Schema della procedura d esecuzione

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1 Schema della procedura d esecuzione Soggetto responsabile per la fase Creditore Debitore Ufficio d esecuzione Giudice P I G N O R A M E N T O E S E C U Z I O N E Pagamento Avviso di pignoramento Esecuzione del pignoramento Domanda di realizzazione Realizzazione Pagamento dei creditori integrale parziale Domanda d esecuzione Precetto esecutivo Opposizione Procedura di rigetto Rigetto dell opposizione Domanda di continuazionedell esecuzione Continuazione dell esecuzione F A L L I M E N T O Senza opposizione Comminatoria di fallimento Domanda di fallimento Decisione sul fallimento Inventario dei beni Convocazione dei creditori Graduazione dei crediti Liquidazione e ripartizione Attestato di carenza di beni Attestato di carenza di beni Chiusura del fallimento

2 Domanda d esecuzione Con la domanda d esecuzione il creditore avvia la procedura d esecuzione. La domanda va inviata all ufficio d esecuzione competente e deve contenere il nome e l indirizzo del creditore e del debitore, nonché l ammontare del credito. Se disponibile, alla domanda va allegato anche il titolo di credito. La domanda d esecuzione è compilata con l ausilio di un apposito formulario. Consiglio pratico La piattaforma realizzata dall Ufficio federale di giustizia consente di compilare il formulario on line e di stamparlo. Sul modulo è riportato automaticamente l indirizzo dell ufficio d esecuzione competente.

3 Precetto esecutivo Emesso dall ufficio d esecuzione sulla base della domanda d esecuzione, questo documento è notificato al debitore in duplice copia. Il precetto esecutivo costituisce un ingiunzione di pagamento, entro venti giorni, della somma vantata dal creditore. Se il debitore non versa tale somma, la procedura prosegue in via di pignoramento o in via di fallimento. Consiglio pratico Notificazione del precetto esecutivo Alla ricezione di una domanda d esecuzione, l ufficio competente deve notificare un precetto esecutivo al debitore. La notificazione si concretizza con la consegna del precetto al debitore; l'agente «notificatore» redige un verbale di consegna. Rifiutare la consegna del precetto esecutivo è inutile perché il documento viene comunque ritenuto notificato. Si invita invece il debitore a facilitare la procedura di notifica. Se viene convocato, il debitore ha del resto ogni interesse a recarsi allo sportello postale o all ufficio competente, dato che i costi dei tentativi infruttuosi di notificazione sono a suo carico.

4 Opposizione Dichiarazione scritta od orale del debitore, con la quale quest ultimo contesta il fatto che sussista il debito che gli si chiede di saldare. Se contesta il debito, il debitore può fare opposizione al momento della notificazione del precetto esecutivo oppure nei dieci giorni successivi. In quest ultimo caso dovrà inoltrare un opposizione scritta, nella quale riporterà semplicemente la dicitura «fatta opposizione» e apporrà data e firma. L'opposizione sospende l esecuzione. Consiglio pratico L'opposizione consente al debitore di esprimere il suo disaccordo sul debito che gli viene chiesto di saldare. Il debitore può fare opposizione al momento della notificazione del precetto esecutivo o nei dieci giorni successivi. In quest ultimo caso, l opposizione va presentata, di preferenza per iscritto, all ufficio competente. Non è necessario motivare un opposizione (salvo in caso di esecuzione cambiaria).

5 Procedura di rigetto Se il debitore fa opposizione, il creditore può chiedere la continuazione della procedura d esecuzione soltanto rigettando, con successo, l opposizione; questa procedura si svolge di norma dinanzi a un tribunale ordinario. Consiglio pratico Il giudice competente esaminerà la domanda di rigetto dell opposizione. Se il creditore presenta un documento qualificato, in base al quale può dimostrare l esistenza del credito (decisione giudiziaria, transazione o riconoscimento di debito giudiziale), viene accordato il rigetto definitivo dell opposizione. Se il creditore presenta un riconoscimento scritto del debito, comprovato dalla firma del documento, viene accordato il rigetto provvisorio dell opposizione. Se, entro venti giorni dal rigetto provvisorio dell opposizione, il debitore non fa domanda di disconoscimento del debito oppure tale domanda viene respinta, il rigetto dell opposizione diventa definitivo.

6 Domanda di continuazione dell esecuzione Formulario che il creditore deve compilare per ottenere un pignoramento o la notifica di una comminatoria di fallimento, se il debitore è soggetto all esecuzione in via di fallimento. Il creditore deve avere ottenuto l emissione di un precetto esecutivo al quale il debitore non ha interposto opposizione oppure, qualora l avesse interposta, l opposizione è stata rigettata in via definitiva con sentenza esecutiva. Consiglio pratico L Ufficio federale di giustizia non fornisce alcun formulario generico per la domanda di continuazione dell esecuzione. Il creditore deve quindi compilare l apposito modulo messo a disposizione, solitamente on line, dall ufficio d esecuzione competente.

7 Continuazione dell esecuzione Su domanda di continuazione dell esecuzione, l ufficio d esecuzione competente continuerà la procedura in via di pignoramento o in via di fallimento, a seconda dalla modalità d esecuzione applicabile al debitore.

8 Avviso di pignoramento Se il debitore è soggetto alla modalità d esecuzione in via di pignoramento, riceve un avviso che lo informa della data in cui sarà eseguito il pignoramento presso il suo domicilio oppure che lo invita a presentarsi presso l ufficio d esecuzione per incontrare un ufficiale giudiziario. Dal momento della ricezione dell avviso di pignoramento, il debitore non può più disporre dei suoi beni, qualunque essi siano.

9 Esecuzione del pignoramento In seguito alla domanda di continuazione dell esecuzione, il debitore riceve un avviso di pignoramento, che viene eseguito senza indugio. I beni pignorati sono riportati, con il loro prezzo di stima, in un atto di pignoramento. Al debitore è fatto divieto, sotto minaccia di pena, di vendere o regalare gli oggetti pignorati. I beni mobili (ad es. gioielli) possono essere presi in custodia dall ufficio d esecuzione. Poiché dalla vendita di oggetti usati non si ricavano solitamente somme consistenti, se il debitore è salariato, risulta più efficace pignorare alla fonte una parte del salario. L ufficio d esecuzione obbliga il datore di lavoro a effettuare le detrazioni mensili per versarle al creditore finché il debito non è saldato. Consiglio pratico Diritto al minimo vitale Affinché il debitore possa assicurare il proprio sostentamento e quello dei suoi familiari, sono state emesse delle norme vincolanti, che servono a calcolare il minimo vitale e di cui l ufficio d esecuzione deve tener conto in caso di pignoramento. I principi alla base di tali norme sono identici in tutta la Svizzera e definiscono gli importi mensili per i costi di sostentamento in funzione del costo della vita. Le norme sono pubblicate dalle autorità cantonali di vigilanza e si applicano senza distinzione a tutti i debitori.

10 Domanda di realizzazione Modulo che il creditore in possesso di atto di pignoramento deve compilare per avviare la realizzazione, generalmente mediante vendita ai pubblici incanti, dei beni pignorati. Consiglio pratico L Ufficio federale di giustizia non fornisce alcun formulario generico per la domanda di realizzazione dei beni. Il creditore deve quindi compilare l apposito modulo messo a disposizione, solitamente on line, dall ufficio d esecuzione competente.

11 Realizzazione La realizzazione dei beni viene effettuata solitamente per vendita ai pubblici incanti. L ufficio d esecuzione informa il debitore, il creditore ed eventuali terzi interessati della data e del luogo della vendita. Si può anche procedere a una vendita a trattative private, nella misura in cui tutti gli interessati vi acconsentano oppure qualora i beni da realizzare abbiano un prezzo di mercato o di borsa.

12 Pagamento dei creditori Il ricavato dalla realizzazione dei beni è versato ai creditori per l ammontare dei loro crediti in capitale, interessi e spese.

13 Attestato di carenza di beni Attestato che l ufficio d esecuzione rilascia al creditore il cui credito non è stato integralmente soddisfatto dal ricavato della realizzazione. Questo documento attesta un importo scoperto e vale come riconoscimento di debito. Esso conferisce al creditore diversi diritti, tra cui quello di rendere imprescrittibile il credito per vent anni. L attestato di carenza di beni consente di promuovere una nuova procedura d esecuzione se il debitore è ritornato a miglior fortuna. Consiglio pratico Il debitore contro cui è stato emesso un attestato di carenza di beni può pagare parzialmente o integralmente il debito in qualsiasi momento versandone l importo all ufficio d esecuzione che ha rilasciato l attestato. In caso di pagamento parziale, il creditore conserva l attestato di carenza di beni dopo averlo fatto rettificare su invito dell ufficio d esecuzione. In caso di pagamento integrale, il creditore è tenuto a restituire all ufficio d esecuzione l attestato di carenza di beni. L iscrizione dell attestato sarà quindi cancellata dal registro dell ufficio. Il creditore deve restituire l attestato all ufficio anche in caso di pagamento integrale diretto. Il debitore avrà tuttavia maggiori garanzie consegnando lui stesso all ufficio l attestato di carenza di beni, sul quale sarà stata apposta la dicitura «saldato».

14 Comminatoria di fallimento Documento redatto dall ufficio d esecuzione e notificato al debitore soggetto all esecuzione in via di fallimento. Si tratta di un ingiunzione di pagare, entro venti giorni, il credito per il quale ha luogo l esecuzione, altrimenti il creditore potrà domandare al giudice di dichiarare il fallimento del debitore.

15 Domanda di fallimento Se il debitore non reagisce alla comminatoria di fallimento, alla scadenza dei 20 giorni dalla notificazione di detto documento, il creditore può presentare domanda di fallimento al giudice del fallimento. Questo diritto si estingue 15 mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo.

16 Decisione sul fallimento Il fallimento è decretato dal giudice del fallimento. La decisione sul fallimento è trasmessa all ufficio d esecuzione, che gestirà il fallimento. Il fallimento è pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Consiglio pratico Una volta che il giudice ha dichiarato il fallimento, il fallito può farlo revocare attestando che tutti i debiti (che hanno causato il fallimento) sono stati estinti oppure raggiungendo un accordo con i creditori all origine del fallimento, accompagnato da una dichiarazione nella quale rinunciano al fallimento. Le spese per le esecuzioni sono pagate all ufficio d esecuzione competente. Il fallito dovrà inoltre pagare all ufficio del fallimento le spese amministrative relative alla sentenza di fallimento. Munito delle quietanze dei suddetti pagamenti ed eventualmente la dichiarazione dei creditori, il fallito dovrà quindi recarsi dinanzi al giudice competente per proporre appello con l ausilio di un apposito modulo fornito dall ufficio del fallimento. Se tutto è in regola, il giudice competente decreta dapprima l effetto sospensivo e poi, con decisione successiva, la revoca del fallimento.

17 Inventario dei beni Elenco dei beni che appartengono al fallito e che costituiscono la massa attiva fallimentare. L inventario è compilato da un ufficiale giudiziario dell ufficio del fallimento in collaborazione con il fallito, che dovrà sottoscrivere il documento.

18 Convocazione dei creditori Invito, mediante pubblico avviso, dell ufficio del fallimento a tutti i creditori del fallito (anche quelli che non hanno presentato domanda d esecuzione) di insinuare i loro crediti. I crediti saranno ordinati secondo graduatoria, che servirà per ripartire la somma ricavata dalla realizzazione dei beni.

19 Graduazione dei crediti Entro 60 giorni dalla scadenza del termine a disposizione per l insinuazione del credito, l amministrazione del fallimento prepara lo stato di graduazione dei crediti («graduatoria»). La graduatoria è depositata per l ispezione presso l ufficio d esecuzione e può essere contestata dinanzi al tribunale competente.

20 Liquidazione e ripartizione Con queste due operazioni vengono realizzati gli attivi del fallito e la somma ricavata è ripartita tra i creditori in base alla natura e all ammontare del credito. Consiglio pratico Il principio della parità di trattamento di tutti i creditori è molto importante. Nel caso in cui gli attivi non siano sufficienti a saldare i debiti, la massa fallimentare è ripartita equamente tra tutti i creditori, in modo che la perdita subita sia proporzionale al loro credito. Durante la procedura di fallimento il debitore è passibile di pena se salda i debiti che ha contratto con alcuni creditori, a detrimento degli altri. Le principali eccezioni che la legge prevede alla parità di trattamento sono: i debiti della massa, ossia le spese processuali gravanti sulla massa fallimentare. Questi sono i primi debiti ad essere estinti con la somma ricavata dalla realizzazione dei beni; i crediti privilegiati (per es. crediti salariali dei lavoratori). Soltanto quando questi crediti sono interamente soddisfatti, si passa a quelli della «classe» successiva. I crediti ordinari, non privilegiati, rientrano nella terza classe; i crediti garantiti da pegni (ad es. crediti immobiliari). Questi sono rimborsati con il ricavato della realizzazione dei pegni stessi. Se tale ricavato non basta a coprire completamente i relativi crediti, gli importi residui saranno gestiti congiuntamente agli altri crediti.

21 Attestato di carenza di beni Questo documento è rilasciato a tutti i creditori i cui crediti non sono stati interamente soddisfatti con il ricavato ottenuto dalla realizzazione dei beni del fallito. L attestato di carenza di beni conferisce ai creditori diversi diritti, tra cui quello di rendere imprescrittibile il credito per vent anni. Esso consente inoltre di promuovere una nuova esecuzione se il debitore è ritornato a miglior fortuna. Consiglio pratico Il debitore contro cui è stato emesso un attestato di carenza di beni può pagare parzialmente o integralmente il debito in qualsiasi momento versandone l importo all ufficio d esecuzione che ha rilasciato l attestato. In caso di pagamento parziale, il creditore conserva l attestato di carenza di beni dopo averlo fatto rettificare su invito dell ufficio d esecuzione. In caso di pagamento integrale, il creditore è tenuto a restituire all ufficio d esecuzione l attestato di carenza di beni. L iscrizione dell attestato sarà quindi cancellata dal registro dell ufficio. Il creditore deve restituire l attestato all ufficio anche in caso di pagamento integrale diretto. Il debitore avrà tuttavia maggiori garanzie consegnando lui stesso all ufficio l attestato di carenza di beni, sul quale sarà stata apposta la dicitura «saldato».

22 Chiusura del fallimento Terminata la liquidazione dei crediti, il giudice decreta la chiusura del fallimento, che deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Parallelamente, la società fallita è radiata d ufficio dal registro di commercio.

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