L IRAP PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL ALBO. Tecnici&Professione
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1 2016 L IRAP PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL ALBO All interno tutte le copie delle Sentenze, con l Ordinanza della Cassazione del 2016 Tecnici&Professione
2 L'Irap per i professionisti iscritti all'albo L'Irap sulle attività professionali e autonome ha generato un contenzioso enorme e una giurisprudenza non sempre concorde. Tutto il problema dipende dal fatto che la norma non vuole prendere posizione stabilendo criteri oggettivi e la Corte Costituzionale ha rimesso al Giudice il compito di decidere se esiste autonoma organizzazione o meno. L'iscrizione all'albo non esclude in maniera pacifica l'assoggettamento all'irap Tutte le attività professionali sono quindi suscettibili di passare al vaglio del giudice che deve decidere se l'attività è soggetta a Irap o meno. Come è noto, l'irap (imposta regionale sulle attività produttive) è stata istituita con il D.lgs 446/1997 ed è divenuta definitivamente una tassa con la Legge Finanziaria del L'irap va a colpire in estrema sintesi il valore di produzione dell'attività dato come differenza tra i ricavi ed i costi. Nel caso dei professionisti l'irap ha generato un cospicuo contenzioso tributario. La materia del contendere nasce da alcune sentenze della Corte Costituzionale, (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 156/01) che hanno ritenuto legittimo l'assoggettamento ad irap del professionista ma hanno legato il presupposto impositivo alla ricorrenza di un requisito di carattere imprenditoriale dell'attività professionalmente svolta ovvero l'autonoma organizzazione. L accertamento di tale presupposto è questione di mero fatto e spetta all insindacabile giudizio di merito correttamente motivato. Qualora non si riscontri il presupposto dell'autonoma organizzazione di capitale e lavoro altrui l'attività esercitata dal professionista è esclusa da irap. L'Irap e il professionista iscritto ad un Albo Nell'interpretazione del disposto della Corte Costituzionale alcuni giudici di merito hanno avvalorato la tesi che per il professionista iscritto all'albo l'assenza è in re ipsa ovvero intrinseca dell'autonoma organizzazione. Più precisamente, secondo tale filone giurisprudenziale i professionisti esercenti un attività protetta non possono godere dei vantaggi e del plusvalore derivante da un autonoma organizzazione. 2
3 Invero, senza l intervento e la presenza del professionista l attività non potrebbe essere espletata, conseguentemente, nessuna struttura organizzativa potrebbe mai supplire all assenza personale del professionista, ne deriva la carenza del presupposto impositivo IRAP( cfr. CTR Roma 238/01/13 depositata il , Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, Sezione I, Sentenza n. 421 del 22/05/2003, Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione staccata di Parma, Sezione XXXV, Sentenza n. 11 del , Commissione Tributaria Regionale Piemonte Sezione XII, Sentenza n. 5 del 20/05/2003) A tal proposito risulta interessante quanto rilevato dalla Commissione Tributaria Regionale Piemonte sez. 12 n. 5 del secondo cui...omissis la prevalenza dell intuitus personae nel rapporto che lega il professionista ai propri clienti, rispetto all organizzazione professionale adottata, rende di fatto irrilevante l entità della stessa con conseguente non applicabilità dell IRAP. Infatti, la discriminante ai fini dell assoggettabilità all IRAP è da ricercarsi nel livello di prevalenza dell intuitus personae sulla potenzialità produttiva espressa dall organizzazione. Tale prevalenza è possibile nell attività d impresa, probabile nel lavoro autonomo in genere, mentre si manifesta certa e fisiologica (indipendentemente dalle dimensioni della struttura utilizzata) nelle attività libero-professionali protette omissis. In maniera conforme anche la più recente sentenza della Commissione Tributaria Roma n. 238 sez. nr. 1 depositata il 22/04/2013, la quale conformandosi alle sentenze in precedenza citate chiarisce che omissis... ai fini IRAP rileva la presenza di un organizzazione d impresa e questa non è data dal coordinamento e dall organizzazione più o meno complessa di cui è capace il professionista per migliorare o rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma da quella organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l attività svolta omissis... Di diverso avviso gli orientamenti della Corte di Cassazione che non hanno condiviso le conclusioni dei giudici di merito, ( cfr. Cassazione Sez. V Civile Tributaria n , Cassazione Sez. V Civile Tributaria n , Cassazione n n , Cassazione n Cassazione 22873/2011 ). 3
4 La Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata non richiede necessariamente che la stessa funzioni anche senza il professionista iscritto all'albo. Ammettere infatti genericamente l'esonero irap che per i professionisti iscritti all'albo potrebbe entrare in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale 156/2001, che ammette l'imponibilità irap per i lavoratori autonomi allorquando si riscontri un'autonoma organizzazione. D'altra parte, si potrebbe osservare che l'esercizio di un'attività per la quale è richiesta l'iscrizione ad un albo richiede sovente l'esercizio di funzioni non delegabili a terzi e di cui il professionista si assume sempre la responsabilità in prima persona ( ad esempio l'attività di custode giudiziario, l'attività di un chirurgo etc.). In tali casi, l'attività esercitata è intrinsicamente legata alla professione e qualsiasi organizzazione non potrebbe aumentare né agevolare il lavoro del professionista se non marginalmente. Ad esempio, nella fattispecie del custode giudiziario è pacifico che...omissis... la caratterizzazione spiccatamente personalistica delle funzioni del custode ne esclude la delegabilità ad altri soggetti, e che egli risponde direttamente ed esclusivamente al giudice dell esecuzione, l avvalersi di collaboratori di studio sarà consentito senza alcun onere a carico della procedura e per il solo svolgimento di operazioni materiali, quali tipicamente le visite all immobile, fermo restando che per l intervento degli ausiliari il custode dovrebbe opportunamente essere autorizzato dal G.E...omissis... (cfr. pag. 7 Funzioni e compiti del Custode Giudiziario di beni immobili pignorati Commissione Nazionale di Studio CNDEC ). Pertanto, in tali casi è innegabile che l'accertamento della mancanza dell'autonoma organizzazione parrebbe derivare implicitamente dalla tipologia e specificità delle attività riservate esercitate dal professionista iscritto all'ordine quando le stesse costituiscano parte significativa del volume d'affari. Tale tesi è confortata dalla recentissima Ordinanza della Cassazione 4246/16 (allegata alla presente) inerente la non imponibilità ai fini irap per la parte di ricavo derivante dall attività di amministratore, sindaco di società espletata senza particolari mezzi e collaboratori. 4
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15 Massime della Corte Suprema di Cassazione PROFESSIONISTA PROTETTO : L ISCRIZIONE ALL ALBO NON COMPORTA L ESCLUSIONE DALL IRAP CAS Cassazione Sez. V - Sentenza n del 16/02/2007 Presidente: Paolini G., Relatore: Sotgiu S. IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Professioni intellettuali - Assoggettamento ad imposizione - Sussistenza - Presupposto - Iscrizione ad un ordine professionale - Insufficienza - Autonoma organizzazione - Necessità - Nozione - Fondamento - Fattispecie in tema di esercizio dell attività di avvocato D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 137 del 10 aprile 1998, art. 1 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 49 In tema di IRAP, l iscrizione ad un ordine professionale protetto non comporta l esenzione dall imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dall art. 1 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 negli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che l attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto dell imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito all attività del professionista dalla presenza di una struttura riferibile alla combinazione di fattori produttivi, funzionale all attività del titolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insufficientemente motivata la sentenza impugnata, che aveva accolto l istanza di rimborso dell imposta, attribuendo rilevanza esclusiva all iscrizione del contribuente nell albo degli avvocati, senza accertare se egli utilizzasse, nell esercizio della professione, beni strumentali o lavoro altrui, ed in quale misura tali fattori incidessero sui costi e sugli oneri da lui esposti in relazione a detta attività). Cass. 3672/2007, 3673/2007, 3674/2007 FINANZA & FISCO
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