ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - Regolamento d Istituto. Revisione n.3.4

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - Aggiornato al 14 Dicembre 2010 Pagina 1 di 66

2 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - IL CONSIGLIO DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO VISTO l'art. 10,comma 3,lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; VISTO il D.I. 01/02/2001, n.44; VALUTATA l opportunità di adottare un nuovo regolamento d Istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore ritenendolo obsoleto; VISTO il parere favorevole del Collegio dei docenti in data 1 dicembre EMANA il seguente regolamento d Istituto REVISIONI deliberate dal Revisione n Settembre 2007 Revisione n Ottobre 2008 Revisione n Dicembre 2008 Revisione n Dicembre 2009 Revisione n Gennaio Dicembre 2010 Pagina 2 di 66

3 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - INDICE CAPO I ORGANI COLLEGIALI... 6 Art. 1 Convocazione... 6 Art. 2 Validità sedute... 6 Art. 3 Discussione ordine del giorno... 6 Art. 4 Mozione d ordine... 6 Art. 5 Diritto di intervento... 6 Art. 6 Dichiarazione di voto... 7 Art. 7 Votazioni... 7 Art. 8 Risoluzioni... 7 Art. 9 Processo verbale... 7 Art 10 Surroga di membri cessati... 8 Art. 11 Programmazione... 8 Art. 12 Decadenza... 8 Art. 13 Dimissioni... 8 Art. 14 Norme di funzionamento del Consiglio dell Istituzione Scolastica... 8 Art. 15 COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Art. 16 COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Art. 17 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti Art. 18 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Art. 19 Norme di funzionamento dei Consigli di Interclasse, Intersezione Art. 20 Calendario scolastico CAPO II DOCENTI Art. 21 Indicazioni sui Doveri dei Docenti Art. 22 Vigilanza alunni CAPO III PERSONALE AMMINISTRATIVO Art. 23 Doveri del personale amministrativo CAPO IV COLLABORATORI SCOLASTICI Art. 24 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici CAPO V ALUNNI Art. 25 REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Art. 26 La scuola è luogo di formazione e di educazione Art. 27 I diritti dello studente e delle studentesse Art. 28 I doveri Art. 29 La disciplina Art. 30 Le impugnazioni Art. 31 Patto educativo di corresponsabilità (vedi allegato) Art. 32 Disposizioni finali Art. 33 COMPORTAMENTO GENERALE DEGLI STUDENTI Art. 34 LIBRETTO PERSONALE DELLE ASSENZE E COMUNICAZIONI Art. 35 SANZIONI DISCIPLINARI Art. 36 IMPUGNAZIONI Art. 37 Griglia delle mancanze e dei relativi provvedimenti disciplinari Art. 38 PARAMETRI VALUTAZIONE CONDOTTA Art. 39 Bullismo Pagina 3 di 66

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - Art. 40 REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPO VI GENITORI Art. 41 Indicazioni Art. 42 Diritto di Assemblea Art. 43 Convocazione Art. 44 Partecipanti e svolgimento delle assemblee Art. 45 Rappresentanti dei genitori (Organi collegiali) Art. 46 Norme di comportamento CAPO VII MENSA Art. 47 Mensa scolastica Art. 48 Norme sul servizio mensa CAPO VIII LABORATORI Art. 49 Uso dei laboratori e aule speciali Art. 50 Sussidi didattici Art. 51 Diritto d'autore Art. 52 Sala e strutture audiovisive Art. 53 Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc.) Art. 54 Mediateca Art. 55 Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto Art. 56 Uso degli strumenti di duplicazione Art. 57 Servizio ristoro CAPO IX SICUREZZA Art. 58 Norme di comportamento CAPO X COMUNICAZIONI Art. 59 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario Art. 60 Comunicazioni docenti - genitori Art. 61 Informazione sul Piano dell'offerta Formativa CAPO XI ACCESSO DEL PUBBLICO Art. 62 Accesso di estranei ai locali scolastici CAPO XII CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA Art. 63 Accesso e sosta CAPO XIII VIAGGI ED USCITE DISTRUZIONE Art. 64 Viaggi e visite guidate CAPO XIV RETE INFORMATICA D'ISTITUTO Art. 65 Norme, Policy d'istituto, Internet e Netiquette Norme generali Policy d'istituto Internet Netiquette (Network etìquette) CAPO XV SCUOLA DELL INFANZIA Art. 66 Criteri e punteggi per la graduatoria di ammissione Pagina 4 di 66

5 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - Art. 67 Iscrizione anticipata alla Scuola dell Infanzia Art. 68 Trasferimento da altra sede Art. 69 Mancata frequenza per periodi prolungati CAPO XVI INFORTUNI Art. 70 Infortuni Art. 71 Procedura per la denuncia degli infortuni Infortuni in laboratorio o in palestra Infortuni durante le visite guidate o I viaggi d istruzione Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l'istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione CAPO XVII INCARICHI DI INSEGNAMENTO Art. 72 Finalità e ambito di applicazione Art. 73 Requisiti professionali Art. 74 Pubblicazione degli avvisi di selezione Art. 75 Determinazione del compenso Art. 76 Individuazione dei contraenti Art. 77 Stipula del contratto Art. 78 Impedimenti alla stipula del contratto Art. 79 Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica CAPO XVIII NORMATIVA ANTIFUMO Art. 80 Responsabili antifumo CAPO XIX RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI Art. 81 Enti locali CAPO XX RAPPORTI DI RETE Art. 82 Scuole in rete CAPO XXI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ISTITUTO Art. 83 Premesse Art. 84 Organismi organizzativi Art. 85 Incarichi e commissioni Art. 86 Staff di direzione Art. 87 Collaboratori del Dirigente Art. 88 Compiti dei responsabili di plesso Art. 89 Nomina dei responsabili di plesso Art. 90 Funzioni strumentali al Piano dell Offerta Formativa CAPO XXII FARMACI E PRONTO SOCCORSO Art. 91 Somministrazione farmaci CAPO XXIII Aggiornamenti Art. 92 CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SCOLASTICI Art. 93 Contratti di sponsorizzazione Art. 94 Criteri generali per la ripartizione del FIS Pagina 5 di 66

6 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - CAPO I ORGANI COLLEGIALI Art. 1 Convocazione L iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l ora, il luogo della riunione e deve essere affìssa all albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l orario delle lezioni. Art. 2 Validità sedute La seduta si apre all ora indicata nell avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. Art. 3 Discussione ordine del giorno II Presidente individua tra i membri dell Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all Ordine del Giorno nella successione in cui compaiono nell avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell ordine del giorno sono tassativi. Se l Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. L ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno. Art. 4 Mozione d ordine Prima della discussione di un argomento all ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d ordine per il non svolgimento della predetta discussione ( questione pregiudiziale ) oppure perché la discussione dell argomento stesso sia rinviata ( questione sospensiva ). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull accoglimento della mozione si pronuncia l Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L accoglimento della mozione d ordine determina la sospensione immediata della discussione dell argomento all Ordine del giorno al quale si riferisce. Art. 5 Diritto di intervento Tutti i membri dell Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. Pagina 6 di 66

7 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - Art. 6 Dichiarazione di voto Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d ordine. Art. 7 Votazioni Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. Art. 8 Risoluzioni I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all art. 4. Art. 9 Processo verbale Nella prima parte del verbale si da conto della legalità dell adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l Ordine del Giorno). Per ogni punto all Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si da conto dell esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un membro dell Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I membri dell Organo Collegiale hanno facoltà dì produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell ambito dello stesso anno scolastico. Pagina 7 di 66

8 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: essere redatti direttamente sul registro; se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell inizio della seduta immediatamente successiva. Art 10 Surroga di membri cessati Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. Art. 11 Programmazione Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Art. 12 Decadenza I membri dell Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Art. 13 Dimissioni I componenti eletti dell Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all Organo Collegiale. L Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l Organo Collegiale medesimo. Art. 14 Norme di funzionamento del Consiglio dell Istituzione Scolastica 1. La prima convocazione del Consiglio di classe, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 2. Nella prima seduta, il. È presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio Pagina 8 di 66

9 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - d Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del CdI. 3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 4. Il può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 5. Il è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art Il Presidente del è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. 7. L ordine del giorno è formulato dal Presidente del su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. 8. A conclusione di ogni seduta del singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell ordine del giorno della riunione successiva. 9. Il. Può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. 10. Il, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 11. Delle commissioni nominate dal possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 13. Le sedute del, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 15. La pubblicità degli atti del avviene mediante affissione in apposito albo dell istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 16. L affissione all albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dall approvazione del verbale. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell ufficio di segreteria dell istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T. A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell interessato. 19. Il consigliere assente per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dal. Pagina 9 di 66

10 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - Art. 15 COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO I compiti e le funzioni del Consiglio d'istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001: Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno; Approva le modifiche al programma annuale ; Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti; Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1); Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni; Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2) ; Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola (POF), nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: o adozione del Regolamento d'istituto; o criteri generali per la programmazione educativa; o criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione; o promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; o partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; o forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto; Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi; Esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94; Esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01; Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; Delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.); Delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.); Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Pagina 10 di 66

11 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - Art. 16 COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA La Giunta esecutiva: Predispone la relazione sul Programma annuale; Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'istituto; Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'istituto. Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'organo di Garanzia interno all'istituto. Art. 17 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 1. Il Collegio dei Docenti si insedia all inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell inizio delle lezioni. 2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all oggetto per il quale sono state nominate. Art. 18 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 1.Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: alla conclusione dell anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94. Art. 19 Norme di funzionamento dei Consigli di Interclasse, Intersezione 1.Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 2. Il Consiglio di Classe si insedia all inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni. Art. 20 Calendario scolastico L orario annuale delle attività educative è normato dal DPR 89/09: Revisione dell assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Pagina 11 di 66

12 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - CAPO II DOCENTI Art. 21 Indicazioni sui Doveri dei Docenti 1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione, se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. (I cinque giorni sono comprensivi di eventuali domeniche o giorni festivi. Se l assenza avviene il giorno prima di eventuali vacanze della durata di almeno 5 giorni, al rientro in classe l alunno dovrà presentare il certificato medico). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo con relativa annotazione sul Registro di Classe. 2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe con relativa annotazione sul Registro di Classe che specifichi la tipologia del ritardo (entro i 15 minuti, oltre 15 minuti, vd. art. 37 Griglia delle mancanze). In caso i ritardi siano sistematici occorre avvertire con sollecitudine il Dirigente. 3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e il nome della persona che è venuta a prelevarlo. 4. I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico; una copia da inserire nel registro di classe ed una in segreteria. 5. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 7. In occasione di uscite o di trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi. 8. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed ì materiali siano riposti negli appositi spazi. 9.I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 10. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc...) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 11. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 12. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edifìcio scolastico accessibile agli alunni. 13. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 14. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. Per le sanzioni disciplinari si rimanda al capitolo Disciplina. 15.I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 16. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registri si intendono regolarmente notificati. Pagina 12 di 66

13 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - 17.I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 18. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo 19. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a disposizione della presidenza. 20. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento. Art. 22 Vigilanza alunni Sugli insegnanti grava dell obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex art c.c.). Tale obbligo deve essere correlato per contenuto e modalità in modo inversamente proporzionale all età e al normale grado di maturazione degli allievi. La vigilanza deve essere continua dal momento dell inizio delle lezioni fino al loro termine, però si possono individuare tre momenti critici in cui la vigilanza deve essere potenziata. Essi sono l entrata, l intervallo e l uscita degli alunni, 1. ENTRATA: i docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. (art.27 comma 5 CCNL 2003) 2. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 3. INTERVALLO: L attenzione deve essere particolarmente vigile, perché dopo un periodo di forzata permanenza in aula, a causa della naturale esuberanza degli allievi, aumenta il grado di probabilità nella realizzazione di incidenti. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe ed eventualmente collaborano con i colleghi delle altre classi. 4. USCITA: Per le ragioni sopra esposte anche il momento dell uscita è critico. Gli insegnanti devono obbligatoriamente accompagnare gli alunni fino all uscita della scuola, prestando particolare attenzione che durante la discesa delle scale gli allievi si comportino correttamente. Gli alunni che usufruiscono dei mezzi pubblici saranno raccolti e accompagnati ai mezzi dal personale collaboratore scolastico che vigilerà fino alla partenza dei mezzi. (Se i mezzi sono parcheggiati all interno del recinto scolastico).una volta che gli alunni sono saliti sul mezzo pubblico, la responsabilità ricade su chi esercita la patria potestà. 5. Il limite temporale, oltre il quale, terminato l orario scolastico, l Amministrazione scolastica non è tenuta ad assicurare la vigilanza degli alunni della Scuola dell Infanzia e della Scuola Primaria, è fissato il 15 minuti. Trascorsi 15 minuti dall uscita, l amministrazione scolastica declina ogni responsabilità. Gli alunni presenti a scuola oltre tale limite saranno affidati alla forza pubblica. Pagina 13 di 66

14 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - CAPO III PERSONALE AMMINISTRATIVO Art. 23 Doveri del personale amministrativo 1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 2. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 4. Collabora con i docenti. 5. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 6. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale. Pagina 14 di 66

15 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - CAPO IV COLLABORATORI SCOLASTICI Art. 24 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 3. I collaboratori scolastici: devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio; favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; o Aiutano gli alunni in difficoltà accompagnandoli in classe e portando i loro zaini siano all inizio che al termine delle lezioni. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione; riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante; impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi; sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; evitano di parlare ad alta voce; tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; non sì allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei docenti, collocati sempre in ore libere da insegnamento; prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. Pagina 15 di 66

16 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - 5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 6. Al termine delle lezioni collaborano con i docenti all assistenza degli alunni: li accompagnano in gruppi predisposti dai docenti, verso i mezzi pubblici se questi stazionano nel piazzale della scuola. Prestano la loro vigilanza fino alla partenza dei mezzi stessi. 7. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dopo aver fatto le pulizie, dovranno controllare quanto segue: che tutte le luci siano spente; che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola: che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 8. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 9. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. Pagina 16 di 66

17 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - CAPO V ALUNNI REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI Art. 25 REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PREMESSA Il regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007). Esso elenca i diritti ed i doveri dello studente e delle studentesse, la disciplina che regola la vita scolastica e le modalità di applicazione del regolamento stesso. Il DPR n.235 e la nota del 31 luglio 2008 hanno apportato sostanziali modifiche al Capo V alunni che viene così medicato: Art. 26 La scuola è luogo di formazione e di educazione La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale per la crescita della persona e del cittadino. La comunità scolastica fonda il suo progetto-azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantendo libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e sul reciproco rispetto ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 27 I diritti dello studente e delle studentesse I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all informazione. Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Art. 28 I doveri Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni, assolvere gli impegni di studio, rispettare tutto il personale scolastico e gli altri studenti. Sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, a rispettare l ambiente scolastico e ciò che vi è in esso in coerenza con i principi dell art. 25. Sono tenuti ad avere sempre con sé il Libretto personale delle assenze e comunicazioni (vd. art. 34 e art. 37 griglia sanzioni) Art. 29 La disciplina Il regolamento di Istituto individua i comportamenti che configurano come mancanze disciplinari con riferimento ai doveri dell art.23c. I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa, rafforzare il senso di responsabilità e recuperare lo studente attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato prima ascoltato e nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e alle conseguenze, ispirate alla gradualità e al principio della riparazione del danno. Allo studente va sempre offerta l opportunità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. Pagina 17 di 66

18 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - L allontanamento dalla scuola superiore ai 15 giorni è previsto per azioni che violino la dignità e il rispetto della persona umana o quando si ravvisino situazioni di pericolo per l incolumità delle persone. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l allontanamento dalla scuola non superiore ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che prevedono l allontanamento superiore ai 15 giorni e quelle che implicano anche l esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal. Nei casi di violenza grave, verso qualsiasi persona della comunità scolastica, si prevede l allontanamento superiore ai 15 giorni e l esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all esame di Stato conclusivo; nei casi giudicati meno gravi si applica il solo allontanamento fino al termine dell anno scolastico. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni è previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori per il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e ove necessario con l autorità giudiziaria e i servizi sociali, la scuola prevede un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro dell alunno nella comunità scolastica, se ciò è possibile. Tutte le sanzioni possono essere decise solo dopo la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi che attestino l infrazione disciplinare da parte dello studente. Nei casi in cui l autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione familiare sconsiglino il rientro nella scuola, allo studente è permesso iscriversi ad altra scuola anche in corso d anno. Le sanzioni per violazioni commesse durante le sessioni d esame sono decise dalla commissione esaminatrice. Art. 30 Le impugnazioni Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro comunicazione da parte di chiunque ne abbia interesse all Organo di garanzia. L Organo di garanzia dell Istituto, è composto da almeno un docente, designato dal Consiglio di Istituto, e da almeno un rappresentante dei genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. L Organo di garanzia decide sui conflitti che sorgano all interno della scuola in merito all applicazione del Regolamento disciplinare. Il Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale o un Dirigente da esso delegato, decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del e del Regolamento disciplinare degli alunni previo parere di un Organo di garanzia regionale composto da tre docenti e tre genitori designati nell ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Art. 31 Patto educativo di corresponsabilità (vedi allegato) Al momento dell iscrizione all Istituzione scolastica è richiesta ai genitori e agli studenti la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri dei docenti, dello studente e della famiglia e nelle prime due settimane di scuola vanno attuate iniziative di approfondimento e condivisione del POF, del Regolamento disciplinare e di Istituto e del patto educativo di corresponsabilità. Art. 32 Disposizioni finali Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. Pagina 18 di 66

19 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - Art. 33 COMPORTAMENTO GENERALE DEGLI STUDENTI 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni d Istituto 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale docente e non docente e dei compagni un comportamento rispettoso e civile, e ad usare un linguaggio corretto e controllato. Si ricorda che verso il personale della scuola ci si rivolge sempre con il Lei quale riconoscimento del ruolo diverso rispetto ai coetanei ed ai propri genitori. 3. Gli studenti entrano in classe al suono della campanella ed escono dalla scuola, al suono della campanella, accompagnati dai loro docenti fino all uscita. 4. Gli studenti sono tenuti a parcheggiare le biciclette nelle apposite rastrelliere, se presenti, oppure devono fare in modo da non ostacolare le uscite dell edificio scolastico. 5. RITARDI -Gli studenti devono rispettare con la massima puntualità l orario delle lezioni. In caso di ritardo, entro e non oltre i oltre i 15 minuti rispetto al regolare orario di ingresso, lo studente potrà accedere alla classe solo con giustificazione scritta per il ritardo, che verrà vistata dall insegnante della prima ora. Eventuali ritardi oltre i 15 minuti, che devono essere opportunamente motivati comportano l ingresso in classe al suono della campanelle della seconda ora. I genitori dovranno provvedere in proprio alla vigilanza del proprio figlio fino al suono della campana dell ora. I ritardi verranno annotati sul registro di classe, al terzo ritardo non giustificato gli alunni dovranno essere accompagnati dal genitore che ne spiegherà le ragioni. Sono giustificati esclusivamente gli studenti che utilizzino il treno come mezzo di trasporto per il raggiungimento della sede scolastica. 6. In caso di sciopero i genitori devono accertarsi dell effettiva erogazione del servizio. Nell ipotesi in cui alcuni Docenti non siano scioperanti, i genitori hanno facoltà di lasciare i figli a scuola, ma, di norma, verrà garantita esclusivamente la vigilanza, con possibile limitazione temporale del servizio. 7. GIUSTIFICAZIONE ASSENZE - Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione medica. Il certificato medico deve essere consegnato agli insegnanti il giorno del rientro. In casi eccezionali (irreperibilità del medico o altro) è consentita la consegna AL MASSIMO il giorno successivo al rientro. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. 8. Il libretto scolastico è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia: gli studenti devono conservarlo con cura, portarlo quotidianamente con sé, consegnandolo all insegnante ogni volta venga richiesto. Quale mezzo di comunicazione scuola-famiglia, esso deve essere visionato con regolarità dai genitori, che provvederanno ad apporre la propria firma alle varie comunicazioni per presa visione. 9. Gli studenti devono presentarsi a scuola provvisto del materiale occorrente ed avendo svolto il compito assegnato per casa, sia orale che scritto. Non sarà consentito di telefonare ai genitori per farsi portare a scuola eventuale materiale dimenticato a casa. 10. Gli studenti non possono utilizzare oggetti non inerenti all attività didattica, particolarmente se motivo di disturbo. In caso di uso di oggetti non conformi, l insegnante è Pagina 19 di 66

20 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO - autorizzato (con delibera del ) al loro ritiro, provvedendo alla loro riconsegna direttamente ai genitori. Gli oggetti saranno conservati garantendo il rispetto della privacy. 11. È vietato, in modo particolare, l utilizzo dei cellulari, MP3 ed altri strumenti elettronici e non, se non in situazioni eccezionali ed urgenti o in coerenza con l attività didattica. È dato all insegnante di classe il compito di valutarne correttamente l uso. In ogni caso il cellulare a scuola deve essere sempre spento. Gli studenti sono responsabili di eventuali oggetti lasciati incustoditi in aula. Non è consigliabile portare a scuola somme di denaro o oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali smarrimenti o furti. 12. Gli studenti sono tenuti a venire a scuola con un abbigliamento ordinato e ad indossare abiti consoni all ambiente scolastico e tali da non urtare la sensibilità dei coetanei. 13. Gli studenti al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, ai bagni, all'ingresso nella scuola e all'uscita devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 14. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare i servizi in modo corretto e devono rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia. 15. Durante gli intervalli gli studenti devono evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi e seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 16. Gli studenti devono rispettare l istituto scolastico, utilizzando correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature, i sussidi didattici in genere, in modo da non recare danno al patrimonio della scuola e contribuire al mantenimento ordinato degli arredi e degli ambienti. I comportamenti scorretti e che arrecano danno, sono oggetto di risarcimento economico per il danneggiato. 17. Gli studenti possono recarsi nelle aule speciali, nei laboratori, solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 18. Gli studenti che hanno ore di lezione pomeridiana, che si fermano alla mensa, rimangono in classe con l insegnante dell ultima ora fino all arrivo del docente incaricato della sorveglianza alla mensa. Gli studenti che non si fermano alla mensa escono al termine delle lezioni in modo ordinato e tranquillo e rientrano a scuola solo al suono della campanella che segna l inizio delle lezioni pomeridiane. Per nessuna ragione è consentito l accesso all edificio scolastico in anticipo al suono della campanella. Art. 34 LIBRETTO PERSONALE DELLE ASSENZE E COMUNICAZIONI Il Libretto personale delle assenze e comunicazioni, consegnato ai genitori all inizio dell anno scolastico, costituisce un importante documento ufficiale di comunicazione scuolafamiglia di cui gli alunni devono sempre essere provvisti (vd. art. 23h, comma 8). Art. 35 SANZIONI DISCIPLINARI I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni di doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tengono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione,a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno. La trasgressione delle regole inciderà sul voto di comportamento e comporterà l applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell infrazione, all entità del danno provocato, alla recidività: richiamo verbale, lavoro di utilità comune, richiamo scritto, richiamo scritto sul registro di classe, comunicazione e/o convocazione dei genitori, intervento del Dirigente Scolastico e Consiglio di classe, sospensione dalle lezioni. Pagina 20 di 66

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