Prot. n.1787 Disposizioni per l attuazione della riforma della politica agricola comune

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1 Prot. n.1787 Disposizioni per l attuazione della riforma della politica agricola comune Visto il regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Visto il regolamento (CE) n.795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 Visto il regolamento (CE) n.796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante attuazione dell articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura ; Visto l articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 così come modificato dall articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157; Vista la posizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sull attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 espressa nella seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 n. 1628, d intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n /03 relativamente all articolo 33 ed all articolo 40, che disciplinano rispettivamente l ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità di applicazione; Vista la nota della Commissione Europea 25 giugno 2004, prot. n ; Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;

2 Vista l intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 29 luglio DECRETA Articolo 1 (Avvio del regime di pagamento unico) 1. Il regime di pagamento unico previsto dal reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 è applicato a livello nazionale dal 1 gennaio 2005, fatta eccezione per l articolo 62 la cui applicazione decorre dal 1 gennaio Il regime di pagamento unico viene attuato con le modalità previste dagli articoli da 33 a 57 e 62 del reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni. 3. Ai sensi dell articolo 70, comma 1, lettera a), secondo trattino del reg.(ce) n. 1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti concessi ai sensi dell articolo 3 del reg. (CE) n. 2358/71. Articolo 2 (Gestione della riserva nazionale) 1. Lo Stato si avvale del diritto di adottare misure in applicazione dell articolo 42, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre Lo Stato applica tutte le disposizioni facoltative previste dagli articoli 6 e 7 del reg. (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile Le determinazioni sull utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5 dell articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sulle altre misure conseguenti ai regolamenti attuativi del regolamento (CE) n.1782/2003, sono adottate con decreto del Ministro della Politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3 4. La gestione della riserva nazionale di cui all articolo 42 del reg. (CE) n. 1782/2003 è affidata all AGEA che, al fine di assicurare il rispetto del massimale nazionale ai sensi dell art.41 del reg. (CE) n.1782/2003, nonché l equilibrio della riserva nazionale e il rispetto delle finalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell articolo 42 del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari degli importi di riferimento dandone comunicazione agli organismi pagatori riconosciuti. 5. I criteri oggettivi e la definizione delle zone omogenee di utilizzo della riserva nazionale di cui all articolo 42 del citato regolamento sono definiti con decreto di cui al comma 3. Articolo 3 (Criteri di ammissibilità) 1. Nella definizione di successione anticipata di cui all articolo 33 del regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio rientrano: a) il consolidamento dell usufrutto in capo al nudo proprietario; b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l azienda o parte dell azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima. 2. Ai fini dell articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1782/2003, rientra nell ipotesi di cambiamento della forma giuridica il caso in cui l agricoltore che gestisce l azienda all atto dell avviamento del regime: a) abbia esercitato attività agricola come membro compartecipe dell impresa familiare di cui all art. 230/bis del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell azienda; b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attività agricola attraverso una società della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall art del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attività come affittuario di società della quale aveva il controllo; c) abbia esercitato, come società, attività agricola attraverso uno o più propri soci.

4 3. Rientra nelle fattispecie di cui al comma 2 anche il caso in cui l agricoltore che conduceva l azienda nel periodo di riferimento abbia costituito una società che gestisce l azienda stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 4 (Gestione degli importi resi disponibili dalla modulazione) 1. Gli importi totali resi disponibili dalla modulazione sono ripartiti fra i Piani di sviluppo rurale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei parametri concordati in sede di Comitato nazionale per la sorveglianza sull attuazione dei piani di sviluppo rurale, come sostegno supplementare alle misure dei piani medesimi. Articolo 5 (Condizionalità) 1. Le norme quadro inerenti le buone condizioni agronomiche ed ambientali, e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria, cui devono conformarsi le Regioni e le Province Autonome, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dello schema riportato negli Allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parità di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. 2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano definiscono, con propri provvedimenti, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parità di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. In caso di inadempienza, il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il potere sostitutivo. 3. L Agea è responsabile dell attuazione del sistema dei controlli di cui ai commi 1 e 2, eseguiti dagli organismi pagatori e garantisce, attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni di cui all articolo 9 del reg. (CE) n. 796/2004.

5 Articolo 6 (Prima assegnazione dei titoli all aiuto) 1. Possono beneficiare dell aiuto gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all articolo 33 del regolamento (CE) n.1782/2003, cosi come specificate dal presente decreto. 2. Ai sensi dell articolo 12, comma 1, del reg. (CE) n. 795/2004, l AGEA procede all identificazione degli agricoltori aventi titolo all aiuto, definendo tempi e modalità per la registrazione nel SIAN delle conferme ovvero delle modifiche aziendali per le fattispecie ricadenti negli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, così come descritte dal presente decreto, nonché dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ai sensi dell articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 luglio 2004, n Entro il 31 marzo 2005 gli Organismi Pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori identificati con la procedura di cui al comma 2, il modulo di domanda di cui all articolo 34, comma 1, del regolamento (CE) n. 1782/ Entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all Organismo Pagatore competente la domanda di fissazione definitiva dei titoli all aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico. 5. La domanda è predisposta in coerenza con gli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 796/2004 e dovrà altresì contenere gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell articolo 2, lett. a) del regolamento (CE) n. 1782/ Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dall articoli 42, commi. 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, presentano all Organismo Pagatore competente, domanda di ammissione al regime di pagamento unico alle condizioni stabilite nella sezione II del Capitolo II del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 7. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dall articolo 42, comma 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 presentano all Organismo Pagatore competente domanda di ammissione al regime

6 di pagamento unico, nelle fattispecie previste e alle condizioni stabilite nella sezione III del Capitolo III del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 8. Gli Organismi Pagatori garantiscono all AGEA, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilità delle domande di fissazione dei titoli all aiuto, ai fini del calcolo definitivo dei titoli stessi, del dimensionamento della riserva nazionale e del calcolo dei titoli da riserva, che l AGEA esegue e rende disponibili attraverso il SIAN, agli Organismi Pagatori. Entro il 15 agosto 2005 gli Organismi Pagatori assegnano ai produttori i titoli all aiuto definitivi. 9. Le dimensioni minime di una azienda per potere presentare la domanda di fissazione dei titoli all aiuto non possono essere inferiori a 0, 3 ettari. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai titoli all aiuto sottoposti alle condizioni particolari di cui agli articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché i titolari mantengano almeno il 50% dell attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Articolo 7 (Uso dei titoli all aiuto) 1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dispongano all 11 novembre 2004 delle parcelle per le quali presentano domanda di pagamento e su queste esercitino attività agricola nel rispetto del regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n.795/2004 e 796/2004 della Commissione e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto disposto all articolo 49, comma. 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e salvi casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7 Articolo 8 (Tipi specifici di agricoltura previsti dall articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003) 1. Nel settore dei seminativi, delle carni bovine e degli ovicaprini viene operata una trattenuta dell 8% della componente settoriale seminativi, del 7% della componente settoriale carni bovine e del 5% della componente settoriale ovicaprini del massimale nazionale di cui all articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell allegato VI del detto regolamento. 2. Le somme così ottenute sono destinate, settore per settore, e su base annua, a un pagamento supplementare agli agricoltori del settore interessato che rispettino le condizioni di ammissibilità al premio. 3. Le condizioni di ammissibilità al premio supplementare, che tengono conto della tutela e valorizzazione dell ambiente o del miglioramento della qualità e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere determinate annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa comunitaria avvalendosi anche delle proposte del Comitato di cui al comma successivo. 4. Per il monitoraggio dell utilizzo delle risorse finanziarie previste a titolo di aiuto supplementare e per la formulazione di proposte di modifica delle condizioni di ammissibilità al premio supplementare di cui al comma 3, è istituito un Comitato paritetico Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Regioni e Province autonome, integrato da una rappresentanza delle Organizzazioni del Tavolo Agroalimentare. Articolo 9 (Applicazione del pagamento supplementare) 1. Le trattenute di cui al precedente articolo 8 vengono utilizzate per erogare un pagamento supplementare, condizionato come segue:

8 a) nel settore dei seminativi un pagamento supplementare ad ettaro viene erogato agli agricoltori che utilizzano sementi certificate per la coltivazione di particolari varietà e che adottino modalità di certificazione, tecniche di coltivazione, stoccaggio ed altre pratiche produttive tali da corrispondere a caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che favoriscono la commercializzazione; b) nel settore delle carni bovine un pagamento supplementare per capo viene erogato agli allevatori di vacche nutrici, come definite dal diritto comunitario, di razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici o agli allevatori di vacche nutrici a duplice attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi estensivi; c) nel settore delle carni ovine e caprine un pagamento supplementare a capo viene erogato agli allevatori singoli o associati con più di 50 capi. 2. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), un abbattimento pro rata è applicato ai relativi pagamenti supplementari per ettaro o per capo. Articolo 10 (Trasferimento dei titoli agli aiuti) 1. In caso di vendita del titolo all aiuto, si applicano le trattenute, da riversare alla Riserva nazionale, calcolate nelle percentuali massime previste dall articolo 9 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 2. La cessione del titolo all aiuto, che avviene secondo quanto stabilito dall articolo 25 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all articolo 45 della legge n. 203/82, e deve essere comunicata a pena di nullità agli organismi pagatori, entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l AGEA, in attuazione dell articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il trasferimento del titolo, comunicato attraverso il SIAN dagli Organismi Pagatori.

9 3. Per i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall art. 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le domande di cedente e cessionario devono essere presentate congiuntamente agli Organismi Pagatori. 4. I trasferimenti dei titoli all aiuto possono avvenire solo all interno delle regioni omogenee così come definite all articolo 2, comma 5. Articolo 11 (Clausole relative ai contratti privati di vendita) 1. Ai sensi dell articolo 17, comma 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.795/2004 della Commissione, l acquirente può presentare domanda di fissazione del titolo all aiuto a nome del venditore e con l esplicita autorizzazione di questo. 2. Ai contratti privati di vendita di cui all articolo 17 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione si applica il comma 5 del medesimo articolo. Articolo 12 (Disposizioni applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare) 1. Qualora il contratto d affitto di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 o i programmi di cui all articolo 23 dello stesso regolamento cessino dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri titoli all aiuto, dopo la scadenza del contratto d affitto o del programma, entro il termine ultimo di presentazione delle domande nel quadro del regime di pagamento unico dell anno successivo. 2. Anche ai contratti di durata quinquennale, in relazione alla prassi consolidata in Italia, si applicano le disposizioni previste per i contratti d affitto a lungo termine previsti negli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

10 3. Agli agricoltori di cui all articolo 20 del regolamento 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, vengono attribuiti titoli all aiuto calcolati su un importo di riferimento fissato secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato Regioni. Articolo 13 (Ritiro dalla produzione) 1. I produttori che abbiano ritirato superfici dalla produzione a titolo obbligatorio devono lasciarle a riposo ai sensi dell articolo 32 del regolamento (CE) n.795/2004 della Commissione e non possono effettuare le semine prima del 31 agosto per il raccolto dell anno successivo. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano le misure previste dai commi 2 e 3 dell articolo 32 del regolamento (CE) n.795/2004 della Commissione. 3. In caso di applicazione dell articolo 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano le misure in esso previste. In ogni Regione o Provincia autonoma le nuove superfici ammissibili non possono superare le superfici dichiarate inammissibili. 4. Gli scambi previsti nell articolo 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione devono essere sottoposti a preventiva notificazione alla Regione o Provincia autonoma, che provvederà ad accogliere o respingere la proposta contenuta nell atto notificato entro 60 giorni dall invio dello stesso. 5. Le regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano garantiscono, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilità dei dati derivanti dall applicazione del presente articolo. Articolo 14 (Clausola arbitrale) 1. La domanda presentata al fine di partecipare al regime di pagamento unico può essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile

11 controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime, alla Camera arbitrale di cui all articolo 16 del decreto legislativo n. 99 del La procedura arbitrale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento esecutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura, istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 luglio 2002, n. 743, confermato dall articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Il presente decreto è trasmesso all Organo di Controllo per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 Agosto 2004

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