IVA ADEMPIMENTI DICHIARATIVI 2013

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1 Ai Gentili Clienti IVA ADEMPIMENTI DICHIARATIVI 2013 Di seguito si illustrano per sommi capi gli aspetti principali dei suddetti adempimenti. Scadenze Comunicazione Iva Presentazione 28/02/2013 Dichiarazione iva Versamento 18/03/2013 Presentazione dal 01/02/2013 al 30/09/2013 Rimborsi e compensazioni del credito Iva trimestrale 1 trimestre /04/ trimestre /07/ trimestre /10/2013 Rimborso Iva UE 30/09/2013 1

2 Comunicazione annuale dati iva Il 28 febbraio 2013 scade il termine per la presentazione della comunicazione annuale dati Iva relativa all anno Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche iva al fine di determinare l imposta a debito o a credito dell anno La comunicazione annuale iva va presentata all Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica. (direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato). Soggetti obbligati Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale, in linea generale, i titolari di partita iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell anno 2012 non hanno effettuato operazioni imponibili. Soggetti esonerati Non devono presentarla comunicazione annuale Iva: I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio 2013; I soggetti che nel 2012 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti; Gli agricoltori esonerati dagli adempimenti iva; Gli esercenti attività di giochi ed intrattenimento esonerati Iva; Le ditte individuali che hanno dato in affitto l unica azienda; I contribuenti residenti in altri stati membri della UE senza stabile organizzazione che nel 2012 non hanno effettuato operazioni imponibili; I soggetti che hanno esercitato l opzione per l applicazione del regime di cui alla legge n. 398/91; I soggetti domiciliati o residenti fuori dall Unione Europea, non identificati in ambito comunitario; Gli enti pubblici e le amministrazioni locali; I soggetti sottoposti a procedure concorsuali; Le persone fisiche che nel 2012 hanno conseguito un volume di affari non superiore a euro; Le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. 2

3 Dichiarazione annuale Il 30 settembre 2013 scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all anno La dichiarazione annuale Iva va presentata all Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica (direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato) in forma autonoma o unificata (Modello Unico). Soggetti obbligati Di norma, sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva tutti i soggetti esercenti attività d impresa ovvero attività artistiche e professionali titolari di partita Iva. Soggetti esonerati Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva: I soggetti che nel 2012 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti; Le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità; Gli agricoltori esonerati dagli adempimenti Iva; Gli esercenti attività di giochi e di intrattenimenti esonerati Iva; Le ditte individuali che hanno dato in affitto l unica azienda; I contribuenti residenti in altri stati membri della UE senza stabile organizzazione che nel 2012 non hanno effettuato operazioni imponibili; I soggetti che hanno esercitato l opzione per l applicazione del regime di cui alla legge n. 398/91; I soggetti domiciliati o residenti fuori dall Unione Europea, non identificati in ambito comunitario. 3

4 Dichiarazione in via autonoma La presentazione in via autonoma del modello della dichiarazione Iva è prevista per alcune categorie di contribuenti quali: Le società di capitali e gli enti soggetti ad Ires con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; I soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2012; Le società controllanti e controllate che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo; I curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa; I soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale; I soggetti non residenti che si sono identificati direttamente ai sensi dell art. 35-ter DPR n. 633/72; Particolari soggetti (ad esempio i venditori porta a porta ) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell Irap; I soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo tra il 1 gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2012, tenuti a presentare la dichiarazione Iva per conto dei soggetti estinti; I soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora questi ultimi abbiano partecipato durante l anno alla procedura della liquidazione dell Iva di gruppo; I soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione annuale; I soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva. 4

5 Versamento Il versamento dell Iva risultante dalla dichiarazione annuale va effettuato entro il 18 marzo 2013 sempreché l importo dovuto sia superiore a 10,33 euro (importo arrotondato a 10 euro). Se il soggetto presenta la dichiarazione Iva autonoma può: Versare in un unica soluzione entro il 18 marzo 2013; Rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima; Rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima. Credito IVA annuale Dal mese di gennaio 2013, in particolare già dal 1 gennaio 2013, il credito annuale maturato nel 2012 può essere liberamente compensato fino all ammontare di euro senza che ciò comporti la preventiva presentazione della dichiarazione IVA, anche nel caso in cui si disponga di un eccedenza di credito superiore e si intenda effettuare successivi utilizzi oltre la citata soglia. Infatti, successivamente, per ogni ulteriore compensazione operata in eccesso al predetto limite scatteranno i vincoli procedurali e temporali di cui si dirà nel prosieguo. Tipologie di compensazione Si possono distinguere due tipi di compensazioni: compensazione verticale; compensazione orizzontale. La compensazione verticale (o interna) consiste nell utilizzo del credito di un tributo per compensare un debito dello stesso tributo (ad esempio credito IVA con debito IVA); in tal caso il contribuente non è tenuto a presentare alcun modello di pagamento F24. 5

6 Con la compensazione orizzontale (o esterna) è possibile compensare debiti e crediti di diversi tributi, contributi e premi: ad esempio è possibile utilizzare il credito IVA per compensare il debito IRES. In tal caso risulta necessario presentare il modello F24, anche qualora la compensazione dia luogo ad un risultato pari a zero, ossia il credito d imposta copra per intero l ammontare del debito di imposta ( F24 a zero ). Limitazioni alle compensazioni Le limitazioni in tema di compensazioni, introdotte dal decreto legge n. 78/2009 attengono alle compensazioni del credito IVA, annuale e infrannuale, e solo nel caso in cui vengano compensati con il debito di altri tributi, contributi o premi nel modello F24 (compensazione orizzontale). Restano esclusi da tale limitazione: gli utilizzi in compensazione di crediti di imposte diversi dall IVA; le compensazioni verticali IVA da IVA, anche con presentazione di un modello F24. Società non operative Per le società e gli enti non operativi l eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA: non è ammessa a rimborso; non può costituire oggetto di compensazione o di cessione; non può essere riportata a nuovo, a scomputo dell IVA a debito relativa al periodo d imposta successivo in assenza, per tre periodi d imposta consecutivi, di operazioni attive rilevanti ai fini IVA (per un importo almeno pari a quello dei ricavi minimi). Compensazioni in presenza di ruoli scaduti Rimane inalterato il divieto introdotto dal decreto legge n. 78/2010 di compensare crediti erariali in presenza di debiti per imposte erariali ed accessori di importo superiore a euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento). 6

7 Il limite di euro deve intendersi come assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La preclusione prevista dalla norma in esame è superabile attraverso il preventivo pagamento diretto all agente della riscossione dell intero debito scaduto. È prevista l applicazione di una sanzione del 50 per cento dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell ammontare indebitamente compensato. Pertanto, la sanzione è misurata sull intero importo del debito, ma trova un limite nell ammontare compensato. Il divieto di compensazione riguarda esclusivamente l ipotesi di compensazione orizzontale. Compensazione di crediti IVA di importo superiore a euro annui Il decreto legge n. 16/2012 modificando l art. 17, co. 1, del D.lgs. n. 241/1997 ha ridotto da euro a euro il limite entro il quale è consentito l'utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 del credito IVA annuale/trimestrale. La citata norma dispone infatti che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all anno dell IVA, per importi superiori a euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. Differimento dell utilizzo del credito IVA Ne consegue la posticipazione del momento iniziale di utilizzo del credito IVA: qualora l operatore economico lo intenda utilizzare in compensazione nel corso dell anno - per un ammontare superiore a euro - dovrà preventivamente presentare la dichiarazione annuale IVA. Considerato che la dichiarazione annuale IVA per l anno 2012 potrà essere presentata a decorrere dal mese di febbraio 2013, il credito IVA potrà essere utilizzato in compensazione solo a partire dal 16 marzo Canale telematico per compensazioni superiori a euro Il citato decreto legge n. 78/2009 ha altresì previsto che i contribuenti titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni orizzontali dei crediti IVA (annuale e infrannuali) per importi superiori a euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fiscoline). 7

8 Termini di presentazione del modello F24 Inoltre, il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 dispone che la presentazione delle deleghe di pagamento in compensazione, per crediti superiori a euro, deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale da cui emerge il credito stesso, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza. Controlli del modello F24 I modelli F24 trasmessi all Agenzia delle Entrate saranno sottoposti a controlli automatici a seguito dei quali possono essere scartati. In particolare il citato provvedimento prevede che saranno oggetto di scarto: le deleghe in compensazione di importo superiore a euro nel caso in cui manchi la dichiarazione o l istanza precedentemente presentata; le deleghe in compensazione di importo superiore a euro nel caso in cui nella dichiarazione manchi l apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore (si veda il paragrafo successivo); le deleghe con crediti IVA in compensazione di importo superiore rispetto a quello residuo spettante dal contribuente. Le motivazioni dello scarto saranno riportate nella ricevuta telematica rilasciata dall Agenzia delle Entrate. Viene espressamente disposto che tali controlli non saranno applicati alle compensazioni utilizzate per i versamenti IVA periodici, in acconto e a saldo, ossia per la compensazione interna IVA con IVA. Sanzioni Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti oltre il limite di euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione IVA, si applica un sanzione pari al 30% dell importo del credito indebitamente compensato. 8

9 Compensazione di crediti IVA di importo superiore a euro annui Visto di conformità Per la compensazione dei crediti IVA superiori alla soglia di euro annui, sono previste, oltre alle regole applicabili ai crediti superiori a euro in precedenza illustrate, ulteriori restrizioni. L art, 10, comma 7, del decreto legge n. 78/2009 stabilisce che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a euro annui, devono richiedere l apposizione del visto di conformità dei dati della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito stesso. A tal fine è necessario che venga controllata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione contabile Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità L Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/E/2009 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio del visto. Il visto di conformità può essere rilasciato: dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili; dai consulenti del lavoro; dai centri di assistenza fiscale-caf; dagli iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di commercio in possesso degli appositi requisiti. Tali soggetti devono altresì essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, stipulare un apposita polizza assicurativa ed effettuare una comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate al fine di essere iscritti in un apposito elenco. 9

10 Regime sanzionatorio per errate e indebite compensazioni Utilizzo di crediti inesistenti A seguito delle modifiche apportate dal più volte citato decreto legge n. 78/2009, il legislatore ha inasprito il regime sanzionatorio per i soggetti che effettuano compensazioni di crediti d imposta inesistenti. Le nuove disposizioni stabiliscono che, in presenza di compensazioni effettuate con crediti inesistenti, non è possibile applicare la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo in caso di mancata impugnazione dell atto di contestazione. È applicabile una sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti inesistenti. Decadenza dell azione di accertamento In presenza di compensazione di crediti inesistenti il termine per le notifica dell'atto di recupero è stato allungato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo (decreto legge n. 185/2008). Sanzioni penali In caso di utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a euro, per ciascun periodo d imposta, l art. 10 quater del D.lgs n. 74/2000, modificato dal decreto legge n. 223/2006, prevede l applicazione della sanzione penale (reclusione da sei mesi a due anni). Compensazioni superiori al limite massimo Nel caso di compensazioni di crediti esistenti ma effettuate in misura superiore al limite massimo annuo consentito è ammessa la regolarizzazione, ai sensi dell art 13 del D.lgs. n. 471/1997, mediante l istituto del ravvedimento operoso. Rimborso del credito Iva annuale La richiesta del rimborso del credito Iva annuale è effettuata con la presentazione in via telematica del modello Iva

11 Rimborso e compensazione del credito IVA infrannuale Condizioni per l istanza L art. 38 bis, comma 2 e l art. 30, comma 3, del DPR n. 633/1972, individuano i soggetti che hanno diritto a chiedere il rimborso del credito IVA trimestrale o, in alternativa, di utilizzarlo in compensazione. Il rimborso del credito IVA infrannuale, se di importo superiore e 2.582,28 euro, può essere chiesto nel caso in cui, nel singolo trimestre di riferimento sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni: soggetti che hanno effettuato operazioni attive la cui aliquota media (aumentata del 10%) risulti inferiore all'aliquota media sugli acquisti e le importazioni; soggetti che hanno effettuato operazioni non imponibili IVA (in base agli artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/1972, ect..) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate; soggetti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili; soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del DPR n. 633/1972 oppure mediante rappresentante fiscale; soggetti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi esteri, operazioni attive non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi relative alle operazioni esenti nei confronti dei privati stabiliti fuori dalla comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della comunità stessa (articolo 8 della legge comunitaria n. 217/2011). L imposta rimborsabile o compensabile è rappresentata dall eccedenza detraibile maturata nel trimestre di riferimento, senza tener conto dell eventuale credito rinveniente dal periodo precedente. 11

12 Presentazione con modello IVA TR Per la richiesta del rimborso o dell utilizzo in compensazione del credito IVA si deve presentare apposito modello IVA TR entro l ultimo giorno del mese successivo del trimestre di riferimento come riportato in tabella. La presentazione del modello all ufficio competente deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Trimestre di riferimento Presentazione modello TR Utilizzo credito IVA Gennaio marzo aprile maggio 2013 Aprile giugno luglio 2013 Luglio settembre ottobre agosto novembre 2013 Codici tributo In caso di compensazione i codici tributo da indicare nel modello F24 sono: 6036: Credito IVA primo trimestre; 6037: Credito IVA secondo trimestre; 6038: Credito IVA terzo trimestre. Sanzioni A seguito delle modifiche apportate al comma sesto dell art 38 bis del DPR n. 633/1972 sono state estese, anche al caso di effettuazione di una compensazione non dovuta, tutte le conseguenze previste dallo stesso articolo in tema di rettifica o accertamento conseguenti all esecuzione di un rimborso indebito. 12

13 Rimborso IVA UE I soggetti passivi stabiliti in Italia possono richiedere il rimborso dell'iva assolta in un altro Stato UE per gli acquisti (di beni e servizi) effettuati in detto Stato e sui quali è dovuta l'imposta estera in quanto riferiti ad operazioni territorialmente rilevanti in detto Stato. Ad esempio nel caso di IVA pagata per l'accesso ad una fiera o esposizione svoltasi in uno Stato UE diverso dall'italia. L'istanza di rimborso va presentata telematicamente tramite Entratel, all Agenzia delle Entrate che provvede poi ad inoltrarla allo stato estero competente. La scadenza per l'invio delle istanze di rimborso è fissata per il 30 settembre dell'anno successivo al periodo richiesto (in caso di istanze annuali). Lo Studio rimane a disposizione per valutare l eventuale opportunità di presentazione dell istanza di rimborso descritta. Cordiali saluti, PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L. Le circolari sono pubblicate nel sito web della Professionisti Associati Srl 13

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