Guardia di Finanza SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI. 80 Corso S.Brig. M.O.V.M. Amedeo De Ianni. Legislazione e servizi in materia di Accise e Dogane
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1 Guardia di Finanza SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI 80 Corso S.Brig. M.O.V.M. Amedeo De Ianni Legislazione e servizi in materia di Accise e Dogane Docente: Avv. Santacroce Compagnie riunite Lezione nr. 4 del 05/05/2010 Modulo e 17 di 60 Tutor: Ten. Alessandra Rotondo Allievi: Fin. A.M. Galati Dario, Fin.A.M. Michele Falco La Classificazione dei prodotti e i Soggetti destinatari dell imposta L art. 3 del TUA indica le modalità tramite cui si può effettuare l ACCERTAMENTO, basato sull analisi dei prodotti da sottoporre all imposta. Questa operazione può essere di due tipi: ACCERTAMENTO QUANTITATIVO, con il quale si determina la quantità del prodotto da sottoporre all imposta, con riferimento all unita di misura indicata nell aliquota
2 ACCERTAMENTO QUALITATIVO,con il quale si determina la natura del prodotto da sottoporre a tassazione, attraverso l analisi dei processi chimici cui esso è sottoposto. L ACCERTAMENTO QUALITATIVO è molto importante nel contraddittorio, in quanto si focalizza l attenzione proprio sull etichetta del prodotto, sul processo di lavorazione e sulle materie prime utilizzate. Molto importante, oltre all ACCERTAMENTO, è la CLASSIFICAZIONE dei prodotti, che è essenzialmente l analisi della composizione chimico-fisica delle merci,descritta nell art. 3 co.1 del TUA; questo articolo stabilisce che essa si effettua rispettando la tariffa doganale dell UE, basata su capitoli e codici della NOMENCLATURA COMBINATA (NC); essa può essere differente da merce a merce e, in alcuni casi, da prodotto a prodotto,che può derivare dalla stessa sostanza (si pensi all esempio della bevanda tè: se è venduto come bevanda imbottigliata, l imposta è dovuta, se invece è venduto come infuso, assimilabile ad un preparato alimentare, il prodotto non è sottoponibile ad imposta); da ciò si evince come la CLASSIFICAZIONE permetta di rilevare l aliquota da applicare al bene che sta per essere messo in consumo, così da consentire la liquidazione dell imposta. Per quanto riguarda la liquidazione dell accisa, l art.3 co.3 del TUA stabilisce che essa si effettua applicando alla quantità di prodotto l aliquota d imposta vigente alla data di immissione in consumo. Al momento della liquidazione, può essere riscontrato un AMMANCO, inteso come la differenza tra quantità di prodotto effettivamente a disposizione e quantità di prodotto che dovrebbe essere riscontrata, dall analisi dei documenti relativi al prodotto in questione. L AMMANCO, ai sensi di D.M.55/2000, può essere di due tipi:
3 AMMANCO NATURALE:quando la mancanza di un certo quantitativo di prodotto è da ricollegare a fenomeni naturali AMMANCO TECNICO: quando la mancanza di un certo quantitativo di prodotto è da ricollegare a determinate operazioni che interessano il prodotto( evaporazione, trasporto, trasformazioni biologiche, etc.) L AMMANCO è descritto dettagliatamente all art. 4 del TUA, che tratta di ABBUONI PER PERDITE E CALI. Il dettato normativo stabilisce che l ABBUONO dell imposta è concesso quando la perdita o distruzione del prodotto (AMMANCO) in sospensione d imposta è totale e irrimediabile, nonché derivante da caso fortuito o forza maggiore. Inoltre, nei casi in cui la perdita o la distruzione sia ricollegabile ad azione di terzi, non imputabile al soggetto passivo per dolo o colpa grave, o ricollegabile al soggetto passivo, imputabile, in questo caso, per colpa lieve, ad esse può essere applicata la disciplina prevista per il caso fortuito o la forza maggiore. Il co.2 del suddetto art., poi, stabilisce come si effettua la liquidazione dell accisa quando gli AMMANCHI sono superiori a quelli legali; in questi casi si applicano le aliquote vigenti al momento in cui o si sono verificati o sono stati constatati. Ovviamente questa disciplina si differenzia, a seconda della modalità che ha generato l AMMANCO: se deriva da lavorazione e rilavorazione, ABBUONO applicabile è del 1% del quantitativo rilavorato, per i prodotti energetici, del 1, 5% per i prodotti alcolici sottoposti a rilavorazione. se deriva da impiego di alcole etilico e altri prodotti alcolici, utilizzati per la produzione di bevande alcoliche ed aromi, ABBUONO applicabile è superiore rispetto alle aliquote previste per i casi precedenti.
4 se deriva da furto, ABBUONO è applicabile solamente quando l AMMANCO è accertato definitivamente in sede giudiziaria, in quanto fino ad allora i prodotti permangono in sospensione d imposta. Ovviamente, coloro sui quali grava l obbligo di effettuare tutte queste operazioni che sono state in precedenza descritte sono i SOGGETTI INTERESSATI all IMPOSTA, descritti con particolare attenzione da diversi articoli del TUA. Essi sono: DEPOSITARIO AUTORIZZATO DESTINATARIO REGISTRATO (che sostituisce, ai sensi del D.LGS 48/2010, le figure dell OPERATORE PROFESSIONALE, REGISTRATO E NON REGISTRATO) SPEDITORE REGISTRATO (che sostituisce, ai sensi del D.LGS 48/2010, la figura del RAPPRESENTANTE FISCALE) DEPOSITARIO AUTORIZZATO Il DEPOSITARIO AUTORIZZATO, ai sensi dell art.1 del TUA, è il soggetto titolare e responsabile della gestione del DEPOSITO FISCALE, dove per DEPOSITO FISCALE s intende l impianto in cui avviene la fabbricazione, la lavorazione, la detenzione, la ricezione e la spedizione dei prodotti sottoposti a sospensione d imposta. A questo impianto,così come prescritto dal legge, per poter essere inequivocabilmente individuato, deve essere assegnato un CODICE D ACCISA, costituito da un codice alfanumerico di 13 caratteri, in cui I primi due caratteri individuano la sigla del paese membro (Es. IT) due zeri
5 due caratteri alfabetici, corrispondenti alla sigla di provincia dove si trova l impianto (Es. NA) un carattere alfabetico, che individua la categoria della merce da sottoporre a imposta (A = alcole, O = prodotti energetici, V = vino, T = tabacchi) un numero,corrispondente a cinque cifre, corrispondente all ordine progressivo di attivazione dell impianto l ultimo carattere,alfabetico, ha funzione di controllo Il DEPOSITARIO AUTORIZZATO è soggetto a determinati obblighi, prescritti dal TUA: 1. deve ottenere, per gestire un DEPOSITO FISCALE, un apposita autorizzazione, da parte dell Amministrazione Finanziaria (LICENZA D ESERCIZIO); 2. deve obbligatoriamente il registro di CARICO/SCARICO, all interno del quale deve contabilizzare le quantità dei prodotti in sospensione d imposta, lavorazione delle materie prime, rilavorazione, accertamenti di prodotti finiti e semilavorati, estrazioni di prodotti finiti per l immissione in consumo o per trasferimenti in regime sospensivo ad altri soggetti abilitati a riceverli, indicando per ciascuno l imposta da corrispondere all erario; 3. ha l onere di prestare idonea garanzia, al fine di tutelare l A.F. da eventuali o ingiustificati ammanchi e scostamenti che potrebbero riscontrarsi tra la giacenza fisica e quella materiale; essa è pari al 10% di prodotto che deve essere stoccato in quel determinato deposito e può riguardare: deposito di denaro o titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria e la polizza assicurativa;
6 DESTINATARIO REGISTRATO Il DESTINATARIO REGISTRATO, ai sensi dell art. 8 del TUA, novellato dal D.LGS 48/2010, è una persona fisica o giuridica, alla quale le autorità competenti dello Stato membro di destinazione assegnano un CODICE ACCISA, autorizzato, nell esercizio delle sue attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa, circolanti in regime di sospensione d imposta da un altro Stato membro. Il DESTINATARIO REGISTRATO si distingue, poi, in DESTINATARIO PERIODICO, se esso opera periodicamente, con motivazioni di tipo commerciale; DESTINATARIO OCCASIONALE, se esso è autorizzato a svolgere, tramite la concessione di una particolare LICENZA, un unica operazione con un unico speditore. Quest ultimo, per poter operare, è sottoposto a particolari obblighi: deve allegare la LICENZA concessagli dalle autorità al DAE (DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ELETTRONICO) e alla susseguente documentazione prevista per legge. non può detenere, né spedire prodotti soggetti ad accisa; infatti, se così fosse, deve immediatamente fornire una garanzia pari al 100% dell imposta da versare e deve materialmente pagare l imposta il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle merci sottoposte ad accise. SPEDITORE REGISTRATO Lo SPEDITORE REGISTRATO, ai sensi di art.9 del TUA, novellato dal D.LGS 48/2010, è la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d importazione, nell esercizio della sua
7 attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall accisa a seguito dell immissione in libera pratica. Esso si distingue dal RAPPRESENTANTE FISCALE, in quanto esso può ricevere il prodotto assoggettato ad imposta. Come gli altri, anch esso è soggetto a determinati obblighi: deve prestare una dovuta garanzia al pagamento dell imposta; deve pagare l imposta il giorno successivo al ricevimento della merce sottoposta a sospensione d imposta; deve registrare in contabilità movimenti di prodotto ricevuti in maniera istantanea rispetto al movimento stesso.
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