1. IL TRASFERIMENTO D AZIENDA NELLE DIRETTIVE COMUNITARIE NN.77/187 E 98/50.
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1 1. IL TRASFERIMENTO D AZIENDA NELLE DIRETTIVE COMUNITARIE NN.77/187 E 98/ Presupposti ed obiettivi della Direttiva 77/187/CEE. La Direttiva n.77/187/cee del 14 febbraio 1977 intende, proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti. Il suo obiettivo essenziale è dunque quello di far sì che la ristrutturazione delle imprese nell ambito della Comunità europea non comporti conseguenze negative sui loro dipendenti 1. Con questa Direttiva si è cercato di far fronte ai fenomeni di trasformazione strutturale dell economia comunitaria e alle situazioni di crisi. Le concentrazioni di imprese e le modifiche di titolarità di impresa sono state concepite come soluzioni in grado di consentire il salvataggio di unità produttive in crisi o troppo piccole. Una lettura congiunta dell esposizione dei motivi della Direttiva e della nota informativa emessa dal Comitato economico e sociale, induce ad affermare che la ratio giustificatrice dell intervento della Comunità è quella di dare una risposta, a livello comunitario, al problema delle crisi, molto gravi nel momento in cui si pubblicò la Direttiva, delle ristrutturazioni di imprese che derivano dal cambio della titolarità delle unità produttive. Affinché questi fenomeni non comportino pregiudizio per i lavoratori e affinché, allo stesso tempo, vengano lasciate fuori le posizioni eccessivamente 1 A. Pizzoferrato, La nozione giuslavoristica di trasferimento di azienda fra diritto comunitario e diritto interno, RIDL, 1998, I, p
2 garantistiche, è previsto che queste concentrazioni vengano agevolate 2. Da tale volontà del legislatore comunitario di contemperare l esigenza di tutela immediata dei diritti dei lavoratori con l interesse dell impresa ad essere trasferita, deriva la predisposizione di un regime flessibile di garanzie, connotato da una incisiva partecipazione dei lavoratori. 1.2 Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della Direttiva. Ai sensi dell art.1, primo comma, la Direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti a un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione 3. La Direttiva opera inoltre una delimitazione geografica, che ne comporta l applicazione a tutti i casi in cui il trasferimento abbia per oggetto uno stabilimento con sede nella Comunità. Per quanto riguarda i soggetti, l articolo 2 descrive il cedente come qualsiasi persona fisica, o giuridica che, per effetto del trasferimento perde la qualità di imprenditore rispetto all impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento e il cessionario come qualsiasi persona fisica o giuridica che, per effetto di un trasferimento, acquisisce la qualità di imprenditore rispetto all impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento. 2 E. Gonzalez Biebma, Configurazione e rilevanza della direttiva comunitaria n.77/187 sul trasferimento di aziende, stabilimenti e parti di stabilimenti, in Verso un diritto del lavoro europeo, a cura di S. Pagano, Giuffrè, Milano, 1993, p E. Gonzalez Biedma, Trasferimenti di azienda, in Dizionario di Diritto del Lavoro Comunitario, a cura di A. Baylos Grau, B. Caruso, M. D Antona, S.Sciarra, Monduzzi, Bologna, 1996, p
3 1.3 L articolazione delle tutele. La Direttiva opta per un sistema aperto di protezione che, tenta di facilitare, le procedure di trasferimento delle aziende 4. Essa delinea un sistema di protezione dei lavoratori articolato su due livelli, correlando la previsione di alcuni minimi di garanzia, che ogni Stato deve assicurare e può anche incrementare, con quella di un forte coinvolgimento dei lavoratori per mezzo di rappresentanti, dotati della facoltà di contrattare le regole che i datori dovrebbero far valere nei confronti dei loro dipendenti. Tale sistema protettivo si articola in due momenti temporali. In primo luogo, per quanto riguarda il momento precedente al trasferimento, la tutela si svolge in forma collettiva. Sono i rappresentanti dei lavoratori che, d accordo con l imprenditore, assumono tale funzione di tutela. In secondo luogo, per quanto riguarda la situazione successiva al trasferimento, la tutela si svolge sul piano individuale e deve essere garantita dagli Stati mediante norme di legge o regolamentari, assicurando la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione dei crediti che sono nati dall esecuzione di esso. 4 E. Gonzalez Biedma, Trasferimenti di azienda, cit. p
4 1.4 La tutela collettiva Per quanto riguarda il momento relativo alla tutela collettiva antecedente al trasferimento, la Direttiva intende assicurare ai lavoratori, oltre ad una protezione passiva, equivalente alla conservazione formale dello status quo anteriore al trasferimento, mediante norme di garanzia, anche una protezione attiva, attraverso la comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori delle modalità del trasferimento e la consultazione con riguardo alle misure da adottare. Il consenso dei rappresentanti dei lavoratori risulta vincolante, tanto da garantire una effettiva partecipazione collettiva dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. La protezione si articola nel modo seguente:! in primo luogo, i rappresentanti devono essere previamente informati su alcuni punti, quali le ragioni che giustificano il trasferimento, le conseguenze giuridiche economiche e sociali dello stesso e le misure specifiche che si intendono adottare ( art. 6, primo comma). Questi doveri di informazione si riferiscono sia all imprenditore cedente, sia al cessionario. Il primo deve comunicare ai propri dipendenti tali informazioni anteriormente al trasferimento, mentre il secondo deve informare i propri dipendenti con sufficiente anticipo;! in secondo luogo (art. 6, secondo comma), i rappresentanti dei lavoratori devono essere consultati, nel caso in cui uno dei due imprenditori intenda adottare concretamente misure che coinvolgano i lavoratori; in tal caso è obbligatorio giungere ad un accordo con questi. Le conseguenze del mancato accordo consistono nell impedire l adozione di queste misure, costringendo il nuovo datore di lavoro a mantenere le condizioni di lavoro anteriori al trasferimento. La Direttiva dispone una contrattazione di tipo straordinario tra i lavoratori e gli imprenditori allo scopo di conciliare gli interessi del nuovo proprietario con quelli dei lavoratori. 4
5 Essa stabilisce che sia i dipendenti del cedente sia quelli del cessionario vengano consultati nelle ipotesi in cui le decisioni dei titolari possano riguardarli. Non viene indicato il momento nel quale la consultazione deve avere luogo. In ogni caso essa va svolta prima che siano adottate le misure cui la Direttiva fa riferimento 5. Essa riconosce l intangibilità del contratto collettivo in vigore prima del trasferimento, fino al momento della scadenza di questo o dell entrata in vigore di un altro che lo sostituisce, precisando che il periodo di mantenimento delle precedenti condizioni di lavoro può essere limitato temporalmente, purché non sia inferiore ad un anno (art. 3, secondo comma). Il legislatore comunitario appare consapevole della complessità delle cause di trasferimento di una azienda, per cui ritiene conveniente non imporre un modello rigido di garanzie delle condizioni di lavoro, predisponendo una procedura collettiva finalizzata alla creazione di misure di flessibilità delle precedenti condizioni di lavoro. Tuttavia questo disegno non è giunto a buon fine, sia a causa dell ambiguità che caratterizza la Direttiva, sia perché nessuno Stato membro ha raccolto in tutto il suo significato questo impulso, cosicché nessuno di essi ha introdotto una procedura generale di contrattazione ex professo fra i lavoratori interessati e il nuovo proprietario, avente ad oggetto le misure successive al trasferimento d impresa. Il disposto della Direttiva stenta così a trovare concreta attuazione, poiché è discutibile, soprattutto sotto il profilo tecnico giuridico, che un accordo con i rappresentanti dei lavoratori dell unità produttiva interessata possa vincolare tutti i dipendenti di questa 6. L alternativa a questa trattativa è il ricorso all arbitrato, al quale si riferisce il terzo comma dell art. 6 della Direttiva. Tale norma prevede che gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative prevedono la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di ricorrere ad una istanza di arbitrato per ottenere una decisione su misure da adottare nei confronti dei lavoratori, possono limitare gli obblighi previsti nei paragrafi 1 e 2 ai casi in cui il 5 E. Gonzalez Biedma, Trasferimenti di azienda, cit. p
6 trasferimento realizzato comporti una modifica a livello dello stabilimento in grado di provocare svantaggi sostanziali per una parte considerevole dei lavoratori. Esso ha finito per assumere le sembianze di una autorizzazione agli Stati membri a riconoscere l arbitrato come possibile sistema alternativo alla trattativa nella soluzione delle controversie fra datori di lavoro e loro dipendenti. E opportuno sottolineare come la tutela collettiva dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d azienda sia caratterizzata da rilevanti limitazioni. Da una parte l obbligo di informare i rappresentanti dei lavoratori delle modalità del trasferimento si risolve nel diritto alla comunicazione delle misure che si intendono adottare; dall altro, lo sviluppo della pratica negoziale o dell arbitrato sulle misure da adottare di concerto con i lavoratori rimane un obiettivo inattuato, in considerazione sia della realtà dei singoli Stati, che delle limitazioni poste dalla Direttiva stessa. 6 E. Gonzalez Biedma, Trasferimenti di azienda, cit. p
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