L OCM UNICA E L OCM ORTOFRUTTA
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1 L OCM UNICA E L OCM ORTOFRUTTA MARIA FRANCESCA VIRDIS Dipartimento Per La Multifunzionalita Dell impresa Agricola, Per Lo Sviluppo Rurale E Per Le Filiere Agroalimentari Settore Assistenza Allo Sviluppo Dei Progetti Di Filiera 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 1
2 Cosa s intende per OCM? L Organizzazione Comune di Mercato è lo strumento previsto dall art.34 del trattato istitutivo della CEE per il conseguimento degli obiettivi della PAC, soprattutto per: stabilizzare i mercati; garantire un tenore di vita equo agli agricoltori; aumentare la produttività dell'agricoltura. Il regolamento unico OCM (Reg.CE 1234/2007) costituisce un insieme di disposizioni, adottate a livello comunitario, per disciplinare la produzione e il commercio dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell'unione Europea. Prima dell emanazione del Regolamento Unico le disposizioni relative alla OCM erano contenute in regolamenti specifici per comparto. Questi regolamenti sono poi confluiti nell OCM unica che li ha abrogati. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 2
3 Cosa s intende per OCM? La OCM, per adempiere alle proprie funzioni, dispone di vari meccanismi, che differiscono in base ai prodotti disciplinati e possono essere così riassunti: un sistema d'intervento sui mercati mediante aiuti all'ammasso pubblico o privato, tramite pagamento (automatico o condizionato) di prezzi minimi garantiti che regolano il mercato e attraverso aiuti al consumo; aiuti diretti (alla produzione o slegati dalla produzione) che assicurano un tenore di vita equo agli agricoltori; aiuti eccezionali applicabili solo in caso di grave crisi dei mercati; aiuti supplementari previsti per specifici comparti ritenuti importanti, per tutelare o valorizzare l'ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli secondo condizioni stabilite dalle autorità competenti (art.69 REG. CE 1782/03); contingentamento, ovvero limitazioni della produzione in alcuni settori; dazi doganali e restituzioni all'esportazione. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 3
4 L OCM unica Il 22 ottobre 2007 è stato approvato il Reg. CE 1234/2007 che disciplina l organizzazione comune dei mercati per quasi tutti i prodotti agricoli. Si tratta della cosiddetta OCM UNICA da cui inizialmente sono rimaste fuori le ocm specifiche in fase di riforma (ortofrutta e vino) La situazione precedente all istituzione dell OCM UNICA era caratterizzata, in generale, da una disciplina specifica per comparto e quindi dall esistenza di diverse OCM. Le OCM in vigore erano circa il 90% della produzione agricola finale comunitaria e in concreto i comparti agricoli, disciplinati da una specifica organizzazione comune di mercato, erano i seguenti: sementi, cereali, riso, foraggi essiccati, tabacco, lino e canapa, luppolo, ortofrutticoli freschi e trasformati, banane, vino, olio d'oliva e olive da tavola, barbabietole da zucchero, floricoltura, prodotti lattiero-caseari, uova e pollame, carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine. Il 14 aprile 2008 è stato emanato il Reg. CE 361/2008 che modifica il regolamento unico citato, abrogando i regolamenti specifici sull ocm ortofrutta e facendogli confluire nel nuovo Regolamento CE 1234/2007 (in particolare sono stati abrogati fra gli altri i seguenti regolamenti 2200/1996, 2201/1996 e 1182/2007) 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 4
5 Prima dell OCM unica Le OCM specifiche erano contenute in regolamenti di base che venivano corredati da ulteriori regolamenti finalizzati alla loro applicazione; I regolamenti di base di ciascuna OCM specifica contenevano nella maggior parte dei casi una struttura identica oltre che numerose disposizioni in comune. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 5
6 Dopo l OCM unica CON LA NUOVA OCM UNICA SI ISTITUISCE UN QUADRO GIURIDICO ORIZZONTALE (VALIDO PER QUASI TUTTI I COMPARTI) PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MERCATO; Per l emanazione dell OCM UNICA è stata fondamentale l adozione del Reg.CE 1782/2003 che accorpa una molteplicità di dispositivi di sostegno in un regime unico di pagamento e costituisce un quadro giuridico orizzontale per tutti i pagamenti diretti. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 6
7 L OCM unica L approvazione dell OCM unica si inserisce nell ambito della nuova PAC come strumento per la semplificazione e l unificazione degli interventi di mercato, senza peraltro rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell ambito della stessa politica agricola comunitaria. In questa ottica l OCM unica rappresenta un atto di semplificazione TECNICA che non ha abrogato o modificato gli strumenti esistenti salvo che gli stessi non siano stati ritenuti obsoleti o superflui, e in ogni caso le modifiche sono intervenute prima dell inserimento nel regolamento unico. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 7
8 L OCM unica La Nuova PAC, che è stata concepita seguendo principi di semplificazione, si basa su quattro regolamenti fondamentali relativi rispettivamente: 1. al finanziamento della PAC; 2. al sostegno alle aziende agricole attraverso il pagamento unico; 3. allo sviluppo rurale; 4. agli interventi di mercato (OCM UNICA). 30/06/2009 8
9 L OCM unica L OCM ORTOFRUTTA è stata inserita nell ocm unica solo dopo l approvazione della relativa riforma (con l emanazione del Reg. CE 361/2008 che ha abrogato tra gli altri i regolamenti principali ancora in vigore 2200/96, 2201/96 e 1182/2007) Per questo motivo la riforma dell OCM ortofrutta ha introdotto il regime del pagamento unico e abolito l aiuto diretto ai produttori di trasformati. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 9
10 L OCM unica Il regolamento CE 1234/2007 si articola in sette parti: 1^parte disposizioni introduttive; 2^parte mercato interno; 3^parte scambi con i paesi terzi; 4^parte norme sulla concorrenza; 5^parte disposizioni specifiche relative a singoli settori; 6^parte disposizioni generali 7^parte disposizioni di applicazione, transitorie e finali. Il regolamento contiene, inoltre, 27 allegati. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 10
11 Il comparto ORTOFRUTTA E stato tra i primi a dotarsi di una specifica ocm con lo scopo principale di rendere più competitive le imprese ortofrutticole favorendo e disciplinando la costituzione di organizzazioni di produttori aventi il compito principale di razionalizzare e concentrare l offerta in funzione delle esigenze del mercato e nel rispetto delle norme sullo sviluppo sostenibile. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 11
12 L OCM ORTOFRUTTA (ORIGINI) è stata tra le prime ad essere emanata (1035/72 del 18/05/1972); Fin dalle origini della PAC, infatti, era fortemente sentito il problema di un adeguata organizzazione della produzione ortofrutticola, rispetto agli altri settori, sia per esigenze legate alle specifiche caratteristiche di questi prodotti (altamente deperibili e soggetti a forti turbative di mercato) sia per il ruolo importante, in termini di redditi, di questo settore nel contesto agricolo. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 12
13 L OCM ORTOFRUTTA (ORIGINI) Era necessario, dunque, salvaguardare i redditi dei produttori interessati regolamentando la produzione dalla fase della programmazione a quella dell immissione dei prodotti sul mercato in modo da favorire un maggiore equilibrio tra domanda e offerta e quindi un incremento della redditività delle imprese ortofrutticole. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 13
14 L OCM ORTOFRUTTA (ORIGINI) la politica comunitaria, per rafforzare il potere contrattuale dei produttori ortofrutticoli, introdusse per la prima volta l istituto dell Organizzazione di Produttori (Reg. CE 159/66 confluito nel 1035/72) quale forma associata di produttori riconosciuta ai fini dell applicazione di questa OCM; Fin dalle origini si attribuì un ruolo importante all aggregazione e organizzazione dell offerta. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 14
15 L OCM Ortofrutta 1^ riforma E STATA APPROVATA NEL 1996; E RIMASTA IN VIGORE fino al 31/12/2007 LA BASE NORMATIVA ERA COSTITUITA DA TRE REGOLAMENTI COMUNITARI: Reg.CE 2200/96 ortofrutta fresca; Reg.CE 2201/96 ortofrutta trasformata; Reg.CE 2202/96 agrumi trasformati. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 15
16 Reg.CE 2200/96 ortofrutta fresca 1^ riforma Caratteristiche principali: Ruolo centrale alle Organizzazioni di Produttori che devono operare secondo il principio della corresponsabilità finanziaria dei produttori utilizzando i seguenti strumenti: 1. Fondo di esercizio 2. Programma Operativo. Meccanismo di intervento attraverso i ritiri 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 16
17 Reg.CE 2200/96 ortofrutta fresca 1^ riforma Prevedeva: Un sistema di classificazione dei prodotti con riferimento a norme comuni; Un regime di intervento; Un meccanismo di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e un regime di aiuto per le stesse; Un regolamento in materia di organizzazioni e di accordi interprofessionali; Un regime di controlli nazionali e comunitari; Un regime di scambi con i paesi terzi. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 17
18 Regg.CE 2201/96 e 2202/96 Ortofrutta trasformata 1^ riforma Caratteristiche principali: Aiuto diretto ai produttori nel quadro della soglia nazionale di trasformazione; Ammontare dell aiuto definito sulla base del peso della materia prima; Limite di trasformazione per ogni Stato membro. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 18
19 Regg.CE 2201/96 e 2202/96 Ortofrutta trasformata - 1^ riforma Prevedeva un regime specifico sugli aiuti alla produzione (destinata all industria) e alla trasformazione, in particolare: Reg. CE 2201/96 (modificato dal REG.1182/2007) stabiliva un regime di aiuti alla produzione rispettivamente per pomodori, pere e pesche, fichi secchi e prugne, uve secche della varietà sultanina e Moscatel, e uve di Corinto. Prevedeva anche uno specifico regime di scambi con i paesi terzi; 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 19
20 Regg.CE 2201/96 e 2202/96 Ortofrutta trasformata - 1^ riforma Prevedeva un regime specifico sugli aiuti alla produzione (destinata all industria) e alla trasformazione, in particolare: Reg. CE 2202/96 (abrogato dal REG.1182/2007) stabiliva un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi trasformati in succo (limoni, pompelmi, pomeli, arance, mandarini, clementine) e in segmenti (clementine e satsuma). Questo regime operava sulla base di contratti stipulati tra le OP e le imprese di trasformazione; i contratti dovevano essere trasmessi alle competenti autorità degli stati membri (in Italia alle Regioni) per i controlli qualitativi e quantitativi ; 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 20
21 La Riforma del 2007 (2^riforma) entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 E STATA VARATA CON L EMANAZIONE DEL REG.CE 1182/2007 DEL 26/09/207 recante: norme specifiche per il settore ortofrutticolo; modifiche delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006; abrogazione del regolamento (CE) n. 2202/96. E STATA RESA ATTUATIVA CON L APPROVAZIONE DEL REG.CE 1580/2007 EMANATO IN DATA 21/12/2007; E STATA INSERITA NEL NUOVO REGOLAMENTO UNICO 1234/2007 CON L EMANAZIONE DEL REG.CE 361/2008 CON EFFICACIA DAL 1 LUGLIO 2008, CONTESTUALMENTE SONO STATI ABROGATI I SINGOLI REGOLAMENTI SPECIFICI ESCLUSO IL REGOLAMENTO APPLICATIVO 1580/ /06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 21
22 La Riforma del 2007 (2^riforma) entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 Gli obiettivi generali sono: 1. Rafforzare l orientamento al mercato e la competitività del comparto ortofrutticolo; 2. Ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori causate da crisi di mercato 3. Aumentare il consumo di frutta e verdura nell Unione Europea 4. Sostenere gli sforzi degli agricoltori per la protezione dell ambiente 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 22
23 Le OP nella 2^riforma Viene confermato e rafforzato il ruolo centrale delle OP nella gestione e soluzione delle problematiche legate al mercato. L Organizzazione di Produttori alla luce di questa seconda riforma risulta ancor di più la forma organizzativa riconosciuta a livello comunitario per il conseguimento degli obiettivi della PAC atti a rafforzare il potere contrattuale dei produttori e quindi i loro redditi. 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 23
24 Le OP nella 2^riforma 1. Acquistano maggiore flessibilità, le loro regole sono semplificate e acquistano la funzione di gestione delle crisi di mercato; 2. I produttori sono liberi di aderire a più organizzazioni ma per prodotti diversi. 3. Sono previsti finanziamenti supplementari (con tasso di cofinanziamento comunitario del 60% anziché del 50%) nei seguenti casi: nelle regioni in cui la produzione commercializzata tramite le organizzazioni di produttori è inferiore al 20%; nei nuovi Stati membri; per produzioni biologiche. 4. Sono promosse anche le fusioni tra organizzazioni e associazioni di organizzazioni; 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 24
25 Le OP nella 2^riforma 5. Prosegue il sostegno alle organizzazioni operanti su scala transnazionale o a livello interprofessionale; 6. Gli Stati membri devono elaborare la strategia nazionale e le organizzazioni devono tenerne conto nella stesura dei propri programmi operativi che devono essere in linea con la stessa. 7. Per l Italia la riforma conferma il volume di sostegno precedente (circa 470 milioni di euro). 30/06/2009 francescavirdis@ersat.rupa.it 25
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