1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
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- Valentino Cecchini
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1 1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO - LA LORO DECORRENZA: LE FINESTRE III
2 1.1 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI E DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA Nel sistema di calcolo retributivo e misto (legge , n. 724, art. 11, comma 1; D.lgs n. 503, art. 2, comma 1; legge , n. 335, art. 1, commi 13 e 23; legge , n. 247, art. 1, commi 4 e 5). La pensione viene calcolata con il sistema retributivo a favore di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni. Viene calcolata con il sistema misto (retributivo per i periodi fino al , contributivo per i periodi maturati successivamente) a favore di coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. I requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia sono: a) l età pensionabile : 65 anni per gli uomini 60 anni per le donne b) una anzianità assicurativa e contributiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali). Esistono, peraltro, talune eccezioni, relative sia all'età pensionabile 1 contributiva 2. che all anzianità assicurativa e Condizione per ottenere la pensione è che i lavoratori abbiano cessato l attività di lavoro subordinato sia in Italia che all estero 3. Sino al 31 dicembre 2007, la pensione di vecchiaia decorreva dal mese successivo a quello nel quale l assicurato compiva l età pensionabile. Inoltre l interessato poteva chiedere che la pensione decorresse dal mese successivo a quello in cui aveva presentato la domanda. Dal 1 gennaio 2008, anche per la pensione di vecchiaia, come per quella di anzianità, sono state introdotte le finestre di uscita, le uscite programmate che allungano il periodo di attesa tra il momento in cui vengono raggiunti i requisiti e il momento di decorrenza del trattamento pensionistico. Le finestre in questo caso, come per le pensioni anticipate con anzianità contributiva pari a 40 anni, sono quattro. La nuova disciplina in materia di decorrenza delle pensioni di vecchiaia si applica a tutte le pensioni di vecchiaia, siano esse liquidate con il sistema retributivo o misto, sia con il sistema contributivo, con alcune 1 Le eccezioni riguardano, tra gli altri, i lavoratori "non vedenti" e gli invalidi "in misura non inferiore all'80%", per i quali l età pensionabile è fissata a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne) (circolare INPS n. 65 del ). 2 Sono sufficienti 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al li avevano già raggiunti; per quelli autorizzati ai versamenti volontari prima del ; per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell anno solare (circolare INPS n. 65 del 6 marzo 1995). 3 Circolare INPS n. 65 del 6 marzo 1995, punto IV
3 particolarità, tuttavia, in merito alla determinazione delle finestre per ciò che concerne la pensione contributiva (cfr. par ) 4. In ogni caso il legislatore si è impegnato, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contributi e al pensionamento di vecchiaia, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime. Perfezionamento requisito anagrafico e contributivo Lavoratori dipendenti Decorrenza pensione Lavoratori autonomi 31 marzo 1 luglio 1 ottobre 30 giugno 1 ottobre 1 gennaio dell anno successivo 30 settembre 1 gennaio dell anno successivo 1 aprile dell anno successivo 31 dicembre 1 aprile dell anno successivo 1 luglio dell anno successivo Nel sistema di calcolo contributivo (legge , n. 335,. art. 1, commi 19 e 20; legge , n. 247, art. 1, commi 1 e 2) Per i lavoratori il cui trattamento di pensione viene liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un unica prestazione, denominata pensione di vecchiaia. La pensione viene calcolata con il sistema contributivo nei confronti dei nuovi assunti a partire dal 1 gennaio 1996, (cioè di chi non aveva una posizione assicurativa prima di tale data), nonché dei lavoratori assicurati presso la gestione separata dell INPS. I titolari di una posizione assicurativa anteriore al 1996 possono optare per il sistema contributivo, a condizione che abbiano una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al dicembre 1995 e che, al , avessero avuto meno di 18 anni di contribuzione. I requisiti per ottenere la pensione sono dal 1 gennaio 2008 alternativamente: 65/60 anni di età uomini/donne e 5 anni di contribuzione oppure 40 di contributi, a prescindere dall età 5 oppure almeno 35 anni di contributi, in base ai nuovi requisiti previsti per la pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto (par. 1.2). L accesso al pensionamento prima del 65 anno d età, è soggetto alla condizione che l importo della pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale. 4 Messaggio INPS n. 645 del 9 gennaio Non si considera la prosecuzione volontaria; i periodi anteriori al 18 anno di età vanno moltiplicati per 1,5 (art. 1, c. 7, legge 335/95). V
4 I lavoratori subordinati, per ottenere la pensione, devono aver cessato il rapporto di lavoro sia in Italia che all estero. * * * Dal gennaio 2008 anche ai pensionati di vecchiaia nel sistema contributivo si applica il meccanismo delle finestre. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell Economia e delle Finanze, ha chiarito (con nota n /16/318/13 del 24 aprile 2008), che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n. 243 del Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove finestre di accesso previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del Alcune puntualizzazioni vanno poi fatte con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1996 n Infatti, se essi non sono iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 8 si applicano le disposizioni previste per il diritto a pensione e per l accesso alla pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti ( ). Lo status di non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al momento del pensionamento. Relativamente ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, invece, si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali (1.4) LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ (legge , n. 153, art. 22; legge , n. 247, art. 1, commi 1 e 2) Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti ai quali si applica il criterio di calcolo retributivo o misto, si consegue, fino al 30 giugno 2009 con 35 anni di contributi e 58 di età. Dal 1 luglio 2009 si instaura un sistema di quote che sommano l età anagrafica a quella contributiva, così come rappresentate nella tabella che segue 9. 6 Art. 1, comma 6, lett. c) illustrate al paragrafo della circolare INPS n. 105 del 19 settembre Circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008, paragrafo La condizione di non iscritto deve essere verificata al momento del pensionamento: cfr Msg. INPS n del 29 ottobre Circolare INPS n. 60 del 15 maggio Nella circolare l Istituto puntualizza come, nel determinare la quota si debba tenere conto delle frazioni di età e di anzianità contributiva. In particolare: - l età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale; i giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso; devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365. VI
5 Dal Periodo Requisito contributivo minimo: 35 anni Al Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Lavoratori dipendenti Età minima per la maturazione del requisito indicato in colonna In particolare, ad esempio, quota 95 (fino al ) potrà essere raggiunta sommando 60 anni di età e 35 di contributi requisito minimo contributivo o, in alternativa, 59 anni di età e 36 di contributi. A prescindere dall entrata in vigore del nuovo sistema delle quote, resta in ogni caso per i lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento con un anzianità contributiva di 40 anni, a qualsiasi età 10. Inoltre quota 97 potrebbe essere esclusa qualora, da una verifica effettuata entro il 30 settembre 2012, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche ai requisiti di accesso al pensionamento rilevassero l esito positivo programmato dal legislatore, anche senza l incremento previsto a partire dal Il lavoratore per ottenere la pensione deve aver cessato sia in Italia che all estero l attività di lavoro subordinato. La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il suo titolare compie l età stabilita per il pensionamento di vecchiaia LAVORATORI DIPENDENTI - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE - l anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale. Esempio: verifica dell età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951: l età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a ( /365) = 59,364 anni. Al 30 settembre 2010 ha un anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni. La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a 59, ,654 = 95,018. Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione. 10 Mentre nel determinare l anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema delle quote deve essere esclusa la contribuzione non utile per il diritto, si ricorda, invece, che ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere computata tutta la contribuzione, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità - fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità - Cfr. circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008, punto 3. VII
6 (legge , n. 335, art. 1, comma 29, legge n. 247, commi 4 e 5) Le finestre di uscita per la pensione di anzianità, previste con la legge 335/1995, ne differiscono la decorrenza e variano a seconda della data in cui l interessato raggiunge i requisiti per il diritto a pensione, esse sono state quattro fino al Dal 1 gennaio 2008, la legge n. 247/07 le ha ridotte a due per i lavoratori che accedono al pensionamento con meno di 40 anni di contributi; le finestre restano invece quattro per le pensioni anticipate con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni; le nuove regole sulle decorrenze della pensione di anzianità sono indicate dalle tabelle che seguono. Con meno di 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 30 giugno 1 gennaio anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo Con almeno 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 31 marzo 1 luglio stesso anno* 30 giugno 1 ottobre stesso anno** 30 settembre 1 gennaio anno successivo 31 dicembre 1 aprile anno successivo (*) Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno. (**) Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre. È quindi evidente come le prime due uscite, luglio e ottobre, richiedano il compimento di 57 anni di età, da compiere, rispettivamente, il 30 giugno ovvero il 30 settembre, diversamente, l uscita diviene il 1 gennaio dell anno successivo. *** Le finestre rappresentano la prima decorrenza possibile; una volta raggiunta, la pensione può essere liquidata a partire da qualunque mese successivo. Se, ad esempio, l assicurato decide di continuare a lavorare dopo l apertura della prima finestra utile, la sua pensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui presenterà la domanda, sempre che abbia risolto il rapporto di lavoro. VIII
7 Data entro la quale maturano i requisiti Le finestre di uscita sino al 2010 Requisiti Data di decorrenza 30 settembre anni di contributi e 57 anni età 1 gennaio 2008 oppure 39 anni di contributi 31 dicembre anni di contributi e 57 anni di età 1 aprile 2008 oppure 39 anni di contributi 31 marzo anni di contributi 1 luglio 2008 con 57 anni di età compiuti entro il 30 giugno; 1 ottobre 2008 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2009 negli altri casi 35 anni di contributi e 58 anni di età 1 gennaio giugno anni di contributi 1 ottobre 2008 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2009 negli altri casi 35 anni di contributi e 58 anni di età 1 gennaio settembre anni di contributi 1 gennaio anni di contributi e 58 anni di età 1 luglio dicembre anni di contributi 1 aprile anni di contributi e 58 anni di età 1 luglio marzo anni di contributi 1 luglio 2009 con 57 anni di età compiuti entro il 30 giugno; 1 ottobre 2009 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2010 negli altri casi 35 anni di contributi e 58 anni di età 1 gennaio giugno anni di contributi 1 ottobre 2009 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2010 negli altri casi 35 anni di contributi e 58 anni di età 1 gennaio settembre anni di contributi 1 gennaio anni di contributi e 60 anni di età 1 luglio 2010 oppure 36 anni di contributi e 59 di età 31 dicembre anni di contributi 1 aprile anni di contributi e 60 anni di età oppure 36 anni di contributi e 59 di età 1 luglio 2010 IX
8 Le finestre di uscita sino al 2010 Data entro la quale maturano i requisiti 31 marzo giugno settembre dicembre 2010 Requisiti Data di decorrenza 40 anni di contributi 1 luglio 2010 con 57 anni di età compiuti entro il 30 giugno; 1 ottobre 2010 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2011 negli altri casi 35 anni di contributi e 60 anni di età 1 gennaio 2011 oppure 36 anni di contributi e 59 di età 40 anni di contributi 1 ottobre 2010 con 57 anni di età compiuti entro il 30 settembre; 1 gennaio 2011 negli altri casi 35 anni di contributi e 60 anni di età 1 gennaio 2011 oppure 36 anni di contributi e 59 di età 40 anni di contributi 1 gennaio anni di contributi e 60 anni di età 1 luglio 2011 oppure 36 anni di contributi e 59 di età 40 anni di contributi 1 aprile anni di contributi e 60 anni di età 1 luglio 2011 oppure 36 anni di contributi e 59 di età 1.4 LAVORATORI AUTONOMI REQUISITI E DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE (legge , n. 247, art. 1, commi 1, 2, 4 e 5) I lavoratori dipendenti, in possesso anche di contribuzione versata come coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani o commercianti ( contribuzione mista ), se utilizzano anche un solo contributo settimanale versato come lavoratore autonomo che sia determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, ottengono tale pensione a carico della gestione dei lavoratori autonomi. Tale gestione ha regole diverse e meno favorevoli rispetto alla gestione dei lavoratori dipendenti, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici richiesti per il raggiungimento del diritto, che sotto quello della determinazione delle finestre, come mostrano le tabelle seguenti: X
9 Requisito contributivo minimo: 35 anni Periodo Lavoratori autonomi Dal Al Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (*) (*) Dal 1 gennaio 2008, fino al 30 giugno 2009, il diritto per l accesso al trattamento pensionistico di anzianità dei lavoratori autonomi, si consegue, fermo restando il requisito contributivo di 35 anni, con il compimento di 59 anni di età. Con meno di 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 30 giugno 1 luglio anno successivo 31 dicembre 1 gennaio secondo anno successivo Con almeno 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 31 marzo 1 ottobre stesso anno 30 giugno 1 gennaio anno successivo 30 settembre 1 aprile anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo XI
10 1.5 - SALVAGUARDIA DEL DIRITTO A PENSIONE (legge n. 243, art. 1, comma 3 e 5; legge n. 243/04, art. 1, comma 8, modificato dall art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 247 ; legge n. 243/04, art. 1, comma 18- bis, inserito dalla legge n. 247/07; legge 247/07, art. 1, comma 2, lett. d) La legge n. 247/07 non ha modificato le disposizioni contenute nella legge 243/04 in tema di salvaguardia dei diritti pensionistici, per coloro che hanno conseguito, entro il 31 dicembre 2007, il diritto alla pensione di anzianità nel sistema retributivo/misto o il diritto a pensione nel sistema contributivo. L INPS ha precisato questo concetto più volte 11, puntualizzando, da ultimo, che lo speciale regime di salvaguardia interessa anche coloro che, avendone le caratteristiche - appartenendo dunque al sistema misto - optano per il contributivo; ciò a prescindere dal momento in cui l opzione è esercitata 12. La legge n. 247/07 ha previsto che le previgenti disposizioni in tema di diritto a pensione si applichino altresì a tutti i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 20 luglio Infine, le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell entrata in vigore della legge n. 247/07 sono applicate a lavoratori collocati in mobilità ordinaria da aziende ubicate sull intero territorio nazionale, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007, che maturino i requisiti pensionistici durante il periodo di fruizione dell indennità di mobilità 14. Questi lavoratori si sono aggiunti ad altri collocati in mobilità o destinatari di Fondi di solidarietà per i quali già era prevista la salvaguardia pensionistica dalla legge n. 243/ Dal monitoraggio effettuato dalle Sedi dell INPS e comunicato al Ministero del Lavoro, relativamente all individuazione dei potenziali destinatari della normativa in argomento, è risultato che il numero dei soggetti che potevano usufruire, a decorrere dal 1 gennaio 2008, delle disposizioni previgenti la riforma per l accesso alla pensione di anzianità, era da considerarsi esaurito 16. Inoltre l esito del successivo monitoraggio per individuare gli ulteriori 5000 soggetti ammessi alla mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati anteriormente al 15 luglio 2007 che potevano accedere, a partire dal 1 gennaio 2008, alla pensione di anzianità con la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007, ha avuto un primo esito a giugno 2008; mese nel quale hanno ricevuto la comunicazione di certificazione del diritto a pensione da parte dell INPS i lavoratori la cui finestra di accesso al pensionamento si collocava tra luglio 2008 e ottobre Circolare INPS n. 105 del 19 settembre 2005; Messaggio INPS n del 17 giugno Messaggio INPS n del 4 dicembre Si ricorda che l opzione per il sistema contributivo, ex art. 1, comma 23, legge n. 335/1995, interessa i lavoratori che abbiano un anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui almeno 5 maturati con il sistema contributivo. Per i trattamenti pensionistici così determinati, sono riconosciuti particolari momenti di accredito figurativo legati all assenza per assistere la prole; inoltre, per la lavoratrice madre è riconosciuto un anticipo di età, per accedere a pensione, pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi (legge 335/1995, art. 1, comma 40, lett. c)). L opzione per il contributivo ex art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 può essere fatta in qualsiasi momento. 13 Art. 1, comma 2, lett. c) legge n. 247/07 in modifica dell art. 1, comma 8 della legge n. 243/ Art. 1, comma 2, lett. d) legge n. 247/ Art. 1, comma 19, legge n. 243/04. Si tratta di lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1 marzo 2004 e che maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro i periodi di fruizione dell indennità di mobilità di cui all art. 7, comma 2, legge n. 223/1991. Si tratta altresì dei lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per i quali siano già intervenuti, alla data del 1 marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma Circolare INPS n. 31 del 12 marzo Cfr Messaggi INPS n del 2 maggio 2008 e n del 19 giugno XII
11 In ogni caso, a conclusione della fase istruttoria è prodotta apposita certificazione ai soggetti che rientrano nel plafond di 5000 unità; l ordine di accesso al beneficio è determinato in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro cui ha fatto seguito l accesso alla mobilità REGIME PENSIONISTICO SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME (legge , n. 243, art. 1, comma 9) In via sperimentale, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che avranno maturato un anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo. Possono beneficiare della sperimentazione : le lavoratrici in possesso di un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, il diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente sino a tale data; le lavoratrici con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento. Infatti questa opzione ha lo scopo di consentire loro di usufruire dei requisiti più favorevoli previsti dalla legislazione in vigore sino al 31 dicembre Invece le lavoratrici con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, hanno la possibilità di esercitare, in qualunque momento, l opzione per il sistema contributivo di cui all art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n Per le donne che usufruiscono della sperimentazione l applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, senza i benefici previsti dall art. 1, c. 40, lett. c), della legge n. 335/95 (anticipo dell età di pensionamento, o aumento del coefficiente di trasformazione, a favore delle lavoratrici madri). A tutte le lavoratrici in questione, si applicano le finestre di accesso previste dalla normativa in vigore dal 2008 (vedi par. 1.3 e 1.4). 1.7 DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI: COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE (D.lgs n. 503, artt. 3,7 e 13; legge n. 335, art. 1, comma 17) Nel sistema di calcolo retributivo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende l importo al quale viene applicata per determinare la misura della pensione la percentuale risultante dal prodotto dell anzianità contributiva per l aliquota di rendimento (vedasi par. 1.9). L importo della retribuzione annua media pensionabile si determina: a) per coloro che al avevano più di 15 anni di anzianità contributiva 18 : - sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di retribuzione che precedono la decorrenza della pensione; 18 L anzianità contributiva è data dalla somma dei periodi di tempo coperti dai vari tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, ecc.. XIII
12 b) per coloro invece che al avevano meno di 15 anni di anzianità contributiva: - sulla base del numero di settimane coperte da contributi che si ottiene aggiungendo a 260 (5 anni) il numero di settimane che intercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Le retribuzioni più lontane nel tempo- con esclusione quindi di quella dell anno di decorrenza della pensione e di quella dell anno immediatamente precedente- vengono rivalutate sulla base di coefficienti calcolati dall Istat. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell indice annuo del costo della vita. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, la rivalutazione è data dalla variazione dell indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata di un punto percentuale. La tabella seguente riporta i coefficienti di rivalutazione delle suddette retribuzioni pensionabili, validi per le pensioni liquidate con decorrenza nell anno in corso. 19 L ammontare della pensione, è dato dalla somma: a) della quota (A) di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite prima dell , calcolata con la normativa vigente a tale data; b) della quota (B) di pensione corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva acquisita dopo l , calcolata con la attuale normativa. 19 Messaggio INPS n del 4 febbraio XIV
13 Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2009 per le quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite sino al (quota A) Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2009 per le quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al (quota B) Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 XV
14 1.8 - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE UTILE PER L ACCREDITO INTEGRALE DEL PERIODO ASSICURATIVO AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE PENSIONI (legge , n. 638, art. 7, comma 1; legge , n. 389, art. 1, comma 2) Il numero dei contributi settimanali che l INPS accredita ai lavoratori dipendenti nel corso dell anno solare ai fini del calcolo della anzianità contributiva, è pari a quello delle settimane retribuite. È però necessario che risulti pagata, o dovuta (o accreditata figurativamente) per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1 gennaio dell anno considerato. Perciò, per l anno in corso, il dipendente ha diritto all accredito contributivo di 52 contributi settimanali, se la sua retribuzione non è inferiore a euro Tale importo si ottiene calcolando il 40% del trattamento settimanale minimo di pensione alla data del 1 gennaio e moltiplicando il risultato per 52. Nel caso in cui la retribuzione imponibile sia inferiore, l INPS accredita un numero di settimane proporzionalmente ridotto. La tabella che segue indica la retribuzione minima che dà titolo alla copertura di tutte le settimane dell anno, nel corso degli anni più recenti. Anno Importo mensile del trattamento minimo di pensione Percentuale di ragguaglio della pensione Minimale retributivo settimanale Minimale retributivo annuo , , , , , , , , , , , , , , , ,58 436,14 443,56 458, ,03 174,46 177,42 183, , , , ,56 Circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2009, tabella. Q. XVI
15 1.9 - FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL ANNO 2009 (valori provvisori) (legge , n. 67, art. 21, comma 6; D.lgs n. 503, art. 12, comma 1) L importo annuo della pensione si ottiene applicando alla retribuzione annua pensionabile (v. precedente par. 1.8) le aliquote di rendimento 20 moltiplicate per gli anni di contribuzione (sino a un massimo di 40 anni). Le aliquote di rendimento hanno misura diversa; in relazione all ammontare della retribuzione pensionabile. La prima di dette aliquote, pari al 2% annuo, si applica su una fascia di retribuzione massima, che viene adeguata annualmente. Tale prima fascia per il 2009 è pari a , Al di sopra di tale importo sono previste ulteriori fasce di retribuzione pensionabile, a ciascuna delle quali si applicano aliquote di rendimento inferiori al 2%. A loro volta tali aliquote hanno misura diversa per il calcolo della quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata sino alla fine del 1992, e per il calcolo di quella relativa alla anzianità maturata dal Per le anzianità ante 93 infatti esistono, al di sopra del tetto costituito dalla prima fascia, altre tre fasce le cui aliquote sono pari rispettivamente all 1,50%, all 1,25% e all 1% annuo; per le anzianità maturate da gennaio 1993, sono previste invece quattro fasce, con aliquote pari all 1,60%, all 1,35%, all 1,10% e allo 0,90% 22. Le tabelle che seguono riportano il massimale di retribuzione pensionabile (prima fascia) con l aliquota di rendimento annuo, nonché le successive fasce di retribuzione pensionabile con le corrispondenti aliquote di rendimento, valide per il calcolo dell ammontare delle pensioni liquidate con decorrenza nel Indicano altresì l'importo della pensione annua lorda che, sulla base di tale retribuzione pensionabile, spetta a un lavoratore che abbia maturato il massimo di anzianità contributiva. 20 Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, l aliquota di rendimento è il numero che in termini di percentuale della retribuzione pensionabile indica l importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Ad esempio, se un assicurato ha 37 anni di contribuzione, l importo della sua pensione sarà pari al (37x2%) 74% della prima fascia di retribuzione pensionabile. 21 Circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2009, tabella O. 22 Tetto pensionabile è dunque l importo massimo della retribuzione pensionabile oltre il quale non si applica per il calcolo della pensione con il sistema retributivo l aliquota di rendimento ordinaria (2%), ma aliquote decrescenti. XVII
16 1 Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro ,00 2,00% (x40=80%) ,85 Oltre euro ,00 Fino a euro ,63 Fascia di euro ,63 Oltre euro ,63 Fino a euro ,26 Fascia di euro ,63 1,50% (x40=60%) 8.337,68 1,25% (x40=50%) 6.948,37 Oltre euro ,26 1,00% (x40=40%) 2 Anzianità acquisite dal 1 gennaio 1993 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro ,00 2,00% (x40=80%) ,85 Oltre euro ,00 Fino a euro ,63 Fascia di euro ,63 Oltre euro ,63 Fino a euro ,26 Fascia di euro ,63 Oltre euro ,26 Fino a euro ,90 Fascia di euro ,64 1,60% (x40=64%) 8.893,95 1,35% (x40=54%) 7.504,25 1,10% (x40=44%) 4.447,04 Oltre euro ,90 0,90% (x40=36%) XVIII
17 IMPORTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS PER IL 2009 (valori provvisori) Dal 1 gennaio 2009 l importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché delle pensioni sociali e degli assegni sociali, è il seguente: Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali Pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi Pensioni sociali Assegni sociali IMPORTI MENSILI 458,20 337,11 409,05 IMPORTI ANNUI 5.956, , ,65 Circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2009, tab. B LA "PEREQUAZIONE AUTOMATICA" DELLE PENSIONI (valori provvisori) (legge , n. 448, art. 34; legge , n. 388, art. 69; D.M ) La percentuale di variazione per il calcolo dell aumento delle pensioni per l anno in corso è stata calcolata, in via previsionale, in misura pari al 3,30%, salvo eventuale conguaglio. Tale percentuale, collegata alla variazione del costo della vita, si applica secondo il meccanismo seguente: 23 nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il detto trattamento; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo. Il calcolo dell aumento viene fatto cumulando l importo di eventuali trattamenti corrisposti al pensionato da parte dell INPS e da altri Enti di previdenza, presenti nel casellario centrale. Ciò premesso, le pensioni in corso di pagamento alla fine dello scorso anno sono state così aumentate per l anno Aumento del 3,30% Fino a euro 2.217,80 Aumento del 2,475% Oltre euro 2.217,80 23 Stabilito dalla legge , n. 448, art. 34, c. 1. XIX
18 IL REGIME DI CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA E DI INVALIDITA CON I REDDITI DA LAVORO (Art. 19, legge 133 del 6 agosto 2008; D.lgs n. 503, art. 10, commi 1, 6, nonché comma 8, come modificato dall art. 11, comma 10 della legge n. 537; legge , n. 449, art. 59, comma 14; legge , n. 448, art. 77; legge , n. 388, art. 72; legge , n. 289, art. 44, comma 1; legge , n. 243, art. 1, comma 2 lett.b)). L art. 19 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Dalla predetta data sono inoltre interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 anni per le donne, a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della Gestione separata istituita dall art. 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto interessato abbia maturato i requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica di cui ai commi 6 e 7 dell art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati dall art. 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici disciplinato dall art. 1, comma 6, della stessa Legge n. 243/2004. Sempre con effetto dal 1 gennaio 2009, per quanto concerne le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente: le pensioni anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni; le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. In riferimento alla modifiche intervenute nella normativa, la Direzione Generale dell INPS ha fornito una serie di precisazioni, in particolare 24 : per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2009, le rate spettanti da tale data sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente; la norma di cui trattasi non si applica ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 25, ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili, ai titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito; resta fermo il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall art. 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n Circolare INPS n. 108 del 9 dicembre 2008; circ. INPS n. 1 del 2 gennaio 2009, punto Restano quindi confermate, per queste fattispecie, le disposizioni speciali contenute nell art. 1, commi 185, 186 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n XX
19 Inoltre, per quanto attiene alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, si precisa che: per stabilire se l anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell applicazione della disciplina sul cumulo, deve essere valutata la contribuzione utile per il diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico (compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi); nulla è innovato relativamente al requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di vecchiaia dall art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo n. 503/1992. Quindi, per poter conseguire la pensione di vecchiaia, i lavoratori dipendenti devono risolvere il rapporto di lavoro; per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2009, rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni in oggetto, le rate spettanti dalla predetta data sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Sono state recentemente fornite ulteriori precisazioni in merito al regime di cumulo da applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti indicati dall art. 1, commi 6 e 7, della Legge n. 243/2004, nel testo riformulato dalla legge n. 247/2007. Pertanto attualmente tutte le pensioni liquidate con il sistema contributivo sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro Messaggio INPS n del 14 aprile XXI
20 Nel sistema retributivo Categoria di pensione Trattenuta sulla pensione Lavoro dipendente Lavoro autonomo Pensione di vecchiaia Nessuna Nessuna Pensione di anzianità Nessuna Nessuna Pensione di invalidità Liquidata entro il 1994 (1) 50% della quota eccedente il trattamento minimo Nessuna Assegno di invalidità 50% (1) (2) dal 1995 della quota eccedente il trattamento minimo 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 458,20) (1) Se l assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, è interamente cumulabile con il reddito sia da lavoro autonomo sia da lavoro dipendente. (2) In casi particolari il divieto di cumulo non opera (esempio: pensionati assunti a termine per meno di 50 giorni nell anno solare; pensionati dalla cui attività di lavoro autonomo derivi un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione; pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, di giudice tributario, ecc.). XXII
21 1.13 RIDUZIONE DELL ASSEGNO DI INVALIDITA NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO ABBIA REDDITI SUPERIORI A UN DATO AMMONTARE (legge , n. 335, art. 1, comma 42) L assegno di invalidità subisce riduzioni nel caso in cui il suo titolare abbia redditi da lavoro dipendente, autonomo, o di impresa, di importo superiore a determinati limiti. La tabella 1 riassume la regola generale; la successiva tabella 2 espone l importo del reddito che, nel corso degli ultimi anni, ha costituito il limite della cumulabilità in relazione alle diverse fasce di reddito, con la relativa percentuale di riduzione. Tab. 1 Limiti di reddito Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio 25% dell importo dell assegno di invalidità 50% dell importo dell assegno di invalidità XXIII
22 Tab. 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a lire da lire a lire da lire in poi Fino a euro ,88 Da euro ,88 a euro ,85 Oltre ,85 Fino a euro ,24 Da euro ,24 a euro ,80 Oltre ,80 nessuna nessuna nessuna 2004 Fino a euro ,36 Da euro ,36 a euro ,70 Oltre , Fino a euro ,36 Da euro ,36 a euro ,95 Oltre , Fino a euro ,16 Da euro ,16 a euro ,70 Oltre , Fino a euro ,28 Da euro ,28 a euro ,10 Oltre , Fino a euro ,12 Da euro ,12 a euro ,40 Oltre euro ,40 nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna 2009 Fino a euro ,40 Da euro ,40 a euro ,00 Oltre euro ,00 nessuna Circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2009, tab. F. Il trattamento pensionistico di invalidità così ridotto, resta ovviamente soggetto alla ordinaria disciplina del cumulo con il reddito da lavoro, sempreché dopo la riduzione del 25% o del 50% - sia ancora di ammontare superiore al trattamento minimo di pensione (v. par. 1.12). XXIV
23 In altre parole, l assegno di invalidità in presenza di altri redditi subisce dapprima le riduzioni del 25% o del 50% (a seconda dei casi) e su quanto rimane se supera l ammontare minimo si applicano le ritenute di cui al punto Se l assegno di invalidità è stato liquidato a un assicurato in possesso di un periodo assicurativo pari o superiore a 40 anni, si applicano solo le riduzioni illustrate nel presente paragrafo CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (legge , n. 335, art. 1, comma 41) Gli importi dei trattamenti pensionistici erogati ai superstiti sono cumulabili con i redditi dei beneficiari nei limiti indicati dalle tabelle seguenti. La tabella 1 riassume la regola generale; la tabella 2 indica gli importi che, negli ultimi anni, hanno costituito il limite della cumulabilità in relazione alle varie fasce di reddito, con le relative percentuali di riduzione. Tab. 1 Limiti di reddito Ammontare dei redditi (1) Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Percentuale di riduzione 25% dell importo della pensione 40% dell importo della pensione 50% dell importo della pensione XXV
24 Tab. 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi (1) Percentuale di riduzione 2005 Fino a euro ,77 Da euro ,77 a euro ,36 Da euro ,36 a euro ,95 Oltre euro , Fino a euro ,62 Da euro ,62 a euro ,16 Da euro ,16 a euro ,70 Oltre euro , Fino a euro ,46 Da euro ,46 a euro ,28 Da euro ,28 a euro ,10 Oltre euro , Fino a euro ,84 Da euro ,84 a euro ,12 Da euro ,12 a euro ,40 Oltre euro , Fino a euro ,80 Da euro a euro ,40 Da euro ,40 a euro ,00 Oltre euro ,00 nessuno 40 per cento nessuno 40 per cento nessuno 40 per cento nessuno 40 per cento nessuno 40 per cento Circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2009, tab. G. (1) Per il concetto di reddito, si veda la circolare INPS n. 234 del 26 agosto CONFRONTO TRA IL SISTEMA RETRIBUTIVO E QUELLO CONTRIBUTIVO DI CALCOLO DELLE PENSIONI (legge n. 335, art. 1, commi da 6 a 13, 19, 20, 23; legge , n. 388, art. 69, comma 6; D.lgs , n. 355, convertito in legge , n. 417; legge , n. 247, art. 1, commi 1 e 2) Il sistema di calcolo delle pensioni in forma contributiva, si applica: integralmente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al , iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data; integralmente ai lavoratori già assicurati prima del che abbiano una anzianità assicurativa superiore a 15 anni, di cui 5 successivi al 1995, che optino per tale sistema; possono, peraltro, esercitare l opzione (in qualsiasi momento, in quanto la norma non prevede termini di scadenza o vincoli temporali) solo coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni L opzione è irrevocabile; 27 Per l accertamento dell anzianità contributiva acquisita al da assicurati che hanno posizioni in diverse gestioni (es. lav. dipendenti e lav. autonomi) si considera l anzianità complessiva sommando tutti i periodi che non si sovrappongono temp oralmente (circolare INPS n. 108 del 7 giugno 2002); si considera altresì l anzianità maturata in Paesi legati all Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale (circolare INPS n. 123 del ). 28 Ciò vale anche per gli iscritti alla gestione INPS dei collaboratori coordinati e continuativi. L art. 3 del D.M , n. 282, consente di trasferire in tale gestione i contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti o in altri fondi, in modo da XXVI
25 pro rata (e cioè in forma retributiva per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al e in forma contributiva per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite del 1 gennaio 1996 in poi), ai lavoratori che al potevano far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Il sistema di calcolo delle pensioni in forma retributiva si applica: ai lavoratori che al avevano un anzianità contributiva di almeno 18 anni, anche per le anzianità acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi. La tabella 1 riassume le regole suddette. La tabella 2 pone invece a confronto i requisiti di accesso al trattamento pensionistico e i criteri di calcolo "retributivo" e "contributivo" della pensione. Situazione contributiva Sistema di calcolo della pensione Tab. 1 Assicurati che al possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Assicurati che alla data del non possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Liquidazione dell intera pensione con il sistema retributivo (anche per l anzianità acquisita dopo l ; art. 1, c. 13, legge n. 335/95) Sistema misto: Liquidazione della pensione con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al Liquidazione della pensione con il sistema contributivo per la quota corrispondente alla anzianità maturata dal in poi (art. 1, c. 12. legge n. 335/1995) Lavoratori privi di anzianità assicurativa al iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie dopo tale data Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) Lavoratori già assicurati al che - in possesso dei requisiti per farlo - optino per il sistema contributivo Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) avere un unica pensione contributiva; peraltro ciò non è possibile a chi aveva oltre 18 anni di contributi al (circolare INPS n. 108 del 7 giugno 2002). XXVII
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