art. 14; c) prendere atto degli obiettivi raggiunti ed esaminare il consuntivo qualitativo e quantitativo degli obiettivi raggiunti, predisposto dal Responsabile del servizio associato; d) determinare le linee d indirizzo e di controllo 8
9 comune, in ordine alla corretta applicazione di quanto oggetto della presente convenzione. e) definire il fondo complessivo degli incentivi per il personale di vigilanza. 2- La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capo convenzione e si riunisce almeno due volte l anno e comunque ogni qualvolta il Sindaco di un comune associato ne faccia richiesta. 3- Alle riunioni della conferenza può essere invitato a partecipare con funzioni tecnico-consultive il Responsabile del servizio associato di Polizia Municipale, o altro personale con competenze dirigenziali, la cui presenza sia ritenuta utile. ART. 6 Organigramma 1- L organigramma dell ufficio associato di Polizia Municipale deriva dall accorpamento della dotazione organica, riferita ai vari servizi di polizia dei comuni interessati. 2- All interno della dotazione organica complessiva, il Sindaco del Comune capo convenzione individua e nomina, in accordo con gli altri Sindaci, un Responsabile e può nominare un vice responsabile del servizio associato, cui viene, rispettivamente, attribuita la qualifica di Comandante e Vice comandate. 3- La dotazione organica del servizio sarà definita 9
10 annualmente, in relazione agli indirizzi programmatici di cui all art Tutto il personale appartenente ai comuni associati deve essere munito di una tessera di riconoscimento ai sensi dell'art.24, commi 3 e 4 della L.R. 17/1989, sulla cui parte frontale, accanto al simbolo della polizia municipale regionale e allo stemma del comune, deve essere presente la seguente dicitura, nelle forme e con i caratteri previsti dalla L.R. n. 95/1998: SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL VALDARNO FIORENTINO ( Comuni di Figline Valdarno Incisa in Val d Arno- Rignano sull Arno) ART. 7 Il Comandante 1- Il Comandante Responsabile del servizio associato svolge, in via esemplificativa, le seguenti funzioni: - è, a tutti gli effetti, Responsabile del servizio ai sensi degli artt.107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, anche in riferimento all organizzazione interna dei comuni convenzionati ; - coordina e dirige l ufficio rispondendo direttamente alle singole amministrazioni ed, in particolare, alla Conferenza dei Sindaci, degli obiettivi raggiunti e dell impiego dei fondi, del personale e dei mezzi operativi; - - organizza e sovrintende a tutta l attività svolta 10
11 dagli uffici operativi; - cura l addestramento e l aggiornamento del personale; - organizza i servizi da svolgere sul territorio; - è componente di diritto dei consigli di direzione o dei capi servizi dei singoli Comuni; - assume tutte le decisioni di carattere gestionale e operativo applicative delle scelte di indirizzo assunte dalla Conferenza dei Sindaci; - emana disposizioni tecnico-operative finalizzate ad uniformare lo svolgimento dei servizi e dei comportamenti operativi dei singoli Comuni. ART. 8 Il Vicecomandante 1 - Il Vice comandante del servizio associato, nominato con le modalità già indicate per il Comandante, sostituisce il Comandante in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell esercizio delle sue funzioni, secondo le direttive dal Comandante stesso emanate. ART. 9 I Responsabili delle Unità Operative 2 - I responsabili delle Unità operative sono nominati dal Comandante e coordinano e controllano gli agenti appartenenti all U.O. attribuita. L incarico ha la durata di due anni, salvo revoca connessa a riorganizzazione del servizio. 11
12 3 - Esemplificativamente i Responsabili delle Unità operative: a- organizzano, controllano e sovrintendono i servizi operativi loro attribuiti dal comandante, nel rispetto delle direttive impartite; b- rispondono al Comandante degli obiettivi loro assegnati, del buon funzionamento del servizio, dell impiego dei mezzi e del personale assegnato; c- possono essere nominati responsabile dei procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90. ART. 10 Gli Agenti 1 - Nel rispetto delle proprie competenze e di quanto loro demandato da leggi e regolamenti, gli agenti si attengono a quanto disposto dalla carta di servizio e sono coordinati dai responsabili delle U.O.. ART. 11 Gli Addetti amministrativi 1 - Gli addetti amministrativi sono coordinati da un Responsabile di U. O. Svolgono mansioni tecnicoamministrative di competenza dell ufficio unico di Polizia Municipale. ART.12 Struttura dell Ufficio Unico 2 - Il servizio associato viene organizzato 12
13 attraverso la costituzione di un ufficio unico, la cui strutturazione è determinata dal Comandante Responsabile, secondo criteri di funzionalità ed elasticità. 3 - A titolo esemplificativo, l ufficio unico del servizio associato si potrà articolare nelle seguenti unità operative, con le competenze per ciascuna indicate: - L Unità Operativa Comando: a) predispone tutti gli atti amministrativi di competenza dell ufficio unico; b) cura la gestione dei procedimenti sanzionatori; c) fornisce supporto amministrativo al Comandante per il raggiungimento di tutti gli obiettivi allo stesso assegnati; - Unità Operative tematiche: a) a- provvedono allo svolgimento ed all assolvimento di tutti i compiti e funzioni di competenza nell ambito tematico al quale sono assegnati. 2- Le suddette unità operative sono coordinate dal responsabile di cui al precedente art. 9. ART.13 Proprietà dei beni 1 - I beni di proprietà dei rispettivi comuni rimangonotali. 13
14 2 - In caso di scioglimento della convenzione i beni acquistati dall ufficio unico saranno divisi secondo modalità stabilite dalla conferenza dei Sindaci. ART.14 GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE I proventi derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada, vengono introitati dal comune capofila. 3 - Il complesso delle spese relative al servizio associato e sostenuto dal Comune capofila, con esclusione delle seguenti spese che restano a carico dei singoli comuni che le sostengono: - delle spese relative al personale addetto alla vigilanza, di ruolo e non di ruolo; - degli oneri relativi all indebitamento dei singoli comuni risultante al ; - delle manutenzioni dei singoli uffici di P.M.; - delle utenze telefoniche, acqua, gas, elettricità e pulizia locali. 4 - Il Comune capofila provvede ad effettuare tutte le spese necessarie per lo svolgimento del servizio associato. A titolo esemplificativo, provvede direttamente alle seguenti spese, ovvero le rimborsa ai comuni associati che l avessero direttamente sostenute,: 14
15 a) indennità di posizione e di risultato del Comandante Responsabile del servizio associato; b) salario accessorio al vice comandante; c) l installazione, l attivazione, la manutenzione e gli oneri di programmi informatici per uso comune; d) collegamento unico al P.R.A.; e) corsi di formazione per il personale addetto alla vigilanza; f) vestiario e dispositivi per la sicurezza; g) acquisto carburanti e spese per noleggio e/o manutenzione mezzi h) spese postali. i) 5 - Entro il 31 ottobre, il comune capofila provvede a predisporre la ripartizione della somma spettante sulla base delle entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell anno di competenza. Di tale ripartizione è data comunicazione ai comuni, ai fini della variazione di assestamento generale di cui all art. 175 c.8 del D.lgs 267/2000, che della previsione per l anno successivo. Il relativo versamento sarà effettuato entro il 30 aprile dell anno successivo all accertamento. 6 - La ripartizione di tali entrate fra i comuni 15
16 associati (al netto delle spese) avviene con il seguente criterio: a) 70% al Comune di Figline Valdarno; b) 15% al Comune di Incisa in Val d Arno; c) 15% al Comune di Rignano sull Arno, fatto salvo quanto gia deliberato per gli anni precedenti della gestione associata. 7 - La conferenza dei sindaci, con propria deliberazione, può modificare tale criterio di riparto. 8 - I proventi diversi da quelli derivanti da sanzioni al Codice della strada spettano al comune sul cui territorio si è svolta l attività di accertamento, al netto delle eventuali spese sostenute dal comune capofila. 9 - Le entrate relative a rilascio di atti, perizie, sopralluoghi ecc. sono disciplinate nel rispetto dell autonomia di ciascun ente Il Comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo ai sensi della L.R. n. 40/2001 dovranno essere destinati, con decisione della Conferenza dei Sindaci: a) a sostenere i costi per il funzionamento ordinario dell'ufficio; 16
17 b) all'incentivazione della gestione associata; c) alla formazione e qualificazione del personale dipendente dei comuni associati; d) ad iniziative, progetti ed attività interessanti tutti i comuni associati, ritenuti degni di incentivazione. ART.15 Relazione Sindacali e trattamento giuridico 1 - L applicazione del CCNL nell ambito del Servizio Unificato, sarà tale da riconoscere un trattamento giuridico ed economico accessorio sempre più uniforme per tutti gli appartenenti al Servizio stesso, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia. ART.16 Servizi espletati con l impiego delle armi 1 - I servizi che possono essere espletati con l impiego delle armi sono disciplinati dal vigente Regolamento del Servizio Associato di Polizia Municipale approvato con conformi provvedimenti deliberativi dei Comuni associati. ART.17 Durata della convenzione, facoltà di recesso ed effetti. 1- La presente convenzione è valida cinque anni dalla sua stipulazione. 2- Al termine gli enti potranno procedere, con atto espresso al rinnovo della presente convenzione alle stesse condizioni ( con atto di Giunta comunale) o ad 17
18 altre condizioni ( con atto di Consiglio Comunale). 3- Nel corso della durata della convenzione ciascun comune ha facoltà di recedere da essa. 4- Il recesso, deliberato dal Consiglio Comunale dell Ente interessato, dovrà essere comunicato agli altri Comuni almeno sei mesi prima e decorrerà dal 1 gennaio dell anno successivo. 5- Alla cessazione della presente convenzione, dovuta a qualsiasi causa, l ufficio unico di Polizia Municipale si intenderà sciolto ed i Comuni rientreranno nella piena esclusiva disponibilità dei conferimenti effettuati da ciascuno di essi. ART.18 Norme transitorie e finali 1- Le amministrazioni facenti parte dell ufficio unico si impegnano a prevedere nei rispettivi contratti decentrati l erogazione dello 0,5% dei proventi relativi agli introiti del procedimento sanzionatorio di cui all art. 208, comma 4, del vigente Codice della Strada, a favore di un fondo assistenziale la cui gestione è rimandata ad apposito regolamento. Visto, letto e sottoscritto. IL SINDACO.Comune di Figline Valdarno IL SINDACO Comune di Incisa Val d Arno 18
19 IL SINDACO..Comune di Rignano sull Arno 19
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