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1 C OMUNE DI T ERNI ASSESSORATO AL COMMERCIO Prot. n Terni, OGGETTO: Disciplina degli orari di tutte le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ordinanza Sindacale.

2 IL SINDACO VISTI gli artt. 11, 13, 22, 29 e 30, D. Lgs , n. 114; VISTI gli artt. 25, 26, 27, 28 e 47, L.R. Umbria , n. 24 e s.m.i.; VISTI gli artt. 8 e 10, L , n. 287; VISTI gli artt. 13, comma 1, sub lett. j, 18, comma 1, sub lett. a) e b) e 21, L.R. Umbria , n. 6; VISTI gli artt. 9, 17 bis e 86 T.U.L.P.S.,R.D. 773/1931; VISTO l art. 7 bis, D. Lgs , n. 267, così come introdotto dall art. 16, comma 1, L. 3/03 e successivamente modificato al punto 5. dell all.to alla L. 116/03; VISTO l art. 50, comma 7, D. Lgs , n. 267; VISTO il progetto di rivitalizzazione e promozione del Centro Urbano, approvato con VISTI deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del ; l art. 91 dello Statuto Comunale, secondo la formulazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del ; la direttiva del Segretario Direttore Generale del Comune di Terni, prot. n del ; VISTI i verbali delle riunioni tenutesi in data , e , quest ultimo contenente l accordo previsto dall art. 26, L.R. Umbria , n. 24 e s.m.i.; ORDINA 1) gli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio: I. non potranno essere aperti al pubblico nelle date indicate all art. 27, comma 6 bis, L.R. Umbria , n. 24 e s.m.i. e nemmeno il 25 aprile; II. hanno facoltà di apertura al pubblico: a) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre. In tale periodo, è altresì consentito di non rispettare la mezza giornata di riposo settimanale; b) nelle giornate domenicali e festive o nella mezza giornata di riposo settimanale concomitanti con lo svolgimento di mercati e fiere (ad esclusione di quella di San Valentino), a condizione che gli esercizi commerciali siano ubicati sulle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni stesse; c) nelle ulteriori giornate domenicali o festive così come individuate ai sensi del successivo art. 20, ovvero con proprio apposito provvedimento, ai sensi dell art. 11, comma 5, D. Lgs , n. 114; d) esclusivamente per quelle su area pubblica regolarmente autorizzate, nei dieci giorni antecedenti la ricorrenza dei Morti; 2) la mezza giornata di chiusura infrasettimanale è intesa come obbligatoria. L esercente l attività di vendita, previa comunicazione al Comune, è tenuto a renderla nota mediante apposito cartello, con possibilità di scelta tra le giornate di lunedì mattina, giovedì pomeriggio o sabato pomeriggio, ad eccezione dei due sabati pomeriggio antecedenti Ferragosto nei quali dovrà necessariamente coincidere con la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelta dovrà essere mantenuta per almeno 30 giorni. L obbligo alla chiusura non sussiste nella settimana di Pasqua o qualora nell arco della settimana vi sia una festività; non sussiste altresì nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale coincidente con il Giovedì Grasso, per gli esercizi di vicinato del solo settore alimentare. Ai fini della determinazione della mezza giornata si considerano le 14,30 come orario di conclusione delle attività antimeridiane e le 13,30 come quello di inizio delle attività pomeridiane; 3) agli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e a tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio può essere concessa, con apposito provvedimento Sindacale, nelle giornate domenicali o festive o nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale la facoltà di apertura: a) sentite le Organizzazioni locali delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, qualora in dette giornate venga a svolgersi evento o iniziativa di particolare rilevanza

3 cittadina. Tale facoltà è comunque esclusa in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono della città. In dette occasioni è altresì consentito di protrarre l apertura sino alle ore 24,00; b) esclusi i mesi di luglio e agosto ed il periodo che va dal 5 novembre alla fine dell anno, in occasione dello svolgimento di manifestazione di tipo culturale, sportivo, ecc., avente rilevanza di via, di piazza, ecc. Tale facoltà, prevista per non più di una volta nel corso di un anno solare limitatamente ai soli esercizi ubicati nelle aree di circolazione interessate dalla suddetta manifestazione, può essere ammessa a condizione che la richiesta venga presentata al Comune almeno 30 giorni prima, che venga espresso conseguente parere favorevole dal Dirigente dell Ufficio Cultura oppure dell Ufficio Sport a seconda delle rispettive competenze anche circa la pertinenza territoriale della manifestazione, e che le modalità di organizzazione risultino conformi al principio sotteso alla presente disposizione e per il quale la finalità è quella di favorire le condizioni di servizio e di accoglienza per i fruitori (partecipanti, visitatori, ecc.) della manifestazione, e di realizzare i presupposti per promuovere la crescita del suo effetto attrattivo in termini soprattutto di presenze turistiche, così concorrendo al perseguimento degli obiettivi generali di valorizzare il centro urbano, in special modo, e di vivacizzare i quartieri, in generale; 4) agli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e a tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio può essere concessa nelle giornate feriali la facoltà di protrarre l apertura sino alle ore 24.00, qualora in dette giornate vengano a svolgersi eventi di particolare rilevanza cittadina; gli esercizi commerciali di vicinato di tutti i settori merceologici ubicati nel centro urbano ed altresì quelli ubicati lungo le vie di transito dei carri di Maggio, hanno la facoltà di protrarre l orario di apertura al pubblico sino alle ore in occasione delle date di sfilata. 5) gli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio hanno facoltà, nell ambito della fascia oraria 7,00-22,00, di scegliere il proprio orario di apertura, per un massimo di tredici ore, con o senza interruzione. Fermo restando quest ultimo limite massimo, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre è altresì consentito agli esercizi di vicinato e alle attività di vendita su aree pubbliche di protrarre l apertura sino alle ore 24,00. Alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al precedente punto 2), l esercente è tenuto a rendere noto l orario di apertura al pubblico del proprio esercizio; 6) le attività inserite all interno di un centro commerciale, così come definito all art. 4, comma 1, lettera g) del decreto 31 marzo 1998, n. 114, effettuano un orario unico e la chiusura infrasettimanale nella stessa mezza giornata; 7) le attività artigianali al cui interno viene svolta congiuntamente attività di vendita al dettaglio osservano l orario di apertura sulla base dell attività prevalente. 8) agli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio ubicati a Marmore e Piediluco e nei centri minori così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresa l area turistica della Cascata delle Marmore, e più precisamente: Acquapalombo; Colle Giacone; La Castagna; Pié Fossato; Rocca San Zenone; Appecano; Collelicino; Larviano; Poggio Lavarino; San Liberatore; Battiferro Collescipoli; Marmore; Polenaco; San Martino; Cecalocco; Collestatte Paese; Miranda; Porzano; Titurano; Cervara; Collestatte Piano; Papigno; Poscargano; Torre Orsina; Cesi; Giuncano; Piediluco; Pracchia; è data la facoltà di non rispettare la chiusura domenicale e festiva o la mezza giornata infrasettimanale; nel limite massimo previsto per l orario di esercizio è altresì consentito di protrarre l apertura sino alle ore 24,00; 9) le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano alle tipologie di attività e agli esercizi specializzati di cui all art. 13, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 114. Non si applicano altresì alle rivendite di generi di monopolio e di giornali e riviste anche quando queste

4 estendono la vendita ad altri prodotti; 10) ai titolari di rivendite di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli è data facoltà di non rispettare l obbligo della chiusura domenicale in coincidenza con la presentazione di nuovi modelli; 11) con riferimento a ciascun ambito circoscrizionale, oltre a quanto previsto a norma del precedente punto 8), è consentita l attività di vendita in orario notturno agli esercizi di vicinato del settore alimentare. In accordo con le Circoscrizioni, le Organizzazioni locali delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti si procederà a stabilire le modalità di esercizio; 12) lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, qualora coincida con una delle festività di cui all'elencazione del punto 1), sub I. della presente ordinanza, viene anticipato al martedì precedente; 13) Gli esercizi per l attività di somministrazione al pubblico di cui alla lettera A dell art. 5 della legge 287/1991 devono osservare un orario di apertura al pubblico per un minimo di 6 ore ed un massimo di 16 ed hanno facoltà di rimanere chiusi per uno o più giorni della settimana, con facoltà di osservare una chiusura intermedia fino al limite massimo di 5 ore consecutive. Gli esercizi per l attività di somministrazione al pubblico di cui alle lettere B e D dell art. 5 della legge 287/1991 devono osservare un orario di apertura al pubblico per un minimo di 12 ore ed un massimo di 20; hanno facoltà di rimanere chiusi per uno o più giorni della settimana e di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Per gli esercizi ubicati nei centri minori la facoltà di rimanere chiusi è limitata ad un solo giorno alla settimana, mentre è esclusa la possibilità di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Ai fini della determinazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, si applica quanto disposto al precedente punto 2); in tal caso i limiti orari minimo e massimo di apertura al pubblico di cui sopra si intendono dimezzati. Alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al precedente punto 2), l esercente è tenuto a rendere noto l orario di apertura al pubblico del proprio esercizio. Per le suddette tipologie di esercizio è prevista la chiusura dei locali, ovvero, degli accessi, entro e non oltre le ore 3,00; agli avventori eventualmente presenti all interno, il titolare può tuttavia consentire di terminare le consumazioni entro e non oltre le ore 3,30. Gli esercizi per l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla lettera c) del comma 1 dell art. 5 della legge 287/1991, esercitate congiuntamente ad attività culturali, di trattenimenti e svago devono osservare l orario di apertura al pubblico nel rispetto dell orario previsto per queste ultime attività; Le attività artigianali al cui interno viene svolta congiuntamente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla lettera d) del comma 1 dell art. 5, legge 287/1991, osservano l orario di apertura sulla base dell attività prevalente. 14) agli esercenti l attività di somministrazione al pubblico è data facoltà di non osservare la chiusura nella notte dell ultimo giorno di Carnevale, del 30 aprile e del 31 dicembre. Analoga facoltà, sentite le Organizzazioni locali delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, è consentita in occasione di eventi o di circostanze di particolare rilevanza; 15) agli esercizi di vicinato, nel cui interno viene svolta congiuntamente attività di vendita al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è consentito di non effettuare chiusure. Per tali esercizi l orario di apertura è stabilito sulla base dell attività prevalente; 16) i titolari di sale giochi potranno osservare un orario di esercizio compreso all interno delle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 10,00 a non oltre le ore 1,00 durante il periodo invernale (vigenza ora solare); b) dalle ore 10,00 a non oltre le ore 2,00 durante il periodo estivo (vigenza ora legale); c) dalle ore 10,00 a non oltre le ore 3,00 nelle giornate del venerdì, del sabato e degli altri giorni prefestivi;

5 17) ferma restando la disciplina degli orari del Mercato Coperto, l orario delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetto alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. In particolare gli operatori commerciali su aree pubbliche che svolgono congiuntamente attività di vendita e di somministrazione di uno o più prodotti, si atterranno nel distinto esercizio di queste alle disposizioni della presente Ordinanza per quanto previsto rispettivamente per la vendita e la somministrazione; 18) nell ambito dell area del Foro Boario: a) l orario di funzionamento del Mercato settimanale del Mercoledì è fissato nel modo che segue: - ingresso per il posizionamento: dalle ore alle ore (vigenza ora legale); dalle ore alle ore (vigenza ora solare); - inizio delle operazioni di vendita: ore 07.00; (vigenza ora legale); ore 07.30; (vigenza ora solare); - termine operazioni di vendita: ore 14.00; - chiusura del foro Boario: ore b) Ad eccezione del mercoledì, negli altri giorni ricompresi tra il lunedì ed il sabato, le attività commerciali al minuto svolte all interno ed all esterno della stessa area, ivi incluse quelle dei produttori dei propri fondi, osservano i seguenti orari: - apertura del Foro Boario per il posizionamento e per l inizio delle operazioni di vendita: ore 05.00; - ultimazione operazioni di vendita: entro le ore 10.10; - chiusura Foro Boario: ore 10.20; le suddette disposizioni si applicano altresì alle attività dei grossisti esercitate all interno del Foro Boario. 19) gli operatori commerciali su aree pubbliche esercenti la vendita di angurie e di meloni interi hanno facoltà di svolgere tale attività nel periodo ricompreso tra il 25 giugno ed il 2 ottobre di ogni anno anche nelle giornate domenicali e festive. L orario di vendita di detti prodotti in tutti i giorni della settimana nell ambito del suindicato periodo di riferimento è ricompreso tra le ore e le ore Qualora i medesimi operatori pongano in vendita angurie e meloni unitamente ad altri prodotti relativi al settore merceologico alimentare, l attività di vendita di questi ultimi dovrà cessare in coincidenza con la mezza giornata di riposo settimanale prescelta e con la domenica; gli operatori commerciali su aree pubbliche specializzati nella vendita di pesce fresco, possono esercitare tale attività anche limitatamente ad alcuni giorni della settimana, garantendo in ogni caso l apertura quantomeno il martedì, il giovedì ed il venerdì. 20) per l anno 2006, il calendario delle ulteriori giornate domenicali di apertura in coincidenza delle quali gli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio hanno facoltà di apertura al pubblico, è il seguente: 26 marzo; 9 aprile (apertura straordinaria); 30 aprile; 28 maggio; 25 giugno (apertura straordinaria); 24 settembre; 29 ottobre; 26 novembre. Gli esercizi commerciali di tutti i settori merceologici e tutte le altre attività esercenti la vendita al dettaglio esistenti all interno del Centro Urbano, così come individuato ai sensi dell allegato A del relativo progetto di rivitalizzazione e promozione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del , hanno la facoltà di individuare le ulteriori giornate domenicali di apertura effettuando una scelta tra le due opzioni che seguono: - tra il 26 marzo ed il 2 aprile (previa comunicazione al Comune da effettuarsi solo in caso di scelta del 2 aprile con un anticipo di almeno 8 giorni);

6 - tra il 30 aprile ed il 7 maggio in occasione della manifestazione Ieri Oggi Motori a Terni (previa comunicazione al Comune da effettuarsi solo in caso di scelta del 30 aprile con un anticipo di almeno 8 giorni); - tra il 24 settembre ed l 8 ottobre in occasione della manifestazione Campagna Amica Country (previa comunicazione al Comune da effettuarsi solo in caso di scelta del 24 settembre con un anticipo di almeno 8 giorni); - tra il 29 ottobre ed il 5 novembre (previa comunicazione al Comune da effettuarsi solo in caso di scelta del 5 novembre con un anticipo di almeno 8 giorni). 21) chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per quanto attiene le attività di commercio su area privata, così come previsto dall art. 47, comma 2 bis, L.R. Umbria , n. 24 e s.m.i.; b) da euro 516,00 a euro 3.098,00 per quanto attiene le attività di commercio su area pubblica; c) da euro 154,00 a euro 1.032,00 per quanto attiene le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; d) da euro 516,00 a euro 3.098,00 per quanto attiene le attività delle sale giochi; 22) con la sola eccezione di quanto previsto ai sensi del precedente punto 20), la presente ordinanza rimane in vigore sino all adozione di successive diverse disposizioni in materia. Per IL SINDACO L Assessore al Commercio Sig. Giuseppe Boccolini

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