Anno 2010 N. RF 56. La Nuova Redazione Fiscale APPROVAZIONE DEL BILANCIO - ADEMPIMENTI

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1 ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 56 La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 9 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 2/04/2010 APPROVAZIONE DEL BILANCIO - ADEMPIMENTI ART BIS COD. CIV. Sintesi: entro il prossimo 30 aprile le società di capitali devono provvedere all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2009. L'approvazione può, in generale, avvenire entro il maggior termine di 180 giorni, ove tale possibilità sia prevista dallo Statuto, se sussistono particolari esigenze connesse alla struttura ed all oggetto della società e per le società tenute al consolidamento del bilancio. ORGANI DELLA PROCEDURA L approvazione del Bilancio giunge al termine di un procedimento che coinvolge svariati soggetti in ordini diversi di tempo. AMMINISTRATORI IL PROGETTO DI BILANCIO: il Bilancio: - inteso come Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota integrativa ed eventualmente Relazione sulla Gestione - è redatto dagli Amministratori (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico). Termini: il bilancio va predisposto, a seconda che la società sia: soggetta a controllo contabile: entro il 31 marzo. Gli amministratori lo trasmettono al Collegio Sindacale (e/o al revisore unico) almeno 30 giorni prima della data fissata per l Assemblea (tenuto conto dell eventuale differimento nei 180 giorni) non soggetta a controllo contabile: entro il 15 aprile. Trib. di Trento Sent. 28/10/1999: Il mancato rispetto del termine [di 30gg], qualora questo non abbia causato il mancato deposito della relazione del collegio sindacale medesimo, non si traduce in un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio DEPOSITO PRESSO LA SEDE SOCIALE: deve avvenire almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione dell Assemblea il termine non può essere abbreviato; in caso di mancato rispetto del termine, la delibera di approvazione del bilancio potrebbe essere impugnata dai soci e invalidata (Cass. Sent. 11/5/1998 n Trib. Milano Sent. 3/9/2003). Adunanza del CdA e verbale di approvazione: non è considerato strettamente obbligatorio verbalizzare l approvazione del bilancio da parte degli amministratori, soprattutto in presenza di un amministratore unico. Tuttavia: è consigliato al fine certificare il lavoro effettuato; infatti il Libro è efficace per fornire una prova a favore degli amministratori stessi inoltre si ritiene essere un documento di particolare importanza, degno in generale di essere verbalizzato. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it

2 Redazione Fiscale Info Fisco 56/2010 Pag. 2 / 9 Convocazione del CdA: è convocato: - in base alle forme previste dallo Statuto - si applicano i medesimi criteri previsti per la convocazione dell Assemblea (v. oltre) Di norma, tuttavia, le adunanze sono totalitarie e pertanto non necessita di alcuna convocazione ufficiale preventiva. COLLEGIO DEI SINDACI I Sindaci: devono riferire all assemblea sui risultati dell esercizio sociale, avanzando osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione devono predisporre la Relazione del Collegio Sindacale, di cui all art Cod. Civ. TEMPISTICA: Progetto di bilancio: va trasmesso ai Sindaci entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea Progetto + Relazione del Collegio sindacale: va depositato presso la sede della società nei 15 giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione. N.B.: il collegio sindacale può rinunciare ai 15 giorni di tempo a propria disposizione per la predisposizione della Relazione al bilancio, senza alcuna limitazione. SOTTOSCRIZIONE: i sindaci: - non hanno l obbligo di sottoscrivere i bilanci (Circ. Min. di Grazia e Giust. n.13 del 14/06/1994) - hanno l obbligo di sottoscrivere la Dichiarazione dei redditi ASSEMBLEA CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA L assemblea è convocata dagli Amministratori (su iniziativa di uno qualsiasi di essi): in mancanza di previsione statutaria: raccomandata almeno 8 gg prima dell adunanza in presenza di disposizione dello Statuto: i soci sono liberi di adottare gli strumenti ivi previsti, che possano assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Domicilio dei Soci: considerato che le Srl: dal 30/03/2009 non sono più obbligate alla tenuta del libro soci, rilevando le risultanze al Registro Imprese sarà sufficiente procedere all invio delle convocazioni ai domicili risultanti da una visura aggiornata alla data di invio della convocazione MODALITÀ ALTERNATIVE ALLA RACCOMANDATA: gli Statuti delle Srl, in seguito all adeguamento alla riforma del diritto societario del 2004, prevedono quasi sempre la possibilità: - di avvalendosi dei moderni mezzi informatici: fax, , sms, ecc. - purchè, in generale, consentano di ottenere una ricevuta di ritorno (esito di ricezione della PEC o rapportino di conferma dell invio del fax; negli altri casi sarà sufficiente una richiesta di conferma di ricezione al socio) Deroga al criterio assembleare: ove previsto dallo Statuto, l approvazione del bilancio potrà avvenire con consultazione per iscritto, senza alcuna riunione dei soci e con il quorum inderogabile del 50% del capitale (nella prassi aziendale, si verifica di rado).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 56/2010 Pag. 3 / 9 ASSENZA DELLA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA TOTALITARIA L Assemblea è regolarmente costituita anche in assenza della formalità di convocazione nel caso in cui congiuntamente (art bis Cod. Civ.): sono presenti tutti i soci sono presenti o informati tutti gli Amministratori in carica sono presenti o informati tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale (se esistente) nessuno si opponga alla trattazione dell argomento N.B.: l assemblea è pertanto validamente costituita anche se mancano gli amministratori (o i sindaci), purché ne siano al corrente ed abbiano assentito. AVVISO DI CONVOCAZIONE: deve contenere: giorno, luogo e ora della riunione le materie poste all ordine del giorno (nel caso di specie l approvazione del Bilancio) N.B. - PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE: dal 2004 gli Statuti delle Srl potrebbero non prevedere più tale distinzione (per quanto nella prassi aziendale la cosa sia piuttosto infrequente) la distinzione ha rilievo: a) per gli eventuali diversi quorum (costitutivi e deliberativi) b) ai fini della convocazione: se lo Statuto prevede ancora la distinzione, è opportuno che la prima convocazione fissi la data anche della eventuale riunione successiva, evitando così di dover procedere a nuova convocazione se il bilancio non fosse approvato in prima convocazione. APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA Nel caso assolutamente più frequente in cui non si sia inteso derogare al criterio assembleare, il bilancio è approvato dall assemblea dei soci in prima o in seconda convocazione in base alle maggioranze previste dalla legge o dalle clausole statutarie (art c. 2). PRIMA CONVOCAZIONE Termine ordinario: la prima convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio, è fissato entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per l anno 2010: il termine scade il 30/04/2010, in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare Differimento del termine ordinario: se lo statuto lo prevede, il termine può essere differito a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in presenza di particolari esigenze. Per l anno 2010: il termine scade il 29/06/2010, in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare. Anni bisestili: il termine di prima convocazione scade rispettivamente: il 29 aprile: termine entro 120gg il 28 giugno: termine entro 180gg per particolari esigenze Art c. 2 Cod. Civ.: L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 56/2010 Pag. 4 / 9 APPROVAZIONE DEL BILANCIO Al contrario della convocazione dell'assemblea, che deve rispettare i termini di cui sopra, non è disposto in via normativa alcun termine per la approvazione del bilancio. Pertanto si potrà verificare che l Assemblea: sia regolarmente convocata nei termini di legge ma non riesca a deliberare l approvazione (mancanza dei quorum costitutivi o deliberativi) PROTRARSI DELLA MANCATA DI APPROVAZIONE L anomalia avrà come unica conseguenza la possibile messa in liquidazione (per la sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dell oggetto sociale) che potrà essere deliberata: dalla società stessa (su istanza dagli amministratori) oppure con intervento del Giudice (su istanza di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori/sindaci). Art c. 1 n.3): La società ( ) si scioglie: ( ) 3) per l impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell assemblea CALENDARIO DEL BILANCIO IL BILANCIO NEI TERMINI "ORDINARI" Adempimento Entro il Predisposizione da parte degli amministratori del progetto di bilancio 31 marzo se c'è il Coll. sindacale Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo 15 aprile se non c'è il Coll. sindacale Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di 15 aprile controllo nella sede della società Adunanza dell'assemblea per l'approvazione 30 aprile Deposito del bilancio al Registro imprese 30 giorni dalla approvazione IL BILANCIO NEL "MAGGIOR TERMINE" DI 180 GIORNI Adempimento Entro il Riunione C.d.A che delibera la convocazione dell'assemblea non oltre marzo se c'è il Coll. sindacale giorni dal termine dell'esercizio 15 aprile se non c'è il Coll. sindacale Predisposizione da parte degli amministratori del progetto di bilancio 30 maggio se c'è il Coll. sindacale Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo 14 giugno se non c'è il Coll. sindacale Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di 14 giugno controllo nella sede della società Adunanza dell'assemblea per l'approvazione 29 giugno Deposito del bilancio al Registro imprese 30 giorni dalla approvazione MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CONVOCAZIONE - MANCATA MOTIVAZIONE DEL RINVIO In presenza di: mancato rispetto dei termini di convocazione: - sia quello ordinario (120gg) - che quello più ampio eventualmente consentito dallo statuto (180gg) così come: la mancata (o carente) motivazione del rinvio nei 180gg da parte degli amministratori

5 Redazione Fiscale Info Fisco 56/2010 Pag. 5 / 9 in generale: non determina l invalidità della delibera di approvazione del bilancio ma comporta la eventuale responsabilità degli amministratori per essere venuto meno ai loro doveri (ex art Cod. Civ.). Gli amministratori: divengono solidalmente responsabili per i danni causati alla società (difficilmente configurabili, nel caso di specie) possono essere revocati per giusta causa unitamente e al Il Collegio sindacale (se esistente) che non ha prontamente surrogato gli amministratori nelle convocazioni. LA CAUSE CHE LEGITTIMANO IL DIFFERIMENTO Al "180 GIORNI" La possibilità è condizionata: all esistenza di apposita clausola nello statuto e al verificarsi le particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto sociale. Bilancio consolidato: il differimento è sempre riconosciuto in presenza di obbligo di consolidamento del bilancio, considerato che la controllante deve preliminarmente acquisire i bilanci definitivi delle società controllate. Lo Statuto: non deve contenere un elenco analitico delle fattispecie che possano allungare il termine per l approvazione (Cons. Notarile di Milano massima n.15; Cons. Notarile Tre Venezie Massima n.3) ma solo un riferimento generico alla possibilità di prolungare il termine qualora si verifichino particolari esigenze riferite alla struttura e/o all oggetto sociale. Fac-simile di clausola da Statuto Art. - Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI: per utilizzare il maggior termine il CdA deve: riconoscere le particolari esigenze con apposita delibera riportare le motivazioni e le ragioni della dilazione del termine nella Relazione di gestione (oppure nella Nota Integrativa, se non è predisposta tale Relazione) Il verbale di approvazione del bilancio dovrà evidenziare l utilizzo del maggior termine. Amministratore Unico: la scelta di avvalersi del rinvio nei 180 giorni andrà riportato nel "Libro delle determinazioni dell'amministratore Unico", dove andranno circostanziate le particolari esigenze che motivano le sue decisione. In Nota Integrativa, poi, è opportuno si provvederà a richiamare le motivazioni del rinvio. VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 28/29 MARZO L'anno 2010 il giorno del mese di marzo alle ore 18.00, presso la Sede sociale, si è riunito il Consiglio d'amministrazione della Società Mario Rossi Srl per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO *) bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2009 rinvio *) varie ed eventuali

6 Redazione Fiscale Info Fisco 56/2010 Pag. 6 / 9 A norma di statuto assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del C.d.A. Sig.Mario Rossi, il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita. I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il sig. Luigi Rossi, che accetta. Il Presidente prende la parola e fa presente che [indicare i motivi che rendono opportuno il rinvio]. Tanto premesso, il Presidente, avvalendosi della possibilità espressamente concessa dallo Statuto sociale, propone di rinviare a non oltre il 29 giugno la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio. Dopo approfondita discussione, il Consiglio delibera all'unanimità di rinviare la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 a non oltre 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Null'altro essendovi da deliberare alle ore la riunione viene sciolta previa approvazione del presente verbale. Il Presidente Il Segretario FAC-SIMILE di NOTA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (o nella NOTA INTEGRATIVA) Il Presidente ricorda ai convenuti che con la riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è stata confermata la possibilità, in presenza di una espressa previsione statutaria, di derogare al termine ordinario e di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il maggior termine di centottanta giorni. Tanto premesso, il Presidente fa presente che il ricorso al maggior termine di centottanta giorni si è reso necessario in seguito alle dimissioni di una impiegata, presentate all'inizio dell'anno, che hanno determinato delle ripercussioni in ordine al funzionamento della struttura interna; a tale riguardo, si precisa che è stato indispensabile rimodulare le mansioni del personale, al fine di mantenere l'efficienza del sistema amministrativo e contabile e di garantirne l'affidabilità. CASISTICA - ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA E ALL'OGGETTO DELLA SOCIETÀ IPOTESI CHE POSSONO GIUSTIFICARE LA CONVOCAZIONE ENTR0 180 GIORNI Società con più sedi Considerato il maggio tempo necessario per la raccolta e la elaborazione di tutte i dati necessari. E certamente valido per le sedi amministrative, ma potrebbe applicarsi anche per più sedi operative Personale amministrativo (dimissioni o Tale situazione si ripercuote in ordine al funzionamento della struttura licenziamento, gravidanze, malattie interna. Potrà verificarsi con riferimento sia al responsabile amministrativo, prolungate, ecc.) che al personale di concetto (per imprese di minori dimensioni) Sostituzione del sistema informatico Se riferito all intero sistema informativo aziendale Società collegate Anche in assenza di consolidamento del bilancio, potrebbe sorgere la necessità di prolungate verifiche sui bilanci delle società partecipate (per verificare se procedere ad eventuali svalutazioni) Modifiche normative di carattere fiscale: in generale: non rilevano più in deroga: ove le modifiche che impattino in modo sostanziale sulla determinazione delle imposte di competenza, si ritiene sia possibile Si applica certamente in sede di recepimento degli IAS. ASSEMBLEA IN 2 CONVOCAZIONE In 1 convocazione l Assemblea potrebbe non deliberare l approvazione del Bilancio; ciò può avvenire a causa: A) di mancanza del quorum deliberativo B) di mancanza del quorum costitutivo (es.: assemblea deserta o con soci presenti che sono portatori di una quota di capitale inferiore a quella richiesta dallo Statuto) C) di mancanza di votazione, in quanto l'assemblea, dopo essersi costituita, è stata aggiornata ad altra data (es: i soci non si ritenevano sufficientemente informati e ci si è accordati di spostare l approvazione al fine di permettere l acquisizione e l analisi di alcuni dati)

7 Redazione Fiscale Info Fisco 56/2010 Pag. 7 / 9 D) di irregolarità della 1 convocazione (es:. è stato omesso l ordine del giorno e l Assemblea non è totalitaria o, per quanto lo sia, un socio si dichiara non disponibile a votare). Gli Amministratori potranno essere chiamati a rispondere della mancata diligenza da parte dell Assemblea. In tali situazioni: se lo statuto prevede la possibilità dei fissare l adunanza in sede di 2 convocazione e la 1 convocazione aveva già previsto il termine per la seconda adunanza: è possibile procedere all'eventuale approvazione in seconda in caso contrario: è necessario riconvocare l Assemblea (rispettando il preavviso dello Statuto) NOTA: il termine di 30gg per il deposito al Registro Imprese decorre dalla data di effettiva approvazione, e pertanto dalla data della seconda convocazione. Esempio: l'assemblea approva il bilancio il 15 luglio 2010; il termine per il deposito è fissato al 14 ottobre 2010 (non si applica alcuna sospensione feriale ). VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA II giorno 29 aprile 2010, alle ore 18.00, presso la Sede sociale in Trento, Via Maccani n. 100, è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci della Mario Rossi Srl, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: *) Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2009: deliberazioni inerenti e conseguenti. *) Varie ed eventuali Il Presidente della Società, alle ore 19.00, trascorsa oltre un'ora rispetto a quella di convocazione, preso atto che nessuno dei soci si è presentato, non essendosi peraltro anche egli costituito come socio ma solo come rappresentante legale della società, dichiara l'assemblea deserta e non idonea a deliberare sull'ordine del giorno. Nel redigere il presente verbale, sottoscrive che provvederà quanto prima ad una nuova convocazione nel rispetto dei tempi previsti dallo statuto sociale Il Presidente del CdA L'ASSEMBLEA E MANTENUTA "APERTA Una ultima ipotesi riguarda l'assemblea: regolarmente convocata nei termini e validamente costituita (numero di soci sufficienti) ma che viene aggiornata ad altra data. Di norma: - avviene quando la discussione sulle poste del bilancio si dilunga, richiedendo un tempo maggiore rispetto a quanto inizialmente preventivato. - in altre situazioni, può essere un comodo strumento per allungare i tempi senza dover procedere ad ulteriori convocazioni e adempimenti. Nota: non vi è un termine entro cui aggiornare l'assemblea, ma è evidente che, nell'interesse della società, il Presidente, con l'accordo dei presenti, individuerà sul momento una nuova data piuttosto ravvicinata. Tale decisione vale come notifica ai presenti (presenti e delegati). Occorre sottolineare che non esiste neanche un limite al numero di volte in cui l'assemblea possa essere aggiornata.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 56/2010 Pag. 8 / 9 DELIBERA DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E IMPOSTA DI REGISTRO Con l approvazione del bilancio i soci decidono circa la distribuzione degli utili solo se effettivamente conseguiti come risultanti da bilancio. L atto costitutivo può consentire una partecipazione agli utili non proporzionale alle partecipazioni sottoscritte, con l unico limite costituito dal divieto di patto leonino. La delibera di approvazione del bilancio che prevede anche la distribuzione degli utili va registrata entro 20 giorni dalla data dell atto soggetta ad imposta di registro in misura fissa rientrante negli atti previsti all art. 4, della tariffa allegata al DPR 131/86 (RM 174/2000) in calce al verbale dell assemblea devono essere indicati gli estremi di registrazione oppure va evidenziato che la delibera è in corso di registrazione. DEPOSITO DEL BILANCIO AL REGISTRO IMPRESE Entro 30 giorni dall approvazione, il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese ove la società ha la sede legale. Bilancio XBRL: il DPCM 10 dicembre 2008 ed il successivo comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (GU n. 48 del 27 febbraio 2009) hanno chiarito che sono tenuti al deposito del bilancio in formato XBRL per l'anno 2009 le società che chiudono l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009 e che non rientrano nelle categorie individuate dall'art. 3 (società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla banca d'italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici). Nel caso di società obbligata occorre - depositare apposita istanza XBRL che deve essere firmata digitalmente ed allegata alla pratica in aggiunta ai normali documenti di bilancio, indicando: tipo documento -B06-bilancio XBRL estensione del file -/xbrl.p7m. V. Linee Guida al deposito dei Bilanci nel Registro delle Imprese Uffici Registro Imprese Camere di Commercio Emilia Romagna - vers del 14/05/2009. FASCICOLO DI BILANCIO D'ESERCIZIO DA DEPOSITARE BILANCIO D'ESERCIZIO (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) RELAZIONE SULLA GESTIONE degli amministratori (possibile ometterlo per i bilanci in forma abbreviata) RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE (se previsto) e RELAZIONE DEL REVISORE UNICO (se previsto) VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI di approvazione del bilancio ELENCO DEI SOCI Non esiste più l obbligo di presentazione dell elenco dei soci per le Srl (a differenza delle Spa), a decorrere dal deposito del bilancio Nota: le parole e l elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali contenute nell art.2478-bis 2 co. sono state soppresse dall art.16, co.12-octies, D.L.29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla L.28 gennaio 2009 n. 2. Non devono presentare l elenco soci anche i Consorzi, le Cooperative, le Società quotate in borsa e le Società straniere con sede secondaria in Italia.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 56/2010 Pag. 9 / 9 RETTIFICA DEL BILANCIO GIÀ DEPOSITATO Nel caso di bilancio già depositato per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso, è possibile procedere nel seguente modo: a) qualora ed esclusivamente nel caso di errori di impaginazione o omissione di parti della documentazione relativa al deposito di bilancio già inviata, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio con tutta la documentazione. b) qualora l'assemblea provveda ad una nuova approvazione del bilancio in quanto la precedente approvazione era riferita a documenti contabili che necessitino di rettifiche, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio, compreso l'elenco soci riferito alla nuova data di approvazione (solo nel caso di spa o sapa), con tutta la documentazione. ADEMPIMENTO ORDINARIO (1) (*) TERMINE MASSIMO PARTICOLARI ESIGENZE (2)(*) Riferimenti di legge Redigere il Progetto di Bilancio 31 marzo 30 maggio Art.2423 C.C Redigere la Relazione sulla Gestione Comunicare il Bilancio al Collegio Sindacale Depositare il Bilancio nella Sede legale Convocazione dell Assemblea per approvare il bilancio raccomandata soci Assemblea Ordinaria dei Soci per l approvazione del Bilancio Registrare delibera distribuzione utili Depositare o spedire il Bilancio al Registro delle Imprese con elenco soci 31 marzo 30 maggio Art.2428 C.C 31 marzo 30 maggio Art.2429 c.1 C.C 15 aprile 14 giugno Art c 3 C.C. 22 aprile 21 giugno Art bis 30 aprile 29 giugno Art bis entro il 20 maggio entro il 19 luglio Art. 5 DPR 131/ maggio 29 luglio Art C.C. Art.8 L.580/93 Versare le imposte risultanti 16 giugno 16 luglio DPR 435/2001 inviare la dichiarazione dei redditi 30 settembre DPR 322/1998 redigere il libro degli inventari Entro 3 mesi dalla di invio della dichiarazione dei redditi NOTE (1) le date sono riferite all approvazione del bilancio in data 30 aprile (2) le date sono riferite all approvazione del bilancio in data 29 giugno (*) nel caso di anno bisestile tutte le scadenze sono da anticipare di un giorno Art C.C. Art.15 DPR 600/1973

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